CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO NATATORIO SITO IN BARZANO’, VIA C.COLOMBO N. 30
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO NATATORIO SITO IN BARZANO’, XXX X.XXXXXXX X. 00
art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
II Comune di Barzanò in qualità di capo-convenzione intende affidare, mediante concessione, la gestione del Centro Natatorio sito a Barzanò, Xxx X.Xxxxxxx, 00, l’impianto natatorio sinteticamente consiste in:
IMPIANTO COPERTO risulta così costituito:
a) PIANO TERRA
Si distinguono principalmente 3 aree: ingresso, spogliatoi, zona vasche.
Nella Zona ingresso sono collocati: - Hall di ingresso; - Reception; - Servizi igienici utenti; - Uffici; - Bar.
Nella Zona Spogliatoi sono collocati: - Spogliatoi e servizi femminili; - Spogliatoi e servizi istruttori; - Spogliatoi e servizi disabili.
Nella Zona Vasche sono collocate: - Vasca natatoria da m 25,00 x 12,50 a 6 corsie con profondità da 1,30 a 1,50 m; - Vasca addestramento da m 12,50 x 5,00 con profondità 0,60 m; - Vasca natatoria da m 25,00 x 6,00 con profondità 1,30 m; - Tribune e terrazza spettatori; - Locale pronto soccorso; - Palestra ginnica preparatoria.
b) PIANO INTERRATO
Si distinguono 2 aree: spogliatoi e aree tecniche. Nella Zona Spogliatoi sono collocati: - Spogliatoi e servizi maschili;
Nella Zona tecnica sono collocati: - Locale filtri; - Area vasche di compenso; - Centrale termica; - Depositi; - Corridoi sottovasche; - Bar estivo; - Servizi igienici bar estivo.
IMPIANTO SCOPERTO risulta così costituito:
- Vasca natatoria olimpionica da m 50,00 x 21,00 a 8 corsie con profondità da 1,30 a 1,80 m; - Tribune vasca olimpionica; - Vasca ludica bambini di forma irregolare con profondità da 0,30 a 1,40 m - Vasca acquascivoli con relativi scivoli da circa 120 mq; - Blocco spogliatoi e servizi estivi posizionati nella zona vasca acquascivoli; - Locale tecnico acquascivoli; - Aree a prato solarium per un totale di circa 6400 mq.
AREE A PARCHEGGIO
Il centro è dotato di ampia zona a parcheggio suddivisa in tre aree: - La prima di circa 770 mq adiacente all’impianto coperto e alla via Colombo; - La seconda di circa 7000 mq posizionata oltre la roggia con accesso
carrabile dalla via Colombo e collegata al centro mediante ponte pedonale; - La terza di circa 650 mq destinata al posteggio pullman di fronte all’ingresso.
art. 2 - CANONE DELLA CONCESSIONE.
La concessione è a titolo oneroso. Il canone mensile posto a base di gara è fissato in Euro 13.000,00 (oltre IVA come per legge) soggetto a rialzo in sede di offerta. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate .
art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.
La concessione avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 30/06/2018, con possibilità di rinnovo previa espressa insindacabile autorizzazione dell’Ente.
art. 4 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE.
La concessione non può in alcun caso formare oggetto di cessione o sub-concessione, pena l’immediata decadenza.
Art. 5 - VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA
La consegna dell’impianto avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra i funzionari del Comune ed il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza degli impianti, delle aree e delle attrezzature esistenti e lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.
Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni all’impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione.
L’aggiornamento del verbale, da effettuarsi in contraddittorio, potrà essere fatto a cadenza annuale.
Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate nei loro aspetti tecnici.
art. 6 - ATTIVITA’ SPORTIVE E PROGRAMMA DI UTILIZZO.
Il concessionario si impegna a:
1) ad assumere in toto gli impegni assunti dal Gestore uscente con terzi, società sportive con i medesimi costi;
2) promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività sportive e non, che potranno essere svolte all’interno delle strutture ricevute in concessione, secondo criteri di efficienza e di efficacia.
L’utilizzo deve prevedere la possibilità di accedere alle piscine a tutti i cittadini; alle associazioni sportive con garanzia di effettuare i loro allenamenti infrasettimanali; alle scuole durante l'orario scolastico; agli anziani ed ai disabili per attività natatoria e motoria/riabilitativa.
Il concessionario è tenuto a nominare all’interno del proprio organico un responsabile degli impianti che fungerà da referente unico nei confronti dell’Amministrazione concedente il quale ha l’obbligo di comunicare all’Ente concedente ogni variazione quali-quantitativa dei beni mobili che dovesse intervenire in corso di gestione.
Il concessionario rispetta e fa rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e nomina a tal fine apposita persona nonché suo sostituto.
art. 7 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
Attualmente il centro natatorio è dotato di propri contabilizzatori per la fornitura di acqua potabile, gas per il riscaldamento, luce elettrica, inoltre a carico del concessionario vi è l’utenza telefonica e la tassa rifiuti, sarà a carico del nuovo Gestore la volturazione delle utenze.
Il concessionario è tenuto inoltre a garantire la continuità occupazionale del personale che ha operato fino al termine dell’ultimo periodo di gestione presso l’impianto di Xxx X.Xxxxxxx, 00 al fine di garantire la maggior continuità occupazionale, nonché di tutte le attività e/o impegni assunti dal Gestore uscente nei confronti di terzi.
A specificazione di quanto sopra detto attualmente la gestione dell’impianto natatorio è garantita dal seguente personale:
a) n.23 dipendenti assunti a tempo indeterminato da parte dell’attuale Gestore;
b) n. 49 contratti sportivi a termine (allenatori, istruttori).
Il concessionario, oltre ad assumersi ogni responsabilità per danni causati a terzi e alle cose, sollevando il Comune di Barzanò da qualsiasi responsabilità, dovrà garantire:
la manutenzione ordinaria dell’intera struttura, a titolo esemplificativo: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo si riporta la dizione di manutenzione ordinaria così riportata nell’art. 27 c.1 lettera a) della L.R. 12/05 e s.m.i.
“interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti”
art. 8 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
Al termine della gestione, il concessionario deve presentare all’Amministrazione Comunale copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione illustrativa sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto.
art. 9 – GESTIONE PUNTO DI RISTORO
Il Concessionario, fermo restando la dimostrazione, nei modi di legge, del possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, potrà richiedere autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della struttura abbinata all’attività principale di impianto natatorio.
L’autorizzazione è vincolata all’esistenza e alla durata del rapporto concessorio; essa pertanto sarà operante limitatamente al periodo della concessione e non sarà trasferibile in altro luogo rispetto all’impianto natatorio essendo vincolata alla struttura e all’attività dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione.
Il Concessionario ai fini del rilascio dell’autorizzazione dovrà presentare apposita domanda.
Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto l’azienda di somministrazione alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. Il titolo per l’esercizio dell’attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti ad eccezione del concessionario.
Il Concessionario è autorizzato a sub concedere una porzione della struttura a terzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, i quali potranno richiedere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1. Il titolo per l’esercizio dell’attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti ad eccezione del concessionario, purché in possesso dei requisiti di legge.
Nei rapporti tra concessionario, affittuario dell’azienda o sub- concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.
In alcun modo, l’esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.
L’area che sarà riservata per tale attività non dovrà avere superficie tale o essere situata in un luogo tale da pregiudicare il servizio pubblico svolto e l’attività sportiva.
art. 10 - CUSTODIA
Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza del centro natatorio, mediante proprio personale ovvero ad affidamento a terzi.
Art. 11 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA
L’impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dalla vigente normativa relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale o provinciale o comunale durante la concessione.
Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite l’ASST territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.
A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.
Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l’esercizio dell’impianto o contingenti le varie attività.
Art. 12 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA
Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il Concessionario:
- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc…
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- in attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998 e s.m.i., deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96 e s.m.i.. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate al Settore Sport con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 13 - CONTROLLI E VIGILANZA DEL COMUNE.
Il Comune, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione dell’impianto ed il puntuale svolgimento del servizio pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di quanto definito nel presente capitolato e di tutti gli obblighi contrattuali.
Il Concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.
L’Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Art. 14 - CONTESTAZIONI DI INADEMPIENZE – PENALI –
Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o che il servizio non viene svolto in maniera conforme alla concessione il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta certificata diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.
Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Qualora il Concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano ritenute accoglibili e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza o revoca, potrà applicare le seguenti penali:
1. per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione nei modi e termini dettati dalla ordinaria diligenza e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione: una penale da € 100,00 a € 500,00 nella misura che sarà determinata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune capo-convenzione in ragione della gravità dell’inadempienza.
2. per violazione del calendario o degli orari di apertura: una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni irregolarità.
3. per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa: una penale di € 500,00, oltre ad una penale di € 300,00 per ogni giorno di eventuale chiusura dell’Impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
4. per l’ingiustificata non ammissione di persone all’utilizzo dell’impianto: una penale €100,00 per ogni singolo caso;
5. per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i Funzionari del Comune incaricati dall’Amministrazione di vigilare sull’operato del Concessionario: una penale di € 100,00.
In caso di inadempienze per le quali non sia prevista espressamente una penale, potrà essere applicata una penale quantificata, a discrezione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune capoconvenzione, in ragione della gravità dell’inadempimento, in una misura stabilita fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di
€ 1.000,00.
L’applicazione della penale e la sua quantificazione definitiva avverrà con comunicazione scritta del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune capo-convenzione. In caso di inottemperanza al pagamento l’introito della penale potrà essere fatto attraverso l’escussione parziale della cauzione definitiva.
Non potranno comunque essere comminate più di 4 penali in un anno; qualora fossero state già applicate tre penali al verificarsi di un evento da sanzionarsi con penale, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.
Art. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno sessanta giorni da comunicare al Concessionario con posta certificata:
- per motivi di pubblico interesse,
- per mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico – sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario.
Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi.
Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere revoca della concessione, con un preavviso di sessanta giorni, nei seguenti casi:
a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
b) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario.
La revoca della concessione é disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.
La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.
Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto.
Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
Art. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione del contratto di gestione, nei seguenti casi:
a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
b) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
c) per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;
d) arbitraria sospensione dell’attività o ingiustificata chiusura dell’impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
e) in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di oltre cinque mesi rispetto a quanto previsto all’art. 26, per inerzia, negligenza o altra causa addebitabile al Concessionario;
f) ritardo nel pagamento del canone di oltre 30 giorni per più di tre volte nel corso della concessione;
g) destinazione dell’immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
h) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
i) violazione al divieto di sub- concessione o di cessione del contratto;
j) violazione di norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di personale;
k) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza, il Comune intimerà al Concessionario, mediante posta certificata formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.
Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.
In caso di decadenza il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.
In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.
Art. 17 - RECESSO
Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi al Comune mediante posta certificata.
Il Concessionario dovrà versare al Comune, oltre all’importo totale del canone dovuto per l’anno in corso, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato sino quel momento. L’incameramento della penale potrà avvenire anche mediante escussione della cauzione definitiva.
Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell’immobile nello stato in cui si trova.
Art. 18 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
Qualora si rende necessario ricorre alla sostituzione del Concessionario o causa della risoluzione del contratto o di rinuncia all’aggiudicazione, L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l’incarico al Soggetto secondo classificato, ovvero alla terza, qualora sussistano le condizioni, o mediante affidamento a
terzi. Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati alla concessionario precedentemente aggiudicataria.
Art. 20 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso per alcun causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionari.
In caso di arbitrario abbandono dell’impianto, ingiustificata sospensione dell’attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell’impianto, il Comune avrà diritto ad una penale pari a euro 1.000,00 per ogni giorno di irregolarità. La penale maturata, previa contestazione formale al Concessionario, potrà essere incamerata mediante escussione della cauzione definitiva.
Art. 21 - RESPONSABILITA’
Il Concessionario
• è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell’attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
• è garante del corretto uso dell’Impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull’uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
• è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'Impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.
Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell’ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell’utenza con particolare riferimento ai bambini consentendo l’ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente.
Art. 22 - RESTITUZIONE DEL COMPENDIO DEL CENTRO NATATORIO,
Alla scadenza della concessione e nei casi di risoluzione anticipata del contratto per decadenza o revoca della concessione tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario, dovranno essere consegnate nel pieno possesso e proprietà del Comune e s’intenderanno da questo immediatamente acquisite, senza che alcuna somma a titolo di indennizzo o di qualsiasi altro titolo sia dovuta al Concessionario.
Alla scadenza della Concessione, in caso di decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi ed le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso ne per i lavori eseguiti, ne per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, ne a qualsiasi altro titolo.
Sarà a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati annualmente, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione salvo che il Comune non richieda l’integrale risarcimento anche ricorrendo all’incameramento della cauzione definitiva.
Il Comune in caso di mancato rilascio dell’immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell’immobile, rinunciando fin d’ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell’immobile le proprie ragioni avanti l’Autorità competente in base al presente capitolato.