Contract
Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto e di Subfornitura sono le uniche che disciplinano gli Ordini emessi dal Gruppo IFI, fatto salvo il caso di loro specifica deroga in forma scritta o di specifici accordi e contratti sottoscritti tra le parti. I Capitolati di Fornitura, laddove richiamati, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.
CLAUSOLE GENERALI
Ordine e Accettazione
1. Entro 7 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore dovrà renderne una copia debitamente firmata per accettazione via fax (0000000000) o via mail (xxxxxxxx@xxxxxx.xx sede di Roma o xxxxxxxxxxx.xx@xxxxxx.xx sede di Cagliari). Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare copia sottoscritta entro detto termine, l'Ordine viene considerato tacitamente accettato.
2. Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, IFI può richiamare il Fornitore a adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione anticipata del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. In caso di ritardata consegna, IFI potrà applicare al fornitore una penale del 3% per ogni settimana di ritardo che ecceda la franchigia di una settimana, fino al raggiungimento di un massimo del 10% del valore totale dell'Ordine. L'eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che: 1. Il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell'Ordine; 2. vi sia disponibilità di spazio necessario per lo stoccaggio a magazzino; in assenza, la merce potrà essere respinta a rischio e spese del Fornitore.
Imballo e Spedizione
3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell'Ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali dovranno essere indicati: il n° ordine, codice dei prodotti, CIG (se applicabile) la precisa destinazione delle merci all'indirizzo richiamato in ordine. Tutti i colli che arriveranno senza dicitura e/o sprovvisti di D.D.T. saranno oggetto di emissione Non Conformità.
4. I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore, salvo diversamente concordato, in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto al fine di garantirne l'integrità e la sicurezza degli operatori durante la movimentazione. Il fornitore risponderà di eventuali danni dovuti alle carenze di imballaggio e dei costi di ritiro dei prodotti non integri.
Documentazione ed Etichettatura
5. Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) nonché l'eventuale scadenza laddove questa sia un requisito. Per immateriali a scadenza, dovranno essere garantiti almeno i tre quarti di vita utile residua, salvo diversamente richiesto dall’ordine.
6. I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" devono essere consegnati con Certificati di Conformità all'Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore.
7. Le sostanze/i preparati chimici dovranno essere fornite complete di documentazione prevista dal Reg. 1907/2006 e s.m.i. (REACH). Varie
8. Nel caso di cessazione di produzione, da parte del Fornitore, di un prodotto in usuale fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare IFI con un anticipo che permetta, se necessario, un approvvigionamento tale da garantire a IFI la continuità della propria attività.
9. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata dal controllo qualità secondo quanto previsto al successivo capitolo "Clausole relative all'assicurazione della qualità"; non vi siano inadempienze contrattuali sospese notificate al Fornitore da IFI. Il credito derivante dall'Ordine non può essere trasferito o ceduto a terzi.
00.Xx Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da IFI, in quanto oggetto di diritti di privativa industriale di quest'ultima, nonché i risultati eventualmente conseguiti nell'esecuzione dell'Ordine ricevuto da IFI, impegnandosi a trasmettere a quest'ultima ogni informazione e dato e riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni saranno estesi dal fornitore anche nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi da IFI, dovranno essere integralmente comunicati dal Fornitore e fatti osservare al subfornitore. Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi dell'ordine e non potranno essere comunicati L'Ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di IFI.
11.Nel caso in cui quanto commissionato in Ordine venga eseguito presso i locali di IFI (appalto), il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure tecniche nell'esecuzione delle attività atte a garantire la sicurezza ed incolumità dei propri lavoratori, uniformandosi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e s.m.i.), nonché alle informazioni fornite da IFI sui rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, alle misure e procedure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ogni subappalto deve essere obbligatoriamente comunicato a IFI e sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente autorizzati da IFI, impregiudicati ogni responsabilità ed obbligo del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
00.Xx qualsiasi momento IFI potrà recedere unilateralmente dall'Ordine, in tutto o in parte, a mezzo notifica scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, l'attività oggetto del recesso dovrà essere immediatamente interrotta e IFI pagherà al Fornitore una somma adeguata pari al 1% atto a coprire i costi diretti sostenuti dallo stesso per sua esecuzione a causa del recesso. Il Fornitore accetterà tale somma a completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa derivante dal recesso in questione e farà ogni possibile sforzo per ridurre i costi diretti di cui sopra. Per nessuna ragione l'ammontare pagato da IFI al Fornitore in ragione del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da IFI qualora il lavoro fosse stato completato. IFI si riserva il diritto di richiedere comunque la consegna della fornitura approntata e della relativa documentazione.
IFI avrà diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine mediante notifica scritta con effetti dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi: - mancata consegna delle forniture nelle date di consegna pattuite; non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti in ordine; - mancata osservanza del disposto alle clausole 2, 5, 7.
violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche, e ambientali applicabili che determinino pregiudizio o danno per IFI;
il Fornitore cessa la propria attività, nonché in caso di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale a suo carico.
In caso di risoluzione dell'Ordine, IFI avrà diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli derivanti dall'approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione 13.Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia derivante dai rapporti qui disciplinati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione dei fori alternativi.
Fatturazione elettronica
14.L'art. 1, comma 916, della legge n. 205 del 27/12/2017 ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Tale obbligo è anticipato, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della stessa legge, al 1° luglio 2018. Quanto indicato nel citato art. 1, comma 917, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) "diretti", tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Il predetto comma 917 prevede, inoltre l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del CIG (Codice Identificativo Gara) e/o del CUP (Codice Unitario Progetto).
Con la presente, relativamente a quanto detto sopra, nell'ambito dei rapporti tra la IFI e la Vostra spettabile società, e qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, si richiede di attenersi a quanto regolamentato dalla normativa vigente inerente l'argomento (così come meglio specificato anche nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate - N. 8/E del 30.04.2018 e future). Per la fatturazione elettronica (B2B) di seguito il nostro codice destinatario: A4707H7.
Per qualsiasi comunicazione di tipo operativo si riporta di seguito anche l'indirizzo mail da utilizzare a tale scopo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
XXXXXXXX RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
00.Xx Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del livello di Sistema di Qualità che gli è stato riconosciuto al momento della qualifica per tutta la durata dell'ordine (ivi comprese competenze, eventuali qualifiche delle persone, dei processi, ecc …). In relazione al tipo di fornitura in riferimento all'Ordine, IFI si riserva il diritto di attivare uno specifico piano di qualità o di controllo fornitura.
16.Previa comunicazione, il Fornitore (inclusi eventuali subfornitori) dovrà consentire a IFI, al suo Cliente e agli Enti di Sorveglianza, l'accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti, nonché la presa visione delle relative certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o costituisca accettazione.
00.Xx fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell'Ordine e nei relativi allegati e che è esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di progettazione, esente da difetti relativi al software ove applicabile. Ogni eventuale variazione dovrà essere accettata per iscritto da IFI. Se non diversamente specificato, tutte le forniture dovranno essere conformi alla revisione dei documenti tecnici in vigore alla data di emissione dell'ordine. 18.ll fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le caratteristiche richieste (prodotto non conforme), dovrà dare immediata comunicazione scritta alla IFI, isolare ed identificare il prodotto non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in forma scritta da parte della IFI per approvazione e relativo trattamento.
18.L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta ad ispezione e/o controllo al fine di verificarne la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità. Ogni vizio o difetto sarà comunicato al Fornitore nel momento della scoperta. Eventuali articoli che dovessero risultare non conformi in sede di accettazione e/o di lavorazione, dovranno essere sostituti a carico ed onere del Fornitore entro il termine di 30 giorni dalla messa a disposizione dei beni, anche nel caso in cui la relativa fattura fosse già stata pagata. In caso contrario, IFI sarà autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, compreso il fermo di produzione.
19.Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al Fornitore con rapporto scritto.
00.Xx Fornitore prende atto ed accetta, che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicazione al punto 2.
21.I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" devono essere consegnati con Certificati di Conformità all'Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore /Produttore.
22. Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.)
23. Shelf life: se non diversamente specificato ed accettato, la vita residua dei prodotti forniti dovrà essere almeno del 75% di vita utile residua alla consegna
CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AEROSPACE/DEFENCE
00.Xx fornitore deve garantire la prevenzione di parti sospette e contraffatte
25.Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati. 00.Xx caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti IFI.
00.Xx fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di consegna. 00.Xx fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
• loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
• loro contributo alla sicurezza del prodotto;
• importanza del comportamento etico
CLAUSOLE AMBIENTALI
00.Xx raccomanda l'ottemperanza alle disposizioni legislative ambientali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la presenza di tutte le autorizzazioni richieste per svolgere l'attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti), la presenza del CPI se richiesto, ecc.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
La scrivente Società comunica che, per l’instaurazione e la gestione del rapporto commerciale con Lei in corso, è titolare dei Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.
1) La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) assolvimento di obblighi imposti dalla legge, regolamenti o da normativa comunitaria con particolare riferimento agli adempimenti contabili e fiscali;
b) ottemperanza degli obblighi e delle esigenze contrattuali e precontrattuali;
c) gestione di eventuale contenzioso;
d) adempimento agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati
e) adempimento di procedure previste nell’ambito della gestione del sistema di qualità aziendale (pianificazione, gestione e controllo della commessa, qualificazione dei fornitori).
2) Il trattamento sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici.
3) I dati personali sono acquisiti direttamente presso di Voi nel momento in cui hanno inizio i rapporti precontrattuali e contrattuali e successivamente nel corso degli stessi fino alla loro conclusione.
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto l’acquisizione dei dati personali viene effettuata per scopi esclusivamente amministrativi/contabili e contrattuali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione del rapporto commerciale.
5) Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto commerciale così come previsto dalle normative vigenti in materia e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Si rimanda all’informativa completa al link qui di seguito riportato: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxx-xxx-00-xxx-xxx-0000-000-xx/
Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA sono da considerarsi parte integrante degli ordini emessi dal Gruppo IFI.
Revisione Dicembre 2018