CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA DI ASSISI VIA FOGAZZARO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI ZONA EX MONTEDISON
COMUNE DI ASSISI
(Provincia di Perugia)
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA DI ASSISI VIA FOGAZZARO – SANTA XXXXX DEGLI ANGELI
ZONA EX MONTEDISON
PARTE 1 – INDICAZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
0.Xx presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio coperto ubicato nell’area denominata ex Montedison – Via Fogazzaro – Santa Xxxxx degli Angeli, comprensivo delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura, degli spazi destinati a servizi complementari ed accessori, come da planimetria allegata al presente capitolato (Allegato A), al fine di promuovere e favorire la pratica del nuoto e delle altre discipline natatorie ed acquatiche, nonché ulteriori servizi ed attività sportive, ludiche, ricreative rispondenti alle caratteristiche della struttura, in conformità e nella piena osservanza degli obblighi dedotti dal predente capitolato e suoi allegati.
0.Xx concessione viene accettata dal concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato.
0.Xx gestione prevede, inoltre, l’esecuzione di quanto verrà indicato nell’offerta qualitativo-tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:
-apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto nella sua complessità;
-conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione di acqua calda da eseguirsi mediante affidamento a terzo responsabile secondo la normativa vigente;
-conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli altri impianti tecnologici;
-trattamento delle acque;
-pulizia dell’intero complesso dato in gestione;
-manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
-manutenzione ordinaria riferita alle strutture e agli impianti dati in utilizzo;
-verifiche periodiche degli impianti elettrici e di messa a terra, di sicurezza e assimilabili secondo normativa vigente e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
-installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza da parte di personale/soggetti qualificati e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
-organizzazione attività didattica promozionale e agonistica;
-direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
-assistenza bagnanti;
-attività di segreteria con personale all’uopo destinato.
ART. 2- DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La durata della Concessione, è fissata in n. 9 (nove) anni decorrenti dalla data di consegna dell’impianto e fino al 31-07-2028.
0.Xx Concessionario s’impegna sin d’ora, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del nuovo affidatario del servizio, a proseguirne la gestione anche oltre la scadenza e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza, agli stessi patti e condizioni indicate nel presente capitolato (c.d. proroga tecnica).
3.L’Amministrazione si riserva la facoltà di revoca anticipata della concessione, con conseguente recesso dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse connesse ad eventuali progetti di ristrutturazione dell’impianto, con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare a mezzo pec, senza che il concessionario possa nulla rivendicare nei confronti del Comune stesso. È esclusa la corresponsione di qualunque indennizzo per l’esercizio di tale facoltà.
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE
0.Xx valore annuo presunto della concessione è di circa €. 350.000,00 (trecentocinquantamila) al netto di IVA. Esso è costituito prevalentemente dai proventi degli ingressi, stimati in base alle tariffe attualmente in vigore e al numero degli utenti nonché ai ricavi derivanti dai servizi ed attività sportive, ludiche e ricreative.
0.Xx evidenzia che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze) non avendo rilevato rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta quindi pari €. 0,00 (zero), per l’intera durata della concessione.
3.L’importo complessivo presunto per l’intero periodo di affidamento ammonta ad €. 3.150.000,00 al netto di IVA.
ART. 4 - CANONE
0.Xx Comune corrisponderà al concessionario un canone massimo a base di gara pari ad €. 7.000,00 (settemila) oltre IVA, su cui i concorrenti offriranno il miglior ribasso in sede di offerta economica.
ART. 5 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
1.All’impianto, si accede direttamente dal piazzale esterno a nord dell’edificio. Nell’atrio di ingresso è realizzata la biglietteria dove avviene lo smistamento degli utenti agli spogliatoi degli uomini e delle donne tramite tornelli.
2.L’impianto è composto dalle seguenti strutture:
a) SPOGLIATOI
Gli spogliatoio sono distinti in due diverse zone: una per gli uomini ed una per le donne. Ciascuna area di spogliatoio comprende 4 cabine a rotazione, una spogliatoio comune ed una spogliatoio allenatori ed arbitri con servizi composti da doccia, tazza e lavabo; i servizi di ciascuna area sono composti da 3 lavabi, 10 docce, 3 gabinetti per le donne e 3 per gli uomini ( di cui 2 con vasi alla turca) n. 2 orinatoi. Sono stati realizzati anche un gabinetto ( con tazza, lavabo e doccia ) ed uno spogliatoio per portatori di handicap in ciascuna zona. Appositi armadietti consentono il deposito degli abiti. Uno spogliatoio per il personale è fornito di servizi composti da lavabo, tazza e doccia.
b) INFERMERIA
L’infermeria con servizio costituito da un lavabo e una tazza, avrà accesso sia dall’uscita di emergenza con accesso da spogliatoio donne che dal piano vasca.
c) AREA DI BORDO VASCA
Nel perimetro della piscina vi è realizzata un’area di bordo vasca, pavimentata con materiale antisdrucciolo, con superficie di oltre 300 mq. Vi si accede attraverso due passaggi obbligati muniti di doccia e vaschetta lavapiedi con soluzione disinfettante e n 2 tornelli unidirezionali.
d) VASCA PRINCIPALE
La vasca principale ha la pianta rettangolare con dimensioni di m 25.00 x 12.50 ed una profondità variabile da m 1.30 a m 1.80, divisa in sei corsie da m. 2.00 ciascuna. La superficie totale è di mq 312.5. Tale superficie consente una frequenza contemporanea di n. 156 utenti. La vasca è realizzata con pannelli di acciaio inox sostenuti da contrafforti anch’essi in acciaio disposti nel terrapieno; il rivestimento interno dei pannelli è costituito da un telo di PVC. lo sfioratore di tipo “ finlandese” con due canali di sfioro disposti sui lati più lunghi mentre su quelli corti sono stati realizzati due muretti che portano i blocchi di partenza. Il soffitto del locale è controsoffittato. La vasca è dotata di n. 6 blocchi di partenza.
e)VASCA PICCOLA
E’ una vasca di piccole dimensioni: m 6.30 x 3.60 profonda m 0.60, realizzata per l’attività propedeutica al nuoto. La struttura è realizzata in cemento armato. In base alla superficie delle vasche l’affollamento massimo sarà di 11 persone.
f) IMPIANTO TERMICO E DI VENTILAZIONE
I locali delle piscina sono ventilati attraverso un impianto costituito da una unità di trattamento aria ed una rete di canalizzazioni poste al disopra del controsoffitto per la distribuzione dell’aria trattata. Nel locale vasca sono previsti 7 ricambi orari, negli spogliatoi 5 ricambi e nei servizi 8 ricambi orari. La centrale termica è munita di 2 caldaie da 250 KW ciascuna. (attualmente è attivo il collegamento con il teleriscaldamento). Il tutto come da planimetrie presenti in atti.
g) IMPIANTO DI FILTRAZIONE
Nei locali al piano interrato è ubicato l’impianto di filtrazione e trattamento delle acque e la vasca di compenso. In questa zona è realizzato anche un deposito dei prodotti chimici. La filtrazione si avvale di n.
3 filtri a sabbia micro perlata capaci di trattare ciascuno 43 mc/h di acqua, in modo da filtrare adeguatamente il volume di liquido della vasca in breve tempo (4 h) effettuando così 6 ricicli al giorno. La circolazione è assicurata da n. 3 elettropompe monoblocco con prefiltro incorporato, in ghisa da 3 HP, più una di riserva. La vasca piccola è dotata di impianto di filtrazione autonomo composto da 2 filtri in poliestere da 10 mc/h con elevata capacità di ricambio: 24 ricicli al giorno.
Attualmente il trattamento dell’acqua è effettuato mediante utilizzo di n. 2 lampade a raggi ultravioletti, di proprietà del concessionario uscente, per la sterilizzazione e l’abbattimento del cloro combinato, introdotte per conformità alle condizioni contenute nel nulla osta all’esercizio dell’attività natatoria dell’impianto ai sensi dell’art. 18, comma3 del Regolamento Regionale n. 2 del 01-04-2008 il suo allegato di riferimento, contenente il parere igienico sanitario dell’Usl Umbria (prot. 0047321 del 23-12-2016). Detto nulla-osta in deroga, è allegato al presente capitolato d’oneri per farne parte integrante e sostanziale in quanto le prescrizioni ivi contenute rientrano tra gli obblighi a carico del concessionario. (Allegato B).
h) IMPIANTO ELETTRICO
I componenti sono conformi alle norme di sicurezza C.E.I. I quadri elettrici dell’impianto sono :
- n.1 Quadro Generale nell’atrio ingresso nell’area reception riservata al personale;
-n.1 Quadro Luci sempre nell’atrio ingresso nell’area reception riservata al personale;
-n.1 Quadro Pompe impianto filtraggio nei locali degli impianti tecnologici nel piano seminterrato ;
-n.1 Quadro Pompe impianto ricircolo e riscaldamento nei locali degli impianti tecnologici nel piano seminterrato.
E’ presente un gruppo di continuità per le sole emergenze. E’ presente in impianto antintrusione.
ART. 6 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO
1.L’impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed il Concessionario ne accetta detto stato senza sollevare riserva alcuna, avendolo già visionato in fase di gara durante i sopralluoghi obbligatori di presa visione.
2.All’inizio della gestione viene redatto un verbale di consistenza patrimoniale, sottoscritto per presa in carico, dal concessionario e controfirmato dal personale comunale addetto. Tale verbale fa fede, fra le parti, della consistenza e dello stato d’uso. Il concessionario è unico consegnatario degli impianti ed unico detentore delle chiavi d’accesso e responsabile dello stato di conservazione degli impianti fissi, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e degli arredi presi in consegna e ne risponde a termine di legge all’Amministrazione Comunale concedente.
3.I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni, fatta salva la naturale vetustà
4.Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell’impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna per verifica eventuali danni da addebitarsi al Concessionario. L’usura dovuta al normale utilizzo dell’impianto non è da considerarsi danno. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale di riconsegna.
5.I beni e le attrezzature di seguito elencate e che si trovano all’interno dell’impianto sono stati forniti ed installati a cura e spese dell’attuale concessionario nel corso degli anni, e consistono in:
ZONA RECEPTION:
a) N. 1 Bancone (lunghezza mt. 10)
b) N. 2 Xxxxxxxx ingresso
c) N. 2 Lettori tessere
d) Dotazione informatica
e) N. 5 Divani per il pubblico da tre sedute
f) N.2 Casse musicali da esterno
g) N. 1 Cassa musicale subacquea
h) N. 1 centralina motore Telo
ZONA VASCA
a) N. 1 Telo vasca grande 25x13
b) N. 1 Telo vasca piccola 6x4
c) N. 3 Tappetoni Ludici
d) N. 70 Tavolette scuola nuoto
e) N. 25 Tubi ludici
f) N. 2 Porte pallanuoto Junior
g) N. 35 cinture Fitness
h) N. 24 guantoni Kick Boxing Gloves
i) N. 36 Manubri acquatici Fitness
j) N. 36 Hidrocavigliere Fitness
k) N. 18 Water Bike
l) N. 21 Tapis Roulant
m) N. 1 Robot Pulitore Doppio per pulizia fondo
n) N. 8 Jumping bar fun fitness
o) N. 1 Cronometro contasecondi
p) N. 5 divisori corsie
q) N. 1 Step
r) N. 12 pull Buoy
LOCALI TECNOLOGICI
a) N. 1 Centralina Pool Basic Vasca Piccola
b) N. Pompetta Flocculante
c) N. 1 Lampada UV Vasca Grande
d) N. 1 Lampada UV Vasca Piccola
e) N. 1 Photometro per controllo prelievo analisi acqua
f) N. 1 Pompa sommersa portatile SPOGLIATOI
a) N. 10 phon automatici con card
b) N. 10 prese automatiche con card
c) N. 20 docce automatiche con card
d) N. 2 asciugamani automatici
6.I suddetti beni e attrezzature verranno rimossi dall’attuale concessionario prima dell’avvio della nuova concessione.
7.Xxxx la non sottoscrizione del contratto, gli stessi beni o, comunque, della stessa tipologia, qualità e caratteristiche tali da rendere la struttura fruibile e funzionale per l’utenza, dovranno essere obbligatoriamente forniti ed installati dal nuovo soggetto affidatario della presente concessione, a sua cura e spese e prima della riapertura prevista per il 15 settembre 2019, affinché l’impianto in oggetto continui a funzionare con le stesse caratteristiche minime già per la stagione sportiva 2019 e sia garantita, quindi, la fidelizzazione dell’utenza stessa. Tali beni, una volta installati, non potranno essere rimossi o ridotti di numero per tutto il periodo di gestione della struttura.
8.A garanzia di quanto sopra, il concessionario ha l’obbligo di presentare, a favore del Comune di Assisi proprietario della struttura, una fidejussione bancaria/assicurativa del valore di €. 70.000,00 a garanzia che tali beni, considerati minimi ai fini del funzionamento dell’impianto, una volta installati, non potranno essere rimossi o ridotti di numero per tutto il periodo di gestione della struttura. Detta garanzia sarà svincolata al termine del periodo di gestione e riducibile in proporzione nel corso degli anni di gestione, con cadenza non inferiore ad un anno.
ART. 7 - NORME REGOLATRICI
1. La concessione precedentemente descritta è regolata dalle norme del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
a) dalle norme contenute nel presente capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara;
b) dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
c) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
e) da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
f) dall’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136 del 31/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
g) dal D.Lgs n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
h) da quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Assisi;
i) da quanto previsto nel Protocollo di Legalità del Comune di Assisi (Delibera G.M. 23 del 31-01-2019);
j) Legge Regionale n. 11 del 09-04-2015 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
k) Regolamento Regionale n. 2 del 01-04-2008.
PARTE 2 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 8 - PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO IN CONCESSIONE
0.Xx Piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive, agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
2.Finalità della concessione è la valorizzazione dell’impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero. 0.Xx gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal
Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
0.Xx concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando anche la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata.
0.Xx personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.
0.Xx servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o caso fortuito. E’, comunque, fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente le situazioni di forza maggiore o di caso fortuito, che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento.
ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
0.Xx servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato, nonché le normative vigenti, contemplano.
0.Xx concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l’uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.
0.Xx piscina comunale coperta dovrà essere aperta al pubblico dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il concessionario ha comunque facoltà di prolungare l’apertura per una parte o per tutto il periodo estivo.
4.L’apertura, minima, al pubblico dell’impianto viene fissata secondo fasce orarie non inferiori a ore 10 dal lunedì al sabato.
5.È facoltà del concessionario incrementare le fasce orarie e i giorni di apertura dell’impianto.
6.E’ facoltà del concessionario l’apertura della struttura nella giornata di domenica e festivi, oltre che in orari aggiuntivi rispetto a quelli minimi.
0.Xx concessionario potrà, compatibilmente con la destinazione della struttura, organizzare proprie iniziative a carattere sportivo. Rimarranno a proprio carico tutte le richieste, acquisizione di permessi e quant’altro necessario al corretto svolgimento di tali attività.
0.Xx Comune si riserva il diritto di utilizzare l’impianto gratuitamente, con avviso anticipato di 15 giorni, compatibilmente con l’attività programmata, per ragioni di pubblico interesse o qualora ne abbia necessità per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo, per un massimo di 3 giornate all’anno.
ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
0.Xx concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione delle attività durante il periodo di apertura dell’impianto.
0.Xx concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l’autorizzazione scritta dell’amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall’art. 19 del D.M. 6 giugno 2005 e ss.mm.ii.
0.Xx Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.
ART. 11 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
0.Xx concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente all’Ufficio comunale competente una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge.
0.Xx relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.
3.Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l’elenco nominativo del personale utilizzato per l’esercizio e per la manutenzione dell'impianto.
4.Dovranno anche essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione indicante la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti e una relazione economico- finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione.
ART. 12 - TARIFFE
1.Le tariffe di ingresso comprendono l’accesso e la fruizione dell’impianto, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici), l’illuminazione e l’eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista.
0.Xx tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al concessionario riscuoterla.
3.E’ fatto divieto al concessionario di pretendere alcun compenso, rimborso o qualsiasi altro emolumento in prestazioni lavorative, in natura o in denaro da parte degli utenti degli impianti al di fuori degli ambiti tariffari stabiliti con il presente articolo. Eventuali richieste di aumento e/o revisione delle tariffe sopra stabilite, dovranno essere richieste dal secondo anno di gestione ed autorizzate dal Comune.
0.Xx concessionario spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità, e da altre attività indicate nell’offerta o preventivamente autorizzate dall’amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.
5.Le tariffe dei singoli corsi e/o attività saranno determinate dal concessionario tenendo conto degli standard di mercato relativi ad impianti natatori analoghi e comunicate formalmente all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio di ciascuna stagione.
0.Xx tariffario, con validità stagionale, dovrà essere esposto al pubblico in luogo accessibile e in modo ben visibile. Le tariffe di ingresso per il nuoto libero sono fissate come segue:
Intero: €. 6,50
Ridotto (3-13 anni): €. 4,50
Gratuito (0-3 anni)
ART. 13 - PUBBLICITÀ
0.Xx concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto con assunzione di tutti i relativi oneri. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
ART. 14 - DOMICILIO E RESPONSABILITÀ
0.Xx concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
0.Xx concessionario dovrà eleggere domicilio in Assisi presso la Piscina Comunale. Presso tale domicilio l’amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
3.A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile), indirizzo PEC ed email al quale l’amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’inizio dell’affidamento in concessione.
ART. 15 - DIREZIONE DEL SERVIZIO
0.Xx direzione del servizio deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, con ufficio di direzione localizzato all’interno dell’impianto.
0.Xx direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con l’Ufficio comunale di riferimento per il controllo dell’andamento del servizio.
0.Xx caso di assenza o impedimento del direttore, il concessionario dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro direttore di adeguata professionalità, dandone comunicazione tempestiva al Comune.
ART. 16 - ORGANICO DEL PERSONALE
1.L’organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere almeno quello dichiarato in sede di gara dall’impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta e approvata dall’amministrazione comunale.
ART. 17 – PERSONALE E CLAUSOLE SOCIALI
0.Xx concessionario dovrà assicurare il servizio con personale qualificato.
2.Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
3.Dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità:
a) il nominativo del direttore di esercizio, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
b) l’elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
0.Xx concessionario dovrà limitare al massimo l’avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
0.Xx concessionario è tenuto all’osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l’attività dell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
0.Xx sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto del principi dell’Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario si impegna ad assumere, prioritariamente le 5 figure impiegate con funzione di receptionist, assistenti bagnanti e responsabile impianto del precedente gestore. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento dei livelli di anzianità raggiunti. I 5 addetti sono attualmente impiegati con contratto collettivo nazionale impianti sportivi: n. 1 Responsabile impianto Livello 2; n. 1 Direttore Tecnico Livello 3; n. 3 assistenti bagnanti Livello 4.
ART. 18 - VESTIARIO
1.L’impresa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti.
2.Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la denominazione del polo natatorio, il nominativo del dipendente e la sua funzione.
PARTE TERZA – OBBLIGHI CONTRATTUALI
ART. 19 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese a:
a) gestione degli immobili, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza degli impianti e dei relativi servizi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza, con conseguente obbligo di segnalare per iscritto all’Ufficio Comunale competente, ogni disfunzione o guasto riscontrato nell’esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva, non concernente cioè quanto descritto nel successivo punto f). La tardiva segnalazione che abbia comportato danno grave all’Ente, comporta l’integrale risarcimento del danno a carico del concessionario;
b) applicazione di tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all’interno dell’impianto essendo totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse;
c) pulizia giornaliera di tutto l’impianto con l’impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superficie che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative vigenti (biodegrabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità ecc) per tutte le attività di pulizia, igienizzazione e riassetto di ambienti, attrezzature e impianti;
d) nomina di un responsabile della piscina che assicuri:
- il corretto funzionamento della struttura, sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
- il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16-01- 2001 e secondo le prescrizioni della USL e della LR n. 11/2015;
- la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;
- le operazioni di pulizia quotidiana;
- individuare le figure di assistenti xxxxxxxx;
- individuare l’addetto agli impianti tecnologici al fine di garantirne il corretto funzionamento nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all’Accordo Stato-Regioni 16-01-2003;
e) trattamento dell’acqua delle vasche effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di impianti natatori pubblici. In particolare il concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii. incluso l’obbligo di usare prodotti a basso impatto ambientale per il trattamento dell’acqua della piscina.
In particolare è fatto obbligo al concessionario di attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni contenute nel nulla osta all’esercizio dell’attività natatoria dell’impianto ai sensi dell’art. 18, comma 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 01-04-2008 ed al suo allegato parere igienico sanitario dell’Usl Umbria (prot. 0047321 del 23-12-2016). A tal scopo è a carico del concessionario la fornitura e installazione di n. 2 lampade a raggi ultravioletti per la sterilizzazione e l’abbattimento del cloro combinato ( Allegato n. 1). Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al concessionario controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L’analisi dei campioni deve essere effettuato presso un laboratorio accreditato individuato dal concessionario. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del concessionario;
f) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tali da consentire continuità ed efficienza gestionale degli impianti affidati, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
MANUTENZIONE RIPARATIVA:
• riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
• disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari e dei pozzetti di ispezione; spurgo delle condotte di scarico dei bagni e delle fognature fino ai confini della struttura;
• riparazione e mantenimento delle stuccature di pavimenti e rivestimenti;
• riparazioni di rivestimenti murali;
• manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;
• manutenzione e/o ripristino ove esistenti, di aeratori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici;
• manutenzione e/o sostituzione apparecchi di illuminazione interni: plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici;
• manutenzione e/o sostituzione di interruttori magnetotermici differenziali;
• sostituzione dei vetri danneggiati;
• verniciatura e riparazione ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti, con diversi gradi di intervento in base alle condizioni rilevate;
• riparazione degli infissi e dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusura, e delle opere in ferro ed in legno esistenti ;
• riparazione di tutte le attrezzature mobili quali tavoli, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, poggiaborsa, appendiabiti, ecc…, in dotazione all’affidatario, come risultanti dal verbale di consistenza;
• riverniciature, sostituzioni, integrazioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si dovessero verificare;
• tinteggio dei locali interni (spogliatoi, locali di servizio), ogni qual volta se ne manifesti la necessità e comunque prima della riconsegna dell’impianto all’amministrazione comunale;
• manutenzione e sostituzione eventuale delle rubinetterie e dei doccioni;
• manutenzione o revisione di idranti, irrigatori o prese d'acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche;
MANUTENZIONE PROGRAMMATA :
• Controllo mensile efficienza scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
• Controllo mensile degli apparecchi illuminanti esterni;
• Controllo mensile dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti e apparati idrosanitari in genere;
• Pulizia semestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;
• Controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
• Controllo semestrale di tutti gli automatismi elettrici, degli interruttori magnetotermici e differenziali, della resistenza di terra, dei collegamenti di terra circa la loro continuità, il tutto secondo i disposti della norma di riferimento ;
• Controllo trimestrale delle condizioni degli impianti termo idraulici di produzione acqua calda sanitaria.
Gli interventi dovranno essere annotati su apposito registro a cura del concessionario e prodotto in visione ogni qualvolta sarà richiesto dall’Ufficio comunale competente.
g) pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas e telefono di pertinenza dell’impianto natatorio, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico entro 10 giorni dalla stipula della convenzione. Relativamente alla fornitura dell’acqua, l’utenza rimarrà intestata al Comune. Il concessionario dovrà rimborsare al Comune l’importo relativo ai consumi, entro 15 giorni dalla richiesta
mediante fatturazione degli importi. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
h) pagamento diritti erariali e SIAE sull’uso di apparecchi di diffusione, riproduzione e ripetizione sonora e ogni altra specie inerente l’attività di gestione;
i) verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a terra, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente e aggiornamento/rinnovo delle relative certificazioni;
j) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
k) acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per lo svolgimento dell’attività;
l) adozione del regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e determinanti gli elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscano a mantenere idonee le condizioni dell’impianto (quali ad es. la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica), nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti;
m) assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa (ivi compresa quella regionale) in materia di sicurezza per l’esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
n) segnalazione scritta all’Ufficio comunale competente di ogni disfunzione o guasto riscontrato nell’esercizio degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva di cui al punto f). La tardiva segnalazione che abbia comportato danno all’Ente, comporta l’integrale risarcimento del danno a carico del concessionario;
o) predisposizione e aggiornamento del DUVRI se necessario alla luce della normativa vigente;
p) predisposizione del Documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 196 della Legge Regionale n. 11/2015;
q) monitoraggio mensile dei consumi di acqua, al fine del controllo su eventuali perdite delle vasche e con conseguente obbligo di immediata segnalazione agli uffici comunali competenti;
r) presa in consegna degli impianti termici e indicazione del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 31 legge 9 gennaio 1991 n. 10, DPR 412/93 e DPR 551/99, dell’impianto di riscaldamento, mediante utilizzo di ditta abilitata ai sensi del DM 37/2008 e ss.mm.ii. della figura del terzo responsabile conduzione della centrale termica ivi comprese tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI;
s) apprestamento dei presidi di sicurezza ed antincendio, compresa la verifica periodica.
ART. 20 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1.Resta a carico dell’Amministrazione Comunale unicamente l’intervento di straordinaria manutenzione.
0.Xx casi particolari, debitamente motivati, il Comune può autorizzare il concessionario ad eseguire opere di manutenzione straordinaria, previa presentazione del progetto di interventi corredato dal preventivo di spesa. Le spese effettivamente sostenute dal concessionario e debitamente documentate, saranno rimborsate nei limiti degli interventi autorizzati e finanziati dall’Amministrazione Comunale.
3.Ogni modifica/spostamento apportata dal concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. In ogni caso le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell’impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione.
4.Resta inteso che per eventuali migliorie apportate all’impianto, non precedentemente autorizzate, il concessionario non potrà pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzo o rimborso dal Comune che potrà richiederne la rimozione e la messa in pristino a spese del concessionario.
ART. 21 - OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
0.Xx concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
2.Dovrà inoltre avere in servizio personale formato (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011); in caso di personale di nuova assunzione, dovrà impegnarsi alla formazione dello stesso, contestualmente all’assunzione o comunque entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
0.Xx personale addetto alla gestione delle emergenze dovrà essere dotato di attestato di frequenza a specifico corso di formazione in corso di validità.
0.Xx personale addetto prevenzione all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze dovrà aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
0.Xx concessionario si impegna altresì a produrre specifico documento di valutazione dei rischi (DVR), in aggiornamento al proprio DVR, per la struttura dove verrà impiegato personale dipendente, con indicate le misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
6.Le parti cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze lavorative. A tal fine verrà predisposto un documento di cooperazione e coordinamento, come previsto dal citato X.Xxx. 81/2008 e s.m.i., per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente capitolato, il cui schema deve essere redatto dall’aggiudicatario.
ART. 22 – OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 19 DEL D.M. 18 MARZO 1996, MODIFICATO E INTEGRATO DALL’ART. 19 DEL D.M. 6 GIUGNO 2005
0.Xx concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
2.Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
0.Xx particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
• controlli per prevenire gli incendi;
• istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
• informazione dell’utenza sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
• garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
• garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
• garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;
• garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
• fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
• predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed a controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei
carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
0.Xx segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o della Normativa UNI EN ISO 7010:2017, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
5.All’ingresso dell’impianto devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e dell’utenza in caso di sinistro ed una planimetria generale, periodicamente aggiornata, per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
• delle vie di esodo;
• dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
• dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
• del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
• del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
• degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.
6.Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l’altro:
• l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
• le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
• le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
0.Xx piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
ART. 23 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL C.C.N.L. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
1.Nei confronti del personale, sia esso dipendente o socio, il Concessionario è tenuto all’applicazione delle normative inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, a norma delle disposizioni in materia.
0.Xx Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti del personale occupato nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne è la solo responsabile; il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale addetto nell’esecuzione del contratto.
0.Xx Concessionario deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto.
0.Xx Concessionario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.
0.Xx fine della verifica della regolarità contributiva il Concessionario è obbligato a consegnare al competente Ufficio comunale, all’inizio del servizio e ad ogni successiva variazione della dotazione del personale impiegato, l’elenco nominativo dei dipendenti addetti.
6.È diritto dell’Amministrazione comunale effettuare, nei modi e tempi ritenuti più opportuni, qualsivoglia forma di vigilanza volta ad accertare l’osservanza delle norme del presente contratto.
ART. 24 – ASSICURAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI E DI TERZI
0.Xx gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
0.Xx concessionario è responsabile verso il Comune ed i terzi dell’esecuzione del servizio, dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.
0.Xx concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per tutte le attività esercitate.
0.Xx contratto assicurativo dovrà prevedere:
a)copertura per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive, ludiche e ricreative nella struttura in gestione
b) copertura della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto del concessionario;
c) copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il concessionario ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Assisi o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
e)“rinuncia” a qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune di Assisi.
5.Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
0.Xx massimale complessivo della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.
7.L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
0.Xx concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
• danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni, e danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore, di terzi, e del Comune di Assisi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione: massimale €. 3.000.000,00;
• danni da ricorso verso terzi: massimale €. 1.500.000,00
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” alla rivalsa nei confronti del Comune di Assisi.
9. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell’assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
10. La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
11. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e Reg. UE 2016/679, il concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili concernenti gli utenti del servizio e comunque conferiti.
2. In particolare si impegnerà ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
3. Il concessionario è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza.
4. In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve comunque fornire ogni informazione utile all’Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
PARTE QUARTA – CONTROLLO QUALITA’, VERIFICA DELLE PRESTAZIONE E CONTROVERSIE
ART. 26 - VERIFICA DI CONFORMITA’
1. L’Amministrazione concedente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario.
2. Il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che la committenza ritenga necessari. Saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, con l’eventuale supporto di figure professionali tecniche e specialistiche ritenute utili per l’obiettivo.
3. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto tutte le volte che la Committenza ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
4. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
5. In presenza di mancanze riguardo all’esecuzione, sarà assegnato un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali. Con apposita relazione riservata
6. In presenza di completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il verbale di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore.
7. In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, la Committenza si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
ART. 27 - RAPPRESENTANZA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, RESPONSABILE PER L’APPALTO
1. Prima dell’inizio delle attività, il concessionario comunica i dati logistici della Sede organizzativa presso la quale sia attivato collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi.
2. Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
3. Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la committenza intenda far pervenire alla Ditta.
4. La Ditta provvede inoltre ad indicare un Responsabile per la concessione, che risponda dei rapporti contrattuali fra Xxxxx e Committenza e che rappresenti per la Committenza la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
5. Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio.
ART. 28 - PENALITÀ
0.Xx concessionario, nell’esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di capitolato concernenti il servizio stesso.
2.Le penali saranno rapportate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3.Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
a)Inadempienze negli interventi di pulizia, di igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle norme sanitarie), di mancato rispetto delle temperature dei locali e dell’acqua delle piscine, i cui parametri sono indicati da specifiche normative: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.500,00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
b) Mancato rispetto delle norme sull’organizzazione del lavoro: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000.00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
c) Mancata manutenzione ordinaria degli impianti natatori: da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 600,00 in funzione della gravità dell’inadempimento;
d) Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario: da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 800,00, al giorno in rapporto al numero di ore di interruzione;
e)Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni rilievo accertato;
f) Nel caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite per la gestione dell’impianto natatorio, il Comune applicherà le seguenti penali:
• mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi indicati in sede di gara e delle eventuali successive modifiche concordate con il Comune: € 100,00 per ogni infrazione contestata ed accertata;
• mancato rispetto del numero minimo di giorni di apertura indicati in sede di gara e delle eventuali successive modifiche concordate con il Comune: € 200,00 per ogni giornata in meno. Non sono penalizzate le giornate d’apertura aggiuntive ed ulteriori rispetto a quanto concordato, ove tale deroga non costituisca violazione di altre norme regolamentari applicabili nel Comune;
• mancato rispetto delle tariffe di ingresso comunicate ufficialmente dal concessionario: € 500,00 per ogni infrazione contestata e dimostrata in cui si sia accertata l’applicazione di tariffe aumentate;
• mancata presentazione della relazione e rendicontazioni di cui all’art. 11 del presente Capitolato € 500,00 per ogni infrazione;
4.L’applicazione delle penali verrà preceduta da contestazione scritta, inviata con lettera a mezzo PEC, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni.
5.Le penali saranno decise dal dirigente responsabile del contratto entro i successivi 20 gg. e comunicate nell’atto riferito alla relativa decisione. Nella decisione si terrà conto delle circostanze, delle eventuali controdeduzioni del concessionario e della recidiva del comportamento contestato.
6.Decorsi 60 gg senza che il concessionario abbia impugnato il provvedimento avanti al Giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno applicate dal Comune. Tanto la riscossione della penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute da parte del concedente, si farà rivalsa mediante prelievo dalla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg., oppure, in alternativa, mediante riscossione a favore del Comune dell’importo nei termini indicati nell’atto comunale. Superate le 4 settimane di ritardo, il Comune applicherà un’ulteriore penale sull’importo dovuto a causa del ritardato pagamento, in base alle previsioni del vigente decreto ministeriale per gli interessi di mora relativi al Codice degli appalti.
7.L’applicazione delle penali di cui sopra è indipendente da eventuali altri diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune appaltante a causa dei ritardi.
8.Oltre all’applicazione delle suddette penali il Comune verificherà se sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per colpa o inadempienza del concessionario.
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29 – GARANZIE DEFINITIVE E SPESE CONTRATTUALI
1.Tutte le spese consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, fanno carico al concessionario.
2.A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e misure previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.
0.Xx garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
0.Xx cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.
0.Xx cauzione è prestata a garanzia:
• del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all’Amministrazione;
• dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
0.Xx concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.
0.Xx mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
8.Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
ART. 30 – STIPULA DEL CONTRATTO
1. La Ditta dovrà consegnare i documenti necessari al perfezionamento del contratto e provvedere separatamente al versamento di tutte le spese previste dalle normative vigenti, ivi compresa la somma per i diritti di segreteria.
2. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo con modalità elettronica.
ART. 31 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
0.Xx contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
0.Xx dichiarato in sede di gara, è consentito, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, appaltare le attività strumentali quali pulizie, manutenzione degli immobili e delle attrezzature degli impianti tecnologici.
0.Xx tal caso il concessionario rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dell’opera e delle prestazioni sub-affidate. Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subappaltatore sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
0.Xx concessionario dovrà mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell’impresa appaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.
5.E’ fatto obbligo per il Gestore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola deve essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente. L’inadempimento a tale obbligo da parte del Gestore costituisce clausola di risoluzione espressa per il gestore medesimo.
0.Xx subappaltatore in ogni caso dovrà essere in regola con la disciplina vigente in ordine alla legittimazione a contrarre con la P.A., con riserva del Comune, di rifiutare motivatamente l’autorizzazione al subappalto
per carenza dei requisiti di legge del subappaltatore. Unico referente e responsabile dell’intero servizio, oggetto del presente capitolato, è comunque l’impresa aggiudicataria.
ART. 32 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
• sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
• abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e contestate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
• applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
• eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
• messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
• qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
• violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
• gravi violazioni dell’obbligo di curare le manutenzioni delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
• mancata realizzazione degli investimenti, interventi ed opere dichiarate nell’offerta presentata in sede di gara.
0.Xx facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3.Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare la concessione del servizio al secondo classificato nella procedura di gara se individuato ovvero, in via di urgenza, a trattativa privata ad altra ditta idonea che offra serie garanzie sino all’espletamento di altra gara.
0.Xx risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
ART. 33 – RECESSO EX ART. 1, COMMA 13 DEL DL 95/2012 CONVERTITO DALLA L. 135/2012
1.Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
0.Xx Comune può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti. Tale volontà andrà comunicata al soggetto aggiudicatario con PEC entro il mese di luglio e comunque prima dell’inizio dell’anno natatorio.
ART. 34- RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE
1. Qualora il concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Committenza si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all’Impresa la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della concessione ad altro operatore.
ART. 35 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
0.Xx concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Assisi e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 36 –FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILATA’
1. Il canone per lo svolgimento del servizio è liquidato, dietro presentazione di regolare fattura al termine dell’anno sportivo.
2. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13-08-2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il pagamento avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In caso di inadempienza di tali obblighi, il Comune si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti agli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.
4. In ottemperanza al DM n. 55/2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU) che per il servizio in questione è: M6AAEL.
ART. 37 - IVA
1. L'IVA è esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara.
2. Il Comune di Assisi rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 01 gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.
3. Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Il Comune di Assisi provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura.
ART. 38 – FORO COMPETENTE
1. Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie.
2. Per ogni controversia in ordine all’appalto sarà riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Perugia. Pertanto, a tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la/e Ditta/e dovrà/anno eleggere domicilio legale in provincia di Perugia.
ART. 39 – NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente Capitolato potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.
ART. 40 – SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1341 COD. CIV.
1. Il concessionario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., la clausola vessatoria di cui all’art. 2, comma 3 del presente capitolato relativa alla revoca anticipata della concessione. (Allegato C)