COMUNE DI LIVORNO Dipartimento 2 Servizi alla Città Staff Politiche abitative
COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 2 Servizi alla Città Staff Politiche abitative
AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA
ai sensi Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 01/12/2016, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
383 del 5/6/2018 IL DIRIGENTE RENDE NOTO
Il Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa è stato modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 5/6/2018.
Le istanze di emergenza abitativa presentate dal 26 giugno 2017 ad oggi che sono inserite nelle graduatorie di emergenza abitativa e sfratti sono state ricollocate d'ufficio in graduatoria sulla base delle nuove condizioni di attribuzione dei punteggi approvate dalla Giunta comunale.
E' possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.
Le domande pervenute saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa, e ove presenti i requisiti in quella sfratti, entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l'emergenza abitativa approvato con DGC 618/2016, come modificato dalla DGC 383/2018.
A seguito dell'inserimento di nuove domande o dell'aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.
Art. 1
Requisiti e condizioni per l’accesso all'emergenza abitativa
1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza,con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduta dal solo richiedente :
a) possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere all'emergenza abitativa, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche: gli stranieri, non aderenti all’Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso; di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica nel Comune di Livorno, o nel caso di irreperibilità anagrafica documentata presenza sul territorio comunale, da almeno due anni;
c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000;
e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero. Possono comunque presentare domanda i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi dovrà essere accertata la documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell’allegato A, paragrafo 4, della LRT. 96/1996; possono accedere all'emergenza abitativa anche coloro che sono oggetto di espropriazione forzata con provvedimento giudiziario di vendita forzata dell'immobile;
f) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a €
25.000 , ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Art. 2
Definizione di nucleo familiare
1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'articolo 5 bis comma 2 della legge regionale 96/1996.
Art. 3
Domanda di emergenza abitativa
1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
0. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
− certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
− provvedimento esecutivo di sfratto, sfratto per finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio;
− se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
− certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio o abitazione in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione;
− contratto di locazione;
− documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi art. 13 ter comma 3 della Legge regionale (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc. ).
7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.
8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d'ufficio.
Art. 4
Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande
1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:
a) Centro di ascolto per l'emergenza abitativa, sito in Via G. M. Terreni 9, 1° piano. Tel 0586/400130. Orario di ricevimento: Martedì e Giovedì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30.
b) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x.0;
c) Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - Xxxxx secondo;
d) Sito istituzionale del Comune di Livorno: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx_xxxxx.xxx.
3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:
✔ Consegna a mano presso Centro di ascolto per l'emergenza abitativa, sito in Via G. M. Terreni 9, 1° piano. Tel 0586/400130. Orario di ricevimento: Martedì e Giovedì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30. Opzione consigliata per avere guida alla compilazione.
✔ Consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo
del Comune di Livorno, ubicato in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – Piano secondo.
Xxxxxx Xxxxxxx: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
✔ Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Xxxxxxxxxxx, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
✔ Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.
Art. 5 Accertamenti
1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall’I.N.P.S., dei dati dell’Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell’anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
Art. 6
Graduatoria emergenza abitativa
1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “graduatoria emergenza abitativa” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:
ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA | PUNTI | |
1 | Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (non cumulabile con i criteri 8 e 9) (1) | Punti 5 |
2 | Sfratto per morosità incolpevole | Punti 4 |
3 | Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2) | Punti 3 |
4 | espropriazione forzata (3) | Punti 2 |
5 | provvedimento separazione con obbligo di rilascio | Punti 1 |
6 | Sfratto finita locazione | Punti 2 |
7 | Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 LRT. 96/1996 (4) | Punti 2 |
8 | Sfratto per morosità dal momento della convalida non ancora eseguito | Punti 2 |
9 | Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica (5) - (non cumulabile con i criteri 10-11) | 2 punti per ogni anno di inserimento (max 10) |
10 | Antigienicità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale | Punti 2 |
11 | Sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) | Punti 2 |
12 | Minorenni presenti nel nucleo | 2 punti per ogni minore (max 6 punti) |
13 | Nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico (6) | Punti 2 |
14 | Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992 (7) | Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore) |
15 | Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992 (7) | Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore) |
16 | Invalidità civile uguale o superiore 67% | Punti 3 |
17 | Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri 14-15-16) (8) | Punti 2 |
18 | Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni (non cumulabile con i criteri 14-15-16) (8) | Punti 1 |
19 | Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 | Punti 4 |
20 | Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000 | Punti 3 |
21 | Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 | Punti 2 |
22 | Storicità della domanda di emergenza abitativa (9) | Punti 1 per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti) |
23 | Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa (10) | Punti 5 |
Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione .
(2) Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
(3) Il punteggio viene riconosciuto fin dal provvedimento giudiziario che dispone la vendita forzata dell'immobile di proprietà.
(4) Il punteggio per art. 34 LRT.96/1996 viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza.
(5) Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa.
(6) Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico.
(7) Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portare di handicap od invalidità oltre il primo.
(8) Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 7) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare.
(9) Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico di cui all'articolo 11 del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.
(10) Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio.
2. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.
3. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una soluzione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La rinuncia immotivata ad un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria per due anni.
4. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una soluzione non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.
5. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
Art. 7 Graduatoria sfratti
1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti per finita locazione e morosità incolpevole.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente, di norma a cadenza bimestrale.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.
4. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.) e comunque non
oltre i due anni dall'esecuzione dello sfratto. Decorsi due anni dall'esecuzione dello sfratto le istanze verranno escluse d'ufficio dalla graduatoria sfratti. Le relative istanze di emergenza abitativa, ferme restando le regole di carattere generale (requisiti di accesso, obbligo di rinnovo annuale dell'istanza, ecc.), permarranno esclusivamente nella graduatoria emergenza abitativa sulla base delle relative condizioni di attribuzione di punteggio.
5. I soggetti individuati sono collocati nella Graduatoria sfratti sulla base delle condizioni di attribuzione di punteggio indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:
ALLEGATO B – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA SFRATTI | PUNTI | |
1 | Inserimento calendario esecuzioni elenco UNEP (sfratto ancora da eseguire) (1) | Punti 0,5 ogni mese (max 3 punti) |
2 | sfratto eseguito con la Forza pubblica (1) | Punti 1,5 ogni anno |
3 | Sfratto per morosità incolpevole | Punti 2 |
4 | Sfratto per finita locazione | Punti 1 |
5 | Minorenni presenti nel nucleo | 2 punti per ogni minore (max 6 punti) |
6 | nucleo monogenitoriale con figli minori o a carico fiscalmente (2) | Punti 2 |
7 | presenza nel nucleo invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L.104/1992 (non cumulabile con criteri di cui ai punti 8-9-10-11) (3) | Punti 5 |
8 | presenza nel nucleo invalidità civile 100% o handicap art. 3 comma 1 L. 104/1992 (non cumulabile con criteri di cui ai punti 7-9-10-11) (3) | Punti 4 |
9 | presenza nel nucleo invalidità civile uguale o superiore a 67% (non cumulabile con criteri di cui ai punti 7-8-10-11) (3) | Punti 3 |
10 | presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con criteri di cui ai punti 7-8-9-11) (3) | Punti 2 |
11 | presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 anni e i 75 anni (non cumulabile con criteri di cui ai punti 7-8-9-10) (3) | Punti 1 |
12 | Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 | Punti 4 |
13 | Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000 | Punti 3 |
14 | Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 | Punti 2 |
Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1) Il punteggio si matura dalla data di inserimento nel calendario delle esecuzioni con la forza pubblica. Non viene più attribuito nel momento in cui lo sfratto viene eseguito. Dopo l'esecuzione con la forza pubblica viene attribuito il punteggio di cui al punto 2 con decorrenza dalla data di esecuzione. Decorsi due anni dall'esecuzione il richiedente viene escluso dalla graduatoria.
(2) Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o a carico fiscalmente.
(3) Qualora nel nucleo familiare siano presenti più soggetti anziani o con handicap/invalidità civile, viene attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave.
6.A parità di punteggio verrà data priorità ai richiedenti il cui sfratto non sia stato ancora eseguito.
7. Qualora la graduatoria sfratti venga esaurita accederanno alla percentuale di riserva degli alloggi ERP destinata alla morosità incolpevole e alla finita locazione i richiedenti che nel passato sono stati oggetto di sfratto con la forza pubblica per le suddette ragioni e che sono presenti nella graduatoria di emergenza abitativa, secondo l'ordine della stessa.
8. L'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa comporta l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti.
Art 8 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP
1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla LRT 96/1996 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa all'art. 1 del presente avviso, ove maggiormente restrittivi.
2. Il Comune di Livorno destina il 10 per cento degli alloggi ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:
a) pubbliche calamità;
b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
c) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
d) grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato;
e) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio;
f) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio;
g) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario;
h) soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.
3. Il Comune di Livorno destina il 25 per cento degli alloggi ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:
a) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione
dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E' equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di presentazione della domanda;
b) morosità incolpevole, ossia di importo superiore ad € 5.500 e determinata dalle seguenti specifiche cause:
− perdita del lavoro per licenziamento;
− accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
− cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
− mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
− cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
− malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito imponibile, i contributi erogati a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.
4. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
5. Ove si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2 presente articolo, i soggetti interessati, ove siano disponibili alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare, avranno accesso all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP in via prioritaria rispetto alle altre fattispecie oggetto di riserva. Gli accertamenti sono effettuati d'ufficio e l'autorizzazione è disposta d'urgenza con provvedimento dirigenziale.
6. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da c) ad h) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa, nel rispetto della normativa regionale in materia e del Regolamento per l'accesso all'ERP approvato dal LODE livornese.
7. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti, nel rispetto della normativa regionale in materia e del Regolamento per l'accesso all'ERP approvato dal LODE livornese.
8. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 28 del Regolamento ERP del Lode livornese, approvato con DGC 243/2016.
9. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria e, salvo motivate esigenze, al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero dei vani moltiplicato per due. Gli alloggi composti da un solo vano e di superficie inferiore a mq. 35 saranno assegnati a nuclei familiari composti da un solo componente. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.
Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 13 comma 6 della LR. 96/1996.
Art 9
Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica
1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di
accoglienza, alloggi in coabitazione, ecc.).
2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa.
5. L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.
La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
7. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:
a) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
b) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio, modificazione della destinazione d'uso;
c) grave violazione delle norme regolamentari, rilevanti inadempimenti, ovvero gravi danni al bene concesso;
d) perdita dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 dell'allegato A della Legge regionale;
e) rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.
8. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 7, l'interessato potrà incorrere nella sospensione immediata dell'autorizzazione all'accesso, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione ai fini della decadenza. La decadenza viene dichiarata con determinazione dirigenziale, con il parere vincolante della Commissione emergenza abitativa.
9. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio. La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del richiedente.
Art. 10
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
1. Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
2. Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018).
3. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito poiché l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dal Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa (Del. Giunta comunale n.618/2016 s.m.i.).
4. I dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.
5. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell’interessato. Inoltre saranno portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo (tra i quali il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa).
6. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Staff Politiche abitative.
7. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
8. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.
9. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.
10. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679
11. Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)
12. I Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018)
Art. 11 Norma finale
1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Programmazione e
Servizi per il Fabbisogno Abitativo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 96/1996, al Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Livorno di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 15/09/2016 e al Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 1/12/2016 s.m.i.
Livorno, 13/06/2018
IL DIRIGENTE
Settore Politiche sociali e sociosanitarie Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Atto firmato digitalmente ai sensi normativa vigente