Servizio Trasporto Privato
PROVINCIA DELLA SPEZIA - Area Amministrazione Generale
Servizio Trasporto Privato
Regolamento Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio.
Ù
INDICE PER ARGOMENTO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Competenza
Art. 3 Definizione
Art. 4 Esenzioni
Art. 5 Rilascio della licenza Art. 6 Requisiti
Art. 7 Dati economici Art. 8 Domanda
Art. 9 Licenza provvisoria
Art. 10 Sostituzione della licenza Art. 11 Duplicato della licenza Art. 12 Accesso agli sportelli
Art. 13 Tempi di rilascio della licenza
Art. 14 Controllo amministrativo e Verifiche Art. 15 Revoca
Art. 16 Decadenza
Art. 17 Norme di rinvio
Art. 18 Entrata in vigore ed efficacia
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze di trasporto di merci in conto proprio, di
cui all’art. 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 in attuazione dell’art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 112 e dell’Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
2. Definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell’attività amministrativa da parte della Provincia di La Spezia in materia di rilascio e gestione delle licenze di trasporto di cose in conto proprio, nonché alla tenuta del relativo elenco provinciale di cui alla Legge n. 298/1974.
Art. 2 – Competenza
Le funzioni della Provincia in materia di trasporto di cose in conto proprio sono le seguenti:
- ricezione delle istanze e accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;
- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell’iscrizione nell’elenco provinciale;
- adozione dei provvedimenti di rilascio, sostituzione, sospensione, decadenza e revoca delle
licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall’elenco provinciale;
- applicazione delle sanzioni pecuniarie;
- gestione dell’Elenco degli autotrasportatori in conto proprio tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.
Art. 3 – Definizione
Ai sensi dell’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, quando concorrono le seguenti condizioni:
- il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessoria nel
quadro dell’attività principale svolta dall’impresa;
- le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l’attività principale, siano di proprietà dell’impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all’attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all’attività stessa;
- il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
- i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
- il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell’impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/77) e che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l’amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali. Per tutte le categorie è obbligatoria l’abilitazione professionale C.Q.C.;
- l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.
Art. 4 – Esenzioni
La disciplina dell’autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:
- autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
- trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana), e non a trasporti connessi all’espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità…);
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).
Art. 5 – Rilascio della licenza
1. L’esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Provincia di La Spezia per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale.
2. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo e/o veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente la disponibilità del veicolo a motore.
3. Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l’attività principale esercitata dall’impresa e le cose o le classi di cose trasportabili. (Allegati 1)
Art. 6 – Requisiti
1. Per ottenere il rilascio della licenza di cui all’art. 5, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e/o documenti:
- iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno obbligo di tale iscrizione, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;
- un atto notorio idoneo a comprovare la natura dell’attività esercitata da parte delle imprese esonerate dall’obbligo di iscrizione e per le persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale;
- il trasporto, nell’attività dell’impresa, non deve costituire attività economica prevalente ma solo attività complementare o accessoria;
- disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 50% (1 autista/ 2 veicoli) del numero dei veicoli già autorizzati ed in disponibilità all’atto della domanda ovvero del numero di veicoli per i quali si chiede la licenza;
- avvenuta presentazione della dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche e giuridiche per la propria attività. In caso di nuova attività (inferiore a 18 mesi) si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
- insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. da parte del titolare, se ditta individuale, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, del legale rappresentante nelle altre società.
Art. 7 - Dati economici
1. Per l’ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d’affari, riferito all’attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all’anno solare immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell’istanza ed a quello corrente, rispettivamente realizzato o presumibile, sulla base di documenti contabili dell’impresa, tale da giustificare l’impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all’attività principale dell’impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché delle caratteristiche tecniche dei veicoli.
2. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, le imprese di nuova costituzione di cui all’art. 9 del presente Regolamento, i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro e coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg.
Art. 8 – Domanda
1.Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici se residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nella provincia di La Spezia, devono presentare domanda in carta legale al competente ufficio dell’Ente utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia.
2. L’ istanza deve contenere:
- i dati anagrafici relativi al titolare dell’impresa o al legale rappresentante della stessa;
- i dati dell’impresa e, in particolare, la denominazione, la forma giuridica/ragione sociale, la sede, l’indicazione dell’iscrizione al registro imprese con specificazione dell`attività per cui l’impresa ha ottenuto l’iscrizione;
- per le società la data di inizio attività (art. 7 par. 2 lett. b) D.P.R. 783/77);
- gli estremi del veicolo per il quale si intende ottenere la licenza;
- l’indicazione delle cose o classi di cose che si intendono trasportare (codici ISTAT o descrizione) ex art. 32, comma 3, Legge n. 298\74;
- dichiarazione relativamente all’insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all’amministratore unico, all’amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i., e che gli stessi non sono sottoposti a misure di sicurezza personale/o di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956;
- dichiarazione relativa al titolo giuridico in forza del quale si ha la disponibilità del veicolo (art.
4 D.P.R. n. 783/77);
- dichiarazione relativa alla disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all’impresa così come disposto dall’art. 6 del presente Regolamento;
- dichiarazione che il trasporto di merci non è l’attività prevalente rispetto alle altre attività svolte dall’impresa;
- qualora l’impresa abbia già ottenuto delle licenze, l’indicazione degli estremi delle stesse;
- nel caso in cui il trasporto richieda autorizzazioni speciali rilasciate da altri enti, dichiarazione del possesso dell’autorizzazione con indicazione dell’ente che l’ha rilasciata, del tipo di autorizzazione con la specificazione dell’ attività consentita.
- iscrizione nel ruolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito (istanza);
- dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità da parte dell’impresa dimacchine
operatrici;
- dichiarazione sostitutiva relativa alle specifiche autorizzazioni provinciali per le attività di recupero e smaltimento rifiuti o in mancanza copia delle fatture di acquisto e vendita dei rifiuti;
- dichiarazione da cui risulti l’indicazione della persona nominata come consulente ADR ed X.Xxx. 4 febbraio 2000, n. 40;
- dichiarazione attestante che il conducente del veicolo adibito al trasporto di merci pericolose ha conseguito il relativo certificato di abilitazione (patente A.D.R.) (secondo le disposizioni dell’Accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);
- dichiarazione attestante il possesso del Certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
2. I certificati e documenti di cui ai commi precedenti possono essere prodotti, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Nel caso di associazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la relativa documentazione atta a dimostrare:
- esistenza giuridica del soggetto
- i poteri di rappresentanza del richiedente
- le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite
- nel caso di trasporto in conto proprio a fini hobbistici, la proprietà delle cose trasportate.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica svolta secondo apposito modello (allegato 1)
- dichiarazione dell’assolvimento obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali (allegato 2)
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo o per veicoli da immatricolare/reimmatricolare dichiarazione di conformità (certificato d'origine) o certificato di approvazione;
- relazione dettagliata dell’attività svolta che specifichi le esigenze di trasporto e che contenga l’elencazione delle attrezzature e/o macchine operatrici ed aree o immobili in disponibilità;
- permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;
- fotocopia della patente professionale (C.Q.C.) degli addetti alla guida;
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità del titolare o dell’amministratore;
- attestazione del versamento, su conto corrente bancario / PAGO PA intestato alla Provincia di La Spezia, del contributo per spese di istruttoria nella misura stabilita dal presente regolamento. (all….)
4. Quando il trasporto in conto proprio sia richiesto per determinate e specifiche classi di cose (merci pericolose, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, escavatori ecc.) occorre procedere sia
producendo una specifica motivazione sia procedendo ad accertamenti specifici per i quali è richiesta la relativa documentazione.
Art. 9 - Licenza provvisoria
Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l’attività principale in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio, ed, in ogni caso, le imprese che abbiano denunciato l'inizio attività entro i 18 mesi anteriori alla data di presentazione dell'istanza) possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l’esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata. L’istanza con cui si chiede la trasformazione della licenza provvisoria in definitiva deve essere presentata entro il termine di scadenza indicato nella licenza provvisoria. Trascorso questo termine la licenza di intende perenta e l’ufficio procederà, senza preventiva comunicazione all’intestatario, alla cancellazione dell’impresa dall’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio
Art. 10 - Sostituzione della licenza
1. Il titolare di licenza per autotrasporto di cose in conto proprio deve presentare istanza di sostituzione della licenza al competente ufficio dell’Ente, utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia, nei seguenti casi:
- cambio denominazione o ragione sociale;
- modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo che importino una variazione della massa complessiva a pieno carico superiore al 5%;
- modifica o integrazione dell'attività principale;
- modifica o integrazione delle cose o classi di cose da trasportare;
- trasformazione tipo sociale;
- cambio sede legale o residenza;
2. All’istanza, in marca da bollo da Euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), devono essere allegati:
- Copia documento di identità del richiedente;
- Copia documenti del veicolo (Carta di circolazione o foglio di xxx x, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx per intervenute modificazioni delle caratteristiche tecniche del
- veicolo, copia del Collaudo o Certificato di approvazione);
- Copia conforme all’originale della licenza da sostituire;
- Attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di La Spezia, del contributo per spese di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione provinciale;
- una marca da bollo da Euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti.)
3. Qualora la sostituzione riguardi l’aggiunta di determinate e specifiche classi di cose (merci pericolose, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, escavatori ecc.) si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4 del presente Regolamento.
Art. 11 – Duplicato della licenza
In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della licenza occorre presentare domanda per il rilascio di duplicato al competente ufficio dell’Ente utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia ed allegando la seguente documentazione:
- copia documento di identità del richiedente;
- copia carta circolazione del veicolo;
- originale di licenza deteriorato;
- copia denuncia di smarrimento/furto agli organi di polizia;
- copia licenza smarrita (se in possesso);
- attestazione del versamento, su conto corrente postale intestato alla Provincia di La Spezia, del contributo per spese di istruttoria (ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto)nella misura stabilita con deliberazione Provinciale;
- due marche da bollo da Euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti e ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto) una sulla domanda e una da apporre sulla licenza.
Art. 12 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Possono gestire le pratiche concernenti l’autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:
- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.
2. In ogni caso, si deve esibire un documento di identità in corso di validità o l’apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante.
L’Ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell’art. 9 delle legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art. 13 –Tempi di rilascio della licenza
1. Il rilascio, la sostituzione ovvero il duplicato della licenza avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della documentazione e degli allegati.
2. In ogni caso l’Ufficio competente può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell’istruttoria.
3. Nel caso in cui l’Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
4. Se l’istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all’interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio della licenza prima dell’adozione del provvedimento finale di xxxxxxx.
Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all’iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l’Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell’archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
6. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso la Provincia di La Spezia da parte di imprese già iscritte presso altre Province, l’Ufficio competente provvede, previa
verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia di provenienza la cancellazione dell’impresa dall’Elenco da questa gestito. A seguito dell’avvenuta cancellazione l’Ufficio competente procede alla nuova iscrizione.
Art. 14 – Controllo Amministrativo e Verifiche
La modalità di avvio ed esperimento dei controlli amministrativi consiste in una mera attività di controllo che può essere effettuata sia su segnalazione circostanziata, sia d’ufficio.
L’Ufficio preposto, infatti, ha facoltà di accesso ad alcune banche dati detenute da Enti pubblici quali Camere di Commercio, ad informazioni detenute dai Centri per l’Impiego ed a certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità, ove previsto dalla normativa.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 298/74, si riserva di verificare, su segnalazione e comunque allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora dovesse constatare il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca.
Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e dei requisiti in base alle quali la licenza fu rilasciata, è soggetto all’attivazione del procedimento di revoca e all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
Art. 15 – Revoca
La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all’art. 31 della legge n. 298/1974.
L’ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.
3. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l’Ufficio comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 della medesima legge.
4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l’adozione del provvedimento finale di revoca.
5. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione, del soggetto titolare delle stesse, dall’Elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell’archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell’archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.
7. Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, l’Ufficio competente provvederà a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.
Art. 16 – Decadenza
1. Ai sensi dell’art. 48 della legge n. 298/1974, il competente Ufficio della Provincia,
dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall’ Elenco degli autotrasportatori in conto proprio nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità o siano reiterate, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.
2. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, l’Ufficio comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 della medesima legge.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l’adozione del provvedimento finale.
4. Allo scadere dei 18 mesi delle licenze provvisorie, qualora l’utente nei successivi 30 giorni non abbia presentato domanda di definizione della licenza, l’ufficio provvederà alla cancellazione dell’impresa dall’Elenco Provinciale.
Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare:
- alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell’Unione Europea esistenti in materia;
- alla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i.;
- al D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 e s.m.i.;
- al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i..
Art. 18 - Entrata in vigore ed efficacia
Il presente Regolamento entra in vigore all’esito della pubblicazione per quindici giorni all’Albo pretorio dell’Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.
Art. 19 – Spese di istruttoria Vedi allegato 1
Allegato 1
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA DALL’IMPRESA
(ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )
Il sottoscritto Nato a ( ) il Residente a ( ) in Via
n.
In qualità di () titolare () legale rappresentante
Della Impresa denominata Con sede in
DICHIARA
di essere iscritto nei ruoli delle imposte dirette presso l’Agenzia delle Entrate
di
di aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta presso l’Agenzia delle Entrate di e di aver conseguito un Reddito d’Impresa pari a €
di non essere soggetto a tale obbligo (In tal caso occorre produrre dichiarazione attestante le ragioni dell’esenzione e gli eventuali altri obblighi cui l’impresa è soggetta in alternativa)
che, conformemente alle risultanze delle proprie scritture contabili, l'entita' dell'attività economica svolta
dall’impresa nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente:
Anno d’imposta precedente | Anno d’imposta corrente | |
Volume d’affari | € | € |
Costi di esercizio complessivi dell'impresa | € | € |
Totale costi di esercizio parziali sostenuti per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli già autorizzati: | € | € |
Ammortamenti Carburanti e lubrificanti Personale conducente Riparazioni ordinarie | € € _ € | € € € |
€ | € | |
Assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile In dettaglio | € | € |
Spese autostradali | € € | € € |
Costi sostenuti per trasporti fatti eseguire da imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi e di altri modi di trasporto | ||
Volume d’affari a fini IVA |
Luogo e data
Il Dichiarante
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento è la Provincia della
Spezia i cui dati sono riportati in calce.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato è reperibile presso Labor Service
S.r.l. con sede in Novara, via X. Xxxxx n. 29, telefono: 0000.0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxx.xx, PEC: xxx@xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato al rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del relativo procedimento.
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità in oggetto e nel rispetto della vigente normativa.
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i suoi dati di contatto. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Luogo e data
Il Dichiarante
Allegato 2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto nato a ( ) il residente a ( ) in Via
n.
In qualità di () titolare () legale rappresentante
Della Impresa denominata Con sede in
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(..) Che la ditta non ha dipendenti (..) Che l’Impresa è così composta:
operai n. autisti n. impiegati n. totale dei dipendenti
n.
nell’impresa svolgono attività lavorativa Soci
n.
(..) Che la ditta è regolarmente iscritta all’ INPS (Posizione n . ) ed
è in regola con i pagamenti dei contributi
(..) Che la ditta è regolarmente iscritta all’ INAIL (Posizione n . ) ed è in regola
con i pagamenti dei contributi
Per le imprese edili:
(..) Che la ditta è regolarmente iscritta alla CASSA EDILE (Posizione n. ) (..) Che la ditta applica il seguente CCNL dell’edilizia : (barrare l’ ipotesi che ricorre):
(..) Industria
(..) Piccola media impresa (..) Cooperazione
(..) Artigianato
Luogo e data
Il Dichiarante
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento è la Provincia della
Spezia i cui dati sono riportati in calce.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato è reperibile presso Labor Service
S.r.l. con sede in Novara, via X. Xxxxx n. 29, telefono: 0000.0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxx.xx, PEC: xxx@xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato al rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del relativo procedimento.
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità in oggetto e nel rispetto della vigente normativa.
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i suoi dati di contatto. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Luogo e data
IL DICHIARANTE