ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 254 del 25/08/2022
OGGETTO: Presa d`atto della stipula dell`Accordo di collaborazione tra la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`attuazione del progetto denominato ``Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell`asciutta selettiva e la riduzione dell`uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto`` - CUP H13C22000470002.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Presa d`atto della stipula dell`Accordo di collaborazione tra la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`attuazione del progetto denominato ``Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell`asciutta selettiva e la riduzione dell`uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto`` - CUP H13C22000470002.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile del S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3 dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n.5/2015 e
n. 5/2015 – provvede alla “sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”, nonché alla “effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati”;
- ai sensi dell’art. 3, comma 4, del medesimo Accordo, l’IZSVe “opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti”;
- l’art. 4 della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” prevede che la Giunta regionale del Veneto promuova la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione, nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
finalizzati prioritariamente all’affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;
- la mastite rappresenta un problema di salute e benessere animale, con importanti ripercussioni economiche negative conseguenti alla diminuzione della produzione di latte, alla riduzione della sua qualità e della resa casearia e ad un aumento dei costi per la gestione dell’animale per la sua eventuale sostituzione;
- ad oggi, il controllo delle mastiti si basa sul contenimento delle nuove infezioni tramite un corretto management di allevamento e di mungitura, la riforma dei soggetti con mastite cronica e la terapia mirata con antibiotici. Quest’ultima, però, non è sempre risolutiva e può contribuire all’insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza che coinvolgono anche la salute pubblica;
- con DGR n. 548/2020 la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il progetto denominato “Progetto di ricerca e studio di fattibilità relativo all’impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell’uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” alla cui realizzazione hanno partecipato, mediante sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione (rif. DDG n. 199/2020 e accordo di collaborazione ns. prot. n. 5248 del 29.05.2020) il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova (MAPS) e questo Istituto.
In considerazione dei risultati ottenuti alla conclusione del progetto e alla luce della positiva esperienza progettuale, la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ha richiesto – con nota prot. n. 156764 del 5 aprile 2022, acquisita al ns. prot. n. 3288 del 06.04.2022 – all’IZSVe ed al Dipartimento MAPS dell’Università degli Studi di Padova, la disponibilità a collaborare per la realizzazione di nuove azioni da sviluppare nel corso del 2022 di seguito indicate:
- ampliare il numero di aziende nelle quali testare il lisato piastrinico sia alla messa in asciutta delle bovine sia nei casi di mastite clinica;
- migliorare la metodica di produzione del lisato, al fine di preparare anche delle dosi a concentrazione tripla di LP rispetto a quanto fatto in precedenza, quindi assimilando il protocollo del lisato a quello del trattamento antibiotico, che prevede un’unica somministrazione;
- sviluppare una procedura di accompagnamento delle aziende verso l’asciutta selettiva utilizzando le informazioni raccolte durante lo svolgimento del progetto sul Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Con DGR n. 814 del 5 luglio 2022, la Giunta regionale del Veneto ha conseguentemente approvato il progetto denominato “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” ed il relativo schema di Accordo (allegati A e B al citato provvedimento), ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, tra la Regione medesima, il Dipartimento MAPS e l’IZSVe.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse, finalizzate alla realizzazione del progetto in parola e per regolamentare la reciproca collaborazione, la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto ha trasmesso a mezzo PEC, a questo Istituto e al Dipartimento MAPS dell’Università degli Studi di Padova – con nota prot. n. 327954 del 25.07.2022, acquisita al ns. prot. n. 6854 del 26.07.2022 – la proposta di Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. per l’attuazione del progetto denominato “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” , sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione stessa, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Accordo avente decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2022, eventualmente prorogabile previo accordo tra le Parti.
Con ticket intranet n. 184883/2022, il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Veterinario presso la SCT3 – Padova e Adria – Diagnostica in Sanità Animale, in qualità di Responsabile scientifico del progetto, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione in parola.
In virtù di tale Accordo (rif. ns. prot. n. 7260 dell’8.08.2022), sottoscritto digitalmente in data 25.07.2022 dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore pro tempore della “Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto”, in data 28.07.2022 dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore pro tempore del “Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova” (rif. ns. prot. n. 6971/2022) e in data 08.08.2022 dal Direttore generale di questo Istituto, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e inoltrato alle parti con nota prot.
n. 7265 dell’8.08.2022, l’IZSVe si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività indicate all’art. 4 dell’Accordo in parola.
Per la realizzazione delle attività in collaborazione, la Regione del Veneto riconoscerà un finanziamento complessivo di € 49.880,00, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute, contribuendo alle spese per l’attuazione del Progetto sostenute dal Dipartimento MAPS, fino ad un massimo di € 28.760,00 e fino ad un massimo di € 21.120,00 a favore dell’IZSVe – importo fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – da corrispondersi, con le modalità indicate all’art. 7 dell’Accordo di collaborazione, previa presentazione di rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31.12.2022.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di prendere atto delle determinazioni assunte con DGRV n. 814 del 05.07.2022, con la quale la Regione del Veneto ha approvato il progetto denominato “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” – allegato A al citato provvedimento – e lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 241/1990 – allegato B – tra la Regione medesima, il Dipartimento MAPS dell’Università degli Studi di Padova e questo Istituto;
2. di prendere atto dell’avvenuta stipula, in data 08.08.2022, dell’Accordo di collaborazione di cui al punto 1. (rif. ns. prot. n. 7260 dell’8.08.2022) tra la Regione del Veneto, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore pro tempore della Direzione Agroalimentare, l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore pro tempore del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, – in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022, eventualmente prorogabile previo accordo tra le Parti – documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
3. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga dell’Accordo in parola, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 5 dello stesso;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività progettuali previste nell’Accordo, poste sotto la responsabilità scientifica del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx dirigente veterinario presso la “SCT3 – Padova e Adria – Diagnostica in Sanità Animale”, la Regione del Veneto ha assegnato all’IZSVe un contributo fino ad un massimo di € 21.120,00 – somma fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – da corrispondersi secondo le modalità indicate all’art. 7 del medesimo Accordo, previa presentazione di rendicontazione e relazione finale che dovrà pervenire entro il 31.12.2022;
5. di affidare la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1) alla U.O. “Ricerca e Cooperazione Internazionale”;
6. di rilevare l’importo di cui al punto 4) al sottoconto “610010111 Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati” del Bilancio Economico 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto delle determinazioni assunte con DGRV n. 814 del 05.07.2022, con la quale la Regione del Veneto ha approvato il progetto denominato “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” – allegato A al citato provvedimento – e lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
n. 241/1990 – allegato B – tra la Regione medesima, il Dipartimento MAPS dell’Università degli Studi di Padova e questo Istituto;
2. di prendere atto dell’avvenuta stipula, in data 08.08.2022, dell’Accordo di collaborazione di cui al punto 1. (rif. ns. prot. n. 7260 dell’8.08.2022) tra la Regione del Veneto, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore pro tempore della Direzione Agroalimentare, l’Università degli Studi di Padova, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore pro tempore del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, – in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022, eventualmente prorogabile previo accordo tra le Parti – documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga dell’Accordo in parola, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 5 dello stesso;
4. di prendere atto che, per la realizzazione delle attività progettuali previste nell’Accordo, poste sotto la responsabilità scientifica del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx dirigente veterinario presso la “SCT3 – Padova e Adria – Diagnostica in Sanità Animale”, la Regione del Veneto ha assegnato all’IZSVe un contributo fino ad un massimo di € 21.120,00 – somma fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – da corrispondersi secondo le modalità indicate all’art. 7 del medesimo Accordo, previa presentazione di rendicontazione e relazione finale che dovrà pervenire entro il 31.12.2022;
5. di affidare la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1) alla U.O. “Ricerca e Cooperazione Internazionale”;
6. di rilevare l’importo di cui al punto 4) al sottoconto “610010111 Contributi da Regione per quota extra fondo vincolati” del Bilancio Economico 2022.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗹
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 6 di 6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 254 del 25/08/2022
OGGETTO: Presa d`atto della stipula dell`Accordo di collaborazione tra la Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l`attuazione del progetto denominato ``Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell`asciutta selettiva e la riduzione dell`uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto`` - CUP H13C22000470002.
Pubblicata dal 25/08/2022 al 09/09/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Attuazione del progetto “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del
Veneto”
* * * * * *
Tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Treviso, il 7 aprile 1961, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare
e
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. 8006480281, di seguito denominata per brevità anche “MAPS”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Bologna, il 15 febbraio 1972, in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute MAPS
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 10, codice fiscale n. 00206200289, di seguito denominata per brevità anche “IZSVe”, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova, il 2 febbraio 1967, in qualità di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
premesso che
a. Con Delibera della Giunta regionale n. 814/2022 è stato approvato il progetto “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto” (Allegato A) e che con medesima è stato altresì stabilito che tale progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare, il MAPS e l’IZSVe;
b. Con Delibera della Giunta regionale n. 814 del 5 luglio 2022 è stato approvato il presente schema di accordo (Allegato B), individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
c. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni,
con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo...” e ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
d. L’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali…” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
e. La legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183””, all’articolo 3 “Compiti dell’istituto”, comma 3, dispone che l’IZSVe provveda all’assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. F) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”;
f. L’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie “opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione” (art. 1, comma 2, dello Statuto dell’Istituto);
g. In particolare l’Istituto svolge i seguenti compiti: la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri; l’attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare; l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati (art. 3, comma 3, lettere a, b, d, l, m, n, dello Statuto dell’Istituto);
h. La Regione del Veneto promuove la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti finalizzati prioritariamente all’affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;
i. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale nonché la promozione della ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo;
j. La Regione del Veneto, il MAPS e l’IZSVe, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di studiare l’impiego del lisato piastrinico come strumento di riduzione dell’uso di antibiotico nella prevenzione e cura della mastite negli allevamenti di bovine da latte del Veneto.
Considerato che
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
La Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;
La Regione, il MAPS e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella della riduzione dell’uso degli antibiotici per curare la mastite delle bovine da latte.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».
Tali presupposti, al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo, sono come di seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.
La collaborazione tra la Regione, il MAPS e l’IZSVe nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1. La Regione, il MAPS e l’IZSVe si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto “Utilizzo del lisato piastrinico come strumento per la gestione dell’asciutta selettiva e la riduzione dell’uso di antibiotico nella terapia delle mastiti negli allevamenti di bovine da latte del Veneto”, come descritto nell’Allegato A della DGR n. 814 del 5 luglio 2022;
2. L’aggiornamento del progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività
1. Il progetto si propone di agire su più livelli che vanno ad approfondire l’utilizzo del lisato piastrinico (LP) nella gestione dell’asciutta selettiva negli allevamenti di bovine da latte ed in particolare:
o Ampliare il numero di aziende nelle quali testare il LP sia alla messa in asciutta delle bovine sia nei casi di mastite clinica;
o Migliorare la metodica di produzione del LP;
o Sviluppare una procedura di accompagnamento delle aziende zootecniche verso l’asciutta selettiva;
2. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
3. Il progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all’art. 9 del presente Accordo.
ART. 3 – Referenti del Progetto
1. Il responsabile per la Regione è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per MAPS è la prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
3. Il responsabile per l’IZSVe è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
4. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto, MAPS e IZSVe prevede la costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili del progetto, e da almeno tre referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da ciascuno dei tre enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l’analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati ed in particolare per le seguenti attività all’interno di ciascun Work Package (WP):
WP 6 - Attività di divulgazione:
● Partecipazione 4 incontri di fine progetto;
● Partecipazione 1 evento aperto a tutti i portatori d’interesse.
WP 7 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: Attività di segreteria.
2. Il MAPS si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2, in particolare per le seguenti attività all’interno di ciascun Work Package (WP):
WP 1 – Individuazione in collaborazione con l’Associazione Allevatori delle nuove aziende da inserire nel progetto:
● Individuazione delle nuove aziende;
● Incontro con le aziende partecipanti al progetto.
WP 2 – Produzione nuove preparazioni di lisato in tutte le aziende coinvolte nel progetto:
● Prelievi sacche di sangue.
WP 4 – Interventi in allevamento (Piano dei trattamenti):
● Coordinamento attività tra stalla e laboratori e da laboratori a stalla;
● Archiviazione e controllo qualità dati raccolti ed elaborazione dati;
● Sopralluoghi in azienda con personale a progetto.
WP 5 – Sviluppo di una procedura di accompagnamento delle aziende verso l’asciutta selettiva:
● Intervista agli allevatori;
● Raccolta informatizzata dei dati;
● Predisposizione report;
● Valutazione dati aziendali;
● Prelievo campioni latte;
● Valutazione retrospettiva degli interventi.
WP6 – Attività di divulgazione.
WP 7 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione.
3. L’IZSVe si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2, in particolare per le seguenti attività all’interno di ciascun Work Package (WP):
WP 1 – Individuazione in collaborazione con l’Associazione Allevatori delle nuove aziende da inserire nel progetto:
● Collaborazione con personale MAPS all’individuazione delle nuove aziende;
● Incontro insieme a personale MAPS con le aziende partecipanti al progetto.
WP 2 - Produzione nuove preparazioni di lisato in tutte le aziende coinvolte nel progetto:
● Formazione del personale a tempo determinato per preparazione LP;
● Preparazione LP.
WP 3 – Produzione di xxxxxx concentrato:
● Valutazione metodi di concentrazione LP;
● Preparazione dosi di LP concentrato.
WP 4 – Interventi in allevamento (Piano dei trattamenti):
● Formazione personale a tempo determinato su metodi microbiologici;
● Esecuzione analisi microbiologiche;
● Raccolta dati analisi microbiologiche.
WP 5 – Sviluppo di una procedura di accompagnamento delle aziende verso l’asciutta selettiva:
● Valutazione dei dati aziendali in collaborazione con personale MAPS;
● Esecuzione analisi microbiologiche;
● Valutazione retrospettiva degli interventi in collaborazione con personale MAPS. WP6 – Attività di divulgazione.
WP 7 - Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione.
4. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.
5. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal progetto.
ART. 5 – Durata
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2022. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del progetto di ricerca.
ART. 7 – Rimborso delle spese sostenute
1. L’entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:
Regione del Veneto: 49.880,00 euro MAPS: 10.000,00 euro
IZSVe: 6.000,00 euro
2. La Regione riconosce a MAPS e a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
3. La Regione contribuirà alle spese per l’attuazione del progetto sostenute da MAPS fino ad un massimo di euro 28.760,00, sostenute da IZSVe fino ad un massimo di euro 21.120,00.
4. MAPS e IZSVe presenteranno domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2022.
5. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici
1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito della presente convenzione saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione, MAPS e IZSVe potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al MAPS, all’IZSVe e alla Deliberazione di Giunta n. 814/2022.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1. La Regione, MAPS e IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da MAPS e IZSVe che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR
n. 814 del 5 luglio 2022 nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico in parti uguali a MAPS e IZSVe.
Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
Per l’Università degli Studi di Padova - MAPS Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx |
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx |