CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Con la presente scrittura privata tra:
- Villa Pasinetti s.r.l., xxx Xxx Xxxxx xx0, 00000 Xxxxxxxxxx (XX), Partita IVA e Codice Fiscale n° 04305730261 , di seguito denominata “locatore”;
E
la ditta Delong di Xxxx di Xxxx Xxxxxxxx, nato il 19-04-1982 a Fujian (Cina Repubblica Popolare), residente a Xxxxxxxxxxxx (XX), Xxx 00 Xxxxxx 0, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – Partita Iva 04879210260, di seguito denominata “conduttore”, si
conviene e si stipula quanto segue:
la società Villa Pasinetti s.r.l. concede in locazione alla ditta Delong di Deng di Xxxx Xxxxxxxx, che accetta, l’immobile ad uso commerciale, sito in Montebelluna (TV) in via Feltrina n. 38 e n. 40 piano terra, con i seguenti estremi catastali:
sez. B – foglio 1 – mapp. 445 – sub 1 - cat. C/1 – R.C. € 998,41 sez. B – foglio 1 – mapp. 445 – sub 2 - cat. C/1 – R.C. € 998,41 La locazione è regolata dai seguenti patti e condizioni:
1) Durata. La locazione avra' la durata di anni 6 (sei) dal 01 luglio 2018 al 30 giugno
2024 e si intendera' tacitamente rinnovata per altri 6 anni, a meno che non pervenga disdetta da parte di uno dei contraenti da darsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 12 mesi prima della scadenza, salvo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 della Legge 392/78 e da eventuali modificazioni degli stessi sopravvenute nel corso della locazione.
2) Recesso del conduttore. Il conduttore avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore con lettera raccomandata A.R.
almeno sei mesi prima.
3) Canone. Il prezzo della locazione e' stabilito in €. 3.360,00 (euro tremilatrecentosassanta/00) annui, operazione esente IVA art. 10 1° comma n. 8 DPR 633/72, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 280,00 (euro duecentottanta/00) ciascuna.
Il pagamento del canone di locazione dovra' essere effettuato entro i primi 10 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Centromarca Banca , con il seguente codice IBAN: IT 54 H 08749 62140 018001260990
Il conduttore non potra' per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e delle spese di cui all'articolo 9 della Legge 392/78 e non potra' far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
4) Aggiornamento Istat. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 392/78 e successive modificazioni, le parti si danno atto che l'aggiornamento annuale del canone, calcolato al 75% dell’indice accertato dall’ Istat, si intende sin d'ora richiesto e che tale aggiornamento avverra' ogni anno, con inizio dal 2°anno ed all'inizio di ogni nuova annualita' xxxxxxxxxx.Xx presenza di norme di legge cogenti e vigenti, nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx applicheranno tali norme.
5) Stato dei locali, manutenzioni e riconsegna. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi li utilizza e si obbliga a riconsegnargli alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo le migliorie eseguite con autorizzazione.
Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potra' essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore. Per i riatti, le migliorie e le addizioni eseguite nelle cose locate e negli impianti, il conduttore non avrà diritto ad alcuna indennita', anche se vi e' stato il consenso del locatore, il quale avrà diritto a ritenerli gratuitamente al termine della locazione. Il locatore autorizza il conduttore, con la sottoscrizione del presente, di effettuare eventuali lavori per l’attività di commercio al dettaglio di condizionatori, stufe a pellet ed parti e accessori di elettrodomestici, che svolgerà all’interno, fermo restando che, qualora il locatore richiedesse il ripristino dei locali, nello stato attuale, il conduttore si impegna sin d’ora ad eseguirlo.
Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà compensare i deterioramenti, anche se verificatesi senza colpa del conduttore.
Restano a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinare e quelle del locatore di manutenzione straordinarie.
In particolare si precisa che il conduttore, alla scadenza del contratto, dovra' riconsegnare i locali ritinteggiati dello stesso colore e qualita' trovati precedentemente all'inizio del presente contratto. Sono pure a carico del conduttore le riparazioni di ogni e qualsiasi avaria che si verificassero per sua colpa o per sua negligenza negli scarichi, negli impianti o negli apparecchi.
Il locatore ha l’obbligo di fornire il libretto della caldaia, mentre il conduttore avrà
quello di eseguire la periodica manutenzione della stessa come previsto dalla vigente normativa.
6) Responsabilità. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto od
omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il conduttore e' costituito custode delle cose locate e ne risponderà in caso di perdita o di deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per cause a lui non imputabili.
E' inoltre fatto obbligo al conduttore di mantenere l'ordine e la pulizia all'interno ed all'esterno dell'immobile affittato.
7) Accordi fra le parti. E' concessa la facoltà al conduttore di cedere il contratto di locazione previo consenso scritto del locatore; è fatto divieto di mutamento di destinazione sia parziale che totale.
Il locatore ha diritto di accertarsi personalmente o per interposta persona della buona conservazione dell'immobile da parte del conduttore e pertanto ha il diritto di visitare i locali affittati e di farvi direttamente eseguire quelle opere che, pur essendo a carico del conduttore stesso, non siano state eseguite, addebitandogli le relative spese.
8) Inadempienza. L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti in questo atto produrra', ipsojure, la risoluzione di esso.
9) Indennità di avviamento. Il “conduttore”, visto il canone particolarmente ridotto rispetto ai valori di mercato, con la firma della presente scrittura si impegna alla rinuncia dell’indennità di avviamento di cui al’’art. 34 della Legge n. 392 del 27/07/1978, alla cessazione, dovuta per qualunque ragione, del contratto di locazione, indipendentemente dall’attività svolta.
10) Deposito cauzionale. Il deposito cauzionale dell’importo di € 840,00 (euro ottocentoquaranta /00), pari a tre mensilità del canone viene corrisposto al locatore alla firma della presente scrittura ed il locatore ne rilascia quietanza. Detto deposito
sarà restituito dopo la regolare riconsegna dei locali in perfetto stato locativo, come dal precedente art.5, salvo l'incameramento da parte del locatore, nei casi previsti dalla presente scrittura, per inadempienza delle clausole contrattuali. Questo deposito dovrà essere ricostituito in caso di utilizzo, anche parziale, e, a richiesta di una delle parti, potrà essere aumentato proporzionalmente al variare del canone di locazione.
Si precisa, inoltre, che detta cauzione potrà essere restituita soltanto dopo che la
parte conduttrice avrà dimostrato che tutte le utenze sono state disdette e regolarmente pagate e saldate alle varie società fornitrici; lo stesso dicasi per le spese condominiali di sua competenza, che dovranno risultare saldate fino al giorno della riconsegna dell’immobile.
11) Assicurazione. Il conduttore si assumerà l'onere relativo alla stipula di una polizza di assicurazione del fabbricato per l'ipotesi della perdita ovvero del deterioramento dell'immobile locato anche se derivanti da incendio, scoppio, fulmini ed eventi speciali per un massimale adeguato al valore commerciale dell'immobile stesso, da aggiornare anno per anno tenendo conto delle variazioni ISTAT e per tutta la durata della locazione.
12) Spese di registrazione. Le spese per la registrazione del contratto di locazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, mentre sono a carico del conduttore le spese per la risoluzione anticipata dello stesso.
13) Interruzione dei servizi. Il locatore e' esonerato da ogni responsabilita' in caso di interruzioni dei servizi per cause indipendenti dalla sua volonta' e non dovra' corrispondere compensi, indennizzi, risarcimenti alcuno al conduttore, il quale sin d'ora vi rinuncia.
14) Visita all’immobile. Il conduttore dovra' consentire, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'unita' immobiliare locata da parte del locatore o dei suoi incaricati.
Qualora il proprietario intenda vendere l'immobile od in caso di fine della locazione, il conduttore, entro sette giorni dalla richiesta, dovra' indicare al locatore almeno un giorno della settimana in cui, per due ore consecutive, tra le ore 8.00 e le ore 20.00, lo stesso avra' il diritto di visitare, o di far visitare previo avviso l'immobile agli eventuali acquirenti o subentranti. Tale diritto potra' essere esercitato per tre mesi consecutivi in caso di vendita o prima della fine della locazione. Oltre tale termine, le parti concorderanno nuove modalita' dei rispettivi obblighi.
15) Domicilio. A tutti gli effetti del presente atto ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari compresi quelli relativi alle procedure di convalida, di licenza o di sfratto e di esecuzione, il conduttore dichiara di essere domiciliato nell'immobile locato.
16) Xxxxxx a disposizioni di legge. Le clausole di cui alla presente scrittura privata, sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili; eventuali modifiche delle leggi speciali comporteranno l'adeguamento ad esse di quanto pattuito con il presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti concordemente rinviano alle disposizioni di legge in materia.
17) Uso dei locali e Sublocazione. Il conduttore potrà concedere in sublocazione una porzione dei locali a ditte sue correlate o a collaboratori, previo consenso scritto del locatore.
18) Attestato Di Prestazione Energetica [Ape]. In ottemperanza alla legge 3 agosto 2013 n°90, il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato della prestazione energetica dell'immobile, che presenta le seguenti principali caratteristiche: codice certificato 52738/2018 emesso il 08/06/2018, valido fino al 08/06/2028, edificio di classe energetica “F” , prestazione energetica globale EP gl,nren 357,82
kwh/mq/anno, certificatore Tecnico abilitato Xxxx Xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxx, 0 – Xxxxxxx (XX) Titolo Geometra Ordine/Iscrizione 3418.
Trevignano, lì 19 giugno 2018 IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 6 - 8 - 9 -11 – 16 - 17.
Trevignano, lì 19 giugno 2018
IL LOCATORE
Il CONDUTTORE