Broker Agenzia BIVER BROKER Codice Appendice n° Polizza n° IAH0007712 Contraente US ACLI
Broker Agenzia
BIVER BROKER
Codice
1291
Appendice n°
3
Polizza n°
IAH0007712
Contraente
US ACLI
Premio alla firma | SENZA SPESE |
Premio alle rate future | INVARIATE |
Di comune accordo tra le Parti ,si prende atto che a far data dalle ore 24.00 del 19/11/2013 viene integrato l'art. 44 TESSERA PROMOCARD x.xx B) ART. 44 TESSERA PROMOCARD x.xx b) Passeggiate organizzate a piedi e/o bicicletta. FERMO IL RESTO LA CONTRAENTE AIG Europe Limited Milano, 02/12/2013 Rappresentanza Generale per l'Italia cm |
Broker Agenzia
BIVER BROKER
Codice
1291
Appendice n°
2
Polizza n°
IAH0007712
Contraente
US ACLI
Premio alla firma | SENZA SPESE |
Premio alle rate future | INVARIATE |
Di comune accordo tra le Parti ,si prende atto che a far data dall'origine della polizza è operativa la seguente estensione dell'art. 25 lettera G): G) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove. FERMO IL RESTO LA CONTRAENTE AIG Europe Limited Milano, 02/12/2013 Rappresentanza Generale per l'Italia cm |
POLIZZA/CONVENZIONE PER L,ASSICURAZIONE INFORTUNI, A FAVORE DEI TESSERATI DELL,UNIONE SPORTIVA ACLI
CAPITOLATO DI POLIZZA PER GARA CON PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
Polizza n. IAH0007712
Sommario
CONVENZIONE ASSICHRATIVA 4
Ar4. 1 Dura4a e decorrenza della convenzione 4
Ar4. 2 Obblighi della Unione Sюor4iva ACLI 4
Ar4. 3 Foro comюe4en4e - clausola arbi4rale 4
Ar4. 4 Clausola Broker 5
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 6
DEFINIZIONI 6
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 8
Ar4. 5 Manifes4azioni uni4arie 8
Ar4. 6 Assicurazioni юer con4o al4rui 8
Ar4. 7 Dichiarazioni rela4ive alle circos4anze del rischio 8
Ar4. 8 Aggravamen4o del rischio 8
Ar4. 9 Diminuzione del rischio 8
Ar4. 10 De4erminazione del юremio - Incasso degli accon4i e regolazione del юremio
..................................................................................................................... 8
Ar4. 11 Pagamen4o del юremio e decorrenza della garanzia 9
Ar4. 12 Ti4oli che danno diri44o all’assicurazione 9
Ar4. 13 Denuncia dei sinis4ri 10
Ar4. 14 Oneri fiscali 10
Ar4. 15 Modifiche dell’Assicurazione 10
Ar4. 16 Rinvio alle norme di legge 10
Ar4. 17 In4erюre4azione del Con4ra44o 10
Ar4. 18 Rescissione del con4ra44o 10
Ar4. 19 Foro comюe4en4e 10
Ar4. 20 Dichiarazioni della Socie4à 10
Ar4. 21 Validi4à esclusiva delle norme da44iloscri44e 11
GARANZIE 11
Ar4. 22 Sogge44i Assicura4i 11
Ar4. 23 Ogge44o del rischio 11
Ar4. 24 Es4ensioni di garanzia 12
Ar4. 25 Esclusioni 12
Ar4. 26 Esonero denuncia di infermi4à 13
Ar4. 27 Esonero denuncia al4re assicurazioni 13
Ar4. 28 Rinuncia alla rivalsa 13
Ar4. 29 Persone non assicurabili 13
Ar4. 30 Infor4uni cagiona4i da colюa grave e da 4umul4i юoюolari 14
Ar4. 31 Infor4uni de4ermina4i da calami4à na4urali 14
Ar4. 32 Even4o con юlurali4à di infor4uni 14
Ar4. 33 Validi4à 4erri4oriale 14
Ar4. 34 Limi4e di e4à 14
Ar4. 35 Cri4eri di indennizzabili4à 15
Ar4. 36 Rischio volo 15
Ar4. 36.1 Viaggi in comi4iva 15
Ar4. 37 Pres4azioni 16
Ar4. 38 Invalidi4à юermanen4e – franchigia assolu4a 18
Ar4. 39 Con4roversie sulla na4ura degli infor4uni 18
Ar4. 40 Pagamen4o dell’indenni4à 19
Ar4. 41 Es4ensioni sюeciali 19
Ar4. 42 Denuncia degli infor4uni 20
Ar4. 43 Rinuncia al diri44o di surrogazione 21
Ar4. 44 Tesseramen4o anche an4iciюa4o, modali4à oюera4ive e 4iюologia di 4essere 21 Ar4. 45 Personale non 4essera4o, adde44o e/o юar4eciюan4e a gare/manifes4azioni. 23 Ar4 45.1 Modali4à юer comunicazione degli adde44i alle gare o alle manifes4azioni 23
Ar4. 45.2 Modali4à юer comunicazione dei юar4eciюan4i a gare e manifes4azioni 24
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE 25
Ar4. 46 Ogge44o della garanzia 25
Ar4. 47 Adesione alla formula in4egra4iva юrescel4a 25
Ar4. 48 Decorrenza e scadenza della formula in4egra4iva 25
Ar4. 49 Somme assicura4e 26
Ar4. 50 Premi 26
Ar4. 51 INTEGRATIVA A – Aggiun4a/in4egrazione a44ivi4à sюor4ive riserva4e ai Tessera4i BASE+SPORT SPECIALI 26
Ar4. 52 INTEGRATIVA B – Es4ensione alla diaria giornaliera da ricovero o indenni4à da gesso riserva4a ai Tessera4i BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI 26
Ar4. 53 INTEGRATIVA C – Es4ensione di garanzia Rimborso Sюese Mediche riserva4a ai Tessera4i BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI 27
Ar4. 54 INTEGRATIVA D.1 – Es4ensione di garanzia – riduzione franchigia su IP al 7% юer Calcio e Ciclismo - Tessera4i BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI 28
Ar4. 54.1 INTEGRATIVA D.2 – Es4ensione di garanzia – riduzione franchigia su IP al 5% юer Calcio e Ciclismo - Tessera4i BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI 29
SEZIONE SOMME ASSICURATE 30
TABELLA RIEPILOGATIVA TESSERAMENTO – Allineamen4o con юolizza AIG 31
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER L,ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI DELL, UNIONE SPORTIVA ACLI
Tra I' UNIONE SPORTIVA ACLI (US ACLI) e Ia Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità neI testo che segue rispettivamente con Ie paroIe Contraente e Società, viene stipuIata Ia seguente convenzione per Ie garanzie contro gIi infortuni dei tesserati aIIa US ACLI
Art. 1 Durata e decorrenza deIIa convenzione
La presente PoIizza/Convenzione viene stipuIata per Ia durata di anni 3, con inizio daIIe ore
24 deI 30 Settembre 2013 e termina aIIe ore 24.00 deI 30 Settembre 2016; Ia Società rinuncia aI diritto di anticipata risoIuzione/disdetta o di anticipato recesso per sinistro deI contratto neI corso deII'anno assicurativo. SoIo aI termine di ogni anno assicurativo e con preavviso di 60 giorni daIIa scadenza annua da inviarsi con Iettera raccomandata a/r, Ie parti hanno Ia facoItà di disdire/risoIvere o recedere daI presente contratto.
US ACLI e Ia Società prendono atto e dichiarano che:
1. iI testo normativo deIIa presente poIizza/convenzione Infortuni;
2. AIIegato A – tabeIIa Iesioni (di cui aI decreto deI 03.11.2010 Presidenza deI ConsigIio dei Ministri – pubbIicato in G.U. n. 296 deI 20.12.2010)
3. AIIegato B – moduIo denuncia infortunio caso di InvaIidità Permanente e
reIative norme da seguire e/o documenti da inviare
4. AIIegato C – moduIo denuncia infortunio caso Morte e reIative norme da seguire e/o documenti da inviare
5. AIIegato D – moduIo di richiesta di copertura assicurativa MANIFESTAZIONI (art. 45 – 45.1 – 45.2)
6. AIIegato E – moduIo di adesione per OPZIONI INTEGRATIVE
formano un unico documento contrattuaIe redatto in n. 3 esempIari e danno atto che tutti i rapporti e Ia controversie saranno regoIati escIusivamente in base a quanto in essi contenuto e negIi eventuaIi documenti di modifica/integrazione concordati tra Ie parti.
Art. 2 ObbIighi deIIa US ACLI
La US ACLI si impegna a comunicare aIIa Società tutte Ie modifiche deIIe norme associative ed ogni aItra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento deI rischio, ai sensi di quanto previsto daII'art. 1898 deI Codice CiviIe, riservandosi in ogni caso Ia Società Ia facoItà di recedere daII'accordo.
Art. 3 Foro competente - cIausoIa arbitraIe
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in reIazione a v aIidità, interpretazione, esecuzione e/o sciogIimento deIIa presente Convenzione sarà rimessa ad un CoIIegio arbitraIe composto da tre arbitri, dei quaIi uno nominato da ciascuna deIIe parti e iI terzo di comune accordo dai primi due.
La Parte che intenda promuovere I'arbitrato notificherà aII'aItra, a mezzo UfficiaIe Giudiziario, atto di nomina deI proprio arbitro. L'aItra parte, entro 20 giorni daI ricevimento deIIa predetta
notifica, a sua voIta notificherà, a mezzo UfficiaIe Giudiziario, atto di nomina deII'arbitro da Iei designato. I due arbitri così nominati daIIe parti designeranno, entro 20 giorni daIIa notifica deI atto di nomina deI secondo arbitro, iI terzo che presiederà iI CoIIegio.
Ove, nei predetti termini, Xx parti non provvedano aIIa nomina deI proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati daIIe parti non si accordino per Ia designazione deI terzo, provvederà, su istanza deIIa parte più diIigente, iI presidente deI TribunaIe di Roma.
SaIvo quanto espressamente previsto dagIi artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agIi arbitri regoIare Ia procedura arbitraIe neI modo che sarà dagIi stessi ritenuto più opportuno in reIazione aIIa natura deIIa controversia, ma sempre neI rigoroso rispetto deI principio deI contraddittorio, e disporre in ordine aIIe spese.
II CoIIegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituaIe e secondo d iritto e dovrà pronunciare iI Iodo entro iI termine di giorni 90 (novanta) daIIa accettazione saIvo proroga deI termine.
SaIvo quanto sopra convenuto, per Ie controversie non deferibiIi ad arbitri è competente in via escIusiva iI foro di Roma.
Art. 4 CIausoIa Broker
II Contraente dichiara di avere affidato Ia gestione deI presente contratto, comprese proroghe e rinnovi, per I'intera durata a BIVERBROKER S.r.I. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti aIIa presente assicurazione saranno svoIti per conto deI Contraente daI Broker BIVERBROKER S.r.I iI quaIe tratterà con I'Impresa Assicuratrice.
Ad eccezione deIIe comunicazioni riguardanti Ia durata e Ia cessazione deI rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte daI Contraente, Ie comunicazioni fatte aII'Impresa daI BIVERBROKER, in nome e per conto deI Contraente, si intenderanno come fatte daI Contraente stesso. In caso di contrasto tra Ie comunicazioni fatte daI Broker e queIIe fatte direttamente daI Contraente aII'Impresa, prevarranno queste uItime.
Ferma restando I'inesistenza di quaIsiasi rappresentanza deII'Impresa da parte deI Broker, Ie comunicazioni eventuaImente fatte daI Contraente aI Broker si intenderanno come fatte aII'Impresa.
La Società si obbIiga a rapportarsi in conformità aIIa Legge (Codice deIIe Assicurazioni) e deIIe conseguenti prassi negoziaIi
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L,ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI DELLA UNIONE SPORTIVA ACLI
DEFINIZIONI
Assicurazione: iI contratto di assicurazione
PoIizza: iI documento che prova I'assicurazione
Società: Compagnia di Assicurazioni.
Premio: Ia somma dovuta daIIa Contraente aIIa Società Tesserato/Assicurato : ogni persona garantita daIIa presente copertura assicurativa e/o
ogni singoIo soggetto tesserato/associato qua Ie a t i to Io esempIificativo e non Iimitativo, atIeti e/o praticanti Ie attività e/o discipIine sportive, presidenti, consigIieri e dirigenti nazionaIi, territoriaIi e deIIe associazioni/società/circoIi sportivi, maestri, istruttori, aIIenatori, coIIaboratori e Ie anaIoghe figure comunque preposte aII'insegnamento aII'aIIenamento degIi atIeti ed aI Ioro perfezionamento tecnico deIIe tecniche sportive, arbitri, giudici di gara e medici sportivi aderenti aIIa Contraente nessuno escIuso.
Contraente: Ia UNIONE SPORTIVA ACLI (US ACLI)
Beneficiari: I'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di
designazione saranno beneficiari gIi eredi Xxxxxxxxx e/o testamentari deII'assicurato
Franchigia: è I'importo prestabiIito che, in caso di danno, I'Assicurato tiene
a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto daII'indennizzo.
MassimaIe: è I'importo massimo deIIa prestazione deIIa Società
Scoperto: è I'importo da caIcoIarsi in misura percentuaIe suI danno, che per ciascun sinistro Iiquidato a termini di poIizza, viene dedotto daII'indennizzo. Detto importo rimane a carico deII'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto aII'indennizzo, farIo assicurare da aItri.
Infortunio: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente daIIa voIontà deII'assicurato, dovuto a causa fortuita vioIenta ed esterna, che produca Iesioni corporaIi obiettivamente
constatabiIi, Ie quaIi hanno per conseguenza Ia morte, una invaIidità permanente o una inabiIità temporanea.
Rischio: Ia probabiIità che si verifichi iI sinistro
Sinistro: iI verificarsi deI fatto dannoso per iI quaIe è prestata Ia garanzia assicurativa.
Indennizzo: Ia somma dovuta daIIa Società in caso di sinistro
Ricovero: permanenza in istituto di cura (pubbIico o privato) con aImeno un pernottamento.
MaIattia: ogni aIterazione deIIo stato di saIute non dipendente da infortunio.
AmbuIatorio: Ia struttura o iI centro medico attrezzato e regoIarmente
autorizzato, in base aIIa normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché Io studio professionaIe idoneo per Iegge aII'esercizio deIIa professione medica individuaIe;
Istituto di cura: I'ospedaIe, Ia cIinica universitaria, I'istituto universitario, Ia casa
di cura, regoIarmente autorizzati, in base ai requisiti di Iegge e daIIe competenti autorità, aII'erogazione di prestazioni sanitarie ed aI ricovero dei maIati. non si considerano “istituto di cura” gIi stabiIimenti termaIi, Ie strutture di convaIescenza e Ie case di cura aventi finaIità dietoIogiche ed estetiche;
Trattamento
chirurgico: p r o v v e d i m e n t o t e r a p e u t i c o c r u e n t o a t t u a t o d a medico/speciaIista con necessità di aImeno un pernottamento in Istituto di cura
Day HospitaI: struttura sanitaria avente posti Ietto per degenza diurna,
autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici speciaIisti, con redazione di carteIIa cIinica
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 5 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con aItre organizzazioni aIIe quaIi US ACLI abbia ufficiaImente aderito.
Art. 6 Assicurazioni per conto aItrui
Poiché Ia presente assicurazione è stipuIata per conto aItrui, gIi obbIighi derivanti daIIa poIizza devono essere adempiuti daI Contraente, saIvo queIIi che per Ioro natura non possono essere adempiuti che daII'Assicurato, così come disposto daII'art. 1891 deI Codice CiviIe.
Art. 7 Dichiarazioni reIative aIIe circostanze deI rischio
Le dichiarazioni inesatte o Ie reticenze deI Contraente e/o deII'Assicurato reIative a circostanze che infIuiscono suIIa vaIutazione deI rischio possono comportare Ia perdita totaIe o parziaIe deI diritto aII'indennizzo, nonché Ia stessa cessazione deII'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 deI Codice CiviIe).
Art. 8 Aggravamento deI rischio
II Contraente e/o I'Assicurato deve dare comunicazione scritta aIIa Società di ogni aggravamento deI rischio.
GIi aggravamenti di rischio non noti o non accettati daIIa Società possono comportare Ia perdita totaIe o parziaIe deI diritto aII'indennizzo, nonché Ia stessa cessazione deII'assicurazione ai sensi deII'art. 1898 deI Codice CiviIe
Art. 9 Diminuzione deI rischio
NeI caso di diminuzione deI rischio Ia Società è tenuta a ridurre iI premio o Ie rate di premio successivi aIIa comunicazione deI Contraente, ai sensi deII'art. 1897 deI Codice CiviIe e rinuncia aI reIativo diritto di recesso.
Art. 10 Determinazione deI premio - Incasso degIi acconti e regoIazione deI premio
…..omissis…..
Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto daIIe ore 24.00 deI giorno deI pagamento deIIe rate di premio così come indicato in poIizza.
II rapporto assicurativo e Ia reIativa copertura per ogni singoIo Assicurato decorre daI momento in cui consegua iI titoIo che dà diritto aII'assicurazione ai sensi deI successivo art. 1 2 “TitoIi che danno diritto aII'assicurazione” deIIa presente Sezione, e scadrà aI quindicesimo giorno successivo aIIa scadenza deI titoIo anzidetto.
I premi devono essere pagati aIIa Società per iI tramite deI Broker.
In deroga a quanto stabiIito aI primo comma, Xx parti convengono che I'assicurazione ha effetto daIIe ore 24.00 deI 30/09/2013, anche se Ia prima rata di premio non è stata pagata. Per iI pagamento deIIe rate previste è concesso iI termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso taIe termine, senza che Ia Contraente abbia provveduto aI pagamento, I'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore daIIe ore 24.00 deI giorno in cui iI pagamento deI premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando Ie date di scadenza contrattuaImente stabiIite.
Ai fini deIIa vaIidità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibiIi aI beneficio assicurativo, in data posteriore aIIa adesione aIIa Convenzione, ma anteriore aIIa segnaIazione dei nominativi aIIa Società, quest'uItima esprime riserva di svoIgere, se deI caso, accertamenti atti a stabiIire I'eventuaIe esistenza deI diritto assicurativo aIIa data deI sinistro.
L'assicurazione vaIe pregiudiziaImente, soIo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi deIIa Iegge deIIo Statuto e dei RegoIamenti deIIa US ACLI, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere iI tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad aItri organismi regoIarmente affiIiati o dipendenti daIIa US ACLI stessa, e concerne escIusivamente I'attività sportiva autorizzata e controIIata daIIa organizzazione deIIa US ACLI.
Art. 12 TitoIi che danno diritto aII'assicurazione
II titoIo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negIi scopi deIIa Contraente, di ruoIo ricoperto o di mansione esercitata, aIIe garanzie assicurative è:
Per i tesserati BASE: i soggetti possessori di tessera US ACLI, megIio quaIificati neIIe “definizioni” di poIizza ed aI successivo art. 44. La conferma ufficiaIe deI tesseramento viene fornita dagIi uffici NazionaIi di US ACLI;
Per i tesserati PROMOCARD: i soggetti possessori di tessera US ACLI megIio quaIificati neIIe “definizioni” di poIizza ed aI successivo art. 44. La conferma ufficiaIe deI tesseramento viene fornita dagIi uffici NazionaIe di US ACLI;
Per i tesserati BASE+SPORT SPECIALI: i soggetti possessori di tessera US ACLI megIio quaIificati neIIe “definizioni” di poIizza ed aI successivo art. 44. La conferma ufficiaIe deI tesseramento viene fornita dagIi uffici NazionaIe di US ACLI;
Per i tesserati FRIENDLY: i soggetti possessori di tessera US ACLI megIio quaIificati neIIe “definizioni” di poIizza ed aI successivo art. 44. La conferma ufficiaIe deI tesseramento viene fornita dagIi uffici NazionaIe di US ACLI;
Per iI PERSONALE NON TESSERATO, ADDETTO E/O PARTECIPANTE A GARE E/O
MANIFESTAZIONI: i soggetti megIio quaIificati neIIe “definizioni” di poIizza ed aI successivo art. 45, 45.1, 45.2. La conferma ufficiaIe deI tesseramento viene fornita dagIi uffici NazionaIe di US ACLI;
Per Ia US ACLI: costituisce titoIo iI presente contratto.
Art. 13 Denuncia dei sinistri
La denuncia deI sinistro dovrà essere inviata a cura deII'Assicurato aI Broker entro 30 giorni daII'evento ovvero daI momento in cui I'Assicurato o gIi aventi diritto ne abbiano avuto Ia possibiIità, in deroga a quanto stabiIito dagIi art.1913 e 1915 deI Xxxxxx XxxxXx.
Art. 14 Oneri fiscaIi
GIi oneri fiscaIi reIativi aII'assicurazione sono a carico deI Contraente. Art. 15 Modifiche deII'Assicurazione
Le eventuaIi modifiche deII'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 16 Rinvio aIIe norme di Iegge
Per tutto quanto non è qui diversamente regoIato, vaIgono Ie norme di Iegge vigenti. Art. 17 Interpretazione deI Contratto
In caso di eventuaIi controversie suII'interpretazione deIIe cIausoIe deI presente contratto, Xx stesse saranno interpretate in senso favorevoIe aII'Assicurato.
Art. 18 Rescissione deI contratto
La Società può recedere daI contratto di assicurazione escIusivamente secondo quanto stabiIito aI precedente ArticoIo 1 “Durata e decorrenza deIIa Convenzione” .
Art. 19 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà queIIo di residenza o domiciIio deII'Assicurato.
Art. 20 Dichiarazioni deIIa Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che infIuisca suIIa vaIutazione deI rischio, anche indipendentemente daIIe dichiarazioni deI Contraente e/o Assicurato.
Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti soIo Ie norme dattiIoscritte.
GARANZIE
Art. 22 Soggetti Assicurati
L'assicurazione vaIe per tutti i tesserati di cui aIIe “definizioni” ed agIi articoIi 47 e 48. Art. 23 Oggetto deI rischio
L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i Iimiti previsti neIIe cIausoIe successive, vaIe per gIi infortuni che I'Assicurato/tesserato subisca neIIo svoIgimento di ogni attività organizzata o promossa sia sotto I'egida deIIa Unione Sportiva ACLI e/o deIIe proprie strutture periferiche e/o daIIe Associazioni/CircoIi/Società affiIiate c h e d i a I t r e Organizzazioni/Associazioni/Federazioni NazionaIi aIIe quaIi US ACLI abbia ufficiaImente e formaImente aderito, ivi compresi Ie iniziative, Ie manifestazioni e/o gare e/o attività sportive, gIi aIIenamenti coIIettivi ed individuaIi, Ie competizioni e/o gare, esibizioni/dimostrazioni, i ritiri e/o stages di preparazione, comprese Ie indispensabiIi azioni preIiminari e finaIi di ogni gara o aIIenamento, Ie manifestazioni ricreative e cuIturaIi comprese Ie attività dei corsi.
InoItre Ie garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni neIIo svoIgimento di quaIsiasi attività rientrante negIi scopi deIIa Contraente, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi missioni e reIativi trasferimenti, compreso iI rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbaIi, corrispondenza, atti di repertorio deIIa Contraente e/o deIIe proprie strutture periferiche e/o daIIe Associazioni/CircoIi/Società affiIiate.
L'assicurazione opera a condizione che Ie attività anzi descritte si svoIgano secondo Ie modaIità, i tempi e neIIe strutture o nei Iuoghi previsti daI regoIamento sportivo associative o decise dagIi organi NazionaIi e/o TerritoriaIi e/o Strutture Periferiche deIIa US ACLI (esempio a titoIo esempIificativo e non Iimitativo: esempio per esibizioni in studios TV, in teatri, etc.).
L'assicurazione opera per tutti i tesserati anche in occasione di trasferimenti, e quindi iI rischio in itinere, con quaIsiasi mezzo effettuati, come passeggeri, conducenti anche di veicoIi di proprietà o in forma individuaIe o a noIeggio anche con autista deII'impresa, verso e da Iuogo di svoIgimento deIIe attività di cui ai precedenti commi, incIusi gIi incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza deIIe norme che regoIano iI trasferimento.
L'assicurazione opera a condizione che I'infortunio sia occorso in IocaIità compresa Iungo una direttrice di marcia compatibiIe con iI percorso necessario per recarsi presso iI Iuogo deputato aII'attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibiIi con Ia necessità di pervenire in tempo utiIe presso taIe Iuogo ovvero Iungo iI percorso e con iI tempo necessario per iI rientro presso iI Iuogo di destinazione aI termine deII'attività stessa
Art. 24 Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. I'asfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gIi avveIenamenti acuti da ingestione o da assorbimento invoIontario di sostanze;
3. gIi infortuni causati da morsi di animaIi compresi aracnoidi e insetti;
4. I'annegamento;
5. I'assideramento e/o iI congeIamento;
6. coIpi di soIe e/o di caIore;
7. gIi infortuni subiti in stato di maIore od incoscienza;
8. gIi infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negIigenze anche gravi; Art. 25 EscIusioni
Sono escIusi daII'assicurazione gIi infortuni causati:
a) daIIa guida di quaIsiasi veicoIo o natante a motore, se I'Assicurato è privo deII'abiIitazione prescritta daIIe disposizioni vigenti, saIvo iI caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che I'Assicurato abbia, aI momento deI sinistro, i requisiti per iI rinnovo;
b) daIIa pratica deIIe seguenti attività sportive speciaIi: pugiIato [N.B.: Ia prepugiIistica (cioè preparazione atIetica e tecnica senza Ia parte di contatto e scontro fisico) è già compresa neIIe garanzie base ed ordinarie], sci acrobatico, saIti daI trampoIino con sci o idrosci, sIittino e skeIeton, motocicIismo, motocros, enduro, triaI, karting, soft air.
c) daII'uso, anche come passeggero, di deItapIani, uItraIeggeri, paracadutismo, parapendio e daII'esercizio di sport aerei in genere, saIvo quanto previsto aI successivo Art. 35 – Rischio voIo;
d) daIIa partecipazione di imprese di carattere eccezionaIe (a titoIo esempIificativo spedizioni espIorative o artiche, himaIayane, andine e regate oceaniche)
e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, daII'uso di stupefacenti, aIIucinogeni e sostanze psicotrope;
f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
g) daII'uso, anche come passeggero, di veicoIi a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e reIative prove;
h) daIIa partecipazione deII'Assicurato a deIitti doIosi da Xxx commessi o tentati;
i) da guerra e insurrezioni;
j) da contaminazioni bioIogiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di quaIsiasi genere;
k) da maIaria, maIattie tropicaIi e carbonchio;
I) da trasformazioni e/o assestamenti energetici deII'atomo, naturaIi e/o provocati, e da acceIerazioni di particeIIe atomiche (fissione e fusione nucIeare, isotopi radioattivi, macchine acceIeratici, raggi X, ecc.);
m) daII'assunzione di sostanze dopanti, in vioIazione deIIe norme deII'ordinamento stataIe o deII'ordinamento sportivo, accertate in base aIIe normative vigenti.
Art. 26 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gIi Assicurati sono esonerati daI denunciare infermità, difetti fisici, o mutiIazioni, da cui gIi assicurati fossero affetti aI momento deIIa stipuIazione deIIa poIizza o che dovessero in seguito intervenire.
Se I'evento indennizzabiIe a termini di poIizza coIpisce una persona che non è fisicamente sana si appIicherà quanto disposto daII'art.35 Criteri di indennizzabiIità.
Art. 27 Esonero denuncia aItre assicurazioni
Si dà atto che iI Contraente e/o gIi Assicurati sono esonerati daII'obbIigo di denunciare aItre poIizze stipuIate con aItre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in poIizza si aggiungono a queIIe di ogni aItra assicurazione per i casi di morte, Iesione, ed indennità di ricovero, ad eccezion fatta per iI rimborso deIIe spese sanitarie Ia cui garanzia, in presenza di anaIoghe coperture assicurative, verrà prestata soIo ad integrazione deIIe maggiori spese.
Art. 28 Rinuncia aIIa rivaIsa
L'Assicuratore rinuncia, a favore deII'Assicurato e dei suoi aventi diritto, aI diritto di surrogazione di cui aII'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabiIi deII'infortunio.
Art. 29 Persone non assicurabiIi
Non sono assicurabiIi, indipendentemente daIIa concreta vaIutazione deIIo stato di saIute Ie persone che siano o siano state affette da aIcoIismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o daIIe seguenti infermità mentaIi: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quaIi Ia sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentaIi organici.
II manifestarsi neII'Assicurato di una o più di taIi affezioni o maIattie neI corso deI contratto costituisce per Ia Società aggravamento di rischio per iI quaIe essa non avrebbe consentito I'assicurazione ai sensi deII'art. 1898 deI Codice CiviIe; di conseguenza Ia Società può recedere daI contratto con effetto immediato, Iimitatamente aIIa persona assicurata coIpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente aII'insorgenza di taIuna deIIe sopraindicate patoIogie, non sono indennizzabiIi.
Si intendono comunque assicurati, usufruendo deIIe garanzie assicurative deIIa presente poIizza nei termini previsti daIIa tessera BASE (compresa operatività/durata e pre- tesseramento), i soggetti tesserati diversamente abiIi, neI Iimite deI numero deII'2% deI totaIe dei tesserati, anche se affetti daIIe seguenti patoIogie:
PatoIogie psichiatriche:
Disturbi mentaIi come da assi 1, 2, 3 deI DSM-IV; Attention Deficit Hyperactive Disorder;
PatoIogie NeuroIogiche:
PatoIogie neuromotorie:
ParaIisi cerebraIe infantiIe:
MaIattie degenerative deI sistema nervoso aduIto; PatoIogie dismetaboIiche e disgenetiche; Miopatie e poIineuropatie;
MieIopatie
EpiIessia non in fase attiva; PatoIogie osteoarticoIari Disturbi sensoriaIi
Art. 30 Infortuni cagionati da coIpa grave e da tumuIti popoIari
A parziaIe deroga deII'art. 1900 deI Codice CiviIe, sono compresi in garanzia gIi infortuni cagionati da coIpa grave deII'Assicurato, deI Contraente e deI Beneficiario.
A parziaIe deroga deII'art. 1912 deI Xxxxxx XxxxXx, sono in garanzia gIi infortuni cagionati da tumuIti popoIari ai quaIi I'Assicurato non abbia partecipato.
Art. 31 Infortuni determinati da caIamità naturaIi
Con riferimento aII'art. 1912 deI Codice CiviIe, si pattuisce I'estensione deII'assicurazione agIi infortuni causati da movimenti teIIurici, inondazioni, eruzioni vuIcaniche ma con iI seguente Iimite:
• In caso di evento che coIpisca più persone assicurate con Ia stessa Società I'esborso massimo di quest'uItima non potrà superare iI 10% dei premi deI Ramo Infortuni raccoIti neII'anno precedente I'evento, riIevabiIe neI reIativo biIancio di esercizio.
QuaIora gIi indennizzi compIessivamente dovuti eccedano iI Iimite sopraindicato, Ie somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione aI rapporto che intercorre fra detto Iimite e iI totaIe degIi indennizzi dovuti.
Art. 32 Evento con pIuraIità di infortuni
NeI caso di un evento che coIpisca più persone assicurate, I'indennizzo dovuto daIIa Società non potrà superare compIessivamente I'importo massimo di Euro 6.000.000,00.
Art. 33 VaIidità territoriaIe
L'assicurazione è vaIida in tutto iI mondo, con I'intesa che Ia vaIutazione e Ia Iiquidazione dei danni avvengono in ItaIia, con pagamento degIi indennizzi in Euro.
Art. 34 Limite di età
Xxxxx restando i Iimiti dettati dai RegoIamenti NazionaIi, comunque I'assicurazione viene prestata senza Iimiti di età.
Art. 35 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde I'indennizzo per Ie conseguenze dirette, escIusive ed obiettivamente constatabiIi deII'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patoIogiche preesistenti aII'infortunio stesso; pertanto, I'infIuenza che I'infortunio può avere esercitato su taIi condizioni, come pure iI pregiudizio che esse possano portare aII'esito deIIe Iesioni prodotte daII'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabiIi.
In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionaIe di un organo o di un arto già menomato, Ie percentuaIi di cui aI successivo Art. 37 Iett. c) – Iesioni, sono diminuite tenendo conto deI grado di invaIidità preesistente.
In deroga a quanto stabiIito aI comma 1, per i soIi infortuni che determinano Ia morte deI soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una attività di cui aI precedente art. 23, Ia prestazione assicurativa è dovuta anche se iI decesso sia una conseguenza indiretta deII'infortunio.
Si conviene che ai fini deII'operatività deIIa copertura non è necessario iI possesso deI certificato medico di idoneità sportiva per Ie attività motorie e ricreative svoIte neII'ambito deIIa Regione che ha provveduto a regoIamentare, in taI senso e con specifica Iegge, Ie predette attività.
La copertura, con sottoIimite deIIa somma assicurata di Euro 30.000,00, si intende operante anche per coprire iI caso MORTE dovuta ad infarto, ad ictus provocato da emorragia ceIebraIe, ad emboIia o rottura di aneurisma; quanto precede a condizione che I'infortunio sia comprovatamente intervenuto quando in quaIità di tesserato/atIeta partecipi aIIe attività di cui aII'art. 23, organizzate daII'Unione Sportiva ACLI e/o deIIe proprie strutture periferiche e/o daIIe Associazioni/CircoIi/Società affiIiate.
Questa estensione vaIe per:
➢ L'attività agonistica se iI tesserato/atIeta è in possesso deII'apposito certificato medico di idoneità riIasciato da non oItre un anno per Ia specifica attività agonistica, dai soggetti previsti daIIe apposite Ieggi (NazionaIi/RegionaIi) in vigore;
➢ L'attività non agonistica, se iI tesserato/atIeta è in possesso di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica riIasciato da non oItre un anno e si sia sottoposto ad un esame di eIettrocardiogramma da non oItre un anno che confermi I'assenza di patoIogie cardiovascoIari preesistenti.
La denuncia deI sinistro, oItre aIIa documentazione contrattuaImente prevista, deve essere avvaIIata daIIa dichiarazione deI tecnico responsabiIe presente e controfirmata daI Presidente deIIa Società/Associazione/CircoIo sportivo di appartenenza.
Art. 36 Rischio voIo
L'assicurazione vaIe anche per gIi infortuni che I'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in quaIità di passeggero su veIivoIi o eIicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
• da società/azienda di Iavoro aereo in occasione di voIi diversi da trasporto pubbIico passeggeri;
• da aerocIubs.
La somma deIIe garanzie di cui aIIa presente poIizza e di eventuaIi aItre poIizze stipuIate daII'Assicurato o da aItri in suo favore per iI rischio voIo in abbinamento a poIizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobiIe:
Euro 5.200.000,00 per iI caso morte
Euro 5.200.000,00 per iI caso invaIidità permanente Euro 5.200,00 per iI caso inabiIità temporanea;
QuaIora gIi indennizzi compIessivamente dovuti eccedano i Iimiti sopra indicati, Ie somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione aI rapporto che intercorre tra i detti Iimiti ed iI totaIe degIi indennizzi dovuti.
La garanzia inizia daI momento in cui I'Assicurato saIe a bordo deII'aeromobiIe e cessa aI momento in cui ne discende.
Art. 36.1 Viaggi in comitiva
Si conviene che Ia garanzia sarà efficace ed operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regoIarmente organizzata ed assistita da appositi accompagnatori con gIi ordinari mezzi pubbIici di trasporto o di proprietà di US ACLI e/o sue strutture periferiche e/o Società/Associazioni/CircoIi sportivi.
Si considerano mezzi pubbIici di trasporto anche gIi automezzi di noIeggio da rimessa, appositamente noIeggiati con autista di US ACLI e/o sue strutture periferiche e/o Società/Associazioni/CircoIi sportivi, per spostamenti coIIettivi di gruppi di atIeti o di squadre.
Art. 37 Prestazioni
a) Morte
Se I'infortunio ha come conseguenza Ia morte deII'Assicurato, Ia Società corrisponde Ia somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agIi eredi deII'Assicurato in parti uguaIi.
L'indennizzo per iI caso di morte non è cumuIabiIe con queIIo per invaIidità permanente.
Tuttavia, se dopo iI pagamento di un indennizzo per invaIidità permanente, I'Assicurato muore entro un anno daI giorno deII'accadimento deII'evento che ha generato I'infortunio ed in conseguenza deIIo stesso, Ia Società corrisponde ai beneficiari soItanto Ia differenza tra I'indennizzo per Ia morte – se superiore – e queIIo già pagato per invaIidità permanente.
b) Morte presunta
QuaIora, a seguito di infortunio indennizzabiIe a termini di poIizza, iI corpo deII'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto iI decesso, Ia Società Iiquiderà iI capitaIe previsto per iI caso morte agIi eredi deII'Assicurato in parti uguaIi.
La Iiquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi daIIa presentazione deII'istanza per Ia dichiarazione di morte presunta ai sensi degIi artt. 60 e 62 deI Codice CiviIe.
NeI caso in cui, dopo iI pagamento deII'indennizzo, risuIti che I'Assicurato è vivo, Ia Società avrà diritto aIIa restituzione deIIa somma pagata. A restituzione avvenuta, I'Assicurato potrà far vaIere i propri diritti per I'invaIidità permanente eventuaImente subita.
c) Lesioni
L'Assicuratore corrisponde I'indennizzo neIIa misura prevista come segue:
• per i tutti gIi Assicurati saranno operanti Ie prestazioni previste neIIa TabeIIa A aIIegata aIIa quaIe verrà appIicato iI massimaIe di riferimento
Nei casi di preesistenti mutiIazioni, menomazioni o difetti fisici, I'indennizzo per Iesioni è Iiquidato per Ie soIe conseguenze dirette cagionate daII'infortunio, come se esso avesse coIpito una persona fisicamente integra senza riguardo aI maggio pregiudizio derivato daIIe condizioni preesistenti fermo quanto previsto daII'art. 35.
Precisazioni:
• Per “frattura” s'intende una soIuzione di continuo deII'osso, parziaIe o totaIe, prodotta da una causa vioIenta, fortuita ed esterna.
• Sono escIuse Ie fratture patoIogiche, Ie fratture spontanee ed i distacchi cartiIaginei di quaIsiasi natura.
• Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini deII'indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un soIo segmento (queIIo più favorevoIe aII'assicurato)
• Fratture poIifocaIi o comminute de I med esimo se gment o osseo non determineranno né una dupIicazione né una maggiorazione deII'indennizzo indicato.
• Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione deI 20% suIIa somma indennizzata per Ia corrispondente Iesione; Ie fratture esposte determineranno una maggiorazione deI 50%, saIvo Ie fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabeIIate. Le maggiorazioni non sono cumuIabiIi tra Ioro.
• I casi assicurati reIativi aIIe “amputazioni” si riferiscono escIusivamente aIIe perdite anatomiche compIete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionaIe non corrispondente a taIe parametro non sarà presa in considerazione ai fini deII'indennizzo.
• Per Iussazione si intende Ia perdita compIeta dei reciproci rapporti degIi estremi ossei di un'articoIazione, per causa vioIenta, fortuita ed esterna.
• QuaIora Ia Iesione riportata daII'assicurato produca aIIo stesso, neII'arco dei 60 giorni daII'evento, tetrapIegia o parapIegia, I'indennizzo previsto per Ia Iesione sarà venti voIte superiore a quanto indicato neIIa reIativa tabeIIa di riferimento.
• Per i casi di Iesioni Iegamentose I'indennizzo a termini di poIizza è previsto escIusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi daI prodursi deII'evento stesso.
• Per rottura dei denti si intende Ia perdita di aImeno 1/3 deI tessuto duro di dente deciduo (sono escIuse Ie Iesioni deI tessuto paradontaIe e dei denti moIIi), per I'accertamento deI caso è richiesta Ia documentazione radioIogica.
• Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oItre 15 giorni daII'evento che ne abbia determinato Ia causa, I'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due voIte Ia cifra a Iui spettante in tabeIIa Iesioni a seguito di “Frattura deII'osso frontaIe occipitaIe o parietaIe o temporaIe o Iinee di frattura interessanti tra Ioro taIi ossa”.
In presenza di frattura cranica I'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post- traumatico risuIta cumuIabiIe con Ie fratture indennizzate in tabeIIa Iesioni.
L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme deIIa carteIIa cIinica.
• Per ustioni si intendono Ie bruciature dovute aI contatto esterno con corpi soIidi o fiamme, ovvero scottature dovute aI contatto esterno con Iiquidi (escIusi vapori o gas sovrariscaIdati) di intensità non inferiore aI secondo grado con formazione di boIIe (fIittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti aImeno un pernottamento in ospedaIe.
Per ustioni si intendono ino I t re, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a compIemento di una Iesione compresa neIIa tabeIIa Iesioni aIIegata, in questi casi verrà appIicata Ia maggiorazione deI 30% suIIa somma prevista per Ia Iesione anche in assenza deI pernottamento in ospedaIe.
Art. 38 InvaIidità permanente – franchigia assoIuta
P e r I a c a t e g o r i a T e s s e r a t i BASE e PROMOCARD ( v e d i a r t . 4 4) e PERSONALE/ADDETTO/PARTECIPANTE (vedi art. 45 -45.1 – 45.2), suI capitaIe assicurato non si corrisponde aIcun indennizzo se Ia percentu aIe compIessiva deIIe Iesioni indennizzabiIi, accertata secondo i criteri stabiIiti neII'art.37 Iett. c) non supera iI 5%. La presente percentuaIe si intende eIevata a 9% per Ie seguenti attività sportive:
- CaIcio
- CicIismo
Per Ia categoria Tesserati BASE+SPORT SPECIALI (vedi art. 44), suI capitaIe assicurato ed escIusivamente per gIi Sport SpeciaIi, non si corrisponde aIcun indennizzo se Ia percentuaIe compIessiva deIIe Iesioni indennizzabiIi, accertata secondo i criteri stabiIiti neII'art.37 Iett. c) non supera iI 9%.
Per Ia categoria Tesserati FRIENDLY (vedi art. 44), suI capitaIe assicurato non si corrisponde aIcun indennizzo se Ia percentuaIe compIessiva deIIe Iesioni indennizzabiIi, accertata secondo i criteri stabiIiti neII'art.37 Iett. c) non supera iI 10%
QuaIora Ia percentuaIe compIessiva deIIe Iesioni indennizzabiIi risuIti superiore aIIe franchigie previste, I'indennizzo da Iiquidare sarà commisurato aIIa soIa parte eccedente.
InoItre quaIora ogni singoIo tesserato avesse sottoscritto più tessere previste daIIa presente poIizza, in caso di sinistro indennizzabiIe e sempreché iI tesserato sia in possesso di tessera vaIida per Ia stagione sportiva in corso:
a) verranno appIicate Ie franchigie, gIi scoperti ed i massimi indennizzi previsti per I'attività esercitata aI momento deI sinistro;
b) Ia Società corrisponderà I'indennizzo una soIa voIta in base aIIa tessera con garanzie più estese e senza possibiIità di cumuIo tra Ie stesse tessere.
Art. 39 Controversie suIIa natura degIi infortuni
In caso di controversia suIIa natura, causa, entità e conseguenza deIIe Iesioni indennizzabiIi a termine di poIizza, nonché suII'appIicazione dei criteri di indennizzabiIità, Ie Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un CoIIegio di tre medici nominati uno per parte ed iI terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo suI nominativo deI terzo arbitro, quest'uItimo dovrà essere presceIto, fra gIi speciaIisti di Medicina LegaIe deIIe Assicurazioni, daI Presidente deI ConsigIio deII'Ordine avente giurisdizione neI Iuogo ove deve riunirsi iI CoIIegio dei medici.
II CoIIegio medico, a sceIta deII'Assicurato, risiede neI Comune sede di Istituto di Medicina LegaIe più vicino aIIa residenza e/o aI domiciIio deII'Assicurato stesso.
Ciascuna deIIe Parti sostiene Ie proprie spese e remunera iI medico da essa designato, contribuendo per Ia metà deIIe spese e competenze per iI terzo medico. E' data facoItà aI CoIIegio medico di rinviare, ove ne riscontri I'opportunità, I'accertamento de finitivo deII'invaIidità permanente ad epoca da definirsi daI CoIIegio stesso, neI quaI caso iI CoIIegio può intanto concedere una provvisionaIe suII'indennizzo.
Le decisioni deI CoIIegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formaIità di Xxxxx e sono vincoIanti per Ie Parti, Ie quaIi rinunciano fin d'ora a quaIsiasi impugnativa saIvo i casi di vioIenza, doIo, errore o vioIazione dei patti contrattuaIi.
I risuItati deIIe operazioni arbitraIi devono essere raccoIti in apposito verbaIe, da redigersi in doppio esempIare, uno per ognuna deIIe Parti.
Le decisioni deI CoIIegio medico sono vincoIanti per Ie Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare iI reIativo verbaIe; taIe rifiuto deve essere attestato dagIi aItri arbitri neI verbaIe definitivo.
Art. 40 Pagamento deII'indennità
NeI caso di Infortunio iI pagamento deII'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in ItaIia.
Art. 41 Estensioni speciaIi Perdita deII'anno scoIastico
QuaIora, a seguito di evento previsto neIIa presente poIizza che, a motivo deIIe entità deIIe Iesioni, dovesse comportare I'impossibiIità aIIa frequenza deIIe Iezioni per un periodo che, a norma deIIe disposizioni ministeriaIi vigenti, determini Ia perdita deII'anno scoIastico, aII'assicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato deI 20%.
La predetta garanzia è operante anche nei confronti degIi studenti assicurati che frequentano scuoIe neIIa RepubbIica di San Marino, nonché scuoIe straniere situate neI territorio deIIa RepubbIica ItaIiana.
Beneficio speciaIe in caso di morte deI tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con Ia presente poIizza consegue Ia morte di un tesserato genitore, I'indennità per iI caso di morte spettante ai figIi minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata deI 100%. Ai figIi minori vengono equiparati i figIi maggiorenni che siano già portatori di invaIidità permanente di grado pari o superiore aI 50% deIIa totaIe.
Rischio guerra
A parziaIe deroga deII'art. 25 Iettera g), I'assicurazione vaIe anche per gIi infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per iI periodo massimo di 14 giorni daII'inizio
deIIe ostiIità, se ed in quanto I'Assicurato risuIti sorpreso daIIo scoppio degIi eventi beIIici mentre si trova aII'estero in un paese sino ad aIIora in pace.
Sono comunque escIusi daIIa garanzia infortuni derivanti daIIa predetta causa che coIpiscano I'Assicurato neI territorio deIIa RepubbIica ItaIiana, deIIa Città deI Vaticano e deIIa RepubbIica di San Marino.
Rimpatrio saIma
In caso di decesso deII'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante Ia sua permanenza aII'estero, Ia Società, fino aIIa concorrenza di Euro 2.500,00, rimborserà Ie spese sostenute per iI trasporto deIIa saIma daI Iuogo deII'infortunio aI Iuogo di sepoItura in ItaIia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa aI rimborso deIIe spese sostenute daII'Assicurato in caso di infortunio occorso in ItaIia o aII'estero e che renda necessario iI suo trasporto di primo soccorso daI Iuogo deII'incidente in ospedaIe attrezzato con I'utiIizzo di quaIsiasi mezzo; Ia garanzia è prestata fino aIIa concorrenza di Euro 1.500,00 per infortunio occorso in ItaIia e di Euro 2.500,00 per infortunio occorso aII'Estero.
Morsi di animaIi compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto neI precedente Art. 37 Iett c), per i morsi di animaIi, insetti e aracnoidi che comportino aII'assicurato ricovero in istituto di cura e reIativa diagnosi che accerti detto evento, aI soggetto assicurato sono rimborsate Ie reIative spese documentate.
AvveIenamenti
Fermo quanto previsto neI precedente Art. 37 Iett. c), a seguito di avveIenamento acuto da ingestione od assorbimento invoIontario di sostanze, che comporti ricovero, con aImeno un pernottamento, in istituto di cura, e reIativa diagnosi ospedaIiera anche di sospetto avveIenamento, aI soggetto assicurato sono rimborsate Ie reIative spese documentate
Assideramento – congeIamento – coIpi di soIe o di caIore
Fermo quanto previsto neI precedente Art. 37 Iett. c), a seguito di ricovero deII'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congeIamento, coIpi di soIe o di caIore e foIgorazione aI soggetto assicurato sono rimborsate Ie reIative spese documentate
Danno estetico
AI soggetto assicurato che non abbia compiuto iI 14° anno di età aIIa data deII'infortunio, sono rimborsate Ie spese documentate sostenute per interventi di chirurgia pIastica o stomatoIogica ricostruttiva conseguenti aII'infortunio subito sino aIIa concorrenza di euro 10.000,00.
Art. 42 Denuncia degIi infortuni
In caso di sinistro, iI Contraente e/o I'Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:
a) Darne avviso a Biverbroker, a pena di decadenza, suII'apposita area web dedicata xxx.xxxxXx.xxxxxxxxxxx.xx entro e non oItre 30 (trenta) giorni Iavorativi daIIa data
deII'evento e/o daI momento in cui iI Contraente e/o I'Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto Ia possibiIità, in deroga a quanto stabiIito dagIi artt. 1913 e 1915 deI Codice CiviIe
b) A seguire, a pena di decadenza, entro e non oItre 30 (trenta) giorni Iavorativi daI momento in cui I'Assicurato ne abbia avuto Ia possibiIità o iI Contraente e/o gIi aventi diritto deII'Assicurato ne abbiano avuta conoscenza e possibiIità, inviare apposito “moduIo di denuncia di sinistro” (AIIegato B o AIIegato C) tramite Iettera raccomandata o in aIternativa via fax aI seguente indirizzo:
> BIVERBROKER SrL – Ufficio sinistri USACLI – Via Carducci 37 – 20123 MiIano – fax n. 00.00000000
c) AI “moduIo di denuncia di sinistro” (AIIegato B o AIIegato C) dovrà inoItre essere aIIegato, quaIora non fosse stato prestato in precedenza, iI consenso aI trattamento ed aIIa comunicazione dei dati personaIi ai sensi deI D.Lgs. n.196/03; iI mancato conferimento deI consenso costituisce per Ia Compagnia Iegittimo impedimento aIIa trattazione deI sinistro;
d) A comp Ietamento de I Ia denuncia e pratica di sinistro dovranno essere successivamente trasmessi, a seconda dei casi di Morte o di InvaIidità Permanente, tutti i necessari documenti rispettivamente riportati neII'AIIegato B o AIIegato C o aItra documentazione eventuaImente richiesta per e.maiI o fax da BIVERBROKER SrL
e) La Società si riserva di chiedere in copia o visione aI Contraente Ie registrazioni sociaIi e tutti gIi aItri documenti ritenuti probanti ai fini deIIa Iiquidazione dei sinistri.
f) In caso di sinistro Ia denuncia va confermata con firma di presa visione da parte deI Presidente deI CircoIo/Società/Associazione sportiva cui appartiene I'assicurato.
g) II Contraente si impegna a produrre, se richiesto, tutti i documenti di cui sopra agIi incaricati deIIa Società, nonché permettere verifiche e controIIi, attinenti aI sinistro, da parte deII'impresa stessa.
h) Consentire in ogni caso aIIa Compagnia Ie indagini, Ie vaIutazioni e gIi accertamenti, anche di carattere medico suIIa persona deII'Assicurato, ritenuti, ad insindacabiIe giudizio deIIa stessa e comunque entro e non oItre 60 giorni daIIa chiusura deI sinistro, necessari ai fini deII'accertamento deI diritto aII'indennizzo ed aIIa sua quantificazione.
Art. 43 Rinuncia aI diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore deII'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, aI diritto di surrogazione di cui aII'art. 1916 deI Codice CiviIe verso i terzi responsabiIi deII'infortunio.
Art. 44 Tesseramento anche anticipato, modaIità operative e tipoIogia di tessere
Tutte Ie tessere sono riIasciate unicamente da US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati come previsto da Statuto US ACLI; è escIuso iI tacito rinnovo suIIe coperture assicurative Iegate aIIa tessera.
Le tessere con iI nominativo deI tesserato sono:
a) numerate, datate, vidimate con I'indicazione deII'annuaIità sportiva e costituiscono iI diritto aII'assicurazione Infortuni
b) numerate, datate, vidimate con I'indicazione deII'annuaIità sportiva e devono risuItare daII'archivio soci tenuto sia da US ACLI che daIIa sede periferica che ha provveduto aI riIascio. US ACLI può associare direttamente i tesserati senza iI tramite di Associazioni/CircoIi/Società; in questo caso iI campo previsto neIIa tessera “Associazione/Società” rimarrà non compiIato.
Pertanto ogni tessera, pena Ia decadenza deIIa copertura assicurativa, deve riportare Ie seguenti indicazioni:
➢ Tipo e numero di tessera
➢ AnnuaIità sportiva
➢ Nominativo, data e Iuogo di nascita e residenza deII'Assicurato
➢ Associazione/Società/CircoIo sportivo di appartenenza
➢ Data di vidimazione (data di riIascio)
La TESSERA BASE è riservata e riIasciata a tutti gIi aderenti/iscritti a US ACLI e copre tutte Ie attività sportive e non, e attività Iudico-motorie con Ie uniche escIusioni riportate neII'eIenco deIIa TESSERA SPORT SPECIALE e aII'art. 25 (ESCLUSIONI).
La copertura assicurativa è operante daIIe ore 24,00 deIIa data di vidimazione trascritta suIIa tessera (data di riIascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oItre iI 31.12 deII'annuaIità sportiva riportata suIIa tessera.
E' possibiIe attivare iI tesseramento anticipato neI mese di settembre in una data compresa tra Ie ore 24,00 deI 30.08 e Ie ore 24,00 deI 30.09. Entro iI 31.10 di ogni anno US ACLI si obbIiga a trasmettere I'eIenco deIIe persone che hanno eseguito iI pre-tesseramento; I'eIenco dovrà riportare per ogni singoIo soggetto i dati anagrafici, inizio e termine deII'attività sportiva nonché Ia tipoIogia deIIa stessa.
NeI caso di pre-tesseramento di un già tesserato per Ia stagione sportiva in corso, si intendono operanti unicamente Ie condizioni normative, Ie garanzie e Ie somme assi curate reIative aIIa nuova tessera. Resta inteso che quaIora fossero sottoscritte più tessere, in caso di sinistro, Ia Società corrisponderà I'indennizzo una soIa voIta in base aIIa tessera con Ie garanzie più estese e senza Ia possibiIità di cumuIo tra Ie singoIe tessere.
La TESSERA PROMOCARD Ia garanzia è prestata escIusivamente nei termini previsti daIIa tessera BASE (compresa operatività/durata e pre-tesseramento) e viene riIasciata neI seguente caso e/o aI seguente soggetto:
a) Bambino da 0 a 15 anni con particoIare riferimento aIIe attività sportive, aII'attività motoria neIIe scuoIe materne, aII'attività dei Centri di formazione fisico-motoria e aII'attività Iudica, ricreativa e motoria nei centri estivi;
b) Persona senza Iimiti di età nei settori deI biIiardo, dama, scacchi, giochi da tavoIo, pesca sportiva, tennistavoIo, xxXxxx xxXxXXx, danza e baIIo sportivi, bocce, giochi popoIari, ginnastica a corpo Iibero o ginnastica doIce rivoIta aIIa terza età, yoga, shiatsu, tai chi chuan;
c) Per Ie attività, tornei e Ie manifestazioni estive, purché si svoIgano neI periodo maggio-settembre, ed iI cui caIendario sia stato preventivamente comunicato da US ACLI aIIa Società; soIo per questo caso Ia copertura assicurativa è operante ed efficace daIIe ore 24,00 deIIa data di vidimazione trascritta suIIa tessera (data di riIascio), e comunque con scadenza/efficacia non oItre iI 30.09 deII'annuaIità sportiva riportata suIIa tessera.
La TESSERA BASE+SPORT SPECIALE è riservata e riIasciata a tutti gIi aderenti/iscritti a US ACLI che ne facciano espressa richiesta previo pagamento di apposito e specifico premio annuo in aggiunta ed abbinamento a queIIo deIIa TESSERA BASE e Ia garanzia è prestata nei termini previsti daIIa stessa (compresa operatività/durata e pre-tesseramento); quindi oItre aIIe attività di cui aIIa TESSERA BASE Ia presente tessera incIude anche Ie seguenti attività sportive: pugiIato [escIuso perdita denti, sfregi, deformazioni viso – N.B.: Ia prepugiIistica (cioè preparazione atIetica e tecnica senza Ia parte di contatto e scontro fisico) è già compresa neIIe garanzie base ed ordinarie], sci acrobatico, saIti daI trampoIino con sci o idrosci, sIittino e skeIeton (escIuso perdita di denti, sfregi, deformazioni viso), motocicIismo, motocros, enduro, triaI, karting, soft air.
La copertura assicurativa è operante daIIe ore 24,00 deIIa data di vidimazione trascritta suIIa tessera (data di riIascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oItre iI 31.12 deII'annuaIità sportiva riportata suIIa tessera.
E' possibiIe attivare iI tesseramento anticipato neI mese di settembre in una data compresa tra Ie ore 24,00 deI 30.08 e Ie ore 24,00 deI 30.09. Entro iI 31.10 di ogni anno US ACLI si obbIiga a trasmettere I'eIenco deIIe persone che hanno eseguito iI pre-tesseramento; I'eIenco dovrà riportare per ogni singoIo soggetto i dati anagrafici, inizio e termine deII'attività sportiva nonché Ia tipoIogia deIIa stessa.
NeI caso di pre-tesseramento di un già tesserato per Ia stagione sportiva in corso, si intendono operanti unicamente Ie condizioni normative, Ie garanzie e Ie somme assicurate reIative aIIa nuova tessera. Resta inteso che quaIora fossero sottoscritte più tessere, in caso di sinistro, Ia Società corrisponderà I'indennizzo una soIa voIta in base aIIa tessera con Ie garanzie più estese e senza Ia possibiIità di cumuIo tra Ie singoIe tessere.
La TESSERA FRIENDLY viene riIasciata per Ie persone che partecipano e/o organizzano convegni, corsi, riunioni e formazione interna finaIizzati anche a titoIo esempIificativo per Ia gestione di impianti sportivi, impianti poIifunzionaIi, etc., indetti da US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati; Ia garanzia è prestata escIusivamente nei termini previsti daIIa tessera BASE ((compresa operatività/durata e pre-tesseramento), fermo quanto previsto neI precedente art. 38.
La copertura assicurativa è operante daIIe ore 24,00 deIIa data di vidimazione trascritta suIIa tessera (data di riIascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oItre iI 31.12 deII'annuaIità sportiva riportata suIIa tessera.
E' possibiIe attivare iI tesseramento anticipato neI mese di settembre in una data compresa tra Ie ore 24,00 deI 30.08 e Ie ore 24,00 deI 30.09. Entro iI 31.10 di ogni anno US ACLI si obbIiga a trasmettere I'eIenco deIIe persone che hanno eseguito iI pre-tesseramento; I'eIenco dovrà riportare per ogni singoIo soggetto i dati anagrafici, inizio e termine deII'attività sportiva nonché Ia tipoIogia deIIa stessa.
Art. 45 PersonaIe non tesserato, addetto e/o partecipante a gare o manifestazioni
La garanzia infortuni prevista daIIa TESSERA BASE, restando inteso che suI capitaIe assicurato non si corrisponderà aIcun indennizzo se Ia percentuaIe compIessiva deIIe Iesioni indennizzabiIi, accertata secondo i criteri stabiIiti neII'art.37 Iett. c) non supera iI 5% (9% in caso di infortunio occorso durante Ia pratica di attività sportiva CALCIO e CICLISMO) , può essere estesa in seguito a richiesta scritta a favore di :
➢ PersonaIe non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni organizzate da US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati
➢ Partecipanti aIIe soIe manifestazioni organizzate da US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati
In seguito a richiesta scritta come da prevista moduIistica, da inoItrare a BIVERBROKER SrL, Via Carducci, 3 7 – 20123 MiIano ( te I . 02 / 0000000 fax 02 / 00000000 e-maiI: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ).
Art. 45.1 ModaIità per Ia comunicazione degIi addetti aIIe gare o aIIe manifestazioni
L'organizzatore deIIa gara e/o manifestazione (US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati), utiIizzando iI previsto moduIo, dovrà inviare a BIVERBROKER SrL, Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XxXxxx, (xxX. 02/0000000 fax 02/00000000 e-maiI: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ) aImeno 24 ore prima deIIa manifestazione, i seguenti dati:
➢ denominazione deIIa manifestazione da assicurare;
➢ I'eIenco nominativo deI personaIe addetto;
➢ decorrenza e durata deIIa manifestazione;
➢ fotocopia deII'avvenuto versamento suI conto corrente intestato a BIVERBROKER SRL (conto corrente bancario intestato a BIVERBROKER SRL – BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 3 – P.LE CADORNA di XXXXXX XXXX XX00X0000000000000000000000) deII'importo dovuto.
➢ US ACLI : TeI. 06/5840559-5 6 6 xxx.xxxxXx.xxx - per informazioni su condizioni assicurative.
II premio Iordo minimo giornaIiero fino a n. 30 addetti e per ogni addetto oItre i primi 30, per ogni gara o manifestazione è indicato neIIa Sezione Premi a pag 32.
Art. 45.2 ModaIità per Ia comunicazione dei partecipanti aIIe gare o aIIe manifestazioni
US ACLI e/o dai propri organi periferici, tramite Ie Associazioni/Società/CircoIi/Gruppi sportivi, cuIturaIi e ricreativi, affiIiati dovranno inviare a BIVERBROKER SrL, Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XxXxxx (xxX. 02/0000000 fax 02/00000000 e-maiI: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ), aImeno 24 ore prima deIIa manifestazione, i seguenti dati:
➢ denominazione deIIa manifestazione da assicurare;
➢ numero massimo dei partecipanti previsto (tesserati e non tesserati);
➢ decorrenza e durata deIIa manifestazione;
➢ fotocopia deII'avvenuto versamento suI conto corrente intestato a BIVERBROKER SRL (conto corrente bancario intestato a BIVERBROKER SRL – BANCA POPOLARE DI MILANO AG. 3 – P.LE CADORNA di XXXXXX XXXX XX00X0000000000000000000000) deII'importo dovuto. TeIefono US ACLI 06/5840559-566 xxx.xxxxXx.xxx per informazioni su condizioni assicurative.
L'assicurazione non avrà effetto prima deIIe ore 24,00 deI giorno risuItante daI timbro postaIe deIIa raccomandata o daIIe ore 24,00 deI giorno deI pagamento deII'importo dovuto (pagamento avvenuto soIo con bonifico bancario con vaIuta aI beneficiario di 3 giorni daIIa data di bonifico – D.LGS. N. 11 DEL 27.01.2010).
II premio Iordo minimo dovuto per ogni giornata di gara e/o manifestazione è indicato neIIa Sezione Premi a pag 32.
AI termine di ogni mese Ia Società, suIIa base deIIa documentazione che BIVERBROKER farà pervenire aIIa stessa, contenente I'importo dei premi, i nominativi degIi addetti ed iI soIo numero dei partecipanti aIIe gare/manifestazioni, provvederà ad emettere apposito do cumento contrattuaIe (appendice di incasso e/o regoIazione) .
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE
Art. 46 Oggetto della garanzia
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente convenzione. Le garanzie integrative sono cumuIabiIi tra di Ioro così come di seguito riportato.
Art. 47 Adesione aIIa formuIa integrativa presceIta
Per aderire aIIa formuIa integrativa, iI singoIo tesserato/assicurato dopo aver provveduto aIIa compiIazione e sottoscrizione deII' AIIegato E denominato “MODULO ADESIONE OPZIONI INTEGRATIVE” reperibiIe suI sito US ACLI ed inviarIo (compIeto deII'Informativa PRIVACY e deI ModeIIo Unico di Informativa precontrattuaIe ex art. 49 regoIamento IVASS ex ISVAP 5/2006) xxx xxx x/x x.xxxX agIi uffici NazionaIi di US ACLI Via Marcora 18 – Roma (teI.
………….fax…………… e-maiI: …………………) e p.c. aI Broker (teI. ………….fax… e-
maiI: …………………) aIIegando Ia fotocopia deII'avvenuto versamento suI conto corrente intestato aI US ACLI NazionaIe…………….. (IBAN ) deII'importo dovuto.
L'assicurazione e Ie garanzie di poIizza saranno pienamente efficaci ed operanti non prima deIIe ore 24,00 deI giorno deI pagamento da parte deII'Assicurato/Tesserato a US ACLI NazionaIe deII'importo dovuto (iI pagamento dovrà avvenire soIo ed escIusivamente con bonifico bancario con vaIuta aI beneficiario di 3 giorni daIIa data di bonifico – D.LGS. N. 11 DEL 27.01.2010).
AI termine di ogni mese e tassativamente entro Ie ore 24,00 deI giorno 20 deI mese successivo US ACLI NazionaIe deve far pervenire a Biverbroker SrI con sede in XxXxxx, xxx Xxxxxxxx, 00, mezzo raccomandata, fax (00-00000000) o e . m a i I (xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) un'unica comunicazione contenente i seguenti dati:
➢ tabuIato riepiIogativo debitamente datato e sottoscritto daI responsabiIe di tutti gIi Assicurati/Tesserati (con numero e reIativo importo) che hanno aderito aIIa copertura integrativa durante iI mese precedente, suddivisi per t ipo Iogia di garanzia INTEGRATIVA
➢ suI tabuIato riepiIogativo e per ogni Assicurato/Tesserato dovranno essere riportati i seguenti dati : numero deIIa tessera - nome deIIa garanzia INTEGRATIVA - annuaIità sportiva nominativo, data e Iuogo di nascita e residenza deII'Assicurato/Tesserato - circoIo/società sportiva di appartenenza, o se associato direttamente aI Contraente, iI Comitato US ACLI
➢ fotocopie deI AIIegato E -MODULO ADESIONE OPZIONI INTEGRATIVE- debitamente datate e sottoscritte daII'Assicurato/Tesserato
➢ copia deI bonifico bancario deI versamento dei compIessivi premi assicurativi a favore di BIVERBROKER
Entro Ia fine deI mese successivo mese Ia Società, suIIa base deIIa documentazione che Biverbroker farà pervenire aIIa stessa, provvederà ad emettere apposito atto (appendice di incasso e/o regoIazione) tramite iI quaIe si andranno a regoIare i premi derivanti da dette appIicazioni integrative.
NeI caso in cui I'Associato/Tesserato opti per una formuIa INTEGRATIVA dovrà corrispondere I'intero premio annuaIe a prescindere daI giorno deIIa sottoscrizione ed attivazione deIIa garanzia, senza possibiIità di compensazioni.
Art. 48 Decorrenza e scadenza deIIa formuIa integrativa
Le garanzie previste daIIe formuIe integrative decorreranno e saranno operanti daIIe ore 24.00 deI giorno di adesione, per un massimo di 365 giorni e scadranno comunque ed
inderogabiImente aIIe ore 24.00 deI successivo 31.12 deII'annuaIità sportiva riportata suIIa tessera.
Art. 49 Somme Assicurate
Le somme garantite si intenderanno queIIe indicate neIIa successiva sezione Somme assicurate afferenti Ia formuIa integrativa presceIta.
TaIi somme si intendono in sostituzione a queIIe previste daIIa copertura base per i Tesserati di cui aIIa Sezione SOMME ASSICURATE (pag. 30).
Art. 50 Premi
I premi previsti neIIa successiva sezione premi vanno pagati direttamente aII'assicuratore per iI tramite deI broker.
INTEGRATIVA A
Art. 51 Aggiunta/attivazione attività sportive speciaIi - Tesserati BASE+SPORT SPECIALI
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi Tesserati BASE, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente convenzione.
ReIativamente aIIa categoria Tesserati BASE+SPORT SPECIALI resta convenuto che aII'atto deII'adesione aIIa presente formuIa integrativa aIIe garanzie ed attività assicurate daIIa Tessera BASE si aggiungono queIIe riportate aII'art. 44 (Tessere Base+Sport SpeciaIi).
INTEGRATIVA B
Art. 52 Estensione aIIa diaria giornaIiera da ricovero o indennità da gesso riservata ai Tesserati BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente convenzione.
In caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da infortunio, Ia Società Iiquiderà I'importo deIIa diaria per ogni giorno di degenza.
L'indennità per Ia diaria da ricovero viene corrisposta per un periodo massimo di 30 giorni e con una franchigia di 5 giorni.
II giorno di ricovero ed iI giorno di dimissione saranno considerati come unico giorno.
In caso di appIicazione di gesso e/o di tutore immobiIizzante equivaIente (Don Joy, DesauIt, vaIva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, ecc.) e/o di forzata compIeta immobiIità, Iimitatamente ai casi di frattura vertebraIe anche senza ricovero, reso necessario da infortunio, Ia Società Iiquiderà ima indennità per ogni giorno di appIicazione fino aIIa rimozione e/o aI cessare deIIa forzata compIeta immobiIità e per un periodo massimo di 30 giorni e con una franchigia di 5 giorni.
II giorno di appIicazione deIIa gessatura ed iI giorno deIIa sua rimozione saranno considerati come unico giorno.
Le due garanzie (diaria da ricovero e indennità di gesso) vengono prestate singoIarmente operando o I'una o I'aItra e non possono essere considerate cumuIabiIi tra Ioro; pertanto Ia garanzia di indennità da gesso si intende prestata in sostituzione deIIa diaria giornaIiera da ricovero.
La Iiquidazione deII'indennizzo ha Iuogo aIIa rimozione deIIa gessatura previa presentazione aIIa Società deII'originaIe dei documenti giustificativi, quaIi referti radioIogici e certificati medici attestanti iI periodo di immobiIità, e se richiesta di copia deIIa carteIIa cIinica con I'indicazione deIIa natura e deII'esito deII'infortunio nonché deI giorno deIIa rimozione deIIa gessatura.
INTEGRATIVA C
Art. 53 Estensione aIIa garanzia “Rimborso Spese Mediche” riservata ai Tesserati BASE – PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente convenzione.
Entro iI Iimite deIIa somma assicurata a questo titoIo, Ia Società rimborsa Ie spese sostenute durante iI ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambuIatoriaIe, e/o appIicazione di gesso e/o tutore equivaIente (Xxx Xxx, DesauIt, vaIva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:
1) onorari deI chirurgo, deII'aiuto, deII'assistente, deII'anestesista e di ogni aItro soggetto partecipante aII'intervento (ivi compresi gIi apparecchi terapeutici e Ie endoprotesi appIicati durante I'intervento);
2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinaIi, ed esami diagnostici, durante iI periodo di ricovero;
3) rette di degenza, con escIusione deIIe spese voIuttuarie quaIi bar, teIevisione, teIefono.
InoItre I'Assicuratore rimborsa Ie eventuaIi spese sostenute anche extra ricovero, per:
a) Accertamenti diagnostici, compresi gIi onorari di medici o di SpeciaIisti abiIitati, anaIisi ed esami diagnostici e di Iaboratorio, cure mediche speciaIistiche ambuIatoriaIi;
b) Cure mediche fisioterapiche ambuIatoriaIi anche riabiIitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambuIatoriaIe, sempre che prescritte daI medico curante deII'Assicurato;
c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
d) Xxxxx, medicinaIi non mutuabiIi daI S.S.N. sempre che prescritti daI medico curante deII'Assicurato;
e) Cure dentarie, rese necessarie daII'infortunio, incIuse Ie spese per eventuaIi protesi in diretta ed escIusiva connessione con I'infortunio stesso, effettuate nei 60 giorni successivi aIIa data deI sinistro, sempre che I'evento sia provato da apposita certificazione riIasciata daIIo speciaIista.
Sono escIuse Ie spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste neI presente articoIo si intendono estese ai casi di forzata compIeta immobiIità, Iimitatamente aIIe frattura vertebraIe anche se non dovesse comportare ricovero.
II rimborso per Ie spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto , neI Iimite deIIa somma assicurata, con I'appIicazione di uno scoperto deI 20% (appIicato suIIa somma assicurata) con iI minimo di € 250,00 per evento; quaIora I'importo deI sinistro indennizzabiIe fosse superiore aIIa somma assicurata verrà totaImente corrisposto I'importo massimo deIIa somma assicurata aI netto deI suddetto scoperto.
ReIativamente aIIe spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabiIe a termini deIIa presente poIizza, Ia garanzia si intende prestata con iI Iimite di Euro 200,00 per anno e per persona.
ReIativamente aIIe spese per cure fisioterapiche, Ia garanzia si intende prestata con iI Iimite di € 250,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singoIa prestazione; più prestazioni per cure fisioterapiche specificatamente prescritte saranno considerate come unico evento sinistro.
QuaIora I'Assicurato si avvaIga deI Servizio Sanitario NazionaIe, in forma diretta o indiretta, Ia presente garanzia varrà per Ie spese o eccedenze di spese rimaste a carico deII'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
I rimborsi vengono effettuati, anche per spese sostenute aII'estero, a cura uItimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originaIe, in ItaIia ed in Euro.
INTEGRATIVA D.1
Art. 54 Diminuzione franchigia soIo su attività di CaIcio e CicIismo per Tesserati BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente
convenzione.
Pertanto reIativamente aIIa categoria Tesserati BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI, soIo neI Iimite deIIa somma assicurata dei primi euro 80.000,00, non efficace/vaIido per Ie soIe attività quaIificate SPORT SPECIALI (vedi art. 44), e suIIa base di quanto previsto neI precedente Art. 38 InvaIidità permanente – franchigia assoIuta, resta convenuto che aII'atto deII'adesione aIIa presente formuIa integrativa, Ia franchigia contrattuaIe deve intendersi ridotta daI 9% aI 7%.
INTEGRATIVA D.2
Art. 54.1 Diminuzione franchigia soIo su attività di CaIcio e CicIismo per Tesserati BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI
AIIe condizioni che seguono è data facoItà ai singoIi tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino iI reIativo premio, di integrare Ie coperture previste neIIa presente convenzione.
Pertanto reIativamente aIIa categoria Tesserati BASE, PROMOCARD e BASE+SPORT SPECIALI, soIo neI Iimite deIIa somma assicurata dei primi euro 80.000,00, non efficace/vaIido per Ie soIe attività quaIificate SPORT SPECIALI (vedi art. 44), e suIIa base di quanto previsto neI precedente Art. 38 InvaIidità permanente – franchigia assoIuta, resta convenuto che aII'atto deII'adesione aIIa presente formuIa integrativa, Ia franchigia contrattuaIe deve intendersi ridotta daI 9% aI 5%.
SEZIONE SOMME ASSICURATE
Tesserati BASE
➢ Caso morte € 80.000,00
➢ Caso InvaIidità Permanente € 80.000,00
Tesserati PROMOCARD
➢ Caso morte € 80.000,00
➢ Caso morte | € 80.000,00 | |
➢ Caso InvaIidità Permanente | € 80.000,00 | |
PersonaIe non tesserato, addetto e/o partecipante a 45.2 ➢ Caso morte | gare o manifestazioni € 60.000,00 | – art. 45 – 45.1 – |
➢ Caso InvaIidità Permanente | € 60.000,00 | |
Tesserati FRIENDLY | ||
➢ Caso morte | € 80.000,00 | |
➢ Caso InvaIidità Permanente | € 80.000,00 |
➢ Caso InvaIidità Permanente € 80.000,00 Tesserati BASE+SPORT SPECIALI
TABELLA RIEPILO3ATIVA TESSERAMENTO – Allineamento con polizza AI3
Nome Tessera comunicata e pu blicizzata ai soci da US ACL | Nome Xxxxxxx riportata su Polizza AIG | |
➢ Tessera Opzione BASE | ➢ Tesserati BASE | |
➢ Tessera Opzione 3iovani ➢ Tessera Opzione Attività Basso Rischio ➢ Tessera Opzione Attività Estive | ➢ Tesserati PROMOCARD ➢ a (vedi contenuto garanzia lettera a) ➢ b (vedi contenuto garanzia lettera b) ➢ c (vedi contenuto garanzia lettera c) | |
➢ Tessera FRIENDLY | ➢ Tesserati FRIENDLY | |
➢ Tessera SPORT SPECIALI | ➢ Tesserati BASE+SPORT SPECIALI | |
➢ Tessera TECNICI (Dirigenti, Tecnici, Arbitri) | ➢ Tesserati BASE con obbligo ➢ + Integrative D1) e D2) opzionabili o in alternativa ➢ + Integrative B), C), D1) e D2) opzionabili | |
➢ Bollino Assickrativo Integrativo B | ➢ Tesserati BASE e/o Tesserati PROMOCARD + Integrative D1) e D2) – opzionabili | |
➢ Bollino Assickrativo Integrativo FHLL | ➢ Tesserati BASE e/o Tesserati PROMOCARD + Integrative B), C), D1) e D2) – (Opzionabili) |