RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Accordo distribuzione del trattamento economico accessorio
del personale dei livelli I – III parte economica 2019 e normativa 2019-2021
Modulo 1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione | 15 settembre 2021 | |
Periodo temporale di vigenza | Normativo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 Economico 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 | |
Parte Pubblica: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Direttore Generale | ||
Composizione della delegazione trattante | XX.XX. ammesse alla contrattazione: FLC CGIL CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS | |
Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL SCUOLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL FEDERAZIONE GILDA UNAMS | ||
Soggetti destinatari | Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato e determinato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III parte normativa 2019-2021 e parte economica 2019 | |
Rispetto dell’ iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento | Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 19 del 30 dicembre 2020 ha rilasciato positiva certificazione circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001. |
dell’Organo di | ||
controllo interno. | ||
Allegazione della | ||
Certificazione | ||
dell’Organo di | ||
controllo interno | ||
alla Relazione | ||
illustrativa | ||
Attestazione del rispetto degli | Con Delibera 74/CA del 29 gennaio 2021 è stato adottato il Piano della performance 2021-2023 previsto dall’art.10 del d.lgs. 150/2009. | |
obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della | ||
Con Delibera 76/CA del 29/01/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021- 2023 previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009. | ||
retribuzione accessoria | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009. | ||
Eventuali osservazioni: |
Modulo 2
Illustrazione dell’articolato dell’Accordo
Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione collettiva integrativa sono quelle previste dall’articolo 40, e successivi, del D. Lgs. 165/2001 nonché da quanto stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018 e precedenti.
La presente relazione illustrativa attesta la compatibilità dell’accordo in oggetto con i vincoli derivanti da norme di legge e di contrattazione nazionale in relazione alla distribuzione del trattamento economico accessorio per il personale dei livelli I-III del CCNL con riferimento all’annualità 2019 per la parte economica e alle annualità 2019-2021 per la parte normativa.
Preliminarmente si rappresenta che il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 19/2020 del 30 dicembre 2020, ha positivamente certificato la correttezza della definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei livelli I-III per l’anno 2019 e quindi l’Amministrazione ha determinato, con Disposizione n. 3137/DG del 1 febbraio 2021 le risorse da destinare alla contrattazione integrativa.
Con riferimento agli articoli oggetto del presente accordo si rappresenta che la stessa risulta articolata come segue.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca specificando che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL21/2/2002 che viene riconosciuta per l’effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L’importo dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
L’articolo 3 stabilisce, sulla parte residuale delle risorse destinate al finanziamento dell’articolo
2 e comunque entro il limite della capienza del fondo già determinato, una differenziazione dell’indennità per oneri specifici da destinare al personale ispettivo, nominato con apposito provvedimento, che svolge nell’Istituto le specifiche attività riconducibili all’articolo 14 della legge
n. 132/2016. Tale importo aggiuntivo dell’IOS viene differenziato secondo il livello di responsabilità e gli incarichi effettivamente svolti la cui diversa complessità, numerosità e rilevanza sarà valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del Direttore Generale. Tale differenziazione è stata elaborata in osservanza a quanto indicato dal DFP con nota prot. n.79822 del 14/12/2020 in combinato con la nota del MEF-RGS prot. n. 239539 del 18/12/2020.
L’articolo 4 stabilisce che l’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), confermata nei limiti e nelle modalità dall’articolo 9, comma 1 lettera b) del CCNL del 21.2.2002, viene attribuita ai ricercatori e ai tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti, secondo i criteri stabiliti dall’Accordo sui criteri per l’attribuzione delle indennità correlate allo
svolgimento di attività comportanti specifiche responsabilità già sottoscritto tra le parti in data 21 dicembre 2020. L’importo annuo di tale indennità, da corrispondere in 12 mensilità, viene attribuita, con disposizione del Direttore Generale, nei limiti delle risorse economiche del fondo fino alla cessazione della responsabilità.
Il successivo articolo 5 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell’accordo, il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Il presente accordo per il trattamento economico accessorio è stato elaborato nel rispetto dei vincoli derivanti dalle seguenti norme di legge, di contrattazione nazionale e integrativa nonché di circolari e note applicative.
Dipartimento del Personale e degli Affari Generali
Il Direttore
Dott. Xxxxx La Commare