ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2004 E
DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO n. 5/ 2011
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli con sede in xxxxx X. Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxxx, in prosieguo denominato Ente Parco, rappresentato dal Presidente
…..............................................................
Comune di Napoli con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxx X. Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, rappresentato dal Sindaco ……………….
Società Hermitage Capodimonte S.p.A. con sede in xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Prof. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Napoli il 29/07/1933 in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede della società.
PREMESSE
▪ Visto il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
▪ Vista la legge regionale n. 16/2004 (Norme sul governo del territorio);
▪ Visto il regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011;
▪ Considerato che il Comune di Napoli ai fini della valorizzazione del ruolo delle aree – parco dell'unità morfologica del Vallone X. Xxxxx ha individuato all'art.162 delle Nta - Ambito n. 35 - della Variante generale al Prg approvata con DPGRC n.323/2004, i seguenti obiettivi:
a) il conseguimento di una adeguata accessibilità al parco e la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e collettivo;
b) il risanamento ambientale del vallone con particolare riferimento alla sistemazione idraulica;
c) la riqualificazione e il ripristino ambientale delle parti del territorio ricadenti nel suo perimetro;
d) la messa in sicurezza delle parti interne del vallone interessate da fenomeni franosi; intervento ritenuto necessario per l’eliminazione di eventuali pericoli e da realizzare con tecniche di riqualificazione e restauro ambientale;
e) la realizzazione dei parchi mediante l'acquisizione pubblica degli immobili interessati ovvero l'assoggettamento degli stessi al vincolo di uso pubblico.
▪ Che l’Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli ha tra le sue finalità la promozione di un modello di sviluppo sostenibile all’interno del territorio metropolitano, teso tra l’altro:
- alla riqualificazione ed al recupero ambientale dell’area del Vallone di San Xxxxx con il risanamento ambientale, in particolare della sistemazione idraulica e la realizzazione di attrezzature negli spazi aperti disponibili;
- alla realizzazione di idonei livelli di accessibilità pubblica che consentano la riqualificazione delle presenze architettoniche di rilievo e il rilancio delle attività coerenti con la logica del Parco.
▪ Che la normativa di salvaguardia del Parco Metropolitano delle colline di Napoli approvata con DPGRC n. 392 del 14.07.2004 all'art. 18 comma 2 prevede: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale insiti nella formazione del Parco metropolitano regionale delle colline di Napoli e dello specifico obiettivo di valorizzazione ambientale in chiave economico- produttiva del suo territorio di cui all’art. 1 della legge regionale n.17/2003, è consentito – anche nelle more delle determinazioni di cui al comma 1 del presente articolo – il ricorso a convenzioni con soggetti privati; tali convenzioni saranno afferenti all’utilizzazione anche pubblica di immobili, con particolare riferimento alle aree di rilevante interesse naturalistico o scientifico, ai manufatti storici e rurali, ai siti panoramici.”
▪ Che la Società Hermitage Capodimonte S.p.A. con sede in xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000
Xxxxxx, rappresentata dal Prof. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, è proprietaria degli immobili individuati al NCT foglio 33 particelle 102, 108, 135, 136, 475, 476, 478, 500 nonchè è promissaria acquirente degli immobili individuati al NCT foglio 33 particelle 146, 159 (proprietà Fagella), particelle 147, 148 (proprietà dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione) (all. 1) la cui acquisizione dovrà essere perfezionata prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte degli Enti partecipanti, di recente ha consolidato e rinnovato la sua ormai storica funzione sanitaria dell’area assolvendo a funzioni ospedaliere convenzionate di interesse pubblico (Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage Capodimonte) secondo una moderna accezione di parco terapeutico che si avvale del rilevante patrimonio di “verde ornamentale” in cui è immersa la clinica realizzata alla metà degli anni ’30. Tali funzioni, tuttavia, risultano allo stato attuale fortemente penalizzate dalla difficile accessibilità dell’area pregiudicando ulteriori sviluppi di carattere sociale già programmati;
▪ Che pertanto la Società S.E.C.C. S.p.A. con sede in xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx e rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha presentato un progetto definitivo per la realizzazione di un “ingresso-Ponte” ad uso pubblico al Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli da via Xxxxx, di fronte alla porta Bellaria del Parco di Capodimonte, che svolge un duplice significativo ruolo di connessione tra il parco delle Colline e il parco di Capodimonte e di riqualificazione e rilancio delle aree del parco in località San Xxxxx, configurando un accesso rappresentativo pubblico, pedonale e ciclabile, al Parco delle Colline di Napoli in diretta continuità con il parco di Capodimonte;
▪ Che la Società Hermitage Capodimonte S.p.A. con sede in xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Prof. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha incorporato con atto di fusione a cura del Notaio Xxxxx Xxxxxxxxxxx sottoscritto in data 22.12.2015 la società S.E.C.C. S.p.A. ;
▪ Che la Società Hermitage Capodimonte S.p.A., in continuità con le attività svolte fino ad ora dalla S.E.C.C. S.p.A., con nota del 12/01/2016 trasmessa alla Regione Campania e al Comune di Napoli ha fatto propri tutti gli impegni presi e gli adempimenti ancora in itinere ai fini dell’approvazione dell’”Accordo di Programma per la realizzazione di una Nuova Porta Ponte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di porta Bellaria a Capodimonte” di cui alla convenzione in oggetto;
CONSIDERATO CHE
▪ In un quadro di accertata complessiva compatibilità con gli obiettivi su citati alcuni degli interventi proposti risultano non conformi alle norme tecniche di attuazione (Nta) della disciplina
urbanistica vigente del Comune di Napoli;
▪ tuttavia gli obiettivi generali individuati dal Prg per l'unità morfologica del Vallone X. Xxxxx nonché dalla normativa del Parco ben si coniugano con il proposto incremento dell’accessibilità al parco metropolitano delle colline di Napoli, con il ripristino e l’integrazione della rete dei sentieri e dei percorsi storici che consentono il collegamento pedonale e ciclabile ad uso pubblico tra la via Xxxxx e la Cupa delle Tozzole, con il godimento del paesaggio nonchè il raggiungimento dei punti panoramici di cui alla Legge n. 1497/39 nonché con le esigenze della Società Hermitage Capodimonte S.p.A. di miglioramento dell'accessibilità carrabile all’Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage Capodimonte;
▪ Pertanto risulta evidente l'effettivo beneficio pubblico dell’intervento nel perseguimento degli obiettivi generali individuati per gli ambiti dal citato art. 162 delle Nta, con particolare riferimento alla realizzazione di livelli di accessibilità al sistema di mobilità pubblica, alla valorizzazione del ruolo delle aree parco, al ripristino ambientale delle aree verdi a scala urbana e territoriale, alla riqualificazione dei margini urbanizzati dove sussistono condizioni di degrado incompatibili con i particolari connotati storico-ambientali del luogo;
CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1. (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Si allegano alla presente convenzione i seguenti elaborati:
- Allegato 1 - Trasferimenti di proprietà;
- Allegato 2 – Schema planimetrico delle aree e delle opere di progetto
- Allegato 3 – Schema planimetrico del locale porticato sottostante il piazzale belvedere – Via Xxxxx
- Allegato 4 – Cronoprogramma lavori
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione gli atti amministrativi e progettuali di seguito elencati:
Relazione generale ai sensi del D.L. n 42/2004 art. 146
allegati:
STATO DEI LUOGHI:
- TAV. 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO NELL’AMBITO “VALLONE X. XXXXX” DEL PARCO DELLE COLLINE DI NAPOLI _1: 4000
- TAV. 2 - STATO DEI LUOGHI CON INDICAZIONE DELLE PROPRIETA’ CATASTALI COINVOLTE DALL’INTERVENTO, DEI VINCOLI GEOMORFOLOGICI E DELLA ZONIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG _1:1000
TAV. 3 - STATO DEI LUOGHI CON INDICAZIONE DEI TRACCIATI STORICI DI VIABILITA’ PRIMARIA E SECONDARIA _ 1:2000
PROGETTO:
- TAV. 4 - ORTOFOTO CON INSERIMENTO DELL’INTERVENTO SCALA _1:1000
- TAV. 5 - PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ESISTENTE _1:1000
- TAV. 5a – PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLE ALBERATURE DI PROGETTO_1:1000
- TAV. 6 - PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
_1:500
- TAV. 7 - PLANIMETRIA DI PROGETTO SU BASE CATASTALE CON INDICAZIONE DELLE AREE DI USO PUBBLICO _1:1000
- TAV. 8 - PROFILI - SEZIONI LONGITUDINALI - STATO DI FATTO E DI PROGETTO _1:500
- TAV. 9 - PROFILI - SEZIONI TRASVERSALI - STATO DI FATTO E DI PROGETTO _1:500
- TAV. 10 - RELAZIONI CON I PERCORSI PROGRAMMATI E STORICI ALL’INTORNO
- TAV. 11 - STATO DEI LUOGHI CON INDICAZIONE DELLA VIABILITA’ ESISTENTE , DI PROGETTO E STRALCIO DELLA TAVOLA DEL PIANO TRASPORTI (SCENARIO 2011)_ 1:2000
- TAV. 12 - RILIEVO TOPOGRAFICO CON SOVRAPPOSIZIONE DELLE SAGOME DI PROGETTO IN ROSSO_1:500
- TAV. 12a - POSIZIONAMENTO DEL PONTE IN RIFERIMENTO ALLA TAV. 12 – VINCOLI GEOMORFOLOGICI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG_1:200
- TAV. 13 - SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO CON ALLACCIAMENTO SU VIA XXXXX E SCHEMA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE_ 1:500
- TAV. 14 – RILIEVO TOPOGRAFICO_ scala metrica
- TAV. 15 – PIAZZA/BELVEDERE – RILIEVO TOPOGRAFICO – STRALCIO 1_1:100
- TAV. 15a - PIAZZA/BELVEDERE – PROGETTO – STRALCIO 1_1:100
- TAV. 16 - PIAZZA/BELVEDERE – PROGETTO – PLANIMETRIA E SEZIONE DELLE SALE –
CHIOSCO/GUARDIOLA _ scale varie
- TAV. 17 - PONTE – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI DI PROGETTO _1:100
- TAV. 18 - PERCORSI VERSANTE VILLA FAGELLA – PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO _ 1:200
- TAV. 19 - PERCORSI VERSANTE VILLA FAGELLA – PLANIMETRIA DI PROGETTO _ 1:200
- TAV. 20 - PERCORSI VERSANTE VILLA FAGELLA – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
- SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI_scale varie
- TAV. 21 RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DEL PONTE _ 1:100
- Relazione botanica
- Relazione integrativa (ai sensi del D.L. n. 42/2004 art. 146)
DOCUMENTI
a) documentazione attestante la proprietà delle aree interessate dall’intervento
Art. 2 (Finalità)
La presente Convenzione ha come finalità principale l’intervento coordinato delle parti sottoscrittrici per la riqualificazione ed il recupero ambientale delle aree del Vallone di San Xxxxx interessate dall’intervento, con la realizzazione di idonei livelli di accessibilità pubblica che consentano la riqualificazione delle presenze architettoniche di rilievo e il rilancio delle attività coerenti con la logica del Parco.
Art. 3
(Opere oggetto della Convenzione)
Sono oggetto della presente Convenzione:
A) la realizzazione da parte della Società Hermitage Capodimonte S.p.A. delle opere di seguito descritte;
B) la costituzione sulle aree e sulle opere di seguito descritte di una servitù di uso pubblico perpetuo a favore del Comune di Napoli, ad accezione del locale porticato sottostante il piazzale belvedere di cui al successivo punto1 il cui uso pubblico è costituito a favore dell’Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli.
La Società Hermitage Capodimonte S.p.A si impegna a realizzare a propria cura e spese un parco ad uso pubblico di mq 8.487,50 costituito da:
1. un sistema di spazi pubblici che affacciano direttamente sul Vallone nell'obiettivo della riqualificazione della fascia su via Xxxxx articolato in:
- uno spiazzo-belvedere con sottostante locale porticato sul ciglio del costone;
- un giardino longitudinale terrazzato che affianca il marciapiede esistente;
- una rampa gradonata pedonale e una rampa anche carrabile di accesso al ponte.
2. un ponte a quota sottoposta che si configura al tempo stesso come:
- percorso pedonale e ciclabile pubblico di accesso al Parco delle Colline;
- passo carraio ad accesso limitato per la Clinica Hermitage e per i residenti delle fabbriche storiche di “Villa Fagella” (ex Villa Paternò) e di “Villa Consiglia” (ex Villa Xxxxx);
3. un percorso, intervallato da soste-belvedere attrezzate, che consente l'attraversamento pubblico pedonale e ciclabile al parco delle Colline e il collegamento con Cupa delle Tozzole e che risulta funzionale anche per l’accesso carrabile al parcheggio per il pubblico (già esistente) della Clinica Hermitage e per i residenti delle fabbriche storiche di “Villa Fagella” (ex Villa Paternò) e di “Villa Consiglia” (ex Villa Xxxxx);
4. una rete fognaria che, grazie allo scavalco che si realizza sul vallone X. Xxxxx, consente
l’immissione delle acque reflue incidenti sull’area nel collettore di via Xxxxx.
Art. 4
(Costo dell'intervento)
1. I costi relativi alle opere previste, pari a 2.691.906 euro sulla base di una valutazione parametrica dei costi allegata al progetto, sono a totale carico della Società Hermitage Capodimonte S.p.A..
2. Il suddetto importo delle opere è indicativo e verrà aggiornato a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui all’art. 3 della presente Convenzione.
3. Resta inteso che eventuali maggiori costi resteranno a carico della Società Hermitage Capodimonte S.p.A .
Art. 5
(Obblighi della Società Hermitage Capodimonte S.p.A.)
1. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. si impegna:
- a nominare nella qualità di Stazione appaltante il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) ai sensi dell'art. 10 comma 9 del D.lgs. n. 163/06;
- alla redazione della progettazione esecutiva e alla realizzazione di tutte le opere indicate nell’art. 3 (opere oggetto della Convenzione) a mezzo delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006, con oneri completamente a suo carico, dalla stessa istruite nella qualità di Stazione appaltante;
- a procedere all'affidamento dell’esecuzione delle opere attraverso la procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 32 1° comma lett. g) e art. 122 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006. Lo svolgimento della procedura di affidamento, dalla individuazione della procedura per la scelta degli offerenti fino alla aggiudicazione, comprese le verifiche dei progetti e le validazioni dei progetti posti a base di gara di cui all'art. 112 del Codice degli appalti e art. 44 e susseguenti del DPR 207/2010, nonché la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese costruttrici e la eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta rientra nell'esclusiva responsabilità della Società Hermitage Capodimonte S.p.A..
- a indire la gara entro e non oltre 6 mesi dall’approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara, e a non praticare, nella selezione dell’offerta, quella di cui all’art. 82 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- alla costituzione di una servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune di Napoli sulle aree e sulle opere come individuate nello schema planimetrico di progetto allegato alla presente convenzione (all. 2);
- alla costituzione di una servitù perpetua di uso pubblico a favore dell’Ente Parco Metropolitano
delle Colline di Napoli sul locale porticato sottostante il piazzale belvedere, come individuato nello schema planimetrico di progetto allegato alla presente Convenzione (all. 3);
- a realizzare l’intervento nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere di uso pubblico costituenti il parco come previste all'art. 3 nonché al servizio di guardiania e custodia sulle stesse;
- a prestare ogni più ampia collaborazione con tutte le altre parti pubbliche e private per la celere attuazione dell’intervento previsto nella presente Convenzione ;
2. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. in qualità di Stazione appaltante dovrà comunicare i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere all'Osservatorio dei contratti pubblici.
3. L'esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione avviene sotto la esclusiva responsabilità della Società Hermitage Capodimonte S.p.A. la quale farà fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il rischio della realizzazione. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. è pertanto il solo soggetto responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto delle amministrazioni pubbliche sottoscrittrici, che rimangono del tutto estranee ai rapporti tra la società e l'esecutore dei lavori. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. è l'esclusiva responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione delle opere oggetto della Convenzione .
4. Le opere dovranno essere munite del certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e degli art. 215 e seguenti del relativo Regolamento LL.PP. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. dovrà nominare la commissione di collaudo o collaudatore unico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dall’art. 216 del relativo Regolamento LL.PP.. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico della Società Hermitage Capodimonte S.p.A..
Art. 6
(Obblighi della Società Hermitage Capodimonte S.p.A. in ordine alla servitu' di uso pubblico a favore del Comune di Napoli e dell’Ente Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx)
0. La Società Hermitage Capodimonte S.p.A. si impegna a realizzare, a proprie cura e spese, tutte le opere e attrezzature, di cui all’art. 3, insistenti sulle aree su cui graveranno le servitù di uso pubblico a favore del Comune di Napoli e dell’Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli. La superficie complessiva di mq 8.487,50 delle aree da gravare a vincolo di uso pubblico ha valore indicativo,
dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e riserva, alla stipulazione di un atto di Identificazione Catastale delle aree e dei beni interessati dalla Convenzione, previa approvazione del Tipo di Frazionamento Catastale da redigersi da parte della competente Agenzia del Territorio, atti tutti a cura e spese della Società Hermitage Capodimonte S.p.A..
Alla ultimazione dei lavori relativi all’intero intervento e all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché dell'avvenuto frazionamento, Società Hermitage Capodimonte S.p.A. notificherà, entro 60 giorni, al Comune di Napoli e all’Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli la data di inizio di godimento della servitù.
2. La servitù di uso pubblico costituita a favore del Comune di Napoli determina, a carico della Società Hermitage Capodimonte S.p.A., i seguenti obblighi:
- Obbligo di apertura al pubblico del parco e di utilizzo delle aree attrezzate e dei percorsi ciclopedonali, a titolo gratuito, dalle ore 8:00 alle ore 18.00 nel semestre ottobre-marzo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel semestre aprile- settembre;
- Obbligo di apertura al pubblico del parco e di utilizzo delle aree attrezzate e dei percorsi ciclopedonali, a titolo gratuito, al di fuori degli orari di cui al punto precedente, previo concordamento, per eventi a beneficio di associazioni, enti o gruppi portatori di interessi legati ai temi dell'ambiente, del paesaggio e dell'agricoltura, organizzati dai soggetti firmatari del presente Accordo.
3. La servitù di uso pubblico costituita a favore dell’Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli determina, a carico della Società Hermitage Capodimonte S.p.A., i seguenti obblighi:
- Obbligo di apertura al pubblico del locale porticato sottostante il piazzale belvedere, a titolo gratuito, dalle ore 8:00 alle ore 18.00 nel semestre ottobre-marzo, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel semestre aprile- settembre;
- Obbligo di apertura al pubblico del locale porticato sottostante il piazzale belvedere, a titolo gratuito, al di fuori degli orari di cui al punto precedente, previo concordamento, per eventi a beneficio di associazioni, enti o gruppi portatori di interessi legati ai temi dell'ambiente, del paesaggio e dell'agricoltura, organizzati dai soggetti firmatari del presente Accordo.
Art. 7
(Obblighi del Comune di Napoli)
Il Comune di Napoli si impegna a:
1. prestare ogni più ampia collaborazione con tutte le altre parti pubbliche e private per la celere attuazione dell’intervento previsto nella presente Convenzione.
Art. 8
(Obblighi dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli)
L’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli si impegna a:
1. prestare ogni più ampia collaborazione con tutte le altre parti pubbliche e private per la celere attuazione dell’intervento previsto nella presente Convenzione .
Società Hermitage Capodimonte S.p.A
IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
Trasferimenti di proprietà
- Preliminare di compravendita - Sign.xx Xxxxxxxx
- Preliminare di compravendita - Istituto Povere Figlie della Visitazione
O M I S S I S