Contract
A. P. Q. per la realizzazione di "progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda"
PREMESSA
VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di programma quadro deve contenere;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Ordinamento delle autonomie locali”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”,
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili”;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10 comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
VISTA la legge 30 marzo 1998, n. 61;
VISTA la delibera Cipe 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, sull’Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996;
VISTA l’Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna approvata dal Cipe il 19 febbraio 1999;
Considerato che l’Intesa istituzionale di programma ha previsto il programma di intervento nei seguenti settori di interesse comune: energia; scuola e formazione; viabilità; trasporti ferroviari; da attuarsi attraverso la stipula, contemporaneamente alla stipula dell’Intesa stessa, di Accordi di programma quadro e ha dettato i criteri per la sottoscrizione degli Accordi stessi nonché gli elementi che detti Accordi devono necessariamente contenere;
Il ministero della Pubblica istruzione e la Regione autonoma della Sardegna stipulano il seguente Accordo di programma quadro:
Art. 1 - Finalità ed obiettivi
1) Il presente Accordo di programma quadro è finalizzato all’attuazione del progetto per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda illustrato nell’Allegato 1.
2) Le fasi attuative dell’intervento sono definite nella tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo e reca in aggiunta a quanto stabilito nei successivi articoli del presente accordo, le seguenti indicazioni (ex lege 662/1996, art. 2, comma 203, lettera c): tempi e procedure tecnico-amministrative necessarie per l’attuazione dell’intervento, soggetti attuatori responsabili di ciascuna fase, costo complessivo e sua articolazione triennale.
3) L’intervento mira alla valorizzazione della lingua e della cultura sarda mediante il loro inserimento nelle attività aggiuntive da realizzare nell’ambito del piano dell’offerta formativa deliberato dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 24 della legge 59/97. La fruizione delle iniziative potrà avvenire mediante gli strumenti previsti dalla iniziativa di cui al punto precedente.
Art. 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma quadro
1) Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell’attività di propria competenza:
a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di programma quadro;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell’attuazione del presente Accordo di programma quadro;
d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l’intervento sostitutivo del responsabile dell’attuazione del presente Accordo di programma quadro.
Art. 3 - Copertura finanziaria
1) Gli investimenti previsti nel presente Accordo di programma quadro ammontano a L. 25 miliardi così suddiviso negli anni: 5,0 miliardi nel 1999, 7,0 miliardi nel 2000 e 13.0 miliardi nel 2001
2) La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
Art. 4 - Xxxxxxxx responsabile dell’Accordo
Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, individuano quale soggetto responsabile dell’attuazione del presente Accordo l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione pro-tempore che si avvale della Direzione generale dell’Assessorato per l’esercizio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del presente accordo.
Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo ha il compito di:
– rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
– governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
– promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
– garantire il monitoraggio almeno semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo secondo le indicazioni fornite dal ministero del Tesoro, Xxxxxxxx e Programmazione economica, trasmettendo al Comitato tecnico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento. Le schede saranno accompagnate da una relazione che
conterrà i risultati e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l’eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l’ostacolo. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
– assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l’inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 dell’Intesa di programma;
– provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall’art. 10 dell’intesa.
Art. 5 - Il responsabile dell’intervento
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il responsabile dell’Accordo indica il responsabile scientifico del progetto oggetto dell’Accordo.
Il responsabile scientifico dell’intervento ha il compito di:
– organizzare, dirigere e controllare il processo operativo di attuazione dell’intervento;
– verificare l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalare al responsabile unico dell’Accordo gli eventuali ritardi o ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l’attuazione;
– compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell’intervento e trasmetterla al responsabile dell’Accordo;
– fornire al responsabile dell’Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento.
Art. 6 - Procedimenti di conciliazione e definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’Accordo
1) In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in merito alla esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo o di interpretazione ed attuazione dello stesso secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’intesa istituzionale di Programma, il Comitato di attuazione, su segnalazione del responsabile dell’Accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
2) Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto.
3) Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al Comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio arbitrale cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile. Il predetto collegio arbitrale sarà composto come di seguito indicato.
4) Qualora le parti litiganti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di un terzo arbitro che fungerà da presidente.
5) Qualora le parti litiganti siano tre o più, ciascuna parte designerà un arbitro, e gli arbitri così designati provvederanno alla nomina di altri due arbitri, dei quali uno fungerà da presidente del collegio. In difetto di accordo, l’ulteriore o gli ulteriori arbitri rispetto a quelli nominati dalle parti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
6) La parte che intende promuovere la procedura arbitrale dovrà comunicare all’altra o alle altre parti i quesiti da sottoporre all’arbitrato, nonché il nominativo del proprio arbitro. Qualora entro venti giorni dalla data di detta comunicazione, la/le controparte/i non abbia/no comunicato il nominativo del proprio arbitro e i propri controquesiti, la nomina del/degli arbitro/i non designato/i sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.
7) Il Collegio arbitrale è tenuto a pronunciare il lodo nel termine di novanta giorni dalla nomina, salva proroga concordata tra le parti.
Art. 7 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
1) L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alle funzioni di cui al precedente art. 6 costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento.
2) Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il soggetto responsabile dell’Accordo di programma quadro invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3) Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell’Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
4) In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell’Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
5) Il Comitato paritetico propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti. Il Comitato istituzionale individua le misure da adottare, nominando, se del caso, commissari “ad acta”.
6) Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell’adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il comitato istituzionale di gestione assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
7) La revoca del finanziamento non crea pregiudizio per l’esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete comunque l’azione di ripetizione degli oneri medesimi.
8) Le risorse revocate sono riprogrammate all’interno dell’Intesa istituzionale di programma.
Art. 8 - Disposizioni generali
1) Il presente Accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi.
2) Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione e dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, vi possono aderire anche altri soggetti, sia pubblici sia privati, rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi ivi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3) Conformemente a quanto previsto dall’Intesa istituzionale di programma, il presente Accordo impegna le parti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui agli artt. 5, 7, 8 e 11 dell’intesa, previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione.
4) Qualora l’inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
5) Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di gestione, su segnalazione del soggetto responsabile dell’accordo, è incaricato delle eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
ALLEGATO 1
Progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda
Il progetto risponde alla condivisa importanza didattico-culturale che le parti attribuiscono all’apprendimento della cultura e lingua sarda da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado con il supporto di strumenti informatici allargando a tutti i livelli di istruzione le esperienze pilota già sperimentate in alcuni ambiti.
La Regione Sardegna, con la legge 26/97, ha recentemente avviato un nuovo capitolo della strategia regionale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda.
Per quanto riguarda, in particolare, il complesso ambito del sistema formativo, i progetti ipotizzati sono finalizzati – attraverso l’inserimento nelle attività aggiuntive delle scuole da realizzare nell’ambito dell’autonomia didattica ora concessa agli istituti – alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nell’ambito delle scuole di ogni ordine e grado.
Essi interessano cinque aree disciplinari riferite alla Sardegna: linguistico-letteraria, storica, storico- artistica, demologica, geografico-ecologica, giuridica.
Tali progetti dovrebbero fornire, attraverso l’elaborazione di percorsi didattico-formativi destinati agli allievi e di percorsi formativi integrati destinati al corpo docente e direttivo delle scuole, il quadro di riferimento per le attività di sperimentazione da attuarsi successivamente nelle scuole, sulla base di principi precisati nella legge.
Si tratta di iniziative complesse, per le quali si prevede tanto un’attività progettuale proposta alle scuole dalla Regione, che in tal caso dovrebbe assumere il ruolo promozionale del processo formativo, quanto il finanziamento di progetti proposti da istituti scolastici, enti locali, istituti ed enti specializzati nella materia, nell’ambito del piano dell’offerta formativa adottato dalle scuole.
In tale quadro un ruolo prioritario è rivestito dall’attività di formazione e preparazione dei docenti, che dovranno poi operare nei rapporti con i giovani allievi all’interno delle istituzioni scolastiche.
Le linee di intervento focalizzate dalla legge regionale 26/97e cofinanziate dal ministero della P.I nel presente Accordo di programma quadro, prevedono:
1) raccolta di tutte le esperienze scientifiche e didattiche già realizzate nell’insegnamento della lingua e della cultura sarda, sia in Sardegna e nel resto d’Italia, sia nei paesi, specie europei, ove esistono avanzati centri di ricerca sulla lingua sarda;
2) individuazione delle esperienze più significative sotto il profilo metodologico-scientifico che possano anche essere assunte come modello di riferimento per l’elaborazione di progetti formativi regionali e locali.
È da rilevare che, mentre il settore delle scuole dell’obbligo e superiore è già stato comunque interessato da attività sperimentali dirette in tal senso dalla L.R. 31/84 sul diritto allo studio, è rimasta invece completamente scoperta l’area della scuola materna che, tuttavia, a partire dal 1995 è stata interessata da un importante progetto formativo comunitario (la lingua sarda nella scuola - Deo e su mundu) inerente l’uso veicolare del sardo nell’ambito della scuola per l’infanzia.
La metodologia d’insegnamento si ispira al principio che l’educazione bilingue è anche necessariamente educazione biculturale e che, pertanto, l’educazione bilingue deve essere orientata ad un percorso formativo più ampio con obiettivi non solo linguistici ma anche diretti allo sviluppo complessivo della personalità, in grado di stimolare anche la conoscenza delle lingue straniere ed in primo luogo di quella inglese.