ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587, con sede in Xxx xxxxx Xxxx – 00000 Xxxx - rappresentato dal Capo del Dipartimento xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito denominato Dipartimento) e la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Codice Fiscale 80002870923, con sede in Xxx Xxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx - rappresentata dal Direttore Generale delle Politiche Sociali dott. xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx (di seguito denominata Regione)
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall’atto costitutivo;
VISTO l’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2008, Reg. 8 - Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita la Struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche antidroga” posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato”;
VISTO D.P.C.M. 18 dicembre 2008 con il quale è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2009 e comunque non oltre la data di istituzione di una struttura generale a norma dell’art. 7 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 – l’attività della struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche antidroga” registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009 Reg. n. 1 Fog.326;
VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e servizio Civile, Sen. Xxxxx Xxxxxxxxxx, del 23 gennaio 2009 recante l’organizzazione interna della struttura di missione “Dipartimento per le politiche antidroga” registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 280;
VISTO il D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 di conferimento dell’incarico dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di Responsabile della Struttura di Missione “Dipartimento per le politiche antidroga”, al Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 110;
VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2009;
Premesso
che è stato rilevato il comune interesse da parte del Dipartimento e della Regione ad avviare un programma di collaborazione, sulla base del comma 1 dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare progetti sperimentali, ricerche e programmi operativi nel campo della lotta alle tossicodipendenze, nell’ottica di una maggiore efficacia delle politiche di reinserimento socio lavorativo;
che nel quadro delle attività previste dall’articolo 127 del D.P.R. 309/90 il Dipartimento per le politiche antidroga provvede alla promozione di iniziative di recupero dalle tossicodipendenze;
che uno degli obiettivi strategici dell’azione del Dipartimento per le politiche antidroga è la promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le organizzazioni di settore verso strategie concrete e attività di reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;
che il Dipartimento per le Politiche antidroga intende individuare e realizzare iniziative a supporto delle organizzazioni (del privato sociale accreditato e regionali) che operano nell’ambito delle dipendenze;
che il Dipartimento per le Politiche antidroga sente la necessità di investire fortemente nelle attività di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone tossicodipendenti presenti all’interno delle comunità terapeutiche e dei Ser.T. promuovendo e sostenendo attività di reinserimento con nuovi modelli di intervento;
che il Dipartimento per le politiche antidroga intende attivare presso la Regione Autonoma Sardegna un progetto nazionale riguardante il reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti finalizzato ad attivare una rete di comunità e cooperative sociali in grado di promuovere concrete opportunità lavorative anche sulla base di metodi e gestioni dell’imprenditoria sociale, per creare nel tempo condizioni virtuose di autofinanziamento;
che le Amministrazioni sopra citate hanno contribuito, in un’ottica di sinergia e piena collaborazione, alla definizione del Progetto RELI per la promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali finalizzato al reinserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti;
che la Regione Autonoma della Sardegna – è stata individuata quale Ente esecutore per la gestione del progetto “RELI” Reinserimento lavorativo (in allegato come parte integrante di questo Accordo);
che il comune interesse ad avviare un Accordo di collaborazione, sulla base del comma 1 dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, rende necessario disciplinare le modalità di collaborazione tra le due Amministrazioni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (Ente committente) incarica la Regione Autonoma Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Efficacia - Durata – Proroga
1. L’Accordo è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione alla Regione da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente la Regione inizierà l’attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo, dando formale comunicazione di “avvio attività”.
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di avvio attività di cui sopra inviata dalla Regione al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento alla Regione dell’avvenuta registrazione dell’approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
4. La mancata comunicazione formale di “avvio attività” potrà costituire motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.
5. L’Accordo prevede una durata totale finanziata di 24 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento di altri dodici mesi sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall’Ente affidatario entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 5.
7. E’ facoltà del Dipartimento concedere, entro 30 giorni dalla richiesta, apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione. Il Dipartimento è tenuto ad esprimersi in merito alle richieste di proroga formulate dalla Regione, con provvedimento espresso e motivato da emanarsi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Il provvedimento di autorizzazione o diniego dovrà essere trasmesso alla Regione mediante lettera A.R.
8. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento, potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
Art. 3
Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività
1. Le attività di cui al presente Accordo verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati.
2. Il Dipartimento potrà avvalersi del Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico Nazionale per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto, anche con il supporto di esperti esterni in affiancamento a tale Gruppo, per il cui funzionamento non si prevedono oneri diretti a carico delle Amministrazioni.
3. I componenti del Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico Nazionale vengono nominati dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga, con uno specifico decreto, e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l’andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute; tale gruppo viene coordinato dal Capo Dipartimento o suo delegato.
4. La Regione potrà avvalersi di esperti esterni per le attività di coordinamento amministrativo contabile del progetto. Per le attività di coordinamento amministrativo e per l’acquisto di attrezzature la Regione avrà a disposizione la somma base di euro 500.000 a carico del finanziamento totale del progetto salvo ridefinizioni concordate in corso d’opera sulla base di possibili economie.
5. Il Dipartimento e la Regione intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, con il supporto del Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico Nazionale.
6. L’ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo secondo modalità definite congiuntamente dal Dipartimento e dallo stesso ente.
Art. 4 Oneri finanziari
1. L’onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga” – cap. 786 “Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall’alcooldipendenza correlata” per una somma omnicomprensiva pari ad € 8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila/00).
Art. 5
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Per le attività di cui all’articolo 1 del presente accordo e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore della Regione un finanziamento omnicomprensivo di € 8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila/00) per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo e del relativo impegno di spesa comunque entro 30 giorni e il ricevimento della comunicazione di “avvio attività” di cui all’art. 2 comma 2;
b. l’ulteriore 40% del finanziamento verrà erogato dopo dodici mesi dalla data di “avvio attività” così come previsto dall’articolo 5, comma 1 e a fronte della realizzazione delle attività programmate per la prima annualità e della rendicontazione finanziaria del primo anno di attività che dovrà dimostrare l’effettiva spesa sostenuta e il completo impegno del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall’ente affidatario. Il Dipartimento, nel caso si sia realizzato in anticipo rispetto al termine previsto dei dodici mesi il completo impegno della prima tranche in seguito all’avanzamento dei progetti, su richiesta espressa della Regione Sardegna, anticiperà, entro 60 giorni dalla richiesta, l’erogazione della seconda tranche del finanziamento al fine di finanziare ulteriori unità produttive esterne i cui progetti siano stati valutati positivamente dal Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico Nazionale.
2. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di finanziare le unità produttive esterne partecipanti al progetto e le spese di coordinamento, di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all’art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne
verificare l’effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Le spese sostenute dalle unità produttive per l’acquisto di beni e servizi possono essere legittimati solo per le attività di progetto, secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L’attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all’ente committente.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento alle unità produttive esterne partecipanti al progetto verranno successivamente indicate dal Dipartimento alla Regione.
6. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente affidatario e contestuale invio di una relazione sulla realizzazione delle attività programmate per la prima annualità e della rendicontazione finanziaria del primo anno di attività che dovrà dimostrare l’effettiva spesa sostenuta e il completo impegno del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall’ente affidatario, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ….e ivi resi esigibili, mediante accreditamento della somma sul x/x x. 000000 xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale Banca d’Italia Sezione 520 Cagliari, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato alla Regione Sardegna (così come comunicato dall’ente affidatario). Tale richiesta dovrà essere intesta ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – Xxx xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx.
7. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. In tal caso il Gruppo di Coordinamento Tecnico Scientifico Nazionale potrà provvedere alla ridefinizione del cronoprogramma.
8. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere ripartite dal Dipartimento e messe a disposizione sia dell’ente affidatario per le attività di coordinamento amministrativo sia delle altre unità produttive operanti per l’eventuale estensione temporale del progetto dove ciò si ritenga utile, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre
inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta della Regione.
Art. 6
Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria
1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art. 1, la Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sugli impegni e sulle spese effettivamente sostenute, pena la possibile sospensione del presente Accordo, fatti salvi gli impegni e contratti già in essere con le unità produttive e con gli esperti esterni di cui all’art. 3, commi 2 e 4.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori precedentemente dichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l’importo complessivo, a condizione anche che gli stessi migliorino l’utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell’ente affidatario e firmatario del presente Accordo e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell’ente affidatario all’assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro sessanta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, la Regione trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 2, in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena
la sospensione del presente Accordo e recupero delle somme erogate dal Dipartimento e non ancora impegnate dall’ente affidatario.
Art. 7
Norme regolatrici dell’Accordo
1. L’esecuzione dell’Accordo è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l’attività convenzionale della pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell’ente affidatario, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto alla Regione di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dal presente Accordo. E’ escluso all’ente affidatario l’utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all’ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l’uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l’ente affidatario in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all’attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura “Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri” associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all’articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell’Ente affidatario al Dipartimento per le Politiche Antidroga con cadenza quadrimestrale a partire dalla data di “avvio attività” di cui all’art. 2 comma 2 e trasmessi in copia elettronica, integrale, prevedendo l’accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web
del Dipartimento per le politiche antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento con la seguente dicitura “in collaborazione con la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna” associata al logo della Regione.
Art. 8
Esiti del Progetto e pubblicazioni
1. L’ente affidatario dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l’esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al Parlamento 2008. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui al presente accordo sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L’ente affidatario potrà utilizzare tali dati secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 2.
Art. 9
Diffusione dei dati e dei risultati
1. I dati e I risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell’ente affidatario. Tale divieto è previsto
anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.
Art. 10 Responsabilità
1. Il Dipartimento e la Regione non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte delle unità produttive.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.
Art. 11
Recesso, risoluzione e penalità
1. Ambedue le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, qualora non vi sia il rispetto del presente accordo, fatti salvi gli impegni e i contratti già in essere.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili alla Regione, non derivante da vincoli e limitazioni previste dalla legge regionale di bilancio e contabilità o da cause di forza maggiore, il Dipartimento si riserva l’eventuale recupero delle somme ancora non impegnate o impegnato ma revocabili, salvo l’esistenza di eventuali proroghe, fatti salvi, comunque, gli impegni e contratti già in essere con le unità produttive e con gli esperti esterni di cui all’art. 3 commi 2 e 4.
3. Il presente Accordo si rescinde: per mancata comunicazione formale di “avvio attività”, per non realizzazione dei compiti di competenza esclusiva della Regione nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dal
presente Accordo e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall’art. 5 e dall’ art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata alla Regione a cui dovrà seguire, entro e non oltre 30 giorni, una risposta formale della Regione. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell’inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo ottenendo la restituzione immediata dell’eventuale finanziamento residuo al netto delle somme già impegnate.
Art. 12
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente accordo, il Foro competente è quello di Roma
Il presente Accordo di programma è formato da n. 12 articoli e n. 12 pagine.
Il presente Accordo di programma e l’allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.
Dipartimento per le Politiche Antidroga
Il Capo del Dipartimento
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Direzione Generale Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx