BOZZA IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO CPL 2012
BOZZA IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO CPL 2012
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L’anno duemiladodici il giorno 29 del mese di settembre alle ore 14,30, presso la sede della Confagricoltura Siracusa in xxxxx Xxxxxxxxx 00 si sono incontrati le parti di seguito indicate ed in calce sottoscritte per giungere ad una ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Siracusa per il quadriennio 2012/2015 :
Parti datoriali:
per Confagricoltura Siracusa – dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente e dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx Direttore; per Coldiretti Siracusa –
per CIA Siracusa – dr. Xxxxx Xxxxxxxxx, Presidente e sig. Xxxx Xxxxxxx Direttore. Sindacati dei lavoratori agricoli:
per FLAI-CGIL – Xxxxxxxxx Xxxx segretario provinciale assistito da per FAI-CISL – Xxxxxxxx Xxxxxxxx segretario provinciale assistito da
xxx XXXX-XXX – Xxxxxxxxxx Di Xxxxxx segretario provinciale assistito da
Le parti hanno raggiunto un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Siracusa per il quadriennio 2012/2015, che diventerà operativo allorquando tutte le parti vi avranno apposto la loro firma, sulle seguenti basi:
1) Nella stesura del nuovo contratto provinciale si terrà conto degli aggiornamenti al testo precedente come di seguito annotati:
Art. 6 – modificare i riferimenti: art.11 diventa art. 13 art. 18 diventa art. 21
art. 20 diventa art. 23
QUINDI l’articolo 6 diventerà:
“ In applicazione dell’art. 13 del vigente ccnl, tra il datore di lavoro e l’operaio assunto a tempo indeterminato o determinato, ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 21 dello stesso ccnl, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, degli operai di cui alla lettera a) del richiamato art. 21, con le modalità previste dall’art. 23 del ccnl, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.”
2) OMETTERE ART. 7 (mercato del lavoro) PERCHE’ SUPERATO
3) ART. 11 @ ELIMINARE RIFERIMENTO A “ PERSONALITA’ GIURIDICA” PERCHE’ ERRATO VISTO CHE SI PARLA DI SOCIETA’ DI PERSONE.
CONFERMARE LA SECONDA NOTA TRANSITORIA. MENSA AZIENDALE:
“Qualora le condizioni strutturali dell’ azienda lo richiedano ed il datore di lavoro manifesti la disponibilità ad organizzare una mensa aziendale,le parti,con l’assistenza dei rispettivi Sindacati e Organizzazioni Professionali di appartenenza possono sottoscrivere termini,condizioni e modalità operative,ivi compresa l’eventuale indennità compensativa per mancata fruizione della mensa non attribuibile al datore di lavoro,nei limiti economici fissati dal Ministero delle Finanze”.
ART. 34 – AZIENDE COMMERCIALI AGRUMICOLE
Confermare Protocollo d’intesa allegato al CPL 15 luglio 2008
ART. 36 – AZIENDE AGRITURISTICHE. ( Sostituire con il seguente testo)
“Per le aziende agrituristiche, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 12, si conviene che le stesse,nei giorni di sabato,domenica e festivi, possano ricorrere a tutte le flessibilità previste da norme di legge in vigore.
Resta inteso che il trattamento economico per le flessibilità suddette va ad aggiungersi, qualora ne ricorrano le circostanze, a quello ordinario contrattuale che rimane invariato.”
INOLTRE
Le parti concordano:
ART. 12 – ORARIO DI LAVORO.
Aggiungere un 3° comma : “ Il datore di lavoro ed i lavoratori,con l’assistenza delle rispettive rappresentanze sindacali,nell’ambito della legislazione vigente in materia di orario di lavoro, in occasione delle grandi campagne di raccolta, opportunamente individuate, possono concordare, con accordi scritti, limiti di orario straordinario giornalieri,diversi da quelli fissati dal contratto, per la manodopera occupata sia per la raccolta dei prodotti agricoli che per quella impiegata all’interno dei magazzini di lavorazione o alle dipendenze delle aziende zootecniche o agrituristiche ( per le mansioni strettamente riferite all’attività di ospitalità,compresa la somministrazione dei pasti”) .
Per il comparto dell’acquacoltura e specificatamente per la categoria dei sommozzatori, le parti convengono che la gestione dell’orario di lavoro verrà concordata in sede aziendale con le modalità di cui al 3° comma.
LAVORO STRAORDINARIO,FESTIVO E NOTTURNO (art.14)
Dopo il 2° comma aggiungere:
In occasione delle grandi campagne di raccolta dei prodotti agricoli e relativa loro lavorazione all’interno dei magazzini,le parti concordano di considerare come ordinaria la mezz’ora lavorata dopo le 6 ore e trenta giornaliere, senza quindi la maggiorazione prevista per lo straordinario.
Le parti concorderanno, con appositi accordi formali, il calendario per la valenza della norma di cui sopra.
La portata di questa norma trova equa e soddisfacente compensazione nella garanzia occupazionale offerta dalle aziende che la applicano e nel complesso delle norme economiche e comportamentali che le parti, in fase di rinnovo del CPL per il quadriennio 2012/2015, hanno concordato e sottoscritto.
Le parti,altresì,convengono che con appositi accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CPL e con la Organizzazione datoriale di appartenenza ,nelle aziende che lo richiedano, per le motivazioni riportate nel secondo comma del presente articolo, è possibile stabilire un diverso tetto delle ore straordinarie superiore a quello fissato dal vigente CCNL.
Le stesse norme e gli stessi accordi possono essere concordati ed applicati anche con le aziende zootecniche ed agrituristiche.
(L’attuale 3° comma viene cassato perché superato)
ART. 25 – CLASSIFICAZIONE,MANSIONI,PROFILI E LIVELLI.
Aggiungere al 5° livello:
LETTERA M) – ESTIMATORI DI FRUTTA IN CAMPAGNA;
LETTERA N) @ MANUTENTORI DI MACCHINE E ATTREZZI AZIENDALI.
Per la classificazione, mansioni e profili per il settore dell’acquacoltura, di cui all’attuale appendice, le parti si impegnano ad operare le opportune modifiche e/o aggiornamenti che per l’evoluzione del comparto dovessero essere richieste.
ART. 28 – CASSA EXTRA LEGEM/ ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE
“ Le parti,in applicazione dell’art.8 del vigente ccnl,al fine di……….
CONCORDANO di costituire la Cassa Extra Legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, anche per gli scopi di cui al secondo comma del citato articolo 8 del ccnl.
Per il funzionamento della Cassa/Ente, si concorda che entro il 31 maggio 2013,………
………………………………………………
(penultimo comma) il contributo dell’1,50% sarà integralmente versato dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione del mese di giugno 2013.
SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO
Si conviene di incontrarsi, su richiesta di una delle parti firmatarie del CPL, per trovare soluzioni che rientrino nelle rispettive competenze sindacali per garantire un adeguato sviluppo economico ed occupazionale del territorio.
ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI
Le parti, in considerazione della grave crisi economica del settore agricolo in un contesto di difficoltà finanziarie ed economiche più in generale, preoccupate per la tenuta occupazionale della quale le parti datoriali si fanno carico, concordano di riconoscere un adeguamento complessivo pari al 6% così ripartito:
40% @ pari al 2,40% a partire dal 1° novembre 2012;
il rimanente60% @ pari al 3,60% a partire dal 1° giugno 2013;
Le parti, con riferimento all’adeguamento salariale concordato, precisano che il costo complessivo per l’azienda è del 6% e che al momento della costituzione della Cassa extra legem, nei tempi stabiliti, la quota parte dell’azienda e quella del lavoratore andranno ad alimentare la costituenda Cassa.
STESURA CONTRATTUALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il corrente anno 2012 per una corretta e definitiva stesura del CPL con i necessari collegamenti ed integrazioni con le norme richiamate.
Letto, confermato e sottoscritto.
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