Contract
Avv. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Ghent (Belgio) – Reggio Xxxxxx (Italia)
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DEFINIZIONE
Art. 1655 c.c.:
«L‘appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
Disciplina codicistica non si applica agli appalti pubblici
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❖ Appalto d’opera: creazione di un nuovo bene o riparazione, modificazione, manutenzione di un determinato bene. Regolato dal codice civile artt. 1655-1677 c.c.
❖ Appalto di servizi: esecuzione di un’attività intesa come prestazione diretta a fornire un’utilità a favore del committente, senza elaborazione o trasformazione della materia. Disciplina del contratto d’appalto in quanto compatibile.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONTRATTO APPALTO
❑ Contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, di durata e a forma libera (per immobili necessaria la forma scritta)
❑ Contratto commutativo: prestazione determinata o determinabile
❑ Organizzazione d’impresa – rischio d’impresa ed autonomia dell’appaltatore
❑ Contratto intuitus personae ?
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APPALTO ED ALTRE FIGURE CONTRATTUALI
o Appalto e vendita
➢ Differenza: prevalenza prestazione di dare piuttosto che di fare – scopo del contratto.
o Appalto e somministrazione
➢ Differenza: prestazione continuativa di cose
➢ Contratto di somministrazione di manodopera
o Appalto e subfornitura
➢ Differenza: autonomia dell’appaltatore rispetto al subfornitore
o Appalto e contratto d’opera
➢ Differanza: struttura e dimensione dell’impresa cui sono commissionate le opere
o Appalto e lavoro subordinato
➢ Differenza: Organizzazione d’impresa
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❖ PARTI
APPALTO D’OPERA
▪ Pluralità di committenti
▪ Pluratilità di appaltatori
❖ OGGETTO
▪ Descrizione dell’opera
- Determinata
- Per gli appalti in materia di edilizia obbligatorietà concessioni e autorizzazioni
prescritte per legge
- Capitolato: speciale o metrico
- Progetto
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❖ CORRISPETTIVO
▪ Deve essere in denaro
▪ Determinazione: a corpo; a misura – Prestazioni in economia
▪ Indicazione a pena di nullità del costo relativo alla sicurezza del lavoro
▪ In caso di macanta determinazione del prezzo, contratto rimane valido e si applicano
i seguenti criteri:
- Sulla base della richiesta dell’appaltatore
- Sulla base delle tariffe od usi
- In mancanza ricorso al giudice.
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Variazioni del corrispettivo e clausole di revisione del corrispettivo
1. Varzioni del prezzo in caso di onerosità o diminuzione sopravvenuta del costo
dell’esecuzione dell’opera
Art. 1664 1° comma c.c.:
«Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo xxxxxxxx.Xx revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo»
➢ Condizioni:
• Se richiesta dall’appaltatore non vi devono essere ritardi nella consegna
dell’opera;
• L’aumento o la diminuzione non devono essere prevedibili;
• La variazione deve incidere concretamente sulle prestazioni reciproche.
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Facsimile clausola di revisione ex art. 1664 1° comma c.c.
«L’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo qualora, per effetto, di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o o dimininuwioni nel costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto.
La revisione al punto che precede sarà accordata solo per quella differenza che eccede il decimo»
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2. Variazioni del corrispettivo per difficoltà dell’esecuzione
Art, 1664 2° comma x.x.
«Xx xxx xxxxx xxxx'xxxxx xx manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso»
➢ Condizioni:
• Difficoltà non previste nel contratto ne fossero prevedibili
• Solo in caso di cause naturali;
• No variazioni dell’opera.
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Facsimile clausola di revisione ex art. 1664 12 comma c.c.
«L’appaltatore avrà diritto ad un equo compenso se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione deivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalla parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore medesimo»
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Autonomia delle parti in materia di revisione del prezzo
Art. 1164 c.c. è derogabile dalle parti:
Le parti possono:
- Prevedere una soglia diversa da quella legale per operare la revisione del corrispettivo
concordato;
- Possono limitare la revisione del corrispettivo ad alcune voci di spese;
- Escludere qualsiasi revisione del corrispettivo.
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❖ MODALITÀ ESECUTIVE – TERMINE
➢ Nomina direttore lavori: facoltativa nell’appalto privato, nominato dal committente.
- Compiti: sorveglianza e controllo
- Responsabilità nei confronti del committente per vizi/difformità dell’opera e per vizi derivanti da carenze progettuali. Responsabilità nei confronti di terzi per danni.
➢ Indicazioni dei termini: iniziale, finale, proroghe, disciplina dei ritardi (clausole penali o
clausula risolutiva espressa).
➢ Fornitura dei materiali: da parte dell’appaltatore o da parte del committente (attenzione alla somministrazione di manodopera).
➢ Verifiche del committente: difformità e vizi dell’opera
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➢ VARIAZIONI DELL’OPERA
• Proposte dall’appaltatore art. 1659 c.c.:« l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L‘autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione».
• Necessarie al progetto art. 1660 c.c: « Se per l'esecuzione dell'opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo . Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo».
- Variazioni concordate/non concordate
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• Variazioni ordinate dal committente art. 1661 c.c.: «Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima».
- Proroga termine di consegna;
- Se si tratta di lavori extracontrattuali con una propria individualità rispetto all’opera originaria concordata in contratto anche se ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge debbono costituire oggetto di un nuovo contrato d’appalto.
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FACSIMILE CLAUSOLE VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA
VARIAZIONI PROPOSTE DALL’APPALTATORE E CONCORDATE
L’Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell’Allegato A né alle modalità di esecuzione dell’opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, l’Appaltatore non ha diritto a compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
VARIAZIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE
Il Committente può apportare variazioni a quanto previsto nell’Allegato A ed alle modalità di esecuzione dell’opera attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all’Appaltatore e, per quanto di competenza, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto e comunque purché le stesse non determinino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto.
VARIAZIONI NECESSARIE
Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni da verificarsi dell’evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza alla Camera di commercio competente.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’Appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il Committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo, da determinarsi tenendo conto dello stadio di avanzamento dei lavori e del valore dell’appalto. In caso di disaccordo la somma verrà determinata dalla Camera di commercio competente per territorio, sulla base del Prezzario regionale delle opere edili.
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➢ SUBAPPALTO
L’appaltatore puó ricorrere nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali aal collaborazione di un’altra impresa a cui delegare il compimento di una parte o dell’intera prestazione dell’opera, a condizione che che sia stato autorizzato dal committente.
• Autorizzazione necessaria: espressa, tacita, per fatti concludenti, specifica o generica;
• Le parti possono anche prevedere il divieto assoluto di subappalto, con conseguente responsabilità per
risarcimento del danno in capo all’appaltatore che contravvenga a tale divieto;
• Il subappaltatore rimane terzo rispetto al contratto di appalto;
• L’appaltatore rimane sempre responsabile nei confronti del committente per vizi o difformità dell’opera anche se dipendenti dal fatto del subappaltatore. In merito all’opera eseguita dal subappaltatore l’accettazione dell’appaltatore resta peró condizionata dal fatto che il committente a sua volta accetti l’opera senza riserve;
• Responsabilità solidale per contributi e premi non versati a favore dei dipendenti del subappaltatore;
• Subappaltatore responsabilie per vizi e difetti della propria prestazione nei confronti dell’appaltatore
(subappaltante);
• Per danni a terzi arrecati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
• Azione di regresso contro il subappaltatore: denuncia a pena di decadenza entro 60 giorni (art, 1670 c.c.)
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FACSIMILE CLAUSOLA SUBAPPALTO
«Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: .
Ulteriori subappalti di lavori, sia a opera dell’Appaltatore che a opera di un subappaltatore, dovranno essere specificamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell’autorizzazione scritta del Committente, il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., inadempimento grave in danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno.
L’Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente.
Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tale fine l’Appaltatore si impegna a ottenere l’espresso consenso del subappaltatore.
Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e subappaltatore».
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❖ ESECUZIONE DEL CONTRATTO
➢ Collaborazione del committente: licenze, permessi, predisposizione area di lavoro, consegna progetti, dati, elaborati.
➢ Esecuzione opera a regola d’arte.
➢ Rispetto termini esecuzione dell’opera (penali). No verifica finale del committente prima del termine finale.
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➢ Controlli committente in corso d’opera
Facoltativa e non impedisce di poter rilevare vizi o difformità in sede di verifica finale. In genere no accettazione dell’opera per cui se non esercitata la facoltà nessuna preclusione,
Costatazione di ritardi e vizi: diffida all’appaltatore ma se vizi o difetti ineliminabili, risoluzione del contratto.
FACSIMILE CLAUSOLA VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
«In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle Parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei lavori. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il Direttore dei lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine, il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno».
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❖ Ultimazione Lavori
❑ Verifca
❑ Collaudo
❑ Accettazione
❑ Presa in consegna
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❑ Verifica
Ispezione dell’opera da parte del Committente ad ultimazione dei lavori.
Invito al Committente: Committente omette ispezione senza giusti motivi: opera si intende accettata (art, 1665 3° comma c.c.)
Appaltatore ha onere di presenziare
Costi di ispezione a spese dell’appaltatore
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❑ Collaudo
Dichiarazione con cui il committente dichiara all’appaltatore che l’opera è stata eseguita ad opera d’arte e conformemente alle pattuizioni contrattuali.
Xxxxxxxx non libera l’appaltaore della responsabilità di buona esecuzione.
Puó essere successivo,
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❑ Accettazione
Tacita o espressa;
Successiva all’ispezione oppure presunta;
Senza riserve: volontà del committente di accettare l’opera senza reclami sulla
consistenza e qualità dell’opera. Effetti:
- Passaggio del rischio;
- Libera appaltatore da responsabilità per vizi consciuti o riconoscibili;
- Diritto alla consegna dell’opera e del pagamento del corrispettivo.
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❑ Consegna
• Obbligazione di custodia dell’appaltatore sino alla consegna;
• Consegna al termine pattuito;
• Ritardo dell’appaltatore (penali o risoluzione del contratto);
• Consegna anticipata;
• Xxxxxxx nel ricevere la consegna da parte del committente;
• Passaggio proprietà dell’opera;
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❖ VIZI DELL’OPERA
Art. 1667 c.c.
«L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformià e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore .
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati,
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna»
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• Deroghe: per dottrina si per giurisprundenza no
• Denuncia vizi
• Forma e contenuto della denuncia
• Termini a pena di decadenza
• Riconoscimento
• Azioni giudiziali
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❖ VIZI OPERE EDILI
• Obbligazione di custodia dell’appaltatore sino alla consegna;
• Consegna al termine pattuito;
• Ritardo dell’appaltatore (penali o risoluzione del contratto);
• Consegna anticipata;
• Xxxxxxx nel ricevere la consegna da parte del committente;
• Passaggio proprietà dell’opera.
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❖ VIZI OPERE EDILI
Art. 1669 c.c.
«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento), l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia»
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TUTELA DEI LAVORATORI
SICUREZZA SUL LAVORO:
- Obblighi del committente
- Responsabilità RESPONSABILITÀ SOLIDALE
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APPALTO DI SERVIZI
❖ Appalto di servizi: esecuzione di un’attività intesa come prestazione diretta a fornire un’utilità a favore del committente, senza elaborazione o trasformazione della materia. Disciplina del contratto d’appalto in quanto compatibili.
➢ Disciplina applicabile:
• contratto d’appalto d’opera tranne che artt, 1669 x.x. (xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx), 0000 x.x. (xxxxxxxxx e deterioramento della cosa);
• Disciplina del contratto di somministrazione;
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❖ Peculiarità del contratto d’appalto di servizi
➢ Parti
➢ Corrispettivo: revisione del prezzo, clausole di adeguamento automatico,
clausole di esclusione di revisione
➢ Clausole di riservatezza
➢ Durata del contratto: possibilità di rinnovo
➢ Variazioni al progetto: modificazione modalità di esecuzione del servizio
➢ Verifica: no consegna, collaudo, perimento, deterioramento della
cosa
➢ Vizi: garanzia per vizi esecuzione integrale del servizio, non applicabile Se il servizio non è stato terminato integralmente
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CONTRATTO DI OUTSORCING
❖ Accordo con il quale il committente trasferisce in capo all’outsourcer alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale (es: contratti di gestione buste paga, contratti di recupero credito; servizi telematici ed informatici).
❖ Contratto misto: prestazione di fare- contratto d’appalto di servizi, contratto d’opera, contratto di somministrazione (se l’esternalizzazione ha oggetto la fornitura ripetuta e costante, contratto d’opera intellettuale (se l’oggetto dell’esternalizzazione è il frutto di una prestazione d’opera intellettuale).
❖ Differenza con la cessione del ramo d’azienda: ramo di azienda ogni entità economica organizzata la quale in occasione del trasferimento mantiene la sua identità o frazione produttiva.
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❖ Caratteristiche contratto di outsorcing
➢ Collaborazione outsourcee – committente/appaltatore: messa a disposizione delle infrastrutture logistiche ed informatiche;
➢ Determinazione del corrispettivo: canone periodico per interventi programmati – costi per interventi
eccezionali;
➢ Personale outsourcer altamente specializzato;
➢ Durata relativamente lunga;
➢ Possibilità di verifica per l’outsourcee;
➢ Conservazione documenti per l’outsourcer;
➢ Esonero responsabilità per il committente: outsourcer responsabile per tutti i danni causati dai propri dipendenti collaboratori, consulenti.
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CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
❖ Contratto con il quale una parte si obbliga verso un corrispettivo ad offrire in favore dell’altra una serie di prestazioni di consulenza, assistenza e manutenzione per un determinato periodo e con riferimento ad un determinato prodotto
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CONTRATTO DI PULIZIE / CONTRATTO DI VIGILANZA/RECEPTION/ACCOGLIENZA/LOGISTICA
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