Lotto 2 polizza Infortuni Cumulativa
Lotto 2
polizza Infortuni Cumulativa
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Comune di Cannara |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, |
X. XXX 00000000000 |
N. CIG 7219147490 |
e
Compagnia di assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata della polizza
dalle ore 24.00 del | |
alle ore 24.00 del |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Beneficiario : | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Infortunio : | ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. |
Invalidità permanente : | la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
Inabilità temporanea : | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate |
Istituto di cura: | l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno |
Retribuzioni: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni. (al netto degli oneri riflessi) • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i lavoratori parasubordinati di cui al dlgs 38/2000 ricevono a compenso delle loro prestazioni |
• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 ricevono a compenso delle loro prestazioni | |
Ricovero: | la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. |
Somma assicurata | la massima esposizione della Società per sinistro e per persona assicurata |
Art.2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore
24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente tramite il Broker e scadrà alla ore
24.00 del giorno indicato dal medesimo.
Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 2).
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte
quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art3. - Durata dell’assicurazione, proroga, disdetta
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti
d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si
riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 - Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio e decorrenza dell’assicurazione
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del
DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con polizza elettronica certificata od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato. Resta escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/01 ed al 31/07 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
numerazione attribuita alla pratica data di accadimento,
estremi di controparte e/o assicurato
stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) importo liquidato o posto a riserva
Si precisa in proposito che:
i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.14 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato l’assistenza nella gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice
Art.15 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A – Via Xxxxxx Xxxxx 8/10 – 00000 Xxxxxx, in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker
sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.
L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4 e 5 ella presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della presente Sezione.
Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• xxxxx xxxxxxxxxxx (per tali xxxxx xxxxxxxxx viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita Invalidità Permanente ferma, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita – per le ernie non operabili l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (allegato 1 DPR 30.06.1965 n. 124 D.P.R. n. 38 del 2000 e loro successive modifiche), fermo restando un limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente);
Art.2 – Rimborso spese mediche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, per il noleggio di carrozzine, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio, compresi eventuali ticket.
L’assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all’infortunio denunciato dall’ente. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, occhiali, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio.
Art.3 – Diaria per ricovero
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art.4 – Diaria per gessatura
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.
Art.5 – Diaria per inabilità temporanea
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.
Art.6 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di € 1.000,00.
Art.7 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di €.1.000,00.= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art.8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di €.1.000,00.=.
Art.9 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 5.000,00=per evento.
Art.10 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• €.2.5000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
• €.2.500.000,00.= per il caso di morte
• €.5.200,00.= per il caso di inabilità temporanea complessivamente per aeromobile
VARIANTE N.2
•
•
•
€.3.750.000,00.= per il caso di invalidità permanente
€.3.750.000,00.= per il caso di morte
€.7.800,00.= per il caso di inabilità temporanea
complessivamente per aeromobile
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art.11 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art.12– Limiti di risarcimento
Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico
evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 2.500.000,00=
VARIANTE N.3
Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 3.500.000,00=
VARIANTE N.3
Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 4.500.000,00=
VARIANTE N.3
Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 5.500.000,00=
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto
previsto all’art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologice se conseguenti ad atti di terrorismo.
Art.2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art.2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al
D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di
scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se
non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art.3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art.4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
SEZIONE 6 CATEGORIE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle
categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
CATEGORIE
Art.1.1 Amministratori (D.Lgs. 267/2000)
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sotto riportati gli Amministratori (Sindaco, Vice-Sindaco e membri della Giunta e del Consiglio) limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, sia in Italia che l’estero, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in qualità di conducenti, nonché il rischio in itinere.
La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza del comune in altri organi collegiali.
La copertura assicurativa esplica i suoi effetti indipendentemente dal variare del numero, nel corso del tempo, degli amministratori.
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx per persona |
Caso Morte | € 200.000,00 VARIANTE N.4 225.000,00 VARIANTE N.4 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 250.000,00 VARIANTE N.5 275.000,00 VARIANTE N.5 300.000,00 |
Numero Preventivo Amministratori | 15 |
Attivazione automatica | SI | Attivazione a richiesta | NO |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: fino ad € 100.000 nessuna franchigia, oltre 3%;
VARIANTE N.6
Nessuna franchigia
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.1.2 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli privato L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di velocipedi e veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo/velocipede, durante le
operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Massimale per persona € |
Caso Morte | € 200.000,00 VARIANTE N.7 225.000,00 VARIANTE N.7 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 250.000,00 VARIANTE N.8 275.000,00 VARIANTE N.8 300.000,00 |
Numero chilometri percorsi | 5.000 km |
Attivazione automatica | SI | Attivazione a richiesta | NO |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: fino ad € 100.000 nessuna franchigia, oltre 3%;
VARIANTE N.9
Nessuna franchigia
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.1.3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, o a qualsiasi titoli detenuti dal Comune
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida di veicoli, motoveicoli, velocipedi con o senza motore di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Massimale € |
Caso Morte | € 200.000,00 VARIANTE N.10 225.000,00 VARIANTE N.10 250.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 250.000,00 VARIANTE N.11 275.000,00 VARIANTE N.11 300.000,00 |
Numero indicativo veicoli assicurati | 12 |
Attivazione automatica | SI | Attivazione a richiesta | NO |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: fino ad € 100.000 nessuna franchigia, oltre 3%;
VARIANTE N.12
Nessuna franchigia
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.1.5 – Partecipanti alle attività organizzate dall’Amministrazione Comunale
L’assicurazione copre ogni infortunio occorso alle persone che partecipano ad attività ricreative, sociali, culturali, scolastiche, sportive e del tempo libero organizzate dal Contraente, ivi comprese colonie estive, centri diurni per l’infanzia, gite organizzate, iniziative per la terza età, ecc., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma, P.E.C. o mail. La garanzia sarà valida a decorrere dalle ore
24.00 del giorno specificato dal Contraente sempre che successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione stessa.
Resta inteso che:
- il premio viene stabilito pro-capite per ciascun giorno di durata della singola iniziativa;
- la copertura si intende prestata 24 ore al giorno;
- La copertura rimarrà valida per tutto il periodo richiesto anche qualora nel frattempo la polizza giunga a scadenza o venga disdettata dalle parti
- La contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento ai registri ufficiali di iscrizione degli stessi e/o ai documenti che la Contraente si impegna ad esibire alla Società od ai suoi incaricati, quando richiesti, per gli accertamenti e le verifiche del caso.
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx per persona |
Caso Morte | € 100.000,00 VARIANTE N.13 125.000,00 VARIANTE N.13 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia assoluta del 3%) | € 100.000,00 VARIANTE N.14 125.000,00 VARIANTE N.14 150.000,00 |
Numero preventivo Assicurati | 1 |
Attivazione automatica | SI | Attivazione soltanto a richiesta | NO |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: 3%;
VARIANTE N.15
fino ad € 100.000 nessuna franchigia, oltre 3%;
VARIANTE N.15
Nessuna franchigia
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.1.6 Volontari aderenti al gruppo di Protezione Civile Comunale, impegnati in attività non coordinate dal Ministero e/o dalla Regione.
La garanzia copre gli infortuni subiti dal gruppo di Protezione Civile del Comune, in occasione della partecipazione e/o organizzazione di qualunque attività non coordinata dal Ministero e/o dalla Regione. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, ricadono in copertura gli infortuni subiti durante l’espletamento delle seguenti attività:
- Servizio d’ordine, coordinamento ed assistenza durante le feste di paese, sagre e/o manifestazioni
in genere patrocinate e/o organizzate dal Comune e/o da altri Enti Locali;
- Servizio d’ordine, coordinamento ed assistenza per manifestazioni sportive, gare ciclistiche che
interessino i territori del comune;
- La contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento ai registri ufficiali di iscrizione degli stessi e/o ai documenti che la Contraente si impegna ad esibire alla Società od ai suoi incaricati, quando richiesti, per gli accertamenti e le verifiche del caso.
Garanzia | Massimale € |
Caso Morte | € 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia assoluta del 3%) | € 150.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 3 mesi per sinistro) | Non operante |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | € 25,00 |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | € 25,00 |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio (limite di indennizzo massimo per ogni dente € 250,00) | 2.500,00 |
Numero preventivo assicurati | 0 |
Attivazione automatica | NO | Attivazione a richiesta | SI |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: 3%;
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.1.7 Varie
La garanzia copre gli infortuni subiti da:
- Operatori volontari di attività socialmente utili;
- Guardie ecologiche volontarie;
- Portatori di handicap;
- Volontari in servizio Civile;
- Borse lavoro;
- Minori in affido al Comune/famiglie;
- Stagisti, borsisti, corsisti e altre figure ad essi equiparate;
incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e di lavoro, nonché in virtù delle apposite convenzioni con i Ministeri e/o degli altri Enti preposti, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi);
L’elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo e non limitativo. Pertanto, qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati nella Partite previste dal Capitolato, si conviene
tra le parti che essi saranno collocati in questa partita.
Resta inteso che:
- il premio viene stabilito per ciascun assicurato;
Garanzia | Massimale € |
Caso Morte | 150.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia assoluta del 3%) | 150.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 3 mesi per sinistro) | Non operante |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | Non operante |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | Non operante |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 6.000,00 |
Numero preventivo Assicurati | 0 |
Attivazione automatica | NO | Attivazione a richiesta | SI |
Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente: 3%;
Esclusivamente per gli assicurati con età superiore a 75 anni e fino ad 80 anni, l’indennizzo verrà
corrisposto previa applicazione di una franchigia assoluta del 5%.
Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.
Categoria | Tipo dato variabile | Entità dato | Premio lordo pro- capite o tasso lordo applicato | Totale € |
Art.1.1 Amministratori | Numero assicurati | 15 | ||
Art.1.2 Conducenti Veicoli Proprio e/o di Terzi | Chilometri percorsi | Km 5.000 | ||
Art.1.3 Conducenti Veicoli dell’Ente | Numero veicoli | 12 | ||
Art.1.5 Attività organizzate dall’ente. | Giornate/pre senza | 1 | ||
Art.1.6 Volontari Prot. Civile | Giornate/pre senza | 0 | ||
Art.1.7 Varie | Numero assicurati | 0 | ||
TOTALE |
Scomposizione del premio anticipato relativo alle sezioni con attivazione automatica
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Clausole da approvare:
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:
⮚ Art. 2 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
⮚ Art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro
⮚ Art. 3 e 4, Sezione 5, Gestione Sinistri, Controversie, Liquidazione dell’indennità
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |