DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.5.2014
COM(2014) 291 final
ANNEX 1
ALLEGATO
Accordo con l'Islanda sulla partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
alla Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
IT IT
Accordo con l'Islanda sulla partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
L'Unione europea, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel prosieguo "le parti"),
Rammentando che:
La dichiarazione comune di Doha, dell'8 dicembre 2012, stabilisce che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione di emissioni assunti dall'Unione europea, dai suoi Stati membri, dalla Croazia e dall'Islanda per il secondo periodo d'impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto; che l'articolo 3, paragrafo 7 ter sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente ai sensi dell'accordo di adempimento congiunto dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda e che non sarà applicato agli Stati membri, alla Croazia e all'Islanda individualmente;
Nella medesima dichiarazione comune, l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è stato fatto per lo stesso protocollo di Kyoto, al fine di garantire l'entrata in vigore simultanea per l'Unione europea, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;
L'Islanda partecipa al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito dello stesso comitato.
Xxxxx deciso di concludere il seguente accordo:
Articolo 1 - Obiettivo dell'accordo
L'obiettivo del presente accordo è definire i termini che disciplinano la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni da parte dell’Unione, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo d'impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda alla realizzazione degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione per il secondo periodo d'impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(a) "Protocollo di Kyoto", il protocollo di Kyoto nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha allo stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;
(b) "Emendamento di Doha", l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, convenuto
l'8 dicembre 2012 a Doha, inteso a istituire il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020;
(c) "Termini dell'adempimento congiunto", i termini di cui all'allegato 2 del presente accordo;
(d) "Direttiva ETS", la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.
Articolo 3 - Adempimento congiunto
1) Le parti convengono di adempiere congiuntamente i rispettivi impegni quantificati relativi alla limitazione e alla riduzione delle emissioni per il secondo periodo d'impegno indicati nella terza colonna dell'allegato B del Protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.
2) A tal fine l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-diossido di carbonio, nel secondo periodo d'impegno dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto da fonti e assorbimenti tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.
3) Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo d'impegno, in conformità della decisione 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, ERU, CER, RMU, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle rispettive quantità assegnate.
Articolo 4 - Applicazione della pertinente legislazione unionale
1) Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui all'allegato 1 contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.
2) L'allegato 1 può essere modificato con decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.
3) Il comitato per l'adempimento congiunto ha la facoltà di decidere ulteriori circa modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato I.
4) In caso di modifiche all'allegato I che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.
5) È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato I.
Articolo 5 - Relazioni
1) Entro il 15 aprile 2015, l'Islanda presenta al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la relazione per facilitare il calcolo delle quote a lei
assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.
2) L'Unione europea redige la relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e la relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda ("le quote assegnate congiuntamente"), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tale relazione al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entro il 15 aprile 2015.
Articolo 6 - Comitato per l'adempimento congiunto
1) È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.
2) Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all’attuazione dei termini dell’adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.
3) Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta presentata all'Unione europea, di una o più parti o su iniziativa dell'Unione europea.
4) I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione europea e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/20131. Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero dell'ambiente e delle risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta sia possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.
5) Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.
Art. 7 - Riserve
Il presente accordo non può essere oggetto di riserve. Articolo 8 - Durata e conformità
1) Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. L'accordo non può essere denunciato anticipatamente.
2) L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni nell'applicazione del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorno dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente ne costituisce una violazione.
1 Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE.
3) In caso di violazione del presente accordo o di obiezioni sollevate dall’Islanda alla modifica del suo allegato I ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, l’Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d’impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell’Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell’allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti a tali emissioni.
Articolo 9 - Depositario
L'originale del presente accordo, facente ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e in islandese, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 10 - Deposito degli strumenti di ratifica
1) Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.
2) L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretariato generale delle Nazioni unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
3) All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
Articolo 11 - Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il [novantesimo] giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.
Fatto a ..., il
Allegato 1
(Elenco di cui all'articolo 4)
1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (in appresso il "regolamento 525/2013), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21.
2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.
Allegato 2
(termini dell'adempimento congiunto quali allegati alla decisione di ratifica che conclude a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Doha, compreso un quantitativo di tCO2eq relativo al livello di emissioni/quantità assegnata all'Islanda prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto)