DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
Storia del documento
Versione | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
1.0 | 11/06/2014 | Xxxxx xxxxxxxx |
1.1 | 27/03/2017 | Allineamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 |
ALLEGATO 2
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Art. | 1 | Definizioni |
Art. | 2 | Oggetto e disciplina applicabile |
Art. | 3 | Obbligazioni generali del Fornitore contraente |
Art. | 4 | Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente |
Art. | 5 | Consegna dei Beni e Attivazione dei Servizi |
Art. | 6 | Verifica di conformità - Attestazione di regolare esecuzione |
Art. | 7 | Assistenza e garanzia |
Art. | 8 | Corrispettivo |
Art. | 9 | Fatturazione e pagamenti |
Art. 10 Penali
Art. 11 Responsabilità civile
Art. 12 Risoluzione per inadempimento Art. 13 Recesso per giusta causa
Art. 14 Recesso
Art.15 Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.135/20123
Art. 16 Divieto di cessione del contratto– Cessione dei crediti Art. 17 Riservatezza
Art. 18 Privacy
Art. 19 Quinto d’obbligo
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 21 Subappalto
Art. 22 Definizione delle controversie Art. 23 Codice di comportamento
Articolo 1 -Definizioni
Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:
Amministrazione: le Strutture afferenti all’Università degli Studi di Padova (es. Servizio, Dipartimento, Centro) o altra Amministrazione legittimata ad utilizzare il Mercato Elettronico dell’Università stessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinante. Capitolato Tecnico: il documento allegato al Disciplinare per l’Abilitazione che individua le specifiche tecniche minime a cui devono rispondere i Beni e relativi Servizi Connessi ed i Servizi ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico.
Catalogo: l’elencazione dei Beni e Servizi, inseriti dall’Università degli Studi di Padova nel Mercato Elettronico, sulla base delle proprie esigenze e le proposte contrattuali (Offerte) inserite dai Fornitori.
Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi e standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare per l’Abilitazione al Mercato Elettronico.
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Punto Ordinante nel caso di acquisto tramite RdO ad integrazione o in deroga alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Condizioni Particolari di RdO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio: caratteristiche tecniche e commerciali dei Beni e Servizi, requisiti o garanzie richieste ai Fornitori che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Punto Ordinante intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Punto Ordinante intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di beni e servizi ad esso applicabili.
Contratto: il contratto di fornitura dei Beni e/o prestazione dei Servizi concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Descrizione Tecnica: i requisiti tecnici minimi e le caratteristiche commerciali riportate dal Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico nel Catalogo o dai Punti Ordinanti nella RdO, relative a ciascun Prodotto (Bene o Servizio) ed ai quali il Fornitore deve attenersi per la formulazione dell’Offerta.
Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascuna Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione di ogni singolo contratto di fornitura dei Beni/prestazione di Servizi.
Disciplinare per l’abilitazione al Mercato Elettronico (o Disciplinare): Disciplinare (comprensivo dei relativi allegati) per l’abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico dell’Università degli Studi di Padova.
Fornitore: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Disciplinare e che ha ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico.
Mercato Elettronico: il mercato elettronico dell’Università degli Studi di Padova realizzato ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016.
Ordine: la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinante al Fornitore Abilitato per l’acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico mediante l’utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto d’Acquisto o Richiesta di Offerta.
Ordine Diretto d’Acquisto (OdA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinante al Fornitore abilitato per l’acquisto di Beni e/o Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal Catalogo.
Offerta: la proposta contrattuale inserita dal Fornitore a Catalogo per i Prodotti rientranti nella categoria merceologica per la quale è stata concessa l’abilitazione ovvero inviata dal Fornitore al Punto Ordinante a seguito del ricevimento di una RDO.
Prodotto: il Bene o il Servizio che viene offerto dal Fornitore, in conformità alla relativa Scheda Prodotto, per un Articolo presente a Catalogo ovvero per un Articolo richiesto con RDO dal Punto Ordinante. A Sistema il termine Prodotto viene differenziato in Articolo quando individua il Bene o il Servizio inserito a Catalogo dal Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico ovvero richiesto dal Punto Ordinante mediante RDO e in Prodotto quando individua il Bene o il Servizio offerto dal Fornitore.
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di appartenenza all’acquisto di Beni e Servizi attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico dell’Università degli Studi di Padova.
Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico dell’Università degli Studi di Padova (o anche Regole): il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico dell’Università da parte delle Amministrazioni e dei Fornitori.
Richiesta di Xxxxxxx, (o RdO): l’invito a presentare Offerta, inviato dal Punto Ordinante ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico; secondo le modalità e le procedure previste nelle Regole.
Scheda Prodotto: l’insieme di tutti gli elementi che si riferiscono ad uno specifico Prodotto, riportati a Sistema dal Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico. E’ composta da una parte descrittiva del Bene o del Servizio, inclusa la Descrizione Tecnica, dalle modalità di fornitura e/o esecuzione della prestazione, da parametri obbligatori o meno, da riferimenti normativi e dalla richiesta di allegati obbligatori.
Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle Descrizioni Tecniche di ciascun Prodotto, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto.
Sistema: il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto che supporta l’operatività del Mercato.
Articolo 2 - Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Ordine Diretto d’Acquisto e mediante Richiesta di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico dell’Università degli Studi di Padova.
2. I rapporti tra le parti relativi alle forniture sono regolati:
• in caso di Ordine Diretto: dall’Ordine (OdA), dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dal Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare per l’Abilitazione al Mercato Elettronico. Essi costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
• in caso di Richiesta di Offerta (RdO): dalle Condizioni Particolari di RdO, dall’Offerta del Fornitore e dall’Ordine del Punto Ordinante, dall’eventuale contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare per l’Abilitazione al Mercato Elettronico. Essi costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, peggiorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere i rapporti contrattuali in essere, salvo quanto previsto all’art. 8 comma 7.
4. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Articolo 3 - Obbligazioni generali del Fornitore contraente
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi Connessi e alla prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto di cui all’art. 2, comma 2 delle presenti Condizioni;
3. I Prodotti dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche minime riportate nel Capitolato Tecnico, alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO). Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e al Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei Prodotti offerti a quanto previsto nella Scheda Prodotto e nella eventuale RdO.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’Ordine, restano ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico fino alla completa e perfetta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalle Regole.
7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le Amministrazioni devono essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione. Modalità e tempi devono comunque essere concordati con il Punto Ordinante.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che può accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante, di chiedere l'allontanamento dei dipendenti/ incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.
10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.
11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all’effettuazione della prestazione contrattuale. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei Prodotti.
12. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
13. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, alla data della prestazione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
14. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
15. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
16. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione contrattuale, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
17. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione del Contratto.
19. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore contraente.
20. Il Fornitore contraente è tenuto ad essere assicurato per responsabilità civile verso terzi (RCT).
Articolo 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) fornire i Prodotti ed erogare i Servizi Connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO). Il Contraente non può introdurre varianti al servizio/fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il Punto Ordinante. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei Servizi Connessi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO) e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l’Amministrazione di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Beni e dei Servizi Connessi oggetto del Contratto, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, delle presenti Condizioni Generali di Contratto con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Beni.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore contraente, qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
5. Il Fornitore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell’Amministrazione.
6. Il Fornitore contraente è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
Articolo 5 - Consegna dei Beni e Attivazione dei Servizi
Beni.
1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate a Catalogo nonché a quanto stabilito nell’eventuale Richiesta di Offerta (RdO), la consegna dei Beni si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura del Prodotto, installazione e montaggio. Unitamente ai Beni, il Fornitore contraente deve consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, quando prevista.
2. Per l’esecuzione della fornitura dei Beni oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Beni all’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante.
La consegna della merce deve avvenire al piano, presso l’indirizzo/o indicato/i dal Punto Ordinante, ovvero, in assenza di idonei mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l’ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell’Ordine.
3. I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo in caso di OdA ovvero nel termine richiesto dal Punto Ordinante in caso di RdO.
Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna.
4. All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei Beni, nonché dopo l’eventuale installazione o montaggio, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell’eventuale installazione o montaggio dei Beni, deve redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale deve essere dato atto della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Beni consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale deve almeno contenere i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione di appartenenza), la data dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine ed il codice identificativo dei Beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, può sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso deve essere sottoscritto sia dal Fornitore contraente che dal Punto Ordinante.
Servizi
1) Per l’esecuzione dei Servizi oggetto della Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate a Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale Richiesta di Offerta (RdO), nel termine stabilito dall’Ordine, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
2) I Servizi devono essere attivati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo in caso di OdA ovvero nel termine richiesto dal Punto Ordinante in caso di RdO.
3) All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale devono essere indicati: la data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione di appartenenza), la data dell’Ordine. Il Verbale di attivazione deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
4) La data del “Verbale di attivazione”, nel rispetto dei termini previsti al precedente comma 2, costituisce la data di inizio dell’erogazione del Servizio, da cui si misura la durata dello stesso o, nel caso di Servizi continuativi (o a canone), da cui si individua la data da cui partiranno le scadenze dei relativi canoni.
5) Nel caso di Servizi continuativi (o a canone), il Punto Ordinante ha 10 giorni di tempo dalla consegna della reportistica periodica prevista per contestare al Fornitore eventuali anomalie, ed eventualmente applicare le relative penali di cui di cui al successivo art. 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. Trascorsi i suddetti 10 giorni in assenza di contestazioni, il Servizio si intende automaticamente accettato per il periodo a cui si riferisce la reportistica consegnata, ed il Fornitore contraente potrà emettere la relativa fattura.
Articolo 6 - Verifica di conformità - Attestazione di regolare esecuzione
Beni
1. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento controlla l’esecuzione de contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del Contratto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento della verifica di conformità nonché i casi in cui questo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.
0.Xx verifica di regolare esecuzione del contratto avviene a spese del Fornitore contraente.
0.Xx Fornitore contraente si farà carico dei Beni che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Beni al Fornitore contraente nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore contraente dovrà consegnare al Punto Ordinante Beni sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
5.Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza in base al Verbale di Consegna, ovvero tra Contratto e Beni consegnati, ovvero in base all’attestazione di regolare esecuzione ovvero in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Beni consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.
0.Xx Fornitore contraente s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, i Beni non conformi, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo diverso accordo fra le parti.
0.Xx Punto Ordinante, dandone notizia al Fornitore contraente, può decidere di risolvere il Contratto, ferma restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
8.Qualora il Punto Ordinante non decida di risolvere il contratto, il Fornitore contraente è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Beni effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
0.Xx il Fornitore Contraente non provvede sarà applicata la penale pari all’1 ‰ (uno per mille) di cui al successivo articolo 10, comma 1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Se il ritardo supera la durata di cinque giorni naturali e consecutivi il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto.
Servizi
1. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento controlla l’esecuzione de contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del Contratto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento della verifica di conformità nonché i casi in cui questo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza in base al Verbale di Consegna ovvero tra Contratto e Servizi resi, ovvero in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione ovvero in base a prove ed utilizzi successivi il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o difforme) o quantitativa dei Servizi resi, il Direttore dell’Esecuzione invierà una comunicazione scritta al Fornitore contraente segnalando i problemi e le non conformità. Il Fornitore Contraente dovrà eliminare i problemi e le non conformità rilevate, entro il termine fissato dal soggetto di cui al comma 1 e comunque non oltre 5 giorni naturali e consecutivi.
4. Se il Fornitore Contraente non provvede sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille), dell’importo contrattuale complessivo IVA esclusa, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Se il ritardo supera la durata di cinque giorni naturali e consecutivi il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto.
5. L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Articolo 7 - Assistenza e garanzia
1. Il Fornitore contraente si impegna, in un’adeguata fascia oraria in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, a fornire informazioni all’Amministrazione circa le modalità di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i dati riportati nel Catalogo relativi ai Prodotti per i quali lo stesso ha presentato Offerta.
2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Bene e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio o del corretto utilizzo dei Beni, gli interventi stessi devono essere effettuati dal Fornitore contraente in orario concordato con il Punto Ordinante medesimo.
Articolo 8 - Corrispettivo
1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo, nel caso di acquisto tramite OdA, e quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante, nel caso di RdO.
Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi aventi base certa (es. listino prezzi del produttore).
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e di consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico, nelle caratteristiche tecniche e commerciali e nelle specifiche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nell’eventuale Richiesta di Offerta (RdO).
3. Il prezzo è da intendersi IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l’onere per le prime 100 righe dell’Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Xxxxxx Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell’eventuale rifiuto dell’Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell’eventuale imposta di bollo per l’Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili dal momento dell’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo. In caso di RdO, potranno essere pattuite in clausole chiare previse ed inequivocabili le varianti previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
7. Il corrispettivo di Xxxxxxxxx sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Amministrazione.
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti
a) Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui Prodotti e sulle relative fatture, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall’Amministrazione, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 comma 2 D. Lgs. 50/2016.
b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente, dovrà contenere: il riferimento all’Ordine o alla RdO a cui si riferisce, il CIG, il CUP ove obbligatorio, codice univoco di ufficio, la Data di consegna dei Beni o di prestazione dei Servizi, nonché il dettaglio dei Beni consegnati o Servizi resi e dovrà essere intestata all’Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, con indicazione del codice IBAN.
c) Il Contraente non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
d) Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
Articolo 10 - Penali
1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non dipendente da fatto imputabile al Punto Ordinante ovvero da forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Beni o per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille), dell’importo contrattuale complessivo , IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il contratto.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L’applicazione di penali non pregiudica risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione.
Articolo 11- Responsabilità civile
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese i Servizi Connessi, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, al Fornitore è fatto obbligo di stipulare polizza/e assicurativa per Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi (R.C.T.) e per Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (R.C.O.), con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1 del presente articolo.
In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza/e RC, già attivata, con validità a decorrere dalla data di stipula del
contratto e fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1 del presente articolo.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
Articolo 12 - Risoluzione per inadempimento
1. Il Punto Ordinante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, da parte del Fornitore contraente.
2. In ogni caso, si conviene che il Punto Ordinante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, possa risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore Contraente a mezzo raccomandata A.R. ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “Tracciabilità dei flussi finanziari”; “Verifica di conformità – Attestazione di regolare esecuzione”; “Riservatezza”; “Responsabilità civile”; “Penali”; “Subappalto”; “Divieto di cessione del contratto - cessione del credito”; “Codice di comportamento”.
b) vengano applicate penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
c) se il ritardo nell’esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Contraente, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l’adempimento;
d) siano state irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano al Contraente di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore Contraente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del predetto decreto;
3. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore Contraente si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e a fornire al Punto Ordinante tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
4. Resta fermo il diritto del Punto Ordinante al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. Gli inadempimenti contrattuali del Contraente Fornitore potranno dare luogo all’esclusione del Fornitore stesso dal Mercato Elettronico.
Articolo 13 - Recesso per giusta causa
1. Il Punto Ordinante potrà recedere per giusta causa dal contratto, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 . In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Fornitore Contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Punto Ordinante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore Contraente con lettera raccomandata A/R ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Punto Ordinante che abbiano incidenza sulle prestazioni contrattuali, lo stesso Punto Ordinante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente
dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore Contraente con lettera Raccomandata a/r ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 cod. civ..
Articolo 14 - Recesso
1. Il Punto Ordinante si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Fornitore Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, il Punto Ordinante sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell’importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale, e l’ammontare delle prestazioni eseguite.
2. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Punto Ordinante.
3. In caso di recesso, il Fornitore Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 15 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
1. Il Punto Ordinante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Fornitore Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi ed il Fornitore Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l’Ente sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- di un indennizzo pari al 10% dell’importo delle attività non eseguite.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto/Cessione dei crediti
1. E’ fatto divieto al Fornitore Contraente di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore Contraente nei confronti del Punto Ordinante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto,
nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lsg. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore Contraente cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Contraente stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Punto Ordinante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza, da parte del Fornitore Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il Contratto si intende risolto di diritto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto
Articolo 17 - Riservatezza
1 Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico.
2 Il Fornitore contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3 Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5 Il Fornitore contraente può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Articolo 18 - Privacy
a) Con il perfezionamento del Contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e dall’art. 14 del Disciplinare per l’Abilitazione al Mercato Elettronico.
b) Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 19 - Quinto d’obbligo
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, il Punto Ordinante potrà apportare un aumento delle prestazioni, oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo di contratto.
1 In caso di aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.
2 In caso di diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del Contratto, il Fornitore Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali di Contratto, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
4 Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in riferimento all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5 Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Punto Ordinante.
6 Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7 I Punti Ordinanti provvederanno, al momento della predisposizione dell’Ordine Diretto o della RDO, all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
8 Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
9 Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
10 La Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 21 - Subappalto
1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applica, quanto disposto dall’art. 105 del d.Lgs. n.50/2016 e nei relativi rinvii nonché quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Deve trasmettere inoltre la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Punto Ordinante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Punto Ordinante procederà a richiedere al Fornitore contraente l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore contraente dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D. L.vo. n. 159/2011 e s.m.i.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi della normativa vigente e dei principi comunitari, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore. Resta inteso che il Punto
Ordinante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio anche il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contraente deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti) per cento
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dal Contraente per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Contraente stesso di comunicare all’Ente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle prestazioni affidate.
Articolo 22 - Definizione delle controversie
1 E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2 Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione del contratto non darà mai diritto al Fornitore contraente di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modifica delle prestazioni contrattuali.
3 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente ai Contratti conclusi nell’ambito del Mercato Elettronico tra Amministrazione e Fornitori, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa si adirà la via giudiziale.
4 Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.
Articolo 23 - Codice di comportamento
Il Fornitore Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.