CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA
TRA:
la societa' MI.GRA S.A.S. DI XXXXXXXX XXXXXXXXX E C. con sede in VOGHERA (PV), XXX
XXXXX 00, codice fiscale 01990930180, in persona della legale rappresentante Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX nata a Voghera (PV) il 20/03/54 e residente in Voghera (PV) Via XX Settembre n.13 COD.FISC.: TRV GZL 54C60 M109N, di seguito denominato parte locatrice
E:
la societa' COMUNE DI PONTECURONE con sede in XXXXXXXXXXX (XX), XXXXX XXXXXXXXX 00,
codice fiscale 00374620060, di seguito denominato parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprieta' sito in XXXXXXXXXXX (XX), XXX XXXX'XXXXXXXXXXX x. , xxxxx X.X.xxx xxxxxxx catastali identificati da foglio 18, particella numeratore 273, , categoria D/7
, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. Il contratto avra' durata dal 08/08/2012 al 07/08/2018
Il canone viene pattuito nella misura di Euro 10410,00 annuali.
da pagarsi in due eguali rate SEMESTRALI anticipate di Euro 5.205,00 oltre I.V.A.di Legge, scadenti entro il mese di agosto ed il mese di Febbraio di ciascun anno.
Le variazioni in aumento non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale aumento ISTAT potra' essere applicato dall'anno 2015 in poi.
Il contratto di locazione di cui trattasi, si intendera' tacitamente rinnovato per un
periodo di 6 (sei) anni, e cosi di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 12 mesi prima della scadenza della locazione, e salvo recesso da comunicarsi da parte del conduttore, nei termini e modalita' previsti dall'art.27 L.27 7 78 N.392.
La locazione e' ad uso esclusivo di magazzino; e' vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza
permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.
Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verra' utilizzato per lo svolgimento di attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori; la dichiarazione qui espressa assorbe tutto il contenuto
e le conseguenze degli art. 34 e 35 L.27 7 78 N.392.
Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 30 giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro due mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.1456 C.C. ove il locatore non si avvalga della facolta' concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione dara' luogo alla corresponsione di un interesse pari a quello legale.
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni.
I locali si consegnano in normale stato di manutenzione, a norma dell'art.1575 c.c., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dall'inizio della locazione; il locatore dichiara che l'immobile e' in regola con le vigenti norme.
E' proibito al conduttore, senza preventivo consenso scritto del locatore di fare eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuale.
Il locatore si riserva il diritto di collocare contatori per misurare il consumo dell'acqua e, in tal caso, il conduttore dovra' rimborsare, oltre al prezzo dell'acqua consumata, il costo del noleggio, lettura e manutenzione.
Il conduttore e' direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento d'acqua, fughe di gas, ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.
Le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli Art.1576 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore; il locatore si sostituira' all'inquilino, qualora questi non vi provveda tempestivamente, e il relativo costo dovra' essere rimborsato entro 60 giorni dall'avvenuta riparazione.
Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno dalle ore 14 alla ore 16, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facolta' del locatore, o chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo allo scopo di constatare il modo d'uso.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonche' agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, Foro competente sara' quello del domicilio del locatore, che viene eletto,
a tutti gli effetti nei locali affittati quantunque non piu' ritenuti.
A norma degli Artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.
Letto, approvato e sottoscritto. PONTECURONE, 07/08/2012
La parte locatrice
La parte conduttrice