REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
(Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 26/04/2018 in vigore dal 18/06/2018)
INDICE
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE 3
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE 3
Art. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ED I DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO 3
TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI 5
Art. 4 - AUTORIZZAZIONI E PARERI 5
Art. 5 - AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE 6
Art. 6 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA 6
Art. 7 - PROROGA DI VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 6
Art. 8 - RINNOVO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 7
Art. 9 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA 7
Art. 10 - SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 0000
X. 00 COME MODIFICATO DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 8
Art. 11 - DIFFIDA E RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA SANATORIA - IMPOSIZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO 8
Art. 12 - COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ 9
TITOLO III - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ 10
Art. 13 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE 10
Art. 14 - OPERE REALIZZATE DALL’UNIONE DEI COMUNI 10
Art. 15 - INTERVENTI PUBBLICI DI "SOMMA URGENZA " 10
Art. 16 - LAVORI INDIFFERIBILI DI PRIVATI 11
Art. 17 - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI 11
Art. 18 - OPERE DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA O IDRAULICO- FORESTALE 11
TITOLO IV - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E COMUNICAZIONI – MODALITA’ PROCEDURALI 12
Art. 19 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI D’INIZIO ATTIVITA’ 12
Art. 20 - ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 13
Art. 22 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELLA COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’ 14
Art. 23 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 14
Art. 24 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON GLI ENTI 15
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI 15
Art. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI 15
ALLEGATI:
- Elenco 1 OPERE CHE COMPORTANO AUTORIZZAZIONE
Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1;
- Elenco 2 OPERE CHE COMPORTANO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere di cui all’Elenco 2;
- Elenco 3 OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'.
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina gli interventi da eseguirsi in zone soggette a vincolo idrogeologico, come individuate in base alla normativa vigente ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, comprese nei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto, nel rispetto delle procedure e delle norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico previste nella specifica Direttiva Regionale approvata con delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 11/07/2000.
Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE
1. Sono soggetti ad autorizzazione gli interventi da eseguirsi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, consistenti in trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) ovvero modifichino il regime delle acque. Nei confronti degli ecosistemi vegetali, si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria. Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono descritti, in via esemplificativa e non tassativa, nell’allegato Elenco 1 della Direttiva Regionale n. 1117 del 11/07/2000;
2. Sono soggetti a comunicazione d’inizio attività gli interventi da eseguirsi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, consistenti in opere di modesta entità, che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno. Gli interventi soggetti a comunicazione d’inizio attività sono descritti, in via esemplificativa e non tassativa, nell’allegato Elenco 2 della Direttiva Regionale n. 1117 del 11/07/2000;
3. Non necessitano né di autorizzazione né di comunicazione d’inizio attività gli interventi di più che modesta entità. Tali opere sono descritte, in via esemplificativa e non tassativa, nell’allegato Elenco 3 della Direttiva Regionale n. 1117 del 11/07/2000.
Art. 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ED I DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO
1. Hanno titolo a richiedere/presentare il titolo abilitativo di cui al precedente articolo i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a. il proprietario dell'immobile;
b. il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c. l'enfiteuta nei limiti del contratto di xxxxxxxxx;
d. l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
e. il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f. il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;
g. i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
− il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
− l'assegnatario di terre incolte;
− il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
− il concessionario di miniere e di beni demaniali;
− colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
h. le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, HERA, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;
i. in luogo del titolare possono presentare domanda:
− il delegato, procuratore o mandatario;
− il curatore fallimentare;
− il commissario xxxxxxxxxx;
− l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
2. Nei casi di cui alle lettere e) ed f) di cui al comma 1 il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile;
3. Ai sensi della D.P.R. 445/2000 i soggetti di cui al primo comma possono dichiarare la titolarità, anche a mezzo di autocertificazione compilata su apposito modello richiamando gli estremi dell’atto/atti da cui proviene il diritto;
4. In caso di comunione di proprietà (comproprietà) l’istanza/comunicazione d’inizio attività può essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti.
TITOLO II - TITOLI ABILITATIVI
Art. 4 - AUTORIZZAZIONI E PARERI
1. L’Unione dei Comuni, previa istruttoria tecnica, si esprime sulle richieste di autorizzazioni e di pareri entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande stesse;
2. La decorrenza dei sessanta giorni può essere sospesa solo una volta dall’Unione dei Comuni per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Il termine rimane sospeso fino al momento della ricezione degli elementi richiesti, quindi riprende a decorrere per il tempo residuo;
3. Copia della domanda di autorizzazione, di cui agli artt. 5, 6 e 8 del presente Regolamento, e dei relativi elaborati progettuali sono trasmessi dall’Unione dei Comuni al Comune, nel quale devono essere eseguite le opere, per la pubblicazione all’albo pretorio. L’amministrazione comunale entro cui ricadono le opere e/o gli interventi oggetto di autorizzazione, secondo la procedura stabilita dal Regolamento attuativo di cui al R.D. n. 1126/1926, pubblica all’albo pretorio per quindici giorni tale documentazione atta a individuare l'ubicazione dei lavori e a descrivere le caratteristiche del contesto territoriale in cui gli stessi avranno luogo. Decorso tale termine il Comune provvede a trasmettere all’Unione dei Comuni, entro otto giorni dal termine di avvenuta pubblicazione, la referta di pubblicazione unitamente alle eventuali opposizioni presentate e le osservazioni di competenza. Delle osservazioni o opposizioni presentate si dovrà tener conto nella fase istruttoria e nel provvedimento finale;
4. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’autorità competente invia al richiedente la comunicazione dei presupposti ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.10 bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno la possibilità di presentare controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso invano il termine di dieci giorni o nel caso permangano i presupposti ostativi, al richiedente sarà notificato il diniego dell’autorizzazione;
5. L'autorizzazione, se assentibile, può essere anche parziale, ovvero riferirsi ad una parte degli interventi e/o delle opere proposte e dettare condizioni e prescrizioni particolari per la loro realizzazione;
6. Nell’autorizzazione è riportata la validità dell’autorizzazione, che di norma è pari a 36 mesi, e comunque per un periodo congruente a quello del relativo titolo abilitativo edilizio od autorizzativo, salvo diversa durata riferita a casi specifici;
7. Il ritiro dell’autorizzazione è subordinato all’assolvimento dell’imposta di bollo, quando è dovuta, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell’istanza di autorizzazione;
8. L'autorizzazione e i pareri sono notificati al richiedente. Copia degli stessi sono altresì trasmessi al Comune di competenza per l'affissione all'albo pretorio per quindici giorni a esclusivi fini informativi mentre una copia, corredata dal progetto, è trasmessa alla competente Stazione Carabinieri Forestale per l'esercizio dei controlli;
9. L'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dei lavori ed esibita in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati;
10. Per il cambio d’intestazione di un’autorizzazione in corso di validità a seguito di decesso, compravendita ecc., deve essere presentata una comunicazione di voltura con indicate le motivazioni della volturazione e allegando la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità del soggetto e le eventuali deleghe degli altri soggetti aventi diritto.
Art. 5 - AUTORIZZAZIONE PER NUOVE OPERE
1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui all’art. 2, comma 1, corredata dei relativi elaborati tecnici, elencati in calce all'Elenco 1, è redatta su apposito modello (Modello n. 1) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale.
Art. 6 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA
1. Il titolare dell’autorizzazione di Vincolo Idrogeologico può richiedere variante in corso d’opera per la realizzazione di opere e/o interventi difformi rispetto a quanto assentito dal titolo abilitativo. A tal fine il soggetto interessato dovrà presentare, utilizzando la predisposta modulistica (Modello n. 2) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale, ed entro i termini di validità dell’autorizzazione, richiesta motivata allegando copia dell’autorizzazione vigente unitamente alla documentazione prevista necessaria a valutare gli elementi oggetto di variante;
2. Nel caso in cui l’entità della variante consista in modifiche non essenziali ai sensi della normativa vigente del vincolo idrogeologico (rientrano a titolo esemplificativo in tale fattispecie le opere di cui all’allegato Elenco 3 della Direttiva regionale approvata con D.G.R. n. 1117 del 11 luglio 2000), il richiedente dovrà unicamente darne comunicazione allegando copia degli elaborati progettuali variati rispetto al progetto autorizzato.
Art. 7 - PROROGA DI VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il termine di ultimazione dei lavori, previsto dall’autorizzazione, può essere prorogato per un periodo di norma non superiore ai tre anni e comunque per un periodo congruente con quello del relativo titolo edilizio o autorizzativo;
2. La richiesta di proroga dei termini di validità dell’autorizzazione, non onerosa, è avanzata dal soggetto richiedente mediante comunicazione motivata (Modello n. 3) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale, almeno 30 giorni prima della scadenza del pertinente titolo autorizzativo. Decorso tale termine, l’autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del tecnico incaricato della redazione della Relazione geologica con la quale si assevera l'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico;
3. Copia della comunicazione di proroga dei termini di ultimazione dei lavori deve essere conservata presso la sede dei lavori ed esibita in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati;
4. L’Unione dei Comuni provvede a trasmettere copia della comunicazione di cui al comma 2 alla competente Stazione Carabinieri Forestale, ai fini delle attività di controllo, e al Comune per opportuna conoscenza.
Art. 8 - RINNOVO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. L’autorizzazione, i cui termini di validità sono scaduti, può essere rinnovata a seguito di presentazione di apposita istanza (Modello n. 4) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale. A tal fine è necessario allegare, oltre a copia dell'autorizzazione cui si fa riferimento, la conferma, tramite dichiarazione da parte del tecnico incaricato della redazione della Relazione geologica, dell'immutato stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico nonché la dichiarazione del progettista attestante la conformità del progetto con quello precedentemente autorizzato.
Art. 9 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
1. La vigente disciplina in materia prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive nei confronti della normativa del Vincolo Idrogeologico unicamente in presenza di contemporanea violazione della normativa edilizio-urbanistica;
2. La delibera di Giunta Regionale n. 1117/2000 consente, al soggetto interessato, di richiedere "ora per allora" l'autorizzazione in sanatoria per movimenti di terreno eseguiti abusivamente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a condizione che gli stessi non siano risultati lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi e fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;
3. La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica (Modello n. 5) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente
messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale, corredata di documentazione tecnica nella forma prevista per le domande ex ante. La domanda è assoggettata a istruttoria tecnica e può concludersi negativamente, qualora si accerti che le opere eseguite non siano compatibili con la tutela dell'assetto idrogeologico;
4. La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata, se esistente, di copia del verbale di accertamento redatto dalla competente Stazione Carabinieri Forestale unitamente a copia del bollettino di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;
5. In caso di danni accertati all'assetto idrogeologico dei luoghi, l’Unione dei Comuni può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923.
Art. 10 - SANATORIA DI ABUSI EDILIZI AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 0000 X. 00 COME MODIFICATO DALL'ART. 43 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1996 N. 662
1. Per tale fattispecie di richiesta l’autorità competente - Unione dei Comuni –, in luogo dell’autorizzazione, rende un parere di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985, come modificato dall'art. 43 della Legge n. 662/1996, ai fini della concessione del condono edilizio da parte dell’Amministrazione comunale competente;
2. La domanda di richiesta del parere di cui al comma 1, corredata dai relativi elaborati tecnici nella medesima forma prevista per le domande ex ante, è predisposta su apposito modello (Modello n. 6) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale;
3. Nel caso nel corso dell’istruttoria tecnica si accertino danni all'assetto idrogeologico dei luoghi, l’Unione di Comuni può imporre i lavori di ripristino di cui all'art. 24 del R.D. n. 3267/1923;
4. La domanda deve essere corredata, se esistenti, da copia del verbale di accertamento redatto dalla competente Stazione Carabinieri Forestale e copia del bollettino di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
Art. 11 - DIFFIDA E RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA SANATORIA - IMPOSIZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO
1. In caso di violazione alle norme vigenti in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, l’Unione di Comuni, in qualità di autorità competente, provvede a diffidare il contravventore ad eseguire ulteriori lavori abusivi ed a richiedere la presentazione, entro 90 giorni dalla notifica della diffida, di apposita domanda o comunicazione d’inizio attività al fine di ottenere, se rispettivamente concedibile o accoglibile, la sanatoria ai sensi degli articoli 9 o 12 del presente Regolamento;
2. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione in sanatoria o mancato accoglimento della comunicazione d’inizio attività in sanatoria, nonché di mancato rispetto di prescrizioni emanate, qualora siano accertati danni alle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del
R.D. n. 3267/1923, si provvederà all’imposizione di rimessa in pristino dei luoghi o del loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza.
Art. 12 - COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’
1. La comunicazione d’inizio attività per opere ed interventi di cui al comma 2 dell’art. 2, corredata dei relativi elaborati progettuali, deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori stessi su apposita modulistica (Modello 7) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale, indicando la data di inizio dei lavori;
2. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 30 gg. dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività. Tale termine può essere sospeso, una sola volta, dall’Ufficio competente ai fini della richiesta di chiarimenti ovvero di documentazione integrativa e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta;
3. Entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio competente può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori, ovvero vietarne la realizzazione anche subordinando la realizzazione degli stessi alla presentazione di domanda di autorizzazione (nel caso l’intervento rientri tra quelli di cui al comma 1 dell’art. 2), al fine di evitare danni all'assetto del territorio. Il competente Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni valuta caso per caso le verifiche tecniche da effettuare;
4. Nel caso in cui l’Ufficio competente non si esprima formalmente nei termini di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati;
5. I lavori oggetto della comunicazione d’inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia dei termini di cui al comma 2 e devono essere terminati entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini la comunicazione diviene inefficace per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova comunicazione d’inizio attività;
6. Qualora le opere soggette a preventiva comunicazione d’inizio attività siano state già realizzate, deve essere presentata Comunicazione d’inizio attività in sanatoria su apposita modulistica (Modello n. 8) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale;
7. Copia della comunicazione e delle eventuali prescrizioni o provvedimenti dell’Unione dei Comuni, corredata dal progetto, è trasmessa alla competente Stazione Carabinieri Forestale per l'esercizio dell’attività di controllo di competenza;
8. Copia della comunicazione d’inizio attività deve essere conservata presso la sede dei lavori ed esibita in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati.
TITOLO III - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’
Art. 13 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE
1. Le opere di più che modesta entità di cui al comma 3 dell’art. 2, che comportano per la realizzazione di scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, possono essere eseguite senza preventiva richiesta di autorizzazione e senza comunicazione di inizio attività.
Art. 14 - OPERE REALIZZATE DALL’UNIONE DEI COMUNI
1. Le opere eseguite dall’Unione dei Comuni non sono assoggettate a procedura autorizzativa né a comunicazione d’inizio attività. In questi casi è necessario, tuttavia, formulare richiesta di espressione di parere tecnico al competente Xxxxxxx Xxxxxxx Idrogeologico dell’Unione dei Comuni volto a verificare che l’opera non provochi ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.
Art. 15 - INTERVENTI PUBBLICI DI "SOMMA URGENZA "
1. Gli interventi dichiarati dagli enti pubblici attuatori di “somma urgenza” si connotano per il carattere di urgenza ed indifferibilità, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, con l'obiettivo di porre rimedio immediato a danni di carattere eccezionale ed imprevedibili causati a opere e strutture pubbliche e di pubblica utilità e garantire la funzionalità delle opere stesse e la pubblica incolumità. In funzione di tale carattere d’urgenza esse seguono iter derogatori alle procedure autorizzative normalmente previste da norme e vincoli d’uso del territorio;
2. Gli interventi di somma urgenza se proposti e realizzati da parte dell’Amministrazione regionale, nell'ambito dei propri compiti in materia di difesa del suolo, rivestono l'obiettivo di conseguire il miglioramento dell'equilibrio idrogeologico;
3. La realizzazione di interventi ed opere di cui al comma 1, pur non essendo assoggettati alla disciplina del Vincolo Idrogeologico, sono comunque subordinati all’obbligo di comunicazione preventiva all’Unione dei Comuni da parte degli Enti attuatori.
Art. 16 - LAVORI INDIFFERIBILI DI PRIVATI
1. In casi particolari di accertata gravità o pericolo per l’incolumità di persone o cose, i soggetti privati aventi titolo, come precisati al comma 1 dell’art. 3, possono realizzare interventi e/o opere sugli immobili previa presentazione di una domanda, convalidata da un tecnico abilitato, nella quale devono essere illustrate e motivate le ragioni di urgenza ed inderogabilità dei lavori;
2. Accertata l’effettiva situazione di emergenza in atto, la possibilità di gravi danni o l’aggravamento di una condizione di pericolo, l’Unione di Comuni rilascia un nulla-osta temporaneo per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza. Entro 30 giorni dalla domanda, l’interessato presenta la documentazione prevista dalla normativa vigente per l’ottenimento dell’autorizzazione o l’accoglimento della comunicazione d’inizio attività, ai fini della sistemazione definitiva. I tempi procedimentali sono i medesimi delle relative procedure (autorizzazione/comunicazione d’inizio attività), salvo l’omessa pubblicazione all’albo pretorio per le procedure autorizzative.
Art. 17 - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NEGLI ALVEI DEMANIALI DEI CORSI D'ACQUA REGIONALI
1. I terreni laterali ai fiumi e ai torrenti sono esclusi dalla normativa del vincolo idrogeologico in virtù dell'art. 18 del X.X. 00 maggio 1926 n. 1126 (Regolamento d’attuazione del R.D. 3267/1923). Per essi valgono le disposizioni degli artt. 168 e 169 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato F, divenuti artt. 96 e 97 del Testo unico sulle opere idrauliche approvato con
X.X. 00 luglio 1904 n. 523;
2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1 ogni opera, piantagione o movimento di terra da effettuarsi negli alvei demaniali dei corsi d'acqua di competenza regionale è soggetto esclusivamente all’autorizzazione preventiva e agli accertamenti dell’Amministrazione regionale attraverso i propri uffici.
Art. 18 - OPERE DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA O IDRAULICO-FORESTALE
1. Le opere di difesa idraulica e idrogeologica, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulico o idraulico-forestale, promosse
dall’Amministrazione regionale, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai Consorzi di Bonifica sul territorio assoggettato a Vincolo Idrogeologico di competenza dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell’assetto idraulico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico. Tali opere non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, fermo all’obbligo di comunicazione preventiva all’Unione dei Comuni da parte dei soggetti pubblici, o di diritto pubblico, attuatori.
TITOLO IV - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E COMUNICAZIONI – MODALITA’ PROCEDURALI
Art. 19 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI D’INIZIO ATTIVITA’
1. La presentazione delle istanze e delle comunicazioni d’inizio attività è prevista esclusivamente mediante modalità telematica. Tali istanze e comunicazioni, nonché gli allegati tecnici e non tecnici, devono essere presentati attraverso il portale Accesso Unitario o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), come di seguito specificato:
a. per le attività di edilizia produttiva (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.), ricomprese nei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Valle del Savio, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione;
b. per le attività di edilizia residenziale, nonché per gli interventi riconducibili ad attività di edilizia libera, ricomprese nei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Valle del Savio, al competente Sportello Unico per l’Edilizia (SUE);
c. per le attività di edilizia produttiva (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.), ricomprese nei Comuni di Sogliano al Rubicone, Roncofreddo e Borghi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni competenti;
d. per le attività di edilizia residenziale e gli interventi riferibili ad attività di edilizia libera, ricompresi nei Comuni di Sogliano al Rubicone, Roncofreddo e Borghi, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dei Comuni competenti;
e. per i lavori indifferibili dei soggetti privati di cui all’art. 16 (casi particolari di accertata gravità o pericolo per l’incolumità di persone o cose), direttamente all’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni;
2. Le strutture di cui alle lett. “a”, “b” “c” e “d” di cui al comma 1 provvedono a trasmettere la documentazione acquisita all’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Valle Savio;
4. Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di firma digitale la sottoscrizione dell’istanza/comunicazione potrà avvenire mediante firma digitale del tecnico unitamente alla sottoscrizione del modello della procura speciale (Modello 9) o attraverso i modelli informatizzati che saranno eventualmente messi a disposizione sul portale Accesso Unitario regionale. In tal caso il tecnico incaricato deve conservare agli atti le copie cartacee di tutti i documenti informatici trasmessi, sottoscritti dal delegante e/o da altri soggetti firmatari sprovvisti di firma digitale;
5. Le comunicazioni relative all’istruttoria avverranno sempre tramite PEC. Nell’istanza o comunicazione d’inizio attività dovrà essere riportato l’indirizzo PEC eletto quale domicilio digitale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo. Tale indirizzo potrà coincidere con quello del richiedente oppure potrà corrispondere a quello di un soggetto diverso, come indicato nella procura speciale.
Art. 20 - ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
1. L’assolvimento dell’imposta di bollo (marca da bollo virtuale), quando è dovuta, per le pratiche telematiche riguardanti le richieste ed il rilascio di autorizzazioni, può essere adempiuto secondo le seguenti modalità:
a. versamento dell'imposta di bollo attraverso il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. Dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto versamento o, in caso di richiesta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione, dovrà provvedere alla sua trasmissione all’Unione dei Comuni. L’attestazione dell’avvenuto versamento è costituito dal file in formato .pdf della quietanza di pagamento (es. scansione della ricevuta di pagamento oppure ricevuta digitalizzata nel caso si sia utilizzato un servizio home banking);
b. Inserendo nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, annullando le stesse e conservandone gli originali. L'identificativo della marca da bollo è quello indicato nell’immagine seguente:
c. pagamento on-line tramite piattaforma PagoPA.
Art. 21 - ONERI ISTRUTTORI
1. Le procedure di Vincolo Idrogeologico elencate al successivo comma 2) sono assoggettate a pagamento di oneri istruttori, secondo importi stabiliti con delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ed attraverso le modalità riportate nella specifica sezione della pagina WEB dell’Unione (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx);
2. Sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori:
a. interventi soggetti ad autorizzazione per nuove opere, autorizzazione in sanatoria, variante in corso d’opera, rinnovo dell’autorizzazione e parere in sanatoria per condono edilizio (Elenco 1);
b. interventi soggetti a comunicazione d’inizio attività (Elenco 2).
Art. 22 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELLA COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’
1. L’istanza/comunicazione d’inizio attività e tutta la documentazione facente parte di un progetto, e comunque alla stessa riferita, necessaria all’istruttoria del competente Ufficio dell’Ente, devono essere presentate in formato PDF/A-1 e firmate digitalmente secondo il formato CAdES (file con estensione .p7m) ovvero il formato PAdES (file con estensione .pdf) dal soggetto cui la stessa si riferisce e dal tecnico incaricato. Nel caso in cui il soggetto titolare sia sprovvisto di firma digitale, firmerà copia cartacea che successivamente verrà scansionata e firmata digitalmente dal tecnico;
2. All’istanza/comunicazione d’inizio attività va allegata copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori quando dovuti;
3. Per esigenze istruttorie, connesse alla realizzazione di opere ed interventi di particolare complessità e rilevanza sull’assetto idrogeologico dei luoghi, è facoltà del responsabile del procedimento richiedere copia cartacea.
Art. 23 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
1. La documentazione in adempimento alla richiesta di integrazioni formulata dal competente Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione, dovrà essere presentata integralmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo motivata richiesta di proroga dei termini. Qualora la documentazione non sia trasmessa nel termine indicato, si darà corso all’avvio del procedimento di diniego dell’istanza o di inefficacia della comunicazione di inizio lavori, salvi i casi in cui il ritardo non dipenda dai soggetti interessati;
2. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere inviata mediante apposita nota di trasmissione nella quale è specificato il numero della pratica, il numero di protocollo e la data di cui alla richiesta formulata dall’Ente secondo analoghe modalità previste ai commi 3), 4) e 5) dell’art. 19.
Art. 24 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON GLI ENTI
1. Per le domande presentate l’Ente provvede a:
a. trasmettere con PEC, al Comune sul quale si realizzeranno le opere, copia della domanda di autorizzazione con allegata tutta la documentazione tecnico-amministrativa per la pubblicazione sull’albo pretorio on-line dell’amministrazione stessa;
b. trasmettere con PEC, al Comune sul quale si realizzeranno le opere, copia dell’atto abilitativo rilasciato per la successiva pubblicazione, per opportuna informazione, sull’albo pretorio on-line dell’amministrazione stessa;
c. trasmettere con PEC, alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, copia dell’atto abilitativo rilasciato e della relativa istanza, ovvero della comunicazione d’inizio attività presentata, corredata dal progetto per il successivo e necessario controllo. Copia degli atti abilitativi rilasciati, ovvero della comunicazione d’inizio attività, è trasmessa per conoscenza anche al Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena;
d. se i Comuni interessati utilizzano la piattaforma di BackOffice VBG – standard per Unione dei Comuni Valle del Savio – la comunicazione può avvenire tramite cooperazione applicativa, con comunicazione diretta tramite applicativo che garantisce la tracciabilità e la protocollazione delle comunicazioni intercorse ai sensi dei commi 1) e 2) dell’art. 47 del D.Lgs. 82/2005.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Dalla data di entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento “Procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico”, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana dell'Appennino Cesenate n. 40 del 23/09/2000, come modificato con deliberazioni del Consiglio n. 4 del 25/02/2006 e n. 8 del 27/03/2010;
2. Al fine di consentire la graduale transizione delle modalità di presentazione dell’istanze di Vincolo Idrogeologico, per un periodo transitorio di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente atto regolamentare, è comunque ammesso l’inoltro della documentazione amministrativa e tecnica secondo la previgente modalità, ovvero in formato cartaceo unitamente, nei casi richiesti, di copia su supporto informatico;
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di cui alla “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico”, approvata con delibera di Giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000”.
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ELENCO 1 - OPERE DA ASSOGGETTARE AD AUTORIZZAZIONE
Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal R.D. 3267/1923, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria.
1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
2) Opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
3) Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
4) Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
5) Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
6) Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;
7) Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
8) Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
9) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
10) Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
11) Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
12) Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;
13) Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
14) Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;
15) Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;
16) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ****;
17) Costruzione di xxxxxxx, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e****;
18) Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
19) Spianamento di dune costiere;
20) Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
21) Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
22) Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
23) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria ****.
* esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. n. 3/1999
** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento
*** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali
**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica e idrogeologica
(1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione
Elaborati tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui all'Elenco 1
- Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste dalle normative vigenti, a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità;
- Progetto dell'opera che s’intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area d’intervento nel contesto geografico generale del territorio comunale;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che s’intendono eseguire.
ELENCO 2 - OPERE DA ASSOGGETARE A COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA'
Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno.
1) Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
2) Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 m;
3) Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, xxxxxxxxxx xxxxxxx, gasdotti e oleodotti) e allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nell’elenco 3;
4) Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 m, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 15 e 30 mc;
5) Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 m;
6) Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 8 e 15 mc;
7) Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
8) Opere di captazione di sorgenti;
9) Opere di sostegno con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni e relative a interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
10) Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne **;
11) Apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
12) Apertura di linee di esbosco a perdere *****;
13) Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di Xxxxxxx e di Polizia Forestale vigenti;
14) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nell’elenco 3;
15) Xxxxx xxxx e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc;
16) Palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria.
** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento
**** esclusione degli Interventi di difesa idraulica e idrogeologica
Elaborati tecnici da allegare alla comunicazione prevista per la realizzazione delle opere di cui all’Elenco 2
- Relazione descrittiva dell'opera, anche attraverso elaborati grafici, tale da rappresentare in modo chiaro ed univoco gli interventi da realizzare;
- Progetto dell'opera e/o relazione asseverativa e/o relazione geologico-tecnica, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti;
- Relazione sintetica riguardante il terreno da movimentare, con l'indicazione dei volumi e la collocazione finale degli stessi;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle opere o interventi che s’intendono eseguire.
***** per l'apertura in bosco di piste temporanee a perdere può essere presentata la seguente documentazione:
- Relazione descrittiva degli interventi da realizzare;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione degli interventi che s’intendono eseguire;
- Planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione degli interventi che s’intendono eseguire.
ELENCO 3 - OPERE NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O COMUNICAZIONE D’INIZIO ATTIVITA’
Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede d’intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923.
1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
2) Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
3) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
4) Messa in opera di barriere stradali;
5) Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
6) Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
7) Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro;
8) Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. n. 47/1978, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 23/1980;
9) Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
10) Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente ai sensi dell'art. 1, comma 1 - punto d) della L.R. n. 46/1988;
11) Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc per ml (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 m), con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
12) Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2
mc, con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
13) Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
14) Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, a unico piano e di superficie non superiore a 40 mq e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
15) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
16) Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
17) Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 m e con profondità non superiore a 1,2 m;
18) Realizzazione o ampliamento di concimaie e xxxxx xxxx esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc;
19) Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
20) Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
21) Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavi di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc, a condizione che lo stesso sia xxxxxxxx nella stessa giornata in cui viene aperto;
22) Realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
23) Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
24) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
25) Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc;
26) Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
27) Perforazioni per pozzi a uso domestico in zone diverse da quelle di cui all’elenco1;
28) Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, a esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
29) Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
30) Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ai sensi della legge n. 102/2004.