tra
Contratto-tipo di subfornitura di servizi
Con la presente scrittura privata, valevole a ogni effetto di legge, il giorno del mese di
…………………………..dell’anno ……………….. in………………………………
tra
………………………….(Ditta del Committente)…………………. con sede in………………………
via……………………. n 1, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di ……………………al n. …… del Registro delle imprese, partita IVA n………………...
nella persona del suo titolare2 di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
e
………………………….(Ditta del Subfornitore)…………………. con sede in………………………
via……………….. n 3, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ………………..al n…… del Registro delle imprese, partita IVA n , nella persona
del suo titolare4 di seguito indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
premesso che
• il Committente esercita una impresa operante nel settore 5;
• il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore 6;
• il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
• in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di servizi inerenti o strumentali alla propria attività imprenditoriale;
• il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
• le parti intendono sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
• il presente atto e i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalle disposizioni previste nella legge 18 giugno 1998, n. 192, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli art. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d’opera7.
si conviene
1. Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Comunicazioni
2.1. Le comunicazioni riguardanti il presente contratto e i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate
1 Eventualmente aggiungere: «e domicilio in…………… via………………. , n ».
2 Oppure: «nella persona del suo legale rappresentante pro tempore»; oppure: «rappresentata da , in virtù
dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ».
3 Eventualmente aggiungere: «e domicilio in…………… via………………. , n ».
4 Oppure: «nella persona del suo legale rappresentante pro tempore»; oppure: «rappresentata da , in virtù
dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ».
5 Specificare il settore produttivo (ad es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
6 Specificare il settore produttivo (ad es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
7 Oppure, se l’impresa del Subfornitore è di dimensioni medio-grandi: «negli artt. 1655 e ss. c.c., in tema di contratto d’appalto». Qualora nel prodotto da realizzare la materia che il Subfornitore fornisce abbia rilievo prevalente sul lavoro del Subfornitore stesso, secondo una diffusa opinione può trovare applicazione, ove compatibile, la disciplina della compravendita (di cosa da costruire) e in particolare gli artt. 1470 e ss. c.c.
nella sede8 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana9 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento10.
2.2. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede11.
3. Obbligazioni del Subfornitore
3.1. Il Subfornitore si obbliga a prestare, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui al punto 4, i seguenti xxxxxxx00………………………………………………………: come meglio risulta dal documento denominato “Servizi e corrispettivi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
3.2. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e firmato da entrambe le parti, osservando comunque la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
3.3. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dal punto 24, salva l’adeguabilità del prezzo ai sensi del punto 13, secondo capoverso.
4. Ordinativi e accettazioni
4.1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati nella forma e con le modalità precisate nel punto 2, capoverso 1.
4.2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene al Committente.
4.3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 192/1998, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, l’inizio della esecuzione.
4.4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante espresso rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti specifici del servizio;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- il corrispettivo dovuto dal Committente;
- i termini e le modalità di pagamento.
5. Programmazione
5.1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato con il n. 3 al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti.
5.2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
5.3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di servizi non inferiore ai limiti minimi.
5.4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste nel punto 2, capoverso 1. È fatto comunque salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno13.
8 Oppure: «presso il domicilio».
9 Oppure: «in lingua ».
10 Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex, posta elettronica certificata o i mezzi telematici ed elettronici equiparati
alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, legge 192/1998 e del d.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale.
11 Oppure: «di domicilio».
12 Descrivere succintamente i servizi che il Subfornitore dovrà rendere. è possibile che il Committente fornisca taluni dei beni necessari alla realizzazione del servizio. Sarà allora opportuno inserire un comma di questo tenore: «Per l’esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti materiali La consegna dei
materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro………… giorni, presso Il Subfornitore dovrà
segnalare al Committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro giorni dalla consegna. I
difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla esecuzione della subfornitura». Clausole di analogo contenuto possono essere inserite quando il Committente debba fornire al Subfornitore le attrezzature necessarie per l’esecuzione della subfornitura.
13 Oppure: «Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo dei servizi non richiesti».
6. Termini di esecuzione
6.1. I termini per la prestazione dei servizi saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Subfornitore14.
6.2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall’art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1, di voler conservare il rapporto, salvo comunque il diritto del Committente stesso al risarcimento dei danni subiti.
6.3. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
7. Modalità di esecuzione
7.1. La prestazione del servizio deve essere dal Subfornitore effettuata presso………………………………...
7.2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza:
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Modalità di comunicazione dell’avvenuta esecuzione
8.1. La comunicazione dell’avvenuta esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1.
9. Termini di verifica
9.1. La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro giorni dalla comunicazione dell’avvenuta prestazione del servizio15.
10. Modalità di verifica e contestazioni
10.1. Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione del servizio e la conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
10.2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
10.3. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
10.4. L’esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno per il ritardo.
10 5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista nel punto 27.
11. Contestazioni successive alla verifica
11.1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulti e non siano emersi nel corso della verifica, le contestazioni devono essere effettuate dal Committente, nelle forme e secondo le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1, entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque
essere esercitata l’azione16.
14 Oppure: «e non potranno essere comunque inferiori a quelli indicati nell’allegato Programmazione».
15 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato dal punto 14 per il pagamento del prezzo.
16 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (in particolare l’art. 2226 c.c.). Quando l’impresa del Subfornitore sia medio-grande la denuncia del committente dovrà essere effettuata «entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna», secondo quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema d’appalto.
12. Eliminazione di vizi, difetti e difformità
12.1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni dalla contestazione. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
13. Prezzo
13.1. I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nel documento denominato “Servizi e corrispettivi”, allegato al n. 1 del presente atto e controfirmato da entrambe le parti.
13.2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista nel punto 27.
14. Termini di pagamento
14.1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro giorni17 dalla comunicazione
della avvenuta esecuzione della prestazione.
14.2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della comunicazione di cui al comma precedente, il prezzo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo.
14.3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al ……….%18. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
15. Modalità di pagamento
15.1. Il prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante…………………………………………………
16. Fatturazione
16.1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
16.2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
17. Agevolazioni IVA
17.1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 legge 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento IVA con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
18. Diritti di privativa e proprietà industriale
18.1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know- how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1.
17 A norma dell’art. 3, comma 2, legge 192/1998, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: «Su richiesta del Committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali ».
18 A norma dell’art. 3, comma 2, legge 192/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. 9 ottobre 0000, x 000, xx tasso moratorio deve essere pari «al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi».
18.2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità e ogni onere derivante da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
18.3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo e la sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti. Nel caso che le parti non raggiungano un accordo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista nel punto 27.
18.4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
19. Accesso e riservatezza del Committente
19.1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate
nel punto 2, capoverso 1.
19.2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente o comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
20. Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza
20.1. Il Subfornitore risponde della qualità del servizio reso, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
20.2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del servizio nei termini e con le modalità indicate dai punti 9, 10 e 11 del presente contratto.
20.3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del servizio che derivino dalle specifiche tecniche19 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive20 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
20.4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal punto 3.
20.5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1.
20.6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
21. Forza maggiore
21.1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla comunicazione dell’avvenuta prestazione del servizio decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dal punto 14.
21.2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
21.3. La parte che si trovi nell’impossibilità o nella estrema difficoltà di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste nel punto 2, capoverso 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
19 Eventualmente: «o dalle attrezzature».
20 O: «delle attrezzature».
21.4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell’art. 1463 c.c.
22. Eccessiva onerosità sopravvenuta
22.1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della prestazione della controparte, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dal punto 27.
23. Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado
23.1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste nel punto 2, capoverso 1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste nel punto 2, capoverso 1.
23.2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi la realizzazione dei prodotti di cui al punto 3, purché in misura non superiore al ……….%21 del valore complessivo della subfornitura.
23.3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del …………..%22 dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1.
23.4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
23.5. Il Subfornitore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. Il rapporto tra il Subfornitore principale e il Subfornitore secondario deve considerarsi di subfornitura ed è a tutti gli effetti disciplinato dalla legge 192/199823.
23.6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente capoverso 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate nel punto 2, capoverso 1, e avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
24. Modifiche
24.1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nel punto 2, capoverso 1.
24.2. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
24.3. Le eventuali proposte di modifica dei servizi devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate in allegato.
24.4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dal punto 13.
24.5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
21 Indicare una quota del 50% o superiore.
22 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
23 A norma dell’art. 4, ultimo comma, legge 192/1998 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nell’art. 14 del presente contratto.
25. Durata e rinnovo24
25.1. Il presente contratto avrà la durata di anni25 , decorrenti dalla data di sottoscrizione.
25.2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno mesi prima della data di scadenza26, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni27. Il rinnovo tacito si determinerà a ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte
all’altra almeno mesi prima.
25 3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento28.
25.4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 legge 192/1998.
26. Tracciabilità
26.1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
26.2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
27. Risoluzione delle controversie
27.1. A norma dell’art. 10 legge 192/1998, tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di ………………… e risolte secondo il Regolamento da questa adottato29.
27.2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di ………………………….
27.3. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 xx. xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx00.
00.0. Il lodo dovrà essere reso entro giorni31 dalla data del verbale di mancata conciliazione.
27.5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. legge 192/1998 e 633 ss. c.p.c..
28. Disposizioni finali
28.1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del……………………………
28.2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno………………………………………………….
24 In alternativa, l’art. 25 può essere formulato nel seguente modo: Art. 25 – Durata: 25.1. «Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno……… mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. - 25.2. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 legge 192/1998 il recesso è nullo».
25 Oppure «mesi».
26 Si consiglia, a tutela di entrambe le parti, di indicare un numero di mesi non inferiore di un decimo della durata complessiva del rapporto.
27 Oppure: «mesi».
28 Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex, posta elettronica certificata o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, legge 192/1998 e del d.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale.
29 È competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore.
30 È competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore o, in mancanza di Camera arbitrale ivi istituita, la Camera arbitrale istituita presso la diversa Camera di Commercio scelta dai contraenti
31 Massimo 60 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
……………………………….., lì……………………………………………….
Il Committente Il Subfornitore
……………………………….. ………………………………..
A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: n. 11 (Contestazioni successive alla verifica), n. 13 (Prezzo), n. 18 (Diritti di privativa e proprietà industriale), n. 20 (Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza), n. 21 (Forza maggiore), n. 22 (Eccessiva onerosità sopravvenuta), n. 23 (Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado), n. 25 (Xxxxxx e rinnovo), n. 27 (Risoluzione delle controversie).
Il Committente Il Subfornitore32
……………………………….. ………………………………..
32 La firma va apposta dalla Parte che non ha predisposto il contratto.
ALLEGATI
1. Servizi e corrispettivi
L’allegato contiene le indicazioni delle caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi e delle lavorazioni, il corrispettivo unitario e le componenti di costo che concorrono alla sua formazione (costo delle materie prime, della manodopera, dell’energia, percentuali fisse, ecc.). Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei servizi da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la prestazione dei servizi. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere
precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Servizi e corrispettivi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione
L’allegato di cui al punto 6 contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi dei servizi da realizzare nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi di erogazione, qualora i termini non siano precisati nel punto 7.