COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
PROVINCIA DI ANCONA
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE
(testo coordinato)
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 13/11/2008 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 02/07/2010 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 14/05/2012 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13/04/2015
indice
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI 3 ART. 3 RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE 3 ART. 4 RILASCIO DELLA CONCESSIONE 3 ART. 5 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 4 ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI 5 ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO 5 ART. 8 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 6 ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE 6 ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE 7 ART. 11 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 7 ART. 12 NORME TRANSITORIE 7 ART. 13 REVISIONE STRAORDINARIA CONCESSIONI 8 ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 10
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le concessioni dei manufatti cimiteriali (loculi di tutte le dimensioni e forme, nicchie, ecc.) d'ora in avanti denominati più semplicemente "loculi" e delle fosse per inumazioni destinati alle sepolture private nel Cimitero comunale.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI
1. Il Comune può concedere i loculi per le tumulazioni e le fosse per inumazioni a privati ed Enti (Associazioni, Confraternite, ecc.), nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale). Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.
2. I loculi e le fosse cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri i loculi o le fosse cimiteriali concessigli ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto pena la decadenza dalla concessione.
ART. 3 RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale la sepoltura è destinata e del vincolo di parentela, se il richiedente è diverso dal destinatario. Gli Enti richiedenti la concessione devono indicare i requisiti dei propri aderenti a cui, la o le sepolture, sono destinate.
2. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.
ART. 4 RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo, approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il Comune, da cui risultino:
⮚ l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
⮚ la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza;
⮚ il nome del concessionario e della persona (vivente o defunto), se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione;
⮚ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
⮚ il canone della concessione.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
ART. 5 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La concessione di loculi o fosse nella immediata disponibilità del Comune è rilasciata ai richiedenti solo in occasione della sepoltura di persone decedute. Le persone cui sono destinate devono possedere i seguenti requisiti o condizioni:
a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel Comune;
b) persone residenti in vita nel Comune.
Solo nel caso di decesso di un coniuge sarà possibile rilasciare la concessione per due loculi vicini.
1/bis Nel caso in cui vi sia una congrua disponibilità di loculi o fosse per inumazioni (congruità stimata sulla media delle sepolture effettuate negli ultimi tre anni), possono essere concessi i loculi e le fosse, provenienti da retrocessioni, a persone residenti o nate in questo Comune. Per tali concessioni, ogni anno sarà effettuata la ricognizione della disponibilità di detti loculi. Quindi verrà redatto e pubblicato un avviso contenente l'elenco dei loculi, il loro valore di concessione, i modi ed i termini per la presentazione delle domande. Scaduti i termini, verranno valutate le domande ed assegnati i loculi, nel caso in cui siano state presentate più domande per lo stesso loculo, l'assegnazione avverrà per sorteggio. Gli assegnatari dovranno versare il canone e sottoscrivere il contratto di concessione entro un mese dalla notifica, in caso contrario decadrà dall'assegnazione.
2. In caso di nuove realizzazioni corpi loculi o area per fosse, la concessione verrà rilasciata solo a seguito di avviso o bando che il Comune stesso provvederà a pubblicare.
3. Nei bandi o avvisi vengono indicati i loculi o le aree oggetto delle concessioni, i criteri di assegnazione e, se conosciuto, il valore delle concessioni ed i requisiti dei richiedenti:
a) persone residenti nel Comune;
b) persone nate nel territorio comunale;
c) coniuge, parenti o affini di 2° grado di defunti già sepolti nel Cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
d) coniuge, parenti o affini di 2° grado di persona nata o residente nel Comune di Serra de' Conti.
4. La concessione per future sepolture è rilasciata secondo l'ordine cronologico delle istanze.
5. Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi cimiteriali nella vigenza della concessione sono:
− il concessionario;
− i familiari del concessionario (persone ricompresse nello stato di famiglia);
− i parenti ed affini del concessionario entro il 3° grado;
− i conviventi di fatto, per dichiarazione resa dallo stesso concessionario sotto la propria responsabilità.
6. E' ammesso il prestito o concessione temporanea, e quindi la possibilità di rivolgersi ad altri concessionari sia di loculi che di Tombe di famiglia o al Comune stesso, nei seguenti casi:
1. quando il Comune non ha, al momento della sepoltura della salma, alcun loculo disponibile;
2. quando vi siano loculi disponibili, ma il richiedente vista la posizione o dislocazione del loculo non ritiene di prenderlo in concessione;
3. quando il richiedente, valutata la posizione del loculo, preferisce prenderlo solo temporaneamente fino a quando saranno disponibili nuovi loculi.
In tutti i suddetti casi, il prestito è condizionato alla avvenuta prenotazione da parte del richiedente di uno o più loculi progettati da costruire. Inoltre per detti prestiti verrà sottoscritta una convenzione tra le parti, comparente sempre il Comune, ove è stabilito altresì che, nel momento in cui i nuovi loculi saranno ultimati, il richiedente prenderà in concessione i loculi prenotati e libererà quelli in prestito mediante trasferimento delle salme ivi tumulate.
7. Per il prestito dei loculi nella disponibilità del Comune è previsto un canone fisso annuo stabilito dalla Giunta Comunale. Invece il prestito tra privati, che deve avvenire sempre con l'autorizzazione del Comune, è gratuito ed il concessionario che presta il loculo non può esigere alcuna somma a nessun titolo. Restano a carico del concessionario temporaneo le spese relative alla tumulazione e traslazione della salma, nonché, se usata, la fornitura di una nuova lapide
8. Se alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provvede alla restituzione del loculo, il Comune è autorizzato, senza necessità di atti giudiziari, a provvedere alla traslazione della salma nel loculo prenotato, ovvero, se non perfezionata la concessione del suddetto, alla inumazione in un campo comune, con recupero di spese.
ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI
1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente tempo per tempo, la durata delle concessioni cimiteriali per sepolture private dei loculi e delle fosse destinate alla inumazione è di 60 (sessanta) anni, decorrenti dalla data indicata nell'atto di concessione.
Alla scadenza della concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti in quel momento. Qualora, entro e non oltre un anno dalla scadenza della concessione, non venga presentata la domanda di rinnovo, il concessionario e/o i suoi eredi decadono dalla concessione stessa, perdendo tutti i diritti sui loculi o fosse per inumazioni concessigli.
Il rinnovo della concessione sarà effettuato per ulteriori 60 (sessanta) anni, e sarà riproponibile ad ogni scadenza.
2. In caso di decesso del concessionario, uno degli eredi discendenti diretti, previo consenso degli altri coeredi, ovvero unitamente ad essi, entro un anno dall'evento luttuoso deve presentare domanda di subentro nella concessione. Tale subentro sarà regolamentato da apposito atto che sarà senza oneri per il concessionario, escluse le spese contrattuali.
3. Nell'ipotesi di rivendicazione del loculo o della fossa da parte di più persone, qualora non si possa addivenire ad un accordo tra le parti, l'assegnazione verrà effettuata mediante sorteggio tra i richiedenti. Analoga procedura verrà adottata in caso di disaccordo gestionale tra i cointestatari della medesima concessione.
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del loculo e della fossa.
2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni intervento di manutenzione che intende eseguire sui loculi o fosse concessigli, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte dalla legge, nonché quelle per modifiche che intenda effettuare sugli stessi, tenendo presente che non sono ammesse modifiche estetiche al prospetto dei loculi né la sostituzioni delle lapidi con materiali diversi dall'originale. In caso contrario il concessionario è obbligato a ripristinare i loculi come in origine entro il tempo stabilito dal Comune, qualora non vi provvedesse, il Comune vi provvederà d'ufficio ed il concessionario dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario.
3. Qualora il concessionario intenda realizzare un monumento funebre sopra la fossa concessagli, dovrà presentare apposito progetto o disegno per l'approvazione dal parte del Comune.
4. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.
5. Il concessionario di un loculo per futura sepoltura soggiace alle stesse disposizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo.
6. Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile alcun loculo da concedere o dare in concessione temporanea (prestito), nel momento in cui ci si trovi in presenza di un defunto, i cui familiari non hanno la disponibilità di un loculo preso in concessione, il Comune può reperirne, fino al soddisfacimento delle esigenze, sospendendo temporaneamente una o più concessioni di loculi non utilizzati, al fine di concederli temporaneamente a chi ne avesse bisogno seguendo quanto indicato nel precedente art. 5, commi 6 e 7, compreso il pagamento del canone di prestito stabilito dall'Amministrazione comunale.
Di detta sospensione il Comune dà informazione scritta al concessionario originario, garantendogli comunque la restituzione del loculo nel minor tempo possibile.
Qualora dovesse nel frattempo necessitare il loculo sospeso, il Comune garantirà (anche con la sospensione di altri loculi) la disponibilità di un loculo alternativo, che verrà liberato (a cura e spese del Comune) quando sarà di nuovo disponibile quello originario.
Del tempo in cui la concessione è sospesa si terrà conto per prolungare il termine di durata della stessa.
ART. 8 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
1. E' ammessa la rinuncia alla concessione di loculi od aree nel caso di trasferimento della salma o per altri motivi dettati dalla volontà del concessionario.
ART. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, su disposizione del Sindaco.
2. Il concessionario del loculo o dell'area oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione di pari valore a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria.
3. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei luoghi di destinazione (loculi, campi di sepoltura, ossari, ecc.) con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa se richiesta resta a carico del concessionario.
4. Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché presso il Cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.
ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
b) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o di incuria o morte del concessionario ed i suoi eredi non provvedano a subentrargli sia nella concessione che nella cura della sepoltura, o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione, in particolare quando non vengono liquidate le somme richieste dal Comune stesso per i necessari interventi;
d) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
f) quando i loculi vengono utilizzati in maniera continuativa per la sepoltura di persone che non posseggano i requisiti di cui al comma 5 del precedente art. 5.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il Cimitero comunale per 60 giorni.
3. Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario, ovvero la riesumazione delle stesse e deposizione dei resti nell'ossario.
4. I loculi e le fosse la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.
ART. 11 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione quando gli aventi diritto non hanno chiesto nuova concessione entro i termini stabiliti o per le fattispecie previste dalla legge in materia.
2. Per le concessioni estinte per scadenza dei termini, se gli interessati non avranno preventivamente disposto la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune.
ART. 12 NORME TRANSITORIE
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, le concessioni in essere, risultanti da regolare contratto, rilasciate a persone oggi defunte dovranno essere sostituite, entro un anno e, comunque entro la scadenza riportata nell'avviso esposto all'Albo pretorio e nei manifesti affissi presso il Cimitero. Trascorso
tale termine senza che l'interessato o gli interessati si siano presentati per regolarizzarle, nel momento in cui il Comune ne verrà a conoscenza si effettuerà la regolarizzazione su istanza dell'Ufficio che sarà soggetta al pagamento di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini della regolarizzazione di tutte le altre situazioni pregresse è considerato "Concessionario di fatto" dei loculi o fosse:
- il parente interessato più prossimo per grado del defunto tumulato nel loculo privo di concessione e di attestato di pagamento;
- il soggetto non in possesso di regolare contratto di concessione munito però di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
- il parente interessato più prossimo per grado del defunto tumulato nel loculo con concessione od attestato di pagamento a nome di altra persona (scambio tra privati);
- il soggetto in possesso di atto privato di scambio concessione di un loculo non ancora occupato.
ART. 13 REVISIONE STRAORDINARIA CONCESSIONI
Il presente articolo disciplina la revisione straordinaria delle concessioni relative ai loculi ed alle fosse cimiteriali in atto da espletarsi una sola volta e seguendo le seguenti procedure:
1) Regolarizzazione di loculi e delle fosse mancati di contratto di concessione:
- L'Ufficio provvederà all'apposizione di un avviso su ogni loculo o fossa cimiteriale di cui non vi è traccia della concessione, al fine di risalire al nome del concessionario, con contestuale affissione di un manifesto allo scopo di far conoscere alla popolazione i numeri dei loculi e fosse privi di concessione.
- L'avviso rimarrà per almeno 12 mesi, entro tale termine l'interessato dovrà presentarsi per rivendicare il loculo o la fossa; decorso tale termine l'Amministrazione si attiverà per l'acquisizione dei loculi o fosse non rivendicati. I loculi o le fosse occupati verranno liberati d'ufficio nei tempi previsti dalla normativa in materia.
- Nel caso in cui l'interessato si presenti successivamente ai termini stabiliti per rivendicare loculi o fosse che siano stati già assegnati o concessi ad altri, esibendo regolare contratto di concessione o ricevuta di pagamento della stessa, gli verrà assegnato un nuovo loculo o fossa del valore di quello precedente.
La regolarizzazione delle concessioni dei loculi prevede quanto segue:
- il loculo privo di concessione e di attestato di versamento, occupato da un defunto, viene concesso al concessionario di fatto ai sensi dell'art. 12 dietro versamento del 20% del canone di concessione del valore attuale del loculo, oltre le spese contrattuali con decorrenza dalla data di sepoltura.
- il loculo privo di concessione, occupato o meno da un defunto, ma il cui concessionario di fatto ai sensi del precedente articolo 12, è in possesso di attestato di versamento, viene concesso all'avente diritto con decorrenza dalla data del versamento.
La regolarizzazione delle concessioni delle fosse per inumazione prevede quanto segue:
- la fossa priva di concessione e di attestato di versamento, occupata da un defunto, viene concessa al concessionario di fatto ai sensi dell'art. 12 dietro versamento del canone di concessione vigente al momento della regolarizzazione e delle spese contrattuali con decorrenza dalla data di sepoltura.
- la fossa priva di concessione, occupata o meno da un defunto, ma il cui concessionario di fatto ai sensi del precedente articolo 12, è in possesso di attestato di versamento, viene concessa all'avente diritto con decorrenza dalla data del versamento.
2) Regolarizzazione di cessioni tra privati di loculi
- L'Ufficio provvederà all'affissione di un manifesto presso il Cimitero, all'Albo pretorio ed in luoghi pubblici, compreso il giornalino comunale allo scopo di far conoscere alla popolazione la possibilità di regolarizzare le cessioni tra privati effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- L'avviso rimarrà per almeno 12 mesi, entro tale termine l'interessato dovrà presentarsi per la regolarizzazione; decorso tale termine l'Amministrazione, nel momento in cui ne verrà a conoscenza, si attiverà per l'acquisizione dei loculi. I loculi occupati verranno liberati d'ufficio nei tempi previsti dalla normativa in materia.
La regolarizzazione delle concessioni dei citati loculi prevede quanto segue:
- l'Ufficio, a seguito di regolarizzazione, dichiarerà la decadenza della precedente concessione senza possibilità di remunerazione da parte del Comune o del cessionario del valore restante della stessa;
- la concessione da parte del Comune al concessionario di fatto del loculo, utilizzato da un proprio congiunto o vuoto, previa esibizione di un atto tra le parti, oppure con l'assenso del vecchio concessionario o in caso di suo decesso di un suo erede;
- la concessione avrà la durata pari a quella originaria ed a carico del nuovo concessionario sono, le spese e diritti contrattuali, nonché il 20% dell'attuale canone di concessione;
- qualora la richiesta di regolarizzazione venga presentata oltre i termini stabiliti, senza che siano intervenuti provvedimenti di decadenza da essa, il canone sarà a prezzo pieno.
3) Nell'ipotesi di rivendicazione del loculo o della fossa da parte di più persone, qualora non si trovi documentazione atta ad individuare il concessionario anche di fatto possa o non si addivenga ad un accordo tra le parti, l'assegnazione verrà effettuata mediante sorteggio tra i richiedenti.
4) Con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il soggetto che rivendica il proprio diritto, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi altra rivendicazione di altri parenti o terzi in generale.
5) Per i loculi da regolarizzare ai sensi dei commi precedenti il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo o della fossa in favore dell'avente diritto mediante pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il Cimitero comunale del relativo elenco. Scaduti senza contestazioni i predetti 60 giorni, si stipula il nuovo contratto di concessione.
6) Alla fine dei termini previsti per richiedere le regolarizzazioni, i loculi o le fosse, privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il Cimitero per la durata di 60 giorni. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti dichiarati disponibili. Il Responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali pubblica di conseguenza l'elenco dei loculi riacquisiti d'ufficio.
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del precedente articolo.
2. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.
3. Le norme indicate nei precedenti regolamenti relative alle concessioni cimiteriali per sepolture private sono abrogate.