SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Udine, 13.09.2022 dott. Xxxxxxx Xx Xxxxx
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Viale Europa Unita, 141
CONTRATTO TRA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA E
PER IL SERVIZO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO).
CIG: 9404353D97
L’anno ( ), il giorno ( ) del mese di , è redatta la presente scrittura privata, in unico originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
- Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nata a Udine il 09.01.1980 – C.F. CLCRNN80A49L483V, domiciliata per motivi di carica presso la sede consortile in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 000, 00000 Xxxxx, la quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (C.F. e P. I.V.A. n. 02829620307), nel prosieguo dell’atto solo CBPF;
- nat_ a ( ) il / / (C.F. )
quale interviene nel presente atto in qualità di , giusto
l’atto , della (se del caso: mandataria del R.T.I.
con e , raggruppamento costituito con atto
), con sede legale in , n. a
( ) ed attuale sede amministrativa in , n. a
( ), partita I.V.A. n. , d’ora in avanti denominata anche e semplicemente broker;
PREMESSO CHE
- CBPF è un ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione
quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;
- nell’ambito della suddetta attività CBPF ha la necessità di affidare il servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo);
- con Avviso pubblico prot. del / /2022 gli Operatori economici
interessati sono invitati a presentare la propria proposta tecnica ed economica ai fini dell’affidamento diretto, ex art. 1 c. lett. a) della L. 120/20 così come modificata dalla L. 108/2021, del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo);
- con determinazione della Deputazione Amministrativa n. /d/22 dd.
/ /2022, il servizio è stato affidato a ;
- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la necessaria documentazione prodromica alla stipula del presente contratto,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. PREMESSA. - La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. OGGETTO. - CBPF affida al broker, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione in appalto del servizio di intermediazione assicurativa alle condizioni tutte di seguito riportate.
L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire in maniera tale da raggiungere gli obiettivi fissati e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA) e dall’offerta presentata dal broker a seguito dell’avviso pubblico, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del CBPF.
Art. 3. DURATA. - Il presente contratto ha validità di mesi 12 (dodici) dal
/ /2022 al / /2023.
E’ altresì facoltà di CBPF, allo scadere della suddetta vigenza contrattuale, rinnovare per ulteriori mesi 36 (trentasei) il medesimo contratto alle stesse condizioni vigenti fino alla soglia di cui all’art. 35 c.2 lett. c D.Lgs. 50/2016..
Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI. – Tutte le attività oggetto del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono remunerate attraverso le provvigioni calcolate in percentuale sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, come indicato nell’art. 4, CSA e nella misura offerta in sede di gara:
- commissioni sui premi per le polizze RCA e CVT : %;
- commissioni sui premi per le polizze NON RCA e CVT : %;
Ai soli fini fiscali e di quantificazione della garanzia definitiva, si stima un importo contrattuale complessivo per la durata certa triennale, peraltro non vincolante per CBPF, di Euro ( ), calcolato applicando le suddette commissioni ai premi assicurativi stimati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 136/2010, si dà atto che il versamento di qualsiasi somma avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono:
- IBAN – ;
I soggetti delegati dal broker ad operare su tale conto corrente sono:
, C.F. ; , C.F.
.; , C.F. . ==
Il broker dovrà tempestivamente comunicare al CBPF ogni variazione relativa ai suddetti dati.
Art. 5. RISOLUZIONE CONTRATTUALE. – Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, in primis il venir meno dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara da cui discende il presente contratto, il CBPF potrà procedere alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle fattispecie di cui all’art. 10, CSA.
In caso di risoluzione contrattuale per colpa del broker, il CBPF procederà all’incameramento della garanzia definitiva ed il broker sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al CBPF per effetto della risoluzione stessa.
Art. 6. INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE. -
In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita l’interpretazione che consenta la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dal CBPF, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, il CBPF stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali il broker deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa del broker, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto al broker di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dal CBPF. =========
Eventuali controversie verranno definite a norma degli artt. 206, 207 e 208 del D.Lgs. 50/2016, con espressa esclusione di quanto disposto dagli artt. 209 e 210 del D.Lgs.50/2016.
La risoluzione di tutte le controversie relative al presente appalto è riservata in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxx. =========
Art. 7. GARANZIA DEFINITIVA. - A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che il CBPF dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore di quest’ultima apposita garanzia definitiva con massimale di Euro (pari al
_% dell’importo contrattuale) mediante n. emessa da
, in data , come previsto dal D.lgs. 50/2016, all’articolo 103.
Nel caso in cui il CBPF si rivalga su tale garanzia, l’Appaltatore deve immediatamente ripristinarla.
Art. 8. PRIVACY. – Il broker dovrà trattare i dati di cui verrà in possesso nell’ambito del presente contratto nel pieno rispetto della normativa per la tutela della privacy e dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e degli specifici provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività regolate dal presente contratto e solo ed esclusivamente per le finalità proprie del presente contratto.
Il broker dovrà comunicare al CBPF la lista dei nominativi del personale designato, quale amministratore di sistema, al trattamento dei dati oggetto del presente contratto, nonché, successivamente, ogni eventuale variazione di detta lista nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, come da Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/08, titolato “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, pubblicato in G.U. n. 300 del 24/12/08. Il broker, inoltre, si obbliga a mantenere riservate e a non divulgare, durante tutta la vigenza contrattuale e anche successivamente alla cessazione del contratto, tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, obbligandosi ad impegnare il proprio personale e/o collaboratori a fare lo stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 3 del Regolamento UE 2016/679, il CBPF designa il broker, che accetta senza riserva alcuna, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui verrà in possesso nell’ambito del contratto. Il contenuto di tale incarico è dettagliato nell’apposita lettera di nomina in cui sono analiticamente indicati i compiti del responsabile del trattamento dei dati. Tale lettera di nomina fa parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è sottoscritta contestualmente alla stipula dello stesso.
Il broker si impegna inoltre a permettere l’effettuazione di tutte le attività di verifica che il titolare dei dati, trattati in esecuzione del presente contratto, ritenga opportuno effettuare ai fini ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli specifici provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività regolate dal presente contratto.
Art. 9. NORME DI RINVIO. - Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si rinvia alle norme del Codice Civile e della normativa di settore se ed in quanto applicabile. ====
Art. 10. SPESE CONTRATTUALI. - La stipula del presente contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore - avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso. Consta la presente scrittura privata di n. fogli.
Art. 11. CLAUSOLA 231. Preso atto dell’avvenuta adozione ed attuazione da parte del CBPF del Modello organizzativo cd. 231, il broker si obbliga ad accettare ed osservare nell’esecuzione del presente contratto i principi enunciati nel Codice Etico, pena la risoluzione del presente contratto.
Xxxxx, letto, approvato e sottoscritto, Xxxxx, letto, approvato e sottoscritto,
LA STAZIONE APPALTANTE L’APPALTATORE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole:
- articoli del CSA: art. 5 (“Pagamento dei premi assicurativi”), art. 6 (“Responsabilità, obblighi ed oneri delle parti contraenti”), art. 7 (“Garanzie”), art.
9 (“Verifica del servizio”), art. 10 (“Risoluzione contrattuale”); art. 11 (“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”).
- articoli del presente contratto: art. 3 (“Durata”), art. 4 (“Importo contrattuale e pagamenti“), art. 5 (“Risoluzione contrattuale“), art. 6 (“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”), art. 10 (“Spese contrattuali”); art. 11 (“clausola 231”).
LA STAZIONE APPALTANTE L’APPALTATORE