Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile.
TRA
XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a SAN XXXXXXX RAPARO il 10/7/1958, nella veste di Responsabile dell’Area Amministrativo contabile del Comune di San Xxxxxxx Raparo, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dal Comune di San Xxxxxxx Raparo (PZ), cod. fisc.n. 81000430769 ai sensi del comma 3 dell’art.107 del D.Lgs.267/2000;
E
nato/a a _ il , di seguito indicato/a come professionista,
PREMESSO:
che con determinazione n. del _ è stato approvato l’avviso pubblico e domanda di partecipazione per conferimento incarico di Psicologo;
che con determinazione n. del è stato conferito l’incarico di collaborazione esterna di Psicologo, al dott._ _, in possesso del titolo di studio: Laurea in Psicologia;
SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto dell'incarico
Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti:
garantire agli utenti tutti i servizi sociali, di propria competenza, rientranti nell’Aree Minori, Anziani, Handicap, Giovanile e Tossicodipendenza, Immigrati e Igiene Mentale, oltre ai servizi previsti nel vigente Piano regionale socio assistenziale e dal Piano Sociale di Zona.
In particolare dovrà:
- elaborare relazioni psicosociali richieste dalle competenti autorità nell’ambito di procedimenti di adozione ed affido;
- rilevare e monitorare la domanda sociale;
- attivare interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari;
- attivare interventi per contrastare la povertà e promuovere l’inserimento sociale;
- attivare interventi di sostegno ed aiuto finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
- accertare le condizioni che determinano interventi di ospitalità presso strutture specifiche;
- attivazione servizi territoriali e risorse locali;
- programmare ed attuare interventi su manifestazioni di disagio;
- attivare ogni altro intervento inerente la professione che è demandato alla competenza dell’Ente.
Articolo 2
Modalità di svolgimento della collaborazione
La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di San Xxxxxxx Raparo.
Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultanti solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l’integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 (novanta) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l’integrazione degli stessi entro il termine di giorni 90 (novanta) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.
Articolo 3 Obblighi di riservatezza
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 4 Decorrenza e durata dell'incarico
Il presente contratto ha decorrenza dal 1/11/2016 e fino al 31/10/2017, prestando servizio per 3 (tre) ore alla settimana, il martedì, presso l’ufficio Socio Assistenziale del Comune di San Xxxxxxx Raparo.
In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell’ente.
Articolo 5 Compenso
A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di San Xxxxxxx Raparo corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo annuale presunto di euro 4.060,68 comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a Iva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate bimestrali posticipate entro il giorno 27 del bimestre successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
Per accertati bisogni ed occorrenze di natura straordinaria, il collaboratore presterà la propria opera a beneficio del Servizio dandone opportuna relazione all'Ufficio con relativa quantificazione delle maggiori ore prestate; queste costituiranno oggetto di ulteriore pagamento secondo indennità oraria;
La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva del Responsabile del Servizio secondo le indicazioni di cui all’art.4, nonché ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
Articolo 6
Rimborso delle spese di trasferta (eventuale)
In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di San Xxxxxxx Raparo, per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di
===== euro.
Articolo 7
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Decreto legislativo n. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
Art.5 Decreto Legislativo n.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
in caso infortunio, fino a guarigione ;
in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell’incarico.
Articolo 8 Estinzione del contratto
Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
commissioni di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni; danneggiamento o furto di beni;
inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Articolo 9 Diritti sindacali
I collaboratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali così come disciplinate dalla normativa vigente.
L’esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
Articolo 10 Controversie e Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Lagonegro.
Articolo 11 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Articolo 12 Spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
San Xxxxxxx Raparo, lì
Il collaboratore
Il Responsabile del Servizio
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
• Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione
• Articolo 3 - Obblighi di riservatezza
• Articolo 5 - Compenso
• Articolo 8 - Estinzione del contratto
• Articolo 10 – Controversie e Foro competente
Il collaboratore
_
Il collaboratore
_ _, nato a __ il giorno
_ _ e residente in via
_, Comune di
Autorizza
il Comune di San Xxxxxxx Raparo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
San Xxxxxxx Raparo, lì
Il collaboratore
Il Responsabile del Servizio