Contratto di assicurazione per danni connessi a viaggio turistico
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione per danni connessi a viaggio turistico
Viaggiare libero
Modello: TOURL01 Edizione: 12/2019
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
• DIP – Documento Informativo Precontrattuale
• DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione
Modello: SINFTOURL Edizione: 12/2019
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Polizza Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. Prodotto: Viaggiare libero
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La Società fornisce all'Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate:
✓ informazioni sanitarie
✓ consigli di un medico
✓ trasporto in autoambulanza
✓ informazioni cliniche sul paziente
✓ invio medico in Italia
✓ segnalazione di un medico specialista all'estero
✓ recapito medicinali urgenti all'estero
✓ rientro sanitario
✓ trasferimento per incidente da decompressione
✓ rientro del convalescente
✓ rientro di un familiare o compagno di viaggio
✓ familiare accanto
✓ rientro dei figli minori
✓ rientro anticipato
✓ trasporto della salma
✓ anticipo somme di denaro
✓ anticipo cauzione penale all'estero
✓ trasmissione messaggi urgenti
✓ interprete a disposizione
✓ prolungamento del soggiorno
✓ ripetizione del viaggio
✓ spese telefoniche
Rimborso spese mediche Bagaglio
Tutela legale in viaggio Responsabilità civile Annullamento viaggio Infortuni di viaggio Infortuni di volo
Che cosa non è assicurato?
L'Assicurazione non è operante per:
³ atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
³ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
³ sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
³ abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
³ malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
³ xxxx xxxxxx (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.
Ci sono limiti di copertura?
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, (salvo la prestazione “Spese telefoniche”) resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:
! ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
! malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;
! malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell'impotenza;
! sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di Destinazione.
! per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa;
! infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
! quanto espressamente escluso in ogni singola prestazione;
! ogni Sinistro in Paesi per i quali sia impedito, per ragioni politiche o situazioni oggettive, l'intervento da parte della Società.
! Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Centrale Operativa.
Questa polizza assicura persone fisiche che intendono effettuare un viaggio in Italia od all'estero e che vogliano proteggersi dai danni connessi ad un viaggio turistico.
Dove vale la copertura?
L'Assicurazione è valida per i sinistri verificatisi durante il Viaggio con destinazione specificata in Polizza.
Che obblighi ho?
Stipula del contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Corso di contratto - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c..
Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell art. 1910 c.c.. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
Il premio di polizza è temporaneo e legato alla durata viaggio ed è stipulata senza tacito rinnovo.
Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Xxxx assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno o bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sui premi così come stabilita dalla Legge 29/10/1961 n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa viene applicata al valore del premio imponibile in termini percentuali secondo le aliquote attualmente in vigore.
Quando inizia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Premesso che la garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio per il periodo di durata del Viaggio stesso e purché risulti pagato il relativo Premio, resta inteso che:
- la garanzia “Annullamento Viaggio” (se operante) decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al Viaggio od al soggiorno e termina all'inizio del Viaggio stesso o del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o di locazione;
- la garanzia “Infortuni di Volo” (se operante) decorre dalla data indicata in Polizza per la durata prescelta;
- le garanzie previste in Polizza, (se operante) hanno efficacia dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno e terminano alla data di conclusione del Viaggio o del soggiorno (salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni) fermo restando che, comunque, l'efficacia delle garanzie rese operanti, non sarà maggiore di 90 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno.
Come posso disdire la polizza?
Alla scadenza indicata in polizza la stessa si intenderà cessata e priva di effetto senza alcun obbligo di disdetta fra le Parti. Non è previsto il diritto di recesso essendo polizze temporanee.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Viaggiare libero
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Xxxxx: 23/12/2019 ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00 , 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018
• Patrimonio netto: euro 632.781.975
• Capitale sociale : euro 54.765.000
• Totale delle riserve patrimoniali: euro 516.196.559
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx)
• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 248.484.929,25
• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 111.818.218,16
• Fondi Propri Ammissibili: euro 751.274.498,12
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,00 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Che cosa è assicurato? | ||
Assistenza alla persona | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Rimborso spese mediche | La Società in caso di Infortunio o Malattia improvvisa dell'Assicurato (risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia e verificatisi durante il Viaggio) provvederà all'indennizzo: a) delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di Ricovero nel luogo in cui si è verificato l'evento per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, per le cure, per i medicinali e per gli esami riguardanti il periodo di Ricovero; b) delle spese sostenute dall'Assicurato nel luogo in cui si è verificato l'evento: per i medicinali purché effettuate a seguito di prescrizione medica e/o certificato di pronto soccorso, per cure odontoiatriche a seguito di Infortunio entro i limiti più avanti descritti; c) delle spese sostenute dall'Assicurato in Italia entro 30 giorni dal rientro del Viaggio, relativamente a terapie iperbariche purché prescritte da un medico specialista, una visita specialistica purché direttamente collegata alla patologia che ha determinato il ricovero, a condizione che l'Infortunio o la Malattia siano accaduti durante il Viaggio. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Bagaglio | La Società indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: Furto, Incendio, Rapina, Scippo, nonché la perdita imputabile a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell'albergatore. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Tutela legale in viaggio | La Società assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Responsabilità civile in viaggio | La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio, avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio assicurato. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Annullamento viaggio | Nei limiti del Massimale specificato in Polizza che corrisponde al costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni nella stessa definite, la Società indennizza il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico dell'Assicurato, in quanto si trova nell'impossibilità di partire. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Infortuni di viaggio | La Società assicura, nei limiti di quanto previsto in Polizza, gli infortuni extra professionali che l'Assicurato subisca in Viaggio durante il periodo di validità della garanzia che gli provochino la morte o un'Invalidità Permanente entro un anno dal giorno del Sinistro. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Infortuni di volo | La Società assicura, nei limiti di quanto previsto in Polizza, gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, dal momento in cui sale a bordo di aeromobili od elicotteri da chiunque eserciti (tranne che da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri nonché da Aereo Club) fino al momento in cui ne è disceso, che gli provochino la morte o un'Invalidità Permanente entro un anno dal giorno del Sinistro. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Ci sono limiti di copertura? | |
Assistenza alla persona | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 150.000 (centocinquantamila). ASSISTENZA ALLA PERSONA TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE - Qualora l'Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell'Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell'Assicurato. Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 10.000. |
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? | ||
Assistenza alla persona | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI RIENTRO DEL CONVALESCENTE - Qualora l'Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell'Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell'Assicurato. Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 10.000. RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO - Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell'Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure il “Trasporto della salma” purché organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di Euro 5.000 complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio. La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati. FAMILIARE ACCANTO - Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un Familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 100 al giorno, per un massimo di 10 giorni. Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione “Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio”. RIENTRO DEI FIGLI MINORI - Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Xxxxxxxx improvvisa e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di un Familiare (residente in Italia) dell'Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata (residente in Italia), mettendo a disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000. RIENTRO ANTICIPATO - Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per l'avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell'Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000. La Società ha il diritto di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante l'evento che ha dato luogo alla prestazione. TRASPORTO DELLA SALMA - La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà inoltre a disposizione di un Familiare (purché residente in Italia) dell'Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Il Massimale complessivo a carico della Società per il Trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di Euro 10.000. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di un ricovero superiore alle 48 ore per Infortunio o Malattia improvvisa e le cui condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l'eventuale prenotazione di un albergo a favore dell'Assicurato stesso e di un Familiare o del Compagno di viaggio, purché assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo di Euro 100 giornaliere per Assicurato ed un massimo di Euro 1.500 per evento. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Assistenza alla persona | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI RIPETIZIONE DEL VIAGGIO - Qualora l'Assicurato abbia acquistato un Viaggio organizzato e/o venduto presso un'Agenzia di Viaggi e, successivamente all'inizio del Viaggio, abbia usufruito della prestazione “Rientro sanitario” oppure della prestazione “Rientro del convalescente” prima che sia trascorsa la metà del Viaggio stesso, l'Assicurato potrà ripetere il suo Viaggio acquistando nuovamente lo stesso (con destinazione e servizi uguali a quelli del Viaggio interrotto) presso la medesima Agenzia di Viaggi. La Società rimborserà all'Assicurato dietro presentazione di regolare documentazione fino ad un massimo di Euro 5.000 e comunque non oltre il valore del suo Viaggio interrotto, a condizione che il successivo Viaggio sia stato effettuato dall'Assicurato entro 8 mesi dal suo Rientro (“Rientro sanitario” o “Rientro del convalescente”). Per il calcolo del periodo di Viaggio trascorso faranno fede l'orario di partenza dell'andata e l'orario di arrivo del ritorno così come comunicato all'Assicurato nel contratto di viaggio e l'orario di avvenuto Ricovero dell'Assicurato. In assenza dell'orario certificato di Ricovero, farà fede l'ora in cui sarà stata avvisata la Centrale Operativa. SPESE TELEFONICHE - Qualora l'Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 250 per Assicurato. | |
Assistenza al veicolo | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ASSISTENZA AL VEICOLO SOCCORSO STRADALE E TRAINO - Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Società, tramite la Centrale Operativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a: - effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, oppure - trainare il Veicolo fino al più vicino punto di assistenza, purché entro un limite di 50 km. dal luogo dell'immobilizzo. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi), il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Restano a carico della Società i costi relativi compreso quello delle spese di custodia. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso. Sono comprese le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del Veicolo uscito di strada con un limite di indennizzo pari ad Euro 55. Non sono compresi gli immobilizzi del Veicolo determinati da: foratura pneumatici,esaurimento carburante, smarrimento chiavi, esaurimento batteria. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo. TRASPORTO O RIMPATRIO DEL VEICOLO - Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale ed il danno: - impedisca al Veicolo di continuare il Viaggio ovvero, laddove sia possibile proseguire il Viaggio, esista il rischio di aggravamento del danno stesso o delle condizioni di sicurezza dei passeggeri, e - non sia riparabile entro cinque giorni lavorativi (l'immobilizzo dovrà essere provato mediante un preventivo di spesa rilasciato da un'officina riconosciuta; la Centrale Operativa si riserva la facoltà di effettuare un controllo tecnico), la Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del Veicolo utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati fino alla città di Residenza dell'Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico anche le eventuali spese di deposito del Veicolo. Il limite massimo complessivo per la presente prestazione non potrà superare Euro 1.500. In caso di Furto totale e conseguente ritrovamento, la prestazione sarà effettuata a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali. Il costo di trasporto a carico della Società non potrà comunque superare il valore commerciale in Italia del Veicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta. In tal caso, su richiesta scritta dell'Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad effettuare il trasporto addebitando all'Assicurato la differenza tra il costo del trasporto ed il valore commerciale del Veicolo. Restano a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali diritti doganali e delle spese di riparazione del Veicolo. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo, oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e necessiti di riparazioni che superino le otto ore di manodopera certificate da un'Officina autorizzata, la Società, tramite la Centrale Operativa, a scelta dell'Assicurato, provvederà: - al rientro dei passeggeri fino ai rispettivi luoghi di Residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un Documento di trasporto oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.400 c.c., oppure: - al proseguimento del Viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione inizialmente previsto, mettendo loro a disposizione un Documento di trasporto oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.400 c.c. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione, compreso l'eventuale taxi per raggiungere la stazione ferroviaria, aeroportuale, marittima o il centro di noleggio indicato, fino ad un massimo complessivo per Sinistro di Euro 400. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Assistenza a veicolo | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI ASSISTENZA AL VEICOLO PERNOTTAMENTO IN ALBERGO - Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo, oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e si renda necessaria per la riparazione una sosta per una o più notti, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà alla sistemazione di tutti i passeggeri in un albergo e terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata della riparazione fino ad un massimo di tre notti e comunque con un limite massimo complessivo di spesa di Euro 150 per Sinistro. SOCCORSO STRADALE E TRAINO - Sono comprese le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del Veicolo uscito di strada con un limite di indennizzo pari ad Euro 55. TRASPORTO O RIMPATRIO DEL VEICOLO - Il limite massimo complessivo per la presente prestazione non potrà superare Euro 1.500. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione, compreso l'eventuale taxi per raggiungere la stazione ferroviaria, aeroportuale, marittima o il centro di noleggio indicato, fino ad un massimo complessivo per Sinistro di Euro 400. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO - La garanzia è prestata fino ad un massimo di tre notti e comunque con un limite massimo complessivo di spesa di Euro 150 per Sinistro. ESCLUSIONI E RIVALSE ESCLUSIONI PER ASSISTENZA AL VEICOLO Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per: - eventi derivanti dalla pratica di sport motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); - quanto espressamente escluso in ogni singola prestazione; - ogni Sinistro in Paesi per i quali sia impedito, per ragioni politiche o situazioni oggettive, l'intervento da parte della Società. Non sono considerati Guasto e quindi non sono coperti dalla presente garanzia, gli immobilizzi del Veicolo determinati da: richiami sistematici della Casa costruttrice, operazioni di manutenzione periodica o interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento. ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. RIVALSE Non sono previste rivalse. | |
Rimborso spese mediche | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 100.000 (centomila). La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale riportato in Polizza con le seguenti limitazioni: a) spese di trasporto: fino ad Euro 250; b) spese sostenute dall'Assicurato nel luogo in cui si è verificato l'evento: fino ad Euro 250; c) spese sostenute in Italia dopo il rientro dal Viaggio: fino ad un massimo di Euro 250 per evento. Se l'Assicurato è Socio ACI il massimale assicurato ed i massimali sopra indicati sono aumentati del 10%. SPESE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO NEL LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO PER MEDICINALI E PER CURE ODONTOIATRICHE - La garanzia è prestata con una detrazione di una Franchigia assoluta di Euro 50 per ogni Sinistro. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Rimborso spese mediche | ESCLUSIONI E RIVALSE L'Assicurazione non è operante per: - ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; - malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere; - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26^ settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell'impotenza; - spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura; nonché infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa; - sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione. Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute: - dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria Residenza (salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie); - per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di occhiali e/o lenti a contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti; - per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio. ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. | |
Bagaglio | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: Furto; Incendio; Rapina; Scippo; nonché la perdita imputabile a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell'albergatore. La Società inoltre, in aggiunta a detto Xxxxxxxxx, rimborserà sino a: • Euro 100 le spese comprovate sostenute per il rifacimento dei documenti d'identità (carta d'identità, passaporto, patente) nei casi di Xxxxx, Rapina, Xxxxxx; • Euro 250 le spese sostenute all'estero per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti di prima necessità, a seguito di ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale. Qualora la Polizza preveda due o più Assicurati, il Massimale totale assicurato (così come esposto sul frontespizio di Polizza) si intende suddiviso in parti uguali fra il numero degli Assicurati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza con i seguenti limiti: • per singolo oggetto: massimo risarcimento per sinistro Euro 100; • per singolo collo: massimo risarcimento per sinistro Euro 500. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 50.000 (cinquantamila). |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Bagaglio | ESCLUSIONI E RIVALSE L'Assicurazione non è operante per: - i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell'Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; - i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; - i danni da rottura e/o danneggiamento, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo oppure siano dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano causati dal Vettore; - i danni dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi; - i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; - i danni verificatisi quando: • il Bagaglio sia lasciato a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio; • il Bagaglio sia lasciato a bordo di autoveicolo che non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti gli eventuali congegni di sicurezza inseritied il Bagaglio non sia stato riposto in un vano non visibile dall'esterno, debitamente chiuso a chiave. Il Veicolo deve essere parcheggiato, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in un parcheggio custodito. Sono inoltre esclusi dalla garanzia: - gli accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche autoradio/registratore estraibile o altre apparecchiature elettriche o elettroniche; - il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili), biglietti di viaggio, documenti diversi da quelli di identità, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi; - i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; - i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per fabbisogno personale in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza; - i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato; - il Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. | |
Tutela legale in viaggio | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di € 1.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 5.000 (cinquemila). |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Tutela legale in viaggio | ESCLUSIONI E RIVALSE Le garanzie non sono valide: - per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; - per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; - per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune. La Società non si assume il pagamento di: · multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; · spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. | |
Responsabilità civile in viaggio | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 100.000 (centomila). Il massimale assicurato per ciascun Assicurato è pari ad Euro 50.000, così come indicato in Polizza, è da intendersi unico: • per ogni sinistro; • per ogni Persona deceduta o ferita; • per i danni a cose; • per il periodo della durata della copertura assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza, sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di Euro 150. Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Responsabilità civile in viaggio | ESCLUSIONI E RIVALSE L'assicurazione non comprende i danni derivanti: - dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale nonché quelli derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di attività sportiva; - dalla proprietà, dal possesso, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco, sport o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili (compresi alianti, deltaplani ed ultraleggeri), natanti e/o trasporti in genere; - i danni da furto ed i danni alle cose che l'Assicurato o le Persone di cui egli risponda ai sensi di legge, abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo o destinazione nonché i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti dall'Assicurato; - causati da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o dalle Persone di cui egli risponda ai sensi di legge; - da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - da detenzione od impiego di esplosivi; - verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili). ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. | |
Annullamento viaggio | MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza. Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare Euro 20.000 (ventimila). Premesso che il massimale assicurato corrisponde al valore complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica fino ad un massimo di Euro 10.000), la Società indennizza l'Assicurato del corrispettivo di recesso rimasto a suo carico entro il limite del massimale assicurato e del costo del Viaggio per il quale è stato corrisposto il relativo premio. • Qualora la rinuncia al Viaggio dovesse essere determinata da Infortunio o Malattia improvvisa, è data facoltà alla Società di effettuare visite mediche di controllo, mediante invio di un proprio Medico Fiduciario, a conferma dell'impossibilità a partecipare al Viaggio. • La Società applicherà, per ogni Sinistro, uno Scoperto (da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza) del: - 15% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che NON abbia comportato un ricovero ospedaliero; - 20% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da altri casi previsti in Polizza. Nessun scoperto verrà applicato nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero ospedaliero oppure un decesso. • La copertura assicurativa non è operante qualora il corrispettivo di recesso a carico dell'Assicurato sia limitato alla sola biglietteria aerea. • La garanzia è operante solo se sottoscritta: - fino a 30 giorni di calendario precedenti la data di partenza; - da 29 a 6 giorni di calendario precedenti la data di partenza, solo se sottoscritta al momento della prenotazione con conferma dei servizi. La garanzia non può essere sottoscritta nei 5 giorni di calendario precedenti la data di partenza, indipendentemente dalla data di prenotazione. Inoltre la garanzia non è operante nei casi in cui sia prevista una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Annullamento viaggio | ESCLUSIONI E RIVALSE L'Assicurazione non è operante per rinunce dovute a: - situazioni patologiche già in atto e/o note all'Assicurato alla data iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; - situazioni patologiche riguardanti il Familiare, il Socio ed il Compagno di Viaggio già in atto (anche se non note all'Assicurato) alla data di iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; - malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici, disturbi psichici in genere; - incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al Viaggio, quale carta d'identità, passaporto, visti, permessi di espatrio e simili; - Infortunio o Malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a Ricovero ospedaliero. ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. | |
Infortuni di viaggio | XXXXXXXXX, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza. Il Massimale assicurato indicato sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di morte che per il caso di Invalidità Permanente. In caso di sinistro che veda coinvolti più assicurati, il Massimale è fissato in Euro 100.000. Qualora nel sinistro siano coinvolti più assicurati e la somma dei singoli indennizzi ecceda il Massimale per evento, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato proporzionalmente ai massimali individualmente assicurati. FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE - La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta, per ciascun sinistro, ad una franchigia assoluta di 5 punti percentuali della totale. ESCLUSIONI E RIVALSE Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: - da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà; 68. dalla guida od uso di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento dell'infortunio, i requisiti per il rinnovo, nonché dalla guida di aeromobili e dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio o di passeggero; - dalle invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza della Polizza; da operazioni chirurgiche, cure mediche od accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di Polizza, nonché le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l'implantologia e l'ortodonzia quando non siano riferibili ad infortunio in modo diretto ed esclusivo. L'indennità non viene corrisposta per cure od interventi per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza nonché per applicazioni di carattere estetico, salvo quelle per gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; - dalla partecipazione (gare e prove) di: qualsiasi sport a livello professionistico; sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore nonché sport comportanti l'utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea (compresi deltaplano, paracadute e parapendio) nonché dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey su ghiaccio od a rotelle. Non sono assicurabili le Persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica nonché quelle affette da sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Infortuni di volo | ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c. lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio. MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza. Il Massimale assicurato indicato sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di morte che per il caso di Invalidità Permanente. L'Assicurato dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza e da altre assicurazioni Infortuni che includono la copertura “Infortuni di volo” stipulate con la Società, non supera i limiti di: • Euro 1.000.000 per Persona; • Euro 4.000.000 complessivamente per Aeromobile(operanti sia per il caso morte sia per il caso Invalidità Permanente). Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, gli importi di cui sopra. In tal caso, è facoltà del Contraente richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. Qualora in un singolo sinistro siano coinvolti più Assicurati e la somma dei singoli indennizzi facenti capo ad uno stesso Aeromobile ecceda il Massimale complessivo previsto per singolo Aeromobile, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato proporzionalmente ai massimali individualmente assicurati. FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE - La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta, per ciascun sinistro, ad una franchigia assoluta di 5 punti percentuali della totale. ESCLUSIONI E RIVALSE Premesso che la copertura assicurativa non è operate per i voli verso i seguenti Paesi: Algeria, Angola, Burundi, Congo, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Guinea Bissau, Liberia, Libya, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Peru, Afghanistan, Azerbaijan, Checheno/Ingushkaya, Sri Lanka, Sumatra (Indonesia), East Timor, Iran, Iraq, Lebanon, Palesatine, Syria, Albania, Bosnia, Kossovo, Macedonia, Montenergro, Serbia, Yemen, Pakistan. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: - avvenuti in occasione di voli: • su qualsiasi mezzo che non sia considerato Aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri e parapendio, e simili); su velivoli eserciti da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • su velivoli eserciti da Aereo Club; • su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; verso Paesi che sono sottoposti a sanzioni da parte dell'O.N.U. nonché quando il volo non rientri in un corridoio aereo internazionale e/o che non si svolga conformemente alle normative del I.C.A.O. International Civil Aviation Organization. - avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; - imputabili in tutto o in parte a dolo dell'Assicurato o del Beneficiario. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Infortuni di volo | ESCLUSIONI GENERALI L'Assicurazione non è operante per: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; - sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; - atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c. lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni/garanzie assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base alla Legge 196/2003. |
Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A. | |
Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione. Il mancato adempimento agli obblighi di informativa e/o comunicazione propri del contraente e/o dell'assicurato comportano decadenza dal diritto alla garanzia qualora determinati da dolo o consapevolezza. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Xxx vuole assicurare il proprio viaggio personalizzando liberamente le coperture da acquistare.
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 23,31.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | E' un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX). |
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm Arbitrato: per la garanzia tutela legale è previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Resta in ogni caso fermo il diritto della società e del contraente di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione per danni connessi a viaggio turistico
Viaggiare libero
Condizioni di Assicurazione
Modello: TOURL01 Edizione: 12/2019
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx ''Contratti semplici e chiari'' del 06/02/2018
GLOSSARIO 1 - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 2 - SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA | Pag. 03 Pag. 05 Pag. 08 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 08 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 08 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 11 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 12 |
3 - SEZIONE ASSISTENZA AL VEICOLO | Pag. 13 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 13 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 13 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 14 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 15 |
4 - SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE | Pag. 16 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 16 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 16 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 16 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 17 |
5 - SEZIONE BAGAGLIO | Pag. 18 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 18 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 18 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 18 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 19 |
6 - SEZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO | Pag. 20 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 20 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 20 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 20 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 22 |
7 - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO | Pag. 23 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 23 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 23 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 23 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 24 |
8 - SEZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO | Pag. 25 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 25 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 25 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 25 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 26 |
9 - SEZIONE INFORTUNI DI VIAGGIO | Pag. 27 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 27 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 27 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 28 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 29 |
10 - SEZIONE INFORTUNI DI VOLO | Pag. 30 |
Che cosa posso assicurare | Pag. 30 |
Contro quali danni posso assicurarmi | Pag. 30 |
Come e con quali condizioni operative mi assicuro | Pag. 31 |
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie, scoperti | Pag. 31 |
11 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | Pag. 32 |
Condizioni di Assicurazione INDICE
GLOSSARIO
ASSICURATO
La Persona fisica residente in Italia ed indicata in Polizza il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
BAGAGLIO
Quanto l'Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale e non professionale durante il Viaggio.
BENEFICIARIO
Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.
CARENZA (PERIODO DI)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.
COLLO
Un oggetto che è identificabile singolarmente (confezionato o meno) e che viene trasportato e/o spedito dall'Assicurato (a titolo esemplificativo: involto, pacco, borsa, valigia, baule, zaino e simili). L'insieme dei colli costituisce il Bagaglio.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
COMPAGNO DI VIAGGIO
Persona assicurata ed iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula la Polizza.
DANNO
Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace, salva l'ipotesi di carenza.
DOCUMENTO DI TRASPORTO
Biglietto di viaggio in: treno, aereo, nave o altro mezzo di trasporto.
EUROPA
Italia, tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Canarie, Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla parte europea).
ESTENSIONE TERRITORIALE
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
FAMILIARE
Coniuge / convivente (purchè risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a.
FASCICOLO INFORMATIVO
È il documento predisposto dall'impresa di assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di assicurazione.
FRANCHIGIA
L'importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
FURTO
Il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa (v. assicurazione). Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA
Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
ITALIA
Il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza che non sia una manifestazione seppur acuta di una Malattia preesistente.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o già in atto e/o note all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione.
MONDO
Tutti i Paesi del Mondo (compresi Italia ed Europa).
NOTA INFORMATIVA
Documento che l'assicuratore consegna al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto. La nota informativa include il glossario.
NUCLEO FAMILIARE
Le Persone conviventi con l'Assicurato così come risulta da certificato anagrafico.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
RAPINA
Il reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
RESIDENZA
Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente, in Italia, come risulta dal certificato anagrafico.
RICOVERO
La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RISARCIMENTO
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto ovvero indennizza l'assicurato nei limiti del massimale e del risarcimento già corrisposto al danneggiato.
RISCHIO
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.
SCIPPO
Il reato previsto agli artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di difficoltà in conseguenza di un evento fortuito per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla Sezione “Tutela Legale” per Sinistro o Caso assicurativo si intende il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.
SOCIETÀ
Sara Assicurazioni Spa.
SOCIO ACI
La persona fisica titolare di tessera associativa dell'ACI - Automobile Club d'Italia - in corso di validità.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
la struttura di ACI Global S.p.A., costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
TUTELA LEGALE
L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 – 164 – 173 – 174 e correlati.
UNICO CASO ASSICURATIVO
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VETTORE
Persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
VIAGGIO
Qualsiasi spostamento o soggiorno entro i seguenti limiti:
• dalla stazione di partenza a quella di arrivo (al termine del Viaggio) in Italia, se il Viaggio avviene in treno, aereo, pullman, nave;
• oltre il confine della provincia di Residenza dell'Assicurato, se il Viaggio avviene in auto o altro mezzo diverso da quelli descritti al punto precedente.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.
1 - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 . DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 . ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.
Art. 1.3 . MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 . AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 1.5 . DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.
Art. 1.6 . RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
Art. 1.7 . MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE
In caso di prestazioni/garanzie non usufruite od usufruite solo parzialmente, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione, rispetto a quello offerto ed inoltre non è tenuta al rimborso del premio pagato e non goduto relativo a dette prestazioni/garanzie.
Art. 1.8 . PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia e/o gli Uffici cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società.
Art. 1.9 . DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO
Premesso che la garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio per il periodo di durata del Viaggio stesso e purchè risulti pagato il relativo Premio, resta inteso che:
• La garanzia “Annullamento Viaggio” (se operante) decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al Viaggio od al soggiorno e termina all'inizio del Viaggio stesso o del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o di locazione;
• La garanzia “Infortuni di Volo” (se operante) decorre dalla data indicata in Polizza per la durata prescelta;
• Le garanzie previste in Polizza, (se operante) hanno efficacia dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno e terminano alla data di conclusione del Viaggio o del soggiorno (salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni) fermo restando che, comunque, l'efficacia delle garanzie rese operanti, non sarà maggiore di 90 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno.
Alla scadenza indicata, la Polizza si intenderà cessata e priva di effetto senza alcun obbligo di disdetta fra le Parti.
Art. 1.10 . MASSIMALI E LIMITI
Xxxxx restando i massimali ed i limiti previsti alle singole prestazioni/garanzie, resta convenuto fra le Parti che, in ogni caso, l'esborso massimo della Società per ogni sinistro e per la durata della copertura assicurativa, qualunque sia il numero delle polizze sottoscritte con la Società dallo stesso Assicurato, per la stessa garanzia e per lo stesso periodo di tempo di durata del Viaggio, non potrà superare i seguenti importi:
• Assistenza alla Persona Euro 150.000 (centocinquantamila)
• Rimborso spese mediche Euro 100.000 (centomila)
• Bagaglio Euro 50.000 (cinquantamila)
• Tutela legale in viaggio Euro 5.000 (cinquemila)
• Responsabilità Civile in viaggio Euro 100.000 (centomila)
• Annullamento viaggio Euro 20.000 (ventimila)
• Infortuni di viaggio Euro 100.000 (centomila)
• Infortuni di volo Euro 1.000.000 (un milione) per Persona
ed Euro 4.000.000 (quattromilioni) per Aeromobile.
Non è consentita la stipula di più polizze con Xxxx Assicurazioni Spa a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie: in tal caso si intenderà operante la Polizza con numerazione inferiore (ovvero la prima in ordine di stipula) e la Società procederà al rimborso dei premi imponibili pagati e non goduti.
Nel caso in cui la Polizza preveda un Massimale per evento, qualora nell'evento siano coinvolti più Assicurati anche se con polizze diverse emesse dalla Società, e la somma dei singoli indennizzi ecceda il Massimale previsto per evento, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato proporzionalmente ai massimali individuali.
Fatta eccezione per le garanzie “Assistenza alla persona”, per tutte le altre coperture assicurative, in caso di Sinistro, i massimali si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, senza corrispondente restituzione del Premio.
Nel caso in cui le prestazioni di Assistenza erogate dalla Struttura Organizzativa superino i massimali eventualmente previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo dovrà concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti salvaguardie di rimborso.
La Società ha il diritto di richiedere all'Assicurato o chi per esso l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia provveduto al suo rientro.
Art. 1.11 . LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni di Polizza nonché per l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l'erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Struttura Organizzativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell'Assicurato e dei terzi.
Art. 1.12 . ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni/garanzie, è valida per i sinistri verificatisi durante il Viaggio con destinazione specificata in Polizza e relativamente alla quale il Contraente abbia pagato il corrispondente Premio come indicato sul frontespizio di Polizza.
Art. 1.13 . ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.14 . RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in Italia.
Art. 1.15 . ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTE LE PRESTAZIONI/GARANZIE
L'Assicurazione non è operante per:
1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
3. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
4. abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
5. malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
6. xxxx xxxxxx (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave.
Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole garanzie.
Art. 1.16 . ARBITRATO
Per la garanzia tutela legale è previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro.
AVVERTENZA:
Resta in ogni caso fermo il diritto della società e del contraente di adire l'Autorità Giudiziaria.
Art. 1.17 . MEDIAZIONE
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
Denominazione | Riferimenti |
Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane | |
ADR Center | |
IFOAP concilia |
Art. 1.18 . GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Che cosa posso assicurare
2 - SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA
Art. 2.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società fornisce all'Assicurato al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 . PRESTAZIONI FORNITE
• INFORMAZIONI SANITARIE
Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:
- situazioni climatiche;
- profilassi, vaccinazioni, patologie locali;
- Istituti di cura, medici specialisti;
- cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di destinazione del Viaggio, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste.
• CONSIGLI DI UN MEDICO
Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia necessità di parlare per telefono con un medico per avere consigli in merito alla patologia in corso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.
• TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare un'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo.
• INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Istituto di cura, la Società, tramite la Struttura Organizzativa e su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento tra i propri medici di guardia della Struttura Organizzativa stessa ed i medici che hanno in cura l'Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.
• INVIO MEDICO IN ITALIA
Qualora l'Assicurato in Viaggio in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere visitato da un medico e non riesca a reperirlo e qualora i medici di guardia della Struttura Organizzativa lo giudichino necessario, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare un medico generico reperibile nella zona dove si trova l'Assicurato tenendo a proprio carico il relativo onorario.
La garanzia è operante:
- nei giorni feriali - dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi - dalle ore 12.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi - 24 ore su 24.
Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Struttura Organizzativa fosse disponibile e sempre che l'intervento sia necessario, la Struttura Organizzativa potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato malato in una struttura medica, mediante autovettura o autoambulanza. Il relativo costo resta a carico della Società.
• SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, avvenuti in Viaggio all'estero, successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione “Consigli di un medico”) emerga la necessità che l'Assicurato si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà all'Assicurato un medico nella zona in cui esso si trova. Xxx non fosse disponibile alcun medico specialista, la Struttura Organizzativa potrà segnalare un medico generico. Il costo della visita rimane a carico dell'Assicurato.
• RECAPITO MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO
Qualora nel corso di un Viaggio all'estero una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all'Assicurato dal medico curante fosse introvabile sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali nonché eventuali limitazioni in tema di commercializzazione e distribuzione del farmaco prescritto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fargli pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido. La Società tiene a proprio carico le sole spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimane a totale carico dell'Assicurato il quale provvederà a rimborsare l'importo dovuto alla Società al suo rientro dal Viaggio. La prestazione non è operante qualora siano reperibili in loco specialità equivalenti oppure se le specialità richieste non siano registrate in Italia.
• RIENTRO SANITARIO
Qualora l'Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell'Assicurato; la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definirà le modalità del rientro e provvederà a:
a) organizzare il trasferimento dell'Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta della Società, con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell'Assicurato lo permettano. Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo;
b) assistere l'Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell'Assicurato sono a carico della Società, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all'Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
• TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE
Qualora l'Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la Struttura Organizzativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell'Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell'Assicurato. Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 10.000.
• RIENTRO DEL CONVALESCENTE
Qualora l'Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o da un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società, tramite i medici di guardia della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a:
a) organizzare il trasferimento dell'Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe);
b) assistere, se necessario, l'Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell'Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 10.000. Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'Assicurato avrà facoltà di richiedere a quest'ultimo i Documenti di trasporto non utilizzati.
• RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO
Qualora si renda necessario il “Rientro sanitario” dell'Assicurato o il “Rientro del convalescente” oppure il “Trasporto della salma” purché organizzati dalla Società tramite la Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di Euro 5.000 complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio. La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati.
• FAMILIARE ACCANTO
Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un Familiare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 100 al giorno, per un massimo di 10 giorni. Resta esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione “Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio”.
• RIENTRO DEI FIGLI MINORI
Qualora l'Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di un Familiare (residente in Italia) dell'Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata (residente in Italia), mettendo a disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000. Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
• RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per l'avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell'Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 5.000. La Società ha il diritto di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante l'evento che ha dato luogo alla prestazione.
• TRASPORTO DELLA SALMA
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà inoltre a disposizione di un Familiare (purché residente in Italia) dell'Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il Trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di Euro 10.000.
• ANTICIPO SOMME DI DENARO
Qualora l'Assicurato in Viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società stessa, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.
• ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato in Viaggio all' estero si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società stessa, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.
• TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in Viaggio si trovi in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o Xxxxxxxx improvvisa oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà all'inoltro di tali messaggi.
• INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora l'Assicurato, in Viaggio all'estero, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia improvvisa ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale o a tradurre la cartella clinica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
• PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di un ricovero superiore alle 48 ore per Infortunio o Malattia improvvisa e le cui condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Struttura Organizzativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l'eventuale prenotazione di un albergo a favore dell'Assicurato stesso e di un Familiare o del Compagno di viaggio, purché assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo di Euro 100 giornaliere per Assicurato ed un massimo di Euro 1.500 per evento. E' esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.
• RIPETIZIONE DEL VIAGGIO
Qualora l'Assicurato abbia acquistato un Viaggio organizzato e/o venduto presso un'Agenzia di Viaggi e, successivamente all'inizio del Viaggio, abbia usufruito della prestazione “Rientro sanitario” oppure della prestazione “Rientro del convalescente” prima che sia trascorsa la metà del Viaggio stesso, l'Assicurato potrà ripetere il suo Viaggio acquistando nuovamente lo stesso (con destinazione e servizi uguali a quelli del Viaggio interrotto) presso la medesima Agenzia di Viaggi. La Società rimborserà all'Assicurato dietro presentazione di regolare documentazione fino ad un massimo di Euro 5.000 e comunque non oltre il valore del suo Viaggio interrotto, a condizione che il successivo Viaggio sia stato effettuato dall'Assicurato entro 8 mesi dal suo Rientro (“Rientro sanitario” o “Rientro del convalescente”). Per il calcolo del periodo di Viaggio trascorso faranno fede l'orario di partenza dell'andata e l'orario di arrivo del ritorno così come comunicato all'Assicurato nel contratto di viaggio e l'orario di avvenuto Ricovero dell'Assicurato. In assenza dell'orario certificato di Ricovero, farà fede l'ora in cui sarà stata avvisata la Struttura Organizzativa.
• SPESE TELEFONICHE
Qualora l'Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Struttura Organizzativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 250 per Assicurato.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.3 . ESCLUSIONI OPERANTI PER “ASSISTENZA ALLA PERSONA”
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, (salvo la prestazione “Spese telefoniche”) resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:
1. ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
2. malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;
3. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell'impotenza;
4. sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione;
5. per sinistri accaduti durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa;
6. infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
7. quanto espressamente escluso in ogni singola prestazione;
8. ogni Sinistro in Paesi per i quali sia impedito, per ragioni politiche o situazioni oggettive, l'intervento da parte della Società.
Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in Polizza che l'Assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con aiuto di soggetti estranei alla Società, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura Organizzativa.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
ASSISTENZA ALLA PERSONA | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Informazioni sanitarie | ||
Consigli di un medico | ||
Trasporto in autoambulanza | ||
Informazioni cliniche sul paziente | ||
Invio medico (in Italia) | giorni feriali: dalle 20.00 alle 08.00 sabato e prefestivi: dalle 12.00 alle 24.00 giorni festivi: 24 ore su 24 | |
Segnalazione medico specialista (all'estero) | ||
Recapito medicinali urgenti (all'estero) | ||
Rientro sanitario | ||
Trasferimento per incidente da decompressione | 10.000 euro | |
Rientro del convalescente | 10.000 euro | |
Rientro familiare o compagno di Viaggio | 5.000 euro | complessivi e per evento |
Familiare accanto | 100 euro al giorno | 10 giorni |
Rientro dei figli minori | 5.000 euro | |
Rientro anticipato | 5.000 euro | |
Trasporto della salma | 10.000 euro | |
Anticipo somme di denaro | ||
Anticipo cauzione penale (all'estero) | ||
Trasmissione messaggi urgenti | ||
Interprete a disposizione | 8 ore lavorative | |
Prolungamento del soggiorno | 5 giorni successivi alla data del rientro | 100 euro giornaliere per Assicurato e 1.500 euro per evento |
Ripetizione del Viaggio | 5.000 euro | il Viaggio successivo deve essere effettuato entro 8 mesi dal rientro |
Spese telefoniche | 250 euro | per Assicurato |
Che cosa posso assicurare
3 - SEZIONE ASSISTENZA AL VEICOLO
Art. 3.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società fornisce all'Assicurato, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza al Veicolo di seguito specificate (fino alla concorrenza dei limiti previsti) in Italia, nei Paesi Europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Cipro, Egitto, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia (parte europea).
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 . PRESTAZIONI FORNITE
• SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione che consentano al Veicolo di riprendere la marcia,
oppure
- trainare il Veicolo fino al più vicino punto di assistenza, purché entro un limite di 50 km. dal luogo dell'immobilizzo.
Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi), il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Restano a carico della Società i costi relativi compreso quello delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso. Sono comprese le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del Veicolo uscito di strada con un limite di indennizzo pari ad Euro 55. Non sono compresi gli immobilizzi del Veicolo determinati da: foratura pneumatici, esaurimento carburante, smarrimento chiavi, esaurimento batteria. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.
• INVIO PEZZI DI RICAMBIO
Qualora a seguito di Guasto, Incidente, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale, il Veicolo necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla loro ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali mentre le spese di ricerca, di imballaggio e di spedizione sono a carico della Società.
• ANTICIPO SOMME DI DENARO
Qualora l'Assicurato in Viaggio necessiti di denaro per sostenere spese a suo carico impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità a carico del Veicolo e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società stessa, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.
• TRASPORTO O RIMPATRIO DEL VEICOLO
Qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo il Furto totale ed il danno:
- impedisca al Veicolo di continuare il Viaggio ovvero, laddove sia possibile proseguire il Viaggio, esista il rischio di aggravamento del danno stesso o delle condizioni di sicurezza dei passeggeri,
e
- non sia riparabile entro cinque giorni lavorativi (l'immobilizzo dovrà essere provato mediante un preventivo di spesa rilasciato da un'officina riconosciuta; la Struttura Organizzativa si riserva la facoltà di effettuare un controllo tecnico), la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del Veicolo utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati fino alla città di Residenza dell'Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico anche le eventuali spese di deposito del Veicolo.
Il limite massimo complessivo per la presente prestazione non potrà superare Euro 1.500. In caso di Furto totale e conseguente ritrovamento, la prestazione sarà effettuata a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali. Il costo di trasporto a carico della Società non potrà comunque superare il valore commerciale in Italia del Veicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta. In tal caso, su richiesta scritta dell'Assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad effettuare il trasporto addebitando all'Assicurato la differenza tra il costo del trasporto ed il valore commerciale del Veicolo. Restano a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali diritti doganali e delle spese di riparazione del Veicolo. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo e Furto degli accessori fino all'arrivo del mezzo di trasporto della Società.
• RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo, oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e necessiti di riparazioni che superino le otto ore di manodopera certificate da un'Officina autorizzata, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a scelta dell'Assicurato, provvederà:
- al rientro dei passeggeri fino ai rispettivi luoghi di Residenza in Italia, mettendo loro a disposizione un Documento di trasporto oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.400 c.c.,
oppure:
- al proseguimento del Viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione inizialmente previsto, mettendo loro a disposizione un Documento di trasporto oppure un'auto a noleggio di cilindrata equivalente a quella del Veicolo immobilizzato e comunque non superiore a 1.400 c.c.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione, compreso l'eventuale taxi per raggiungere la stazione ferroviaria, aeroportuale, marittima o il centro di noleggio indicato, fino ad un massimo complessivo per Sinistro di Euro 400.
• PERNOTTAMENTO IN ALBERGO
Qualora l'Assicurato subisca il Furto totale del proprio Veicolo, oppure lo stesso resti immobilizzato a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale e si renda necessaria per la riparazione una sosta per una o più notti, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione di tutti i passeggeri in un albergo e terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata della riparazione fino ad un massimo di tre notti e comunque con un limite massimo complessivo di spesa di Euro 150 per Sinistro.
• AUTISTA A DISPOSIZIONE
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di poter guidare il Veicolo per Infortunio, Xxxxxxxx improvvisa oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.
Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante e dei pedaggi in genere (autostrade, traghetti, alberghi, pasti e simili) per il rientro del Veicolo.
• ANTICIPO CAUZIONE PENALE (PRESTAZIONE VALIDA ALL'ESTERO)
Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente stradale in cui sia coinvolto il Veicolo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, chiederà all'Assicurato di mettere a disposizione della Società stessa, in Italia, l'importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l'importo suddetto all'Assicurato.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.3 . ESCLUSIONI PER “ASSISTENZA AL VEICOLO”
Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l'intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, resta inteso che l'Assicurazione non è operante per:
1. eventi derivanti dalla pratica di sport motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
2. quanto espressamente escluso in ogni singola prestazione;
3. ogni Sinistro in Paesi per i quali sia impedito, per ragioni politiche o situazioni oggettive, l'intervento da parte della Società.
Non sono considerati Guasto e quindi non sono coperti dalla presente garanzia, gli immobilizzi del Veicolo determinati da: richiami sistematici della Casa costruttrice, operazioni di manutenzione periodica o interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
ASSISTENZA AL VEICOLO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Soccorso stradale e traino | 55 euro per spese di recupero fuori sede stradale | 50 km da luogo immobilizzo |
Invio pezzi di ricambio | ||
Anticipo somme di denaro | ||
Trasporto o rimpatrio del veicolo | 1.500 euro | |
Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio | 400 euro | |
Pernottamento in albergo | 150 euro complessivi | 3 notti |
Autista a disposizione | ||
Anticipo cauzione penale (all'estero) |
Che cosa posso assicurare
4 - SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Art. 4.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nei limiti del Massimale assicurato ed alle condizioni che seguono, in caso di Infortunio o Malattia improvvisa dell'Assicurato (risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia e verificatisi durante il Viaggio) provvederà all'indennizzo delle spese mediche sotto indicate.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2 . RISCHI ASSICURATI
In caso di Infortunio o Malattia improvvisa dell'Assicurato risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia e verificatisi durante il Viaggio, la Società provvederà all'indennizzo:
a) delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di Xxxxxxxx nel luogo in cui si è verificato l'evento:
1. per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
2. per le cure, per i medicinali e per gli esami riguardanti il periodo di Ricovero;
b) delle spese sostenute dall'Assicurato nel luogo in cui si è verificato l'evento:
1. per i medicinali purché effettuate a seguito di prescrizione medica e/o certificato di pronto soccorso;
2. per cure odontoiatriche a seguito di Infortunio entro i limiti più avanti descritti;
c) delle spese sostenute dall'Assicurato in Italia entro 30 giorni dal rientro del Viaggio, relativamente:
1. a terapie iperbariche purché prescritte da un medico specialista;
2. una visita specialistica purché direttamente collegata alla patologia che ha determinato il ricovero; a condizione che l'Infortunio o la Malattia siano accaduti durante il Viaggio.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.3 . MASSIMALI E LIMITI
La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale riportato in Polizza con le seguenti limitazioni:
a) spese di trasporto: fino ad Euro 250;
b) spese sostenute dall'Assicurato nel luogo in cui si è verificato l'evento (art. 4.2 comma b): fino ad Euro 250;
c) spese sostenute in Italia dopo il rientro dal Viaggio (art. 4.2 comma c): fino ad un massimo di Euro 250 per evento. Se l'Assicurato è Socio ACI il massimale assicurato ed i massimali sopra indicati sono aumentati del 10%.
Limitatamente alle spese mediche sostenute in caso di Ricovero (art. 4.2 comma a), dette spese saranno indennizzate esclusivamente se la Struttura Organizzativa è stata informata preventivamente del Ricovero stesso o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato: nessun indennizzo verrà effettuato senza che sia avvenuto alcun contatto con la Struttura Organizzativa. Per i sinistri verificatisi in Italia, se l'Assicurato è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale o è garantito da altra Assicurazione delle spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non risarcite da tali altre assicurazioni e rimaste a carico dell'Assicurato stesso. Il Massimale indicato in Polizza è valido ed operante per l'intero periodo di durata del Viaggio e, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell'efficacia contrattuale.
Art. 4.4 . FRANCHIGIA
Limitatamente alla garanzia di cui all'art. 4.2 comma b) l'Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato a termini di Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia assoluta di Euro 50 per ogni Sinistro.
Art. 4.5 . DETERMINAZIONE DEL DANNO PAGAMENTO DIRETTO
Nel caso in cui l'Assicurato debba essere ricoverato all'estero e l'Indennizzo delle spese che andrà a sostenere si prevede debba superare Euro 500 l'Assicurato stesso (o chi per esso) potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa la quale prenderà in carico tale segnalazione e la trasmetterà alla Società perché provveda a pagare direttamente l'importo delle prestazioni (alle condizioni e nei limiti contrattualmente previsti) alla struttura sanitaria ove è ricoverato l'Assicurato. La Società, nel caso abbia effettuato pagamenti che, anche a posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di dette somme e l'Assicurato riconosce esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto alla Società.
PAGAMENTO INDIRETTO
In tutti gli altri casi, la Società, valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per l'operatività della garanzia. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese mediche. L'Assicurato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi antiriciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro.
Art. 4.6 . ESCLUSIONI OPERANTI PER “RIMBORSO SPESE MEDICHE”
L'Assicurazione non è operante per:
1. ricoveri o prestazioni sanitarie che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche e/o già in atto alla data di stipulazione della presente Polizza e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
2. malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici e disturbi psichici in genere;
3. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26a settimana di gestazione e dal puerperio, interruzione volontaria della gravidanza nonché le prestazioni e/o le terapie della fecondità e/o della sterilità e/o dell'impotenza;
4. spese mediche sostenute per infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura; nonché infortuni durante la partecipazione a gare di atletica pesante, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo, pugilato, rugby, salto dal trampolino con sci od idrosci, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing. La partecipazione a qualsiasi gara sportiva a livello professionistico comporta l'esclusione dalla copertura assicurativa;
5. sinistri accaduti ad Assicurati che non si sono sottoposti alle misure di profilassi richieste obbligatoriamente dall'autorità sanitaria del Paese di destinazione. Sono escluse dal rimborso anche le spese mediche sostenute:
6. dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria Residenza (salvo quanto diversamente specificato alle singole garanzie);
7. per cura o eliminazione di difetti fisici, malformazioni congenite e/o di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura), per acquisto ed applicazioni di apparecchi ortopedici e protesici in genere, per acquisto di occhiali e/o lenti a contatto, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti;
8. per cure dentarie od applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
RIMBORSO SPESE MEDICHE | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
A seguito di ricovero nel luogo dove si è verificato l'evento: | a) Spese di trasporto: fino a 250 euro; b) spese sostenute dall'Assicurato nel luogo in cui si è verificato l'evento: fino a 250 euro c) spese sostenute in Italia dopo il rientro dal Viaggio: massimo di 250 euro per evento d) per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e per le cure odontoiatriche è prevista una franchigia di 50 euro | |
onorari vari (chirurgo, anestesista, ecc) | ||
diritto di sala operatoria e materiale d'intervento | ||
cure/medicinali/esami durante il ricovero | 5.000 - 10.000 - 25.000 – 50.000 – 75.000 – 100.000 | |
Nel luogo dove si è verificato l'evento: | ||
Medicinali a seguito di prescrizione medica | ||
Cure odontoiatriche a seguito d'infortunio | ||
In Italia a 30 gg dal rientro | ||
Visita specialistica collegata alla patologia che ha determinato il ricovero determinato il ricovero | ||
Terapie iperbariche prescritte da medico specialista |
5 - SEZIONE BAGAGLIO
Che cosa posso assicurare
Art. 5.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 5.2 . RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'Assicurato, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: Furto; Incendio; Rapina; Scippo; nonché la perdita imputabile a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell'albergatore.
La Società inoltre, in aggiunta a detto Xxxxxxxxx, rimborserà sino a:
• Euro 100 le spese comprovate sostenute per il rifacimento dei documenti d'identità (carta d'identità, passaporto, patente) nei casi di Xxxxx, Rapina, Xxxxxx;
• Euro 250 le spese sostenute all'estero per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti di prima necessità, a seguito di ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.3 . MASSIMALI E LIMITI
La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza con i seguenti limiti:
• per singolo oggetto: massimo risarcimento per sinistro Euro 100;
• per singolo collo: massimo risarcimento per sinistro Euro 500.
Limitatamente ad oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose nonché pellicce, la copertura assicurativa si intende operante per le sole garanzie Scippo e Rapina ed esclusivamente per quelli che sono indossati dall'Assicurato. Se l'Assicurato è Socio ACI il massimale assicurato viene aumentato del 10%.
Limitatamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il Bagaglio viene accertato, dal Vettore, come definitivamente smarrito non prima di 60 giorni dalla data di denuncia risultante sul rapporto d'irregolarità (Property Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e completa documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare l'operatività della garanzia, valutare il danno e provvedere al pagamento dell'Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali. L'Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni contrattuali, sarà effettuato al netto di quanto già precedentemente risarcito dal Vettore o dall'albergatore responsabile ai sensi di legge del danno, e fino alla concorrenza del Massimale assicurato. Resta espressamente inteso fra le Parti che, qualora il risarcimento corrisposto dal Vettore o dall'Albergatore fosse superiore al Massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società.
Qualora la Polizza preveda due o più Assicurati, il Massimale totale assicurato (così come esposto sul frontespizio di Polizza) si intende suddiviso in parti uguali fra il numero degli Assicurati.
Art. 5.4 . DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del Sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni che la data di acquisto, risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili). In caso diverso per la determinazione del danno si terrà conto del valore commerciale del bene al momento del Sinistro che sarà determinato applicando un degrado sul valore a nuovo del bene calcolato come segue:
a) in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi:
- oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: degrado del 30%;
- oltre i sei mesi: degrado del 50%;
b) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi:
- degrado non inferiore al 60%.
Art. 5.5 . ESCLUSIONI OPERANTI PER “BAGAGLIO”
L'Assicurazione non è operante per:
1. i danni determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell'Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
2. i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
3. i danni da rottura e/o danneggiamento, a meno che siano conseguenza di furto, rapina o scippo oppure siano dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto e/o siano causati dal Vettore;
4. i danni dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi;
5. i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
6. i danni verificatisi quando:
• il Bagaglio sia lasciato a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio;
• il Bagaglio sia lasciato a bordo di autoveicolo che non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti gli eventuali congegni di sicurezza inseriti ed il Bagaglio non sia stato riposto in un vano non visibile dall'esterno, debitamente chiuso a chiave. Il Veicolo deve essere parcheggiato, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in un parcheggio custodito.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
7. gli accessori fissi o di servizio dei veicoli, intendendosi per tali anche autoradio/registratore estraibile o altre apparecchiature elettriche o elettroniche;
8. il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, carte di credito e simili), biglietti di viaggio, documenti diversi da quelli di identità, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
9. i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
10. i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per fabbisogno personale in conseguenza di Sinistro risarcibile a termini di Polizza;
11. i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato;
12. il Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
BAGAGLIO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Danni materiali e diretti al bagaglio | 500 - 1.000 - 1.500 – 2.000 – 2.500 – 3.000 | 100 euro per singolo oggetto, 500 euro per singolo collo |
Xxxxxxxx spese rifacimento documenti d'identità | 100 euro | |
Rimborso spese per acquisti di prima necessità (all'estero) | 250 euro |
Che cosa posso assicurare
6 - SEZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO
Art. 6.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 1.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 6.5 comma 4;
• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 6.5 comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11.1 comma D/a/3
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 6.2 . PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate all'Assicurato in relazione alla sua partecipazione a viaggi e valgono per:
1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.
L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 6.3 . DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. L'Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 6.4. INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
• In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11.1 comma D), entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già
disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 6.5 . GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 55 comma D).
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.6. RECUPERO DI SOMME
1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 6.7. ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione Tutela Legale di cui alla presente Sezione, è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nei Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera nonché nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx.
Art. 6.8. ESCLUSIONI OPERANTI PER “TUTELA LEGALE IN VIAGGIO”
Le garanzie non sono valide:
1. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2. in materia fiscale ed amministrativa;
3. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
5. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
6. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
7. per fatti dolosi delle persone assicurate;
8. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
9. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
10. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
11. nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
12. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
13. per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
14. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
15. per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
TUTELA LEGALE | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Le garanzie vengono prestate in relazione alla partecipazione al Viaggio | fisso a 1.000 euro | Paesi Unione Europea |
7 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
Che cosa posso assicurare
Art. 7.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia Responsabilità Civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Xxxxx durante il Viaggio.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 7.2 . RISCHI ASSICURATI
La garanzia vale per Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio, avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio assicurato.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 7.3 . MASSIMALE E LIMITI
Il massimale assicurato per ciascun Assicurato è pari ad Euro 50.000, così come indicato in Polizza, è da intendersi unico:
• per ogni sinistro;
• per ogni Persona deceduta o ferita;
• per i danni a cose;
• per il periodo della durata della copertura assicurativa.
Il pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza, sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di Euro 150. Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 7.4 . PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati Terzi, ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Art. 7.5 . OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione ed a condizione che il danno sia stato causato o si sia manifestato sempre nel corso del periodo di assicurazione.
Art. 7.6 . GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.7 . ESCLUSIONI OPERANTI PER “RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO”
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
1. dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale nonché quelli derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di attività sportiva;
2. dalla proprietà, dal possesso, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco, sport o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili (compresi alianti, deltaplani ed ultraleggeri), natanti e/o trasporti in genere;
3. i danni da furto ed i danni alle cose che l'Assicurato o le Persone di cui egli risponda ai sensi di legge, abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo o destinazione nonché i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4. derivanti da atti volontari, premeditati od illegittimi provocati o compiuti dall'Assicurato;
5. causati da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o dalle Persone di cui egli risponda ai sensi di legge;
6. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
7. da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
8. da detenzione od impiego di esplosivi;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Per fatti accidentali verificatisi in relazione alla partecipazione al Viaggio | fisso a 50.000 euro | franchigia 150 euro |
8 - SEZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Che cosa posso assicurare
Art. 8.1. OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza il costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) alle condizioni che seguono.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 8.2. RISCHI ASSICURATI
Nei limiti del Massimale specificato in Polizza che corrisponde al costo complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni che seguono, la Società:
a) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca:
- l'Assicurato, iscritto al Viaggio, che ha dato causa all'annullamento;
- il suo Nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio;
- una sola persona (indicata dall'Assicurato che ha dato causa all'annullamento) quale Compagno di Viaggio purché anch'egli iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, indennizza il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico dell'Assicurato, in quanto si trova nell'impossibilità di partire.
Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio, valide per l'operatività della garanzia sono le seguenti:
1. Malattia improvvisa, Infortunio o decesso (certificati da un Medico) per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al Viaggio;
2. patologie della gravidanza dell'Assicurato;
3. citazione o convocazione dell'Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al Viaggio;
4. danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell'Assicurato stesso;
5. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità) oppure a seguito di incidente stradale al proprio mezzo di trasporto comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale delle Autorità intervenute;
6. furto o rapina di documenti necessari all'Assicurato per l'espatrio (carta identità, passaporto) quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza.
b) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio:
1. un Familiare
oppure
2. il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato
la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato (Compagno di Viaggio), tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell'impossibilità di partire, per Xxxxxxxx improvvisa od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti b1) e b2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio. L'Assicurato che richiede l'Indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al Viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 8.3 . MASSIMALI E LIMITI
• Premesso che il massimale assicurato corrisponde al valore complessivo del Viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica fino ad un massimo di Euro 10.000), la Società indennizza l'Assicurato del corrispettivo di recesso rimasto a suo carico entro il limite del massimale assicurato e del costo del Viaggio per il quale è stato corrisposto il relativo premio.
• Qualora la rinuncia al Viaggio dovesse essere determinata da Infortunio o Malattia improvvisa, è data facoltà alla Società di effettuare visite mediche di controllo, mediante invio di un proprio Medico Fiduciario, a conferma dell'impossibilità a partecipare al Viaggio.
• La Società applicherà, per ogni Sinistro, uno Scoperto (da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza) del:
- 15% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che NON abbia comportato un ricovero ospedaliero;
- 20% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da altri casi previsti in Polizza.
Nessun scoperto verrà applicato nel caso la rinuncia al Viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero ospedaliero oppure un decesso.
• La garanzia è operante solo se sottoscritta e nel rispetto di quanto detto nell'art. 1.9 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE:
- fino a 30 giorni di calendario precedenti la data di partenza;
- da 29 a 6 giorni di calendario precedenti la data di partenza, solo se sottoscritta al momento della prenotazione con conferma dei servizi. La garanzia non può essere sottoscritta nei 5 giorni di calendario precedenti la data di partenza, indipendentemente dalla data di prenotazione.
Inoltre la garanzia non è operante nei casi in cui sia prevista una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza.
Art. 8.4 . SUBENTRO DELLA SOCIETÀ NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO
La Società ha la facoltà di subentrare automaticamente nel possesso dei titoli di Viaggio parzialmente o totalmente non fruiti dall'Assicurato. Tale diritto può essere esercitato fino alla data in cui si applichi, a norma del contratto di viaggio, una penale più elevata. Trascorsa tale data, il diritto della Società decade salvo diversa comunicazione della Società stessa.
Art. 8.5 . DETERMINAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto dello Scoperto previsto. L'ammontare del danno è dato dal corrispettivo di recesso, applicabile in base al contratto di Viaggio, al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al Viaggio.
L'eventuale maggior quota di corrispettivo di recesso, applicata dal Contraente a seguito di ritardata comunicazione oltre le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del Viaggio), resterà a totale carico dell'Assicurato. La quota di iscrizione al Viaggio non è rimborsabile.
Art. 8.6 . ESCLUSIONI PER “ANNULLAMENTO VIAGGIO”
L'Assicurazione non è operante per rinunce dovute a:
1. situazioni patologiche già in atto e/o note all'Assicurato alla data iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
2. situazioni patologiche riguardanti il Familiare, il Socio ed il Compagno di Viaggio già in atto (anche se non note all'Assicurato) alla data di iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
3. malattie nervose, mentali, comportamenti nevrotici, disturbi psichici in genere;
4. incompleta, non idonea o carente documentazione necessaria al Viaggio, quale carta d'identità, passaporto, visti, permessi di espatrio e simili;
5. Infortunio o Malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a Ricovero ospedaliero.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
ANNULLAMENTO VIAGGIO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Malattia improvvisa/infortunio/decesso | Vedere le norme assuntive | Scoperto 15% col minimo di 150 euro se la rinuncia al Viaggio è determinata da malattia o infortunio che non abbiano portato ad un ricovero ospedaliero Scoperto 20% col minimo di 150 euro se la rinuncia al Viaggio è determinata da altri casi previsti in polizza Nessuno scoperto se rinuncia al Viaggio determinata da malattia o infortunio che abbia portato a ricovero ospedaliero o decesso Costo totale della partica fino a 10.000 euro |
Patologie gravidanza | ||
Convocazione da parte dell'Autorità | ||
Danni alla Residenza o agli Uffici | ||
Impossibilità a raggiungere il luogo della partenza | ||
Furto dei documenti |
Che cosa posso assicurare
9 - SEZIONE INFORTUNI DI VIAGGIO
Art. 9.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura, nei limiti di quanto previsto in Polizza, gli infortuni extra professionali che l'Assicurato subisca in Viaggio durante il periodo di validità della garanzia che gli provochino la morte o un'Invalidità Permanente entro un anno dal giorno del Sinistro.
Sono considerati infortuni anche:
a) quelli subiti in stato di malore o incoscienza;
b) l'asfissia non di origine morbosa;
c) gli avvelenamenti acuti da ingestione od assorbimento di sostanze;
d) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore;
e) le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.
Sono considerati infortuni anche gli eventi derivanti da:
f) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
g) tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
h) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 9.2 . GARANZIE PRESTATE
Sono operanti le seguenti garanzie espressamente richiamate in Polizza, nei limiti dei massimali previsti e per le quali è stato corrisposto il relativo premio:
1. INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto (anche successivamente alla scadenza della Polizza), la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo comma 2.) “Franchigia per Invalidità Permanente” ed adottando, per tale calcolo, la Tabella percentuali per le valutazioni del grado di invalidità permanente riportata a pagina 35.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso Infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento pro cento).
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l'indennità è stabilità tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.
L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.
2. FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta, per ciascun sinistro, ad una franchigia assoluta di 5 punti percentuali della totale.
Pertanto la Società non liquida indennizzo alcuno quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore alla percentuale sopraindicata; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
3. MORTE E MORTE PRESUNTA
L'indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di Xxxxxxx, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli Eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto alla differenza se l'indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente.
Se il corpo dell'Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da navigazione marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di Polizza, purchè siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell'infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell'indennità sia stato effettuato ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di Lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente spettanti all'Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi di Polizza.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 9.3 . MASSIMALI E LIMITI
Il Massimale assicurato indicato sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di morte che per il caso di Invalidità Permanente.
In caso di sinistro che veda coinvolti più assicurati, il Massimale è fissato in Euro 100.000. Qualora nel sinistro siano coinvolti più assicurati e la somma dei singoli indennizzi ecceda il Massimale per evento, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato proporzionalmente ai massimali individualmente assicurati.
Art. 9.4 . PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le Persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - farmaci), infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità organica nonché quelle affette da sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.
Art. 9.5 . DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - PERIZIA CONTRATTUALE
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Le eventuali controversie di natura medica sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate, d'intesa fra le parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo, sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.
Art. 9.6 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia ed in valuta corrente.
Art. 9.7 . RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.
Art. 9.8 . ESCLUSIONI PER “INFORTUNI DI VIAGGIO”
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
1. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
2. dalla guida od uso di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento dell'infortunio, i requisiti per il rinnovo, nonché dalla guida di aeromobili e dal loro uso in qualità di membro dell'equipaggio o di passeggero;
3. dalle invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza della Polizza; da operazioni chirurgiche, cure mediche od accertamenti resi necessari da infortuni non indennizzabili a termini di Polizza, nonché le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l'implantologia e l'ortodonzia quando non siano riferibili ad infortunio in modo diretto ed esclusivo.
L'indennità non viene corrisposta per cure od interventi per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza nonché per applicazioni di carattere estetico, salvo quelle per gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
4. dalla partecipazione (gare e prove) di: qualsiasi sport a livello professionistico; sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore nonché sport comportanti l'utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea (compresi deltaplano, paracadute e parapendio) nonché dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, speleologia, salto dal trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey su ghiaccio od a rotelle.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
INFORTUNI DI VIAGGIO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Infortuni extra professionali in Viaggio per: | 25.000 - 50.000 - 100.000 | |
invalidità permanente | franchigia 5% In caso di sinistro che veda coinvolti più Assicurati, il massimale si intede fissato in 100.000 | |
morte e morte presunta |
Che cosa posso assicurare
10 - SEZIONE INFORTUNI DI VOLO
Art. 10.1 . OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura, nei limiti di quanto previsto in Polizza, gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, dal momento in cui sale a bordo di aeromobili od elicotteri da chiunque eserciti (tranne che da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri nonché da Aereo Club) fino al momento in cui ne è disceso, che gli provochino la morte o un'Invalidità Permanente entro un anno dal giorno del Sinistro.
A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, l'Assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero. In caso di incidente aeronautico l'Assicurazione comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'Aeromobile. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 10.2 . GARANZIE PRESTATE
Sono operanti le seguenti garanzie espressamente richiamate in Polizza, nei limiti dei massimali previsti e per le quali è stato corrisposto il relativo premio:
1. INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto (anche successivamente alla scadenza della Polizza), la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, avuto riguardo a quanto previsto al successivo comma 2.) “Franchigia per invalidità permanente” ed adottando, per tale calcolo, la Tabella percentuali per le valutazioni del grado di invalidità permanente riportata a pagina 35.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento pro cento).
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l'indennità è stabilità tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.
L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.
2. FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE
La somma assicurata per invalidità permanente da infortunio è soggetta, per ciascun sinistro, ad una franchigia assoluta di 5 punti percentuali della totale.
Pertanto la Società non liquida indennizzo alcuno quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore alla percentuale sopraindicata; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
3. MORTE E MORTE PRESUNTA
L'indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di Xxxxxxx, entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli Eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto alla differenza se l'indennizzo per morte è superiore a quello già pagato per invalidità permanente.
Se il corpo dell'Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da navigazione marittima, non venisse più ritrovato, la Società liquida la somma dovuta a termini di Polizza, purchè siano trascorsi almeno due anni dal giorno dell'infortunio, o se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto. Nel caso in cui il pagamento dell'indennità sia stato effettuato ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di Lui notizie certe, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente spettanti all'Assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi di Polizza.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 10.3 . MASSIMALI E LIMITI
Il Massimale assicurato indicato sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di morte che per il caso di Invalidità Permanente.
L'Assicurato dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza e da altre assicurazioni Infortuni che includono la copertura “Infortuni di volo” stipulate con la Società, non supera i limiti di:
• Euro 1.000.000 per Persona;
• Euro 4.000.000 complessivamente per Aeromobile(operanti sia per il caso morte sia per il caso Invalidità Permanente).
Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, gli importi di cui sopra. In tal caso, è facoltà del Contraente richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.
Qualora in un singolo sinistro siano coinvolti più Assicurati e la somma dei singoli indennizzi facenti capo ad uno stesso Aeromobile ecceda il Massimale complessivo previsto per singolo Aeromobile, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato proporzionalmente ai massimali individualmente assicurati.
Art. 10.4 . RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.
Art. 10.5 . ESCLUSIONI PER “INFORTUNI DI VOLO”
Premesso che la copertura assicurativa non è operate per i voli verso i seguenti Paesi:
Algeria, Angola, Burundi, Congo,Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Guinea Bissau, Liberia, Libya, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Peru, Afghanistan, Azerbaijan, Checheno/Ingushkaya, Sri Lanka, Sumatra (Indonesia), East Timor, Iran, Iraq, Lebanon, Palesatine, Syria, Albania, Bosnia, Kossovo, Macedonia, Montenergro, Serbia, Yemen, Pakistan.
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
1. avvenuti in occasione di voli:
- su qualsiasi mezzo che non sia considerato Aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocotteri e parapendio, e simili);
- su velivoli eserciti da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- su velivoli eserciti da Aereo Club;
- su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- verso Paesi che sono sottoposti a sanzioni da parte dell'O.N.U. nonché quando il volo non rientri in un corridoio aereo internazionale e/o che non si svolga conformemente alle normative del I.C.A.O. International Civil Aviation Organization.
2. avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
3. imputabili in tutto o in parte a dolo dell'Assicurato o del Beneficiario.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI
INFORTUNI DI VOLO | ||
Garanzia | Massimale | Limite di indennizzo |
Invalidità permanente (entro 1 anno) | 50.000 - 100.000 - 250.000 - 500.000 | franchigia 5% |
Morte e morte presunta (entro 1 anno) | ||
Infortuni in qualità di passeggero (interno ed esterno all'aeromobile) | 1.000.000 per passeggero 4.000.000 per aeromobile |
11 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 11.1 . OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole prestazioni/garanzie assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili in base alla Legge 196/2003.
A) ASSISTENZA ALLA PERSONA
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato, o chi per esso, non si sia rivolto alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Di conseguenza, in caso di Sinistro, per ottenere la fornitura delle garanzie di Assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono, la Struttura Organizzativa al seguente numero:
Numero verde 800.252.000 oppure
al numero x00.00.00000000
e comunicare:
a) le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;
b) l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
c) il numero di Polizza riportato sul frontespizio della stessa;
d) la prestazione richiesta.
L'Assicurato si obbliga inoltre:
e) a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
f) a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
g) a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
h) a fornire, su richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Per usufruire della prestazione “Spese telefoniche” l'Assicurato deve inviare alla Società i giustificativi delle spese sostenute dai quali risulti che il numero chiamato e la spesa sostenuta si riferiscono ai contatti con la Struttura Organizzativa. Per usufruire della prestazione “Ripetizione del Viaggio” l'Assicurato dovrà inviare alla Società;
i) programma, contratto e quietanza di pagamento del Viaggio interrotto;
j) programma, contratto e quietanza di pagamento del nuovo Viaggio acquistato;
k) dichiarazione dell'Agenzia di Viaggi che il nuovo Viaggio è stato regolarmente effettuato. La Società provvederà al rimborso (esclusa la quota di iscrizione) solo ad avvenuta effettuazione del nuovo Viaggio.
B) RIMBORSO SPESE MEDICHE
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve:
a) in caso di Xxxxxxxx informare la Struttura Organizzativa entro 24 ore dall'evento, con le modalità precedentemente indicate;
b) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il suo recapito ed il numero di Polizza;
c) far pervenire alla Società il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito nonché la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati e le ricevute, in originale, delle spese sostenute; L'Assicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute nonché a fornire alla Società qualsiasi altra documentazione comprovante l'evento.
C) BAGAGLIO
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, ha l'obbligo di darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto. Inoltre l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Società. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo (danni, rotture, xxxxxxxx, ritardata o mancata riconsegna e simili), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l'importo rimborsato dal Vettore stesso.
L'Assicurato deve inoltre inviare alla Società:
• l'elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché l'idonea documentazione comprovante l'acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute e simili);
• le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza;
• giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento dei documenti di identità;
• copia della Polizza.
D) TUTELA LEGALE IN VIAGGIO
In caso di Sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di:
a) Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni
dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
b) Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
· informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
· conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
E) RESPONSABILITA' CIVILE IN VIAGGIO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con Xxxxx danneggiati né accertare il riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso della Società. Si obbliga a denunciare con precisione i fatti, indicando le generalità dei Danneggiati e dei Testimoni, le date ed i luoghi e comunque a fornire alla Società tutti i documenti, atti e notizie relativi al sinistro nonché inviare copia della Polizza. L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla Polizza. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
F) ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, ha l'obbligo di:
a) darne avviso scritto alla Società entro le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'Annullamento del Viaggio) che ha determinato la rinuncia, fornendo le proprie generalità, il proprio recapito e copia della Polizza;
b) comunicare la sua rinuncia entro il termine di cui sopra anche all'Agenzia presso la quale è stato acquistato il Viaggio;
c) in caso di Infortunio o Malattia:
• in assenza di Xxxxxxxx o prestazione ospedaliera: far pervenire alla Società il certificato del medico di base con la data dell'Infortunio o con la data dell'insorgere della malattia o della patologia della gravidanza. Il certificato deve riportare diagnosi e prognosi;
• in caso di Ricovero: far pervenire alla Società il foglio di Ricovero e la cartella clinica;
• in caso di decesso: far pervenire alla Società il certificato di morte con le cause del decesso;
d) fornire alla Società tutta la documentazione relativa all'evento che ha determinato l'Annullamento del Viaggio. In ogni caso l'Assicurato deve far pervenire alla Società:
1. programma (catalogo) e relativo contratto di Xxxxxxx;
2. quietanza di pagamento del Viaggio;
3. estratto conto di prenotazione del Viaggio e del corrispettivo di recesso applicato, emessi dall'Agenzia di Viaggio;
4. la documentazione anagrafica completa anche della eventuale attestazione di relazione di parentela con la persona colpita da Infortunio o Malattia.
La Società si riserva il diritto di inviare, gratuitamente, un proprio Medico Fiduciario al fine di certificare le condizioni di salute della persona che ha determinato l'annullamento del Viaggio da parte dell'Assicurato. L'impossibilità di poter svolgere tale compito da parte del Medico Fiduciario oppure, qualora le condizioni di salute non siano tali da impedire la partecipazione al Viaggio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
H) INFORTUNI DI VIAGGIO
In caso di sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Società entro 5 giorni da quando lo stesso si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). La denuncia dell'Infortunio (completa di copia della Polizza) deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, restando le spese relative ai certificati a carico dell'Assicurato. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari inoltre si impegnano a fornire alla Società qualsiasi documentazione comprovante l'evento. L'accertamento di eventuali postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. L'Assicurato, i suoi Familiari e gli aventi diritto, devono consentire alla visita dei Medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i Medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
I) INFORTUNI DI VOLO
In caso di Infortunio, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 5 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia dell'Infortunio (completa di copia della Polizza) deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, restando le spese relative ai certificati a carico dell'Assicurato. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari inoltre si impegnano a fornire alla Società qualsiasi documentazione comprovante l'evento.
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società :
Sara Assicurazioni – Divisione Ala Via della Chiusa, 15
20123 – Milano – ITALIA
LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA NON PREVEDONO ALCUNA FORMA DI RIMBORSO O DI INDENNIZZO QUALORA L'ASSICURATO, O CHI PER ESSO, NON SI SIA RIVOLTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL MOMENTO DEL SINISTRO.
LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE OGNI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE IL SINISTRO DENUNCIATO, NECESSARIA PER UNA CORRETTE VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO.
TABELLA PERCENTUALI PER LE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita, anatomica o funzionale di: – un arto superiore | Destro 70% | Sinistro 60% | |
– una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
– un pollice | 18% | 16% | |
– un indice | 14% | 12% | |
– un medio | 8% | 6% | |
– un anulare | 8% | 6% | |
– un mignolo | 12% | 10% | |
– una falange ungueale del pollice – una falange di altro dito della mano | 9% | 1/3 del valore del dito | 8% |
Anchilosi: – di una falange di altro dito della mano – della scapola omerale con arto in posizione favorevole con immobilità della scapola | 25% | 1/3 del valore del dito | 20% |
– del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
– del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% | |
Paralisi completa: – del nervo radiale | 35% | 30% | |
– del nervo ulnare | 20% | 17% | |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: – al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
– al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | ||
– al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | ||
Perdita anatomica o funzionale di: – un piede | 40% | ||
– ambedue i piedi | 100% | ||
– un alluce | 5% | ||
– un dito del piede diverso dall'alluce | 1% | ||
– falange ungueale dell'alluce | 2,5% | ||
Anchilosi: – dell'anca in posizione favorevole | 35% | ||
– del ginocchio in estensione | 25% | ||
– della tibio – tarsica ad angolo retto | 10% | ||
– della tibio – tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% | ||
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% | ||
Esiti di frattura scomposta di una costa Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: – una vertebra cervicale | 11% 12% | ||
– una vertebra dorsale | 5% | ||
– 12esima dorsale | 10% | ||
– una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
Esiti di frattura del sacro
Esiti di frattura del coccige con callo deforme
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
– un occhio
– ambedue gli occhi
Sordità completa di:
– un orecchio
– ambedue gli orecchi
Stenosi nasale assoluta:
– monolaterale
– bilaterale
Perdita anatomica di:
– un rene
– della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
15%
8%