BANDO - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.
COMUNE DI CAPOTERRA Città Metropolitana di Cagliari |
6° Settore SERVIZI SOCIALI |
BANDO - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.
431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; Deliberazione della Giunta regionale n. 29/5 del 08/09/2023;
PREMESSO
Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1086 del 17/10/2023 è stato approvato il presente bando per l’annualità 2023;
RENDE NOTO
Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023 a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta dal Comune, entro e non oltre il termine del 15/11/2023.
ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO:
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Capoterra e occupate a titolo di abitazione principale.
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono altresì partecipare gli immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda;
2) Titolarità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9), ubicata nel Comune di Capoterra e adibita ad abitazione principale, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula;
3) La residenza anagrafica nel Comune di Capoterra deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
4) Il contratto deve:
- risultare regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate(ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii. e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente; Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nell’anno 2023.
Sia il richiedente che i componenti il nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell’anno successivo.
Il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:
a) coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
b) coloro che risultino titolari, essi stessi o uno dei componenti del proprio nucleo familiare di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
c) coloro che risultino titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
d) coloro che risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R 13/1989;
e) coloro che presentono le domande oltre il termine perentorio del 15/11/2023;
f) coloro che non possiedono i requisiti di cui all’art. 1 e i requisiti economici di cui all’art. 3;
g) coloro che non presenteranno le ricevute entro i termini indicati dall’art.8;
h) coloro che non allegheranno alla domanda il contratto di locazione, la registrazione annuale o in alternativa la dichiarazione della scelta della “cedolare secca”;
ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.
Si precisa inoltre quanto segue:
• Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
• I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
• Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
• In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.
ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:
Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (14.657,24), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
− Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata (16.744,00), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell’ISEE.
In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l’intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo.
ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva e successivamente alla liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune l’avvenuto pagamento, lo stesso Comune può prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.
Altresì il Comune provvederà all’erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
I beneficiari, al fine dell’ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2023, le quali dovranno contenere:
1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.
6. marca da bollo a norma di legge;
In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:
1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell’immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione;
ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Il contributo di cui alla legge 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alle misure destinate al ristoro del canone di locazione.
In conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 29/5 dell’8 settembre 2023, il principio di non cumulabilità del fondo di cui alla Legge 431/1998 sussiste altresì con la quota destinata all’affitto del reddito/pensione di cittadinanza.
Tale incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione sarà valutata mensilmente. Pertanto, l’utente che percepisce e/o ha percepito nel corso dell’anno 2023 il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta da RDC o PDC.
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO
Le istanze di contributo dovranno essere presentate online attraverso il sito del Comune di Capoterra entro e non oltre il 15/11/2023, pena l’esclusione.
L’apposita procedura sarà accessibile dalla sezione “Istanze Online” del sito comunale è può avvenire esclusivamente utilizzando i sistemi di autenticazione SPID, CIE, CNS.
Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare:
-dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al numero 0707239411- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
La domanda deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell’ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione, pena l’esclusione:
1) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobile di proprietà privata sita nel Comune di Capoterra e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
2) Copia dell’adesione al D.l. n.23 del 2021 art.3 “cedolare secca” o tassa di registrazione relativa all’annualità corrisposta;
3) Solo per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno, in corso di validità.
Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2023, le quali dovranno contenere:
1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce;
6. marca da bollo a norma di legge.
In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:
1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell’immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante in entrambi i casi l’avvenuto pagamento del canone di locazione;
Xxxx l’esclusione, le ricevute dovranno essere presentate a mano al Protocollo generale o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero alla seguente email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx dal 02/01/2024 al 31/01/2024.
ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l’amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant’altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L’Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell’art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.
ART. 11 -DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.
Capoterra, lì 17/10/2023
Il Responsabile del Settore Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx