Addendum modificativo al Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù presente nelle Condizioni di Assicurazione del Contratto di Assicurazione denominato Postafuturo Extra
Addendum modificativo al Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù presente nelle Condizioni di Assicurazione del Contratto di Assicurazione denominato Postafuturo Extra
(Mod. 0412 Ed. 21 giugno 2011)
A decorrere dal 1 gennaio 2012
Al fine di adeguare il Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù alla disciplina del Regola- mento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, il Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù come contenuto a pag. 6/6 delle Condizioni di Assicurazione dovrà intendersi integralmente sostituito come di seguito riportato.
Tale modifica contrattuale, forma parte integrante e sostanziale del Contratto di Assicurazione denominato Postafuturo Extra, rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali, generali e speciali.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Rappresentante Legale
della Compagnia Poste Vita S.p.A. in virtù di Procura Speciale
Poste Vita S.p.A.
00000 Xxxx (XX) Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 T (x00) 00 0000 00 F (x00) 00 0000 0000 xxx.xxxxxxxxx.xx
Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma
n. 29149/2000 REA 934547 • Impresa iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 • Società con socio unico, Capogruppo del Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.
Regolamento
della Gestione Separata Posta ValorePiù
Art. 1 Gestione Separata Posta ValorePiù
1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione
Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta ValorePiù, rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta ValorePiù genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati.
Ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’ISVAP in conformità a quanto previsto dall’Art. 5, comma 3 del citato Regolamento ISVAP.
La Gestione Separata Posta ValorePiù è denominata in Euro.
1.2) Obiettivi e politiche di investimento
La Gestione Separata Posta ValorePiù investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assicurativa.
In particolare, la gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico Contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.
In relazione a tale contesto normativo, la Gestione Separata Posta ValorePiù investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, alla efficiente gestione del portafoglio, alla diversi- ficazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzionamento del Fondo.
Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata
Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sulla evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili (secondo i limiti del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011), nonché sulla base dell’analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata de- gli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Essa è costituita principalmente da:
A. titoli di debito ed altri valori assimilabili e prestiti fruttiferi per un valore non inferiore all’ 85% del por- tafoglio, prevalentemente Investment Grade e di Emittenti appartenenti ai paesi dell’area OCSE. La quota dei titoli di debito ed altri valori assimilabili, dello Stato Italiano e di Stati dell’area Euro, emessi da organismi governativi e sopranazionali, non potrà essere comunque inferiore al 65% del totale del portafoglio.
B. Gli attivi diversi dagli strumenti a reddito fisso vengono selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti percentuali sul portafoglio totale:
• un limite massimo del 15% in OICR armonizzati;
• non più del 5% in OICR aperti non armonizzati che non investono prevalentemente nel comparto obbligazionario, ivi compresi i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi e quelli chiusi e riservati;
• non più del 5% in titoli di capitale quotati in Euro e in valuta.
Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla Compagnia - per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell’interesse dei clienti.
Limiti d’investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di con- flitto di interesse
La Compagnia, al fine di assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di in- teresse, ha posto in atto idonee procedure per prevenire l’individuazione e la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate).
In particolare, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida per i gestori in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati. Più specificamente, viene svolto un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore che prevedono, tra l’altro, lo specifico divie- to di acquisto di fondi OICR armonizzati per i quali Bancoposta Fondi S.p.A. SGR svolge attività di collocamento o gestione nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico della Finanza (D. lgs. n. 58/1998).
Ad integrazione delle regole di comportamento previste dal cennato contesto normativo, si inseriscono ulteriori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d’investimento imposte al ge- store selezionato. Tali criteri:
- consentono e orientano le scelte d’investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività, anche prospettica;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di recupero dell’investimento;
- limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
- impongono di effettuare operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si riman- da anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d’investimento;
- vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi as- sicurativi;
- impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere il migliore risultato possibile anche in relazione agli obiettivi assicurativi.
La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un’altra ha realizzato l’assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.
Impiego di strumenti finanziari derivati
L’investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non
alteri i profili di rischio, le caratteristiche della Gestione Separata, anche in riferimento ai limiti di in- vestimento già menzionati, e preservi la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti.
L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e pruden- te gestione.
1.3) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche
Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta ValorePiù non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche di cui all’Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.
1.4) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta ValorePiù
Il risultato finanziario della Gestione Separata è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, al netto delle spese sostenute per l’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta ValorePiù, in qualsiasi modo effettuate.
1.5) Proventi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata
Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel paragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retroces- sione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
1.6) Regolamento della Gestione Separata e Condizioni di Assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 2 Periodo di osservazione
Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Auto- xxxx di Vigilanza di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 Determinazione del rendimento
Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come “periodo di calcolo del rendimento”. In altre parole, ad ogni periodo di osservazione, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.
Tale tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione specifica- to nel presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è
calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’atti- vità di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all’Art. 12. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un’attività già di proprietà dell’impresa è pari al valore di mer- cato all’atto di iscrizione nella gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determi- nata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, sal- vo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della Gestione Separata di cui all’Art. 13 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della Gestione Separata.
Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta ValorePiù da parte della società di revisione legale La Gestione Separata Posta ValorePiù è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta ValorePiù al presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38.
La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
- la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità della attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata;
- la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osser- vazione;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osser- vazione, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta ValorePiù alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti Riserve Matematiche determinato alla stessa data;
- la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta ValorePiù alle disposizioni di cui all’Art. 13 del Regolamento ISVAP.
Art. 5 Modifiche unilaterali al presente Regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Art. 6 Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta ValorePiù in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l’impresa come previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Addendum modificativo alla Nota Informativa del Contratto di Assicurazione denominato Postafuturo Extra
(Mod. 0412 Ed. 21 giugno 2011)
A decorrere dal 1 gennaio 2012
Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate
Al fine di recepire le modifiche introdotte dall’Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 conver- tito nella Legge 148 del 14 settembre 2011 in tema di tassazione delle somme assicurate, le previsioni riportate all’Art. 7, denominato Regime Fiscale - Tassazione delle somme assicurate, pag. 3/8 della Nota Informativa del Contratto di Assicurazione Postafuturo Extra:
- “alla scadenza del Contratto la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato (comprensivo del “Bo- nus a scadenza”) ed il premio versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secon- do i criteri previsti dal D. Lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni);
- in caso di riscatto totale la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal
D. lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni);” verranno sostituite come di seguito riportato, fermo il resto:
- “alla scadenza del Contratto la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato (comprensivo del “Bonus a scadenza”) ed il premio versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 20% eventual- mente ridotta in proporzione alla parte del rendimento riferibile ai titoli di stato ed equiparati, che restano assoggettati all’aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D. lgs.
n. 47/2000 e successive modificazioni e dall’Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011);
- in caso di riscatto totale la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato è soggetta all’imposta sostitutiva del 20%. Tale nuova aliquota, tuttavia, sarà ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ai titoli di stato ed equiparati, che restano assoggettati all’aliquota del 12,50% (applicata secondo i criteri pre- visti dal D. lgs. n. 47/2000 e successive modificazioni e dall’Art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011);”
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Poste Vita S.p.A.
00000 Xxxx (XX) Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 T (x00) 00 0000 00 F (x00) 00 0000 0000 xxx.xxxxxxxxx.xx
Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 561.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma
n. 29149/2000 REA 934547 • Impresa iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 • Società con socio unico, Capogruppo del Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.
Le modifiche contrattuali, così come descritte, formano parte integrante e sostanziale del Contratto di As- sicurazione denominato Postafuturo Extra, rimanendo ferme e invariate le restanti condizioni contrattuali, generali e speciali.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Rappresentante Legale
della Compagnia Poste Vita S.p.A. in virtù di Procura Speciale