Accordo Quadro tra
Accordo Quadro tra
l’Università degli Studi di Trieste e
la Società Cooperativa “Laboratorio dell’Immaginario Scientifico”
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n.245 del 29/6/2018
e
la Società Cooperativa denominata “Laboratorio dell’Immaginario Scientifico” in prosieguo denominata “LIS”, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, xxx. Xxxxx Xxxxxx nato a Milano, il 23 giugno 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del LIS, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- il LIS ha, tra le finalità statutarie, la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica attraverso iniziative di interesse sociale e di servizio nel campo della promozione museale, di gestione di science center e altre strutture di intrattenimento didattico nonché lo svolgimento di progetti di educazione scientifica e ambientale per le istituzioni accademiche e scientifiche;
- in data 15/05/2017 l’Università ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Trieste e gli enti scientifici locali, volto a potenziare il ruolo di "Trieste Città della Conoscenza", al quale aderisce anche il LIS. Il Protocollo è finalizzato alla realizzazione di concrete sinergie tra i Partner al fine di promuovere la divulgazione scientifica nel territorio, mediante concrete iniziative volte alla diffusione della cultura scientifica, per favorire una cittadinanza maggiormente consapevole; a tale riguardo i Partner, consapevoli della rilevanza che le attività di ricerca e la loro divulgazione hanno sul territorio, si impegnano a realizzare eventi culturali e a condividere iniziative già avviate;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che il LIS possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi
convengono e stipulano quanto di seguito
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione di comune interesse nei settori della divulgazione scientifica e tecnologica e per la valorizzazione del sapere scientifico.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
Allo scopo di coordinare un sistema comune di progettualità divulgativa, finalizzato alla valorizzazione della conoscenza dell’area LF (Life Sciences), PE (Physics Engineering) e SSH (Social Sciences and Humanities), le Parti mettono a disposizione spazi, attrezzature, competenze scientifiche e professionali per lo svolgimento di:
- attività laboratoriali di divulgazione / orientamento legate ai tre settori della conoscenza;
- organizzazione di visite e stage didattici di singoli studenti o di gruppi di studenti;
- organizzazione di conferenze, incontri, seminari;
- monitoraggio delle attività svolte;
- sviluppo di best practices al fine di rafforzare la comunicazione scientifica.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività di divulgazione scientifica e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, sono definite dalle “Linee Guida” e possono, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi, che costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso tra le Parti, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità statutarie dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di terza missione, comprendenti tutte le attività che assicurano il trasferimento delle conoscenze e la divulgazione della ricerca scientifica.
Le Linee guida regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Art. 4 – Collaborazione per la realizzazione delle attività
L’Università si impegna a:
- mettere a disposizione le competenze scientifiche e professionali per la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività;
- mettere a disposizione i laboratori, le aule e gli uffici necessari per lo svolgimento delle attività;
- promuovere le attività congiunte mediante i propri canali web, social, le newsletter e il materiale a stampa.
Saranno a carico dell’Università le spese generali per l’utilizzo dei locali, degli impianti e dei servizi (costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, utenze, pulizie, assicurazioni, ecc.). Sarà a carico dei Dipartimenti la manutenzione delle attrezzature scientifiche e l'eventuale rinnovo delle stesse, a discrezione dei Dipartimenti.
Il LIS si impegna a:
- mettere a sua volta a disposizione le competenze scientifiche e professionali per cooperare alla progettazione e per il coordinamento, l’organizzazione, l’amministrazione, la promozione, la realizzazione e il monitoraggio delle attività;
- mettere a disposizione i laboratori, le aule e gli uffici necessari per lo svolgimento delle attività;
- promuovere le attività congiunte mediante i propri canali web, social, newsletter, materiale a stampa;
- sostenere i costi dei materiali di consumo.
L’Università provvede su base annua al rimborso dei costi effettivamente sostenuti da LIS per lo svolgimento delle attività svolte, previa presentazione di una rendicontazione delle spese e per un importo massimo presuntivo di 50.000,00 Euro + IVA.
Articolo 5 – Referenti dell’Accordo
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione. Il referente per l’Università di Trieste è Xxxxxxxxx Xxxxxx, il referente per l’Immaginario Scientifico è Xxxx Xxxxxxxx, project manager.
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 6 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il referente universitario dell’Accordo di cui all’art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 7 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie
di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito del presente Accordo Quadro.
Articolo 8 – Clausola di limitazione di responsabilità
Ciascuna Parte del presente Accordo non si assume le obbligazioni dell’altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa. E’ esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dal LIS; è parimenti esclusa ogni garanzia del LIS per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento delle attività in collaborazione, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
I dati trattati in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso
Il presente Accordo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte e previa
presentazione di una rendicontazione delle attività svolte, salvo disdetta da comunicare alla Controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata) con un preavviso di tre mesi.
Articolo 13 - Controversie
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 14 - Spese
Il presente accordo costituisce quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto saranno ripartite fra le Parti.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx* | Il Presidente della Società Cooperativa Laboratorio dell’Immaginario Scientifico xxx. Xxxxx Xxxxxx* |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 8 e 13 del presente Accordo.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx* | Il Presidente della Società Cooperativa Laboratorio dell’Immaginario Scientifico xxx. Xxxxx Xxxxxx* |
*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.