CVT
Responsabilità Civile Auto e
CVT
(Corpi veicoli terrestri)
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 31.07.2016
Alle ore 24.00 del : 31.07.2019
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati il 31.07.2017
SOMMARIO
Definizioni
Attività del Contraente
SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art..1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Art..5 Aggravamento del rischio
Art. 6 Prevalenza – validità esclusiva norme dattiloscritte
Art. 7 Interpretazione del contratto
Art. 8 Foro competente
Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Art. 11 Coassicurazione e delega
Art. 12 Clausola Broker
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
SEZIONE 2 NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 1 Obbligo del contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri Art. 2 Procedura del risarcimento diretto del danno
Art. 3 Determinazioni dell’Impresa
Art. 4 Procedura del risarcimento del danno (diverso dal risarcimento diretto) Art. 5 Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati
Art. 6 Risarcimento dei terzi trasportati
Art. 7 Informativa sinistri
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA, GARANZIE ACCESSOIE E CVT
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e Massimali
Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Massimali di garanzia RCA – Franchigia fissa ed assoluta
Art. 4 Forma del contratto
Art. 5 Formule tariffarie
Art. 6 Variazione parco veicoli – regolazione del premio
Art. 7 Gestione delle vertenze
Art. 8 Rinuncia alla rivalsa
Art. 9 Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola Art. 10 Precisazioni ed estensioni di garanzia
Art. 11 Estensione territoriale
GARANZIE ACCESSORIE
a) Dissequestro e custodia
b) Spese di recupero custodia e rimpatrio
c) Ripristino airbag
d) Imbrattamento tappezzeria
e) Spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica
f) Spese di trasporto in ambulanza
g) Xxxxx acose di terzi trasportati
h) Rinuncia alla rivalsa
CORPI VEICOLI TERRESTRI _ CVT
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Somme assicurate
Art. 3 Esclusioni relative alla garanzia Incendio
Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione
Art. 5 Determinazione dei danni ai veicoli (valida per la sezione CVT)
Art. 6 Franchigie
Art. 7 Ammontare del premio
DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia che assicura il presente rischio
Contraente: Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell’interesse di chi spetta
Assicurato: Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento e/o Indennizzo: La somma dovuta dalla Società all’Assicurato, e/o agli
aventi diritto, in caso di sinistro
Rischio: La probabilità che si verifichi l’evento dannoso
Garanzia: la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza: il documento contrattuale che prova e regolamenta l’assicurazione
Franchigia: l’importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
Scoperto: L’importo risultante dall’applicazione della percentuale prevista sull’ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
Limite di risarcimento: La somma massima dovuta dalla Società
Accessori aggiuntivi – non di serie:
Equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi.
Accessori di serie: Equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi
ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo
dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione
Audio-fono-visivi: l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio,
radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd,
navigatori satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
Veicolo: Macchina di qualsiasi specie guidata dall’uomo che circola su strada.
Comunicazione: Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono
tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili.
Legge: D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
Regolamento: Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06
Attestazione sullo stato del rischio:
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente almeno 30gg. lavorativi antecedenti alla scadenza del contratto e che certifica lo stato del rischio assicurato, ovvero l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione
Periodo di osservazione: Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza
dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Classe di merito di Conversione Universale (CU):
È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito dell’Impresa: È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle
regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006
Bonus/Malus: Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel “Periodo di Osservazione” con regole evolutive fissate dall’Impresa,
Tariffa Fissa: Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell’accadere o meno di sinistri nel “Periodo di Osservazione”
Tariffa a Franchigia : Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che
prevede l’applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente all’Impresa
dopo la liquidazione del danno.
Danno totale: Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale: Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del
veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l’entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Risarcimento diretto: Procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e
dal relativo Regolamento n°254/06 nell’ambito dell’Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.
ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
AMA Azienda per la Mobilità Aquilana SPA è una società per Azioni costituita dal 1° gennaio 2000: la forma giuridica è stata individuata in applicazione delle leggi di riforma del settore trasporto pubblico locale. L'azionista di riferimento è il Comune di l'Aquila che detiene il 100% del capitale sociale.
I percorsi e gli orari delle autolinee sono definiti dagli Enti concedenti istituzionalmente preposti:
Il Comune di L'Aquila per il servizio di trasporto nel territorio comunale, attraverso il contratto di servizio.
La Regione Abruzzo per il servizio di trasporto nel territorio intercomunale servito, attraverso l'istituto della concessione.
L’AMA SPA ha per oggetto sociale la gestione di servizi di trasporto pubblico nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli e/o tramvie, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone mediante ferrovie, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant’altro di attinente all’attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.
Proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta. Inoltre l’AMA SPA ha per oggetto sociale anche: l’attività di riparazione e manutenzione di veicolo anche per conto di terzi; esercizio dell’attività di progettazione ed esecuzione di impianti di segnaletica anche semaforica in genere dell’attività di prestazione di servizi, anche di progettazione, riguardanti la viabilità e la circolazione stradale; esercizio del commercio di carburanti e lubrificanti; esercizio dell’attività di gestione di magazzini per conto di terzi e di prestazione di servizi di logistica.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio buona fede
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 2- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
a) la prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
b) le rate di premio successive alla prima entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza
c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata del contratto
La durata del contratto è convenuta in anni 3 (Tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.07.2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/07/2019.
Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Alla scadenza del 31.07.2019 il Contraente avrà altresì la facoltà di richiedere una proroga delle garanzie assicurative per ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l’espletamento di nuova gara.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore al 50% del premio annuale.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).
Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Art. 6 - Prevalenza - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Le dichiarazioni dell' Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.
La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 7 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 8– Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove ha sede la Contraente.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell’art. 1911 del C.C.:
1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
Art. 12 - Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo gli accordi o i convenuti in essere con le Compagnie medesime o, in mancanza, secondo la aliquota percentuale massima del 5%
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non
esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara [CIG] comunicato dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
SEZIONE 2 - NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 1) Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, redatta dal Contraente assicurato sul modulo di constatazione amichevole (modulo blu) approvato dall’ISVAP, deve contenere tutti i dati relativi all’evento dannoso così come richiesto nel modulo suddetto e deve essere tempestivamente presentata all’Impresa, ai sensi dell’Art.143 del D.Lgs. n°209/2005.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all’art. 1915 C.C.; l’Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 2) Procedura del risarcimento diretto del danno
Ai sensi dell’Art.149 del D.Lgs. n°209/2005 e del DPR. n°254/06, la richiesta di risarcimento per danni subiti da un veicolo assicurato e/o lesioni di lieve entità subite dal conducente, dovrà essere inoltrata dal Contraente assicurato direttamente all’Impresa.
La presente procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che:
▫ si tratti di collisione che coinvolga due soli veicoli identificati ed entrambi con obbligo di assicurazione RCA , immatricolati in Italia (o R.S.M. o Città del Vaticano) ed assicurati per la RCA;
▫ siano derivati danni a veicoli e a cose assicurate, o in caso di lesioni al conducente, queste siano di lieve entità.
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal Contraente assicurato mediante lettera raccomandata A.R., telefax, via telematica o consegna a mano.
La richiesta di risarcimento di cui al paragrafo precedente conterrà tutti gli elementi circostanziati in ordine al danno sofferto, previsti dall’Art. 6) del DPR. n°254/06.
Nel caso in cui il sinistro denunciato non rientri nell’ambito di applicazione del “Risarcimento diretto” previsto dal presente articolo, l’Impresa è tenuta ad informare il danneggiato a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, e sempre entro i termini suddetti (30gg.) l’Impresa è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento, corredata della documentazione acquisita, all’Impresa del responsabile del danno, qualora questa sia nota.
Art. 3) Determinazioni dell’Impresa
Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, ai sensi dell’Art. 8) del DPR n°254/06, l’Impresa è tenuta ad indicare alternativamente:
▫ una congrua offerta di risarcimento del danno, espressa in forma specifica;
▫ gli specifici motivi che impediscono di formulare un’offerta di risarcimento del danno. L’Impresa è tenuta ad inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo precedente, entro i seguenti termini:
a) 90 gg. in caso di lesioni o decesso;
b) 60 gg. in caso di danni riguardanti i veicoli e o le cose;
c) 30 gg. in caso di danni a veicoli o cose qualora il modulo di denuncia di sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Art. 4) Procedura del risarcimento del danno ( diverso da quello diretto)
Trascorsi i termini di cui all’articolo precedente - punti a) b) e c) – decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia inoltrato all’Impresa la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata A.R., e qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo “Procedura del risarcimento diretto del danno” varrà quanto previsto dall’Art. 148 del D.Lgs. n°209/05 e dal DPR n°254/06.
Art. 5) Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati
L’Impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato, ai sensi dell’Art. 9) del DPR n° 254/06, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
Tali obblighi comprendono, tra gli altri: il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, il controllo e l’eventuale integrazione della richiesta di risarcimento, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
Art. 6) Risarcimento dei terzi trasportati
In caso di danno/i subito/i dal/i terzo/i trasportato/i a bordo del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal/i danneggiato/i all’Impresa, in applicazione all’Art. 141) del D.Lgs. n°209/05.
Art. 7) Informativa sui sinistri
L’Impresa si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- Elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell’importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell’importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni su espressa richiesta del Contraente;
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA, GARANZIE ACCESSORIE E CVT
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione e massimali
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore assicurati e descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’assicurazione è valida anche se i veicoli assicurati trainino un altro veicolo o ne siano trainati.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
Art. 2) Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
- per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- limitatamente ai danni a cose se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall’art. 129 del D. LGS. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- nei confronti dell’Assicurato;
- per danni subiti dal conducente del veicolo assicurato;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa “ prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova “.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A. , la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3) Massimali di garanzia RCA – Franchigia fissa ed assoluta -
La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro così individuati
Euro 10.000.000,00 massimale unico
Il contraente assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza massima per ogni sinistro di Euro 500,00
Art. 4) Forma del contratto
La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.
I veicoli da assicurare sono descritti all’Allegato N°A e sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché:
potenza per il parco autovetture;
peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
numero posti per autobus;
Art. 5) Formule tariffarie
La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce “Definizioni”:
A) Bonus/Malus per le autovetture;
B) Xxxxxxx Xxxxx o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;
C) Tariffa Fissa per i restanti veicoli;
Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all’ultimo triennio assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.
Le tariffe applicate si intendono riferite prevalentemente alla zona territoriale L’Aquila.
Art. 6) Variazione parco veicoli – Regolazione premio
Le inclusioni in garanzia di nuovi veicoli e/o le esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dal Contraente alla Società al loro verificarsi, e la decorrenza della variazione avrà luogo alle ore prefissate del giorno di richiesta, nel rispetto di quanto segue:
Inclusioni a nuovo e sostituzioni di veicoli:
I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni economiche (tariffa) applicate alla presente polizza.
Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione.
Esclusioni di veicoli assicurati:
Nel caso di esclusione di uno o più veicoli assicurati, il Contraente deve darne comunicazione alla Società, provvedendo alla restituzione dell’originale del certificato e contrassegno di assicurazione e carta verde.
La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d’anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell’esclusione.
Entro 60gg. dal termine di ogni annualità assicurativa del contratto, la Società emetterà apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra (inclusioni e/o esclusioni).
La differenza (attiva o passiva) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente assicurato l’importo del premio corrispondente, al netto dell’imposta prevista dalla Legge.
Art. 7) Gestione delle vertenze
La Società assume a proprio carico, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia per la difesa civile che penale, in qualunque sede ove si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l’Impresa lo richiedano.
Art. 8) Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettantele per somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
- 8.1 ) Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti – veicoli a motore in genere : la società non effettua rivalsa che le competerebbe ai sensi dell’art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
- 8.2) Rivalsa per danni a terzi – trasportati compresi – e per guida senza abilitazione veicoli a motore in genere : la società non effettua la rivalsa – che le compete ai sensi dell’art. 144 del C.A. – nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
Nel caso di danno subito da terzi – trasportati compresi – se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraeten, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 9) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purchè intestati al PRA allo stesso Contraente.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all’atto della stipula del contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, nonché dell’eventuale Carta verde.
A parziale deroga di quanto sopra descritto, tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto passeggeri che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell’anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal Libro Matricola richieste dal Contraente, a valere sulla copertura RCA e/o per i soli rischi accessori; sono altresì ammesse le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA nel caso in cui i veicoli siano fermi pre riparazioni, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del fax con cui sono state notificate.
Sarà discrezione del Contraente la richiesta di emissione di un eventuale Libro Matricola per le sole garanzie CVT
E’ data facoltà al Contraente di richiedere l’inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio riscosso in eccedenza. Le differenze di premio risultanti dall’appendice di regolazione dovranno esser corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della società.
Art. 10) Precisazioni ed estensioni di garanzia
Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA:
a) per autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione;
b) limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione;
c) per quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;
d) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
e) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati;
f) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 1.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato;
g) l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
h) l’assicurazione si intende estesa all’eventuale sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore;
i) la copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
Art. 11) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Andorra, della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx e della Croazia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate
GARANZIE ACCESSORIE
a) dissequestro e custodia
Sono ricomprese in garanzia le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;
b) spese di recupero, custodia e rimpatrio
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.
Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dall’Assicurato e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 2.500,00 sopra citato.
Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell’Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 2.500,00.
c) ripristino airbag
L’impresa rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento le spese sostenute per l’attivazione dell’airbag dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.
d) imbrattamento della tappezzeria
L’Impresa rimborsa fino a Euro 1.000,00 per evento i danni che si verifichino all’interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.
e) spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica
Qualora l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, l’Impresa rimborsa:
le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a Euro 500,00 per evento;
la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell’evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
la quota parte dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto.
f) spese di trasporto in ambulanza
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, le spese sostenute per il trasporto in ospedale in ambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.
g) danni a cose di terzi trasportati
La società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Sono altresì compresi i danni a bauli, valigie, colli ed il loro contenuto con un limite per sinistro di Euro 300,00 e per anno assicurativo di Euro 10.000,00 e con una franchigia per sinistro di Euro 50,00.
Rimangono comunque esclusi:
denaro, preziosi, titoli
i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
CORPI VEICOLI TERRESTRI – CVT
Art. 1) Oggetto dell’Assicurazione
La Società garantisce nei limiti del valore assicurato per ogni singolo veicolo i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
Art. 2) Somme assicurate
Le garanzie di cui alla presente Sezione CVT sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.
Art. 3) Esclusioni relative alla garanzia incendio:
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolarti da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.
Art. 4) Rinuncia al diritto di surrogazione
Limitatamente alla presente sezione del contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 CC, e salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
Art. 5) Determinazione dei danni ai veicoli (valida per la Sezione CVT)
In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all’Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:
Danno totale: liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;
liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.
Danno parziale: liquidazione con l’applicazione di un degrado d’uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d’uso sulle restanti parti (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).
I ndennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta, in caso contrario l’importo dell’IVA verrà ricompreso nell’importo dovuto all’Assicurato.
Art. 6) Franchigie
Le garanzie indicate dall’Art. 1) al punto a) Incendio della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Art. 7) Ammontare del premio
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie accessorie di cui all’Art. 1) della presente Sezione CVT di polizza, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.
Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA