URGENTE
URGENTE
Oggetto: PREVENTIVO / CONTRATTO DI NOLEGGIO
Allegato alla presente, come accordi, Vi trasmettiamo “PREVENTIVO/CONTRATTO DI NOLEGGIO” relativa al/i mezzo/i di sollevamento da Voi richiesto/i.
Vogliate cortesemente rispedirla urgentemente, timbrata e firmata in caso di accettazione nelle parti indicate dalle frecce, per poter dar corso alla fornitura nella data citata sulla stessa.
Altresì siamo a chiedervi di:
- controllare l’esattezza dei Vs. dati anagrafici;
- controllare l’indirizzo del cantiere oggetto della locazione (eventualmente correggere a penna);
- inserire il nome, cognome e recapito telefonico del responsabile di cantiere ai fini delle nuove normative vigenti;
- controllare le date di inizio e fine noleggio.
NULLA RICEVENDO IN TEMPO UTILE, NOSTRO MALGRADO, NON SAREMO IN GRADO DI DAR CORSO ALLA REGOLARE FORNITURA.
Voi ritirate le macchine, noi pensiamo a tutto il resto. Offrire servizi è il nostro mestiere.
1.000 SOLUZIONI ALLE VS ESIGENZE OPERATIVE
MEZZI COMPLETI DI: 1° COLLAUDO - VERIFICHE ANNUALI A.S.L. - REGISTRO CONTROLLI SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA “ON SITE”
SERVIZIO DI ASSISTENZA ENTRO 4 ORE “ON SITE” SOSTITUZIONE PRODOTTO DIFETTOSO “ON SITE”
Con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi sempre più professionali, XXXXX’ AUTOGRU S.A.S. ringrazia fin d’ora tutta la gentile clientela e porge distinti saluti.
CONTRATTO DI “NOLEGGIO A CALDO”
Macchinari industriali per cantiere
NUMERO INTERNO DATA
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO DEFINITE DALLE ASSOCIAZIONI ANCE E ASSODIMI
IL NOLEGGIATORE:
Rag.soc.:
Indirizzo: Tel.
XXXXX AUTOGRÙ S.A.S.
73010 SURBO (LE) – XXXXX XXXXXX, 00 - XXXX INDUSTRIALE
x00 0000 000000
Fax
x00 0000 000000
Codice Fiscale – P. IVA: 03673450759
C.C.I.A.A. LECCE n. 77768 REA n. 237466
Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Tra i sottoscritti:
FUNZIONARIO | Xxxxx Xxxxxxx | x00 000 0000000 | |
COMMERCIALE | x00 0000 000000 | ||
AMMINISTRAZIONE | x00 0000 000000 | ||
SICUREZZA | Xxxxx Xxxxxxxx | x00 0000 000000 |
IL NOLEGGIANTE: REFERENTE: | |
RAG. SOCIALE: | |
IND. LEGALE: | |
NUM. TEL.: | NUM. FAX: |
IND.SPEDIZIONE: | |
NUM. TEL.: | NUM. FAX: |
P. IVA: | COD. FISCALE: |
WEB: | MAIL: |
È stato convenuto e stipulato:
IL NOLEGGIANTE
Timbro e Firma
Data
DEFINIZIONE DEL MACCHINARIO NOLEGGIATO (ART. 3 COND. GEN. CONTRATTO)
DESCRIZIONE MARCA MODELLO NOLO CON OPERATORE ACCESSORI |
LUOGO DI UTILIZZO (ART. 8 COND. GEN. CONTRATTO)
INDIRIZZO CANTIERE RESP.LE CANTIERE SIG. TIPOLOGIA IINTERVENTO | RECAPITO TEL. | ||||
DURATA MINIMA N° INIZIO LAVORI IL | ORE | 1 GIORNI | RINNOVO DURATA CONTRATTO VALIDITA’ FINO AL | X SI | □ NO |
DATA INIZIO CONTRATTO: | DATA FINE CONTRATTO: |
CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 15 COND. GEN. CONTRATTO)
MODALITA’ DEL CANONE | CANONE DI NOLEGGIO | TERMINI DEL CANONE | ||||
Imp. ORARIO DEL CANONE | = | €. | + IVA (20%) | MINIMO N° ORE LAVORATIVE (ora di arrivo/partenza da cantiere) / XXX.XX. | ||
Imp. FORFAIT DEL CANONE | = | €. | + IVA (20%) | MASSIMO N° ORE LAVORATIVE (ora di arrivo/partenza da cantiere) / XXX.XX. | ||
Imp. ORARIO STRAORDINARIO | = | €. | + IVA (20%) | CAD. ORA SUPPLEMENTARE ALLE PRIME | ||
Imp. TRASPORTO ANDATA □ cad. ora X forfait | = | €. | + IVA (20%) | VIAGGIO ANDATA (da ns. dep. a Vs. cant.) | ||
Imp. TRASPORTO RITORNO □ cad. ora X forfait | = | €. | + IVA (20%) | VIAGGIO RITORNO (da Vs. cant. a ns. dep.) | ||
Imp. ASSICURAZIONE RCT/RCO PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE = | ------------------------------------- | CAD. CONTRATTO | ||||
PERMESSI DI SOSTA Imp. / Forfait | = | A VS. CURA E SPESE | Richiesta occupazione suolo pubblico temporaneo esclusa rimozione coatta + installazione segnaletica stradale | |||
TRASPORTO ZAVORRE E PIASTRE | A VS. CURA E SPESE | |||||
COSTI AGGIUNTIVI IN CASO DI SOSTA DEL MEZZO IN CANTIERE O RIMESSA CUSTODITA A CURA DEL NOLEGGIANTE: 1) TRASFERIMENTO NS OPERATORE Compreso nel canone + IVA ( 20% ) cad. viaggio 2) VITTO E ALLOGGIO NS OPERATORE Compreso nel canone + IVA ( 20% ) cad. notte | ||||||
NOTE: In caso di interruzione del noleggio a causa di avverse condizioni atmosferiche, il noleggiatore defalcherà il 50% del canone previa tempestiva comunicazione a mezzo telefax da parte del noleggiante. In caso di diminuzione del periodo di noleggio concordato il canone sarà suscettibile di modifiche in aumento rispetto a quella contrattata. | ||||||
VALORE DEL BENE LOCATO DI // DEPOSITO DI GARANZIA DI €. 0,00 ( ZERO/00 ) DEPOSITO DI GARANZIA DI (NOTE: tale importo sarà rimborsato alla fine del contratto di noleggio a salvo buon fine del credito maturato mediante A/B a mezzo raccomandata A.R. o B.B.) MODALITA’ DI VERSAMENTO □ AL FUNZIONARIO □ BON. B. MODALITA’ DI VERSAMENTO | ||||||
MODALITA’ DI PAGAMENTO: | Fatturazione (con addebito delle spese di trasporto nella 1° fatt ura): □ Anticipata □ Mensile X A Fine contratto | |||||
ACCONTO A MEZZO B.B. / ASSEGNO di: PAGAMENTO: | €. 0,00 | compreso IVA ( 20% ) CON SPESE A CARICO DEL NOLEGGIANTE | ||||
BANCA: => MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IBAN | IT 45 P 01030 80070 0000000 1236 |
Le Spese di registrazione del presente contratto sono a carico del noleggiante che se le assume.
IL NOLEGGIATORE IL NOLEGGIANTE
Timbro e Firma Data | Timbro e Firma Data | |
Dichiarazione di avere letto ed approvato le Condizioni |
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO A CALDO
Articolo 1 – Preambolo.
1. Il testo del presente “Contratto di noleggio a caldo – condizioni generali di contratto” è conforme a quello depositato presso ASSODIMI – Associazione Distributori Macchine Industriali, in Firenze via de’ Tornabuoni 1, e le sue sedi periferiche.
2. Eventuali pattuizioni particolari tra le parti, derogatorie rispetto a quanto previsto nelle presenti condizioni generali di contratto, dovranno formare oggetto di apposita pattuizione scritta contenuta nell’ordine e debitamente approvata nelle forme di legge.
3 L’approvazione delle presenti condizioni generali ad opera delle parti può avvenire anche a mezzo fax, purchè tale comunicazione sia seguita dalla trasmissione dell’originale, sottoscritto da chi ha il potere di impegnare la parte contraente, entro il momento della consegna della macchina/attrezzatura oggetto del contratto.
4. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali di contratto ad opera delle parti, il contratto si intende perfezionato. Il luogo di conclusione del contratto è rappresentato dal luogo presso cui si trova la sede legale o l’unità periferica del Noleggiatore.
Articolo 2 – Oggetto e definizioni.
1. Le presenti condizioni generali di noleggio si propongono di regolare i rapporti tra i Centri di Noleggio (d’ora in avanti “Noleggiatori”) e chi si rivolge ad essi per il noleggio di una macchina/attrezzatura e accessori da cantiere con operatore (d’ora in avanti “Noleggiante”).
2. Oggetto del noleggio è ogni macchina/attrezzatura (d’ora in avanti “Macchina”), anche munita di accessori, che venga fornita unitamente al tecnico addetto al suo funzionamento ed alla sua utilizzazione (d’ora in avanti “Operatore”).
Articolo 3 – Macchina.
1. La macchina, anche munita di accessori, deve essere descritta in maniera precisa ed identificata attraverso il numero di telaio e/o la targhetta di contrassegno del noleggiatore, sia nel testo del contratto che nel documento di trasporto.
2. Il noleggiante non può in alcun caso togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sulla macchina.
3. La macchina deve corrispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle Leggi in materia.
Ove possibile, al momento della consegna della macchina, il noleggiatore deve fornire al noleggiante idonea documentazione comprovante la rispondenza della macchina agli standard minimi di sicurezza richiesti dalla Legge.
Articolo 4 – Operatore.
1. La macchina è fornita unitamente all’operatore, addetto al suo funzionamento ed alla sua utilizzazione.
2. L’operatore è un tecnico dotato di alta specializzazione nell’utilizzazione della macchina oggetto di noleggio. Egli lavora alle dipendenze o, comunque, è nella disponibilità del noleggiatore e, volta per volta, viene destinato a svolgere le sue funzioni presso il noleggiante.
3. All’atto della conclusione del contratto di noleggio, sul testo del contratto e sul documento di trasporto deve essere indicato specificamente il nome dell’operatore addetto alla macchina.
4. Ove possibile, la specializzazione dell’operatore deve essere dimostrata dal noleggiatore attraverso idonea documentazione lasciata in visione al noleggiante e specificamente richiamata nel contratto di noleggio.
5. L’operatore indicato nel contratto è l’unico autorizzato a far funzionare, utilizzare o manovrare la macchina oggetto di noleggio.
6. Il noleggiatore, in corso di esecuzione del contratto, può sostituire l’operatore addetto alla macchina oggetto di noleggio, purché ne dia immediato avviso anche telefonico al noleggiante e purché la sostituzione avvenga con operatore dotato di capacità tecnica, qualifica e specializzazione equivalenti a quelle dell’operatore sostituito.
La sostituzione deve essere annotata nel contratto, con la precisa indicazione del termine iniziale e del termine finale della sostituzione.
7. E’ fatto assoluto divieto al noleggiante di ricorrere ad altro operatore che non sia quello indicato nel contratto di noleggio o eventualmente sostituito a norma del precedente comma
6. La violazione di tale norma autorizza il noleggiatore a recedere immediatamente dal contratto, senza incorrere in penalità e con diritto al canone pattuito nel contratto.
8. Se il noleggiante ritiene che l’operatore incaricato sia inadatto a svolgere il lavoro per cui è impiegato, deve darne tempestivo avviso al noleggiatore che, in caso di riscontro positivo e compatibilmente con la disponibilità di personale, provvederà alla sostituzione con altro operatore idoneo.
Articolo 5 – Direttive e Responsabilità dell’operatore.
1. L’operatore è un tecnico dipendente dal noleggiatore, dal quale riceve, tutte le direttive proprie del rapporto di lavoro e da esso discendenti e col quale pattuisce e regolamenta diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro.
2. Le indicazioni tecniche ed operative circa i lavori da compiere sono impartite all’operatore dal noleggiante, il quale conserva il rischio e la responsabilità delle opere realizzate utilizzando le prestazioni dell’operatore, anche con riferimento a danni a terzi.
3. Il noleggiatore risponde direttamente, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’operatore, soltanto dei danni da quest’ultimo cagionati a cose o terzi a causa della propria condotta difforme da quella prescritta nel caso concreto dal noleggiante, salvo che provi il caso fortuito.
4. Degli infortuni occorsi all’operatore nel corso dell’esecuzione del contratto, ivi compresi eventuali infortuni in itinere, risponde il noleggiante, il quale si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il noleggiatore, salvo il caso che l’infortunio sia conseguenza diretta ed immediata della condotta dell’operatore difforme da quella prescritta nel caso concreto dal noleggiante.
5. Con riferimento agli infortuni sul lavoro, sarà onere del noleggiante munirsi di apposita copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale, che copra anche i danni occorsi all’operatore secondo le previsioni del precedente comma 4.
6. La mancanza della copertura assicurativa autorizza il noleggiatore a sospendere l’esecuzione del contratto, senza incorrere in penalità e con diritto al canone pattuito in contratto, fino a quando il noleggiante non provveda a stipulare apposita polizza.
Contestualmente, invia comunicazione anche via fax al noleggiante con la quale invita quest’ultimo a munirsi di polizza infortuni entro cinque giorni dal ricevimento.
7. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che il noleggiante provveda alla copertura assicurativa, il noleggiatore è autorizzato a recedere dal contratto, senza penalità e con diritto al canone pattuito nel contratto.
Articolo 6 – Spedizione e consegna.
1. La consegna e la restituzione della macchina devono avvenire in giorno feriale ed in orario lavorativo.
2. La macchina si presume consegnata al noleggiante in buono stato di conservazione, funzionante, pulita, ingrassata, munita se necessario di antigelo, nonché accompagnata dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di istruzioni.
3. Al momento della consegna, il noleggiante ha facoltà di chiedere che venga effettuato un verbale scritto di stato d’uso della macchina.
Ove possibile, il verbale è redatto presso il noleggiatore, con costi a proprio carico; altrimenti, è redatto nel luogo di utilizzo della macchina con costi a carico di entrambe le parti in misura eguale.
Il verbale di stato d’uso costituisce prova inconfutabile dello stato della macchina.
4. Eventuali vizi e difetti non riscontrati all’atto della consegna oppure sopravvenuti devono essere segnalati immediatamente dal noleggiante all’operatore, nonché al noleggiatore per iscritto, anche a mezzo fax, non oltre 12 ore dalla scoperta. In mancanza di idonea segnalazione, il noleggiante risponde del vizio e/o del difetto, nonché dei danni anche a terzi che siano conseguenza immediata e diretta del vizio e/o difetto.
5. La macchina noleggiata deve essere consegnata in regola con tutte le prescrizioni fiscali, nonché con quelle relative alla sicurezza ed alla circolazione su strada.
6. In difetto di una delle prescrizioni di cui al comma 5, il noleggiante ha facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza obbligo di penale e con obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni effettivamente svolte, anche se inferiore a quello pattuito.
8. Il noleggiante può rifiutare il ritiro della macchina quando essa non risponda alle specifiche tecniche pattuite oppure sia fornita con operatore diverso da quello indicato nel contratto, ovvero, nel caso di sostituzione prevista dall’art. 4 comma 6, sia fornito con operatore non dotato di specializzazione equivalente a quella dell’operatore sostituito o ancora nel caso in cui il noleggiatore rifiuti di produrre idonea documentazione comprovante la specializzazione dell’operatore. In tal caso, il noleggiante dovrà confermare il rifiuto per iscritto, anche a mezzo fax, entro 12 ore, indicandone specificamente i motivi. In mancanza di comunicazione scritta, il noleggiante sarà tenuto comunque al pagamento del corrispettivo pattuito.
9. L’installazione e il montaggio della macchina, ove necessario, avviene ad opera del noleggiatore per il tramite dell’operatore o di proprio personale qualificato. L’installazione ed il montaggio non può avvenire ad opera di tecnici del noleggiante o, comunque, ad opera di tecnici non autorizzati dal noleggiatore.
Articolo 7 – Modalità di utilizzo della macchina.
1. Le direttive tecniche impartite dal noleggiante all’operatore devono essere compatibili con un uso della macchina improntato alla diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il noleggiatore si impegna a mantenere costantemente la macchina in buono stato di funzionamento, effettuando la manutenzione di sua competenza e rispettando le norme di sicurezza.
3. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare la macchina in modo non conforme a quanto pattuito o alla sua normale destinazione.
4. In caso di richieste di utilizzo non compatibili con la normale destinazione della macchina, l’operatore deve rifiutarsi di eseguire il lavoro e deve darne immediata comunicazione al noleggiatore, il quale ha facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza incorrere in alcuna penalità e con diritto all’intero canone pattuito nel contratto.
5. Inoltre, è fatto divieto al noleggiante di applicare alla macchina altri accessori diversi da quelli descritti nel contratto senza il consenso scritto del noleggiatore.
6. E’, infine, fatto divieto al noleggiante di subnoleggiare la macchina.
Articolo 8 – Luogo di utilizzazione della macchina.
1. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente nel luogo/cantiere indicato nel contratto o nei limiti della zona ivi delimitata con precisione giusto provvisto di licenze, autorizzazioni e/o permessi di transito comunali e occupazione suolo pubblico e/o demaniale, idoneo a consentire l’accesso ed il piazzamento del macchinario secondo le vigenti norme di sicurezza e, quindi, libero da impedimenti, con piano solido, compatto ed idoneo a sopportare il peso del macchinario, privo di linee elettriche in prossimità del luogo di lavoro con eventuale servizio di vigilanza anche notturno dello stesso bene mobile, ove per ogni fatto interruttore del noleggio,
anche di forza maggiore come scioperi, ritardi nella consegna o nella disponibilità del materiale, cantiere non pronto od ogni altra interruzione non riconducibile a dolo o colpa del noleggiatore, quest’ultimo ha la facoltà di richiesta di risarcimento e dal recesso dal contratto di noleggio ed esigere la restituzione del macchinario.
E’ in facoltà del noleggiante, previa comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo fax, di comunicare al noleggiatore il trasferimento in altro luogo del macchinario ovvero di concordare per iscritto anche a mezzo fax, un diverso utilizzo del bene.
2. L’utilizzazione in luogo diverso da quello indicato nel contratto deve essere specificamente concordata tra noleggiante e noleggiatore e pattuita per iscritto, anche a mezzo di scambio di comunicazioni fax.
3. Il noleggiatore o suoi incaricati possono accedere, previo avviso anche telefonico, al luogo/cantiere di utilizzo della macchina, in orario lavorativo ed al solo fine di verificare lo stato della macchina e la corrispondenza dell’uso della macchina a quello pattuito, sempre nel rispetto del regolamento interno e delle norme di sicurezza.
Articolo 9 – Durata del noleggio.
1. La durata del noleggio è specificamente indicata nel contratto.
2. Salvo diversa indicazione nel contratto, il noleggio decorre dal momento della consegna della macchina al noleggiante e scade al momento della restituzione della macchina al noleggiatore.
3. La scadenza può essere prorogata, con preavviso di 48 ore, per iscritto, anche mediante fax, per un periodo determinato. In tal caso, si intendono richiamate e restano in vigore tutte le clausole del contratto originario, salvo specifiche pattuizioni integrative e/o modificative che dovranno risultare da apposito atto scritto allegato al contratto originario.
4. La macchina deve essere utilizzata esclusivamente durante l’orario normale di lavoro del noleggiante, specificamente indicato nel testo contrattuale e, comunque, non oltre 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali, 175 ore al mese.
5. L’operatore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione oltre il limite di cui al comma precedente, senza che ciò comporti alcuna penale per il noleggiatore.
6. Eventuale prestazione oltre il limite sopraddetto può essere concordata con il noleggiatore, il quale ultimo vi provvede, ove possibile, mediante sostituzione dell’operatore incaricato con altro operatore di specializzazione equivalente per le ore eccedenti il limite di cui al comma 4. Il noleggiante sarà tenuto al pagamento di un canone aggiuntivo per le ore supplementari, maggiorato in misura del 10%, oltre alle maggiorazioni previste dalla Legge per il caso di lavoro notturno.
Articolo 10 – Trasporto.
1. Salvo che sia diversamente pattuito, il trasporto della macchina è sempre ad opera del noleggiatore e con costi a carico del noleggiante.
2. La responsabilità del trasporto è a carico della parte che materialmente vi provvede.
3. Per il caso che la macchina resti coinvolta in un sinistro durante il trasporto ad opera del noleggiatore, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente il noleggiante, anche a mezzo fax, avvisando del ritardo o dell’impedimento a causa del sinistro, e, ove sia possibile, dovrà far consegna di macchina equivalente nel più breve termine possibile.
4. Per il caso che la machina resti coinvolta in un sinistro durante il trasporto ad opera del noleggiante, quest’ultimo dovrà darne immediata comunicazione, e comunque non oltre 12 ore dal fatto, anche a mezzo fax, al noleggiatore, onde consentirgli l’esercizio delle azioni e tutele ad essa spettanti.
Articolo 11 – Installazione.
1. Salvo che sia diversamente pattuito, l’installazione della macchina è sempre ad opera del noleggiatore e con spese a carico del noleggiante, già incluse nel prezzo di noleggio.
2. L’installazione consiste in tutte quelle operazioni necessarie ed indispensabili per consentire il funzionamento e l’utilizzazione della macchina ed è comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra.
3. Eventuali interventi particolari, ulteriori rispetto a quelli necessari ed indispensabili, devono formare oggetto di apposita clausola inserita nel contratto, con costi aggiuntivi a carico del noleggiante, ulteriori rispetto a quelli inclusi nel prezzo del noleggio.
4. Le modalità ed i tempi di installazione sono quelli resi necessari dal tipo di macchina noleggiata e devono essere indicati nel contratto.
Articolo 12 – Manutenzione e riparazione.
1. Sono a carico del noleggiatore le spese per gli interventi necessari al funzionamento della macchina, quali ad esempio i costi di lubrificazione, compresi i materiali, mentre sono a carico del noleggiante i costi per il funzionamento ordinario della macchina, quali ad esempio i costi di elettricità.
2. I danni conseguenti ad eventuali incidenti, successivi alla consegna e precedenti alla restituzione, riguardanti sia la carrozzeria sia le parti meccaniche, sono a carico del noleggiante, salvo il caso che il danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento dell’operatore, difforme dalle istruzioni tecniche impartite dal noleggiante.
3. Il noleggiatore si impegna ad effettuare, a proprie spese e per il tramite di personale qualificato, anche alle proprie dipendenze, ivi compreso l’operatore incaricato, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari.
A titolo esemplificativo, sono operazioni di manutenzione ordinaria:
a) pulizia quotidiana e controllo filtro e prefiltro;
b) lavaggio completo a periodi prestabiliti;
c) verifiche di routine prima dell’utilizzo giornaliero e alla fine della giornata di lavoro;
d) verifica quotidiana e rabbocco del livello d’olio motore e del livello acqua;
e) verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
f) verifica settimanale del livello d’acqua delle batterie;
g) xxxxxxxx xxxxxxxx della batteria.
Al pieno di carburante provvede il noleggiatore, per il tramite dell’operatore, con spese a carico del noleggiante, previa esibizione delle relative fatture.
4. In caso di guasto della macchina noleggiata, la riparazione sarà eseguita a cura del noleggiatore, ove possibile, direttamente sul luogo di utilizzazione, anche fuori dall’orario lavorativo del noleggiante.
5. La riparazione deve avvenire, salvo difficoltà tecniche immediatamente manifestate, entro 48 ore dalla segnalazione del guasto effettuata dall’operatore addetto alla macchina senza ritardo.
6. Per il caso che la riparazione non possa avvenire in luogo, essa deve concludersi in ogni caso entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla segnalazione del guasto. Sarà cura del noleggiatore fornire al noleggiante, a propria cura ed a proprie spese, una macchina sostitutiva equivalente per il periodo necessario alla riparazione superiore alle 48 ore.
7. La riparazione che superi la durata di 48 ore comporta, per il caso che non venga fornita una macchina sostitutiva, una penale a carico del noleggiatore pari al 50% del canone giornaliero pattuito moltiplicato per il numero di giorni occorsi per la riparazione.
8. Per il caso che la riparazione superi la durata di 48 ore e non venga fornita una macchina sostitutiva, il noleggiante ha facoltà di rinunciare alla penale prevista dal comma precedente e recedere dal contratto senza alcuna penale e senza obbligo di corrispondere il canone per il periodo residuo.
9. I termini e le penali di cui ai comma 4,5,6 e 7 del presente articolo non valgono per il caso che la riparazione sia stata resa difficoltosa o impossibile dal comportamento del noleggiante. In quest’ultimo caso, è preclusa al noleggiante la facoltà prevista dal comma 8 del presente articolo di recedere dal contratto di noleggio.
10. Le spese di riparazione sono a carico del noleggiatore, salvo che si tratti di guasti derivanti dall'uso improprio della macchina noleggiata, ovvero si tratti di guasti di qualunque natura provocati dal noleggiante attraverso l’utilizzazione di operatori diversi da quello incaricato o sostituito a norma dell’art. 4 comma 6.
11. Salvo rifiuto motivato del noleggiatore, qualora si tratti di riparazione urgente ed indifferibile ed essa possa avvenire immediatamente ad opera del noleggiante, quest'ultimo senza ritardo ne dà comunicazione al noleggiatore, anche a mezzo fax, indicando il nominativo e la qualifica del personale incaricato, ponendo le spese a carico del noleggiatore, previa esibizione di apposita fattura.
12. In quest’ultimo caso, viene sempre meno la responsabilità del noleggiatore per il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui ai comma 4,5,6 e 7 del presente articolo, così come restano a carico del noleggiante gli eventuali ulteriori danni arrecati alla macchina dall’intervento non effettuato dal noleggiatore.
Articolo 13 – Coperture assicurative.
1. Oltre alle previsioni contenute negli articoli che precedono, qualora si tratti di macchina a motore e circolante su strada soggetta ad assicurazione obbligatoria, il noleggiatore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa contro le responsabilità derivanti dalla circolazione presso primaria compagnia assicurativa nazionale.
2. Il noleggiante si impegna a garantirsi, con idonea copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale, per i danni da responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo per iscritto, anche a mezzo fax, il noleggiatore di qualsiasi incidente inerente la macchina, restando responsabile direttamente e personalmente in caso di ritardo od omissione nella comunicazione.
3. Il noleggiante assume su di sé il rischio della perdita totale o parziale della macchina, ovvero del suo danneggiamento, che si verifichi presso di sé durante il periodo di noleggio, rinunciando verso il noleggiatore ad ogni azione ed eccezione.
4. Nel caso di rivendicazioni del bene da parte di terzi, così come nel caso di pignoramenti o sequestri, che avessero a verificarsi durante il tempo del noleggio, il noleggiante deve darne tempestivamente avviso al noleggiatore, onde consentirgli di esperire ogni idonea difesa o tutela del bene.
5. Nell’ipotesi prevista dal comma 4, il noleggiatore è tenuto a sostituire immediatamente e, comunque non oltre 24 ore dalla comunicazione, il bene rivendicato, pignorato o sequestrato con altra macchina equivalente, per non incorrere nelle responsabilità e penali di cui all’art. 12 comma 7.
6. Qualora il noleggiante ometta o ritardi di dare comunicazione al noleggiatore di rivendicazioni da parte di terzi, pignoramenti o sequestri sulla macchina noleggiata, egli non ha diritto ad alcuna sostituzione della macchina, è tenuto comunque al pagamento di tutti i canoni pattuiti ed è inoltre responsabile per i danni derivati al noleggiatore dal mancato o ritardato avviso.
Articolo 14 – Restituzione della macchina.
1. Il noleggiante è tenuto alla restituzione della macchina alla scadenza pattuita nel contratto, mediante consegna all’operatore, previo lavaggio della macchina e operazioni di revisione ordinaria, effettuate dall'operatore, con spese a carico del noleggiante.
2. La macchina deve essere restituita nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della consegna, compresa degli accessori e della documentazione che la correda, nonché in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura dipendente dalla durata del noleggio.
3. Lo stato d’uso verrà rilevato immediatamente dall’operatore, alla presenza del noleggiante o di un suo incaricato.
La restituzione si intenderà, però, accettata solo al momento della rilevazione dello stato d’uso da parte del noleggiatore, da compiersi non oltre 3 giorni dalla restituzione, segnalando eventuali vizi e/o difetti non rilevati dall’operatore al noleggiante per iscritto, anche a mezzo fax, entro 24 ore dalla scoperta e, comunque, non oltre 5 giorni dalla restituzione.
4. La restituzione della macchina, anticipata rispetto alla scadenza prevista in contratto, non dà diritto alla riduzione del compenso e dei canoni pattuiti.
Articolo 15 – Canone.
1. Il noleggiante è tenuto al pagamento del canone, quale corrispettivo del noleggio, il cui importo complessivo, determinato in Euro o altra moneta avente corso legale nel territorio dello Stato, è fissato in relazione alla durata, avendo come riferimenti il listino prezzi generale e l’unità di tempo di volta in volta concordata (ora, giorno, settimana, mese, anno).
2. Il canone complessivo è indicato specificamente nel contratto, unitamente all’indicazione dell’importo della singola rata e del numero di rate complessive, ove sia previsto il pagamento in canoni frazionati a scadenza fissa.
3. Qualora sia previsto il pagamento in canoni frazionati a scadenza fissa, comunque non superiore al mese, il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento anche di una sola rata, superiore a otto giorni, attribuisce al noleggiatore il diritto di pretendere il pagamento immediato del canone complessivo.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, risultante da apposita pattuizione scritta allegata al contratto, qualora non sia previsto il pagamento in canoni frazionati a scadenza fissa, il pagamento deve avvenire in unica soluzione al momento della restituzione.
5. In ogni caso, in aggiunta al deposito cauzionale di garanzia di cui all’art. 16, è dovuto dal noleggiante un anticipo sul canone complessivo, pari al 30% del canone complessivo pattuito, da versarsi al momento della consegna della macchina.
6. Il ritardo, superiore a quindici giorni, nel pagamento del canone pattuito, produce automaticamente interessi moratori nella misura del 5% annuo.
7. Il prezzo concordato ed indicato in contratto include, salvo diverso accordo tra le parti, risultante da apposita pattuizione per iscritto, allegata al contratto, le spese di trasporto e di montaggio, che quindi non necessitano di apposita specificazione; il prezzo concordato include anche il costo dell’operatore, al quale dunque nulla sarà dovuto in aggiunta dal noleggiante.
8. Il canone complessivo è aggiornato automaticamente, secondo i parametri indicati nel comma 1 del presente articolo, nel caso di proroga del contratto ovvero nel caso di trasferimento della macchina a norma dell’articolo 8 comma 2.
9. Il canone pattuito è aggiornato automaticamente in aumento, nella misura del 3% annuo, qualora il noleggio abbia una durata superiore ad un anno e per gli anni successivi.
10. In caso di interruzione del noleggio a causa di avverse condizioni atmosferiche, il noleggiatore defalcherà il 50% del canone previo tempestiva comunicazione a mezzo e- mail/telefax da parte del noleggiante.
11. Il listino prezzi generale è depositato presso la sede centrale di ASSODIMI e presso le sue sedi periferiche. Inoltre, esso è esposto presso ogni noleggiatore autorizzato. I prezzi indicati nel listino si intendono I.V.A. esclusa.
Articolo 16 – Deposito a garanzia.
1. A garanzia degli obblighi contratti, il noleggiante è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale, nelle forme del deposito infruttifero o della fideiussione bancaria, consegnato al noleggiatore, nella misura concordata ed indicata in contratto, comunque non superiore al 20% del valore della macchina nuova e non inferiore al canone mensile del noleggio.
2. Il deposito deve essere restituito dal noleggiatore alla fine del contratto di noleggio salvo buon fine del credito maturato, una volta accettata senza contestazioni la restituzione della macchina, anche mediante accredito sulla fattura di noleggio.
3. In caso di pretese risarcitorie da parte del noleggiatore, quest’ultimo potrà trattenere come proprio il deposito cauzionale fino a concorrenza della pretesa, salvo il diritto al maggior danno.
Articolo 17 – Risoluzione e Recesso.
1. Fatte salve le ipotesi di recesso previste da altri articoli del presente contratto nonché le ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla Legge, nel caso di noleggio che abbia una durata superiore a cinque mesi, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone comunicazione all’altra a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il recesso avrà efficacia soltanto allo scadere dell’ottavo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di ritardato pagamento anche di una sola delle fatture derivanti dai canoni di noleggio, il noleggiatore avrà diritto ipso jure al ritiro immediato del macchinario dando comunicazione scritta, anche a mezzo fax e/o e-mail, mentre il noleggiante dovrà mettere immediatamente a disposizione il macchinario in base a quanto definito nell’art.14 delle condizioni generali. Il noleggiatore inoltre, avrà diritto ad emettere fattura per i costi sostenuti a fronte del ritiro del macchinario oltre le maggiori spese.
Articolo 18 – Foro competente.
Per qualsiasi controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione delle presenti condizioni generali di assistenza sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.
1. I dati personali verranno trattati, nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003, per finalità commerciali, di vendita, promozionali, gestionali, statistiche e di tutela del credito.
2. Il noleggiante ha diritto di ottenere, senza ritardo, la conferma dell’esistenza dei propri dati, nonché la loro cancellazione immediata, la modifica, l’aggiornamento o la rettifica.