CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Contratti tipo
di sponsorizzazione e di pubblicita’
nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 198 del 19 dicembre 2014
I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione costituiscono per le ASD una valida forma di finanziamento.
I due termini però non sono sinonimi poiché tra le due fattispecie contrattuali esistono differenze sostanziali e formali di cui occorre tenere conto.
Possiamo definire la sponsorizzazione sportiva come una forma di collaborazione mediante la quale un’impresa o un ente (privato o pubblico) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo, sponsee, (una squadra o singoli atleti) affinchè quest’ultimo, durante la manifestazione sportiva mostri un segno distintivo dello sponsor, ovvero il nome (trade-name) o il marchio ( trade-mark) con lo scopo di riceverne un ritorno pubblicitario e quale efficace veicolo di comunicazione aziendale.1.
Un caso assai frequente si ha con il segno distintivo dello sponsor che viene mostrato nell’abbigliamento indossato dagli atleti di una squadra (pensiamo alle maglie di un team).
Quindi con la sponsorizzazione viene istituito uno specifico abbinamento tra un avvenimento agonistico e la promozione del nome – marchio dello sponsor allo scopo di comunicare un’immagine positiva dell’impresa con conseguente riflesso sulle vendite del prodotto.
Per cui lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in danaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo tempo, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che quella manifestazione è fortemente legata all’onere che lo sponsor ha sostenuto (Cass. 21 maggio 1998 n. 5086)2.
Complessa è la situazione dal punto di vista giuridico poiché, nonostante le sollecitazioni dottrinali e l’ampio utilizzo, il contratto in esame non ha ancora trovato una sua normazione specifica e collocazione codicistica. Resta un contratto, atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, sinallagmatico, con caratteristiche del tutto peculiari, che non ne consentono la riconducibilità ad altri contratti tipici. Di conseguenza la sponsorizzazione resta soggetta alla generale disciplina del contratto ed in particolare all’art. 1322, comma 2, c.c. per la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti3.
Nella sua atipicità viene spesso ricondotto4 alla vasta categoria dei contratti di pubblicità dai quali però si differenzia, come la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato. Si parla infatti di pubblicità quando l’attività promozionale è occasionale rispetto all’evento sportivo: si pensi ad esempio ai cartelloni, ai manifesti, agli striscioni pubblicitari relativi ad un prodotto collocati
1 Il termine trae origine dal latino “sponsor sponsoris” ovvero garante, mallevatore, padrino, e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia l’attività sportiva di una squadra o di un singolo atleta, o di una manifestazione culturale al fine di ricavare pubblicità per i propri prodotti.
2 Per la dottrina economica la sponsorizzazione, quale particolare tecnica di comunicazione aziendale, rientra nel c.d. marketing-mix, ovvero nell’insieme degli strumenti a cui l’impresa può ricorrere per raggiungere i suoi obiettivi commerciali.
3 Va comunque detto che la legge 6 agosto 1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, nel regolamentare le sponsorizzazioni ne offriva, nell’art. 8 comma 12, una prima definizione. Norma ora abrogata dal T.U della radiotelevisione, di cui al Decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, nel quale all’art. 2 lett. h) la sponsorizzazione viene definita come il contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti.
4 Una parte della dottrina, ampiamente criticata, ravvisa nella sponsorizzazione un contratto di appalto di servizi.
stabilmente ( e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o alle pareti di un centro sportivo.
La differenza tra le due fattispecie contrattuali in termini di occasionalità rispetto all’evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 428 e 429 del 19 gennaio 19965.
Inoltre con la pubblicità l’oggetto del negozio si concentra in un messaggio pubblicitario diretto, riconoscibile, esplicito ed immediato, finalizzato a favorire la vendita di quel certe bene o di quel certo servizio, dietro pagamento di un corrispettivo. Con la sponsorizzazione invece il messaggio è indiretto e non si fonda sulla esaltazione delle qualità del prodotto o del servizio di un’azienda, ma sulla divulgazione del segno distintivo dello sponsor ( in tal senso Consiglio di Stato 31 luglio 2013 n. 4034).
Non a caso l’elemento caratteristico della sponsorizzazione è il c.d. “effetto di ritorno” per cui il messaggio commerciale, attraverso la veicolazione del marchio, sarà persuasivo, sottile al fine di indurre all’acquisto di quel prodotto o di quel servizio.
Tra le due fattispecie contrattuali in esame fino a poco tempo fa era differente è anche il regime fiscale soprattutto ai fini IVA: in caso di applicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/91, l’IVA da versare su proventi conseguiti da sponsorizzazione è pari al 90% dell’importo IVA indicato in fattura; per i proventi derivanti da pubblicità l’IVA da versare è pari invece al 50% dell’importo indicato in fattura.
Con il Decreto Salva Italia n. 175/2014 in vigore dal 13 dicembre 2014, ed in specifico con la previsione di una semplificazione dei regimi fiscali, nelle ipotesi di L 398/91, si ha l’unificazione forfettaria dell’IVA al 50% sia per la pubblicità che per la sponsorizzazione.
Inoltre, in base alla Risoluzione Ministeriale n. 137/E del 9 agosto 1999, quando i contratti di sponsorizzazione comprendono anche prestazioni pubblicitarie, tutte le somme corrisposte dallo sponsor, anche quelle erogate per mera pubblicità (es. per mezzo di volantini pubblicitari) sono soggette alla stessa tassazione della sponsorizzazione e devono essere “abbattute” ai fini IVA del 10% e non del 50%.
Sebbene non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata a cui seguirà sua registrazione nell’ufficio competente.
In merito a quest’ultima incombenza ed alla relativa imposta, occorre rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quei contratti per cui sussiste l’obbligo di registrazione. L’imposta di registro non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in fase di adempimento e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto per il suo utilizzo giudiziario, nascerebbe immediatamente il suddetto obbligo impositivo.
5 Si tratta di sentenze relative ad imposte su spettacoli, oggi sostituite con la diversa imposta sugli intrattenimenti. Qui la Suprema Corte stabilisce che si tratta di sponsorizzazione tutte le volte in cui tra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento. Si tratta invece di pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelloni, striscioni, richiami acustici e visivi).
Le spese di sponsorizzazione, seppure per una dottrina minoritaria vengono ricondotte nel novero di quelle di rappresentanza, per consolidate interpretazioni giurisprudenziali e ministeriali rientrano tra quelle di natura pubblicitaria con risvolti assolutamente positivi per la deducibilità di tali spese realizzabile integralmente senza rischi di contenzioso fino a 200 mila euro.
Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, sarà bene optare per una scrittura privata autenticata affinchè quel contratto possa acquistare maggiore valore probatorio.
Ma oltre alla valenza probatoria, la forma scritta dell’accordo consente di disporre della documentazione necessaria ai fini della detraibilità fiscale e consente altresì di accertare data e luogo di stipula. Senza dimenticare la possibilità di inserire clausole arbitrali o relative al diritto applicabile.
Considerato il forte utilizzo e la sempre maggiore richiesta di fonti di finanziamento alternative a quello così detto tradizionale, la Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona ha ritenuto di trattare la materia elaborando due modelli, il Contratto tipo di Sponsorizzazione e il Contratto - tipo di Pubblicità.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, 1
TRA
La Società/Ente ………………… con sede legale in ………………….., CAP ……, prov. di ,
via …………… n. ….., Partita IVA ……………………., Codice Fiscale ,
PEC………………………….……..iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di …..……….. al n. ……………… del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap.
…………, prov. di ………., residente in …………………., CAP ………., prov. di ………, via
…………., n ….., Documento d’Identità n. ………………., Codice Fiscale
……………………….(denominata di seguito come “Sponsor”)2
E
La Associazione/Società Sportiva Dilettantistica) ....................................................., con sede legale in …………………………., CAP …………., prov. di ..………….., via …………………., n.
……., Partita IVA ………………., Codice Fiscale ………………., PEC………………………….…..
nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. …….………………….., nato il ………….., a
…………………., cap. …………., prov. di ….……….., residente in ………………..…, CAP
…………, prov. di ………….., via ……..………………, n ….., Documento d’Identità n.
…………………, Codice Fiscale (denominata di seguito come “Sponsee”)
1 É possibile concludere il contratto anche mediante scambio di corrispondenza, in modo da evitare l’obbligo di registrazione in termine fisso. In questo caso si procederà con proposta da parte dello Sponsee e accettazione conseguente dello Sponsor: “Spett.le Sponsor………. (elementi identificativi), indirizzo, cap. ecc La
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ....................................................., con sede legale in
…………………………., CAP …………., prov. di ..………….., via …………………., n. ……., Partita IVA ,
Codice Fiscale ………………., PEC……………………nella persona del suo Rappresentante Legale Sig.
…….………………….., nato il ………….., a …………………., cap. …………., prov. di ….……….., residente in
………………..…, CAP …………, prov. di ………….., via ……..………………, n ….., Documento d’Identità n.
…………………, Codice Fiscale (denominata di seguito come “Sponsee”)
Trasmette alla Vostra attenzione una proposta di sponsorizzazione delle attività svolte dalla scrivente associazione/società s: ……..”. PREMESSO CHE (testo)”. La accettazione da parte di Sponsor: Spett.le Sponsee
……….. (elementi identificativi) Indirizzo, cap….. La Società/Ente ………………… con sede legale in ,
CAP ……, prov. di …….., via …………… n. ….., Partita IVA ……………………., Codice Fiscale ,
PEC…………………….iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di al n.
……………… del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig ,
nato il ………….., a …………….., cap. …………, prov. di ………., residente in …………………., CAP , prov. di
………, via …………., n ….., Documento d’Identità n. ………………., Codice Fiscale (denominata di
seguito come “Sponsor”). Ha ricevuto la Vostra proposta di sponsorizzazione inviata con lettera del …(giorno), che si trascrive qui di seguito e sottoscrive per accettazione”. PREMESSO CHE (testo).
2 Non necessariamente sponsor deve essere un produttore industriale di una determinata merce o il titolare del diritto dei marchi pubblicizzati dallo Sponsee. Lo Sponsor può anche assumere una struttura associativa, infatti la struttura bilaterale del contratto non viene meno là dove lo sponsor sia un ente a carattere associativo e ciò per la semplice ragione che quale che sia la sua configurazione quell’ente assumerà la veste di parte del contratto. Né sulla struttura bilaterale della fattispecie interferisce la circostanza che lo Sponsor si identifichi in una pluralità di soggetti che ai fi ni dell’attività pubblicitaria agiscono in pool. Da questo punto di vista le obbligazioni assunte avranno il carattere della solidarietà, e più genericamente l’attività esercitata verrà riportata allo schema del consorzio con attività esterna ex art. 2602 c.c.
PREMESSO CHE
a. lo Sponsee svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del ed
è affiliata alla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva… 3)
b. lo Sponsor svolge attività di …………………….. e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, ha interesse ad instaurare con lo Sponsee un rapporto di collaborazione a carattere pubblicitario finalizzato a promuovere la diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio così meglio descritto ………………………
c. lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti/non sono presenti, nell’ambito dell’attività dello Sponsee, altri marchi pubblicitari non appartenenti/appartenenti allo stesso settore merceologico4.
d. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo- pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Scopi
1. Con il presente contratto lo Sponsee si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio/........... dello Sponsor, secondo le modalità di seguito precisate.
Art. 3 - Comunicazioni
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192 del 1998 e dell’art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell’avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.
Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti
1. Lo Sponsee concede all'azienda la qualifica di “Sponsor” nell'ambito della propria attività.
2. Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio o l’immagine aziendale concordati con loSponsee.
3. L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno realizzate a spese dello Sponsor.
4. Lo Sponsor si impegna a fornire 5
5. Lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione dello Sponsee mezzi di trasporto e/o di
3 Il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito un registro per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Senza affiliazione si verifica la mancata iscrizione, necessaria per applicare i numerosi vantaggi previsti in materia.
4 Questa premessa non è obbligatoria, ma in questo modo si possono evitare concorrenti.
5 Esempio materiale sportivo, abbigliamento, gadget……….
segreteria ………………………………
6. Lo Sponsee si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sull'abbigliamento sportivo degli atleti, degli accompagnatori, dello staff tecnico e dei massaggiatori nelle misure indicate di seguito:
………………………………………………………....
………………………………………………………….
………………………………………………………….
7. Nelle uscite ufficiali, la divisa con il marchio dello Sponsor verrà indossata sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell’atleta, nonché durante……………..; la tuta ufficiale continuerà ad essere indossata dagli atleti non impegnati in gara e dai restanti soggetti presenti.
8. Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, gli atleti e i massaggiatori indosseranno i vari capi di abbigliamento recanti il marchio dello Sponsor, nei modi e nelle misure così indicate
………………………………………………………....
………………………………………………………….
………………………………………………………….
8. Lo Sponsee si impegna a collocare il marchio dello Sponsor di dimensioni e di
colore sulle fiancate del pulmino utilizzato per le trasferte degli atleti
9. Lo Sponsee si impegna ad apporre il marchio di Sponsor di dimensioni …………….…… e di colore sulla propria carta intestata e sull'eventuale materiale tipografico (manifesti,
locandine, pieghevoli) con il quale saranno promosse le manifestazioni sportive.
10. Lo Sponsee si impegna a non modificare, sopprimere o alterare i marchi dello Sponsor.
11. Lo Sponsee si impegna a pubblicare il marchio dello Sponsor nel proprio sito internet, con apposito banner.
12. Lo Sponsee si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor su tutti gli inviti alle manifestazioni sportive e sui biglietti6.
Art. 5 - Durata del Contratto
1. Il contratto decorre dalla data ………………… per la durata di , scadendo pertanto il
……...
2.Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. É quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo7.
Art. 6 - Clausola di prelazione
1.Lo Sponsee concede allo Sponsor un diritto di prelazione per il rinnovo del rapporto per una o più stagioni con rivalutazione dei corrispettivi economici8.
6 L’elenco relativo agli obblighi dal punto 4 in avanti ha carattere di esempio, naturalmente può essere ridotto ovvero integrato.
7 In alternativa è possibile prevedere che alla sua scadenza il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per altri
n anni.
8 Nel contratto è possibile altresì inserire, a scelta delle parti stipulanti, il diritto di opzione, la clausola di esclusiva, il patto di non concorrenza. Si tratta di clausole che dovranno essere poi espressamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.. In specifico:
Diritto di opzione
In caso di mancato rinnovo del presente contratto lo Sponsee si impegna per un periodo di giorni a partire dalla
data di scadenza, a comunicare a Sponsor le eventuali nuove proposte di sponsorizzazione ricevute. Lo Sponsor si riserva pertanto di comunicare entro giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’esercizio dell’opzione per effettuare,
a parità di condizioni, la sponsorizzazione.
Clausola di Esclusiva
Lo Sponsee si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività nello stesso settore merceologico dello Sponsor.
Patto di non concorrenza
Art. 7 - Facoltà dello Sponsor
1.È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo Sponsee.
Art. 8 – Corrispettivi9
1.Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee la somma di € …………………… (in lettere………….………..) + XXX, che viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, mediante
……………………………………….... .10.
2.Lo Sponsee rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
Oppure
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponde allo Sponsee i seguenti:
servizi, beni:
descrizione: ………………………………………………………………………..
Il valore delle forniture in beni e servizi viene individuato in € ………………………. (in lettere) compresa IVA.
Lo Sponsee rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
Art. 9 – Pubbliche dichiarazioni
1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell’immagine l’una dell’altra.
Art. 10 - Esonero da Responsabilità
1.Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo Sponsor, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo Sponsor non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo Sponsee non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo Sponsor.
Art. 11 - Modifiche Contrattuali
1.Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante forma scritta e con sottoscrizione di entrambe le parti.
Lo Sponsee si impegna al termine del presente contratto e per un periodo di tempo di ……. a non stipulare un’altro contratto di sponsorizzazione con una ditta concorrente allo Sponsor.
9 Se non viene fissata esattamente nel suo ammontare, la somma da corrispondere può essere determinata ricorrendo al disposto di cui all’art. 2225 c.c. ovvero del contratto d’opera ove si prevede espressamente che qualora il corrispettivo non venga stabilito dalla parti verrà stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto. Naturalmente è opportuno stabilire sempre il corrispettivo.
10 In alternativa: “in n. …. rate eguali mensili di €…………………… (in lettere ) ciascuna, entro e non
oltre il giorno ………. del mese di scadenza, mediante ”.
Art. 12 - Recesso dal contratto
1.Lo Sponsee potrà recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se ne sia già stata avviata l’esecuzione. In tal caso, dovrà corrispondere allo Sponsor le spese da questi sostenute, oltre ad un indennizzo pari al …………del corrispettivo pattuito.
2.Lo Sponsor può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche se abbia già avviato l’esecuzione. In tal caso deve corrispondere un indennizzo pari al
……………… del corrispettivo pattuito.
Art. 13. Garanzie di corretto adempimento
1. Lo Sponsor avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni sportive.
Art. 14 – Clausola Compromissoria
1.Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di ……………, iscritto al n………….. del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
2. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le controversie verranno deferite alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di nel rispetto dell’art. 134, comma
2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ed in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto
1. É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un’altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art.16 – Effetti della cessazione del rapporto
1.Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, ne’ utilizzare i marchi e segni distintivi dell’altra parte.
Art. 17 – Registrazione11
1.Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.
Art. 18 - Validità delle clausole
1.Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
0.Xx presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.
11 In caso di conclusione del contratto in forma di corrispondenza, cfr. supra nota 1, la registrazione va effettuata soltanto in caso “d’uso”.
Art. 19 – Trattamento dei Dati Personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Luogo, ………..
Lì…………….
Lo Sponsee Lo Sponsor
…………………………. …………………………………
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 10 (Esonero da responsabilità), art. 12 (Recesso dal contratto), art.14 (Clausola compromissoria)
Lo Sponsee Lo Sponsor
…..…………………………. …………………………………
CONTRATTO DI PUBBLICITA’
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,
TRA
La Società/Ente ………………… con sede legale in ………………….., CAP ……, prov. di ,
via …………… n. ….., Partita IVA ……………………., Codice Fiscale ,
PEC………iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
…..……….. al n del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante
Legale Sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap. …………, prov. di
………., residente in …………………., CAP ………., prov. di ………, via …………., n ,
Documento d’Identità n. ………………., Codice Fiscale ……………………….(denominata di seguito come Azienda)
E
La Associazione/Società Sportiva ....................................................., con sede legale in
…………………………., CAP …………., prov. di ..………….., via …………………., n , Partita
IVA ………………., Codice Fiscale ………………., PEC………….nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. …….………………….., nato il ………….., a …………………., cap.
…………., prov. di ….……….., residente in ………………..…, CAP …………, prov. di ,
via ……..………………, n ….., Documento d’Identità n. …………………, Codice Fiscale
…………………….. (denominata di seguito come “Sodalizio”)
PREMESSO CHE
a. Il Sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del ed è
affiliata alla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva 1
b. l’Azienda svolge attività nel settore merceologico…………………….. ed è interessata a pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria attività in occasione di manifestazioni sportive.
c. l’Azienda dichiara di essere al corrente che sono presenti/non sono presenti, nell’ambito dell’attività del Sodalizio altri marchi pubblicitari non appartenenti/appartenenti allo stesso settore merceologico2.
d. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo- pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana/Ente di Promozione Sportiva …………………
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1 Il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito un registro per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Senza affiliazione si verifica la mancata iscrizione, necessaria per applicare i numerosi vantaggi previsti in materia.
2 Questa premessa non è obbligatoria, ma in questo modo si possono evitare concorrenti.
Art. 2 - Comunicazioni
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192 del 1998 e dell’art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell’avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.
Art. 3 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti
0.Xx Sodalizio concede all’Azienda………….. spazi pubblicitari presso il proprio centro sportivo (……………sito a………via………oppure presso i luoghi in cui si svolge la manifestazione……………in via……………
0.Xx Sodalizio si impegna ad affiggere negli spazi concordati, i cartelloni /manifesti pubblicitari di dimensioni………….e così meglio descritti 3
0.Xx Sodalizio si impegna ad avere cura del materiale pubblicitario evitandone deterioramenti 4.L’Azienda si impegna ad installare i cartelloni a proprie spese
0.Xx Sodalizio si impegna ad apporre il marchio dell’Azienda sul proprio sito internet tramite “banner pubblicitario”4.
Art. 4 - Durata del Contratto
0.Xx contratto avrà decorrenza dalla data ……… per la durata di……., scadendo pertanto il ……...
2.Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di pubblicità si dovrà redigere un nuovo contratto. É quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo5.
Art. 5 – Facoltà dell’Azienda
1.E’ facoltà dell’Azienda effettuare ulteriori iniziative pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il Sodalizio.
Art. 6 – Compenso
1.A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabilito dal presente contratto, l’Azienda corrisponderà al Sodalizio la somma di €…………………… (in lettere………….………..)+ IVA che sarà versata con le seguenti modalità:
- €……………..(in lettere……………) entro giorni ………….dalla sottoscrizione del presente contratto;
- €………….(in lettere……………………...) entro il 6.
2.A fronte dei pagamenti di cui sopra, il Sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative in vigore, con quietanza a saldo.
3 Si consiglia di allegare le immagini dei cartelloni e manifesti pubblicitari
4 L’elenco degli obblighi ha carattere di esempio e può essere ridotto oppure integrato dalle parti
5 In alternativa è possibile prevedere che alla sua scadenza il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per altri n…. di anni nell’ipotesi in cui una delle parti non comunichi all’altra disdetta del contratto stesso.
6 Oppure: in n………..rate eguali mensili anticipate di €…………. (in lettere…………..) ciascuna entro e non oltre il giorno…………del mese di scadenza, mediante bonifico su c/c bancario/postale n………………………………….
Oppure
A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, l’Azienda corrisponderà al Sodalizio le seguenti prestazioni (descrizione)………………………..………….
attrezzature (descrizione) ………………………..………….
servizi (descrizione) ………………………..………….
beni (descrizione) ………………………..………….
Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni pubblicitarie, assomma a
€…………… (in lettere…………………………) compresa IVA. I relativi importi saranno fatturati entro giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 7 - Esonero da Responsabilità
1.Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee all’Azienda, così come la conduzione tecnico-sportiva.
2. L’Azienda non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dal Xxxxxxxxx non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo all’Azienda.
Art. 8 – Dichiarazioni lesive
1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell’immagine l’una dell’altra.
Art. 9 - Clausola di Esclusiva 7
1. Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di pubblicità con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dell’Azienda.
Art. 10 - Modifiche Contrattuali
1. Qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante forma scritta con sottoscrizione di entrambe le parti.
Art. 11 – Clausola Compromissoria
1.Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di ……………, iscritto al n………….. del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
2.Qualora la mediazione abbia esito negativo le controversie verranno deferite alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di nel rispetto dell’art. 134, comma
2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ed in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare.
7 Questa è una clausola opzionale che le parti stipulanti possono decidere di inserire o meno nel contratto. Se inserita dovrà poi essere espressamente approvata ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto
1.É vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui l’Azienda venga incorporato in un’altra azienda e nei casi in cui l’Azienda sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 13 - Spese
1.Le spese di xxxxx e di registrazione del presente contratto in caso d’uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.
2. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, se dovuti, saranno carico di………..
Art. 14 - Validità delle clausole
1.Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.
Art. 15 – Trattamento dei Dati Personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Luogo, ………..
Lì…………….
L’Azienda Il Sodalizio
…..…………………………. …………………………………
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxxxxx xxxxxxxx: x. 0 (Xxxxxxx da responsabilità), n. 11 (Clausola compromissoria).
L’Azienda Il Sodalizio