ACCORDO INTEGRATIVO
ACCORDO INTEGRATIVO
SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IV-VIII PER L’ANNO 2021
Premesso che con deliberazione n. DAC/846 del 29 dicembre 2021, a firma del Direttore Generale, come integrata dalla deliberazione n. DAC/14 del 24 gennaio 2022, è stato costituito, per l’anno 2021, il fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai profili professionali dal IV all’VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, per un importo di € 13.165.193,15;
Visto l’art. 68, comma 4, del CCNL relativo al triennio normativo 2016/2018, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
Vista la deliberazione n. DOP/1065 dell’8 ottobre 2018 con la quale è stato adottato il “Disciplinare relativo alle attività oggetto di progetti a finanziamento esterno di cui all’art. 19 del CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003”;
Rilevato che è in via di definizione la quantificazione delle risorse derivanti dai proventi per le attività inerenti a progetti di ricerca e che, con successivo provvedimento, l’Istituto procederà all’incremento della parte variabile del Fondo accessorio con la quota dei proventi relativi all’anno di svolgimento dei progetti che sarà erogata a conclusione e riscossione degli stessi come previsto dall’art. 10, comma 3 del citato disciplinare di cui alla delibera n. DOP/1065 dell’8 ottobre 2018;
Considerata la necessità di rispettare i principi di corrispettività, selettività e premialità;
Considerato che l’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente - collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento - delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;
Visto l’art. 4, comma 3, del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, il quale prevede che gli enti destinatari di processi di riordino o di riorganizzazione finalizzata ad un accrescimento dei servizi esistenti valutano l’entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato, nei casi in cui all’aumento delle prestazioni richieste al personale in servizio non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;
Visto il Piano Strategico 2022/2024, adottato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2021, ed in particolare il paragrafo 3.6, relativo alle innovazioni e miglioramenti conseguiti e attesi in attuazione del programma di modernizzazione delle attività dell’Istituto, nel quale viene specificato che gli obiettivi d’innovazione previsti dal Programma di modernizzazione, che hanno dato luogo ai miglioramenti realizzati nel 2015, sono stati mantenuti negli anni seguenti, richiedendo altresì, anche per l’anno 2021, il mantenimento del maggior impegno in termini di prestazioni lavorative del personale e di conseguenza confermando, per tale specifica annualità, l’utilizzo delle risorse
aggiuntive quantificate ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del CCNL 1998/2001 – biennio economico 2000/2001;
Considerato che una quota del fondo 2021 - pari a € 554.600,00 - risulta assorbita dalle progressioni economiche in essere, già perfezionatesi negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999 e che, conseguentemente, le risorse del fondo disponibili alla contrattazione integrativa ammontano a € 12.598.288,22;
Vista l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo sulla ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio del personale IV/VIII per l’anno 2021 sottoscritta il 14 aprile 2022 e rilevato che la stessa ha ottenuto la positiva certificazione del Collegio dei Revisori nella seduta n. 1668 del 29 aprile 2022;
Viste la nota MEF-RGS prot. n. 191237 dell’11 luglio 2022 e la nota DFP n. 55263 di pari data, con le quali le Istituzioni vigilanti esprimono parere positivo all’ulteriore corso dell’accordo, richiamando, con riguardo al punto 7.5 dello stesso, il rispetto del disposto di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, secondo il quale l’attribuzione della progressione economica può essere riconosciuta ad una quota limitata di personale, che, secondo l’orientamento consolidato degli organi di controllo, non può essere superiore al 50% dei potenziali beneficiari;
Ritenuto di dover adeguare il disposto del paragrafo 7.5. dell’Accordo a quanto segnalato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
il giorno 28 luglio 2022, la delegazione di parte pubblica, composta da Xxxxxxx XXXXXXXXXXX, in qualità di delegato del Presidente e dal Direttore Generale Xxxxxxx XXXXXXXXX, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISTAT a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV- VIII, nonché il personale di altre amministrazioni comandato o in assegnazione temporanea presso ISTAT che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l’amministrazione di appartenenza.
Al personale a tempo determinato in servizio compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell’Istituto in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Articolo 2
Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio
Nell’anno 2021, le risorse, come determinate in premessa del presente accordo, per la remunerazione degli istituti di cui all’articolo 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio
normativo 1994/1997, sono ripartite in via previsionale come indicato nella seguente tabella:
ISTITUTI | STANZIAMENTO | |
Lavoro straordinario | 370.000,00 | |
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e anno | 580.000,00 | |
Indennità di ente annuale | 2.412.000,00 | |
Indennità di ente mensile | 7.520.000,00 | |
Produttività collettiva e individuale di cui: | 2.283.193,15 | |
Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001 | 627.884,87 | |
Produttività collettiva | 958.359,25 | |
Produttività individuale | 42.017,50 | |
Progressioni economiche art. 53 in atto | 554.600,00 | |
Nuove progressioni economiche art. 53 | 100.331,53 | |
Totale produttività collettiva e individuale | 2.283.193,15 | |
TOTALE | 13.165.193,15 |
Articolo 3 Lavoro straordinario
Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in € 370.000,00.
Articolo 4
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento di indennità previste al fine di remunerare particolari condizioni di disagio, danno e responsabilità sono stabilite in € 580.000.
Le indennità riconosciute ai sensi dell’art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997 saranno erogate, secondo i criteri e le misure di cui al prospetto che segue:
Macro categorie ex art. 43, comma 2, lettera b) e art. 47 del CCNL 1994/1997 | Indennità |
Situazione di pericolo/danno (rischio) | Indennità per i componenti delle squadre aziendali Remunera i rischi connessi alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze per ciascuna delle sedi dell’Istituto. E’ attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali formalmente incaricato con ODS del Direttore Generale e, per gli Uffici Territoriali, del Dirigente Responsabile di Sede. L’importo è determinato in € 180,76 annue lorde, corrisposto in un’unica soluzione nel mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e ridotto proporzionalmente alla percentuale di impiego del personale beneficiario, arrotondando al mese le frazioni superiori a 15 giorni. |
Situazione di disagio | Indennità di sportello Remunera il disagio connesso alle attività di front office con l’utenza soprattutto con riguardo alle condizioni temporali del servizio, che deve essere coperto con continuità. E’ attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, nell’ambito delle strutture dell’Istituto che svolgono attività di front office con l’utenza esterna. L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. |
Indennità di reperibilità Remunera il disagio del lavoratore cui si richiede di essere reperibile oltre il normale orario di servizio per far fronte a particolari situazioni. E’ attribuita al personale individuato, secondo la procedura indicata nell’apposito Disciplinare adottato con deliberazione DOP/522 del 28 giugno 2021, nell’ambito delle strutture per le quali è necessario attivare il servizio di reperibilità. L’importo è pari a € 12,00 per ciascun turno giornaliero. | |
Responsabilità | Indennità maneggio valori Remunera la particolare responsabilità connessa al maneggio di danaro o valori (responsabilità contabile) come nel caso dell’economo/cassiere (per gestione della piccola cassa e anticipi di contante ai dipendenti per missioni forfettarie e rimborsi per quote di iscrizioni a corsi esterni). E’ attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, di servizi che comportino maneggio valori. L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. |
Turno | Indennità di Turno Si applica la disciplina prevista dall’art. 47 del CCNL 1994/1997. E’ attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato attraverso apposita procedura selettiva finalizzata alla copertura delle postazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell’Istituto organizzate in turni. |
Centralinisti ipovedenti | Indennità di mansione per i centralinisti ipovedenti Si fa rinvio alle disposizioni di legge per disciplina e importi. |
Articolo 5 Indennità di ente annuale
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento dell’indennità di ente annuale sono stabilite in €
2.412.000,00 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto.
Articolo 6 Indennità di ente mensile
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento dell’indennità di ente mensile sono stabilite in € 7.520.000,00.
Le misure pro capite dell’indennità di ente mensile, determinate con l’Ipotesi di accordo relativa all’anno 2020, sottoscritta il 6 dicembre 2021, sono riportate nella seguente tabella:
LIV. | IMPORTO MENSILE | IMPORTO ANNUO |
4 | 614,01 | 7.368,12 |
5 | 552,65 | 6.631,80 |
6 | 470,66 | 5.647,92 |
7 | 409,29 | 4.911,48 |
8 | 347,97 | 4.175,64 |
Articolo 7 Produttività collettiva e individuale
7.1 Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001
Le risorse aggiuntive di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL per il biennio economico 2000/2001 destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale si rendono disponibili all’esito della verifica sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi individuati negli strumenti di pianificazione pluriennali adottati dall’Istituto.
La quantificazione delle risorse disponibili a consuntivo è parametrata, in riferimento agli obiettivi e indicatori di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi, al target medio effettivo verificato a consuntivo rispetto al target medio indicato nel piano della performance dell’anno di riferimento.
Le risorse in tal modo quantificate, che, per l’anno 2021 ammontano a € 627.884,87, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dall’Istituto rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con i criteri e i parametri indicati al paragrafo 7.3.
7.2 Risorse aggiuntive
Le parti concordano di far confluire nella Produttività collettiva di cui all’art. 7.3, il 50% delle economie
aggiuntive realizzate nel corso del 2020 in attuazione del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2019-2021, certificate dal Collegio dei revisori nel Verbale n. 1664 della seduta del 20 dicembre 2021; l’ulteriore 50%, pari ad € 6.152,46, è destinato a finanziare la produttività individuale secondo i criteri e le modalità definite nel successivo punto 7.4.
7.3 Produttività collettiva
Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche di cui al punto
7.5 e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo.
Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l’anno 2021 sono quantificate in
€ 958.359,25, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.
Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento.
Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell’ambito del piano annuale delle attività.
La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri:
Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale | Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale |
=> 90 | 100 |
>=60 e < 90 | 80 |
< 60 | 60 |
Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
7.4 Produttività individuale
Le risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale, comprensive delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 7.2 e al lordo di quelle riservate alla differenziazione dei premi individuali di cui al punto 7.4.1, per l’anno 2021 sono quantificate in € 42.017,50.
Tali risorse sono distribuite al personale in servizio al 1 gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo in rapporto ai risultati conseguiti dalla Iniziativa nella quale il lavoratore risulta assegnato in via prevalente rilevati alla data del 31 dicembre 2021 rispetto agli specifici obiettivi assegnati alla iniziativa stessa dal Piano di attività e performance del Triennio di riferimento, tenuto conto dell'apporto assicurato dal
singolo lavoratore ai fini del conseguimento degli obiettivi della struttura nonché del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
La valutazione dell’apporto individuale avviene secondo quanto definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance dell’anno di riferimento.
La distribuzione delle quote individuali verrà effettuata, previa valutazione dell’apporto del singolo quale sopra richiamata e secondo i seguenti parametri:
Grado di conseguimento degli obiettivi della Iniziativa cui il dipendente risulta assegnato in via prevalente | Quote spettanti al personale assegnato alla Iniziativa |
=> 75 | 100 |
>=50 e < 75 | 80 |
>=25 e < 50 | 60 |
< 25 | 0 |
7.4.1 Differenziazione premi individuali
Nella quota di produttività individuale di cui al punto precedente è ricompreso un premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale attribuita al personale assegnato alle Iniziative che hanno ottenuto nell’anno di riferimento un grado di raggiungimento degli obiettivi uguale o superiore al 75%.
Il premio individuale è attribuito ad un massimo di un dipendente per Iniziativa. In caso di iniziative con un numero di dipendenti superiore a 10 FTE, il premio è attribuito a un massimo di due dipendenti.
Nell’ambito delle Iniziative che hanno raggiunto almeno il 75% degli obiettivi, l’individuazione del dipendente che ad essa risulta assegnato in via prevalente è effettuata tenuto conto della maggiore esperienza professionale connessa alla anzianità di servizio maturata, purché il dipendente individuato non abbia percepito il premio nel biennio precedente sulla base del medesimo criterio della anzianità; in tal caso il premio verrà attribuito al dipendente immediatamente più giovane. In caso di pari anzianità di servizio, il premio verrà attribuito al dipendente più giovane di età anagrafica.
7.5 Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001
Le progressioni economiche già perfezionatesi negli anni precedenti, ai sensi dell’articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, sono quantificate in via previsionale, per l’anno 2021, in € 554,600,00.
Sul Fondo gravano altresì le risorse relative alle nuove procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, per un importo complessivo di € 100.331,53, utile alla attribuzione della progressione economica ad una quota di personale di poco inferiore al 50% dei potenziali beneficiari.
Articolo-8 Destinazione delle economie di spesa
Ai sensi dell’art. 43, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le economie di spesa realizzate nell’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti di cui ai precedenti articoli 3 (“lavoro straordinario”) e 4 (“remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno”), sono destinate a incrementare le risorse di cui all’art. 7.3 (“produttività collettiva”).
Le ulteriori economie di spesa realizzate verranno riportate una tantum nel fondo dell’anno successivo; la relativa quantificazione verrà effettuata attraverso una formale ricognizione amministrativa da sottoporre all’organo di controllo in sede di certificazione della costituzione del fondo 2022.
Articolo-9 Disposizioni finali
Qualora l’importo del fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2021, oggetto del presente accordo, dovesse subire variazioni, le parti concorderanno le relative destinazioni delle ulteriori risorse resesi disponibili.
Le eventuali economie di spesa derivanti dalla applicazione dell’Accordo relativo alla distribuzione del Fondo 2020 come previsto dall’art. 8 comma 2 saranno riportate nel fondo dell’anno 2021 e saranno distribuite a titolo di produttività collettiva.
Per l’ISTAT Per le XX.XX.
FLC CGIL
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 02/08/2022 15:43:06
Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXXXXX Organizzazione:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data:03/08/2022 11:32:28
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 28/07/2022 18:44:13
CISL SCUOLA
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 28/07/2022 21:13:08
FED.UIL SCUOLA RUA
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATI Data: 29/07/2022 09:26:06
SNALS CONFSAL
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 29/07/2022 08:53:32
FGU GILDA UNAMS
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 29/07/2022 08:07:55