REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso gratuito delle attrezzature cinematografiche e fotografiche (di seguito denominate “attrezzature”) di proprietà dell’Accademia.
2. Tali attrezzature possono essere concesse in uso gratuito per lo svolgimento dell’attività didattica in sede e per attività didattica individuale o di gruppo fuori sede.
Art. 2 – Beni disponibili
1. Per le finalità di cui all’art. 1, l’Accademia può concedere in uso ai soggetti beneficiari di cui al successivo art. 3 le seguenti attrezzature, senza pretesa di esaustività, compatibilmente con la disponibilità delle stesse:
- Macchine da presa
- Fotocamere
- Cavalletti
- Materiale audio
- Parco lampade
- Accessori e supporti vari
2. L’elenco dettagliato di detti beni è disponibile presso il magazzino delle attrezzature cinematografiche e fotografiche, sito nel piano superiore della sede di Xxx Xxxx 00 – Roma, oppure richiedendolo al responsabile Sig. Xxxxxxxxxx X’Xxxxx.
Art. 3 – Soggetti beneficiari
1. Hanno diritto all’uso delle attrezzature cinematografiche e fotografiche:
- studenti iscritti e regolarmente frequentanti i corsi accademici di I e II livello dell’Accademia;
- studenti diplomandi;
- docenti;
- personale tecnico-amministrativo dell’Accademia.
Art. 4 – Presentazione della domanda
1. I soggetti di cui all’art. 3, previa verifica delle disponibilità delle attrezzature con il Responsabile del magazzino, dovranno inviare una richiesta scritta di concessione uso, almeno 15 giorni prima, via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxx.xx.
2. La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:
- Nome e cognome studente;
- Recapiti di contatto per ogni eventuale comunicazione;
- Nome del corso al quale è iscritto;
- Nome del docente di riferimento del progetto didattico;
- Le date previste per il ritiro e la riconsegna del materiale;
- L’elenco dettagliato delle attrezzature richieste.
REG. 05-05-03 - Rev. 0 del 13-12-2013
3. Il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci.
Art. 5 – Concessione
1. Valutate le richiesta pervenute e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Responsabile del magazzino accorderà la concessione d’uso, comunicandola al/ai soggetto/i richiedente/i, confermando contestualmente le modalità e le date di ritiro e consegna del materiale.
2. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle attrezzature e secondo l’ordine temporale di ricevimento delle richieste, fermo restando la precedenza assoluta per le iniziative promosse ed organizzate dall’Accademia.
3. Ciascun richiedente potrà ottenere in concessione l’attrezzatura per un massimo di 3 giorni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti.
4. Ciascun richiedente potrà ottenere in concessione l’attrezzatura massimo 1 volta per anno accademico per ogni singolo progetto didattico.
5. La concessione in uso delle attrezzature è gratuita.
Art. 6 – Consegna e restituzione dell’attrezzatura
1. Il ritiro delle attrezzature concesse in uso dovrà essere effettuato presso il magazzino dell’Accademia.
2. Le operazioni di ritiro e riconsegna dei beni dovranno avvenire durante gli orari di apertura del magazzino.
3. Al momento della consegna delle attrezzature il richiedente dovrà fornire al responsabile del magazzino un apposito modulo compilato e sottoscritto, allegato al presente regolamento (Allegato A), che dovrà contenere i seguenti elementi:
- Nome e cognome studente;
- Recapiti di contatto per ogni eventuale comunicazione;
- Nome del corso al quale è iscritto;
- Nome del docente di riferimento del progetto didattico;
- Data e ora di ritiro dei beni e data e ora di restituzione;
- Descrizione dei beni presi in concessione e quantità;
- Descrizione di eventuali difetti riscontrati dal richiedente;
- Esonero dell’amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall’uso dei beni concessi.
4. Non potranno essere accolte le richieste anche parzialmente incomplete.
5. Al momento della riconsegna delle attrezzature il richiedente dovrà aver già scaricato eventuali files contenuti in esse. Le attrezzature fornite di batterie, dovranno essere riconsegnate con le stesse batterie completamente cariche.
6. Al momento della restituzione delle attrezzature, il responsabile del magazzino procederà alla verifica dello stato di integrità dei beni nonché alla rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto dato in consegna e annoterà sul database elettronico l’indicazione dello stato del materiale riconsegnato e degli eventuali danni, nonché l’eventuale ritardo nella riconsegna.
7. Il ritardo nella riconsegna per cause imputabili al richiedente comporterà la sospensione dello stesso dalla concessione in uso delle attrezzature per un periodo di tre mesi.
8. Nel caso in cui le attrezzature restituite risultino danneggiate e/o mancanti, si procederà alla richiesta di risarcimento danni, come specificato nel seguente articolo 7.
Art. 7 – Risarcimento dei danni
1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata dall’ufficio amministrazione in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l’acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Il richiedente sarà tenuto al versamento, all’ufficio amministrazione, della cifra pari alla completa copertura della somma che sarà necessaria all’acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni che saranno rese necessarie.
Art. 8 – Responsabilità del richiedente
1. Sono obblighi e responsabilità del soggetto richiedente:
- Ritirare in prima persona le attrezzature richieste;
- Non delegare altro soggetto per il ritiro della attrezzature richieste;
- Restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute, entro il termine stabilito e nel medesimo luogo di ritiro, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti;
- Utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- Non concedere ad altri i beni ricevuti in uso;
- Salvaguardare l’integrità e il corretto utilizzo dei beni;
- Assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni derivati dall’uso delle attrezzature o comunque per un utilizzo improprio delle stesse.
Art. 9 – Mancata concessione delle attrezzature e restituzione anticipata
1. La concessione in uso delle attrezzature può essere negata o revocata, senza che il richiedente abbia diritto ad alcun indennizzo, nei seguenti casi:
- Quando anche uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 8 non venga rispettato;
- Quando venga riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- Quando sopravvengono motivi urgenti di interesse comune;
- Quando sia necessario garantire lo svolgimento dell’attività didattica o iniziative organizzate e promosse dall’Accademia.
Roma, 13 dicembre 2013