Contratto di servizio per la gestione della
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Provincia di Bergamo
Contratto di servizio per la gestione della
Residenza Sanitaria Assistenziale e del Centro Diurno Integrato “Xxxx Xxxxxxxx XXXXX”
Trescore Balneario
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Parte I - Oggetto e finalità del contratto e criteri di aggiudicazione
Premesso che:
• la Residenza Sanitaria-Assistenziale (R.S.A.) è sorta come risposta dell’Amministrazione comunale al bisogno della comunità locale di accoglienza residenziale di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio in quanto bisognose di elevata protezione socio-sanitaria. Si è trattato di una risposta con un forte orientamento etico con la quale la comunità territoriale ha inteso prendersi cura dei propri anziani in un contesto di riconoscenza e solidarietà intergenerazionale.
• il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) si colloca a livello intermedio tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali rispetto alle quali offre, in regime diurno, le medesime prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative, alberghiere ed educative. L’obiettivo del Centro Diurno è quello di migliorare il rapporto della persona non autosufficiente con l’ambiente che lo circonda e con i famigliari, allo scopo di consentirgli il più a lungo possibile la permanenza al proprio domicilio.
Altro obiettivo, tutt’altro che secondario, è quello di sollevare la famiglia dall’assistenza continuativa e di permetterle il normale compimento delle attività quotidiane.
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra
il Comune di Trescore Balneario, di seguito anche definito Concedente, rappresentato dal responsabile del settore Servizi alla Persona Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Trescore Balneario il 27.06.1953, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell’ente in Via Xxxxxxxxx n. 65,
e
, con sede in | , via | , | di |
seguito definito Concessionario, rappresentata dal legale rappresentante | nato a | ||
il | |||
cod. fiscale si stipula il seguente contratto di servizio. |
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Trescore Balneario affida a la gestione della “Residenza Sanitaria Assistenziale” di Trescore Balneario, di seguito denominata “R.S.A.”, e del “Centro Diurno Integrato”, di seguito denominato “C.D.I.” ubicati in xxx X. Xxxxxx x. 00.
La R.S.A. è strutturata per ospitare fino a 61 persone. Il C.D.I. può ospitare fino ad 8 utenti.
Per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali il Comune mette a disposizione del Concessionario:
• l’immobile e i relativi impianti nello stato d’uso alla data d’inizio della concessione;
• le attrezzature, gli arredi ed i macchinari esistenti e nello stato d’uso alla data di inizio della concessione come da elenco appositamente predisposto.
Per una corretta gestione il concessionario dovrà integrare, a proprie spese, la dotazione di arredi, corredi, apparecchiature e attrezzature di cui si fornisce, a titolo indicativo, l’elenco Essi resteranno di proprietà del Concessionario.
All’atto della consegna della struttura viene sottoscritto dal Comune (Settore tecnico e Settore servizi alla Persona) e dal Concessionario apposito verbale che tiene conto di tutte le voci di cui ai precedenti paragrafi relative sia alla struttura che agli arredi.
Qualsiasi utilizzo della struttura che non sia in qualche modo collegato alla gestione della R.S.A./C.D.I. dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 2 – SCOPO E FINALITÀ
Nell'individuazione della missione istituzionale della R.S.A. e del C.D.I. il Concessionario dovrà assumere come valori di riferimento:
a) la Persona non autosufficiente su cui investire energie per un progetto di vita costruito insieme a Xxx e ai suoi familiari, facendosi altresì carico della gestione dell'ingresso a partire dalla dolorosa elaborazione del distacco dal proprio ambiente fisico e affettivo;
b) la famiglia, quale prezioso alleato nell'elaborazione della proposta di salute in favore dell'anziano, nel suo insostituibile ruolo (mai completamente delegabile) nel mantenere i contatti d'affetto con il parente, e quale parte attiva nella vita del proprio congiunto integrando con il proprio specifico apporto l'intervento degli operatori professionali.
La Residenza Sanitaria Assistenziale e il Centro Diurno Integrato dovranno pertanto caratterizzarsi come un sostituto credibile della casa dell'anziano assolvendo le proprie funzioni in modo coerente con il modello assunto (orari dei pasti calibrati sulla prassi familiare, accesso facilitato per le visite, coinvolgimento della famiglia come risorsa nella vita dell'organizzazione, ecc.).
Le cure e l’assistenza prestate saranno finalizzate a:
• garantire all’anziano, parzialmente o totalmente non autosufficiente, il diritto alla tutela della salute e della dignità personale in regime di trattamento residenziale o semiresidenziale;
• favorire i processi di socializzazione e di autonomia tesi alla conservazione delle risorse psicofisiche residuali.
La gestione dei diversi servizi dovrà inoltre essere improntata a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, le quali richiedono la capacità di pensarsi in rete, costruendo una forte interazione fra servizi residenziali, servizi diurni e servizi domiciliari.
Pertanto, nel rispetto del proprio Statuto, e previo assenso del Comune di Trescore Balneario, il Concessionario potrà operare anche a favore dell’utenza esterna mediante l’erogazione di alcuni servizi complementari quali, a titolo indicativo: cicli di fisioterapia, supporti per l’assunzione di terapie particolarmente impegnative, rilevazione parametri vitali, consegna pasti a domicilio, accoglienze brevi a sostegno delle famiglie, servizi di pedicure, manicure e parrucchiere a domicilio.
La gestione coordinata ed in rete dei servizi per gli anziani e le persone non autosufficienti favorirà:
• la realizzazione di iniziative in collaborazione con le risorse territoriali (mondo ecclesiale, volontariato, centro sociale anziani, associazionismo locale, scuole, sanità);
• una maggiore integrazione delle persone ospiti della R.S.A./C.D.I. con il contesto originario di appartenenza;
• un’ottimizzazione della gestione delle risorse umane che operano nella struttura (professionalità, turn over, assenze, sostituzioni);
• un’economicità nell’erogazione dei servizi, e di conseguenza una più accentuata efficacia degli stessi, intesa come capacità di ampliamento dell’offerta in evasione alla crescente richiesta di intervento.
ART. 3 – DURATA
La presente concessione ha durata fino al 31.12.2016 .
Nel rispetto della normativa vigente, verificato l’andamento della gestione, la concessione può essere rinnovata, con provvedimento espresso, entro sei mesi dalla scadenza del contratto, previa comunicazione al contraente della volontà di procedere al rinnovo.
Il Concessionario si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente accordo anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
Parte II – Linee di indirizzo e di riferimento per la gestione della R.S.A. e del C.D.I.
ART. 4 – REGOLAMENTO
Il regolamento interno della R.S.A./C.D.I. deve indicativamente contenere:
• le regole di vita comunitaria, l’orario di funzionamento dei servizi e quello di ingresso di parenti e visitatori. Quest’ultimo deve essere il più esteso possibile nell’arco della giornata;
• l’indicazione delle Unità Operative, dei compiti, ruoli e responsabilità di ogni figura professionale operante nella R.S.A./C.D.I.
Tale regolamento deve essere conforme alle normative e direttive in vigore emanate dagli enti competenti in materia.
Le eventuali modificazioni al regolamento attuale, da apportare durante l’intera durata della gestione, devono essere sottoposte al parere preventivo e vincolante del Comune.
ART. 5 – PROGRAMMA DI GESTIONE
Nella redazione del programma annuale di gestione il Concessionario, nel rispetto delle vigenti normative, dovrà tenere conto di tutto quanto stabilito nel presente contratto di servizio.
ART. 6 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA R.S.A/C.D.I.
Il Direttore responsabile della R.S.A./C.D.I. deve essere nominato previo assenso del Comune di Trescore Balneario. A tale scopo, il nominativo prescelto verrà comunicato preventivamente all’Amministrazione comunale, che dovrà esprimere il proprio parere entro 15 giorni.
Il direttore deve essere effettivamente presente presso la struttura ogni giorno della settimana (esclusi prefestivi e festivi), per almeno complessive 20 ore settimanali. Quando non presente, dovrà risultare reperibile nei normali orari di ufficio, e dovrà essere vincolato alla Casa di Riposo almeno per due anni, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto per inadempienze contrattuali.
Al Direttore responsabile competono:
• la direzione e l’amministrazione della struttura mediante il coordinamento di tutti gli interventi necessari ad assicurare l’ottimale gestione dei servizi;
• il coordinamento gerarchico e funzionale del personale che presta servizio nella comunità;
• la programmazione, in collaborazione con il Responsabile Sanitario, delle attività di carattere sociale, sanitario e di animazione della R.S.A/C.D.I.;
E’ inoltre unico referente e responsabile verso l’Amministrazione comunale del coordinamento e del controllo di tutti i servizi offerti, compresi quelli in subappalto.
Il responsabile incaricato dal Concessionario deve avere almeno cinque anni di esperienza maturata nella direzione di strutture socio-sanitarie residenziali ed essere iscritto all’Albo regionale dei direttori delle aziende di servizi alla persona. Detti requisiti dovranno essere comprovati da apposita documentazione.
In caso di sostituzione del responsabile per periodi di lunga scadenza (indicativamente superiori al mese), anche il sostituto deve essere in possesso di analoga esperienza.
Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo può comportare la risoluzione anticipata del contratto.
ART. 7 – PERSONALE MINIMO DA GARANTIRE
Gli standard minimi di personale, espressi in minuti settimanali per ospite, devono rispettare i valori previsti dalle normative vigenti, incrementati almeno del 20% .
I predetti standard minimi di assistenza si intendono automaticamente adeguati agli standard che potranno essere approvati dalla Regione Lombardia successivamente alla firma del presente contratto. Anche in tal caso resta confermato l’incremento richiesto del 20% rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale.
Per il loro raggiungimento devono essere obbligatoriamente impiegate le seguenti figure professionali: medico, infermiere, ASA, O.S.S., fisioterapista, animatore od operatore socio-culturale od educatore professionale.
Per quanto riguarda il personale OSS, tale personale potrà essere considerato come OSS solo in corrispondenza di un effettivo inquadramento contrattuale. Ciò significa che un operatore inquadrato come ASA, sebbene in possesso di titolo OSS, dovrà essere considerato come ASA.
Dovrà inoltre essere prevista la presenza di un coordinatore a tempo pieno che operi esclusivamente per la R.S.A./C.D.I. e che sia effettivamente presente presso la struttura almeno per 5 ore al giorno.
Questa figura si occuperà, oltre che del coordinamento dei servizi socio assistenziali, anche delle relazioni con tutti coloro che hanno contatti con la R.S.A./C.D.I. (pazienti, parenti, volontari, comitati di rappresentanza, operatori e visitatori…) allo scopo di:
1. offrire informazioni e raccogliere proposte o reclami;
2. gestire le istanze e i reclami provvedendo, massimo entro 30 giorni, e comunque nel più breve tempo possibile anche con riferimento alla gravità della problematica segnalata, alla soluzione del problema segnalato o all’accoglimento dell’istanza presentata. In caso di impossibilità a provvedere nel termine indicato, entro i successivi 10 giorni dovrà essere fornita agli interessati comunicazione dei motivi che ostano alla soluzione del problema o all’accoglimento dell’istanza.
Al fine di rispondere all’esigenza di disporre di personale qualificato per ogni possibile supporto all’anziano, possono concorrere al raggiungimento degli standard altri operatori, così come di seguito indicati:
• operatori dell’area delle professioni sanitarie della riabilitazione quali: il terapista occupazionale, il podologo, il logopedista ecc.
• psicologi;
• altri operatori che avendo sostenuto corsi di aggiornamento/specializzazione di musicoterapia, arte terapia, danza terapia e teatro terapia possano essere utilmente impiegati per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.A.I.
Concorrono al raggiungimento degli standard incrementati, nella misura massima del 5%, i volontari in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’espletamento delle attività affidate ed appartenenti ad associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro e convenzionate con la struttura dove svolgono l’attività. Tutti i volontari operanti come animatori/educatori o ausiliari, non in possesso di specifico requisito professionale, potranno essere rendicontati solo come “altro personale” che non contribuisce al raggiungimento dello standard minimo di accreditamento.
Eventuali economie ottenute attraverso la presenza di volontari qualificati dovranno essere utilizzate per potenziare l’offerta di attività che incidono sulla qualità della vita quotidiana delle persone ospiti.
ART. 8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL PERSONALE
Il personale dovrà essere gestito:
• garantendo l’interazione professionale e l’approccio multidisciplinare, quale premessa indispensabile per un’integrazione dei servizi;
• assicurando la presenza in servizio di tutto il personale per il tempo previsto dallo standard programmatorio in vigore, adeguato in base al presente contratto.
Nei casi di assenza a qualunque titolo del personale, il Concessionario sarà tenuto alla sua immediata sostituzione.
Comunque, per agevolare lo stabilirsi ed il consolidarsi delle relazioni umane con gli ospiti, le variazioni del personale dovranno essere il più possibile limitate.
Inoltre, il numero degli infermieri e degli addetti all’assistenza dovrà essere tale da impedire che le cadenze e le turnazioni prevedano eccessivi carichi di lavoro che, a lungo andare, potrebbero ripercuotersi negativamente sull’utenza.
Fermo restando che i profili professionali da assumere a riferimento di ciascuno dei servizi di cui al presente contratto sono definiti dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di comparto, il Concessionario impiegherà personale che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in materia.
Nell’ipotesi di inadeguato comportamento professionale del personale, il Comune ha facoltà di chiedere al Concessionario eventuali interventi tempestivi, anche di sostituzione del personale stesso con altro di pari professionalità.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L’Ente potrà richiedere al Concessionario, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro matricola. Il Concessionario dovrà inoltre:
• garantire a tutto il personale, a sue spese, un’adeguata formazione, o riqualificazione, attraverso aggiornamenti specifici per ogni figura professionale. A tale scopo dovrà provvedere alla redazione di un calendario annuale di formazione/ aggiornamento del personale, da trasmettere preventivamente anche al Comune, che riguardi l’approfondimento di norme comportamentali, professionali, di protezione e di prevenzione, relativamente al lavoro svolto. Gli aggiornamenti dovranno essere di almeno 10 ore annuali pro capite per tutto il personale impiegato, e dovranno essere certificati a consuntivo.
• fornire al personale tutti i materiali, mezzi e dotazioni occorrenti per l’espletamento dei servizi previsti e per il contenimento dei rischi, (vestiario, divise, guanti, calzature, camici, strumenti, attrezzature, computer con stampanti, ecc.). Le divise e gli abiti dei vari addetti dovranno permettere una distinzione di funzione (es. camici per i medici, diversa divisa per l’infermiere rispetto all’addetto alle pulizie, o ai volontari, o agli addetti degli altri servizi, ecc.), essere completi (es. divisa con adeguate scarpe/ciabatte, cappellino, ecc.) ed essere sempre puliti ed in ordine.
Il personale dovrà essere identificabile tramite un tesserino riportante il nome e la funzione.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il reclutamento di nuovo personale a tempo determinato e indeterminato avverrà secondo quanto previsto dalle vigenti normative, dai contratti collettivi di lavoro e dall’eventuale regolamento approvato a tale scopo dal Concessionario per l’assunzione di collaboratori e di esperti.
ART. 9 – OBBLIGHI E PRESTAZIONI GENERALI
Il Concessionario, attraverso le risorse umane e strumentali addette alla struttura, assicura a ciascun ospite prestazioni adeguate alle sue necessità, sul piano alberghiero, assistenziale e sanitario, impegnandosi a:
a) osservare gli standard gestionali, organizzativi e strutturali, e loro adeguamenti e modificazioni, fissati dal presente contratto e dai diversi soggetti competenti in materia di R.S.A./C.D.I.;
b) ottemperare alle prescrizioni tecniche che gli vengono impartite dai medesimi soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) in caso siano presenti operatori che svolgono a titolo volontario attività continuativa, comunicare al Comune il numero, le ore di prestazioni di ognuno di essi e le relative mansioni, che non devono sostituire quelle istituzionali. Detta comunicazione deve essere effettuata almeno una volta all’anno;
d) aggiornare annualmente la “carta dei servizi”;
e) prevedere la tenuta della documentazione sanitaria e delle cartelle personali, debitamente aggiornate almeno nei termini previsti dalle vigenti normative, sia per gli ospiti della R.S.A./C.D.I. che per il personale;
f) rendere pubblici all’interno della struttura, in modo che siano ben visibili: i menù settimanali; i quadri di presenza del servizio medico, comprendendo le presenze di eventuali medici specialisti; i programmi delle attività culturali e di animazione; gli orari di accesso di parenti e visitatori.
Considerata la peculiarità dei servizi di cui trattasi, in quanto rivolti a persone particolarmente fragili, al fine di evitare grossi cambiamenti di gestione sicuramente destabilizzanti per la vita quotidiana degli ospiti della R.S.A. e del C.D.I., mettendo a rischio il fragile equilibrio raggiunto, dovrà essere garantita la permanenza degli attuali standard di espletamento dei servizi anche mediante l’utilizzo delle professionalità maturate. A tale scopo il
Concessionario dovrà assumere alle proprie dipendenze tutti gli operatori in forza all’atto del passaggio della gestione. Dovranno essere mantenute le condizioni normative ed economiche già in essere, e dovranno essere assicurate l’applicazione delle norme lavorative e la piena applicazione del C.C.N.L. di categoria sottoscritto dalle categorie più rappresentative, nella specie C.C.N.L. Agidae o similare;
L’inadempienza degli obblighi di cui alle lettere a) - b- f) può comportare la revoca della concessione.
ART. 10 – LA GESTIONE DEI SERVIZI
I servizi offerti dalla R.S.A. e dal C.D.I. devono essere gestiti in forma diretta. Per l’affidamento a terzi dovrà essere acquisito, in via preventiva e vincolante, il parere dell’Amministrazione Comunale.
ART. 11 – PRESTAZIONI AGLI OSPITI
I servizi da erogare all'utenza dovranno quantomeno corrispondere agli standard richiesti dal presente contratto . Nell’organizzazione dei processi funzionali devono in particolare essere assicurati i seguenti servizi:
1- ospiti della R.S.A
servizio di assistenza
Le prestazioni socio-assistenziali consistono indicativamente in aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere, la cura dell’igiene personale, la vestizione, la somministrazione dei pasti e l’assunzione dei cibi, il riordino del letto e delle stanze, i cambi di biancheria, l’assistenza, il sostegno psicologico e morale erogati da personale con qualifica di ASA, O.S.S. (operatore socio sanitario ) o titolo equipollente.
Il personale addetto all’assistenza deve garantire all’ospite una relazione positiva, rispettosa dei tempi e delle necessità dell’ospite, capace di creare un luogo di vita il più possibile sereno. Determinante, nella qualità del servizio offerto, deve essere quindi il contributo delle figure professionali incaricate dell’assistenza che sono a contatto diretto con l’ospite per il maggior numero di ore nell’arco della giornata.
L’organizzazione della Casa di Riposo deve riprodurre ritmi di vita di tipo familiare, rispettando il più possibile le abitudini degli anziani, compatibilmente con le esigenze di vita comunitaria, favorendo la partecipazione degli ospiti e dei loro congiunti alle attività della struttura, promovendo ogni possibile relazione ed integrazione con il territorio.
L’assistenza personale ad ogni ospite avverrà in relazione al singolo grado di autonomia dello stesso.
Dovranno essere garantite una costante e perfetta pulizia personale ed un’adeguata assistenza a tutti coloro che consumano autonomamente i pasti nella sala ristorazione; per gli ospiti che sono incapaci di assumere cibo autonomamente, il personale in servizio dovrà farsi carico della somministrazione dei pasti.
Oltre alla garanzia dell’accudimento e dello svolgimento delle normali attività quotidiane, in relazione allo stato psico-fisico del singolo, l’attività di assistenza agli ospiti della Casa di Riposo dovrà essere volta a creare le condizioni che favoriscano il mantenimento o il recupero dell’autostima e dell’autonomia, garantendo la socializzazione attraverso le seguenti linee di intervento:
1) possibilità di esercitare un ruolo attivo rispetto alle proprie necessità (poter telefonare, poter fare degli acquisti, consapevolezza della propria situazione medica e delle eventuali azioni necessarie: analisi, visite specialistiche, ecc.);
2) possibilità di mantenere, laddove esistono, delle relazioni sia parentali che amicali;
3) mantenimento del rapporto con il territorio attraverso la promozione di attività volte ad attivare un sistema a rete tra le risorse sociali della comunità (Parrocchia, Associazioni del Volontariato, Istituzioni scolastiche….);
4) collegamento con i servizi interessati ai singoli pazienti (servizi ASL, servizi sociali…).
La tipologia e la frequenza delle prestazioni saranno in rapporto alle specifiche necessità del singolo ospite, nel rispetto delle condizioni individuali e con lo scopo di mantenere elevati gli standard qualitativi del servizio.
Il Concessionario dovrà predisporre, per iscritto, specifiche linee guide, procedure e regolamenti interni circa:
• l’igiene dell’ospite nel rispetto della privacy;
• le modalità di somministrazione degli alimenti e delle bevande;
• la prevenzione delle cadute;
• la prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito;
• il trattamento dell’incontinenza;
• l’utilizzo dei mezzi di contenzione;
• protocolli operativi in caso di emergenza
• protocolli operativi D.P.I. (dispositivi protezione individuale) ; da diffondere e trasmettere a tutti gli operatori di competenza
servizio educativo e di animazione
Il servizio, svolto da personale qualificato, dovrà contribuire a migliorare lo stato psico-fisico dell’utente attraverso attività di manipolazione, ricreative e culturali, proposte sia ai singoli che al gruppo. Esso costituisce un momento forte di riferimento all'interno della casa, e per la condizione psicologica, relazionale ed affettiva delle persone anziane ospitate.
Il servizio dovrà anche essere indirizzato al coinvolgimento del territorio ed all’integrazione della struttura nella vita sociale della Comunità.
servizio di ristorazione
Il servizio di ristorazione, oltre a garantire una dieta equilibrata e adeguata, deve essere in grado di soddisfare anche i bisogni psicologici connessi all’alimentazione, garantendo il più possibile uno spazio/tempo curato che sappia bilanciare adeguatamente il bisogno di intimità e di compagnia dell’ospite.
Entro i limiti imposti dallo stato di salute del singolo, il servizio di ristorazione deve garantire il seguente livello minimo di prestazioni:
• colazione: latte o caffè o tè, biscotti o fette biscottate;
• pranzo: un primo caldo su tre alternative, un secondo su tre alternative di cui almeno una calda, contorno di verdura su due alternative di cui una calda; frutta; vino o acqua minerale, pane a volontà, caffè;
• merenda: tè con biscotti o fette biscottate;
• cena: un primo caldo su tre alternative, un secondo caldo e in alternativa un secondo freddo, contorno di verdura su due alternative di cui una calda, frutta, vino o acqua minerale, pane a volontà;
• dopo cena: camomilla o altra tisana;
• disponibilità di bevande durante l’intero arco della giornata.
In caso di necessità, su prescrizione del medico della R.S.A., devono essere predisposte diete individualizzate.
I menù, esposti ai piani e nelle sale da pranzo, devono garantire un’adeguata varietà, considerare e rispettare il più possibile i gusti e le abitudini alimentari degli ospiti, tenere conto dei diversi momenti dell’anno sia in relazione all’avvicendarsi delle stagioni che delle principali ricorrenze, comprese quelle riferite ai singoli ospiti, e/o festività.
Il vitto dovrà essere somministrato secondo le grammature previste dai menù predisposti in collaborazione con l’Asl territoriale. Le derrate alimentari devono rispettare le caratteristiche merceologiche di cui alle vigenti normative.
La preparazione dei cibi deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il Concessionario deve pertanto garantire il rispetto della normativa vigente in relazione al Piano di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP.
Il personale addetto alla ristorazione deve essere sottoposto a tutti gli accertamenti previsti per legge. Deve essere inoltre munito di apposita divisa.
I locali adibiti a sale da pranzo devono essere predisposti in modo da garantire il massimo comfort e la maggior personalizzazione possibile.
servizio di assistenza infermieristica e attività riabilitative
Il servizio di assistenza infermieristica e le attività riabilitative sono finalizzate a curare gli stati di patologia cronica nonché gli eventi morbosi ricorrenti, oltre che a prevenire situazioni invalidanti e a riportare le persone al massimo recupero possibile o a stabilizzare la situazione non migliorabile.
Le prestazioni riabilitative ed infermieristiche consistono indicativamente in stimolazione e mantenimento del patrimonio funzionale degli ospiti, attivazione delle motilità ed abilità residue, recupero e rieducazione delle facoltà intellettive e non, terapie, medicazioni, cure mediche in genere e assistenza farmaceutica relativa. Tali prestazioni dovranno essere assicurate da personale tecnico qualificato in possesso di specifici diplomi legalmente riconosciuti.
Il servizio provvede alla fornitura di tutti gli ausili e presidi riabilitativi necessari alla singola persona e dovuti in base alle vigenti normative.
Nel rispetto dei reciproci codici deontologici il servizio infermieristico opera in stretta integrazione con il personale medico, con quello addetto alla riabilitazione e all’assistenza.
La tipologia e la frequenza delle prestazioni, così come delle procedure e dei protocolli di natura infermieristica, dovranno garantire le specifiche necessità di ogni singolo ospite, sulla base delle condizioni cliniche, nel rispetto delle condizioni psicofisiche e con lo scopo di mantenere elevati gli standard qualitativi del servizio.
La presenza infermieristica dovrà essere prevista ininterrottamente presso la struttura nell’arco delle 24 ore e in tutti i giorni dell’anno, con turnazione articolata e prestabilita. Non potrà in alcun modo essere sostituita dal servizio di reperibilità infermieristica o medica.
servizio medico
Le attività del servizio si riassumono nella:
- valutazione delle condizioni di salute psico-fisica dell'anziano all'ingresso, bimestralmente e comunque ogni volta che vi sia un cambiamento dei livelli di dipendenza; registrazione sul fascicolo sanitario e sociale con metodologia multidimensionale;
- definizione ed attuazione di un piano di assistenza socio–sanitaria personalizzato (P.A.I.) corrispondente ai bisogni, problemi e propensioni dell’ospite. L'équipe socio-sanitaria si riunisce periodicamente ( almeno ogni 60 giorni) per verificare i risultati e rivalutare gli obiettivi individuali di P.A.I.;
- in casi di necessità, consulenze medico-specialistiche e ad indagini diagnostiche strumentali anche esterne, (con costi a carico dell’ospite);
- attenzione particolare e misure preventive per i potenziali problemi sanitari ed assistenziali connessi alla istituzionalizzazione;
- verifica costante delle condizioni igieniche, ambientali e personali, dell'alimentazione più appropriata per i singoli, comprese diete specifiche se necessarie;
- eventuale ospedalizzazione solo per le situazioni non diversamente assistibili. In tal caso la R.S.A. assicura il raccordo con il presidio ospedaliero.
Nell’eventualità di significativi cambiamenti delle condizioni generali dell’ospite e di necessità di ricoveri ospedalieri urgenti, i congiunti dovranno essere esaurientemente informati.
Il medico deve garantire la presenza quotidiana nella struttura. L’orario di effettiva presenza dovrà essere opportunamente pubblicizzato, così come dovranno essere pubblicizzati gli orari di ricevimento dei familiari.
Nelle ore diurne in cui il medico non è presente deve sempre essere garantito assicurato il servizio di reperibilità medica.
In alternativa alla presenza effettiva del medico, l’assistenza medica notturna (dalle ore 20 alle ore 8, o comunque al cambio – turno) e festiva potranno essere garantite attraverso la presenza effettiva di un infermiere professionale, con contestuale servizio di reperibilità medica.
Per quanto riguarda la reperibilità si precisa che le ore di reperibilità non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento degli standard di personale, ad eccezione delle ore rese nella struttura in caso di chiamata.
servizio di assistenza religiosa
Verrà assicurato l’accesso, su richiesta dell’ospite o dei parenti del medesimo, di religiosi o altre figure demandate alla cura delle istanze di tipo spirituale/religioso.
servizio di lavanderia, stireria e guardaroba
Il Concessionario deve garantire, senza costi aggiuntivi per l’ospite, il servizio di lavanderia e di stiratura della biancheria personale, in misura adeguata, nel rispetto delle fondamentali norme igieniche, nonché il lavaggio, la stiratura, il piccolo rammendo e il ricambio della biancheria piana.
servizio di parrucchiere – barbiere – callista
Gli ospiti usurfruiscono gratuitamente di tali servizi in maniera programmata.
servizio di pulizia degli ambienti
Gli obiettivi del servizio di pulizia sono:
• curare lo stato igienico-sanitario degli ambienti;
• mantenere integro l’aspetto estetico-ambientale dei locali;
• salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia.
Di conseguenza devono essere impiegati prodotti adeguati e conformi alle normative vigenti, allo scopo di evitare danneggiamenti e macchiature alle strutture ed infissi.
La tipologia e la frequenza delle prestazioni saranno controllate ed eventualmente potranno essere proposte delle modifiche da parte del Comune con lo scopo di mantenere elevati gli standard qualitativi del servizio.
In ogni caso, anche durante la pulizia il Concessionario dovrà attuare ogni procedura che assicuri la sicurezza degli ospiti e/o degli operatori, in riferimento alla buona prassi ed alla vigente normativa in materia.
altre prestazioni
Il Concessionario, su richiesta dell’ospite o in caso di mancato intervento dei parenti, deve inoltre essere disponibile a:
• supportare gli ospiti nell’espletamento di tutte le problematiche amministrative non delegabili (prenotazione e ritiro esami clinici, pratiche per esenzioni, ecc);
• trasportare gli ospiti presso le strutture sanitarie per visite mediche ed esami clinici;
• conservare documenti, atti, valori personali.
servizi aggiuntivi
Consistono in ulteriori servizi/progetti proposti dal Concessionario per migliorare ulteriormente la qualità della vita all’interno della RSA.
2- ospiti del C.D.I.
Compatibilmente con la permanenza diurna degli ospiti, e fermo restando i criteri e principi ispiratori dei servizi rivolti agli ospiti della R.S.A. agli ospiti del C.D.I. dovranno essere assicurati i seguenti servizi:
• assistenza alla persona (igiene personale, compresi i bagni assistiti, supporto nell’alimentazione, stimolo ed aiuto a svolgere attività motoria, aiuto nel cambio di abiti e biancheria…);
• animazione e attività occupazionali (laboratori, iniziative ricreative e culturali.);
• servizio di ristorazione (pranzo, merenda);
• servizi sanitari (assistenza medica ed infermieristica, rilevazione parametri vitali, somministrazione di terapie iniettive ed orali prescritte dal medico di base, terapia riabilitativa e di mantenimento….);
• trasporto da e per la struttura.
I servizi si riferiscono ad un’apertura del Centro di almeno otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì.
servizi aggiuntivi
Consistono in ulteriori servizi/progetti proposti dal Concessionario per migliorare ulteriormente la qualità della vita all’interno del C.D.I.
Parte III – Accreditamento - Ammissione utenti
ART. 12 – ACCREDITAMENTO DELLA R.S.A./C.D.I.
L’ottenimento dell’accreditamento è a rischio esclusivo del Concessionario.
Nulla è dovuto da parte dell’Amministrazione comunale al Concessionario nel caso in cui:
• l’accreditamento non venisse rilasciato in maniera totale dagli Enti competenti per motivazioni indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale e del Concessionario;
• i posti remunerati dalla Regione fossero inferiori al numero dei posti disponibili.
ART. 13 – AMMISSIONI
La gestione si riferisce ad una struttura realizzata secondo gli standard stabiliti dalla normativa vigente, e più precisamente:
• R.S.A. con 61 (sessantuno) posti letto;
• C.D.I. per n. 8 (otto) utenti.
Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione, in ordine di priorità:
1. la residenza nel Comune di Trescore Balneario da almeno 5 anni (ai sensi della vigente normativa regionale si considera irrilevante la residenza connessa esclusivamente all’ospitalità nella Casa di Riposo e nel Centro Diurno Integrato);
2. la richiesta da parte di coloro che hanno trasferito la propria residenza in altri comuni a seguito di ricovero in strutture protette. In caso di ammissione la residenza verrà ritrasferita a Trescore e verrà considerata in riferimento al periodo precedente il ricovero in altre strutture;
3. la residenza da almeno 5 anni nei restanti Comuni rientranti nell’ambito territoriale ai sensi della L.328/2000;
4. la residenza nei comuni dell’ASL della provincia di Bergamo.
La data di presentazione della domanda è quella di consegna del modulo di richiesta di ammissione debitamente compilato e corredato di tutta la documentazione necessaria.
Le ammissioni sono decise dall’Unità di Valutazione Geriatrica composta da:
• responsabile della R.S.A./C.D.I.;
• medico della R.S.A./C.D.I.;
• assistente sociale per conto del Comune di Trescore Balneario.
Le domande verranno inserite nelle liste d’attesa predisposte secondo i criteri di seguito prefissati: 1 - lista per i residenti;
2 - lista per i non residenti.
La priorità dei ricoveri sarà rispettata nell’ordine suindicato e pertanto, in caso di disponibilità di posti, si potrà ricorrere alla lista di attesa per i non residenti solo ed esclusivamente qualora sia esaurita la lista per i residenti.
Ciascuna lista/graduatoria terrà conto delle seguenti priorità:
1. data di presentazione dell’istanza;
2. condizione di salute del richiedente e compatibilità della patologia rispetto al posto disponibile ;
3. sesso del richiedente rispetto al posto disponibile.
In ogni caso, la graduatoria sarà formata applicando criteri ed attribuendo punteggi stabiliti previo parere vincolante dell’Amministrazione.
In casi particolari, segnalati dai servizi sociali comunali, particolari condizioni di disagio socio-familiare del richiedente potranno costituire deroga ai precedenti punti.
Copia delle liste d’attesa dovranno essere inviate trimestralmente all’Amministrazione Comunale.
Parte IV - Aspetti finanziari ed economici
ART. 14 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Nessun onere e nessuna responsabilità gravano sull’Amministrazione comunale per la gestione della R.S.A./C.D.I. fatto salvo:
• il versamento delle rette mensili per i propri assistiti ospitati nella struttura per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’Amministrazione comunale;
• gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura. Per la classificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si rinvia alle definizioni di cui alle vigenti normative nazionali e regionali.
ART. 15 – CORRISPETTIVI DOVUTI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
All’Amministrazione comunale è dovuta una quota annuale di euro a titolo di canone di concessione. Il pagamento del canone dovuto verrà corrisposto in due rate anticipate con cadenza semestrale.
Il canone verrà aggiornato dal secondo anno nella misura del 100% della variazione ISTAT (indice provinciale) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento alla variazione verificatasi nei dodici mesi precedenti.
In caso di ritardo nel pagamento sono applicati gli interessi di mora commisurati all’euroribor 6 mesi maggiorato di 5 punti percentuali.
ART. 16 – RETTA A CARICO DEGLI OSPITI
Il Concessionario si impegna per il primo anno di gestione a mantenere invariate le rette definite. La retta è onnicomprensiva di tutti i servizi sopra indicati.
Dette rette si intendono al netto della quota a carico del Fondo Sanitario Nazionale per le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a rilievo sanitario. La quota a carico del Fondo Sanitario Nazionale, che viene erogata dall’ASL è introitata direttamente dal Concessionario per tutta la durata della concessione.
Per i residenti nel comune di Trescore (da almeno 5 anni) le variazioni di tariffe, diverse da quelle derivanti dagli annuali aggiornamenti Istat, dovranno essere comunicate preventivamente al Comune di Trescore Balneario che esprimerà parere vincolante entro trenta giorni.
Nulla spetta al Concessionario ad integrazione del minor introito determinato dal non ricevimento del contributo erogato dalla Regione a copertura delle spese sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario.
In caso di offerte di servizio diversificate per tipologia e durata, in accordo con l’Amministrazione comunale potranno essere stabilite rette differenziate comunque rapportate alle diverse fasce tariffarie.
ART. 17 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al funzionamento della R.S.A./C.D.I. Fra detti oneri vanno compresi:
• quelli relativi alla erogazione del servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per
personale, utenze, materiali sanitari, materiali non sanitari, servizi e tasse, guardiania, vigilanza, pulizia, smaltimento dei rifiuti compresi quelli speciali;
• quelli relativi alla struttura e adiacenze, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile, pertinenze ed aree esterne, inclusi impianti tecnologici, impianti elevatori, antincendio e di allarme. Il Concessionario dovrà collaborare con il Centro sociale diurno Anziani per la cura e la manutenzione del parco, e dovrà garantirne, compatibilmente con la sicurezza degli ospiti, l’apertura all’intera collettività;
• quelli relativi alle attrezzature e agli arredi, in relazione alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla loro sostituzione, compresi eventuali impianti la cui installazione e conduzione verrà resa necessaria da nuove normative in materia.
In particolare:
• per quanto concerne le utenze, spetta al Concessionario l’intestazione a proprio nome dei contratti di erogazione di energia elettrica, gas metano, acqua e telefono entro l’inizio della gestione;
• per quanto concerne la biancheria, gli arredi e le attrezzature, spetta al Concessionario l’onere di dotarsi di tutto quanto necessario non incluso nel verbale di arredo quali, a titolo puramente esemplificativo, le tovaglie, le lenzuola, le divise per il personale, le stoviglie, le attrezzature per la pulizia, i mezzi di trasporto, come da normativa vigente anche in materia di sicurezza sul lavoro. Tutti gli arredi e le attrezzature di nuova acquisizione da parte del Concessionario devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità in relazione al servizio erogato. Spetta inoltre al Concessionario il reintegro degli arredi e delle attrezzature di proprietà del Comune consegnate al Concessionario. Il reintegro deve essere effettuato rispettando tipologia e caratteristiche degli arredi e delle attrezzature da sostituire. Al termine del contratto tutti gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale rientranti nel verbale di cui all’articolo 1 del presente contratto, compresi quelli reperiti dal Concessionario in sostituzione, come previsto da quest’articolo, devono essere restituite in buone condizioni al Comune di Trescore Balneario. Allo scopo, al termine del contratto, viene redatto apposito verbale di consegna da parte del Comune (Settore tecnico e Settore servizi alla Persona) alla presenza di un incaricato del Concessionario. Detto verbale riguarderà anche la struttura. Qualora fossero necessari interventi per il ripristino della situazione, l’Amministrazione comunale, per la copertura dei costi, si rivale sulla cauzione versata dal Concessionario.
La Concessionaria dovrà inoltre assicurare:
• le attività relative ai rapporti con le istituzioni pubbliche (ASL, Provincia, Regione ed eventualmente altri Comuni);
• la tenuta aggiornata della documentazione prevista dalle leggi nazionali e regionali relativa agli ospiti e alla vita comunitaria;
• la coerenza tra servizio di assistenza alla persona progettato e prestazioni rese dal personale;
• l’adozione di protocolli, piani integrati e procedure per l’ottimale gestione della struttura;
• la tenuta del registro delle presenze del personale;
• la gestione delle liste d’attesa dei richiedenti l’ospitalità,
• il rispetto delle indicazioni contenute nella Carta dei Servizi.
Annualmente il Concessionario deve effettuare una rilevazione, con modalità da concordare con l’Amministrazione comunale, per la verifica del gradimento dei servizi. Inoltre, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in tempi non concordati, di effettuare in merito ulteriori rilevazioni di controllo.
ART. 18 – ASSICURAZIONI
Il Concessionario deve presentare idonea copertura assicurativa per un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) che impegni la Compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all’interno della struttura.
L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o colpa di persone delle quali debba rispondere.
Analogamente il Concessionario deve predisporre copertura assicurativa per:
• rischio locativo per un importo di € 4.000.000,00 (quattro milioni);
• garanzia ricorso terzi da incendio, per la copertura di un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).
Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione della R.S.A./C.D.I., sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.
Copia di detti contratti assicurativi deve essere depositata presso l’Ufficio Contratti del Comune di Trescore Balneario all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna.
A tale idoneità assicurativa può concorrere eventuale assicurazione a tal proposito stipulata dai soggetti affidatari dei servizi.
ART 19 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle XX.XX comparativamente più rappresentative e negli accordi regionali/provinciali integrativi dello stesso e successivi rinnovi per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto e per il livello corrispondente alle mansioni prestate. Nel caso di Cooperative è fatto obbligo dell’integrale applicazione del C.I.P.(Contratto Integrativo Provinciale) del 22 marzo 2006 e successivi rinnovi. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri.
Il Concessionario si impegna al puntuale rispetto delle norme lavoristiche, in particolare, del decreto legislativo 81/08, predisponendo periodicamente programmi di intervento sulla materia e sottoponendoli al controllo preventivo e consultivo del Committente.
Il Concessionario si obbliga, altresì, per la durata della concessione, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra, anche a mezzo di terzi allo scopo incaricati dalla stessa.
In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro l'Amministrazione comunale può addivenire alla rescissione del presente accordo.
Oltre a quello attualmente in servizio, il personale dovrà essere preferibilmente reclutato nell’ambito territoriale di cui alla Legge 328/2000.
ART. 20 – GARANZIE
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti, il Concessionario produce all’atto della sottoscrizione del contratto, ma comunque prima della consegna della struttura se anteriore alla sottoscrizione, una cauzione definitiva, costituita secondo quanto previsto negli atti di gara dell’importo di €.150.000,00.
L'accennata documentazione viene consegnata all’Ufficio Xxxxxxxxx, il quale si obbliga a custodirla o a farla custodire sino al termine del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Concedente stipulante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il Concessionario deve reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il Concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Parte V - Vigilanza e controlli
ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune esercita le proprie prerogative di vigilanza e controllo su tutti gli aspetti di organizzazione e di funzionamento della R.S.A./C.D.I. attraverso funzionari e tecnici allo scopo incaricati, oltre che a mezzo di una “Commissione di Vigilanza e Controllo”, definita per comodità anche “C.V.C.”.
La C.V.C è l’organo principale di controllo del Comune con il compito di verifica e di impulso sull’operato del concessionario.
La C.V.C. non avrà obblighi verso il concessionario, dovendo rispondere del proprio operato solamente verso l’Amministrazione comunale.
Viceversa, il Concessionario dovrà accogliere la nomina del citato organo di vigilanza e controllo in maniera inappellabile, senza eccezione alcuna.
La Commissione di Vigilanza e Controllo verificherà con periodicità lo stato di attuazione dei servizi, il rispetto degli obblighi di legge vigenti per tutti i servizi espletati da parte del Concessionario, con particolare riferimento al costante rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti e del personale impiegato, nonché l’attuazione dei criteri stabiliti dal presente Contratto.
La C.V.C. dovrà essere informata di tutte le controversie/danni sorti tra il personale e gli utenti, o tra i singoli utenti, o tra i singoli operatori, prendendo visione delle soluzioni che tempestivamente verranno predisposte dagli organi direzionali della Casa di Riposo.
La C.V.C. valuterà, altresì, eventuali segnalazioni sul funzionamento e gestione dei servizi della R.S.A./C.D.I. avanzate dai familiari degli ospiti, attivandosi con il Concessionario al fine di ovviare ai rilievi segnalati.
Nell’ambito della sua verifica e controllo ricadranno, altresì, gli eventuali regolamenti interni, le procedure, i protocolli operativi, la gestione delle mansioni, ecc. delle figure professionali operanti nella Casa di Riposo.
Inoltre, il Concessionario riconosce al Concedente e ai suoi nominati il diritto di visitare e di ispezionare l’intera Casa di Riposo, e di compiere comunque tutti i controlli opportuni per accertare il buon andamento della gestione.
Il controllo sulle strutture, arredi e attrezzature è di competenza del settore Servizi alla Persona che si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale per effettuare congiuntamente sopralluoghi almeno annuali. In caso di inadempienza del gestore, tutti gli interventi necessari per il rispetto delle condizioni contrattuali e la salvaguardia del patrimonio comunale verranno attuati mediante l’Ufficio Tecnico con rivalsa, per la copertura delle spese, sulla cauzione versata dal Concessionario.
ART. 22 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI
Come previsto dalla normativa vigente il Concessionario deve costituire entro il termine del primo anno dalla data di avvio del servizio, apposito organismo di partecipazione degli ospiti, anche attraverso i loro parenti, alla definizione delle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.
ART. 23 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Oltre quanto già eventualmente evidenziato nei precedenti articoli, per quanto concerne la gestione della R.S.A./C.D.I. il Concessionario dovrà trasmettere al Comune e alla Commissione di Vigilanza e Controllo:
• rendiconto annuale economico analitico;
• bilancio di esercizio al 31.12 ed eventuali note integrative;
• rendiconto infrannuale di gestione (al 30 giugno);
• relazione annuale qualitativa gestionale;
• programma annuale progetti di sviluppo;
• tutta la documentazione necessaria in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza;
• prospetto trimestrale, entro i primi dieci giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, del riepilogo del movimento di ammissioni (con specificazione del Comune di provenienza) e dimissioni;
• prospetto trimestrale lista attesa ;
• prospetto semestrale del personale volontario ammesso nella struttura, con l’indicazione del nominativo, dell’associazione di appartenenza, delle mansioni affidate, dei giorni ed orari in cui tale tali mansioni vengono svolte;
• annualmente, organigramma nominativo del personale impegnato nella R.S.A./C.D.I., con l’indicazione delle ore settimanali di lavoro, del servizio/unità operativa/reparto di appartenenza o del ruolo ricoperto;
• annualmente, ripartizione nominativa del personale per tipologia di C.C.N.L. e per categoria contrattuale;
• piano annuale preventivo e consuntivo di formazione/aggiornamento del personale;
• rendiconto annuale del piano di formazione/aggiornamento del personale, con l’indicazione nominativa del personale effettivamente coinvolto nelle singole iniziative, oltre che l’oggetto e la durata delle stesse;
• esiti delle rilevazioni di customer-satisfaction effettuate nei confronti degli ospiti, dei parenti e del personale in servizio, con allegata copia dei questionari;
• piano di diffusione a tutti gli operatori di competenza (con le modalità di realizzazione e controllo) delle specifiche linee guide, procedure e regolamenti interni di cui all’art 11;
• copia scheda struttura inviata alla Regione in ottemperanza all’obbligo di debito informativo previsto per legge a carico delle residenze sanitarie assistenziali accreditate.
Parte VI - Norme generali
ART. 24 – MODALITÀ DI GESTIONE E D’USO DELLA R.S.A./C.D.I.
Il Concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le determinazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della R.S.A. e del C.D.I.
ART. 25 – MODIFICHE GESTIONALI
Ogni modificazione in termini di standard assistenziali (non prescritta o aggiuntiva di normative nazionali e/o regionali) che il Concessionario intende apportare nel corso del periodo di validità del contratto, deve essere preliminarmente approvata dall’Amministrazione comunale se ed in quanto determini una variazione nel modello gestionale previsto dal presente contratto e/o proposto in sede di gara.
ART. 26 – MODIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Concessionario non può apportare innovazioni e modificazioni nello stato della struttura, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale e nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia.
Detta autorizzazione dovrà essere richiesta previo parere del Responsabile del Settore tecnico.
Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario deve acquisirle a propria cura e spese.
ART. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare la cessione del contratto nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazioni a seguito delle quali muta la propria identità giuridica.
La gestione di alcuni servizi generali (pulizie, mense) potrà essere subappaltata a terzi fatto salvo il previo ed insindacabile consenso dell’Amministrazione comunale.
Nei confronti del Comune, il subappaltatore e il Concessionario rispondono comunque in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri nascenti dalle obbligazioni del presente contratto.
Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione, i terzi eventualmente subappaltatori godranno di un periodo di proroga di massimo sei mesi. Il periodo di proroga coinciderà con la data di scadenza della presente convenzione se l’interruzione anticipata avvenisse in un periodo posteriore ai sei mesi precedenti detta scadenza.
ART. 28 – GARANZIA DI FUNZIONAMENTO IN CASO DI SCIOPERO
Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi essenziale nei termini previsti dalla normativa vigente.
ART. 29 – RESPONSABILITÀ
Il Concessionario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e/o danni arrecati a persone o a cose ed eventualmente all’Amministrazione comunale in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza commesse durante la gestione oggetto del presente contratto di servizio.
ART. 30 – PENALITÀ
Il Concessionario, ove non attenda agli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti, ovvero violi le disposizioni del presente contratto, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto di cui agli articoli precedenti e seguenti, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che può variare, a seconda della gravità dell’infrazione, da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila/00).
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità può essere raddoppiata.
Alla contestazione dell’inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
L’ammontare della penalità è comunque decisa in rapporto al grado di responsabilità attribuibile al Concessionario, tenuto conto delle considerazioni che la Giunta esprimerà in merito.
Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell’organizzazione e sull’eventuale cauzione, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
ART.31 – ESECUZIONE IN DANNO –
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal Concessionario con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni.
ART. 32 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE PRIMA DELL’AVVIO DEL SERVIZIO
Previa valutazione complessiva della situazione creatasi e/o della gravità delle inadempienze e delle conseguenze relative alla risoluzione anticipata del contratto, è facoltà del Comune di Trescore Balneario dichiarare la risoluzione automatica del contratto in caso di:
• mancato rispetto del termine fissato per la sottoscrizione del verbale di consegna, con conseguente consegna della R.S.A./C.D.I. come previsto dall’art. 1;
• mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli “assicurazioni”, “garanzie”; La risoluzione del contratto è automatica in caso di fallimento.
E’ fatta salva in ogni caso per l’Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione automatica anticipata del contratto, ogni azione volta ad ottenere il rimborso degli oneri sostenuti e il risarcimento di tutti i danni subiti anche tramite escussione della garanzia fidejussoria.
ART. 33 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DOPO L’AVVIO DEL SERVIZIO
Previa valutazione complessiva della gravità delle inadempienze e delle conseguenze relative alla risoluzione anticipata del contratto, salvaguardando comunque il servizio agli ospiti, è facoltà del Comune di Trescore Balneario dichiarare la risoluzione automatica del contratto in caso di:
• mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 “responsabile della gestione della R.S.A./ C.D.I.”;
• reiterato mancato rispetto degli standard di personale di cui all’art. 7 “personale minimo da garantire”;
• mancato rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b), f) dell’art. 9 “obblighi e prestazioni generali”;
• mancato versamento delle quote annuali di cui all’art. 15 “corrispettivi dovuti all’Amministrazione comunale”;
• mancato rispetto di quanto stabilito dall’art.16 “retta a carico degli ospiti”;
• mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 “assicurazioni”, 19 “applicazione dei contratti di lavoro”, 20 “garanzie”;
In tutti i restanti casi in cui il Comune accerti l’inadempimento, ovvero il parziale adempimento, anche di una delle obbligazioni incombenti sul Concessionario in forza del presente contratto, assegna al Concessionario medesimo un termine congruo per provvedere al corretto adempimento dell’obbligazione ed alla rimozione degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento.
Ove il Concessionario lasci passare il termine senza adempiere all’invito, il Comune può legittimamente recedere dal contratto.
La risoluzione del contratto è automatica in caso di fallimento.
E’ fatta salva in ogni caso per l’Amministrazione comunale, a seguito della risoluzione automatica anticipata del contratto, ogni azione volta ad ottenere il rimborso degli oneri sostenuti e il risarcimento di tutti i danni subiti anche tramite escussione della garanzia fideiussoria.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di dodici (12) mesi.
ART. 34 – SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali i diritti fissi di segreteria, di scritturazione e di carta bollata, ivi compresa l’imposta di registrazione, saranno a carico del Concessionario.
ART. 35 – NORME DI RINVIO
Per quanto non specificato nel presente capitolato si rinvia alla normativa in materia di affidamento di servizi pubblici e di gestione delle residenze sanitarie assistenziali in quanto compatibili.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione o all’attuazione del presente capitolato speciale seguiranno avanti un collegio arbitrale composto da un membro di nomina comunale, un membro di nomina del Concessionario, un membro di nomina congiunta o, qualora non si arrivasse ad un accordo, di nomina del Tribunale.
Modifiche al presente atto potranno essere apportate dalla Giunta comunale in accordo con il Concessionario.
Letto, firmato e sottoscritto lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
Ai sensi dell’art.1341 Cod. Civ. il Concessionario dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. 3 6 12 14 18 19 20 21 25 27 28 29 30 31 32 33 35 del presente contratto.
Il responsabile della società concessionaria