CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO E DI RASSEGNA STAMPA
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UFFICIO E DI RASSEGNA STAMPA
Art. 1 – Oggetto e finalità.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio stampa del Conaf attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1. individuazione dei temi da comunicare, redazione ed invio di comunicati stampa;
2. attività relazionale con i media (nazionali, locali e specializzati);
3. acquisizione delle fonti (organi di stampa, radio e televisioni, nazionali, locali e di settore) dalle quali attingere notizie ritenute utili alla promozione ed alla valorizzazione della figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale;
4. convocazione ed organizzazione di conferenze stampa in occasione del verificarsi di eventi che possano accrescere la visibilità del CONAF;
5. partecipazione agli incontri e seminari e convegni del CONAf per la realizzazione dei relativi servizi stampa e diffusione
6. aggiornamento del sito internet istituzionale xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo quotidianamente:
a. notizie di interesse per gli iscritti,
b. seminari e convegni con relativa presentazione,
c. comunicati stampa,
d. foto e video ed atti a corredo dei seminari, convegni e congressi partecipati o organizzati dal CONAF ;
e. rassegna stampa
7. Redazione della rivista “AF Agronomi Forestali” in collaborazione con il CdR per l’individuazione dei temi da trattare, la stesura degli articoli ed il coordinamento editoriale;
8. Redazione atti congressuali, monografie, atti di seminari e relativa pubblicazione;
9. Servizio di rassegna stampa quotidiano, tramite fornitura di una raccolta ragionata di articoli apparsi sulle testate di interesse (quotidiani nazionali e locali, riviste settimanali e specializzate, siti internet di riferimento, televisioni e radio) contenenti notizie riguardanti direttamente o indirettamente l’attività del Conaf; tale servizio comprende l’invio mensile per
mail di tutti gli articoli selezionati, nonché la fornitura giornaliera per mail a tutti i consiglieri Conaf dei ritagli di stampa;
10. Accordi di collaborazione con le principali testate di riferimento (generaliste e specializzate);
11. Redazione e coordinamento giornale on line;
12. La ditta si impegna a svolgere in favore del CONAF tutte le attività concernenti l’ufficio stampa e dichiara, ai sensi del II comma dell’art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, di avvalersi di professionisti specializzati in comunicazione iscritti all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.
13. Resta inteso che, nell’esecuzione dell’incarico, la Società sarà tenuta ad esplicare la propria attività con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze ed al più alto livello professionale, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare al CONAF per propria colpa, errore, negligenza o imperizia.
14. Resta, altresì, inteso che tutti i diritti di proprietà intellettuale spettanti alla Società per le opere di ingegno e creazione letteraria, giornalistica ed editoriale, profusi in esecuzione del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà e titolarità del Conaf, ai cui debbono intendersi fin d’ora ceduti in via definitiva nell’ambito della remunerazione di cui al successivo art. 10, con espresso diritto del Conaf di utilizzare i contributi realizzati dalla Società per la pubblicazione con ogni mezzo (cartaceo, supporto informatico, pubblicazione on-line) sia in forma gratuita, che onerosa, sia all’interno di opere collettane, che monografiche, con facoltà del Conaf di apportare modifiche, integrazioni o riduzioni a sua mera discrezione, per adeguare i contenuti comunicativi alla linea editoriale ed al piano di comunicazione dell’Ente.
Art. 2 – Durata del servizio.
L’appalto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
Art. 3 - Descrizione del servizio
1. La rassegna stampa quotidiana dovrà essere realizzata per tutto l’arco dell’anno e per tutti i giorni. Gli articoli debbono essere pubblicati in giornata, salvo diverse espresse indicazioni del CONAF.
2. La rassegna stampa sarà quotidianamente pubblicata sul portale xxx.xxxxx.xx mediante password di accesso. Saranno a carico dell’appaltatore tutte le obbligazioni concernenti l’eventuale necessità di acquisire autorizzazioni o corrispondere diritti alle testate interessate, o comunque verificare la presenza del relativo onere.
Art. 4 - Modalità di esecuzione.
Trasmissione e pubblicazione della rassegna stampa quotidiana
1. L’impresa incaricata del servizio deve provvedere a pubblicare sullo spazio web, di cui all’art. 3 comma 2 la rassegna stampa provvisoria entro le ore 10.00 nei giorni feriali, dandone contestuale avviso e-mail agli indirizzi di posta elettronica del Presidente e del referente dell’ufficio comunicazione che il CONAF indicherà.
2. Il file deve essere in formato “Portable Document Format” (pdf), nella versione indicata dal CONAF, o altro che la ditta renda disponibile ed il CONAF espressamente accetti in luogo di quello pdf.
3. Il Presidente ed il responsabile della Comunicazione potranno chiedere l'inserimento ovvero lo stralcio di articoli e sezioni, la modifica dell'ordine degli articoli di una sezione, con onere della ditta di dare esatta e tempestiva esecuzione alla richiesta. La richiesta di adeguamento potrà essere effettuata tramite telefono o e-mail.
4. Nel caso previsto al comma 3, la ditta dovrà pubblicare sullo spazio web la rassegna stampa modificata nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni impartite ai sensi del comma precedente, con contestuale avviso per e-mail agli indirizzi di posta elettronica dei referenti dell’ufficio stampa che il CONAF indicherà:
- a stretto giro e, comunque entro 20 minuti, nel caso in cui gli adeguamenti consistano nella pubblicazione sino a quattro articoli aggiuntivi;
- entro 45 minuti dalla richiesta, nel caso di una riorganizzazione più rilevante della rassegna.
5. Nel caso in cui l’ufficio stampa del CONAF non richieda modifiche o integrazioni entro ….. dall'orario massimo teorico di pubblicazione della rassegna stampa (ore 10.00), la rassegna stampa provvisoria assumerà veste definitiva.
Art. 5 - Caratteristiche del servizio ed elaborazioni integrative della rassegna stampa.
1. Dovrà essere fornita la possibilità di:
a) consultare lo storico, attraverso ricerche secondo i seguenti parametri, utilizzabili sia disgiuntamente che congiuntamente:
- per parola chiave o libera nel testo o nel titolo, con possibilità di utilizzare i sistemi booleani di ricerca più noti (ad esempio: and, or, not); dovrà essere permessa anche la ricerca con virgolettato; dovrà essere data possibilità di incrociare la ricerca per titolo e per contenuto;
- per data/periodo
- per testata
- per sezione/argomento;
b) archiviare le ricerche effettuate nell’area dedicata al CONAF;
c) stampare e/o salvare in locale articoli singoli oppure le rassegne stampa complete (archiviate in apposita banca dati), con possibilità di comporre fascicoli personalizzati ed indicizzati.
2. La ditta deve inoltre garantire agli operatori dell’ufficio del CONAF la navigazione nei contenuti della rassegna stampa su proprio server, consentendo inoltre di riorganizzare direttamente la rassegna stampa stessa, con le seguenti opzioni:
a) modificare l’ordine degli articoli;
b) eliminare articoli;
c) introdurre testi o articoli aggiuntivi;
d) assicurare sistema efficace per spedire telematicamente dal portale dell'appaltatore gli articoli ricercati o comunque presenti nella rassegna, con la possibilità di selezionarli tutti o deselezionarne parte a seconda delle esigenze.
3. Gli articoli della rassegna stampa dovranno essere impaginati in A4 a grandezza 1:1, in formato digitale Tiff G4 300 dpi e/o Pdf (o diverso formato concordato con il CONAF, ferma restando la disponibilità di effettuarlo in quelli innanzi menzionati) e dovranno riportare la seguente classificazione di base:
- testata;
- data;
- autore;
- pagina di estrazione;
- sezione.
4. Il sommario dovrà riportare il logo del CONAF il titolo “Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali”e le sezioni come indicate precedentemente, con titoli articoli, data, testata, pagina ecc., secondo indicazioni dell’ufficio stampa.
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Art. 6 – Tempi di pubblicazione della rassegna stampa
La rassegna stampa provvisoria diviene definitiva
− a seguito nulla osta rilasciato dal Presidente o del responsabile della comunicazione CONAF via e-mail, anche eventualmente a seguito di modifiche/integrazioni apportate su richiesta.
Art. 7 – Obiettivi.
Attraverso la Rivista “AF” ed i servizi di Ufficio Stampa il Conaf intende diffondere a tutti gli iscritti le informazioni riguardanti l’attività del CONAF stimolando una partecipazione attiva degli iscritti e della comunità sociale.
Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara ditte, cooperative, loro consorzi o imprese operanti nel settore, ai sensi dell’art. 34 del D. lgs n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile.
Art. 9 -Requisiti per l’ammissione alla gara.
I partecipanti alla gara devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività corrispondente al Servizio oggetto del presente appalto.
Art. 10. - Valore presunto del contratto. Definizione del corrispettivo.
1. Il valore presunto a base dell’appalto viene quantificato, ai soli fini della normativa applicabile, in euro 90.000,00 (IVA esclusa), a fronte di un’offerta omnicomprensiva da formulare su un canone mensile a base d’appalto pari ad euro 2.500,00 (IVA esclusa).
2. Il corrispettivo del servizio sarà quello risultante dall’aggiudicazione.
3. Il corrispettivo mensile è onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa, ivi comprese eventuali trasferte del proprio personale per interventi presso la sede del CONAF: assistenza, manutenzione, formazione o coordinamento, diritti o altri oneri, anche tributari o tariffari di qualsiasi specie, ivi compresi eventuali diritti per pubblicazione rassegna stampa su uno spazio web dedicato liberamente accessibile a tutti i cittadini.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
2. Pertanto, l’appaltatore si obbliga:
a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al CONAF che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Art. 12. - Modalità di fatturazione e pagamento.
1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a cadenza mensile posticipata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo generale dell’ente.
2. Le fatture verranno liquidate previa verifica:
- del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;
- della regolarità contributiva.
Art. 13. - Modalità di affidamento.
L’appalto è affidato con il sistema del cottimo fiduciario, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità esplicate nella delibera a contrattare e nella Lettera di invito.
Art. 14 - Deposito cauzionale definitivo.
1. L'operatore aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, con le maggiorazioni o diminuzioni previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro i termini e con le modalità che saranno comunicati a seguito dell’aggiudicazione.
2. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il CONAF dovesse eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.
3. La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto e comunque non prima dell'emissione, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione del servizio.
4. L’ammontare della cauzione predetta è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema, come previsto dall’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di riduzione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia dichiarata conforme all’originale della certificazione o della dichiarazione della presenza di elementi significativi.
6. Resta salvo per il CONAF l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. IL CONAF ha il diritto di valersi della cauzione nel caso di risoluzione d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il CONAF potrà richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione, qualora questa sia escussa in tutto o in parte, nonché potrà esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. La fideiussione dovrà avere validità oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell'originale da parte del CONAF. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito successivamente al termine del contratto, quando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.
9. La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza bancaria o assicurativa;
c) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1193, n. 385.
10. Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, a pena di esclusione:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del CONAF;
c) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
Art. 15 - Adempimenti a carico dell’aggiudicatario.
1. L’aggiudicatario dovrà:
a) prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo le modalità di cui al precedente articolo 14;
b) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso contrario, il CONAF a potrà procedere alla risoluzione del rapporto comunque formatosi con l’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 16 - Avvertenze a carico dell’aggiudicatario
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto dal precedente articolo comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
2. Eventuali verifiche da cui risultasse che l’operatore concorrente non è in possesso dei requisiti dichiarati, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione del contratto.
Art. 17 – Modalità di stipulazione e spese contrattuali
1. Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata.
2. Tutte le spese, imposte, diritti inerenti e conseguenti alla stipula e al contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico dell'operatore contraente.
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità del presente contratto.
Art. 19 - Controlli e penali
Il CONAF, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
Per eventuali ritardi o deficienze del servizio, imputabili a negligenze o colpa dell’aggiudicataria, verranno applicate penalità ad un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni del ricevimento della stessa.
La penalità potrà essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal danno spettante al CONAF per eventuali violazioni contrattuali verificatesi, salve sempre l’ eventuali responsabilità penali.
Art. 20 - Recesso del CONAF
1. Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, il CONAF può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto.
2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.
3. In tal caso, il CONAF riconoscerà all’appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate, nonché un’indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 10% della differenza tra il valore del contratto e quanto già corrisposto. La percentuale è ridotta al 5% in caso di preavviso pari o superiore a 30 giorni e al 3% in caso di preavviso superiore a 60 giorni.
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa
1. Il CONAF ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata, dopo due diffide scritte, delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
c) cessione o subappalto del contratto, dopo l’aggiudicazione;
d) espressa violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento.
1. In ogni caso, il CONAF si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per esecuzione, anche ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato.
2. Rimane comunque ferma la possibilità del CONAF di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento, così come quella
di chiedere danni ulteriori rispetto a quelli previsti dal regime delle penali a fronte di danni accertati.
Art. 23 – Responsabilità.
1. L’appaltatore si obbliga a mantenere il CONAF sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
2. In particolare, il CONAF non assume alcuna responsabilità nel caso l’appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L’appaltatore sarà comunque responsabile verso il CONAF di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni o oneri, anche extracontrattuali, che il CONAF dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
4. L’appaltatore dovrà comunicare al CONAF, già in sede di stipula del contratto il proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione ed i referenti del CONAF, ed al quale sia riferibile l’esattezza e la correttezza dei dati forniti al CONAF. L’eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo, o comunque, ove non sia possibile, senza indugio rispetto al fatto che comporta la sostituzione. Il sostituto dovrà essere in possesso degli stessi requisiti di capacità e professionali, e degli stessi titoli in possesso del soggetto indicato in contratto.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni e domicilio.
1. Ogni comunicazione, notificazione o intimazione, comunque denominata, salvo quanto diversamente disposto nel presente capitolato, sarà effettuata, a discrezione del CONAF o all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, al numero dichiarato dall’appaltatore in sede di selezione o successivamente diversamente formalizzato.
2. L’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel ………………………
Art. 25 - Risoluzione delle controversie e foro competente
1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Foro territorialmente competente è quello di Roma.
Art. 26 - Costi per la sicurezza e rischi di interferenza
1. Non sussistono costi per la sicurezza riferiti in modo specifico al servizio oggetto del presente capitolato.
2. In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi di interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto D.u.v.r.i.).
Art. 27 - Responsabili del procedimento.
1. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx .del Servizio Comunicazione.
2. Responsabile dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ferme le ulteriori competenze dirette del Capo ufficio stampa e/o dell'addetto stampa, è
…………………che dovrà svolgere attività di supervisione e coordinamento nella redazione della rassegna e che sarà preposto al controllo della regolare esecuzione del contratto.
Tutte le richieste di modifica ed implementazione articoli, interventi di assistenza, osservazioni, ed eventuali esigenze che potranno emergere nel corso dell'esecuzione del contratto saranno esposte ed esaminate dal Presidente del CONAF.
Art. 28 – Informativa (Decreto Legislativo n. 196/2003)
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed alla successiva eventuale esecuzione del servizio;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i diritti spettanti all’interessato sono previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
e) il titolare del trattamento dei dati è il CONAF; responsabile in questa fase della procedura è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
2. Il CONAF inoltre, nominerà l’appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati e pertanto il suddetto appaltatore avrà l’obbligo di attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal responsabile provinciale di cui alla precedente lettera e) e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.
3. L’operatore aggiudicatario dovrà dunque comunicare al CONAF nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
Art. 29 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del CONAF.
X.xx Il Presidente Dott. Agr. Xxxxxx Xxxxx