ASSOCIAZIONE G.A.L. “PREALPI E DOLOMITI”Provincia di BellunoC.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COPIAN. 25 del 09/09/2020
ASSOCIAZIONE G.A.L. “PREALPI E DOLOMITI” Provincia di Belluno C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257 |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
COPIA N. 25 del 09/09/2020 |
Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione Contratto di concessione in uso di porzione di immobile ad uso uffici - Comune di Borgo Val Belluna.
L’anno duemila duemilaventi il giorno 09 del mese di settembre alle ore 18:00 presso il Ristorante “La Cascina” Frazione Farra d’Alpago - Alpago, a seguito di convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori: | |||||
1 | XXXXXXX XXXXXXX | UNIOME MONTANA ALPAGO | Presidente | Componente pubblica | Pubblico |
2 | XXXXX XXXXXXXX | COMUNE DI FELTRE | Vice Presidente | Componente pubblica | Pubblico |
3 | XXXX XXXXX XXXXXXX | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | Consigliere | Componente privata/parti sociali ed economiche | Settore Primario |
4 | DE XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX BELLUNO | Consigliere | Componente privata/parti sociali ed economiche | Settore terziario |
5 | XXXXXXXX XXXXXXX | APPIA - CNA BELLUNO | Consigliere | Componente privata/parti sociali ed economiche | Settore secondario |
Assume la presidenza il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. Partecipa alla seduta il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore Tecnico del GAL che il Presidente nomina Xxxxxxxxxx e provvede alla stesura del presente verbale. |
Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione Contratto di concessione in uso di porzione di immobile ad uso uffici - Comune di Borgo Val Belluna.
PREMESSA
Il Presidente ricorda quanto approvato con delibera n. 4 del 20/01/2020 con la quale è stato dato avvio alle istruttorie tecnico amministrative per lo spostamento della sede del Gal e quanto approvato dell’Assemblea degli Associati con la delibera n. 1 del 04/03/2020 con la quale è stata accettata la proposta di variare la sede del Gal autorizzando il Presidente al trasferimento della sede operativa presso l’ex Municipio di Trichiana Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX).
A seguito dell’interlocuzione con il Comune di Borgo Valbelluna, gli uffici hanno concordato la bozza del contratto di concessione in uso di porzione di immobile, che il Presidente sottopone ora al Consiglio Direttivo per la valutazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014- 2020 è stato modificato per effetto della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, in particolare l’Allegato tecnico 12.3.2.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Locale #facciamolonoi2020:larete che crea sviluppo redatto secondo le disposizioni della DGR n.1214 del 15/09/2015 e ss.mm.ii – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico Reg. UE 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013, art. 42,44 – Misura 19.4.1 “Sostegno alla Gestione e all’animazione territoriale del GAL”.
VISTA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL.
VISTA la Delibera dell’Assemblea degli Associati del GAL Prealpi e Dolomiti n. 5 del 01 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 “#facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo” –
Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione Contratto di concessione in uso di porzione di immobile ad uso uffici - Comune di Borgo Val Belluna.
Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”.
VISTA la DGR n. 1972 del 06 dicembre 2016 ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Integrazione disposizioni tecnico operative. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013” ed in particolare l’Allegato A) par. 2.3 punto 2, 3, 4 e 5.
RICHIAMATA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 della Regione Veneto pubblicata sul BUR
n.100 del 21.10.2016, con la quale è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei 9 GAL veneti selezionati per il periodo 2014/2020.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 20/01/2020 con la quale è dato avvio alle istruttorie tecnico amministrative per lo spostamento della sede dal Municipio del Comune di Sedico alla nuova sede presso l’ex Municipio di Trichiana - Comune di Borgo Valbelluna.
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea degli Associati n. 1 del 04/03/2020 con la quale è stata accettata la proposta di variare la sede del Gal autorizzando il Presidente al trasferimento della sede operativa presso l’ex Municipio di Trichiana Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) incaricando altresì il Presidente a convocare l’Assemblea degli Associati alla presenza del notaio per la modifica statutaria inerente la nuova sede legale.
VISTA la bozza di contratto di concessione in uso di porzione di immobile ad uso uffici, da adibire a sede del Gal Prealpi e Dolomiti, da stipulare con il Comune di Borgo Valbelluna.
SPECIFICATO che l’art. 4 del contratto prevede la decorrenza dello stesso dal giorno 10/09/2020 e la durata di nove anni.
SPECIFICATO che l’art. 5 del contratto stabilisce il canone annuale di concessione pari ad € 4.200,00, prevedendo altresì l’aggiornamento automatico del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai verificatisi nell’anno precedente, da pagarsi in una unica rata annuale entro il 30 settembre per l’annualità di riferimento.
PRESO ATTO che le spese per il perfezionamento del contratto costituite da imposta di bollo e imposta di registro, sono poste a carico del concessionario e che sommano a complessivi € 801,00 (€ 756,00 Imposta di Registro ed € 45,00 Imposta di Bollo).
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d’interessi, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.
RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con riferimento al regolamento interno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 14/09/2018, relativo ai specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse.
SENTITA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito all’oggetto della deliberazione da adottare.
Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 – PSL #facciamolonoi2020: la rete che crea sviluppo - SottoMisura 19.2: Approvazione Contratto di concessione in uso di porzione di immobile ad uso uffici - Comune di Borgo Val Belluna.
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la bozza di contratto, da stipulare con il Comune di Borgo Valbelluna, per la concessione di porzione di immobile ad uso uffici da adibire a sede del Gal Prealpi e Dolomiti presso l’ex-municipio di Trichiana – P.zza Xxxx Xxxxxx, 1 – Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), parte integrante del presente atto;
3. Di approvare la durata del contratto di nove anni con decorrenza dal 10/09/2020;
4. Di impegnare la spesa complessiva pari ad € 39.900,00 per il canone di concessione fissato in € 4.200,00 annuali prevedendo l’aggiornamento automatico in misura pari al 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai verificatisi nell’anno precedente;
5. Di autorizzare gli Uffici del GAL a liquidare annualmente al Comune di Borgo Valbelluna la somma di € 4.200,00 indicizzata al 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai verificatisi nell’anno precedente, nei termini fissati dal contratto ed imputando la spesa al conto “Fitti Passivi” del bilancio di previsione 2020 e delle successive annualità;
6. Di autorizzare gli Uffici del GAL a liquidare al Comune di Borgo Valbelluna la complessiva somma di € 810,00 inerenti l’ Imposta di Registro pari ad € 756,00 ed e l’Imposta di Bollo pari ad € 45,00, imputando la spesa al conto “Fitti Passivi” del bilancio di previsione 2020;
7. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di concessione di porzione di immobile ad uso uffici da adibire a sede del Gal Prealpi e Dolomiti con il Comune di Borgo Valbelluna;
8. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
9. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d’interessi e trasparenza dei processi decisionali;
10. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Il Segretario Il Presidente
X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
REPERTORIO N. 49 PROTOCOLLO N. 20067 COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
PROVINCIA DI BELLUNO
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICI
L’anno 2020, il giorno ventitrè del mese di settembre, nella residenza comunale in Piazza Xxxx Xxxxxxx n. 3 – Mel, tra i Signori:
Dr.ssa XXXXXXX Xxxxxx (Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X), nata a Feltre (BL) il 28 luglio 1990, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Borgo Valbelluna (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01225000254), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Risorse Patrimoniali e Umane, in forza del decreto di nomina a firma del Sindaco n. 34 in data 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 dello Statuto Comunale, di seguito nel presente atto denominato “Comune” o “Concedente”;
Dr. XXXXXXX Xxxxxxx (Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X), nato a Farra d’Alpago (BL) il 26 agosto 1979, residente ad Alpago (BL) in via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 30, che interviene in questo atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del GRUPPO DI AZIONE LOCALE PREALPI E DOLOMITI, associazione riconosciuta, iscritta al numero 443 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato del Veneto, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale: 93024150257, quale Presidente e Legale Rappresentante della stessa, nominato con deliberazione dell’Assemblea degli Associati n. 04 in data 04 marzo 2020, acquisita in copia agli atti dell’Ente in data 23 settembre 2020, protocollo n. 20063, di seguito nel presente atto denominato “Concessionario”;
PREMESSO:
che il GAL Prealpi e Dolomiti, come prevede l’art. 2 dello Statuto, persegue la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel territorio rurale;
che l’attività del GAL Prealpi e Dolomiti si concretizza principalmente nell’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e nell’intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali favorendo sia l’integrazione e il coordinamento con altri progetti ed iniziative di sviluppo, che concorrendo alla elaborazione e alla realizzazione di iniziative atte a promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, nel rispetto dell’ambiente e dell’identità culturale del proprio territorio;
che per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, il GAL Prealpi e Dolomiti ha richiesto al Comune di Borgo Valbelluna, giusta nota acquisita al protocollo comunale n. 2112 del 30 gennaio 2020 e successiva comunicazione del 10 giugno 2020, protocollo comunale n. 11641, la disponibilità di locali ad uso ufficio, siti ai piani secondo e terzo dell’immobile, sede municipale, ubicato in località Trichiana, così allibrato nel Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Valbelluna – Sezione di Trichiana: Foglio n. 4, Particella n. 235, Categoria B/4, Classe U, Consistenza mc. 2297, Superficie catastale totale mq. 711, Rendita Euro 2.847,13, Indirizzo: Piazza Xxxx Xxxxxx n. 1, piani T-1-2-3;
che il GAL Prealpi e Dolomiti intende avere la disponibilità dei suddetti locali per eleggervi la sede legale ed esercitarvi la propria attività istituzionale;
che la Giunta Comunale, con verbale di deliberazione n. 141 in data 08 settembre 2020, ha approvato il presente contratto disciplinante i reciproci rapporti;
che con delibera del Consiglio Direttivo n. 25 in data 09 settembre 2020, il GAL Prealpi e Dolomiti ha accolto le condizioni della concessione proposte dal Comune;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto, valida ad ogni effetto di legge.
Articolo 2 – Oggetto della concessione
Il Comune di Borgo Valbelluna, come sopra rappresentato, nella sua qualità di proprietario, concede in uso al GAL Prealpi e Dolomiti di Sedico, che come sopra rappresentato accetta, porzione della superficie netta di mq. 167,96, dell’edificio adibito a sede municipale, ubicato in Borgo Valbelluna (BL), località Trichiana, Piazza Xxxx Xxxxxx n. 1, come di seguito individuata ed evidenziata con colore rosso nelle planimetrie qui allegate sub. A e B, controfirmate dalle Parti (d’ora in poi più brevemente l’“Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati Foglio n. 4, Particella n. 235, Categoria B/4, Classe U, Consistenza mc. 2297, Superficie catastale totale mq. 711, Rendita Euro 2.847,13, porzione costituita dal piano secondo, riservandosi il Comune l’uso della sala centrale per essere destinata al progetto “Palestre Digitali”, e dal piano terzo, ad esclusione della sala riunioni, che rimane nella disponibilità del Comune.
La sala centrale del secondo piano sarà utilizzata dal Comune per dare attuazione all’iniziativa “Palestre Digitali”, finanziata dal Consorzio BIM Piave, secondo modalità ed orari da convenire con il Concessionario, al fine di garantire comunque il regolare funzionamento degli uffici del medesimo.
La sala riunioni posta al piano terzo potrà essere utilizzata dal Concessionario per tenervi i propri Consigli Direttivi nonché per altre riunioni riservate, previa richiesta di utilizzo al Comune.
Sono compresi nella concessione i seguenti arredi di proprietà comunale presenti nell’Immobile:
- piano terzo, stanza a destra: una scrivania in vetro, quattro sedie imbottite nere, un mobiletto basso a due ante, scaffalature metalliche presenti nel soppalco;
- piano terzo, stanza a sinistra: scaffalature metalliche.
Il Concessionario potrà fruire delle seguenti aree comuni, meglio individuate in colore verde nelle planimetrie qui allegate sub. A, B, C, D:
- area server e servizio al piano terra;
- ingresso, atrio e corridoio al piano terra;
- ascensore dal piano terra al piano secondo;
- scale dal piano terra al piano terzo (sottotetto);
- atrio al piano primo;
- atrio e servizi al piano secondo.
Il Concedente si impegna a fornire uno spazio presso i propri magazzini o presso altra struttura comunale, nel quale depositare il materiale d’archivio di proprietà del Concessionario, oggi depositato presso i magazzini comunali di Sedico.
Il Concedente garantisce che sull’Immobile in questione non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
L’Immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il Comune garantisce al Concessionario ed al pubblico che si dovesse recare presso gli uffici, la libera fruizione e l’accesso ai predetti locali posti al piano secondo, indipendentemente dagli orari di servizio e di apertura degli altri uffici comunali ubicati nello stesso edificio.
Articolo 3 – Destinazione dei locali oggetto di concessione
L’Immobile sarà destinato esclusivamente ad uso uffici; il Concessionario vi eleggerà la propria sede legale.
Il Concessionario si impegna a non destinare l’Immobile ad usi diversi da quelli stabiliti.
Il Concedente garantisce che l’Immobile è idoneo all’uso a cui il Concessionario intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni
necessarie.
Il Concedente garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti.
Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di nove anni con decorrenza dal 10 settembre 2020.
La concessione potrà essere rinnovata per ugual periodo, alla scadenza, per volontà delle Parti espressa con previo atto deliberativo, essendo escluso il rinnovo tacito.
Per ogni caso di ritardato rilascio dell’Immobile, il Concessionario sarà tenuto a pagare al Concedente un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi in unica rata fino alla riconsegna dell’Immobile, aggiornato annualmente – su richiesta del Concedente – come indicato al successivo art. 5.
Articolo 5 - Canone e pagamenti
Il canone annuo concordato è stabilito in Euro 4.200,00 (diconsi euro quattromiladuecento/00), da pagarsi in un’unica rata annuale entro il 30 settembre per l’annualità di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale acceso presso UniCredit S.p.A., Agenzia di Mel, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Decorso tale periodo il Concedente si riserva di agire in tutela dei propri diritti.
Tale importo sarà automaticamente aggiornato ogni anno in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai, verificatasi nell’anno precedente.
Articolo 6 – Recesso
Le Parti concordano che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso formale di almeno sei mesi, da comunicare al Concedente a mezzo PEC.
Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’Immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone di concessione.
Articolo 7 – Dichiarazioni ed obblighi del Concessionario
Il Concessionario dichiara di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato adatto allo scopo convenuto e corrispondente alle proprie esigenze, esente da difetti ed in buono stato di manutenzione. Dichiara, altresì, di averlo preso in consegna ad ogni effetto di legge con il ritiro delle chiavi in data 10 settembre 2020, costituendosi da quel momento del medesimo custode, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile.
Il Concessionario si obbliga a riconsegnare l’Immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno al termine del periodo di concessione e salvo i maggiori oneri da documentare, obbligandosi altresì a non apportare modifica alcuna all’Immobile in uso, salvo autorizzazione scritta del Concedente.
Al termine della concessione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all’atto della riconsegna dell’Immobile.
Articolo 8 – Cessione del Contratto e Sub concessione
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto e di sub concedere a terzi l’Immobile, anche in parte, pena la decadenza della concessione.
Articolo 9 – Arredo dell’Immobile - Manutenzione
Il Concessionario provvede all’acquisto di tutto il materiale d’arredo necessario all’allestimento dei propri uffici posti al piano secondo, compreso il completamento dell’arredo della sala centrale, previo accordo con il Concedente, rispetto alla dotazione di arredi e attrezzature acquisite dal Comune mediante il finanziamento del progetto “Palestre Digitali” da parte del Consorzio BIM Piave. In particolare, il Concedente provvede al
posizionamento di adeguata strumentazione tecnologica (schermo video tipo touch screen
di adeguate dimensioni, impianto audio/sonoro, telecamera per video riprese) presso la sala centrale predetta, permettendone l’utilizzo al Concessionario per le proprie attività istituzionali.
Il Concedente si impegna a realizzare un nuovo impianto di illuminazione del piano secondo.
Il Concessionario predispone a sue spese la strumentazione server/telefonia/connessione Internet per rendere il piano secondo completamento servito dalla rete anche per l’utilizzo da parte del Comune.
E' onere del Concessionario effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria manutenzione resasi necessaria per la salvaguardia dell'Immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo.
Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile, necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile stesso all’uso convenuto tra le Parti, saranno a carico del Concedente.
Sono altresì a carico del Concedente gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Il Comune consente che il Concessionario, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’Immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
Articolo 10 – Oneri accessori
Le Parti concordano che i costi di riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizie relativi all’Immobile siano sostenuti dal Concedente, in quanto non separabili rispetto a quelli pertinenti alla porzione immobiliare dallo stesso utilizzata quale sede municipale. Per quanto riguarda le pulizie, essendo gli spazi utilizzati in forma promiscua e con accesso del pubblico, saranno adottate le indicazioni operative di sanificazione previste dagli specifici Protocolli Covid-19.
Sono posti a carico del Concessionario i costi inerenti la telefonia e la connessione Internet e i relativi oneri.
Articolo 11 - Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali
Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto, esonerando il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Concessionario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire al Concedente, o suoi incaricati, l’accesso nell’Immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica sarà svolta in orari convenuti, senza intralciare la regolare attività del Concessionario.
Articolo 12 - Assicurazione
Il Concessionario ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni, con durata per tutto il periodo della concessione, una polizza assicurativa per responsabilità civile con garanzia del rischio locativo, a copertura dei danni derivanti da incendio, per una somma assicurata dell’importo di Euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00), pari al valore di ricostruzione a nuovo degli spazi in concessione, ivi compresa l’assicurazione RCT/RCO a copertura dei danni arrecati a cose ed a terzi, con un massimale di Euro 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00).
Si dà atto che copia di detta polizza, stipulata con la compagnia di assicurazioni UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Feltre, emessa in data 15 settembre 2020 con il numero 1/57382/122/175206366, è stata acquisita al protocollo comunale n. 20055 del 23 settembre 2020.
Si dà atto che il Concedente, in qualità di proprietario, ha già dotato l’Immobile delle coperture assicurative ALL RISK e RCT, che si impegna a mantenere attive per tutta la durata del Contratto.
Articolo 13 - Spese di registrazione del contratto
Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il presente contratto è relativo a operazione esente I.V.A., ai sensi dell’art. 10, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972.
La registrazione del presente contratto sarà effettuata in termine fisso, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986, con pagamento dell’imposta in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Tariffa Parte prima annessa al predetto Decreto.
L’imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. relativamente al presente contratto ed allegati non soggetti alla medesima imposta fin dall’origine, è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico, per l’importo di Euro 45,00 (diconsi Euro quarantacinque/00).
Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, imposta di registro, spese relative ad eventuali rinnovi) sono poste a carico del Concessionario, che per la relativa registrazione ha versato al Concedente la somma di Euro 801,00 (salvo conguaglio), mediante bonifico in data 17 settembre 2020, sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale acceso presso UniCredit S.p.A., Agenzia di Mel, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000. Il Concedente provvede agli adempimenti conseguenti.
Articolo 14 – Controversie
Nel caso in cui insorga controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a trovare idonea soluzione in via bonaria; in mancanza di soluzione amichevole, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 15 - Elezione di domicilio per comunicazioni
Per le finalità di cui al presente contratto e per qualsiasi incombenza di legge le Parti eleggono domicilio rispettivamente:
- il Concedente, in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 - Xxx, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX);
- il Concessionario, in Piazza Xxxx Xxxxxx n. 1 – Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX).
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa il Concessionario che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente contratto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Borgo Valbelluna e l’Agenzia delle Entrate di Belluno con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell’atto. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valbelluna. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx (XX), Telefono: 0000-000000, email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx
Articolo 17 – Disposizioni finali
Il Concessionario dichiara di aver ricevuto dal Concedente le informazioni e l’attestazione di prestazione energetica dell’edificio, rilevando che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’art. 6, terzo comma, del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., trattandosi di concessione di porzione di immobile.-
Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell’esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., in unico documento informatico comprensivo degli allegati A, B, C, D. COMUNE DI BORGO VALBELLUNA – Il Responsabile del Servizio Risorse Patrimoniali e Umane dr.ssa XXXXXXX Xxxxxx