Polizza Infortuni
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A. Prodotto: "Omnisolutions Salute - Infortuni"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la persona fisica indennizzando la stessa in caso di infortunio.
Che cosa è assicurato? ✓ La copertura Infortuni offre un indennizzo per le lesioni fisiche che abbiano come conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente, una Inabilità Temporanea, una Indennità da Ricovero o che comportino il ricovero in un istituto di cura con conseguente necessità di Rimborso delle Spese Mediche. | 🗶 infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); 🗶 infortuni e intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni; 🗶 aborto volontario non terapeutico; 🗶 prestazioni aventi finalità estetiche; 🗶 cure dentarie, paradontiopatie e applicazioni di protesi dentarie non rese necessarie da infortunio; 🗶 guerra, insurrezione; 🗶 pandemie. Per quanto riguarda la copertura Rimborso Spese Mediche nella formula BASE, sono esclusi: 🗶 le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; 🗶 l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione dell’assicurazione; 🗶 gli infortuni derivanti da sport aerei; 🗶 gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato; 🗶 gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, ad uso di stupefacenti o allucinogeni; 🗶 l’aborto volontario non terapeutico; 🗶 le prestazioni aventi finalità estetiche; 🗶 le protesi, cure dentarie e parodontopatie quando non rese necessarie da infortunio; 🗶 l’acquisto, manutenzione, riparazione apparecchi protesici, terapeutici; 🗶 i ricoveri per check-up clinici; 🗶 pandemie. Per quanto riguarda la copertura Rimborso Spese Mediche nella formula TOP, sono esclusi: 🗶 le conseguenze di infortuni, malformazioni, difetti fisici, stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla stipula del contratto; 🗶 gli infortuni durante la commissione di reati; 🗶 gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive; 🗶 gli infortuni derivanti da sport aerei; 🗶 l’acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici, terapeutici; | |
Che cosa non è assicurato? Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni (e di conseguenza non rientrano nelle coperture Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea) causati: 🗶 dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 🗶 dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato, di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 🗶 dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili; 🗶 dalla guida ed uso di mezzi subacquei; 🗶 dalla pratica di “sport pericolosi” come ad esempio pugilato, atletica pesante, lotta; 🗶 da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; 🗶 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 🗶 da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 🗶 da guerra o da operazioni militari in genere; 🗶 gli infarti, le ernie; 🗶 le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio, salvo quanto previsto. Per quanto riguarda la copertura Indennità da Ricovero, sono esclusi i ricoveri determinati da: 🗶 conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula del contratto, sottaciuti alla Società; 🗶 eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula dell’assicurazione; 🗶 infortuni derivanti da sport aerei; |
🗶 le prestazioni, terapie con finalità estetica; 🗶 le prestazioni e terapie con finalità dietologica, e non riconosciute dalla medicina ufficiale; 🗶 esami, visite, accertamenti e trattamenti legati all’infertilità ed alla fecondazione artificiale; 🗶 le protesi, cure dentarie e paradontopatie quando non necessarie da infortunio documentato da referto del Pronto Soccorso; in tal caso la copertura vale per le cure effettuate entro tre mesi dalla data dell’infortunio; 🗶 le interruzioni volontarie di gravidanza; 🗶 day hospital a finalità diagnostiche; 🗶 le conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, salvo se conseguenze di terapie mediche indennizzabili; 🗶 le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; | 🗶 i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche se non usate a fini pacifici; 🗶 i rimborsi legati ad ittero neonatale; 🗶 i ricoveri per fini di check-up clinici; 🗶 i rimborsi per villocentesi ed amniocentesi; 🗶 pandemie. 🗶 gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi militari resi in Esercito, Marina o Aeronautica. | |
Ci sono limiti di copertura? Si, sono previsti i seguenti limiti di copertura: ! non è possibile assicurare persone con età superiore agli 80 anni, quindi al compimento di tale età la polizza non può più essere rinnovata. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per il mondo intero.
L’Inabilità Temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero, tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
In caso di polizza emessa senza tacita proroga, la stessa terminerà alla data di scadenza indicata.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza.
In caso di polizza emessa senza tacita proroga, non viene richiesto l’invio della disdetta.
Assicurazione Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Omnisolutions Salute – Infortuni
Edizione 02/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000
- sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Morte: durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, infortuni avvenuti all’estero in stato di guerra e insurrezione, in caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, laddove il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato; - Invalidità Permanente: durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, spese di rimpatrio, infortuni avvenuti all’estero in stato di guerra e insurrezione; - Inabilità Temporanea: durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri, infortuni avvenuti all’estero in stato di guerra e insurrezione, infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage espletati con l’uso di utensili domestici, indennità per perdita dell’anno scolastico; - Indennità da Ricovero: infortuni avvenuti all’estero in stato di guerra e insurrezione, infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage espletati con l’uso di utensili domestici, indennità per perdita dell’anno scolastico; - Rimborso Spese Mediche: spese per l’assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami durante il periodo di ricovero o il day hospital, per le rette di degenza, per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Limitazione ai soli infortuni professionali | Possibilità di ridurre l’ambito di operatività ai soli infortuni avvenuti durante l’attività professionale. |
Limitazione ai soli infortuni extra professionali | Possibilità di ridurre l’ambito di operatività ai soli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. |
Franchigia IP | Possibilità di ridurre il premio aumentando la franchigia. |
Franchigia Inabilità Temporanea | Possibilità di ridurre il premio aumentando la franchigia. |
Franchigia Indennità da Ricovero | Possibilità di ridurre il premio aumentando la franchigia. |
Franchigia Rimborso Spese Mediche | Possibilità di ridurre il premio aumentando la franchigia. |
Forma integrativa | L’assicurazione, relativamente alle spese sostenute durante il ricovero, è prestata in forma integrativa a quella prevista dal Servizio Sanitario Nazionale. Se l’Assicurato non si avvale del SSN viene riconosciuto il 75% delle spese. |
Limitazione al “Grande Evento” | L’assicurazione vale unicamente per gli interventi per i quali la tariffa minima approvata con specifico D.P.R., prevede per il chirurgo un onorario non inferiore ad Euro 67,14. |
Limitazione alla sola garanzia “Grande Evento” | Si assicurano solo le garanzie previste in relativo elenco “Grande Evento” riportato nel Fascicolo Informativo. |
Assicurazione per nucleo familiare | Il massimale assicurato si intende unico per la totalità delle persone assicurate. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Franchigia IP | Possibilità di aumentare il premio riducendo la franchigia. |
Franchigia Inabilità Temporanea | Possibilità di aumentare il premio riducendo la franchigia. |
Franchigia Indennità da Ricovero | Possibilità di aumentare il premio riducendo la franchigia. |
Franchigia Rimborso Spese Mediche | Possibilità di aumentare il premio riducendo la franchigia. |
GARANZIE OPZIONALI | |
Sovrarischio di locomozione | Copertura per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole. |
Sovrarischio sport | Copertura per gli infortuni derivanti: 1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica e relative prove e allenamenti; 2. Da scalata di roccia o ghiaccio e dalle immersioni con autorespiratore; 3. Dall’esercizio di alcune discipline sportive “pericolose”, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: a titolo esemplificativo, pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali. |
Infezioni del virus HIV ed Epatite B e C | Copertura per il caso di contagio da virus H.I.V. ed Epatite B o C avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. |
Supervalutazione arti superiori | È prevista la possibilità di elevare le percentuali di indennizzo IP degli arti superiori. |
Indennità aggiuntiva per estinzione del mutuo | In caso di sinistro che provochi Morte o IP, è previsto un indennizzo aggiuntivo pari alla sommatoria delle eventuali rate di mutuo residuo che l’Assicurato dovesse avere in corso. |
Superamento barriere architettoniche abitative | In caso di sinistro che provochi una IP e l’abitazione necessiti di interventi di adeguamento per eliminare le barriere architettoniche, è previsto un rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle opere all’interno dell’abitazione. |
Adeguamento autovettura | In caso di sinistro che provochi una IP e l’autovettura necessiti di interventi di adattamento in relazione alla disabilità riportata, è previsto un rimborso delle spese sostenute e documentate per tali adattamenti. |
Raddoppio dell’indennizzo per gravi infortuni | In caso di sinistro che provochi una IP superiore al 50%, è previsto il raddoppio dell’indennizzo previsto. |
Indennità aggiuntiva per gravi infortuni | In caso di sinistro che provochi una IP superiore al 70%, è prevista la corresponsione di un’ulteriore indennità per un periodo di tre anni. |
Indennità da post ricovero | In caso di ricovero, è prevista la corresponsione di un’indennità giornaliera di post-ricovero oltre all’indennità da ricovero assicurata. |
Indennità per ingessatura | Qualora a seguito di infortunio venga applicato apparecchio gessato, è prevista la corresponsione di un’indennità giornaliera oltre all’indennità da ricovero assicurata. |
Accompagnatore | Copertura aggiuntiva a favore dell’accompagnatore in caso di ricovero con pernottamento. |
Assistenza Infermieristica Ospedaliera | Rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero per l’assistenza fornita da personale infermieristico ospedaliero. |
Rimborso delle spese pre e post ricovero | Copertura delle spese pre e post ricovero in caso di ricovero con almeno due pernottamenti. |
Aumento massimale | Il massimale assicurato è aumentato del 50% se l’Assicurato subisce un intervento chirurgico tra quelli riportati al relativo articolo in Fascicolo Informativo. In caso di trapianti di organi sono comprese tutte le spese relative al prelievo dell’organo. |
Visite specialistiche | Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni sanitarie, ambulatoriali, rese necessarie da infortunio: • xxxxxxx xxxxxx per visite specialistiche o per consulti; • analisi ed esami diagnostici. |
Raddoppio dei massimali per “Grande Evento” | Nel caso di “Grande Evento” i massimali previsti per: • ricovero o di day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura; • ricovero senza intervento chirurgico o day-hospital per terapie mediche in istituto di cura; • intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) in regime ambulatoriale in istituto di cura; si intendono raddoppiati. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: Garanzie Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea: ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi gli infortuni causati: - dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - da insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione; - da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico. Per le singole coperture Infortuni sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni: Morte: - l’indennizzo è dovuto se la Morte si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio; - tale indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Invalidità Permanente: - l’indennizzo è dovuto se l’Invalidità si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio; - l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per la IP totale in proporzione al grado di Invalidità accertato sulla base dei criteri previsti dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria”; - l’indennizzo è calcolato in base alle diverse tipologie di franchigia scelte dall’Assicurato: - Franchigia 25%; - Franchigia per scaglioni di capitale assicurato; - Franchigia 5%; - Franchigia 10%; - Franchigia 3% assorbibile al 10%; - Franchigia 5% assorbibile al 15%; - Franchigia 50%; - Abolizione franchigia per il caso di Invalidità permanente sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00; - Supervalutazione della Invalidità permanente superiore al 50%; - Applicazione di un indennizzo ridotto della Invalidità Permanente fino al 20% sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00; - Franchigia libera. Inabilità Temporanea: - la garanzia non è operante per gli infortuni dovuti all’esercizio di attività sportive quali: calcio, rugby, arti marziali, lotta in tutte le sue forme; - l’indennizzo è calcolato in base alle diverse tipologie di franchigia scelte dall’Assicurato. Per le singole Condizioni Speciali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni: RISCHIO VOLO - la copertura non si intende estesa a Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico o di passeggeri, né ad aeroclubs; |
- La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà superare il limite di:
a) per persona:
- Euro 1.100.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 1.100.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- Euro 260,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.
b) Complessivamente per aeromobile:
- Euro 5.500.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 5.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- Euro 5.500,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea. COMMORIENZA GENITORI
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 200.000,00. SPESE DI RIMPATRIO
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 1.100,00. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La copertura non opera per gli infortuni aeronautici. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 3.000.000,00 per polizze di durata pari o superiore ad un anno, Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
BRICOLAGE
La copertura vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti a piccoli lavori manuali di bricolage, purché non esercitati a scopo di lucro o commercio.
DANNO ESTETICO
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 5.000,00. INDENNITA’ PER PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 2.000,00.
ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO – valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza Sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco.
ERNIE TRAUMATICHE
- la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.
ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
È previsto un massimo indennizzo pari al 5% della somma assicurata IP con massimo di Euro 10.000,00. MALATTIE TROPICALI/MALARIA
- È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 100.000,00;
- non si procederà ad alcun indennizzo qualora il grado di Invalidità Permanente accertata sia pari od inferiore al 15%. Se superiore, si applica la tabella di indennizzo di seguito indicata:
- 10% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 16% ed il 27%;
- 25% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 28% ed il 37%;
- 40% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 38% ed il 47%;
- 55% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 48% ed il 60%;
- 70% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 61% ed il 69%;
- 100% del capitale assicurato per Invalidità pari o superiori al 70%. INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITA’ NATURALI
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 4.000.000,00.
Per le singole Garanzie Opzionali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
tutte queste garanzie possono prevedere l’applicazione di specifici scoperti, franchigie o minimi di scoperto e limiti di indennizzo. Inoltre:
SOVRARISCHIO SPORT
- la copertura vale per gare di ippica, escluse corse ad ostacoli e salti, nonché per scalata di roccia o ghiaccio esclusi i gradi superiori al 4°, con franchigia IP 5% di base;
- la copertura vale per pratiche sportive “pericolose” purché ad esclusivo carattere ricreativo, con franchigia IP 10% di base. SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI
- limite di indennizzo Euro 250.000,00.
Garanzia Indennità da Ricovero:
ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi i ricoveri determinati da:
- infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
- conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- movimento tellurico o eruzione vulcanica.
Per le singole Condizioni Speciali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La copertura non opera per gli infortuni aeronautici. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 3.000.000,00 per polizze di durata pari o superiore ad un anno, Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
BRICOLAGE
La copertura vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti a piccoli lavori manuali di bricolage, purché non esercitati a scopo di lucro o commercio.
INDENNITA’ PER PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 2.000,00.
ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO – valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza Sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco.
ERNIE TRAUMATICHE
- la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.
ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
È previsto un massimo indennizzo pari al 5% della somma assicurata IP con massimo di Euro 10.000,00. CONTEMPORANEO RICOVERO DI ENTRAMBI I CONIUGI
È prevista una maggiorazione dell’indennità da ricovero pari al 50%. INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITA’ NATURALI
È previsto un massimo indennizzo pari ad Euro 4.000.000,00. MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO
- è prevista una franchigia di 20 giorni per ricoveri in Italia che non comporti grande intervento chirurgico;
- è previsto un massimo indennizzo pari al doppio della somma assicurata prevista in polizza.
Per le singole Garanzie Opzionali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
tutte queste garanzie possono prevedere l’applicazione di specifici scoperti, franchigie o minimi di scoperto e limiti di indennizzo. Inoltre:
SOVRARISCHIO SPORT
- la copertura vale per gare di ippica, escluse corse ad ostacoli e salti, nonché per scalata di roccia o ghiaccio esclusi i gradi superiori al 4°;
- la copertura vale per pratiche sportive “pericolose” purché ad esclusivo carattere ricreativo. INDENNITA’ DA POST RICOVERO
È previsto un limite massimo pari a 60 giorni; inoltre, è previsto un limite massimo pari a 360 giorni per indennità da ricovero + post ricovero; limitatamente al parto, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 5 giorni.
INDENNITA’ PER INGESSATURA
- verrà corrisposta per un massimo di 45 giorni per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino;
- non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato:
- Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”;
- Apparecchi toracico-brachiali non gessati e amovibili;
- Bendaggi elastici adesivi;
- Protesi in genere (app. di posizione – es. Plantari);
- Collari Xxxxxx, Camp, simili;
- Ginocchiere DonJoy;
- Presidi di contenimento delle fratture nasali;
- Stecche di Zimmer.
In caso di frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata ma che non renda necessaria alcuna ingessatura, come da definizione di polizza, la Società provvede ad indennizzare una somma pari al 50% di quella prevista per Indennità da Ricovero indicata in polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato, ma con un limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
ACCOMPAGNATORE
È previsto un limite massimo pari a 30 giorni per anno assicurativo.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA OSPEDALIERA
È previsto un limite massimo di 30 giorni per anno assicurativo e per persona assicurata. RIMBORSO DELLE SPESE PRE E POST RICOVERO
- È previsto un limite indicato in polizza per anno assicurativo e per l’insieme delle persone assicurate;
- È previsto un limite temporale pari a 60 giorni precedenti il ricovero e 60 giorni successivi alla data delle dimissioni dal ricovero.
Garanzia Rimborso Spese Mediche – Formula Base:
ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi:
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
- le conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- le conseguenze di guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica.
Inoltre sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
- sono escluse le spese alberghiere per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali, nei 90 giorni successivi al ricovero in istituto di cura, all’intervento in ambulatorio o alle prestazioni in day hospital;
- trasporto dell’Assicurato in ambulanza e coperture per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, fino al 10% del massimale prescelto;
- diaria per accompagnatore: fino a concorrenza del 3‰ del massimale scelto col limite di Euro 52,00 giornaliere. La diaria verrà corrisposta per un periodo al massimo pari a quello del ricovero e comunque non superiore a 90 giorni per evento ed anno assicurativo;
- decesso all’estero dell’assicurato conseguente ad uno degli eventi assicurati: le spese sostenute per il rimpatrio fino a concorrenza del 10% del massimale scelto, col limite di Euro 1.500,00;
- ricovero: se l’assicurato non ha sostenuto alcuna spesa, ha un’indennità per ogni giorno di ricovero del 3‰ del massimale assicurato, col limite di Euro 52,00 giornaliere e col limite annuo di 90 giorni. In caso di day hospital, l’indennità è ari al 50%;
Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, l’ammontare complessivo degli indennizzi non può superare il massimale assicurato.
Per le singole Garanzie Opzionali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
tutte queste garanzie possono prevedere l’applicazione di specifici scoperti, franchigie o minimi di scoperto e limiti di indennizzo. Inoltre:
SOVRARISCHIO SPORT
- la copertura vale per gare di ippica, escluse corse ad ostacoli e salti, nonché per scalata di roccia o ghiaccio esclusi i gradi superiori al 4°;
- la copertura vale per pratiche sportive “pericolose” purché ad esclusivo carattere ricreativo. FORMA INTEGRATIVA
Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del SSN, è prevista una copertura fino al 75% delle spese documentate.
Garanzia Rimborso Spese Mediche – Formula Top:
ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi:
- parto o malattie da gravidanza o puerperio qualora la gravidanza stessa abbia avuto inizio prima della conclusione del contratto di assicurazione, tranne nel caso in cui tali circostanze siano state dichiarate nel questionario e per le quali sia emessa una condizione particolare di accettazione del rischio da parte della Società;
- malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- partecipazione a gare motoristiche, relative prove ed allenamenti;
- gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti);
- l’acquisto, l’applicazione, la manutenzione e la riparazione di mezzi ausiliari a sostegno di handicap;
- le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). inoltre sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
- vitto e pernottamento dell’accompagnatore: periodo non superiore a 30 giorni per evento ed anno assicurativo e per un massimo Euro 60,00 giornalieri;
- ricovero o day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura: sino al massimale per anno assicurativo;
- ricovero senza intervento chirurgico o day-hospital per terapie mediche in istituto di cura: sino al 50% del massimale per anno assicurativo;
- intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) svolta in regime ambulatoriale presso istituto di cura: sino al 30% del massimale per anno assicurativo;
- prestazioni sanitarie ambulatoriali: sino ad un massimale di Euro 6.000,00 per anno assicurativo per le prestazioni riportate in apposito elenco;
- diaria da ricovero: facoltà dell’assicurato di richiedere indennità di Euro 150,00 a pernottamento, con il massimo di 100 giorni per anno assicurativo, per ricovero, con o senza intervento, a totale carico del SSN, o in alternativa, alle spese prima, durante e dopo il ricovero. L’indennità è ridotta al 50% in caso di degenza diurna;
- apparecchi protesici ed ortopedici: fino alla concorrenza di un massimo di Euro 2.000,00 per anno assicurativo;
- parto naturale: fino al massimo di Euro 6.000,00;
- xxxxx xxxxxxx, anche programmato: fino al massimo di Euro 8.000,00;
- neonato: se dopo il ricovero conseguente ad un parto indennizzabile a termini di polizza, si rendano necessari ulteriori ricoveri o successivi interventi chirurgici o trattamenti e/o terapie a favore del neonato, per la correzione o eliminazione di malformazioni o di difetto fisico congenito, per malattie, anche congenite e/o connatali, o per infortunio, l’assicurazione vale fino ai sei mesi successivi alla nascita, anche per il neonato stesso, al massimale di polizza, a condizione che al momento del ricovero o dell’intervento l’assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 270 giorni prima della nascita del neonato. Non vengono garantite le normali spese neonatali se non conseguenti a infortunio, malattia o difetto congenito. Non è compresa l’ittero neonatale. La diaria da ricovero (sostitutiva) non è operante per il neonato;
- i costi della traduzione cartella clinica, dell’erogazione secondo parere medico e della trasmissione della documentazione clinica, fino alla concorrenza di Euro 650,00;
- se l’assicurato si rivolge ad un Centro non Convenzionato o ad una Equipe Medica non Convenzionata: rimborso delle spese applicando uno scoperto del 25%;
- se l’assicurato si rivolge ad un Centro Convenzionato, ma ad una Equipe Medica non Convenzionata o ad un Equipe Medica Convenzionata ma non un Centro Convenzionato: rimborso delle spese applicando uno scoperto del 25% per quelle avvenute in regime non convenzionato;
- se l’assicurato ricorrere a cure e/o prestazioni mediche di elevata specializzazione:
• nei Centri Convenzionati: la Struttura pagherà direttamente l’importo delle prestazioni senza applicazione di scoperto o franchigia;
• in tutti gli altri casi: la Struttura rimborserà all’assicurato le spese con applicazione di uno scoperto del 25%. Tale scoperto non viene applicato se si chiede il rimborso del solo ticket.
Per le singole Garanzie Opzionali sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
tutte queste garanzie possono prevedere l’applicazione di specifici scoperti, franchigie o minimi di scoperto e limiti di indennizzo. Inoltre:
SOVRARISCHIO SPORT
- la copertura vale per gare di ippica, escluse corse ad ostacoli e salti, nonché per scalata di roccia o ghiaccio esclusi i gradi superiori al 4°;
- la copertura vale per pratiche sportive “pericolose” purché ad esclusivo carattere ricreativo.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. Relativamente alla garanzia Xxxxxxxx Spese Mediche, in caso di sinistro l’Assicurato deve previamente contattare la Struttura Organizzativa entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della necessità della prestazione, tramite il numero verde 800.370.166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero +39 02.58286723. |
Assistenza diretta/in convenzione: limitatamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche, la gestione delle prestazioni viene affidata all’impresa Europ Assistance S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX). | |
Gestione da parte di altre imprese: limitatamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche, la gestione dei sinistri viene affidata all’impresa Europ Assistance S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX). | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. |
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.; b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche a tutela dei sinistri legati ad infortunio. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori | |
aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: | |
Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. | |
Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello | |
Altri sistemi alternativi di | stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo |
risoluzione delle | di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza |
controversie | dell’Assicurato. |
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo | |
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet | |
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della | |
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al | |
reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
OMNISOLUTIONS SALUTE - INFORTUNI
Contratto che tutela l’Assicurato dagli infortuni
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
PER QUANTO RIGUARDA LA SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE:
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BENEFICIARIO:
il soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di xxxxx e ne assume i relativi oneri.
FRANCHIGIA:
l’importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
INABILITÀ TEMPORANEA:
l’impedimento temporaneo dell’Assicurato, totale o parziale, ad attendere alle sue occupazioni.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
MALATTIA:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
POLIZZA CUMULATIVA:
la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO:
il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 c.c. e che forma parte integrante della polizza.
RICOVERO:
la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
SCOPERTO:
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SOMMA ASSICURATA:
somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.
PER QUANTO RIGUARDA LA SEZIONE INDENNITÀ DA RICOVERO:
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:
qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
ARBITRATO:
procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. È normalmente prevista dai contratti di assicurazione.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURATORE:
la Società.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
ASSICURAZIONE INFORTUNI:
l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo oppure il rimborso delle spese sostenute, conseguenti ad un infortunio.
ASSICURAZIONE MALATTIA:
l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti ad una malattia.
BENEFICIARIO:
la persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’Assicuratore qualora si verifichi l’evento assicurato.
CARENZA:
il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’Assicuratore diviene concretamente efficace.
CLASSE DI RISCHIO:
l’insieme delle attività che, ai fini dell’assicurazione dei rischi professionali, presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:
le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da ulteriori condizioni e garanzie.
CONDIZIONI PARTICOLARI:
l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
CONIUGE:
il coniuge (o convivente more uxorio) del Contraente.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di xxxxx e ne assume i relativi oneri.
CONVALESCENZA:
il periodo successivo ad un ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio o da una malattia indennizzabile a termini di polizza.
DANNO:
il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro.
DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO:
data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
DATA DI INIZIO DELLA COPERTURA:
la data a partire dalla quale la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate.
DATI PERSONALI:
qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
DAY HOSPITAL:
la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici e/o chirurgici.
DENUNCIA DI XXXXXXXX:
comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro.
DIARIA:
garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma, da parte dell’Assicuratore, per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente ad infortunio o malattia.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI:
informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
DIFETTO FISICO:
perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
DIMINUZIONE DEL RISCHIO:
qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
DIRITTO DI RECESSO:
il diritto di ripensamento del Contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
DIRITTO DI REVOCA:
diritto del Contraente di revocare la copertura assicurativa prima della Data di Effetto del Contratto.
DISDETTA:
la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
FRANCHIGIA:
l’importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
FRANCHIGIA ASSOLUTA:
la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
FRANCHIGIA RELATIVA:
la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’Assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI:
imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
IMPRESA DI ASSICURAZIONE:
l’Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di assicuratore, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
INABILITÀ TEMPORANEA:
l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
INDENNIZZO/RIMBORSO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
INGESSATURA:
ogni mezzo di contenzione, xxxxxx e non rimovibile, comunque immobilizzante e prescritto da personale medico, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
INVALIDITÀ PERMANENTE:
la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
ISTITUTO DI CURA:
l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.
ISVAP:
l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo dal 1° gennaio 2013 sostituito dall’IVASS.
IVASS:
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
LIQUIDATORE:
il collaboratore autonomo o dipendente di un’Impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
MALATTIA:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MARGINE DI SOLVIBILITÀ:
misura il patrimonio disponibile dell’Impresa di assicurazioni al netto di quella parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.
MASSIMALE:
somma massima liquidabile dall’Assicuratore a titolo di risarcimento del danno. È in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
PERITO:
il libero professionista normalmente incaricato dall’Impresa di assicurazione, di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
POLIZZA COLLETTIVA:
il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell’interesse di più Assicurati ed il cui premio viene addebitato ad ogni Assicurato.
POLIZZA CUMULATIVA:
la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone assicurate ed il cui premio non viene addebitato ad ogni Assicurato.
POST-RICOVERO:
il periodo di convalescenza successivo al ricovero.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni.
PRESCRIZIONE:
estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
PRESTAZIONI ASSICURATE:
vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
PRINCIPIO INDENNITARIO:
principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
PROVVIGIONE:
il compenso che l’Assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO:
il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 c.c. e che forma parte integrante della polizza.
QUIETANZA:
ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
RICORRENZA ANNUALE:
ogni anniversario di polizza, calcolato in 12 mesi dalla Data di Effetto del Contratto.
RICOVERO:
la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
RISCHI ESCLUSI:
sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’Assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
RISERVE:
sono somme che l’Impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
RIVALSA:
il diritto che spetta all’Assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
SCOPERTO:
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
SOMMA ASSICURATA:
l’importo in relazione al quale l’Impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.
SOPRASSICURAZIONE:
soprassicurazione è quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
SOTTOASSICURAZIONE:
sottoassicurazione è quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
SURROGA:
la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi all’Assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. È possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’Assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
UNIONE EUROPEA:
tutti i Paesi riconosciuti membri dell’Unione Europea.
PER QUANTO RIGUARDA LA SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE:
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI:
le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CENTRO CONVENZIONATO:
la struttura sanitaria (ospedale, centro diagnostico e casa di cura) convenzionata con la Struttura organizzativa alla quale l’Assicurato può rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.
CENTRO NON CONVENZIONATO:
la struttura sanitaria non rientrante tra i centri clinici convenzionati - purché in possesso, all’atto dell’erogazione della prestazione, dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore - alla quale l’Assicurato può comunque rivolgersi per i ricoveri e gli interventi chirurgici necessari, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza.
CONDIZIONI PATOLOGICHE PREESISTENTI:
qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di assicurazione.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di xxxxx e ne assume i relativi oneri.
DAY HOSPITAL:
la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA:
la copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro esame e della documentazione di spesa.
EQUIPE MEDICA CONVENZIONATA:
i professionisti medici e paramedici convenzionati con la Struttura organizzativa che prestano la propria opera, saltuariamente o continuativamente presso studi professionali o strutture sanitarie, ai quali l’Assicurato può rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della Struttura organizzativa stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.
EVENTO:
ogni singolo caso di ricovero con o senza intervento chirurgico ovvero ogni singolo caso di intervento chirurgico senza ricovero effettuato in Ambulatorio medico ovvero ogni singola prestazione praticata in Day-Hospital.
FRANCHIGIA:
l’importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
GRANDE EVENTO:
gli interventi elencati nella specifica sezione del presente libretto delle condizioni contrattuali.
Limitatamente alla formula TOP, si intende “Grande Evento” anche il ricovero in Istituto di Cura presso il reparto di Rianimazione o di Terapia intensiva o per interventi chirurgici.
INDENNIZZO/RIMBORSO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO:
l’atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni.
Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo.
ISTITUTO DI CURA:
l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
MALATTIA:
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MALFORMAZIONE/DIFETTO FISICO:
l’alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.
MASSIMALI:
le somme massime che l’assicuratore è tenuto a pagare per l’Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo.
NUCLEO FAMILIARE:
le persone che compongono la famiglia del Contraente, anche se non a carico, purché conviventi e identificate in Polizza.
PAGAMENTO A RIMBORSO:
la liquidazione a rimborso che la Società - tramite la Struttura organizzativa - effettua nei confronti del Centro non Convenzionato per le spese sostenute in via anticipata dall’Assicurato per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto.
PAGAMENTO DIRETTO:
il pagamento che la Società, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua - tramite la Struttura organizzativa - nei confronti del Centro Convenzionato e/o dell’Equipe Medica Convenzionata per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
POLIZZA CUMULATIVA:
la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO:
il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile e che forma parte integrante della polizza.
RICOVERO:
la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO:
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
TERMINE DI ASPETTATIVA:
il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza delle garanzie assicurative.
OMNISOLUTIONS SALUTE - INFORTUNI
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Morte
• Sezione 2 - Invalidità Permanente
• Sezione 3 - Inabilità Temporanea
• Sezione 4 - Indennità da Ricovero
• Sezione 5 - Rimborso Spese Mediche
• Sezione 6 - Norme comuni a tutte le sezioni
Indice
Sezione 1 – Morte……………………………………………………………………………………………………. | pag. 11 |
• Chi è assicurato……………………………………………………………………….................................... | pag. 11 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 11 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 12 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 14 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……….………………………………….. | pag. 15 |
Sezione 2 – Invalidità Permanente…………………..………………………………………………………. | pag. 16 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………………………………………………… | pag. 16 |
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………………………………. | pag. 16 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 20 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 28 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……….………………………………….. | pag. 29 |
Sezione 3 – Inabilità Temporanea…………………….……………………………………………………… | pag. 30 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………………………………………………… | pag. 30 |
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………………………………. | pag. 30 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 31 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 33 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……….………………………………….. | pag. 33 |
Sezione 4 – Indennità da Ricovero…………………..………………………………………………......... | pag. 34 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………………………………………………… | pag. 34 |
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………………………………. | pag. 34 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 36 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 40 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……….………………………………….. | pag. 40 |
Sezione 5 – Rimborso Spese Mediche…………………..……………………………………............... | pag. 41 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………………………………………………… | pag. 41 |
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………………………………. | pag. 41 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 50 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 51 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti……….………………………………….. | pag. 53 |
Sezione 6 – Norme comuni a tutte le Sezioni…………………………………........................... | pag. 54 |
SEZIONE 1 – MORTE
Chi è assicurato
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le persone fisiche contro gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 - MORTE
L’indennizzo per il caso di Morte, è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, secondo le quote previste dalla legge. L’indennizzo per il caso di Morte, non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 1.3 - SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.4 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
3. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.5 – INFEZIONI DEL VIRUS H.I.V. ED EPATITE B E C (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per medici e paramedici) – Garanzia 3
L’assicurazione vale per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio da virus H.I.V. ed Epatite B o C avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa descritta in polizza.
Si sottolinea che:
• il contagio deve essere fortuito e accidentale;
• l’evento deve verificarsi durante l’attività professionale lavorativa. Modalità di accertamento del contagio - pagamento dell’indennizzo:
• entro tre giorni dal verificarsi dell’evento accidentale l’Assicurato deve effettuare la denuncia;
• la denuncia deve essere certificata/confermata dall’Ente-Datore di lavoro o dall’Ente presso il quale l’Assicurato stava prestando la sua opera nel momento del (presunto) contagio;
• entro sei giorni dall’evento (oggetto della denuncia) l’Assicurato deve sottoporsi a test H.I.V. o Epatite B o C presso un centro specializzato indicatogli dalla Società;
• se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedente lo stesso.
Se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall’evento l’Assicurato deve sottoporsi ad un secondo test: l’eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell’evento denunciato e l’Assicurato ha diritto
alla prestazione garantita; la Società corrisponde pertanto la somma assicurata prevista nel frontespizio di polizza che è da
intendersi unica per contagio da H.I.V., Epatite B o C. Tale somma non potrà essere comunque superiore alle somme assicurate
previste per il caso Morte o il caso Invalidità Permanente contrattualizzate in polizza. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.6 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER ESTINZIONE DEL MUTUO (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 5
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si configuri il caso Morte, la Società procederà con un indennizzo aggiuntivo pari alla sommatoria delle eventuali rate di mutuo residuo, in capo all’Assicurato, sull’abitazione dell’Assicurato stesso.
L’indennizzo è corrisposto indipendentemente dall’effettiva estinzione del mutuo. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.7 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida:
• di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
• di macchine agricole ed operatrici;
• di natanti a motore per uso non privato;
• di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dall’Art. 1.10 - Rischio Volo;
d) dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, xxx, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey;
f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) da guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione;
k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico.
Sono altresì esclusi gli infarti e le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia (Art. 1.5).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.8 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fin tanto che l’Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza.
Art. 1.9 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell’Assicurato.
Art. 1.10 – RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti - con apposita abilitazione -, tranne che:
• da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà superare il limite di:
a) per persona Euro 1.100.000,00
b) Complessivamente per aeromobile Euro 5.500.000,00
In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche le somme assicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che le somme assicurate complessivamente eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 1.11 – COMMORIENZA GENITORI
La Società liquida ai figli minori dell’Assicurato o comunque portatori di handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute con Invalidità Permanente non inferiore al 66%), purché con lo stesso conviventi, che risultino beneficiari dell’assicurazione, l’indennizzo previsto in polizza per il caso di Morte aumentato del 100%, e fino ad un massimo d’aumento complessivo di Euro 200.000,00, qualora il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza provochi la morte dell’Assicurato e del Coniuge o del Convivente, entrambi assicurati con polizza infortuni con la sottoscritta Società, fermi i limiti previsti dalle garanzie Rischio Volo e Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali.
Art. 1.12 – RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
Art. 1.13 – MORTE PRESUNTA
In caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, laddove il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di Morte.
Il pagamento del capitale avverrà alla condizione che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la Dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli Artt. 60 e 62 c.c.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
Art. 1.14 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento catastrofale, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 3.000.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
Art. 1.15 – BRICOLAGE
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage, esercitati non a scopo di lucro o di commercio, espletati con l’uso di utensili domestici, anche azionati da motore.
Art. 1.16 – ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO (valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza)
Si prende atto tra le Parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e dovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall’Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 1.17 – XXXXXX, TENTATA RAPINA, ESTORSIONE E TENTATO SEQUESTRO
Qualora a seguito di uno degli eventi sopra elencati ai danni dell’Assicurato si verifichi la Morte dell’Assicurato stesso, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso Morte aumentata del 30%.
Art. 1.18 – INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 1.7 – Rischi esclusi, l’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da movimento tellurico, terremoto, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione.
Resta però convenuto che in caso di calamità naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni
avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Società, l’esborso massimo di questa
ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000,00 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno, e non è soggetta all’adeguamento previsto dalla clausola all’Art. 6.14 – Adeguamento automatico, qualora questa clausola venga richiamata in polizza.
Art. 1.19 – RISCHIO “IN ITINERE” (NON VALIDA PER LA COPERTURA SOLO EXTRAPROFESSIONALE)
L’assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa a condizione che il percorso venga effettuato per la strada più breve e nei limiti di un’ora prima e di un’ora dopo l’inizio e la fine dell’orario di lavoro.
Art. 1.20 - RECOVERY HOPE
La Compagnia riconosce a favore e all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite.
L’ammontare dell’indennizzo per Recovery Hope è pari alla indennità assicurata per il caso di Morte, stabilito in Polizza. La Compagnia verserà al Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito), l’indennizzo per Recovery Hope al verificarsi delle condizioni di seguito definite:
1. se l'Assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni;
2. se sarà stata data comunicazione alla Compagnia, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell’inizio dello stato di coma, sia dell’avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Compagnia, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma e
3. se sarà stata fornita alla Compagnia la documentazione richiesta da questa, ai sensi dell’Art. 1.21, su tale stato.
La domanda di pagamento dell’indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato, corredata dal provvedimento della Autorità Giudiziaria competente, in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell’indennizzo Recovery Hope. A partire dalla data di pagamento dell’indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla polizza cesserà e quindi la Compagnia null’altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.21 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 1.22 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 1.23 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Rischio volo | 1.10 | Limite per persona di Euro 1.100.000,00; Limite complessivo per aeromobile Euro 5.500.000,00 | === |
Commorienza genitori | 1.11 | Limite massimo d’aumento complessivo di Euro 200.000,00 | === |
Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali | 1.14 | Limite massimo di Euro 3.000.000,00, ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno | === |
Infortuni causati da calamità naturali | 1.18 | Limite massimo totale Euro 4.000.000,00 | === |
SEZIONE 2 – INVALIDITÀ PERMANENTE
Chi è assicurato
Art. 2.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le persone fisiche contro gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una Invalidità Permanente.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 – INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale, è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all’applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.
Art. 2.3 – ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
DESCRIZIONE | Percentuali (%) | |
PERDITA TOTALE | DESTRO | SINISTRO |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 65 | 55 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell’anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 |
DESCRIZIONE | Percentuali (%) | |
PERDITA TOTALE | DESTRO | SINISTRO |
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui
sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra, si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Art. 2.4 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.5 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
3. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Relativamente a quanto sopra si conviene che:
• Per quanto riguarda le coperture di cui ai punti 1 e 2, l’indennizzo per Invalidità Permanente non verrà corrisposto qualora detta Invalidità sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se essa invece risulterà superiore alla predetta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo che qualora vengano scelte combinazioni di franchigia I.P. superiori al 5%, sarà ritenuta operante la franchigia prescelta;
• relativamente alle discipline sportive elencate al punto 3, si conviene che l’indennizzo per Invalidità Permanente non verrà corrisposto qualora detta invalidità sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se essa invece risulterà superiore alla predetta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo che qualora vengano scelte combinazioni di franchigia I.P. superiori al 10%, sarà ritenuta operante la franchigia prescelta.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.6 – INFEZIONI DEL VIRUS H.I.V. ED EPATITE B E C (operante se richiamata nella scheda di polizza e valida solo per medici e paramedici) – Garanzia 3
L’assicurazione vale per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio da virus H.I.V. ed Epatite B o C avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa descritta in polizza.
Si sottolinea che:
• il contagio deve essere fortuito e accidentale;
• l’evento deve verificarsi durante l’attività professionale lavorativa. Modalità di accertamento del contagio - pagamento dell’indennizzo:
• entro tre giorni dal verificarsi dell’evento accidentale l’Assicurato deve effettuare la denuncia;
• la denuncia deve essere certificata/confermata dall’Ente-Datore di lavoro o dall’Ente presso il quale l’Assicurato stava prestando la sua opera nel momento del (presunto) contagio;
• entro sei giorni dall’evento (oggetto della denuncia) l’Assicurato deve sottoporsi a test H.I.V. o Epatite B o C presso un centro specializzato indicatogli dalla Società;
• se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedente lo stesso.
Se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall’evento l’Assicurato deve sottoporsi ad un secondo test: l’eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell’evento denunciato e l’Assicurato ha diritto alla prestazione garantita; la Società corrisponde pertanto la somma assicurata prevista nel frontespizio di polizza che è da intendersi unica per contagio da H.I.V., Epatite B o C. Tale somma non potrà essere comunque superiore alle somme assicurate previste per il caso Morte o il caso Invalidità Permanente contrattualizzate in polizza.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.7 – SUPERVALUTAZIONE ARTI SUPERIORI (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 4
La somma assicurata per Invalidità Permanente è interamente dovuta anche se l’infortunio cagiona la perdita anatomica o funzionale di un solo arto superiore o avambraccio o di una sola mano, tutti prima integri e sani, convenendosi che in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indennizzabili saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Inoltre, le percentuali indicate nel predetto articolo relativamente alla perdita anatomica o funzionale delle dita delle mani e relative falangi, tutti prima integri e sani, si intendono così elevate:
DESCRIZIONE | PERCENTUALI (%) | |
PERDITA TOTALE | DESTRO | SINISTRO |
Del pollice | 55 | 40 |
Della falange ungueale del pollice | 25 | 20 |
Dell’indice | 55 | 40 |
Della falange ungueale dell’indice | 25 | 15 |
Del medio | 25 | 15 |
Della falange ungueale del medio | 10 | 8 |
Dell’anulare e del mignolo | 20 | 15 |
La Supervalutazione di cui sopra risulta operante entro un limite massimo di Euro 250.000,00 quale sottolimite della garanzia Invalidità Permanente nel caso questa risulti più elevata. Sull’eventuale parte di capitale superiore viene ripristinato il criterio di calcolo previsto dall’Art. 2.3.
Rimane sempre fermo il limite massimo del 100% stabilito dalle norme che regolano l’assicurazione Infortuni per il caso di perdita anatomica e funzionale di più organi od arti o di parti di essi.
Art. 2.8 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER ESTINZIONE DEL MUTUO (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 5
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si configuri un’Invalidità Permanente a carico dell’Assicurato superiore al 50%, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, la Società procederà con un indennizzo aggiuntivo pari alla sommatoria delle eventuali rate di mutuo residuo, in capo all’Assicurato, sull’abitazione dell’Assicurato stesso.
L’indennizzo è corrisposto indipendentemente dall’effettiva estinzione del mutuo. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.9 – SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITATIVE (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 6
Qualora l’Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una Invalidità Permanente superiore al 50%, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, e l’abitazione dell’Assicurato necessiti di adeguamenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per la realizzazione delle opere all’interno dell’abitazione e/o del condominio di residenza dell’Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.10 – ADEGUAMENTO AUTOVETTURA (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 7
Qualora l’Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una Invalidità permanente superiore al 50%, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, e l’autovettura dell’Assicurato o di un suo familiare convivente necessiti di interventi di adeguamento in riferimento alla disabilità riportata, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per tali adattamenti.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.11 – RADDOPPIO DELL’INDENNIZZO PER GRAVI INFORTUNI (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 8
Qualora l’Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un grado di Invalidità permanente superiore al 20%, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, si conviene che l’indennizzo previsto in polizza per il caso di Invalidità Permanente verrà aumentato del 100%.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.12 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER GRAVI INFORTUNI (operante se richiamata nella scheda di polizza) – Garanzia 9 Qualora l’Assicurato subisca un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un grado di Invalidità Permanente superiore al 70%, così come determinato dalla Tabella di valutazione indicata in polizza, si conviene che la Società corrisponderà per un periodo massimo di tre (3) annualità un’ulteriore indennità di importo annuo pari a quanto indicato in polizza.
Tale indennità, concedibile solo all’Assicurato in vita (restano esclusi gli eredi o i beneficiari designati), sarà erogata in rate semestrali posticipate, con pagamento della prima rata decorsi sei (6) mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 2.13 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida:
• di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
• di macchine agricole ed operatrici;
• di natanti a motore per uso non privato;
• di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dall’Art. 2.16 - Rischio Volo;
d) dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, xxx, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey;
f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) da guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione;
k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico.
Sono altresì esclusi gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto dalle relative garanzie (Artt. 2.24, 2.25).
Sono infine escluse le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia (Art. 2.6).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.14 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fin tanto che l’Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza.
Art. 2.15 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell’Assicurato.
Art. 2.16 – RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti - con apposita abilitazione -, tranne che:
• da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà superare il limite di:
a) per persona Euro 1.100.000,00;
b) Complessivamente per aeromobile Euro 5.500.000,00.
In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche le somme assicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che le somme assicurate complessivamente eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 2.17 – SPESE DI RIMPATRIO
Qualora dall’infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile a termini di polizza superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda l’immediato rimpatrio dell’Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 1.100,00, su presentazione di regolare documentazione.
Art. 2.18 – RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
Art. 2.19 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento catastrofale, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 3.000.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
Art. 2.20 – BRICOLAGE
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage, esercitati non a scopo di lucro o di commercio, espletati con l’uso di utensili domestici, anche azionati da motore.
Art. 2.21 – DANNO ESTETICO
In caso di infortunio che comporti, oltre che un indennizzo a titolo di Invalidità Permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di Euro 5.000,00 per le spese documentate e sostenute dall’Assicurato, per interventi di chirurgia plastica ed estetica, allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
Art. 2.22 – INDENNITÀ PER PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e, in conseguenza dell’infortunio stesso, si trovi nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad Euro 2.000,00. Il pagamento dell’indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità Scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.
Art. 2.23 – ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO (valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza)
Si prende atto tra le Parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e dovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall’Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 2.24 – ERNIE TRAUMATICHE
Si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che:
• la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
• qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
• qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00;
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
• qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 2.30.
In tali casi la Società riconosce l’indennizzo previsto senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
• dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste;
• dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 2.25 – ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
Si intendono comprese le rotture tendinee sottocutanee relative a:
• tendine di Xxxxxxx (trattate chirurgicamente o non);
• tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
• tendine dell’estensore del pollice;
• tendine del quadricipite femorale;
• tendine rotuleo;
• cuffia dei rotatori.
In tali casi la Società riconosce un indennizzo pari al 5% della somma assicurata relativa all’Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 10.000,00, senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Art. 2.26 – MALATTIE TROPICALI/MALARIA
La garanzia si intende estesa anche al caso di Invalidità Permanente derivante dal contagio di malattie tropicali e/o da malaria, che siano state diagnosticate dai medici curanti. Per tale garanzia la Società corrisponderà un indennizzo fino al limite massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non si procederà ad alcun indennizzo qualora il grado di Invalidità Permanente accertata sia pari od inferiore al 15%. Se superiore, si applica la tabella di indennizzo di seguito indicata:
- 10% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 16% ed il 27%;
- 25% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 28% ed il 37%;
- 40% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 38% ed il 47%;
- 55% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 48% ed il 60%;
- 70% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 61% ed il 69%;
- 100% del capitale assicurato per Invalidità pari o superiori al 70%.
L’indennizzo è subordinato alla condizione obbligatoria che l’Assicurato fosse in perfette condizioni di salute nel momento in cui si sia recato all’estero.
Occorre inoltre che l’Assicurato si sia sottoposto a tutta la profilassi prevista dalle Autorità sanitarie dei paesi ospitanti.
In caso di divergenza sulla diagnosi della Malattia la decisione verrà presa dal Collegio medico sulla base della procedura prevista dall’Art. 2.30.
Art. 2.27 – INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI
L’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da movimento tellurico, terremoto, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione.
Resta però convenuto che in caso di calamità naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni
avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Società, l’esborso massimo di questa
ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000,00 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno, e non è soggetta all’adeguamento previsto dalla clausola all’Art. 6.14 – Adeguamento automatico, qualora questa clausola venga richiamata in polizza.
Art. 2.28 – RISCHIO “IN ITINERE” (NON VALIDA PER LA COPERTURA SOLO EXTRAPROFESSIONALE)
L’assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa a condizione che il percorso venga effettuato per la strada più breve e nei limiti di un’ora prima e di un’ora dopo l’inizio e la fine dell’orario di lavoro.
FRANCHIGIA I.P.
In base all’opzione indicata in polizza, la liquidazione del danno I.P. verrà effettuata sulla base delle seguenti modalità:
F0 – FRANCHIGIA 25%
Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 25%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
L’indennizzo verrà pertanto calcolato sulla base della seguente tabella:
Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata |
1 | 0 | 15 | 0 |
2 | 0 | 16 | 0 |
3 | 0 | 17 | 0 |
4 | 0 | 18 | 0 |
5 | 0 | 19 | 0 |
6 | 0 | 20 | 0 |
7 | 0 | 21 | 0 |
8 | 0 | 22 | 0 |
9 | 0 | 23 | 0 |
10 | 0 | 24 | 0 |
11 | 0 | 25 | 0 |
12 | 0 | dal 26 al 69 | la percentuale accertata |
13 | 0 | pari o superiore al 70 | 100 |
14 | 0 |
F1 – FRANCHIGIA PER SCAGLIONI DI CAPITALE ASSICURATO
Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
a) 3% sulla somma assicurata fino a Euro 150.000,00;
b) 5% sulla somma assicurata eccedente Euro 150.000,00 e fino a Euro 250.000,00;
c) 10% sulla somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00;
d) 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
Pertanto l’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
12 | 9 | 7 | 2 | 0 |
13 | 10 | 8 | 3 | 0 |
14 | 11 | 9 | 4 | 0 |
15 | 12 | 10 | 5 | 0 |
16 | 13 | 11 | 6 | 1 |
17 | 14 | 12 | 7 | 2 |
18 | 15 | 13 | 8 | 3 |
19 | 16 | 14 | 9 | 4 |
20 | 17 | 15 | 10 | 5 |
dal 21 al 69 | la percentuale accertata | |||
pari o superiore al 70 | 100 |
Esempi di applicazione della tabella:
1) somma assicurata dal cliente: Euro 180.000,00 grado di IP accertata: 6%
sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00 l’indennizzo è pari al 3% della somma, quindi pari ad Euro 4.500,00. Sulla somma assicurata residua (pari ad Euro 30.000,00) l’indennizzo è pari all’1% della somma, quindi pari ad Euro 300,00.
L’indennizzo previsto sarà pertanto pari a (Euro 4.500,00 + Euro 300,00) Euro 4.800,00.
2) somma assicurata dal cliente: Euro 250.000,00 grado di IP accertata: 11%
sulla somma assicurata fino ad Euro 150.000,00 l’indennizzo è pari all’8% della somma, quindi pari ad Euro 12.000,00.
Sulla somma assicurata residua (pari ad Euro 100.000,00) l’indennizzo è pari al 6% della somma, quindi pari ad Euro 6.000,00.
L’indennizzo previsto sarà pertanto pari a (Euro 12.000,00 + Euro 6.000,00) Euro 18.000,00.
F2 – FRANCHIGIA 5%
Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di
grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte
eccedente; resta fermo quanto disciplinato al precedente punto per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 250.000,00. Pertanto il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
a) 5% sulla somma assicurata fino a Euro 250.000,00;
b) 10% sulla somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00;
c) 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
L’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
11 | 6 | 6 | 1 | 0 |
12 | 7 | 7 | 2 | 0 |
13 | 8 | 8 | 3 | 0 |
14 | 9 | 9 | 4 | 0 |
15 | 10 | 10 | 5 | 0 |
16 | 11 | 11 | 6 | 1 |
17 | 12 | 12 | 7 | 2 |
18 | 13 | 13 | 8 | 3 |
19 | 14 | 14 | 9 | 4 |
20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
dal 21 al 69 | la percentuale accertata | |||
pari o superiore al 70 | 100 |
F3 – FRANCHIGIA 10%
Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di
grado non superiore al 10%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte
eccedente; resta fermo quanto disciplinato al precedente punto per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 500.000,00. Pertanto il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
a) 10% sulla somma assicurata fino a Euro 500.000,00;
b) 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
L’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 0 |
15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
16 | 6 | 6 | 6 | 1 |
17 | 7 | 7 | 7 | 2 |
18 | 8 | 8 | 8 | 3 |
19 | 9 | 9 | 9 | 4 |
20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
dal 21 al 69 | la percentuale accertata | |||
pari o superiore al 70 | 100 |
F4 – FRANCHIGIA 3% ASSORBIBILE AL 10%
Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece essa risulterà superiore al 3% ma non al 10% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l’indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato, in base alle percentuali che seguono:
Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata |
1 | 0 | 26 | 32 |
2 | 0 | 27 | 34 |
3 | 0 | 28 | 36 |
4 | 1 | 29 | 38 |
5 | 2 | 30 | 40 |
6 | 3 | 31 | 42 |
7 | 4 | 32 | 44 |
8 | 5 | 33 | 46 |
9 | 6 | 34 | 48 |
10 | 7 | 35 | 50 |
11 | 9 | 36 | 63 |
12 | 11 | 37 | 66 |
13 | 13 | 38 | 69 |
14 | 14 | 39 | 72 |
15 | 15 | 40 | 75 |
16 | 16 | 41 | 78 |
17 | 17 | 42 | 81 |
18 | 18 | 43 | 84 |
19 | 19 | 44 | 86 |
20 | 20 | 45 | 90 |
21 | 22 | 46 | 93 |
22 | 24 | 47 | 96 |
23 | 26 | 48 | 99 |
24 | 28 | 49 e oltre | 100 |
25 | 30 | ----------------- | ----------------- |
F5 – FRANCHIGIA 5% ASSORBIBILE AL 15%
Si conviene che sul capitale assicurato non si darà luogo ad alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di
grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% ma non al 15% della totale, l’indennità verrà
corrisposta in base alla percentuale eccedente il 5%.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato, in base alle percentuali che seguono:
Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata |
1 | 0 | 26 | 32 |
2 | 0 | 27 | 34 |
3 | 0 | 28 | 36 |
4 | 0 | 29 | 38 |
5 | 0 | 30 | 40 |
6 | 1 | 31 | 42 |
7 | 2 | 32 | 44 |
8 | 3 | 33 | 46 |
9 | 4 | 34 | 48 |
10 | 5 | 35 | 50 |
11 | 6 | 36 | 63 |
12 | 7 | 37 | 66 |
13 | 8 | 38 | 69 |
14 | 9 | 39 | 72 |
15 | 10 | 40 | 75 |
16 | 12 | 41 | 78 |
17 | 14 | 42 | 81 |
18 | 16 | 43 | 84 |
19 | 18 | 44 | 86 |
20 | 20 | 45 | 90 |
21 | 22 | 46 | 93 |
22 | 24 | 47 | 96 |
23 | 26 | 48 | 99 |
24 | 28 | 49 e oltre | 100 |
25 | 30 | ----------------- | ----------------- |
F6 – FRANCHIGIA 50%
Si conviene che non si darà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 50%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, la Società riconoscerà il 100% della somma assicurata.
Pertanto l’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
Grado (%) di IP accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata |
Fino a 50 | 0 |
51 e oltre | 100 |
F7 – ABOLIZIONE FRANCHIGIA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE SULLA SOMMA ASSICURATA FINO A EURO 150.000,00
Si conviene che la somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:
• Nessuna franchigia sulla somma assicurata fino a Euro 150.000,00;
• 5% sulla somma assicurata eccedente Euro 150.000,00 e fino a Euro 250.000,00;
• 10% sulla somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00;
• 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
Pertanto l’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
10 | 10 | 5 | 0 | 0 |
11 | 11 | 6 | 1 | 0 |
12 | 12 | 7 | 2 | 0 |
13 | 13 | 8 | 3 | 0 |
14 | 14 | 9 | 4 | 0 |
15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
16 | 16 | 11 | 6 | 1 |
17 | 17 | 12 | 7 | 2 |
18 | 18 | 13 | 8 | 3 |
19 | 19 | 14 | 9 | 4 |
20 | 20 | 15 | 10 | 5 |
dal 21 al 69 | la percentuale accertata | |||
pari o superiore al 70 | 100 |
F8 – SUPERVALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 50%
Si conviene che sul capitale assicurato l’indennizzo per Invalidità Permanente verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
12 | 9 | 7 | 2 | 0 |
13 | 10 | 8 | 3 | 0 |
14 | 11 | 9 | 4 | 0 |
15 | 12 | 10 | 5 | 0 |
16 | 13 | 11 | 6 | 1 |
17 | 14 | 12 | 7 | 2 |
18 | 15 | 13 | 8 | 3 |
19 | 16 | 14 | 9 | 4 |
20 | 17 | 15 | 10 | 5 |
dal 21 al 50 | la percentuale accertata | |||
51 | 51,5 | |||
52 | 53 | |||
53 | 54,5 | |||
54 | 56 | |||
55 | 57,5 | |||
56 | 59 | |||
57 | 60,5 | |||
58 | 62 | |||
59 | 63,5 | |||
60 | 65 | |||
61 | 66,5 | |||
62 | 68 | |||
63 | 69,5 | |||
64 | 71 | |||
65 | 72,5 | |||
66 | 74 | |||
67 | 75,5 | |||
68 | 77 | |||
69 | 78,5 | |||
70 | 80 | |||
dal 71 al 100 | 120 |
F9 – APPLICAZIONE DI UN INDENNIZZO RIDOTTO DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE FINO AL 20% SULLA SOMMA ASSICURATA FINO A EURO 150.000,00
Si conviene che la somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:
• Franchigie ridotte sulla somma assicurata fino a Euro 150.000,00;
• 5% sulla somma assicurata eccedente Euro 150.000,00 e fino a Euro 250.000,00;
• 10% sulla somma assicurata eccedente Euro 250.000,00 e fino a Euro 500.000,00;
• 15% sulla somma assicurata eccedente Euro 500.000,00.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 2.2.
Pertanto l’indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
grado (%) di IP accertata | somma assicurata da 0 ad Euro 150.000,00 | somma assicurata oltre Euro 150.000,00 fino ad Euro 250.000,00 | somma assicurata oltre Euro 250.000,00 fino ad Euro 500.000,00 | somma assicurata oltre Euro 500.000,00 |
percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata | ||||
8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
10 | 8 | 5 | 0 | 0 |
11 | 9 | 6 | 1 | 0 |
12 | 10 | 7 | 2 | 0 |
13 | 11 | 8 | 3 | 0 |
14 | 12 | 9 | 4 | 0 |
15 | 13 | 10 | 5 | 0 |
16 | 14 | 11 | 6 | 1 |
17 | 15 | 12 | 7 | 2 |
18 | 16 | 13 | 8 | 3 |
19 | 17 | 14 | 9 | 4 |
20 | 18 | 15 | 10 | 5 |
dal 21 al 69 | la percentuale accertata | |||
pari o superiore al 70 | 100 |
A titolo esemplificativo, in caso di Invalidità Permanente accertata, si provvederà come sotto riportato:
I.P. accertata 1% - indennizzo 0,30% (es. € 450,00 con un capitale massimo di € 150.000,00);
I.P. accertata 2% - indennizzo 0,50% (es. € 750,00 con un capitale massimo di € 150.000,00);
I.P. accertata 3% - indennizzo 1,00% (es. € 1.500,00 con un capitale massimo di € 150.000,00).
F10 – FRANCHIGIA LIBERA
Si conviene che la somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alla franchigia indicata in polizza.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.29 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 2.30 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 2.31 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Art. 2.32 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale
di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 2.2 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Sovrarischio sport | 2.5 | 5% per gli sport non rischiosi; 10% per gli sport ad elevata pericolosità | |
Supervalutazione arti superiori | 2.7 | Euro 250.000,00 | |
Indennità aggiuntiva per gravi infortuni | 2.12 | Limite massimo di tre anni per ulteriore indennità | importo della detrazione indicato in scheda di polizza |
Rischio volo | 2.16 | Limite per persona di Euro 1.100.000,00; Limite complessivo per aeromobile Euro 5.500.000,00. | |
Spese di rimpatrio | 2.17 | Limite massimo di Euro 1.100,00 | |
Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali | 2.19 | Limite massimo di Euro 3.000.000,00, ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno | |
Danno estetico | 2.21 | Limite massimo di Euro 5.000,00 | |
Indennità per perdita dell’anno scolastico | 2.22 | Indennizzo di Euro 2.000,00 | |
Ernie traumatiche | 2.24 | Somma forfettaria di Euro 1.500,00 per ernia operabile ma non prevista Inabilità Temporanea. Indennizzo non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale per l’ernia non operabile. | |
Rotture tendinee sottocutanee | 2.25 | Indennizzo del 5% della somma assicurata Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 10.000,00 | |
Malattie tropicali/malaria | 2.26 | Limite massimo di Euro 100.000,00. Per grado di IP superiore al 15%: - 10% del capitale per IP fra il 16% ed il 27%; - 25% del capitale per IP fra il 28% ed il 37%; - 40% del capitale per IP fra il 38% ed il 47%; - 55% del capitale per IP fra il 48% ed il 60%; - 70% del capitale per IP fra il 61% ed il 69%; - 100% del capitale per IP pari o superiori al 70%. | |
Infortuni causati da calamità naturali | 2.27 | Limite massimo totale Euro 4.000.000,00 |
F0 – Franchigia 25%;
F1 – Franchigia per scaglioni di capitale assicurato; F2 – Franchigia 5%;
F3 – Franchigia 10%;
F4 – Franchigia 3% assorbibile al 10%; F5 – Franchigia 5% assorbibile al 15%; F6 – Franchigia 50%;
F7 – Abolizione franchigia su somma assicurata fino ad Euro 150.000,00; F8 – Supervalutazione IP superiore al 50%;
F9 – Applicazione indennizzo ridotto; F10 – Franchigia libera.
Franchigia I.P.
SEZIONE 3 – INABILITÀ TEMPORANEA
Chi è assicurato
Art. 3.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le persone fisiche contro gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza una Inabilità Temporanea.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 – INABILITÀ TEMPORANEA
L’indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo parzialmente alle sue occupazioni. L’indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.
L’indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Invalidità Permanente e per Morte, ma non per Indennità da ricovero.
La presente garanzia si intende non operante per gli Infortuni dovuti all’esercizio di attività sportive quali: calcio, rugby, arti marziali, lotta in tutte le sue forme.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.3 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.4 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
4. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
5. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
6. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 3.5 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida:
• di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
• di macchine agricole ed operatrici;
• di natanti a motore per uso non privato;
• di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l’infortunio deriva dall’esercizio dell’attività professionale dichiarata.
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dalla garanzia Rischio Volo (Art. 3.8);
d) dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, xxx, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey;
f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
h) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) da guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione;
k) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
l) dalla pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionistico.
Sono altresì esclusi gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto dalle relative garanzie (Artt. 3.14, 3.15).
Sono infine escluse le infezioni del virus H.I.V. ed Epatite B e C anche se derivanti da infortunio.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.6 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fin tanto che l’Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza.
Art. 3.7 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La copertura vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell’Assicurato.
Art. 3.8 – RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti - con apposita abilitazione -, tranne che:
• da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società, non potrà superare il limite di:
a) per persona Euro 260,00 al giorno.
b) Complessivamente per aeromobile Euro 5.500,00 al giorno.
In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche le somme assicurate che si riferiscono ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, individuali e/o cumulative, stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che le somme assicurate complessivamente eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 3.9 – RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
Art. 3.10 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento catastrofale, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 3.000.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
Art. 3.11 – BRICOLAGE
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage, esercitati non a scopo di lucro o di commercio, espletati con l’uso di utensili domestici, anche azionati da motore.
Art. 3.12 – INDENNITÀ PER PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e, in conseguenza dell’infortunio stesso, si trovi nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad Euro 2.000,00. Il pagamento dell’indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità Scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.
Art. 3.13 – ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO (valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza)
Si prende atto tra le Parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e dovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall’Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 3.14 – ERNIE TRAUMATICHE
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 3.5 – Xxxxxx esclusi, si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che:
• la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
• qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
• qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00;
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
• qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 3.19.
In tali casi la Società riconosce l’indennizzo previsto senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
• dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste;
• dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 3.15 – ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 3.5 – Xxxxxx esclusi, si intendono comprese le rotture tendinee sottocutanee relative a:
• tendine di Xxxxxxx (trattate chirurgicamente o non);
• tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
• tendine dell’estensore del pollice;
• tendine del quadricipite femorale;
• tendine rotuleo;
• cuffia dei rotatori.
In tali casi la Società riconosce un indennizzo pari al 5% della somma assicurata relativa all’Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 10.000,00, senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Art. 3.16 – INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI
L’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da movimento tellurico, terremoto, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione.
Resta però convenuto che in caso di calamità naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Società, l’esborso massimo di questa ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000,00 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno, e non è soggetta all’adeguamento previsto dalla clausola all’Art. 6.14 – Adeguamento automatico, qualora questa clausola venga richiamata in polizza.
Art. 3.17 – RISCHIO “IN ITINERE” (NON VALIDA PER LA COPERTURA SOLO EXTRAPROFESSIONALE)
L’assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa a condizione che il percorso venga effettuato per la strada più breve e nei limiti di un’ora prima e di un’ora dopo l’inizio e la fine dell’orario di lavoro.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 3.18 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne
hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 3.19 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 3.20 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Rischio volo | 3.8 | Limite per persona di Euro 260,00 al giorno; Limite complessivo per aeromobile Euro 5.500,00 al giorno. | |
Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali | 3.10 | Limite massimo di Euro 3.000.000,00, ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno | |
Indennità per perdita dell’anno scolastico | 3.12 | Indennizzo di Euro 2.000,00 | |
Ernie traumatiche | 3.14 | Somma forfettaria di Euro 1.500,00 per ernia operabile ma non prevista Inabilità Temporanea. Indennizzo non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale per l’ernia non operabile. | |
Rotture tendinee sottocutanee | 3.15 | Indennizzo del 5% della somma assicurata Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 10.000,00 | |
Infortuni causati da calamità naturali | 3.16 | Limite massimo totale Euro 4.000.000,00 |
SEZIONE 4 – INDENNITÀ DA RICOVERO
Chi è assicurato
Art. 4.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le persone fisiche contro gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza un ricovero ospedaliero con necessità di percepire un’indennità.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2 – INDENNITÀ DA RICOVERO
In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio, la Società corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera assicurata per il numero di giorni di degenza contabilizzati dall’Istituto di cura con il massimo di 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo. La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura, sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
L’assicurazione vale anche in caso di:
a) ricovero dell’Assicurato per donazione di organi;
b) “Day Hospital” purché non inferiore a 5 giorni consecutivi (fatta eccezione per le festività) e fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.
L’indennità giornaliera nei casi di cui alle lettere a) e b) è corrisposta nella metà della somma giornaliera assicurata. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.3 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.4 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
3. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.5 - INDENNITÀ DA POST – RICOVERO (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 10
In caso di ricovero indennizzabile a termine di polizza, la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato una indennità giornaliera di post-ricovero pari all’indennità da ricovero assicurata.
Detta indennità viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura e per un numero di giorni pari a quello del ricovero, con il massimo di 60 giorni, fermo restando che la somma dei giorni per le due garanzie non può superare 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo.
Il post-ricovero dovrà essere comprovato da idonea certificazione dell’Istituto di cura che l’Assicurato dovrà trasmettere alla Società al momento della dimissione. Limitatamente al parto, e fermo restando il disposto del 2° capoverso della presente Condizione Aggiuntiva, l’indennità sarà liquidata per un periodo massimo di 5 giorni.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.6 – INDENNITÀ PER INGESSATURA (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 11
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, venga applicato apparecchio gessato, la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato una indennità giornaliera pari al capitale assicurato per indennità da ricovero, anche se l’infortunio non ha comportato pernottamento. Tale indennità non è cumulabile con quella per indennità da Ricovero laddove vi sia stato ricovero.
L’ingessatura e la sua durata dovranno essere comprovate da idonea certificazione medica.
La presente indennità verrà corrisposta per un massimo di 45 giorni per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino.
Sono ricompresi in garanzia anche i seguenti apparecchi immobilizzanti:
Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico; Bendaggi amicati;
Docce/valve gessate; Bendaggio Desault; Minerve (in cuoio);
Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo); Trazione/immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx).
Non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”;
Apparecchi toracico-brachiali non gessati e amovibili; Bendaggi elastici adesivi;
Protesi in genere (app. di posizione – es. Plantari); Collari Xxxxxx, Camp, simili;
Ginocchiere DonJoy;
Presidi di contenimento delle fratture nasali; Stecche di Zimmer.
In caso di frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticata ma che non renda necessaria alcuna ingessatura, come da definizione di polizza, la Società provvede ad indennizzare una somma pari al 50% di quella prevista per Indennità da Ricovero indicata in polizza, per il periodo di immobilizzazione prescritto e certificato, ma con un limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.7 – ACCOMPAGNATORE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 12
In caso di ricovero con pernottamento, indennizzabile a termini di polizza, al di fuori della residenza dell’Assicurato, la Società riconosce all’Assicurato stesso, contestualmente e in aggiunta a quanto a questi dovuto, un importo giornaliero pari al 100% della somma assicurata indicata in polizza per ogni giorno di pernottamento dell’eventuale accompagnatore. Tale pernottamento potrà avvenire nella stessa struttura sanitaria presso la quale sia ricoverato l’Assicurato o anche presso albergo o diversa struttura, con il limite massimo di 30 giorni per anno assicurativo.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.8 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA OSPEDALIERA (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 13
In caso di ricovero indennizzabile a termini di polizza, la Società riconosce all’Assicurato, fino al limite giornaliero indicato in polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per l’assistenza fornita da personale infermieristico qualificato durante il ricovero. Tale rimborso verrà corrisposto per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo e per persona assicurata e sarà subordinato a presentazione delle notule, distinte e ricevute, in originale e debitamente intestate e quietanzate.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.9 – RIMBORSO SPESE PRE E POST RICOVERO (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 14
In caso di ricovero indennizzabile a termini di polizza e comportante almeno due pernottamenti, la Società riconosce all’Assicurato, fino a concorrenza di quanto indicato in polizza per anno assicurativo e per l’insieme delle persone assicurate risultanti in polizza, le spese sostenute per:
• Xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 60 giorni precedenti il ricovero, purché pertinenti all’infortunio che ha determinato il ricovero;
• Xxxxx e visite specialistiche, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, effettuati nei 60 giorni successivi alla data delle dimissioni dal ricovero, purché pertinenti all’infortunio che ha determinato il ricorso a tali prestazioni.
Il rimborso delle spese avverrà solamente ad ultimazione delle cure, presentando gli originali delle fatture e delle notule fiscalmente regolari in originale e quietanzate. Qualora intervengano il S.S.N. od altri Enti, privati e non, gli originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione di quanto corrisposto.
Le spese sostenute all’estero verranno rimborsate in Italia, con moneta in corso in Italia, al cambio medio - ricavato dalle quotazioni dell’ufficio Italiano Cambi - della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.
La Società restituirà la parte della documentazione relativa alle spese previa iscrizione dell’importo rimborsato e della data del rimborso.
La Società ed il Contraente hanno facoltà di annullare l’operatività di tale garanzia ad ogni scadenza annuale, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni precedenti la data di scadenza stessa.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.10 – PRECISAZIONI ED ESCLUSIONI
1. L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni; non vale invece durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
2. Sono esclusi dall’assicurazione i ricoveri determinati da:
a) conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;
b) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula dell’assicurazione;
c) infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
d) infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);
e) infortuni e intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
f) aborto volontario non terapeutico;
g) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
h) cure dentarie, paradontiopatie e applicazioni di protesi dentarie non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
i) conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
j) guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica;
k) Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo Occidentale, colera, shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Xxxxxx.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipula dell’assicurazione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.11 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
La copertura vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell’attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fin tanto che l’Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza.
Art. 4.12 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI
La copertura vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell’Assicurato.
Art. 4.13 – RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
Art. 4.14 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento catastrofale, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 3.000.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze di durata inferiore ad un anno.
Art. 4.15 – BRICOLAGE
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali di bricolage, esercitati non a scopo di lucro o di commercio, espletati con l’uso di utensili domestici, anche azionati da motore.
Art. 4.16 – INDENNITÀ PER PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e, in conseguenza dell’infortunio stesso, si trovi nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad Euro 2.000,00. Il pagamento dell’indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità Scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.
Art. 4.17 – ESCLUSIONE CONFLITTI A FUOCO PER LE CAUSE DI SERVIZIO (valida per Carabinieri, Poliziotti, Polizia Locale e Guardia di Finanza)
Si prende atto tra le Parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti in occasione di servizio, comunque e dovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall’Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 4.18 – ERNIE TRAUMATICHE
Si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che:
• la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
• qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
• qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00;
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
• qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 4.26.
In tali casi la Società riconosce l’indennizzo previsto senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
• dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste;
• dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 4.19 – ROTTURE TENDINEE SOTTOCUTANEE
Si intendono comprese le rotture tendinee sottocutanee relative a:
• tendine di Xxxxxxx (trattate chirurgicamente o non);
• tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
• tendine dell’estensore del pollice;
• tendine del quadricipite femorale;
• tendine rotuleo;
• cuffia dei rotatori.
In tali casi la Società riconosce un indennizzo pari al 5% della somma assicurata relativa all’Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 10.000,00, senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste.
Art. 4.20 – CONTEMPORANEO RICOVERO DI ENTRAMBI I CONIUGI
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ambedue i coniugi (o convivente more uxorio), di cui almeno uno assicurato, siano ricoverati in struttura sanitaria, la Società riconosce all’Assicurato, per ciascun giorno di contemporaneo ricovero, l’indennità da ricovero prevista sulla scheda di polizza con una maggiorazione pari al 50%.
Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l’eventuale convalescenza successiva al ricovero.
Art. 4.21 – INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI
L’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da movimento tellurico, terremoto, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione.
Resta però convenuto che in caso di calamità naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni
avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Società, l’esborso massimo di questa
ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 4.000.000,00 per tutti gli indennizzi.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
La presente garanzia non è valida nel caso di polizze di durata inferiore ad un anno, e non è soggetta all’adeguamento previsto dalla clausola all’Art. 6.14 – Adeguamento automatico, qualora questa clausola venga richiamata in polizza.
Art. 4.22 – RISCHIO “IN ITINERE” (NON VALIDA PER LA COPERTURA SOLO EXTRAPROFESSIONALE)
L’assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa a condizione che il percorso venga effettuato per la strada più breve e nei limiti di un’ora prima e di un’ora dopo l’inizio e la fine dell’orario di lavoro.
Art. 4.23 - MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO
In caso di ricovero indennizzabile a termine di polizza, la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato una indennità giornaliera secondo le seguenti modalità:
a) il 100% dell’indennità pattuita per ogni giorno di ricovero che comporti grande intervento chirurgico (vedi elenco sottostante all’Art. 4.24) o che avvenga in reparto di rianimazione o di terapia intensiva;
b) il 50% dell’indennità pattuita in caso di ricovero che si protragga per più di 20 giorni, pertanto a partire dal 21 giorno;
c) il 100% dell’indennità pattuita in caso di ricovero d’urgenza all’estero, reso necessario da infortunio che si manifesti o accada all’estero.
In ogni caso, per effetto delle maggiorazioni di cui sopra, l’importo massimo dell’indennità giornaliera per ricovero non potrà eccedere il doppio della somma assicurata risultante in polizza.
Art. 4.24 - ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (la copertura si intende operante purché gli interventi sotto elencati siano riconducibili al solo caso di infortunio e non derivino da malattia ad esso correlata)
CRANIO | ESOFAGO |
(vedi anche chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico) | (vedi anche otorinolaringoiatria) |
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali | interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria |
FACCIA E BOCCA | operazioni sull'esofago per stenosi benigne o megaesofago |
Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario | idem per tumori: resezioni parziali basse-alte-totali |
interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare | esofagoplastica |
asportazione totale della parotide per neoplasie maligne | reintervento per megaesofago |
resezione parotidea per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale | STOMACO-DUODENO |
parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale | resezione gastrica da neoplasie maligne |
COLLO | gastrectomia totale da neoplasie maligne |
tiroidectomia totale per neoplasie maligne | resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post- anastomotica |
timectomia per via cervicale | INTESTINO |
resezione dell'esofago cervicale | colectomia totale |
TORACE | resezione ileo-cecale con linfoadenectomia |
resezioni segmentarie e lobectomia | RETTO-ANO |
pneumonectomia | amputazione del retto per via addomino perineale: in un tempo |
interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi | idem per via addomino perineale: in più tempi |
interventi per fistole bronchiali-cutanee | resezione anteriore retto-colica |
Pleuropneumonectomia | |
toracectomia ampia | ERNIE |
resezione bronchiale con reimpianto | intervento iatale con fundoplicatio |
timectomia per via toracica | FEGATO E VIE BILIARI |
toracoplastica totale | resezione epatica |
CHIRURGIA TORACICA | epatico e coledocotomia |
pericardiectomia parziale o totale | papillotomia per via trans-duodenale |
sutura del cuore per ferite | interventi per la ricostruzione delle vie biliari |
interventi per corpi estranei del cuore | deconnessione azygos-portale per via addominale |
atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi | PANCREAS E MILZA |
derivazioni aorto-polmonari | interventi di necrosi acuta del pancreas |
correzione di coartazione aortica | interventi per cisti e pseudocisti: enucleazione delle cisti e marsupializzazione |
interventi per fistole artero-venose del polmone | interventi per fistole pancreatiche |
legatura e resezione del dotto di Botallo | interventi demolitivi sul pancreas: totale o della testa, della coda |
operazione per embolia della arteria polmonare | splenectomia |
interventi a cuore aperto | anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesenterico-cava |
bypass aorto-coronarico | |
applicazione di pacemaker | |
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO | CHIRURGIA PEDIATRICA |
asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche | cisti e tumori tipici del bambino di origini bronchiale eterogenea e nervosa (simpatoblastoma) |
operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico | atresia congenita dell'esofago |
interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta | fistola congenita dell'esofago |
operazione per encefalo-meningocele | torace a imbuto e torace carenato |
talamotomia-pallidotomia ed altri interventi similari | ernia diaframmatica |
interventi per epilessia focale | stenosi congenita del piloro |
interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari | occlusione intestinale del neonato per ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva |
neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi | atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto vulvare: abbassamento addomino perineale |
emisferectomia | megauretere: resezione con reimpianto, resezione con sostituzione di ansa intestinale |
ernia del disco dorsale per via transtoracica | megacolon: operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx, nefrectomia per tumore di Wilms |
SIMPATICO E VAGO | spina bifida: meningocele o mielomeningocele |
interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici | UROLOGIA |
CHIRURGIA VASALE | interventi per fistola vescico rettale |
interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, tronco brachiocefalico, iliache | intervento per estrofia della vescica |
interventi sull'aorta e sui grossi vasi arteriosi | cistectomia totale ureterosigmoidostomia |
ARTICOLAZIONI | uretero-ileo anastomosi (o colo) |
disarticolazione interscapolo toracica | nefrotomia bivalve in ipotermia |
emipelvectomia | nefrectomia allargata per tumore |
artroplastica delle grandi articolazioni con materiale biologico | nefro-ureterectomia totale |
APPARATO GENITALE MASCHILE | surrenalectomia |
orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia | OTORINOLARINGOIATRIA |
GINECOLOGIA | NASO |
pannisterectomia radicale per via addominale per tumori maligni | intervento sull'ipofisi per via transfenoidale |
OCULISTICA | |
iridocicloretrazione da glaucoma | LARINGE |
CHIRURGIA PEDIATRICA | laringectomia totale |
cranio bifido con meningoencefalocele | faringolaringectomia |
idrocefalo ipersecretivo | |
polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) | ORECCHIO |
antro-atticotomia | |
TRAPIANTI DI ORGANI | |
tutti i trapianti di organo si intendono Grande Intervento Chirurgico. In questi casi l'indennità giornaliera pattuita per il ricovero ospedaliero dell'Assicurato opera anche per il donatore |
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 4.25 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne
hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Art. 4.26 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 4.27 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Indennità da post - ricovero | 4.5 | Massimo 60 giorni; Xxxxxxx 360 giorni per ricovero e post ricovero | |
Indennità per ingessatura | 4.6 | Massimo 45 giorni arti superiori; Massimo 90 giorni arti inferiori, vertebre e bacino | |
Accompagnatore | 4.7 | Massimo 30 giorni | |
Assistenza infermieristica ospedaliera | 4.8 | Massimo 30 giorni per anno assicurativo e persona | |
Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali | 4.14 | Limite massimo di Euro 3.000.000,00, ridotto ad Euro 600.000,00 per polizze temporanee | |
Indennità per perdita dell’anno scolastico | 4.16 | Indennizzo di Euro 2.000,00 | |
Ernie traumatiche | 4.18 | Somma forfettaria di Euro 1.500,00 per ernia operabile ma non prevista Inabilità Temporanea. Indennizzo non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale per l’ernia non operabile | |
Rotture tendinee sottocutanee | 4.19 | 5% Invalidità Permanente, massimo Euro 10.000,00 | |
Infortuni causati da calamità naturali | 4.21 | Limite massimo totale Euro 4.000.000,00 | |
Maggiorazione dell’indennità giornaliera per ricovero | 4.23 | 100% dell’indennità per ogni giorno di ricovero per grande intervento chirurgico o in reparto di rianimazione o di terapia intensiva; 50% dell’indennità per ricovero di oltre 20 giorni, a partire dal 21° giorno; 100% dell’indennità per ricovero d’urgenza all’estero a seguito di infortunio. |
SEZIONE 5 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Chi è assicurato
Art. 5.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le persone fisiche contro gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la necessità di rimborso delle spese mediche affrontate.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 5.2 – RIMBORSO SPESE MEDICHE - FORMULA BASE
La Società, in caso di infortunio e fino a concorrenza del massimale prescelto, rimborsa all’Assicurato - tramite la Struttura organizzativa - per evento e per anno assicurativo:
A) in caso di ricovero avvenuto in Istituto di cura o di intervento chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate in “Day Hospital”, le spese sostenute:
1) per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura o dell’Ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero, l’intervento chirurgico in Ambulatorio o le prestazioni in “Day Hospital”;
2) per gli onorari - in caso di intervento - del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento stesso; per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento;
3) per l’assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami durante il periodo di ricovero o il “Day Hospital”;
4) per le rette di degenza;
5) per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza;
6) per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), nei 90 giorni successivi al ricovero in Istituto di cura, all’intervento in Ambulatorio o alle prestazioni in “Day Hospital”.
L’onere a carico della Società per l’insieme delle prestazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6) non potrà superare il 10% del massimale prescelto.
B) Una diaria per l’eventuale accompagnatore fino a concorrenza del 3‰ del massimale prescelto, col limite di Euro 52,00 giornaliere. La diaria verrà corrisposta per un periodo al massimo pari a quello del ricovero e comunque non superiore a 90 giorni per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione.
C) In caso di decesso all’estero dell’Assicurato, conseguente ad uno degli eventi assicurati, le spese sostenute per il suo rimpatrio, fino a concorrenza del 10% del massimale prescelto, col limite di Euro 1.500,00 (come da prestazione di Assistenza).
D) Qualora si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato. Qualora invece l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto a un’indennità per ogni giorno di ricovero pari al 3‰ del massimale assicurato, col limite di Euro 52,00 giornaliere e col limite annuo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione.
Fermo quanto sopra stabilito, in caso di “Day Hospital”, l’indennità è pari al 50%.
Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, l’ammontare complessivo degli indennizzi non può superare il massimale assicurato.
Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.3 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.4 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
3. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Per ogni evento la Società rimborserà all’Assicurato le spese da Lui effettivamente sostenute sotto detrazione della franchigia assoluta, indicata nel frontespizio di polizza, che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Tale franchigia è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’Assicurato in caso di ricovero in Istituto di cura.
Art. 5.6 - AUMENTO MASSIMALE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 15
Il massimale indicato nel frontespizio di polizza si intende aumentato del 50% qualora l’Assicurato subisca uno dei seguenti interventi chirurgici (purché derivanti da infortunio e non riconducibili ad uno stato di malattia):
trapianto renale, trapianto cardiaco, trapianto del fegato, trapianto del pancreas; intervento di craniotomia per varie patologie (es.: ematoma, emorragia cerebrale, tumore); laringectomia con svuotamento delle masse linfatiche per tumore; intervento di lobectomia polmonare; resezione gastrica; intervento di by-pass aortocoronarico per occlusione arterie coronariche (es.: infarto, ischemia); intervento di aneurisma aortico; intervento di embolectomia arteriosa; intervento di microchirurgia per reinnesto di arti; inserimento di protesi metallica della testa femorale per coxartrosi; intervento di resezione epatica; intervento demolitivo sul pancreas.
In caso di trapianti di organi sono comprese tutte le spese relative al prelievo dell’organo stesso. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.7 - FORMA INTEGRATIVA (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 16
L’assicurazione, relativamente alle spese sostenute durante il ricovero, è prestata in forma integrativa a quella prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale e quindi le prestazioni suddette risultino a suo totale carico, la Società riconoscerà il 75% delle spese da Lui sostenute e documentate.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.8 - LIMITAZIONE AL “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 17
Nel caso in cui la garanzia Xxxxxxxx spese mediche venga limitata ai grandi interventi chirurgici, come prescelto dall’Assicurato e richiamato sul frontespizio di polizza (vedi elenco sottostante all’Art. 5.9) l’Assicurazione vale unicamente per gli interventi per i quali la tariffa minima approvata con D.P.R. 28.12.1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore ad Euro 67,14.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.9 - ELENCO PATOLOGIE CONSIDERATE “GRANDE EVENTO” (la copertura si intende operante purché gli interventi sotto elencati siano riconducibili al solo caso di infortunio e non derivino da malattia ad esso correlata)
Faccia
• Resezione del mascellare superiore.
• Resezione della mandibola.
• Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
• Interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare.
• Asportazione della parotide per neoplasie maligne (parotidectomia).
• Intervento per anchilosi temporomandibolare.
• Intervento sui mascellari per tumori o per correzioni ortognatiche.
Collo
• Asportazione della ghiandola sottoascellare per tumori maligni.
• Svuotamento ganglionare latocervicale bilaterale.
• Tiroidectomia totale per neoplasia maligna.
• Interventi per asportazione di tumori maligni del collo.
Torace
• Resezione segmentaria e lobectomia.
• Pneumectomia.
• Pneumonectomia.
• Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi.
Chirurgia toracica
• Tutti gli interventi: a cuore chiuso, a cuore aperto per difetti singoli non complicati, a cuore aperto per difetti complessi o complicati.
Esofago
• Interventi per diverticolo dell’esofago.
• Resezione dell’esofago cervicale.
• Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo.
• Esofagogastrotomia.
• Reintervento per megaesofago.
• Esofago-cardioplastica.
• Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria.
• Operazioni sull’esofago per stenosi benigne.
• Operazioni sull’esofago per tumori: resezioni parziali - basse totali.
• Intervento per malformazioni congenite dell’esofago.
• Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.
• Legatura di varici esofagee.
Stomaco - duodeno
• Resezione gastrica.
• Gastrectomia totale.
• Gastrectomia totale per via toraco-laparotomica.
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomotica.
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica.
• Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche.
Intestino
• Enteroanastomosi.
• Resezione del tenue.
• Resezione ileo-cecale (emicolectomia destra).
• Colectomia segmentaria.
• Colectomia totale.
• Resezione intestinale.
• Occlusione intestinale di varia natura con o senza resezione intestinale.
Peritoneo
• Exeresi di tumori retroperitoneali.
• Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione dell’intestino e sutura della lesione.
• Idem con lesioni di organi interni parenchimali.
Retto e ano
• Amputazione del retto per via perineale.
• Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi.
• Resezione anteriore del retto.
• Operazione per megacolon.
Xxxxx
• Intervento per ernia inguinale recidiva.
Fegato e vie biliari
• Epatotomia semplice per cisti da echinococco.
• Resezione epatica maggiore (emiepatectomia).
• Colecistectomia.
• Epatico o coledocotomia.
• Papillotomia per via transduodenale.
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
• Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastrotomia, colecistoentestomia).
• Drenaggio biliodigestivo intraepatico.
• Epatico digiuno-duodenostomia.
Pancreas - Milza
• Interventi per cisti o pseudo-cisti; cistovisceroanastomosi, enucleazioni delle cisti, marsupializzazione.
• Interventi per fistole pancreatiche.
• Interventi demolitivi del pancreas: totale o della testa - della coda.
• Anastomosi porto-cava, spleno-renale.
• Anastomosi mesenterica-cava.
• Deconnessione azygos-portale.
Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico
• Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie etc.).
• Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale.
• Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale o sub-durale.
• Malformazioni aneurismatiche (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi).
• Terapia chirurgica delle fistole arterovenose: aggressione diretta legatura vaso-afferente intra-cranico.
• Anastomosi vasi intra-extra cranici.
• Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo.
• Intervento per epilessia focale.
• Emisferectomia.
• Operazione per encefalomeningocele.
• Interventi per traumi cranio-cerebrali.
• Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per malformazioni.
• Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale.
• Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
• Laminectomia per tumori intra-durali extra-midollari.
• Laminectomia per tumori intra-midollari.
• Ernia del disco lombare.
• Ernia del disco dorsale per via trans-toracica e per via posteriore.
• Ernia del disco cervicale o mielopatia da spondilosi per via anteriore con artrodesi intersomatica.
• Idem per via posteriore con foraminotomia.
• Derivazioni liquorali intra-craniche o extra-craniche.
• Chirurgia stereotassica.
• Tumori intraorbitali.
• Interventi per tumori ossei della volta cranica.
• Rizotomia chirurgica intra-cranica.
• Laminectomia per tumori extra-durali.
• Interventi endorachidei per terapia del dolore o per altre affezioni meningo-midollari.
• Interventi per traumi vertebro-midollari.
• Asportazione tumori nervi periferici.
• Anastomosi spinofacciali o simili.
• Interventi sul plesso branchiale.
Chirurgia vascolare
• Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, troncobranchio-cefalico, iliache.
• Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo.
• Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extra-cranica, succlavia ed arteria anonima.
• Disostruzione o by-pass aorta addominale.
• Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica o celiaca.
• Operazioni sull’aorta toracica o addominale.
Chirurgia pediatrica
• Cranio bifido con meningocele.
• Cranio bifido con meningoencefalocele.
• Idrocefalo ipersecretivo.
• Neurolisi del plesso branchiale per paralisi ostetrica.
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia).
• Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma).
• Atresia congenita dell’esofago.
• Fistola congenita dell’esofago.
• Torace ad imbuto e torace carenato.
• Occlusione intestinale del neonato: atresie.
• necessità di xxxxxxxxxx, ileo-meconiale.
• Atresia dell’ano semplice: abbassamento addominoperineale.
• Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale.
• Heratoma sacrococcigeo.
• Megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale.
• Nefrectomia per tumore di Wilms.
• Spina bifida: meningocele, mielomeningocele.
• Megacolon: resezione anteriore, operazione addomino-perineale di Buhamel x Xxxxxxx.
• Fistole e cisti dell’ombelico: del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
Ortopedia e traumatologia
• Disarticolazione interscapolo-toracica.
• Emipelvectomia.
• Vertebrotomia.
• Intervento di ernia disco intervertebrale.
• Artrodesi per via anteriore.
• Interventi per scoliosi.
Urologia
• Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia.
• Resezione renale con clampaggio.
• Nefrotomia bivalve in ipotermia.
• Nefroureterectomia totale (taglio allargato).
• Surrenalectomia.
• Uretero-ileo-anastomosi (o colo-monolaterale o parziale).
• Uretero-ileo-anastomosi (o colo) bilaterale o totale.
• Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia.
• Cistoprostatovesciculectomia totale (o uteroannessiectomia con ureterosignoidostomia); con ileo o colo bladder; con neovescica rettale.
• Fistola vescico-intestinale.
• Ileo o colo cisto-plastica.
• Fistole vescico-vaginali.
• Plastica antireflusso bilaterale.
• Estrofia della vescica e derivazione.
• Prostatectomia totale per K.
Apparato genitale
• Emasculatio totale.
• Orchiectomia allargata per tumore.
• Orchiectomia allargata con linfectomia retroperitoneale.
• Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
• Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma).
• Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.
• Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico.
• Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale, uretale.
• Isterecetomia totale per via laparotomica.
• Isterectomia totale con annessiectomia per via laparotomica.
• Metroplastica.
• Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell’utero.
• Insterectomia subtotale (con o senza annessiectomia).
• Panisterctomia radicale per tumori maligni per via addominale.
• Eviscerazione pelvica.
• Panisterectomia totale per via vaginale.
• Vulvectomia totale.
• Vulvectomia allargata.
Oculistica
• Odontocheratoprotesi.
• Operazioni di Kroniein od orbitotomia.
• Trapianto corneale a tutto spessore.
• Trabeculectomia.
• Iridocicloretrazione.
• Resezione sclerale.
• Cerchiaggio o piombaggio.
• Asportazione di cataratta ed introduzione di cristallino artificiale.
• Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile.
• Vitrectomia.
Otorinolaringoiatria
• Atresia auris congenita: ricostruzione.
• Svuotamento con innesto dermoepidermico.
• Trattamento delle petrositi suppurate.
• Apertura di ascesso cerebrale per via transmastoidea.
• Timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva).
• Ricostruzione della catena ossiculare.
• Interventi per otosclerosi.
• Chirurgia del sacco endolinfatico.
• Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale.
• Anastomosi e trapianti nervosi.
• Sezione del nervo cocleare.
• Sezione del nervo vestibolare.
• Neurinoma dell’VII paio.
• Asportazioni di tumori dell’orecchio medio e del temporale.
• Asportazioni di tumori e colesteatomi della rocca petrosa.
• Operazioni radicali per sinusite frontale.
• Trattamento chirurgico di mucocele frontoedmoidale.
• Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni.
• Apertura del seno sfenoidale.
• Intervento per fibroma duro rinofaringeo.
• Operazioni paralateronasale di Moure.
• Tumori maligni con svuotamento latero-cervicale.
• Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via esterna.
• Asportazione della parotide con conservazione del facciale.
• Laringectomia: parziale, sopraglottica, totale, ricostruttiva.
• Laringofaringectomia.
• Interventi per paralisi degli abduttori.
• Svuotamento laterocervicale bilaterale.
• Asportazioni di tumori glomici timpanogiugulari.
• Exeresi di neoplasia del padiglione con svuotamento linfoghiandolare.
• Svuotamento petromastoideo.
• Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia.
• Apertura di ascesso extradurale per via transmastoidea.
• Distruzione del labirinto.
• Chirurgia della Sindrome di Ménière.
• Rinosettoplastica funzionale ed estetica.
• Operazione radicale per sinusite mascellare (operazione di Xxxxxxx-Luc).
• Svuotamento etmoide per via transmascellare.
• Asportazione di diaframma coanale osseo per via transpalatina.
• Chirurgia della fossa pterigomascellare.
• Tumori parafaringei.
• Tumori maligni di altre sedi (tonsille ecc.).
• Asportazione ghiandola salivare sottomascellare per via endorale.
• Asportazione della parotide.
• Cordectomia per via tirotomica.
• Svuotamento sottomandibolare bilaterale.
• Svuotamento laterocervicale unilaterale.
• Chiusura di fistola esofagea.
• Plastiche laringotracheali.
• Legatura dei grossi vasi.
Trapianti
• Tutti.
Art. 5.10 – PRECISAZIONI ED ESCLUSIONI
A) L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni; non vale invece (salvo si tratti di ricoveri in Istituti di cura non militari) durante il servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
B) Sono esclusi dall’assicurazione:
1) le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;
2) l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione dell’assicurazione;
3) gli infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
4) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);
5) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, ad uso di stupefacenti o allucinogeni;
6) l’aborto volontario non terapeutico;
7) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
8) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle parodontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio;
9) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dall’oggetto dell’assicurazione;
10) le conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
11) le conseguenze di guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica;
12) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici;
13) Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
Sono considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo
Occidentale, colera, shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa,
rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Xxxxxx.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, i punti 1) e 2) si applicheranno con riguardo alla data della variazione anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione.
Art. 5.11 – RIMBORSO SPESE MEDICHE - FORMULA TOP
La Società, in caso di ricovero avvenuto in Istituto di cura o d’intervento chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate in day-hospital, resi necessari da infortunio rimborsa all’Assicurato - tramite la Struttura organizzativa - le spese sostenute nei limiti e per le garanzie di seguito elencate:
A) La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per:
1) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all’intervento, o che ha prestato la propria opera durante il ricovero;
2) i diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
3) l’assistenza medica, i consulti, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami eseguiti durante il periodo di ricovero;
4) le rette di degenza;
5) il vitto ed il pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura per un periodo non superiore a 30 giorni per evento e per anno assicurativo e per un massimo di Euro 60,00 giornalieri;
6) protesi ed endoprotesi applicate durante il periodo di ricovero;
7) nel caso di ricovero o di day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura, sino al massimale indicato in polizza, per anno assicurativo;
8) nel caso di ricovero senza intervento chirurgico o di day-hospital per l’esecuzione di terapie mediche in istituto di cura, sino al 50% del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo;
9) nel caso di intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) svolta in regime ambulatoriale presso un istituto di cura, sino al 30% del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo.
La Società rimborserà, nei casi previsti ai punti 7 e 8, anche le spese sostenute dall’Assicurato nei 100 giorni precedenti e successivi al ricovero o all’intervento chirurgico per accertamenti diagnostici, onorari per prestazioni mediche e chirurgiche, acquisto di medicinali, prestazioni infermieristiche non a domicilio, trattamenti fisioterapici e rieducativi, sempreché dette spese siano inerenti all’infortunio che hanno determinato il ricovero o l’intervento, anche senza ricovero.
B) La garanzia viene estesa alle seguenti prestazioni sanitarie ambulatoriali (purché riconducibili ad infortunio e non correlate ad uno stato di malattia), indipendentemente dal ricovero, sino ad un massimale di Euro 6.000,00 per anno assicurativo:
• angiografia;
• flebografia;
• coronarografia;
• scintigrafia;
• ecocardiografia;
• ecografia intravascolare;
• ecografia trans-esofagea;
• ecografia endo-cavitaria;
• ecocontrastografia;
• eco-doppler ed eco-color-doppler;
• tac (tomografia assiale computerizzata);
• rmn (risonanza magnetica nucleare);
• pet e spet;
• elettrocardiografia holter;
• elettrocardiografia da sforzo con o senza test ergometrico;
• endoscopie in genere;
• laparoscopia diagnostica;
• broncoscopia e broncografia;
• fluorangiografia oculare;
• artrografia ed artroscopia diagnostiche;
• mielografia;
• esami istopatologici;
• terapie radianti a scopo antiblastico;
• terapia del dolore.
C) L’Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Società un’indennità di Euro 150,00 a pernottamento, con il massimo di 100 giorni per anno assicurativo, qualora il ricovero, con o senza intervento, sia stato a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, o in alternativa alle spese sopportate dall’Assicurato per il medesimo sinistro prima, durante e dopo il ricovero.
Tale indennità è ridotta al 50% in caso di degenza diurna.
D) Nel caso di trapianto di organi o di parti di essi conseguenti a infortunio, la Società rimborsa le spese sanitarie sostenute per il prelievo sul donatore nonché, in caso di donazione da vivente, le spese sostenute per prestazioni effettuate in favore del donatore durante il ricovero per accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, interventi chirurgici (onorari del chirurgo e della Equipe Operatoria e materiale di intervento), cure, medicinali e rette di degenza.
E) La Società rimborsa le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi protesici ed ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, nonché acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche resesi necessarie a seguito di evento indennizzabile ai sensi di polizza e fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.
F) La garanzia viene estesa:
1) al parto naturale fino al massimo di Euro 6.000,00;
2) al parto cesareo, anche programmato, fino al massimo di Euro 8.000,00.
G) Qualora, dopo il ricovero conseguente ad un parto indennizzabile a termini di polizza, si rendano necessari ulteriori ricoveri o successivi interventi chirurgici (anche in ambulatorio o day-hospital) o trattamenti e/o terapie a favore del neonato, per infortunio, l’assicurazione vale fino ai sei mesi successivi alla nascita, anche per il neonato stesso, al massimale di polizza, a condizione che al momento del ricovero o dell’intervento l’assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 270 giorni prima della nascita del neonato. Non vengono garantite le normali spese neonatali (pediatriche, nursery ecc.) se non conseguenti a infortunio. Non si intende compresa in copertura l’ittero neonatale. La garanzia di cui alla lettera C non è operante per il neonato. È data facoltà al Contraente di comprendere il neonato dalla successiva scadenza annuale.
La garanzia si intende valida anche qualora il contratto scada durante i sei mesi successivi alla nascita, purché il premio di polizza venga rinnovato per un’ulteriore anno.
H) In caso di infortunio insorti improvvisamente tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con la Struttura organizzativa, la garanzia opera senza l’applicazione di alcuno scoperto. Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso dovrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa, fornendo gli estremi della sua identificazione.
I) La Società assicura altresì i costi, fino alla concorrenza di Euro 650,00, relativi alla:
1) traduzione della cartella clinica;
2) erogazione del secondo parere medico;
3) trasmissione della documentazione clinica scritta e/o iconografica da e per il centro medico internazionale.
Art. 5.12 – SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 1
La garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.13 – SOVRARISCHIO SPORT (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 2
La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti:
1. Dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio, di ciclismo, di ippica (escluse per quest’ultima corse ad ostacoli e salti) anche federali, e relative prove e allenamenti;
2. Da scalata di roccia o ghiaccio fino al 4° grado della scala di difficoltà di Monaco e dalle immersioni con autorespiratore (comprese per quest’ultima le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua).
3. Dall’esercizio delle seguenti discipline sportive, purché svolte ad esclusivo carattere ricreativo: pratica di pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton, bob o slittino da gara, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.14 - VISITE SPECIALISTICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 18
La Società assicura fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per le seguenti prestazioni sanitarie, ambulatoriali, rese necessarie da infortunio e non rientranti nella prestazione di cui all’Art.
5.11 lettera B che precede:
1) onorari medici per visite specialistiche o per consulti escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche ed ortodontiche;
2) analisi ed esami diagnostici.
Il rimborso delle spese di cui alla presente garanzia verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto con un minimo per
sinistro indicati in polizza, intendendo per sinistro il cumulo delle prestazioni per il quale si richiede il rimborso purché riferite
ad uno stesso ciclo di cure, determinate dalla medesima patologia, e che fanno riferimento alla stessa richiesta di rimborso, previo invio della certificazione medica da allegare all’atto della richiesta di rimborso.
Tale scoperto non verrà applicato nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni.
Art. 5.15 - RADDOPPIO DEI MASSIMALI PER “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 19
Nel caso di “Grande Evento”, come da successivo elenco, i massimali previsti per le garanzie di cui all’Art. 5.11, lettera A, punti 7, 8 e 9 si intendono raddoppiati.
Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.16 - LIMITAZIONE ALLA SOLA GARANZIA “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) - Garanzia 20
La Società assicura solo le garanzie previste al successivo elenco “Grande Evento”. Agli effetti della presente garanzia:
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo indicato nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 5.17 - ELENCO PATOLOGIE CONSIDERATE “GRANDE EVENTO” (la copertura si intende operante purché gli interventi sotto elencati siano riconducibili al solo caso di infortunio e non derivino da malattia ad esso correlata)
Si considera “Grande Evento” il ricovero in Istituto di Cura presso il reparto di Rianimazione o di Terapia intensiva o per interventi chirurgici resisi necessari per:
1) trapianto di organi (espianto e trapianto);
2) interventi al sistema nervoso centrale per infortunio.
Sono inoltre compresi nella definizione di Grande Evento i seguenti interventi chirurgici resi necessari esclusivamente in conseguenza di infortunio:
Cranio
• craniotomia in caso di lesioni traumatiche intracerebrali.
Faccia e bocca
• riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;
• fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare; trattamento chirurgico e ortopedico;
• fratture dei mascellari superiori; trattamento chirurgico e ortopedico.
Peritoneo e intestino
• laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi parenchimali;
• laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesioni dell’intestino;
• resezione intestinale.
Milza
splenectomia.
Ortopedia e traumatologia
• disarticolazione interscapola toracica;
• emipelvectomia;
• artroprotesi di anca;
• protesi di femore;
• artroprotesi del ginocchio;
• artroprotesi di gomito;
• protesi di Xxxxxxxx;
• protesi di spalla e gomito;
• protesi di polso;
• protesi di ginocchio;
• vertebrotomia.
Art. 5.18 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto esposto in polizza, si conviene fra le Parti che il massimale assicurato per la garanzia Xxxxxxxx spese mediche deve intendersi il massimo esborso per anno assicurativo e per la totalità delle persone assicurate.
Art. 5.19 – RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non è operante per:
1) le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla stipulazione del contratto, ovvero per parto o malattie da gravidanza o puerperio qualora la gravidanza stessa abbia avuto inizio prima della conclusione del contratto di assicurazione, tranne nel caso in cui tali circostanze siano state dichiarate nel questionario e per le quali sia emessa una condizione particolare di accettazione del rischio da parte della Società;
2) gli infortuni accaduti all’Assicurato durante la commissione di reati;
3) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcool-stupefacenti-farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’abuso di alcool e sostanze psicotrope;
4) gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a gare motoristiche, relative prove ed allenamenti;
5) gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti);
6) l’acquisto, l’applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di mezzi ausiliari a sostegno di handicap, salvo quanto indicato dall’Art. 5.11 lettera E;
7) le prestazioni e terapie aventi finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio, ferme le esclusioni di cui al punto 1) che precede;
8) le prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, quali per esempio quelle fitoterapiche;
9) esami, visite, accertamenti e trattamenti legati all’infertilità ed alla fecondazione artificiale;
10) le protesi dentarie in ogni caso, le paradontopatie e le cure dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio documentato da referto del Pronto Soccorso; in tal caso la copertura vale per le cure effettuate entro tre mesi dalla data dell’infortunio;
11) le interruzioni volontarie di gravidanza (Xxxxx 194/78);
12) day hospital a finalità diagnostiche;
13) le conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); quanto sopra salvo che si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
14) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
15) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi militari resi in Esercito, Marina o Aeronautica;
16) i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
17) i rimborsi legati ad ittero neonatale;
18) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici;
19) i rimborsi relativi a spese inerenti villocentesi ed amniocentesi;
20) Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo Occidentale, colera, shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Xxxxxx.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, i punti 1) e 2) si applicheranno con riguardo alla data della variazione anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.20 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, cosi come disposto dall’Art. 1891 c.c.
Art. 5.21 – PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione biennale, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell’Art. 2952 c.c. (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008).
SOLO PER POLIZZE CUMULATIVE AZIENDE
Art. 5.22 - VARIAZIONI DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Il Contraente stipula il contratto per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto stesso fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate.
In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
In caso di fusione dell’Impresa Contraente con una o più Imprese, il contratto continua con l’Impresa incorporante o con la nuova Impresa costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto
continua con l’Impresa nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento
dell’Impresa Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni
sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Art. 5.23 - VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga, rispetto ad esse, il rapporto in considerazione del quale fu fatta l’assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice.
L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell’appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.
La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione del premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
Art. 5.24 - ASSICURAZIONI PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 c.c.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 5.25 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FORMULA BASE
Ogni qualvolta l’Assicurato necessiti di una prestazione prevista dal contratto dovrà previamente contattare la Struttura organizzativa (disponibile 24 ore su 24) entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della necessità della prestazione, ai sensi dell’Art. 1913 c.c., tramite il numero verde 800370166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero +39 02.58286723.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
FORMULA TOP
Ogni qualvolta l’Assicurato necessiti di una prestazione prevista dal contratto dovrà previamente contattare la Struttura organizzativa (disponibile 24 ore su 24) entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della necessità della prestazione, ai sensi dell’Art. 1913 c.c., tramite il numero verde 800370166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero + 39 02.58286723, al fine di conoscere se la clinica o il centro diagnostico prescelto è, in quel momento, convenzionato con HDI Italia S.p.A.@pec L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. La Struttura organizzativa fornisce inoltre ogni indicazione utile per il miglior utilizzo delle prestazioni nonché, se del caso, organizza l’assistenza ricercando e prenotando la struttura convenzionata, in accordo con l’Assicurato.
L’Assicurato resta a disposizione nel caso in cui la Struttura organizzativa richieda esibizione di documentazione medica o di altra natura, che risulti necessaria per la corretta gestione della prestazione.
In struttura convenzionata. Al momento del ricovero o di altre prestazioni garantite, l’Assicurato sottoscrive la “lettera di impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Convenzionato, in relazione al ricovero e con riferimento alle condizioni assicurative e che deve essere sottoscritto dall’Assicurato all’atto del ricovero). Al momento della dimissione dovrà pagare esclusivamente gli eventuali extra (telefono, televisore e simili). La Struttura organizzativa, dopo aver provveduto al pagamento, gli invierà le fatture.
In struttura non convenzionata. L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ad una qualsiasi struttura non convenzionata ma, in tal caso, dovrà provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni, facendosi rilasciare regolare fattura.
L’originale di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, certificati medici, fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere inviata a:
EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X. - Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
che, accertata la validità della copertura assicurativa, provvederà al rimborso del 75% delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato e restituirà la documentazione.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1) Tipo di assistenza di cui necessita.
2) Nome e cognome.
3) Numero di polizza.
4) Indirizzo del luogo in cui si trova.
5) Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Art. 5.26 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e
competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 5.27 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE FORMULA BASE - PAGAMENTO A RIMBORSO
L’originale di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, certificati medici, fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere inviata ad: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
che, accertata la validità della copertura assicurativa, provvederà al rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato (previa detrazione dell’eventuale franchigia) e restituirà la documentazione.
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1) Tipo di assistenza di cui necessita.
2) Nome e cognome.
3) Numero di polizza.
4) Indirizzo del luogo in cui si trova.
5) Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Tale nuova gestione non comporta alcuna variazione nelle garanzie e nelle condizioni economiche della polizza.
Art. 5.28 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ FORMULA TOP - SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’Assicurato potrà ottenere il rimborso delle spese con le seguenti modalità:
1) rivolgendosi ad un Centro e/o ad una Equipe Medica Convenzionata con la Società, sempre previa autorizzazione da parte della Struttura organizzativa (garanzia diretta), quest’ultima pagherà direttamente l’importo delle prestazioni all’Equipe Medica Convenzionata o al Centro Convenzionato, compresi, per il solo periodo di ricovero, anche gli onorari dei medici, e ciò senza applicazione di scoperto e/o franchigia (pagamento diretto);
2) rivolgendosi ad un Centro non Convenzionato o ad una Equipe Medica non Convenzionata con la Società, la Struttura organizzativa provvederà a rimborsare all’Assicurato, a termini di polizza, le spese sanitarie sostenute e rimaste a suo carico, previa presentazione della documentazione sanitaria in originale ed applicando uno scoperto del 25% (pagamento a rimborso);
3) Nel caso l’Assicurato si rivolga ad un Centro Convenzionato, ma ad una Equipe Medica non Convenzionata con la Società o ad un Equipe Medica Convenzionata ma non presso un Centro Convenzionato con la Società, la Struttura organizzativa provvederà a rimborsare all’Assicurato, a termini di polizza, le spese sanitarie sostenute e rimaste a suo carico, in forma integrale per quelle avvenute in regime convenzionato ed applicando uno scoperto del 25%, per quelle avvenute in regime non convenzionato;
4) qualora le spese sostenute siano state parzialmente rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale o da altre Società o Enti (Fondi, Casse di assistenza ecc.), la Struttura organizzativa rimborserà all’Assicurato, a termini di polizza, il 100% delle spese sanitarie rimaste a suo carico, previa presentazione della documentazione sanitaria e contabile in originale.
L’Assicurato che debba ricorrere a cure e/o prestazioni mediche, alle condizioni e nei limiti dell’Art. 5.11 lettera B, potrà ottenere l’erogazione delle prestazioni con le seguenti modalità:
1) rivolgendosi ai Centri Convenzionati con la Società solo previa autorizzazione della Struttura organizzativa e dei Centri stessi. Nei limiti di quanto contrattualmente previsto, la Struttura organizzativa pagherà direttamente l’importo delle prestazioni ai Centri Convenzionati e ciò senza applicazione di scoperto o franchigia;
2) in tutti gli altri casi, la Struttura organizzativa provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese di cui alla presente prestazione, con l’applicazione di uno scoperto del 25% previo invio della certificazione medica attestante la diagnosi e l’indicazione terapeutica. Tale scoperto non verrà applicato nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni.
Art. 5.29 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
La Società, in caso di prestazioni mediche effettuate al di fuori di un Centro Medico Convenzionato o effettuate presso una struttura pubblica, rimborsa all’Assicurato – tramite la Struttura organizzativa – quanto dovutogli a termini di polizza a cura ultimata, contro esibizione della certificazione definitiva (cartella clinica completa e documentazione medica), nonché degli originali delle relative notule, fatture, distinte e ricevute a lui intestate e debitamente quietanzate, con le modalità previste dall’Art. 5.28.
Art. 5.30 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 c.c. verso il responsabile dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Rimborso Spese Mediche per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali | 5.2 punto A 6 | 10% del massimale | |
Diaria per accompagnatore | 5.2 punto B | 3‰ del massimale prescelto, col limite di Euro 52,00 giornaliere | |
Decesso all’estero | 5.2 punto C | 10% del massimale con il massimo di Euro 1.500,00 | |
Indennità ricovero | 5.2 punto D | 3‰ del massimale prescelto, col limite di Euro 52,00 giornaliere e con limite annuo di 90 giorni | |
Rimborso Spese Mediche per vitto e pernottamento dell’accompagnatore | 5.11 punto A 5 | Euro 60,00 al giorno con il massimo di 30 giorni | |
Ricovero senza intervento chirurgico o day hospital | 5.11 punto A 8 | 50% del massimale | |
Intervento chirurgico o terapia chirurgica in regime ambulatoriale | 5.11 punto A 9 | 30% del massimale | |
Prestazioni sanitarie ambulatoriali | 5.11 punto B | Euro 6.000,00 | |
Indennità pernottamento | 5.11 punto C | Euro 150,00, con massimo di 100 giorni per anno assicurativo | |
Acquisto apparecchi ortopedici | 5.11 punto E | Euro 2.000,00 | |
Parto | 5.11 punto F | Euro 6.000,00 per parto naturale; Euro 8.000,00 per parto cesareo | |
Traduzione e trasmissione cartella clinica, secondo parere medico | 5.11 punto I | Euro 650,00 | |
Criteri di indennizzabilità – clinica o equipe non convenzionata | 5.28 punto 2 | Scoperto 25% | |
Criteri di indennizzabilità – clinica convenzionata ed equipe non convenzionata | 5.28 punto 3 | Scoperto 25% | |
Criteri di indennizzabilità per prestazioni sanitarie ambulatoriali in clinica non convenzionata | 5.28 punto 2 | Scoperto 25% |
SEZIONE 6 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 6.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie;
b) di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione anche:
• l’asfissia non di origine morbosa o per involontaria aspirazione di gas o vapori;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze, cibi e/o bevande;
• le affezioni conseguenti a ustioni provocate da vegetali, a morsi di animali od a punture di insetti od aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari ed escluse le malattie tropicali e la malaria;
• le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni garantiti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
• l’annegamento e l’affogamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
• le conseguenze fisiche di interventi chirurgici e/o di altre cure rese necessarie da Infortunio;
• gli stati sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;
• la folgorazione, l’azione del fulmine, le scariche elettriche e l’improvviso contatto con sostanze corrosive.
Art. 6.2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 6.3 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 c.c.
L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra comporta la possibilità, da parte della Società, di non corrispondere l’indennizzo previsto. Se la polizza è stipulata da una persona fisica, tale obbligo è esteso anche all’Assicurato se diverso dal Contraente.
Art. 6.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi assicurativi di un anno, salvo contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 6.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
l Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 6.7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6.8 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Art. 6.9 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o
P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx) come previsto dall’Art. 6.8
– Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 6.8 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 6.10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 6.11 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 6.12 – CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell’assicurazione.
In ogni caso di anticipata risoluzione del contratto spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.
Art. 6.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.
Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi e di conseguenza siano, direttamente o indirettamente o tramite loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione: a) il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione; b) gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito Internet della Società, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Art. 6.14 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%.
Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza, compresi i limiti di indennizzo, espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
Art. 6.15 – INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI
In deroga agli Artt. 1900 e 1912 c.c., si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato, nonché quelli derivanti da aggressioni, atti di terrorismo, scioperi, sommosse o tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Sono considerati in garanzia anche gli infortuni derivanti da atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà o per legittima difesa.
Art. 6.16 – ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo quanto disposto dagli Artt. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, 6.6 - Aggravamento del rischio, 6.7 - Diminuzione del rischio, 1.7, 2.13, 3.5, 4.10, 5.10, 5.19 - Rischi esclusi, precisazioni ed esclusioni, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
• l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
• l’indennizzo sarà ridotto in percentuale secondo quanto riportato nella seguente Tabella, se la diversa attività aggrava il rischio:
Attività svolta al momento del sinistro | Attività dichiarata | ||||
Classe | A | B | C | D | |
A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
B | 80 | 100 | 100 | 100 | |
C | 60 | 70 | 100 | 100 | |
D | 40 | 50 | 70 | 100 |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla “Tabella dei codici di professione e delle attività”, allegata alle presenti Norme, restando escluse quelle indicate come R.D.G., assicurabili solo con patto speciale concordato tra le parti. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella, delle presenti Norme.
Art. 6.17 – DECORRENZA DELLA GARANZIA – TERMINI DI ASPETTATIVA
La garanzia decorre dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 6.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - ha effetto l’assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra Compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest’ultima) riguardante gli stessi Assicurati e l’identica garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto l’assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest’ultima previste;
• dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Art. 6.18 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero.
L’Inabilità Temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Art. 6.19 - LIMITI DI ETÀ
La copertura assicurativa si intende operante fino al limite di età dell’Assicurato stabilito in anni 80. Pertanto, la polizza si intende cessata a partire dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.