ALLEGATO B - PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
ALLEGATO B - PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA SISTEMA PURGE & TRAP DA INTERFACCIARE A GC-MS AGILENT GIA’ ESISTENTE (COMPRENSIVA DEL SOFTWARE MASSHUNTER/CHEMSTATION) DA DESTINARE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e
dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1
L.R. n. 30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavoro, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante
1. In sede di affidamento di contrati di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad
Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedure di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi agli artt. 101 e ss del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;
1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere, le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
a. trasporto materiale a discarica;
b. fornitura e/o trasporto terra;
c. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
d. fornitura e/o trasporto di bitume;
e. smaltimento rifiuti;
f. noli a caldo e a freddo di macchinari;
g. fornitura di ferro lavorato;
h. servizi di guardiania dei cantieri.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’Appaltatori con i propri subcontraenti.
Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinare a vario titolo interventi nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto nel caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste in materia di trasparenza,
pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto dall’art. 10 della L.R. 9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema regionale di cui all’All. 1 Sez. 1, della L.R. n. 30/2006.
Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’art. 2 comporta:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
c. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006.
Firma digitale Legale Rappresentante