CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI, CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI, REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI E ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
CIG: 7663112811 - CPV: 79940000-5
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’amministrazione comunale procede all’affidamento dei servizi di gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI, emissione accertamenti dei tributi ICI/IMU/TASI, controllo e verifica delle rendite catastali e redazione di una perizia di stima delle aree fabbricabili per il periodo massimo di 3 anni.
ART. 2 – IL SERVIZIO
La gestione dei servizi è affidata al soggetto che deve provvedere a svolgere l’attività con i propri strumenti e con le procedure elaborate secondo la propria esperienza e sulla base dell’offerta tecnica formulata che costituisce parte integrante del presente capitolato.
L’affidatario dovrà garantire comunque i seguenti servizi minimi:
gestione ordinaria dei tributi IMU/TASI/:
o aggiornamento delle posizioni con verifica mensile delle unità variate, cessioni, vendite/acquisto, trasferimenti, caricamento delle dichiarazioni, caricamento dei versamenti;
o apertura di uno sportello dedicato per:
supporto ai cittadini in merito al pagamento della propria spettanza;
ritiro delle dichiarazioni e supporto nella loro compilazione;
gestione completa dei rimborsi IMU richiesti;
Lo sportello dovrà coordinarsi con l’attuale U.O. Tributi del Comune di Sansepolcro, sulla base delle modalità esposte nel progetto tecnico, e garantire comunque il seguente orario di ricevimento:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
Mattino | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | Chiuso | 8:30- 13:30 | 8:30- 13:30 |
Pomeriggio | 15:00- 17:30 | 15:00- 17:30 |
o definire un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì per rispondere ai quesiti legati al corretto versamento di quanto dovuto.
o I servizi esposti dovranno essere erogati presso la sede Comunale e sarà utilizzata la piattaforma di Dedagroup CIVILIA attualmente in uso presso il Comune di Sansepolcro.
emissione accertamenti dei tributi IMU/TASI; l’attività dovrà prevedere:
o il controllo di tutte le posizioni aperte per i soggetti d’imposta proprietari di immobili e tenuti al pagamento dei diversi tributi;
o uno sportello su appuntamento per i contribuenti che hanno ricevuto un atto di accertamento;
o la preparazione del ruolo coattivo dei diversi tributi da trasmettere al concessionario della riscossione coattiva.
o I servizi esposti dovranno essere erogati presso la sede Comunale e sarà utilizzata la piattaforma di Dedagroup CIVILIA attualmente in uso presso il Comune di Sansepolcro.
controllo e verifica delle rendite catastali:
o Perequazione catastale;
o Verifica fabbricati tipo “D” sprovvisti di rendita;
Analisi delle difformità delle rendite rispetto alle situazioni di fatto; Gestione delle segnalazioni alla competente Agenzia delle Entrate; Gestione degli accertamenti a seguito di rettifica delle rendite;
Aggiornamento annuale della perizia di stima delle aree fabbricabili;
assistenza legale in caso di contenzioso tributario: l’affidatario dovrà supportare l’amministrazione nei diversi gradi di giudizio in caso di contenzioso e in base alle decisioni prese dalla stessa. Il Comune ha previsto un costo di gestione delle pratiche in primo e secondo grado mentre per quanto riguarda i ricorsi in cassazione, se necessario, verrà richiesto al soggetto affidatario del servizio uno specifico preventivo di spesa.
ART. 3 - DURATA
Il presente affidamento, avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di firma del contratto e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente affidante.
L'importo presumibile dell'appalto in questione per il periodo di durata precedentemente indicato è stimato in € 390.000 +iva.
Alla conclusione del contratto, i procedimenti in corso di esecuzione saranno gestiti come segue:
1 - le proposte di accertamento consegnate al Comune continueranno ad essere curate dall’affidatario (assistenza al contribuente, supporto al contenzioso, monitoraggio ecc..). I relativi compensi saranno fatturati dallo stesso affidatario come da presente capitolato d’oneri.
2 - I procedimenti di perequazione in itinere (e con ciò si intende l'attivazione delle procedura di stima del fabbricato e quelle per cui il contribuente è già stato invitato a confronto in sede bonaria) continueranno ad essere curati dall’affidatario sino ad attribuzione della nuova rendita da
parte della Agenzia delle entrate, con conseguente proposta, da parte dell’affidatario, dei relativi accertamenti che concludendo il procedimento saranno remunerati alle condizioni previste nella presente convenzione.
ART. 4 – CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell’incarico è affidata in via esclusiva all’impresa affidataria. L’incarico sarà svolto dall’impresa affidataria a proprio rischio di impresa, quindi con propria autonoma organizzazione e personale, in regola con la normativa vigente in materia di contratti di lavoro, assumendo interamente a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi.
2. L’impresa affidataria è obbligata ad osservare le norme del presente capitolato in accordo con le disposizioni di Xxxxx vigenti.
3. L’impresa affidataria dovrà individuare un proprio referente interno, incaricato di tenere costantemente i contatti col il Servizio Finanziario del Comune.
4. Il personale dell’impresa affidataria dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico. L’impresa affidataria si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi oggettivi, sostituire i collaboratori che non osservassero i necessari obblighi di riservatezza ed in generale una condotta responsabile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con fotografia, prodotto dall’impresa affidataria, e dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti e dei dipendenti comunali.
5. L’impresa affidataria svolge l’incarico oggetto del presente capitolato, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa.
6. L’affidatario si impegna a richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario a fornire dei report riepilogativi, anche in formato elettronico aperto, contenenti il riepilogo delle attività operate : accertamenti e liquidazioni emesse, provvedimenti incassati, provvedimenti rateizzati, modalità di calcolo degli aggi.
7. L’affidatario si impegna a richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario a fornire apposite relazioni tecniche esplicative su singole attività di accertamento.
8. Le attività saranno svolte dall’impresa affidataria sulla base della proposta tecnica di affidamento del servizio che costituisce parte integrante del presente capitolato anche con particolare riferimento all’integrazione di soggetti definiti disabili o svantaggiati elencati nelle Leggi n.68 del 12/03/1999 e n. 381 del 8/11/1991 e delle azioni che intraprende a livello sociale.
ART. 5 – CLAUSOLA SOCIALE
L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere, nel rispetto dei contratti nazionali e delle norme vigenti le persone già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara dai soggetti che gestivano in precedenza il servizio. Attualmente per la gestione di tali servizi sono occupate 2 figure aventi le seguenti caratteristiche:
1 Livello D1 CCNL Cooperative Sociali Base stipendio Lordo € 1.826 (38 ore settimanali) 1 Livello D1 CCNL Cooperative Sociali Base stipendio Lordo € 1.826 (38 ore settimanali)
ART. 6 – VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riferito alla durata contrattuale certa di 3 anni dalla stipula della convenzione, ammonta a presunti € 390.000,00 trecentonovantamila/00) oltre IVA. Non vi sono costi della sicurezza da interferenze.
ART. 7 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale dell’impresa affidataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Legge 675/96 e successive integrazioni), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.
L’inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’impresa affidataria, l’obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale.
L’impresa affidataria aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta e comunque in connessione con la medesima.
ART.8 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Ente si obbliga a:
1. Versare gli importi concordati e determinati (oltre IVA di legge) ai sensi dell’art.9, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
2. Registrare regolarmente e correttamente i pagamenti incassati;
3. Consentire ai dipendenti dell’affidatario, per tutto il periodo di durata del Contratto, l’accesso alle banche dati in suo possesso, che siano necessarie per il corretto svolgimento dei servizi affidati;
4. Eseguire a mezzo di propri incaricati e sotto la propria responsabilità, un back up di tutte le banche dati di cui al punto che precede, prima di renderle disponibili ai dipendenti dell’affidatario e periodicamente durante l’esecuzione del contratto;
5. Mettere a disposizione dei dipendenti dell’affidatario uno spazio adeguato e postazioni operative in numero uguale a quello degli operatori, munite di adeguata dotazione informatica (personal computer, Suite Microsoft Office Professional 2007, o versioni successive); di idonei collegamenti informatici con le banche dati istituzionali (Sister visure, Sister conservatoria, Sister portale dei comuni, Punto fisco, Telemaco C.C.I.I.A.A.); del materiale di cancelleria necessario. Ai fini della tutela della Privacy dell’Ente e
dell’affidatario, il Comune si impegna a rendere sicure le postazioni operative mediante il blocco dell’accesso a siti non lavorativi e mediante opportune tecnologie antivirus;
6. Notificare gli accertamenti emessi dall’affidatario entro il termine di 60 giorni dalla loro consegna e in ogni caso entro il termine di decadenza degli stessi. Gli atti in prescrizione non dovranno essere presentati oltre il 10 Dicembre dell’anno di decadenza, salvo diversi accordi tra le parti in caso di urgenze.
7. Il Comune conserva il diritto di verificare la correttezza degli accertamenti emessi dall’affidatario e di chiederne la revisione, adducendo giustificazioni tecniche in forma scritta;
8. Impegnare a bilancio al momento della maturazione del diritto al compenso le somme necessarie al pagamento dei corrispettivi pattuiti nel presente capitolato;
9. Nel caso in cui gli accertamenti siano oggetto di ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, una volta valutata la correttezza e la pertinenza degli stessi, il Comune si obbliga a costituirsi in giudizio tanto in primo e secondo grado, difendendo la legittimità dell’accertamento;
10. Iscrivere a ruolo, entro 12 mesi dalla emissione degli accertamenti e comunque entro il termine di decadenza/prescrizione, le somme non riscosse volontariamente e procedere a riscossione coattiva delle stesse.
11. A convenzione scaduta, comunicare mensilmente l’iter e l’esito degli accertamenti emessi dalla affidatario, dando atto dell’eventuale avvenuta riscossione volontaria, dell’eventuale impugnazione innanzi alle corti competenti, dell’esito delle stesse, dell’eventuale riscossione coattiva;
12. Consentire, alla scadenza della convenzione, l’accesso agli atti da parte dell’affidatario, per verificare l’esito degli accertamenti da lei emessi;
13. Per tutta la durata della presente convenzione, l’Ente si impegna a non emettere autonomamente atti di accertamento che siano oggetto del contratto. Diversamente il Comune riconoscerà all’affidatario il compenso previsto per la propria attività.
ART. 9 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il Comune riconosce all’impresa affidataria aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo costituito dalle seguenti voci:
GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI: 9.600 € /anno;
EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI IMU/TASI;
sarà riconosciuta una percentuale a scaglioni in base al valore degli atti: atti fino a 1.000€: 24,80 % sulle somme riscosse a qualunque titolo
atti da 1.000,01€ a 10.000,00€: 22,40 % sulle somme riscosse a qualunque titolo
atti oltre 10.000,01€ fino a 50.000,00: 22,00% sulle somme riscosse a qualunque titolo atti oltre 50.000,01€: 15,20 % sulle somme riscosse a qualunque titolo
CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI:
PEREQUAZIONE CATASTALE: 8% in aggiunta alla percentuale degli accertamenti riscossi derivanti dall’attività di perequazione
VERIFICA FABBRICATI TIPO “D” SPROVVISTI DI RENDITA: 28,80% sugli accertamenti riscossi sulle annualità pregresse per l'immobile oggetto di verifica e controllo ovvero di assegnazione di rendita catastale
AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI: 0,5% (Percentuale non
soggetta a ribasso) in aggiunta alla percentuale riconosciuta per l’attività di accertamento delle aree edificabili (il servizio sarà attivato solo su espressa richiesta con apposita determina dirigenziale);
ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Costi non soggetti a ribasso):
o per singoli ricorsi: € 1.300,00
o per ricorsi cumulativi*: € 1.900,00
o per presenza in pubblica udienza: € 200,00 quando necessaria
I corrispettivi determinati dall’esito della gara saranno definitivi e vincolanti per le parti. Ai fini della liquidazione del compenso previsto, calcolato sulle riscossioni effettive come previsto dalle norme del presente appalto, l’impresa affidataria aggiudicatrice dovrà emettere fattura a cadenza mensile.
Per gli accertamenti oggetto di piano di rateizzazione la fatturazione avverrà sull’importo riscosso alla scadenza delle singole rate.
Le fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio per la regolarità della prestazione, verranno pagate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli altri obblighi patrimoniali derivanti dall'affidamento del servizio, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale, determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo della cauzione sarà ridotto come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Il versamento della cauzione può essere effettuato nei modi e nei termini previsti e indicati dal D.Lgs. 50/2016.
La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.
Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio.
La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.
ART. 11 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA'
L’impresa affidataria aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo
risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
L’impresa affidataria aggiudicataria dovrà consegnare, prima di dare corso all’esecuzione del contratto, copia integrale della polizza di assicurazione relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” stipulata con Compagnia Assicuratrice, debitamente autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, ed avente il massimale unico di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
La polizza dovrà essere consegnata in corso di validità ed ogni modifica ed integrazione, dovrà essere segnalata al Comune.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti l’affidamento, anche in forma parziale. E' nulla la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.
Non è ammesso il subappalto, per la particolarità del servizio richiesto è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare il servizio in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto.
ART. 13 - SPESE E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
L’affidatario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto dell’affidamento.
L’affidatario è tenuto ad osservare il progetto contenuto nell’offerta tecnica che viene allegato quale parte integrante del presente capitolato.
ART. 14 - PERSONALE
Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi.
L'organizzazione del servizio, ivi compreso il personale da adibire al servizio stesso, costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra l’affidatario ed il personale da questi assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.
Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile l’affidatario.
La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e servizi e che la ditta appaltatrice dovrà eseguire l'attività nella piena osservanza delle stesse.
ART. 15 - ISPEZIONI E CONTROLLI
Nella gestione del servizio l’affidatario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
Il servizio Tributi cura i rapporti con l’affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamenti e di capitolato.
L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r all’affidatario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
ART. 16 - PENALITA'
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a € 200,00 (duecento euro/00) per ciascuna violazione accertata.
L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dall’affidatario.
ART. 17 - DECADENZA
L’affidatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:
1) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
2) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;
3) fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell’affidamento.
La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.
ART. 18 - CONTROVERSIE
Le controversie che eventualmente dovessero sorgere in esecuzione del presente capitolato, saranno risolte bonariamente. ove questo non fosse possibile, non risolte bonariamente, il foro competente è quello di Arezzo.
ART. 19 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L'Ente affidante potrà, in corso di esecuzione del rapporto di affidamenti dei servizi, avvalersi dello stesso soggetto, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari.
In questo caso l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche.
ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ CON LA PREFETTURA DI AREZZO
L’impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 21 – PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all’art. 91 e 94 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, co. 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fine dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
ART.22 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO
L’impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
ART.23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione del contratto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria;
2. l’ inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3. l’ impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell’opificio.
ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta appaltatrice dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010.
ART. 25 – OBBLIGHI DI SICUREZZA
La ditta appaltatrice è tenuta ad attenersi a quanto stabilito dal d.lgs. 81/08. Risponde dei danni alle persone o alle cose provocati nell’esecuzione del servizio. È tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono a suo carico gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali. La ditta appaltatrice è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie eventuali attrezzature utilizzate presso gli uffici, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
Il Comune è tenuto a garantire la sicurezza dei posti di lavoro, ove sono dislocati i dipendenti della ditta appaltatrice, dichiarando di attenersi alle norme di cui al d.lgs. 81/2008. Si impegna a fornire alla ditta appaltatrice e ai suoi dipendenti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, l’Ente fornisce le informazioni relative alla propria valutazione dei rischi, ai piani di evacuazione e di emergenza, nell’ambito del quale la ditta appaltatrice è tenuta ad operare.
ART. 26 - NORME FINALI
Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non approvata dal Comune, previa comunicazione scritta all’affidatario che potrà chiedere la revisione delle condizioni previste dall’affidamento del presente appalto.
Le presenti norme, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell' offerta.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile, dei Regolamenti comunali, in quanto applicabili, e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO xxxx. Xxxx Xxxxxxxx