CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
tra
Università degli Studi di Genova (nel seguito indicata come "l’Università) C.F. e P.I. 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore; Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 26.9.1950, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Genova, Via Balbi, n. 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 17.6.2020
e
EON Reality Italia S.r.l. (di seguito “EON Reality”), con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx , Codice Fiscale e Partita IVA n. 03659571206,
rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lucca il 30 Agosto 1977, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della carica di legale rappresentante.
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)
Premesso che
a. L’ Università degli Studi di Genova ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b. L’ Università degli Studi di Genova intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
c. Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio- economico territoriale;
d. L’Università degli Studi di Genova intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti
pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
e. EON Reality è il leader mondiale nel trasferimento di conoscenze basate su realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per l'industria e l'istruzione. Il successo di EON Reality è legato alla sua convinzione che la conoscenza sia un diritto umano e dovrebbe essere disponibile, accessibile e alla portata di tutti gli umani del pianeta. A tale scopo, EON Reality, dal 1999, ha sviluppato lo standard di fatto per il software di trasferimento delle conoscenze basato su realtà aumentata e realtà virtuale che supporta i dispositivi dai telefoni cellulari alle grandi cupole immersive. La rete globale di sviluppo di app di EON Reality, con sedi in tutto il mondo, ha creato la libreria AR/VR leader a livello mondiale per il trasferimento di conoscenze con migliaia di applicazioni;
f.EON Reality e l’Università degli Studi di Genova intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership dall’Università degli Studi di Genova e EON Reality;
g. le parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore della realtà aumentata e virtuale rappresenta un'opportunità di notevole interesse strategico e valore scientifico e, pertanto, concordano di facilitare la loro reciproca collaborazione nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in tutti settori di reciproco interesse, tra cui: istruzione, energia, medicina e salute, manifattura, produzione e trasformazione, aerospaziale e trasporti, sicurezza e difesa;
h. EON Reality può fornire un contributo all'attività didattica dell’Università degli Studi di Genova sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento di attività didattica, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
i. Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, è
interessata a collaborare con l’Università degli Studi di Genova anche al fine di promuovere tirocini formativi e/o dottorati di ricerca nel campo della realtà aumentata e realtà virtuale.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 – Premesse
1.1 Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stessa.
Articolo 2 - Finalità della convenzione
2.1 Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera. Scopo della presente Convenzione quadro è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
2.2 EON Reality e l’ Università degli Studi di Genova, con la presente convenzione quadro, intendono quindi definire i contenuti della partnership nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare nei settori di realtà aumentata e realtà virtuale collegati a istruzione, energia, medicina e salute, manifattura, produzione e trasformazione, aerospaziale e trasporti, sicurezza e difesa. Tali attività potranno anche concretizzarsi attraverso l’istituzione di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa.
2.3 L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. EON Reality e l’Università degli Studi di Genova, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-
tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale di EON Reality e dell’Università degli Studi di Genova ed organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.
2.4 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
2.5 Al fine di migliorare l'efficacia della collaborazione, le Parti si propongono, ove utile e in accordo congiunto, di estendere tale collaborazione a qualsiasi altro Centro digitale interattivo (IDC) EON nel mondo appartenente o collegato al gruppo EON Reality, nonché di coinvolgere, ove possibile, contemporaneamente più IDC per realizzare una o più delle opportunità di collaborazione menzionate in questa convenzione.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
3.1 L’ Università degli Studi di Genova e EON Reality favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di realtà aumentata e realtà virtuale collegati a istruzione, energia, medicina e salute, manifattura, produzione e trasformazione, aerospaziale e trasporti, sicurezza e difesa e dettagliati in specifici contratti di ricerca. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzione quadro EON Reality e l’Università degli Studi di Genova potranno aggiornare i contratti di ricerca, modificandoli o integrandoli con l’indicazione di ulteriori tematiche di ricerca.
3.2. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi della presente convenzione quadro; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b. finanziamento di posizioni di professore e ricercatore da concordarsi sulla base di apposite convenzioni.
c. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
d. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da EON Reality. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti attuativi di ricerca redatti, nel rispetto della vigente normativa;
e. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
f. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l’Università degli Studi di Genova e EON Reality partecipano;
g. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
h. promozione della cultura del management dell’innovazione.
i. creazione e accesso condiviso a infrastrutture e laboratori di ricerca congiunti, che EON Reality potrebbe ospitare all'interno del Centro digitale interattivo EON, che è l'hub italiano per le soluzioni tecnologiche innovative EON Reality;
j. la creazione di un Centro comune di competenza / eccellenza basato su uno o alcuni settori di competenza selezionati concordati da entrambe le Parti e basato sulle conoscenze di base dell'università e dell'industria e sulle esigenze tecnologiche del territorio;
k. la preparazione e lo svolgimento di seminari, workshop ed eventi per la diffusione e/o l'ulteriore analisi di argomenti all'avanguardia della conoscenza.
Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
4.1 Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione in relazione, ma non solo, alle seguenti attività di formazione:
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- svolgimento di esercitazioni;
- organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università degli Studi di Genova e EON Reality aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell’Università degli Studi di Genova sia di manager di EON Reality;
Le attività di tirocinio curriculare verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97 e del D.M. 142/98. I tirocini extracurriculari (post lauream) verranno attivati sulla base delle discipline regionali di riferimento.
4.2 In particolare, EON Reality potrà favorire:
a) attività di formazione o anche solo moduli di base del curriculum che portano al conseguimento di un diploma di primo e/o secondo ciclo/livello o ciclo/livello unico, con la possibilità di assegnare la relativa responsabilità didattica al personale di EON Reality, in conformità con il regolamento interno;
b) attività di formazione o anche solo moduli di base di studi post-laurea, con particolare riferimento ai programmi di master professionale di 1 ° e 2 ° livello nelle aree di attività di EON Reality, con la possibilità di assegnare la relativa responsabilità didattica al personale dell'azienda. La collaborazione può anche riguardare programmi postlaurea e di apprendimento permanente, corsi di aggiornamento e riqualificazione per ogni grado relativo ai settori interessati da questa collaborazione, corsi supplementari per neolaureati e corsi di dottorato. Laddove applicabile, il personale di EON Reality sarà nominato in conformità con le normative vigenti in materia e, in particolare, con il regolamento universitario;
c) attività di insegnamento integrativo e tutte le altre attività pertinenti all'istruzione (ad esempio scuole estive/invernali) e inserimento lavorativo;
d) supervisione dei tirocini curriculari e/o tirocini formativi, in conformità con gli accordi di tirocinio specifici che saranno forniti dall'Università;
e) creazione di un curriculum personalizzato basato sulla realtà aumentata e virtuale orientata alle competenze multidisciplinari universitarie e alle aree di applicazione adeguate per il territorio ai sensi della normativa vigente;
f) la collaborazione di tecnici specializzati e ricercatori qualificati individuati come professori a contratto dall’Università degli Studi di Genova, fatta salva la prerogativa esclusiva delle strutture universitarie competenti circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.), ove di interesse di EON Reality;
g) la possibilità di accesso, al personale dell’Università degli Studi di Genova, alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nei successivi articoli 10, 11 e 12.
4.3 EON Reality è inoltre disponibile a:
h) finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
i) finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato, in conformità con quanto disposto nei successivi articoli 10, 11 e 12;
j) partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente e subordinate alla stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti di ricerca, di cui al successivo articolo, in cui verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per detto supporto.
Art. 5 - Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca
5.1. La collaborazione tra Università e Eon Reality, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o Contratti di ricerca tra le Parti e/o tra Eon Reality e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
5.2. Gli Accordi attuativi e/o i Contratti di ricerca disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Articolo 6 - Oneri economici
6.1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli Accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui al precedente art. 5, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 7 – Comitato di Coordinamento
7.1. Per l’attuazione delle attività di cui agli articoli 3 e 4, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due componenti designati dall’Università, e da due componenti designati da Eon Reality al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per l’Università sono il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxx; Per Eon Reality sono Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx.
Articolo 8 – Durata e rinnovo
8.1 La presente Convenzione quadro ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente.
8.2 E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione quadro.
8.3 Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi e dai contratti di ricerca stipulati.
Articolo 9 – Recesso e scioglimento
9.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
9.2 Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
9.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
9.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della convenzione quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Articolo 10 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
10.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature.
10.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
10.3 Ciascuna Parte, prima di consentire l’accesso alle proprie strutture nonché l’utilizzo di proprie attrezzature, definirà con l’altra le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei
regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanitarie.
10.4 Ciascuna Parte si impegna a fornire al personale dell’altra dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di propria pertinenza in cui tale personale sia destinato a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalla presente convenzione quadro e/o dai singoli accordi attuativi.
Articolo 11 – Sicurezza
11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di EON Reality assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso EON Reality.
11.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di EON Reality ospitato nei locali dell’Ateneo.
11.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
11.4 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Articolo 12 - Coperture assicurative
12.1 L’Università garantisce che il personale universitario gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione quadro presso i locali di EON Reality sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
12.2 EON Reality garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell’Università.
12.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 13 - Diritti di proprietà intellettuale
13.1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di EON Reality coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
13.2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
13.3. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, e la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, saranno oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 5.
Articolo 14 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
14.1 La collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
14.2 Quanto sopra al punto 12.1 non include l'utilizzo legale gratuito, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 30/2005, del solo nome a fini descrittivi, purché le informazioni fornite siano veritiere e sia stata data notifica preventiva all'altra Parte.
Articolo 15 – Riservatezza
15.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione quadro e conseguentemente si impegnano a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
15.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a
conoscenza abbia violato la presente convenzione quadro.
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali
16.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
16.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università degli Studi di Genova è il Rettore.
Nel merito delle attività attuative della presente convenzione quadro, il responsabile per il trattamento dei dati è individuato nel responsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stesse.
16.3 Il Titolare del trattamento dei dati personali per EON Reality è il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx.
16.4 EON Reality autorizza l’Università degli Studi di Genova a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto della presente convenzione quadro ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi accordi attuativi e/o contratti di ricerca tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.
Articolo 17 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012
17.1 Eon Reality dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.
17.2 L’Università ha adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova” (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato il proprio “Codice etico” (D.R.
n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall’art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
17.3 In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi attuativi e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Art. 18 - Incompatibilità
18.1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Articolo 19 – Controversie
19.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione quadro.
19.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione quadro.
Articolo 20 – Registrazione e spese
20.1 Il presente Atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Articolo 21 – Rimandi
21.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Accordo concluso con scambio di corrispondenza. Proposta dell’Università il 18.6.2020, accettazione di Eon Reality Italia il 18.6.2020
Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Eon Reality Italia S.r.l. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx