NORME CONTRATTUALI
CONTO CORRENTE IN DIVISA UBI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo Private Banking datata 15 gennaio 2021 , alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo Private Banking; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo Private Banking applicher anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente s tesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo Private Banking.
Articolo 0. Ambito di applicazione
1. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle Sottosezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt. 13bis, 16 e 18 che prevarranno in ogni caso.
Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente
1. Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Articolo 2. Modalit di firma dei documenti nei rapporti Banca -Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalit compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca pu adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici. 2 I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca.
7 L S R O R J L D H F D U D W W H U L V- W6 internet dell a Banca e presso le filiali.
Articolo 3. Conto cointestato
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1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo d i essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido o altre forme di finanziamento .
2. I cointestatari indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).
Articolo 4. Conto cointestato con firme congiunte
1. Quando il conto Ł cointestato con firme con giunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto.
Articolo 5. Conto cointestato con firme disgiunte
1. Quando il conto Ł cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario pu disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Il cointestatario che dispone la chiusura del conto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari .
3. La facolt di firme disgiunte pu essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacit di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri con serva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono per tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizion e alla prosecuzione dell’operativit del conto con firme disgiunte.
Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza
1. Il Cliente dev e indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza Ł conferito a piø persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, p ossono operare con firme disgiunte.
2. Quando il conto Ł intestato a piø soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.