POLIZZA N.
POLIZZA N.
AGENZIA
Polizza cauzionale con proroga automatica Mod. 0866
Edizione 09.2011
Autorizzazione codice cliente
Gli importi indicati in Scheda di Polizza e negli Allegati sono espressi in Euro
Contraente
Codice Fiscale Partita I.V.A.
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
Durata Decorrenza giorno mese anno Scadenza giorno mese anno
del contratto
Durata anni giorni
Polizza sostituita Numero
Assicurato Denominazione
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
Oneri ed
obblighi assunti
• 🞏 Come da contratto stipulato tra le Parti in data e registrato in
il al n. da ritenersi qui di seguito ripetuto e trascrito.
• 🞏 Come da contratto stipulato tra le Parti in data conforme alla copia che, sottoscritta dalle Parti
_
stesse, viene unita alla presente polizza sotto forma di Allegato UNO e ne costituisce parte integrante.
• 🞏 Come da contratto che verrà stipulato tra le Parti entro 30 giorni dal perfezionamento della presente polizza in conformità al documento che, sottoscritto dalle Parti stesse, viene unito alla presente sotto forma di Allegato UNO e ne forma parte integrante.
• 🞏
Garanzie
Somma
garantita La Società garantisce, alle condizioni tutte della presente polizza, a favore dell'Assicurato e fino alla concorrenza dell'importo di
( )
corrispondente all'importo della cauzione dovuta dal Contraente, a termini del suddetto contratto - il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Assicurato stesso dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente con il contratto suindicato.
Allegati Sono operanti gli allegati
Premio Premio iniziale | Premio netto | Accredito per | Conguaglio | Accessori | Imposte | Totale* |
Premio netto | Accessori | Imposte | Totale |
sostituzione
Supplementi
Fatto in il giorno mese anno
Dichiaro di aver giorno mese anno l'importo totale del premio di perfezionamento* Firma dell'Agente o Esattore
ricevuto oggi:
FONDIARIA - SAI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dei Xxxx Xxxxxxxx e Credito come da decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26.11.1984, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla G.U. n. 357 del 31.12.1984 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10.6.1982 n. 348.
Definizioni
Assicurato La persona, l'ente o la ditta beneficiaria della garanzia.
Contraente La persona, l'ente o la ditta obbligata a prestare cauzione
Contratto L'accordo stipulato tra le Parti allegato alla presente polizza, o da essa richiamato, che forma oggetto della garanzia.
Società L'impresa assicuratrice.
Condizioni generali di assicurazione
1. Delimitazione dell'assicurazione
La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell’Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l’Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.
2. Notizie sullo stato dei lavori
Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all’Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto.
3. Stipulazione e perfezionamento della polizza
La polizza non s’intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.
4. Calcolo del premio - Durata dell’assicurazione - Supplementi di premio
Il premio è calcolato in base all’indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.
Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell’Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall’art. 5, e la scadenza fissata nella scheda di polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l’intero importo degli accessori, imposte e tasse.
Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella scheda di polizza.
5. Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza
Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:
a) L’esemplare della polizza restituitogli dall’Assicurato; oppure
b) una dichiarazione rilasciata dall’Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell’art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.
6. Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio
Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all’Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d’ora questi gli conferisce.
Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l’estinzione di ogni obbligazione della Società.
7. Sostituzione della polizza con garanzia reale
In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato nella scheda di polizza ai sensi del primo comma dell’art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa: l’obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell’art. 5.
8. Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento
L’Assicurato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società, nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l’Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società.
L’importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.
9. Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l’Assicurato
Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l’Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento dovuto all’Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l’importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l’Assicurato e degli eventuali ricuperi effettuati da quest’ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.
10. Diritto di surrogazione
Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all’Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il ricupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.
Ove la Società lo richieda, l’Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell’esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.
11. Rivalsa - Anticipata liberazione della Società
Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.
Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.
La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l’efficace esperimento dell’azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l’avviso di cui all’art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l’Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest’ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.
12. Successori ed aventi causa del Contraente
Tutti gli obblighi previsti della presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.
13. Forma delle comunicazioni alla Società
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell’Assicurato, per essere validi devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
14. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
15. Foro competente
Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis 2° comma C.C., il foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
In tutti gli altri casi, nonché per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l’Assicurato, il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.
16. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO FONDIARIA - SAI S.p.A.
Divisione Sai
L'AGENTE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:
Art. 4 (mancato rimborso del premio - estinzione della garanzia per fatto dell'Assicurato); Art. 6 (estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi); Art. 7 (facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale); Art. 8 (rinuncia ad opporre eccezione contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art. 15 (foro competente).
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma. L'AGENTE _
Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente dichiara infine di non avere ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto composto da N. pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.
Preso atto dell’informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:
acconsente
- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE);
NON acconsente (°)
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.
(°) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsente”).
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Data
IL CONTRAENTE FONDIARIA - SAI S.p.A.
Divisione Sai
L'AGENTE
Il Contraente dichiara, inoltre:
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla Circolare Isvap n°303 del 02/06/1997;
- di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49 comma 2 del Regolamento Isvap n°5 del 16/10/2006.
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara altresi' di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della Polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n°5 del 16/10/2006 e conferma la volonta' di stipulare il presente contratto.
IL CONTRAENTE
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO