ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
GE. S. A. C. ( Gestione Servizi Aeroporti Campani) S. p. A. e
FISH ( Federazione Italiana per i l Superamento Dell' handicap) onlus
Il giorno 18 aprile 2019, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli,
TRA
la GESAC S.p.A. con sede legale presso gli Uffici Direzionali GESAC, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato,
E
la Federazione Italiana per il Superamento dell'handicap (nel seguito indicata con FISH) onlus, con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Presidente
PREMESSO CHE
- FISH, costituita nel 1994, è una organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità. I principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono i principi culturali, tecnici e legali per la Federazione e per la rete associativa che vi si riconosce.
- GE.S.A.C. è la Società di Gestione dell’Aeroporto di Napoli, titolare della concessione di gestione totale dell’aeroporto di Napoli, approvata con Decreto Interministeriale n. 4591 dell’11/3/2003.
- FISH è tra le Associazioni che collaborano a livello nazionale con ENAC per la gestione di tutte le attività connesse con l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
- GESAC adotta politiche aziendali finalizzate a gestire in maniera etica, responsabile ed efficiente l’attività aeroportuale, dando al tempo stesso un impatto positivo al territorio, nutrendo l’ambizione di rappresentare un modello virtuoso di gestione aeroportuale riconosciuto dalla comunità come un valore e un volano di sviluppo socio-economico e documentato nel bilancio di sostenibilità che GESAC redige dal 2016;
- Dal 2003 GESAC collabora con le rappresentanze delle Persone con Disabilità (PCD) al fine di migliorare l'accessibilità delle strutture
dell'Aeroporto Internazionale di Napoli e i servizi ai Passeggeri e Utenti a ridotta mobilità (PRM).
- Dal 2006, tale collaborazione si è rafforzata attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e CND (Consiglio Nazionale Disabilità), che ha portato GESAC a promuovere nell’aeroporto un progressivo adeguamento delle strutture, a partire dai parcheggi e dai percorsi esterni.
- In seguito all’emanazione del Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nel Viaggio Aereo, tale collaborazione si è estesa alla progettazione dei servizi di assistenza all’imbarco e sbarco delle persone con disabilità, alla formazione del personale, sino allo studio dei processi, allo sviluppo delle procedure e all’adeguamento delle attrezzature, nonché all’elaborazione degli standard di qualità del servizio.
- Questo processo inclusivo, che le parti hanno concordemente definito "collaudo civico", premiato come Best Practice dalla Commissione Europea nel dicembre 2008 e presentato, nel settembre 2011, tra i 5 casi, a livello mondiale, di best practices in "mainstreaming disability" della quarta Conferenza ONU degli Stati Membri sulla disabilità.
- Dal 2012, in seguito a stipula di un accordo quadro tra GESAC e FISH, è stata realizzata una collaborazione proficua che ha interessato l’applicazione del Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nel Viaggio Aereo, ma anche le attività di audit, progettazione e formazione riguardanti il complesso della attività dello scalo di Napoli.
VISTO
- Il Regolamento (CE) N. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- la Circolare ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) GEN 02 dell’8 luglio 2008;
- il documento ECAC.CEAC n. 30/2018
- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata dall’Unione Europea e dall’Italia con legge n°18 del 3 marzo 2009
CONSIDERATO
- che GESAC e FISH esprimono un interesse comune e reciproco di collaborazione nell’ambito dell'applicazione del Regolamento CE
1107/2006, basata sull'approccio rispettoso dei diritti umani come previsto dalla Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite e sull'inclusione sociale, al fine di realizzare nell'Aeroporto Internazionale di Napoli gli standard più elevati di qualità e di attenzione ai diritti dei passeggeri e diffondere la buona pratica del "collaudo civico" non solo in ambito aeroportuale ma presso le iniziative di progettazione di tutti i servizi essenziali alla persona;
- che, dal punto di vista del servizio offerto, il costante confronto con i rappresentanti degli utenti, ha permesso di migliorare la soddisfazione degli utenti del servizio e la qualità offerta;
- che FISH, attraverso la collaborazione con il Forum Italiano sulla Disabilità (FID), l’organismo che rappresenta l’Italia all’interno dell’European Disability Forum (EDF), raccorda le politiche nazionali con quelle transnazionali, facendo sì che il contributo del movimento italiano per i diritti delle persone con disabilità venga coerentemente rappresentato, ad esempio, presso l’Unione Europea o le Nazioni Unite;
- che GESAC, attraverso la propria partecipazione ad Assaeroporti (l’Associazione Italiana Gestori Aeroportuali) e all’ACI Europe (Airport Council International) contribuisce attivamente alla diffusione di buone pratiche relative ai servizi offerti alle PRM e alle PCD.
-
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2
GESAC e FISH collaboreranno al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità alle persone con disabilità e persone a ridotta mobilità delle infrastrutture e dei servizi dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.
ART. 3
GESAC e XXXX collaboreranno all’ideazione e all’implementazione congiunta di studi, ricerche e progetti nel campo della condizione delle persone con disabilità, all’attuazione di iniziative ed eventi comuni, corsi di formazione e pubblicazioni.
ART. 4
Il presente accordo quadro sarà reso operativo attraverso l’elaborazione e l’implementazione di un Piano di Azione biennale da concordare entro il mese di ottobre antecedente al biennio successivo. Durante la fase di prima attuazione si presenterà un piano di azione entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.
ART. 5
Le attività di cui al precedente articolo saranno svolte con personale di
entrambe le parti sia presso le strutture della GESAC che presso le strutture della FISH nonché attraverso missioni sul campo.
ART. 6
Responsabili della gestione del presente accordo di collaborazione sono:
- per GESAC, l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- per FISH, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx.
ART. 7
Gli eventuali risultati scientifici nonché i prodotti delle attività di cui al presente atto sono di proprietà comune.
ART. 8
Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della ratifica da parte del Consiglio direttivo della FISH ed avrà durata biennale e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza dei due anni per ulteriore biennio, con possibilità di revoca dello stesso previa comunicazione per iscritto tra le parti entro i tre mesi prima della scadenza.
ART. 9
In caso di contenzioso si realizzeranno tutti gli forzi per trovare una soluzione amichevole. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dell’atto stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. Italiano.
Il Legale Rappresentante L’Amministratore Delegato FISH GESAC
Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Napoli, 18 aprile 2019