Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e
0.975.216.7
la Repubblica popolare del Bangladesh concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 14 ottobre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 settembre 2001
(Stato 3 settembre 2001)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemen- te alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contempo- raneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
(c) gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di questa Parte cont- raente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti gi- uridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
RU 2003 1629
1 Übersetzung des französischen Originaltextes.
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
(e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
(4) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero, che può esercitare su di esse diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest’ultima, prima o dopo la sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investito- ri o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interes- sato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi investitori il libero trasferi- mento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:
(a) degli introiti;
(b) dei rimborsi di prestiti;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 pa- ragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
(e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inves- timento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indenniz- zo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’in- vestimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o resa pubblica, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del paese
d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendente- mente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.
Art. 7 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l’artico- lo 9 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura e se l’investitore interessato vi acconsente per iscritto, la controversia è sottoposta all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati. Ogni Parte può avviare la procedura indirizzando una richiesta a tal fine al Segretario generale dell’Ufficio come lo prevedono gli articoli 28 e 36 della Convenzione. Nel caso in cui le parti non concordassero sulla procedu- ra più appropriata, conciliazione o arbitrato, la scelta spetta all’investitore interessa- to. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura di composizione della controversia o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
(3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della contro- versia, era controllata da investitori dell’altra Parte, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo (2) lettera (b), una società dell’altra Parte contraente.
(4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’Ufficio, salvo che:
2 RS 0.975.2
(a) il Segretario generale dell’Ufficio, o una commissione di conciliazione, o un tribunale arbitrale decida che la controversia non è di competenza del l’Ufficio, oppure che
(b) l’altra Parte contraente non si conformi alla sentenza arbitrale.
Art. 9 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto inter- nazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ul- timo nella misura in cui sono più favorevoli.
(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono re- ciprocamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni.
Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condizioni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
Fatto a Dacca, il 14 ottobre 2000, in due originali, in francese e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo ingle- se.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxx
Per il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh:
Xxxxx Xxxxx Xxxx