SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’anno 2018, il giorno …………. del mese di ……………, in Napoli, presso la sede dell’ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, tra: l’Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del ,
nato a ………, il giorno , domiciliato per la carica presso la sede
legale dell’Azienda, in Napoli, alla Xxx Xxxxxx x. 000,
da una parte
E
……………………………….. (P.I. ……………. e C.F ),
in prosieguo denominata Società o concessionario, in persona del
…………………………. nato a …………………….il ,
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in ,
alla ………………………. dall’altra parte PREMESSO CHE
⮚ l’Azienda ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “Concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti a nido d’infanzia di ABC Napoli a.s.”, come descritto dal Capitolato Speciale di cui in prosieguo;
⮚ Il valore della concessione, comprensivo delle eventuali proroghe, è stato stimato in Euro 535.800,00 (cinquecentotrentacinquemilaottocento//00), tenuto conto dell’importo del canone da riconoscere ad ABC, e di una stima delle rette annue di iscrizione pari ad € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento//00), come da Capitolato Speciale di Appalto ed atti di gara;
⮚ Il contratto avrà la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori tre, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio;
⮚ la gara, esperita nei giorni ……………………….…………., come si
rileva dai relativi verbali, ha esitato l’aggiudicazione provvisoria a
favore della Società, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e dalla normativa vigente;
⮚ la Società, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
⮚ la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione completa e sicura del servizio in concessione, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. X.Xxx. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell’affidamento del servizio;
⮚ conseguentemente, l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione definitiva della concessione a favore della Società.
Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:
ART. 1) PREMESSA
La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Azienda affida in concessione alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l’affidamento della Concessione in locazione e
affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti ad asilo nido di ABC Napoli a.s., così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale.
L’Azienda affida in concessione alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l’affidamento della Concessione in locazione e affidamento del servizio di gestione dei locali adibiti ad asilo nido di ABC Napoli a.s., così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire il servizio sulla base del Capitolato speciale e dell’Offerta tecnica presentata, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Il Concessionario nell’espletamento del servizio è tenuto, essendone in caso contrario responsabile, all’ esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella legislazione vigente all’atto della sottoscrizione del contratto o che, nel corso dello svolgimento dello stesso, dovessero essere emanate, indipendentemente da espressi richiami contenuti nel presente contratto, nel Capitolato speciale (tecnico) o negli altri atti richiamati.
In merito ai reciproci obblighi ed oneri del concessionario e dell’Azienda si precisa quanto segue .
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia e quant’altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato all’art. 8 del Capitolato Speciale .
Sono a carico dell’Azienda tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia e quant’altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato all’art. 7 del Capitolato speciale.
ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
La concessione viene concessa ed accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale, Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dal concessionario, l’offerta economica e l’offerta tecnica presentate in sede di gara; verbali di gara. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l’orientamento per l’esecuzione della concessione il Codice etico ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.
Il sig. …………………………, quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell’indispensabilità del rispetto, per l’intero corso del rapporto contrattuale, della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
A tal fine, resta espressamente convenuto che l’Azienda ha facoltà di
esercitare, per l’intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti del concessionario, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’esecuzione della concessione e dichiarati in sede di gara.
Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto compatibili.
Il Sig. ……….., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver piena conoscenza di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di aver esaminato il materiale oggetto dell’alienazione; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto della presente scrittura privata; di essere a completa conoscenza delle modalità e condizioni tutte previste negli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata.
ART. 4) CORRISPETTIVI
Il concessionario corrisponderà all’Azienda l’importo annuale di €
, oltre IVA a titolo di canone, a fronte degli obblighi assunti dall’Azienda con il presente contratto.
Per l’intera durata del contratto le rette che il concessionario riscuoterà dall’utenza, così come offerte in sede di gara dal concessionario, sono le seguenti:
TARIFFE ORDINARIE PRATICATE
- tariffa orario normale …………………………………………
- tariffa orario antimeridiano ………………………………………
- tariffa prolungamento orario ………………………………………
AGEVOLAZIONI FASCE DEBOLI
- tariffa orario normale ……………………………………………
- tariffa orario antimeridiano ………………………………………
- tariffa prolungamento orario ………………………………………
AGEVOLAZIONI DIPENDENTI ABC
- tariffa orario normale ……………………………………………
- tariffa orario antimeridiano ………………………………………
- tariffa prolungamento orario ………………………………………
COSTO DEL PASTO …………………………………………………..
ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il servizio affidato è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito del concessionario in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti al concessionario dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.
I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.
Ai fini del presente articolo si precisa che Abc non è responsabile della riscossione della retta, né dei ritardi di pagamento da parte degli utenti .
ART. 6) CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori tre, con decorrenza dalla data di consegna.
La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile del Contratto dell’Azienda con apposito verbale di consegna.
Nel giorno fissato dall’Azienda e comunicato al concessionario, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l’Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno al concessionario, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.
ART. 7) DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all’articolo
3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto ABC Napoli, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall’Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza.
Il sig. …………… nella qualità, dichiara di essere consapevole che in condizioni operative normali, il presente contratto comporta il trasferimento
al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice degli Appalti.
In particolare, il Servizio di cui al presente contratto, verrà svolto dal concessionario con propria organizzazione di personale e mezzi e con piena assunzione del rischio d’impresa, alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni e quant’altro previsto nel presente contratto e nei documenti che, allegati allo stesso o comunque in esso richiamati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per l’esecuzione del Servizio il concessionario è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente contratto e relativi allegati. Il concessionario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del Servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. Resta di competenza esclusiva del concessionario l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. Il concessionario si fa garante in particolare della condotta del personale proprio assicurando – anche
mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso, il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di ABC.
Tutto il personale impiegato al nido, compreso quello utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso delle qualita’ e dei requisiti professionali stabiliti nell’art.5 del Capitolato Speciale e prescritti per legge. Il Concessionario è garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, il suo funzionamento e gli orari, si rimanda al Capitolato speciale , al quale il Concessionario dovrà attenersi.
Il personale e gli incaricati dell’espletamento del servizio, nominativamente indicati dal Concessionario entro la prima settimana dall’inizio delle attività, dovranno operare nel rispetto delle funzioni, dei tempi e delle modalità indicate nel Capitolato speciale.
ART. 8) PENALI
Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l’esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dall’art. 10 del Capitolato Speciale , salvo il diritto di ABC Napoli al risarcimento del maggior danno. ART. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL’AZIENDA
Il concessionario indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il Sig.
………………….. e che sarà referente per l’Azienda il sig.
…………………, che resta il soggetto esclusivo cui l’Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.
Seguirà lo svolgimento della concessione per l’Azienda il sig.
…………………..., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e
…………………………, quale Responsabile del Contratto.
ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AD ABC
Il concessionario è obbligato al pagamento di un canone annuo direttamente all’Azienda, per un totale di € , oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili anticipate entro i primi 10 gg di ciascun mese, dietro presentazione di fattura e mediante bonifico bancario a favore dell’Azienda medesima, utilizzando il codice IBAN:IT .
Affinché il versamento venga correttamente imputato occorrerà specificare nella causale il seguente motivo del versamento ed il relativo importo: “Corrispettivo per concessione asilo nido”. La quietanza di versamento ovvero copia del bonifico effettuato dovrà essere trasmessa ad questa Azienda - Abc Acqua bene Comune – via PEC all’indirizzo:
.
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.
ART. 11) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
Il concessionario assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per
quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate in concessione, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.
È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, il concessionario dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. ……………………. emessa dalla ………………………..
…………………………. in data ……….. con scadenza a
copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto della concessione, per i seguenti massimali: € ……………………… (euro …in lettere.../….) per …………………………. ……….…………………………
………….………..…………………………………………………………
ART.12) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il concessionario si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente del concessionario e/o comunque impiegato nell’esecuzione della concessione spetta in via esclusiva a quest’ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell’Azienda.
È fatto divieto assoluto al personale del concessionario di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’Azienda.
Il concessionario ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Il concessionario è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il concessionario è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l’esecuzione del servizio.
Il concessionario si impegna a fornire all’Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato della concessione e l’indicazione del CCNL applicato.
Il concessionario si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nella concessione e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, l’automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ART. 13) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e il concessionario porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nelle aree di esecuzione delle attività.
Il concessionario si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale del concessionario stesso.
Il concessionario assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, il concessionario assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
Il legale rappresentante del concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto della concessione rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Il concessionario solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.
ART. 14) CESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. È, altresì, vietato il subappalto.
ART. 15 - LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A NIDO D’INFANZIA
In relazione all’oggetto accessorio del presente atto, consistente nella locazione dei locali adibiti a nido d’infanzia, si precisa quanto segue .
1. Canone e sanzioni
Il canone della locazione è ricompreso nel più ampio corrispettivo di cui agli artt. 4 e 10 del presente contratto.
Il relativo pagamento non può essere sospeso né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione. Il mancato pagamento, totale o parziale, di 2 due rate costituirà automaticamente il concessionario in mora in ogni caso qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per l’Azienda di procedere, previa diffida da notificare tramite pec, all’escussione totale o parziale della garanzia di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto sino alla concorrenza del suo credito. In tale ipotesi il Concessionario deve ricostituire detta garanzia entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento, pena, in caso di inadempienza, l’immediata decadenza della concessione.
2. Opere e migliorie
Nel caso in cui il concessionario, nel corso del rapporto di cui al presente contratto, ritenesse opportuno o necessario effettuare lavori di adattamento e/o migliorie dei locali o delle aree adibiti ad asilo nido, le opere potranno essere eseguite a cura e a spese dello stesso concessionario, che curerà sotto propria responsabilità l’eventuale iter autorizzativo necessario, previo consenso scritto dell'Azienda, con l'osservanza delle modalità e cautele fissate anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni impartite. Nell'ipotesi di esecuzione dei lavori di adattamento e/o di migliorie dei locali o delle aree adibiti ad asilo nido senza l'osservanza di quanto stabilito nel comma precedente, il concessionario sarà tenuto alla rimessa in ripristino, oltre al risarcimento di eventuali danni.
Gli eventuali miglioramenti introdotti, ancorché autorizzati, resteranno, al termine della concessione, di proprietà dell’Azienda, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta in deroga espressa agli artt. 1592 e 1593 c.c.
L’Azienda conserva comunque il diritto di esigere che il locale, al termine del rapporto, venga rimesso in pristino a spese del concessionario e con il diritto a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno.
3. Interventi riparativi
Abc non garantisce il concessionario da eventuali danni occorsi nei locali adibiti ad asilo nido o sulle attrezzature dovuti a inattività del concessionario medesimo rispetto ad interventi riparativi, rientranti nell’ordinaria amministrazione, ritardati ovvero non eseguiti. Il concessionario esonera espressamente Abc da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti eventualmente subiti dal medesimo per fatto doloso o colposo di terzi
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria
Il concessionario s'impegna ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione dei locali utilizzati.
La manutenzione straordinaria non si intende a carico del concessionario, salvo che i predetti lavori si siano resi necessari a causa della mancata o insufficiente manutenzione ordinaria. Ove il concessionario non provveda,
Abc, dopo aver invitato la controparte, a mezzo pec , ad effettuare le opere ritenute indispensabili entro il termine di trenta giorni, addebiterà alla controparte ogni spesa sostenuta nonché gli eventuali oneri derivanti dal ritardato adempimento dei lavori.
Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il concessionario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa data in concessione
5.Custodia dei locali
Il concessionario si impegna a conservare i locali adibiti ad asilo nido con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo in buono stato evitando guasti e deterioramenti, pena il risarcimento dei danni. Il concessionario, che si impegna, altresì, ad informare Abc su qualsiasi mutamento, evento o danno riguardante i locali utilizzati, assume gli obblighi tipici del custode in relazione al locale in uso e ne risponde in caso di perdita o deterioramento, qualora non provi che l'evento lamentato si è verificato per cause ad esso non imputabili.
Il concessionario è responsabile della buona conservazione dell’immobile concesso in uso e della continuativa efficienza dello stesso. Il concessionario è costituito custode dell’immobile ed esonera espressamente Abc da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali concessi. Naturalmente il concessionario, quale custode, assume la
piena e completa responsabilità per tutti i danni che esso possa arrecare all’immobile indistintamente in durata della concessione e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi, nonché delle persone terze.
ART. 16 RISOLUZIONE - RECESSO
Oltre a quanto genericamente previsto all’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale, e nei casi previsti dal presente contratto.
Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e nei seguenti ulteriori casi:
a) frode nell’esecuzione delle attività;
b) sospensione delle attività da parte del concessionario senza giustificato motivo;
c) perdita da parte del concessionario anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l’esecuzione delle attività e dichiarati in sede di gara.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:
a) nei casi in cui il concessionario è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento;
b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento;
c) se nei confronti del concessionario è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Resta salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.
L’Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare al concessionario il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di concessione, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti. È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell’Azienda con preavviso scritto di tre mesi. Nel caso di recesso resta inteso che l’Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per il concessionario di rivendicare indennizzi e/o ristori.
ART. 17) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
Il concessionario riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all’Azienda; l'I.V.A. è a carico del concessionario. Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi di gara, sono anticipate dall’Azienda e rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto MIT del 02/12/2016, attuativo dell’art.73 c.4 del Codice. Le spese relative alla stipula del contratto sono poste a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 c.14 del Codice.
ART. 18) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.
ART. 19) DOMICILIO
Il concessionario dichiara che per tutti gli atti relativi alla presente concessione il proprio domicilio è ……………………………
ART. 20) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l’Azienda e il concessionario che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l’Azienda medesima si pronuncerà nel merito.
Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
ART. 21) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI
Il concessionario, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l’Azienda e nell’esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, il concessionario si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali
necessarie all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Xxxxx; f. utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
Il concessionario si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. Il concessionario si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. Il concessionario si
obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.
I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l’operato del concessionario, questi si obbliga a fornire all’Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.
Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l’Azienda e il concessionario, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l’Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il
compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.
In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall’art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.
Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.
ART. 22) CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI
Il ……………………, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale di ABC Napoli alla sezione “Documenti”, adottato dall’Azienda e si impegna nei confronti di quest’ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.
Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile. Il …………………., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli.
ART. 23) CLAUSOLA FINALE
Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, il concessionario assume l’impegno di comunicare all’Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nella concessione.
Napoli, ……………...
ABC Napoli Il concessionario
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., si precisa che il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
In particolare, si approva espressamente gli artt. 7 (“Esecuzione del servizio”), 8 (“Penali”), 11 (“Responsabilità verso terzi assicurazione”), 15 (“Locazione”), 16 (“Recesso”) e 20 (“Controversie e foro competente”).
Il concessionario