Delibera nr. 653 del 01/06/2017
Delibera nr. 653 del 01/06/2017
OGGETTO: VALUTAZIONE COMPARATIVA E CONSEGUENTE STIPULA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTO DI RIABILITAZIONE A FAVORE DEGLI UTENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE CON L’UTILIZZO DELLA DANZATERAPIA.
Il sottoscritto dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il Dipartimento di Salute Mentale è la struttura organizzativa di coordinamento e di governo atta a garantire l’unitarietà e l’integrazione dei servizi psichiatrici e che fra i mandati istituzionali dello stesso Dipartimento vi è quello di occuparsi della riabilitazione psichiatrica;
ATTESO che la riabilitazione psichiatrica è un insieme di strategie deputate alla riapertura dei canali relazionali, alla ridefinizione del tempo, degli spazi e dell’uso della quotidianità al fine di reintegrare i pazienti nella società aiutandoli a conseguire la massima autonomia possibile;
ACCERTATO che con decreto n.1356 del 29.12.2016 sono stati approvati i progetti di riabilitazione proposti dal Dipartimento di Salute Mentale a valere sull’anno 2017 ed il conseguente impegno di spesa;
CONSIDERATO che fra le strategie di riabilitazione possibili vi sono le “artiterapia ( musica-teatro- danza-arte figurativa ……)”, utilizzate quali strumenti per la ricostruzione dell’identità e dell’equilibrio esistenziale e relazionale degli utenti sottoposti al trattamento;
ATTESO che il Dipartimento di Salute Mentale ha redatto i seguenti progetti di riabilitazione: “Arti Figurative”
“Teatro” “Danzamovimentoterapia” “Musicoterapica” “Laboratorio di scrittura”;
PRESO ATTO che, approvando i suddetti progetti con la delibera di cui sopra, è stata riconosciuta la necessità di collaborazioni esterne, le cui caratteristiche di autonomia e flessibilità si configurano le più idonee, in rapporto alle predette esigenze aziendali, in quanto in Azienda non sono presenti risorse in possesso delle competenze necessarie;
CONSIDERATO che in esecuzione della deliberazione n. 322 del 16.3.2017, per le motivazioni sopra indicate, è stato emesso un avviso per la realizzazione di progetti di riabilitazione con l’utilizzo della Danzaterapia;
VERIFICATO che il bando, pubblicato in data 28.3.2017, prevedeva come termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione la data perentoria del 12.04.2017;
CONSTATATO che alla scadenza dell’avviso pubblico di cui sopra sono pervenute le seguenti candidature:
1) Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Xxxxxxxxx (So) il 18.10.1976;
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Milano il 15.12.1975;
3) Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Gavardo (Bs) il 15.10.1982;
ATTESO che la Commissione, nominata con nota del Direttore Generale Prot. n. 14449 del 19.4.2017, in data 4.5.2017, ha provveduto a sottoporre al colloquio le candidate presenti ed in possesso dei requisiti richiesti e conseguentemente a redigere la graduatoria di merito degli idonei:
graduatoria Cognome e nome titoli colloquio totale
1 Xxxxxxx Xxxxxxxx | 5,160 | 20 | 25,160 |
2 Xxxxxxx Xxxxxx | 1,070 | 10 | 11,070 |
RITENUTO, per le ragioni sopra indicate, di stipulare un contratto di collaborazione professionale con la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, per la realizzazione del laboratorio di Danzaterapia;
CONSIDERATO
• che la prestazione professionale del suddetto collaboratore, in relazione alle esigenze ordinarie e contingenti del servizio presso cui dovrà svolgere l’attività, sarà richiesta entro limiti predeterminati di comune accordo in funzione dell’organizzazione del servizio medesimo, a fronte di un compenso lordo unico ed omnicomprensivo, erogato mediante massimo due pagamenti, previa verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione al lavoro programmato;
• che in ogni caso l’incarico si svolgerà nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore, cui viene richiesto esclusivamente di svolgere la propria attività secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali;
RITENUTO di convenire che ai suddetti incarichi siano applicate le condizioni contrattuali di cui all’allegato schema di disciplinare predisposto dal Servizio Amministrazione Personale Xxxxxxx Xxxxxxxx non dipendenti, oltre che alle altre condizioni applicate di prassi e di diritto ai rapporti di collaborazione esterna;
RITENUTO altresì che tali condizioni siano congrue e adeguate all’attività che il suddetto professionista dovrà svolgere e compatibili con il mandato di questa Direzione Generale;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti, in presenza dei presupposti di legittimità, prescindendo dal requisito della specializzazione universitaria, in caso di stipula di contratti con soggetti che operino nel campo dell’arte, come nel presente caso;
ATTESO che con decreto n. 727 del 3 agosto 2009 (ex A.O. di Desenzano) sono state disciplinate le procedure per gli incarichi di collaborazione esterna, come previsto dall’art 7, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001 n.165;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto delle risultanze della valutazione effettuata da idonea Commissione in data 04.05.2016, come risulta dal verbale acquisito agli atti a prot. n. 16293 del 04.05.2017;
2. di stipulare contratto di collaborazione professionale per il laboratorio di danzaterapia con la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Xxxxxxxxx (So) il 18.10.1976, come da allegato schema di disciplinare;
3. di precisare che l’efficacia del contratto è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in euro 1.444,00 (omnicomprensivi di iva se dovuta) e già impegnato con deliberazione n. 1356 del 29.12.2016, verrà registrato al conto “Collaborazioni occasionali non sanitarie” cod. 13.20.001.023, al conto 13.50.001.041 “IRAP assimilata lav. dipendente” e sarà gestito nel budget trasversale dell’Azienda per l’anno 2017 con i seguenti codici:
00.00.000.000/XXX/X0000000 di € 1.330,00
13.50.001.041 “IRAP assimilata lav dipendente” di € 114,00
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;
6. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
SI ATTESTA LA LEGITTIMITA' DELL’ATTO PRESENTATO
Responsabile del procedimento amministrativo: Xxxxxx Xxxxxx Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia )
Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982
rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante
Il collaboratore
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 dicembre 2015, autorizzato alla sottoscrizione del presente incarico in esecuzione della propria deliberazione n. in data
e
Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito il collaboratore)
Nata a Chiavenna il 18.10.1976 residente a
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
domiciliata ai fini del presente incarico presso la propria residenza CF BNLMCL76R58C623W
PREMESSO
quanto riportato nel provvedimento aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi e ai risultati che l’azienda intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il collaboratore è incaricato di svolgere attività professionale finalizzata alla realizzazione del “Progetto Danzamovimentoterapia 2017 – Laboratorio per la salute mentale” del Dipartimento di Salute Mentale con i seguenti obiettivi: “Acquisizione di maggiore sicurezza nel rapporto con il proprio corpo e nella relazione con gli altri, maggiore consapevolezza del proprio corpo, maggiore accettazione del proprio corpo e incremento dell’autostima”.
Tale attività è riconducibile a prestazioni di natura temporanea riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall’Azienda con il suddetto progetto.
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione
Il collaboratore
Tale attività verrà svolta dal collaboratore nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto occasionale. L’eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri, come pure lo svolgimento della attività presso sedi diverse da quelle aziendali dovrà essere concordato con il referente incaricato di sovrintendere al presente incarico.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Al collaboratore, il quale sottoscrivendo accetta, viene richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite con il referente aziendale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali.
Il codice etico-comportamentale, adottato da questa Azienda è consultabile sul sito www.asst-garda.it- (amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali); il collaboratore professionista avendone acquisito conoscenza, dovrà attenersi alle procedure (anche di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01) in uso presso l’Azienda. In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’Azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà, in ogni caso impegnandosi a comunicare all’Azienda qualsiasi situazione in cui la sua partecipazione potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del presente incarico.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di svolgimento della prestazione professionale è presso il Dipartimento di Salute Mentale - sede di Leno.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
L’incarico di collaborazione ha decorrenza dal e deve terminare entro il 31.12. 2016 .E’ esclusa ogni proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza in relazione allo svolgimento della attività cui esso è connesso o in conseguenza di eventuali assenze del collaboratore per impossibilità oggettiva temporanea allo svolgimento dell’attività, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di breve proroga in relazione alla necessità di conclusione della attività stessa.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente
Il collaboratore
contratto.
Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà
essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 30 giorni di anticipo.
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
In ogni caso è riconosciuta all’azienda la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l’assenza del collaboratore a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto.
Art. 5 Impegno orario e assenze
Il collaboratore si impegna a prestare attività per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale per n. 40 ore. L’impegno dovrà essere concordato con la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale in rapporto all’attività ed in ogni caso in relazione con gli obiettivi connessi alla prestazione.
In caso di malattia infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il collaboratore si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.
L’Azienda si riserva di valutare se le assenze del collaboratore possano costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel qual caso provvederà a comunicarlo al collaboratore affinché questi provveda a recuperare le prestazioni non rese .
Art. 6 Trattamento economico
Il compenso lordo orario omnicomprensivo per la collaborazione è fissato in euro 33,25.
Il suddetto compenso è dalle parti riconosciuto proporzionato alla attività richiesta al collaboratore e all’utilità conseguente dell’azienda.
La corresponsione del compenso avverrà mediante due pagamenti, salvo verifica della compatibilità della prestazione svolta con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione alla attività richiesta, da effettuarsi a cura della Direzione del Dipartimento di Salute mentale sopra citata.
Il collaboratore
Art. 7 Rimborsi spese ed altri accordi economici
Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso spese per i pasti che lo stesso collaboratore potrà consumare (sospendendo temporaneamente lo svolgimento della propria attività) anche presso la mensa aziendale, cui potrà quindi accedere provvedendo alla corresponsione del prezzo stabilito dal relativo regolamento aziendale.
Il collaboratore può essere ammesso a partecipare ai corsi di formazione aziendali senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda, secondo le norme regolamentari aziendali vigenti .
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
L’Azienda garantisce al collaboratore durante lo svolgimento dell’incarico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni valide per il personale dipendente in quanto compatibile, esclusa in ogni caso la copertura della responsabilità civile per dolo e colpa grave, nonché l’applicabilità della disciplina relativa agli infortuni sul lavoro, per i quali il collaboratore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa personale.
Art. 8 Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione eventualmente esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo.
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
In merito il collaboratore accetta di essere eventualmente incaricato del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il collaboratore, preso atto dei documenti aziendali di informazione sui rischi, sulla gestione dell’emergenza e delle procedure di sicurezza in atto presso l’Azienda, consultabili sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione ) si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Art. 9 Attività di verifica
La vigilanza sul corretto esercizio dell’attività svolta dal collaboratore competono alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale.
L’Azienda si riserva di sottoporre il collaboratore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica al fine di verificare da parte dello stesso il possesso ed il mantenimento dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle prestazioni professionali anche con riferimento alle specifiche caratteristiche del servizio nell’ambito del quale si svolge la sua attività.
Il collaboratore
Le esigenze aziendali cui il presente incarico è riferito sono soggette a verifica in relazione agli obiettivi aziendali e alle condizioni organizzative, subordinatamente alla quale l’azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il contratto, anche con riferimento ai risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al servizio e agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Art. 10 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile (adempimenti e oneri reciproci )
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione disciplinata dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche.
Entro i termini di legge l’azienda provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio e di versamento.
L’Azienda provvederà inoltre a rilasciare al collaboratore, nei termini di legge, la certificazione dei redditi.
Il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla L. 335/1995, non avendo superato la soglia prevista dalla legge 326/03, art. 44, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti le collaborazioni, nonché le procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell’organico dell’Azienda .
Art. 12 Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dal collaboratore, uno indicato dall' ASST del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.
L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura civile.
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi derivanti dal presente contratto.
* * *
Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art.
5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 .
Il presente contratto risulta esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tab. allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 .
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista e uno custodito agli atti della Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’A.S.S.T del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 ( Rimborsi spese ed altri accordi economici ) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).
Per l’A.S.S.T. del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.
Il collaboratore professionista