CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
LETTERA “B”
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Tra
la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale, dott.
nato a il ,
domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, via X. Xxxxxxxxx, 00 Potenza
e
il Rilevatore
(Cognome Nome), natoƒa a il , residente a
in via
C.F.
PREMESSO
- che in attuazione del Regolamento (UE) n. 1337ƒ2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo alla determinazione del potenziale produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto nei singoli paesi, I’ISTAT effettuerà di concerto con la Regione Basilicata, nel periodo ottobre 2017 − febbraio 2018, I’indagine suIle principali coltivazioni legnose agrarie, con riferimento aII’annata agraria 2016−2017;
- che in data è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n.
, avente ad oggetto “Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per n. 19 Rivelatori da impegnare nelle attività di indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 2017”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) n. del ;
- che in data è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n.
, avente ad oggetto “Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per n. 19 Rivelatori da impegnare nelle
attività di indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 2017 − Approvazione e
pubbIicazione deII’EIenco DegIi Idonei”;
- che con D.D. della Direzione Generale n. del
è stato
approvato il relativo schema di contratto per la disciplina del rapporto di lavoro;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
Oggetto e natura della prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale
1. La Regione Basilicata, come innanzi rappresentata, affida alƒalla
, che accetta, l'incarico di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale come Rilevatore che prevede I’espIetamento delle seguenti attività
• partecipare alle riunioni di formazione;
• contattare I’unità di riIevazione, effettuare I’intervista e compiIare iI
questionario;
• aggiornare la lista di aziende agricole; effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
• effettuare le eventuali re−interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
• consegnare settimanalmente n. questionari compilati al Responsabile
deII’Ufficio Regionale di Censimento;
• riferire su eventuali problematicità al personale attestato aII’Ufficio Regionale di Censimento;
• registrare i questionari sul Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e software collegati;
• effettuare i piani di controllo per la verifica dei dati registrati su SGR e software collegati;
• revisionare quotidianamente i questionari;
• osservare scrupolosamente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Iibretto “Istruzioni per Ia riIevazione 2017 − Indagini sulle principali coltivazioni legnose agrarie”.
Il mancato rispetto della disposizione relativa alla consegna settimanale dei questionari correttamente compilati, registrati e revisionati, comporterà la de−assegnazione dei questionari non consegnati. La Regione, ai fini del calcolo spettante al singolo rilevatore, si riserva di non corrispondere alcun compenso per i questionari che risultino inutilizzabili per le seguenti motivazioni:
− errori connessi alle fasi di raccolta e registrazione dati e revisione dei questionari;
− consegna dei questionari aII’URC oItre i Iimiti di tempo imposti dal calendario delle
operazioni stabiIite daII’ISTAT per Ia chiusura deII’indagine.
2. Il Rilevatore è tenuto a compiere tutti gli spostamenti necessari, con i relativi oneri e responsabilità anche di guida a proprio carico, per raggiungere la sede individuata per lo svolgimento delle attività di formazione iniziale ed eventualmente di aggiornamento in itinere, per effettuare I’attività di riIevazione presso le aziende agricole costituenti il proprio gruppo di unità di rilevazione delI’indagine e per raggiungere periodicamente Ia sede deII’Ufficio Regionale di Censimento di Potenza e le sedi degli Uffici Territoriale della Regione Basilicata ricadenti nella macroarea sub−regionale di riferimento.
3. Il Rilevatore è tenuto a rendere disponibile per tutte le attività di rilevazione un proprio personal computer (PC) con relativa connessione a internet, con tutti i relativi oneri e responsabilità a proprio carico, necessario per la registrazione on− line dei questionari e per i periodici scarichiƒtrasferimenti dei dati dalƒal Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e software collegati.
4. Nell'espletamento delle attività di cui al precedente comma 1. e ai fini della migliore realizzazione dell'incarico, il Rilevatore organizzerà il proprio lavoro in completa autonomia e senza vincoli di orario, nel rispetto delle scansioni temporali indicate dalla competente struttura del Dipartimento.
5. In ogni caso, la presente prestazione di lavoro si svolgerà senza alcun inserimento nell'organizzazione della Regione Basilicata e senza vincolo di subordinazione nei confronti della stessa.
6. Resta inteso che nel perseguimento degli obiettivi dell'incarico affidato, il Rilevatore dovrà concordare, con iI ResponsabiIe deII’Ufficio Regionale di Censimento o con il personale attestato al medesimo Ufficio, ogni eventuale aspetto o questione operativa reIativa aII’incarico.
Articolo 3 Diritti di privativa
E' espressamente convenuto che le informazioni raccolte tramite il questionario ed ogni risultato o diritto di qualsiasi natura connesso all'attività svolta dal Rilevatore nell'ambito dell'incarico conferitogli sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà daII’ISTAT, che avrà il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità o di cederli in tutto o in parte alla Regione Basilicata, senza nulla dovergli corrispondere ad alcun titolo oltre il compenso espressamente indicato nel presente contratto.
Articolo 4
Luogo di svolgimento dell’incarico
1. Le attività si svolgeranno sul territorio della macroarea sub−regionale di sua competenza, così come individuata daII’art. 6 deII’avviso di seIezione giusta D.D. della Direzione Generale del n. . Il Rilevatore è comunque autorizzato ad accedere durante il normale orario di lavoro ai locali della struttura centrale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Potenza in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00.
Articolo 5
Durata dell’incarico
1. Il presente incarico avrà una durata non superiore a 30 (trenta) giornateƒuomo da utilizzare in un arco temporale di quattro mesi decorrenti dalla data del
di sottoscrizione del presente contratto. Esso comunque termina alla data di scadenza stabiIita daI caIendario daII’ISTAT per Ia chiusura deII’indagine.
2. L'incarico potrà cessare in ogni momento prima della scadenza per recesso di una delle parti con preavviso di almeno quindici giorni o nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di incompatibilità così come previsto daII’art. 12 deII’Avviso di selezione dei Rilevatori approvato con D.D. della Direzione Generale del
n. .
3. Il presente incarico si riterrà cessato anche neIIa situazione di cui aII’art. 8 del presente contratto. In questo caso la decorrenza sarà immediata e collegata alla data di inizio della vioIazione così come accertata daI personaIe attestato aII’Ufficio Regionale di Censimento e formalizzata dal responsabile del medesimo Ufficio nelle vesti di responsabile anche del trattamento dei dati personali.
Articolo 6
Compenso dell’incarico
Il compenso che la Regione Basilicata riconosce per lo svolgimento della rilevazione, per la raccolta, registrazione e revisione dei dati dei questionari elettronici è stabilito dalla circolare ISTAT del 01ƒ06ƒ2017 Prot. n. 663544ƒ17 nel modo seguente:
o € 44,10 per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato in tutte le sue sezioni;
o € 22,00 per ciascun questionario relativo ad aziende inattiveƒcessateƒsmembrateƒfuse regolarmente compilato sino alla Sezione neIIa quaIe viene indicato I’esito;
o € 9,00 per ciascun questionario relativo ad aziende non rilevate per assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o insufficiente, altro motivo non dipendente dal rilevatore;
I compensi sopra indicati si intendono comprensivi deII’IVA e contributo previdenziale se previsto.
L’erogazione degIi emoIumenti ai RiIevatori avverrà in un’unica soIuzione, esclusivamente dietro presentazione fattura, ed a conclusione delle attività di rilevazione e registrazione dei dati rilevati sul sistema informatico SGR e su software collegati, delle unità censuarie ricevute in assegnazione, e comunque solo dopo il controIIo e Ia revisione dei questionari effettuata daI personaIe in carica aII’Ufficio Regionale di Censimento (URC) e in concomitanza alla validazione dei questionari da parte deII’ISTAT. La Regione si riserva la possibilità di erogate un anticipo fino al 50% dopo il controllo e la revisione dei questionari effettuata dal personale in carica aII’Ufficio RegionaIe di Censimento (URC) suIIa base di una stima deII’importo spettante caIcoIato in via previsionaIe daI personaIe deII’ufficio di competenza.
Articolo 7 Riservatezza
Ai sensi del D.lgs. 196ƒ2003 la Regione Basilicata si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite del Rilevatore. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 8 Trattamento dati personali
Il Rilevatore neIIo svoIgimento deII’attività affidatagIi si impegna a non fornire a terzi alcuna informazione acquisita in sede di espletamento dell'incarico, in osservanza del DLgs 196ƒ2003, del DLgs 322ƒ1989 e deII’art. 326 deI c.p., così come riportato nello specifico Atto di Designazione accettato e sottoscritto a parte.
La violazione delle norme riportate nel suddetto Atto di Designazione da parte del Rilevatore incaricato del trattamento dei dati personali determina oltre alle responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale anche I’automatica immediata risoluzione del contratto.
Articolo 9 Foro competente
Ogni controversia relativa alla interpretazione ovvero all'esecuzione del presente contratto è attribuita alla competenza esclusiva del foro di Potenza.
Articolo 10 Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia agli articoli 2222 e ss. del codice civile e ad ogni disposizione normativa vigente in materia.
L.c.s. Potenza,
IL RILEVATORE IL DIRIGENTE GENERALE