sponsorizzazione nel Comune di Benevento
Bozza di Regolamento sulla disciplina dei contratti di
sponsorizzazione
nel Comune di Benevento
I N D I C E
TITOLO I - Natura, scopi e Funzioni del contratto di sponsorizzazione
Art. 1 – Oggetto Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Contratto di sponsorizzazione
Art. 4 - Regola comune per l’associazione del nome e del marchio e per forma contrattuale
Art. 5 - Finalità
Art. 6 - Ambito di applicazione
Art. 7 - Vincoli di carattere generale Art. 8 - Il Comune come sponsee Art. 9 - La figure dello sponsor
Art. 10 - Funzione della sponsorizzazione
Art. 11 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime
TITOLO II - Modalità di scelta del contraente
Art. 13 - Regole generali e comuni
Art. 14 - L’offerta di sostanziale mecenatismo Art. 15 - La valutazione delle offerte
Art. 16 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
Art. 17 - Versamento e utilizzo proventi delle sponsorizzazioni Art. 18 - Utilizzo risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
TITOLO III - Disposizioni finali
Art. 19 - Normativa di rinvio Art. 20 - Aspetti fiscali
Art. 21 - Verifiche e controlli Art. 22 - Riserva organizzativa
Art. 23 - Trattamento dei dati personali Art. 24 - Controversie
Art. 25 - Entrata in vigore
TITOLO I
Natura, Scopi e funzioni del contratto di sponsorizzazione Art. 1 - Oggetto
1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e più in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Benevento nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell’art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in combinato disposto con l’art. 119 del TUEL Dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 26 del Dlgs 163/2006, l’art. 19 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 22 comma 3 bis del DL n. 50/17, convertito nella legge n. 96/17.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "Contratto di sponsorizzazione" - (di seguito denominato “Contratto”) un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Amministrazione comunale (sponsee o sponsorizzato) offre, nell’ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive, di lavori pubblici e altro, ad un terzo (sponsor) - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro .o ad assumersi un costo (sponsorizzazione finanzíaria"), ovvero a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito ("sponsorizzazione tecnica") - la possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto;
b) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo, in denaro, ovvero ogni prestazione (in beni materiali, in servizi o in lavori) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
c) per "sponsor" il soggetto privato o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
d) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato, cioè l’Amministrazione Comunale;
e) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o le modalità di veicolazione della comunicazione e delle informazioni di volta in volta individuate o consentite dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3 - Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Benevento, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
Art. 4 - Regola comune per l’associazione del nome e del marchio, oltreché per la forma contrattuale
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione comunale prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto <<sponsorizzante o sponsee>> ovvero di quello <<sponsor>> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Benevento.
3. L’utilizzazione dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.
4. L’Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
Art. 5 - Finalità
1. Il Comune di Benevento intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione, essenzialmente:
- per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente;
- per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni;
- per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Art. 6 - Ambito di applicazione
1. Il Comune di Benevento ricorre, esemplificativamente, a forme di
<<sponsorizzazione>> in relazione:
ad attività culturali di differente tipologia
ad attività connesse all’informazione istituzionale;
ad attività sportive;
ad attività di promozione turistica;
ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
ad esecuzione di scavi archeologici;
ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
ad attività di rilevante interesse pubblico;
ad attività atte a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in occasione di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente;
ad ogni altra attività e manifestazione cittadina storica-tradizionale.
2. Il Comune di Benevento per le finalità previste all’art. 5 può anche privilegiare attività relative a:
la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per il tempo strettamente necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
gli impianti sportivi di proprietà comunale;
affidamento di spazi verdi;
il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente).
Per la sponsorizzazione dei beni culturali è richiesto nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza al progetto di restauro e/o recupero del bene storico artistico.
Art. 7 - Vincoli di carattere generale
1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art.6, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Benevento;
- devono produrre risparmi di spesa.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti:
- propaganda di natura politica o sindacale;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale che offendono il buon costume;
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
a) rispetto del diritto alle pari opportunità e ad un trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e etniche);
b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
d) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle pratiche sociali, economiche e culturali; della trasparenza e correttezza, nei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli stati in cui i predetti soggetti operano;
e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).
5. Saranno altresì escluse le banche che, a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, risulteranno coinvolte nel finanziamento all’export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge n. 185/1990.
6. Sono infine escluse quelle imprese che realizzino riduzioni collettive illegittime (accertate da sentenze) di personale.
7. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali.
Art. 8 - Il comune come sponsee
1. Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
2. La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune di Benevento il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato).
Per le sponsorizzazioni il Comune di Benevento può mettere a disposizione dello sponsor spazi, strutture ed aree appositamente individuate o interessate da manifestazioni ed eventi secondo i criteri previsti in questo regolamento.
L’amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o commerciale in tutti gli atti preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse, nei quali devono essere comunque indicati i criteri di selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle esclusive.
Qualora l'amministrazione ritenga di non voler definire i contratti di sponsorizzazione con clausole di esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari.
In ogni caso, le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali:
-a) patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali;
-b) mecenatismo, che si manifesta nel sostegno di iniziative o di attività, per lo più artistiche o culturali, senza finalità economicamente apprezzabili;
-c) iniziative di sensibilizzazione sociale correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo (adotta un quartiere, adotta un monumento, adotta uno spazio verde,
...).
Art. 9 - Le figure dello sponsor
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.), i liberi professionisti anche in forma associata;
- le Associazioni senza fini di lucro, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Benevento.
Art. 10 - Funzione della sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione rappresenta uno strumento tramite il quale questo Comune realizza o acquisisce a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla
totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.
2. Eccezionalmente, la sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici e/o di pubblico interesse espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante.
Art. 11 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1. La sponsorizzazione può avere origine per:
- iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
2. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l’inserimento della stessa nell’apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).
Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
TITOLO II
Modalità di scelta del contraente
Art. 13 - Regole generali e comuni
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata, sia quando la proposta provenga da iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento, sia qualora la proposta avvenga su iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate forme di pubblicità.
2. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e/o inserimento nel sito internet del Comune alla Sezione Trasparenza, e/o invio alle associazioni di categoria ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
b) l’esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;
c) le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
d) l’importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, almeno:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende pubblicizzare;
b) il corrispettivo della sponsorizzazione;
c) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
l’inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);
la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti per ciascuno dei quali devono essere prodotte le autocertificazioni sopra elencate.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Art. 14 - L'offerta di sostanziale mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di <<mero mecenatismo>> da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 15 - La valutazione delle offerte
1. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate – sulla base dei criteri definiti nel capitolato, nel progetto o nella delibera di Giunta – dal dirigente del settore che organizza l’iniziativa o l’evento, dal dirigente all’uopo incaricato dal Sindaco in presenza di situazioni diverse ovvero da apposita commissione all’uopo costituita.
2. In presenza di più offerte accettabili viene predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale una graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
3. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri qualitativo-economici fissati nell’avviso (valore economico, convenienza dell’Amministrazione ad acquisire lo
sponsor nella propria disponibilità, fiducia ed immagine dello sponsor per gli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’evento, eventuali servizi aggiuntivi e simili).
Art. 16 - Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
1. L’ attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei seguenti modi:
a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, informativo, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, striscioni, tabelloni luminosi, giornali ecc.), sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all’informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, il Comune consentirà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’intervento o fornisce i beni.
2. Il materiale pubblicitario indicato alla lettera b) del precedente comma 1 o, comunque, specifico è realizzato e posto in opera a spese dello sponsor nel rispetto delle prescrizione indicate dal competente servizio comunale. Sono, altresì, a carico dello sponsor l’acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente e tutti gli oneri derivanti dal pagamento dei tributi dovuti a livello locale.
Art. 17 - Versamento e utilizzo proventi delle sponsorizzazioni
1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito in misura non inferiore al 40% al momento della sottoscrizione del contratto e nell’importo restante a conclusione dell’evento versando l’importo stabilito alla Tesoreria Comunale. Qualora l’importo superi i 50.000,00 Euro, a garanzia e quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor dovrà costituire, sempre al momento della sottoscrizione del contratto, apposita polizza fideiussoria, a favore del Comune.
2. Nei casi in cui il contratto preveda la fornitura di beni e/o servizi di terzi, lo Sponsor dovrà provvedere a pagare direttamente il fornitore, previa attestazione del Comune dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune sulle somme versate dallo Sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 18 - Utilizzo risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa. Sono, altresì, considerati risparmi di spesa anche le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali per le
quali viene stabilito il pagamento di un contributo da parte dell’utente, in rapporto a
così come previsto all’ art. 43, comma 4, Legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 e l’ammontare del contributo richiesto vengono utilizzati per le seguenti finalità:
a) quanto al 30% per l’implementazione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente di cui all’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, nonché del fondo della retribuzione di risultato della dirigenza di cui all’art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999, da ripartirsi tra dipendenti e dirigenti che hanno curato l’istruttoria del procedimento ed adottato i relativi atti, sulla base della qualità e quantità dell’apporto individuale e delle rispettive responsabilità.
b) quanto al 70% per il finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.
L'importo destinato alla incentivazione del personale e della dirigenza è comprensivo degli oneri a carico dell'ente ed è determinato annualmente dalla Giunta Comunale tenuto conto della necessità di rispettare i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.
I ricavi netti di cui al comma 2 sono certificati dal dirigente/responsabile competente per la stipula del contratto e dal responsabile del servizio finanziario.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 19 - Normativa di rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione, allo Statuto e ai Regolamenti addottati dal Comune di Benevento.
2. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fu rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.lgs. n. 30/2005 e xxxx.xx modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Art. 20 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde al corrispettivo concordato nell’accordo tra sponsor e sponsee così come meglio specificato agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento, quando prevede quale corrispettivo della stessa la fornitura di beni e/o servizi da parte dello sponsor, si
configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull’I.V.A. secondo le previsioni dell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Allo sponsor compete il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità e dei tributi dovuti a livello locale.
Art. 21 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di ogni settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
3. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.
Art. 22 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente da questa Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi richiamate anche al precedente art. 13.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti all’ applicazione del presente regolamento.
3. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 24 - Controversie
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Benevento.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.