STATUTO
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STATUTO
ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituito un consorzio volontario tra i produttori di formaggio Montasio che viene denominato "Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio".
Il Consorzio ha sede in Codroipo (UD).
ART. 2 SEDE
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali e agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.
ART.3 DURATA
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a termine di legge.
ART.4 SCOPI
Il Consorzio non ha scopi di lucro. Il Consorzio ha lo scopo di:
- Ottenere il Riconoscimento del Ministero competente;
- Tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio della DOP formaggio Montasio e l'uso della sua denominazione; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;
- Promuovere la conoscenza della DOP in tutti i mercati;
- Valorizzare il prodotto;
- Informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;
- Curare gli interessi generali della DOP formaggio Montasio. In particolare il Consorzio:
- Può avanzare proposte di modifica del disciplinare della DOP formaggio Montasio;
- Può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- Collabora con il Ministero competente alla vigilanza, tutela e salvaguardia DOP da abusi, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge a mezzo agenti vigilatori;
- Collabora con l’Unione Europea lo Stato italiano, Regioni, Province Autonome, Enti pubblici e privati, organismo di controllo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela della DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;
- Attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;
- Partecipa ad Associazioni Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- Detiene il marchio collettivo identificativo della DOP e lo concede in uso a quanti aventi diritto;
- Provvede all'apposizione del logo costitutivo della DOP sul formaggio prodotto dai soggetti riconosciuti dall'Organo di Controllo, soci e non soci, e avente i requisiti previsti ed in regola con l'art. 1 del D M 12.09.2000 n. 410;
- Può predisporre piani, progetti, proposte e studi finalizzati al miglioramento tecnico, igienico-sanitario, aziendale;
- Può predisporre Convenzioni con altri Consorzi per attività di studi, ricerche, di Vigilanza e di ogni altra attività utile e funzionale al raggiungimento e miglioramento degli scopi sociali anche in ottemperanza a disposizioni da parte di Ministeri competenti o della UE;
- Può svolgere ed effettuare servizi ed attività a favore e/o in collaborazione con altri Consorzi, compresa la gestione tecnico/amministrativa e funzionale di altri Consorzi del proprio settore e/o di altri settori.
ART. 5
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE
Le caratteristiche della DOP formaggio Montasio e la sua zona di produzione sono stabilite dal Disciplinare di produzione vigente.
ART. 6 SOCI
Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti della filiera del formaggio Montasio inseriti nel sistema di controllo previsto dal DDOP formaggio Montasio identificati nelle seguenti categorie:
a) Gli allevatori produttori di latte, aventi l’allevamento ubicato all’interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Montasio. I produttori di latte soci delle cooperative produttrici di Montasio sono da queste rappresentati. Gli allevatori produttori di latte possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite, fra aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano ubicati all’interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Montasio. Le aziende dovranno rilasciare all’associazione specifica delega scritta di rappresentanza.
b) I caseifici produttori di formaggio DOP Montasio in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organo di controllo competente.
c) Le ditte che acquistano e stagionano il formaggio DOP Montasio fino al 60° giorno, con magazzino ubicato all'interno della zona di produzione, in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente.
I Caseifici produttori di formaggio Montasio che effettuano direttamente la stagionatura del Montasio fino al 60° giorno, per la loro quota di prodotto stagionato, rappresentano i due elementi della filiera, produttori e stagionatori.
Tutti i soggetti della filiera devono dimostrare di avere la disponibilità del proprio prodotto.
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ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di adesione va rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione precisando le categorie di appartenenza:
- produttori di latte
- produttori di formaggio;
- stagionatori;
accompagnata dal versamento quota sociale e dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego motivato e scritto, l'escluso può far ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 27 del presente Statuto.
Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata.
I soci hanno l'obbligo di:
ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI
a) osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali; osservare Statuto, Regolamenti e delibere.
b) Versare quote consortili, il diritto d'ammissione e i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
c) di apporre i contrassegni e i marchi consortili su tutte le forme di formaggio Montasio prodotto;
d) di consentire ogni forma di controllo, ad esclusione di quelle demandate all'Organo di Certificazione, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Disciplinare di Produzione.
ART. 9 DIRITTI DEI SOCI
L'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato:
a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
b) di utilizzare i contrassegni e i marchi da apporre sul formaggio Montasio;
c) di godere delle assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.
ART. 10
RECESSO - DECADENZA ED ESCLUSIONE
L’associato ha facoltà di recedere in ogni momento dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio.
L'adesione si intende tacitamente prorogata ad ogni anno solare, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso stesso.
L’associato è tenuto al versamento di quanto dovuto per l’adempimento degli obblighi pecuniari assunti per l’esercizio finanziario in corso.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6.
Tale deliberazione dovrà essere adottata entro 6 mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.
Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia immediata ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote ed i contributi maturati fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:
a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Disciplinare di Produzione e segnatamente quando, con la sua condotta nello svolgimento dell’attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l’opera;
b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
c) sia dichiarato fallito.
Contro le decisioni di rifiuto di recesso ovvero di decadenza ed esclusione è possibile fare ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale
di cui all’articolo 27 del presente Statuto la cui decisione è inappellabile.
Il socio escluso non ha diritto a restituzione della quota sociale e dovrà risarcire eventuali danni accertati.
ART. 11 PATRIMONIO CONSORTILE
Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) da un numero illimitato di quote consortili del valore non inferiore a Lire 1.000.000, Euro 516,46, per socio da versarsi nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
b) l'Assemblea ordinaria potrà deliberare ulteriori aumenti delle quote consortili di cui alla precedente lettera a) di capitale sociale sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali del Consorzio, fissandone i criteri, le modalità e l'ammontare, che possono essere differenziate per le varie categorie di soci;
c) dai diritti di ammissione dei nuovi soci;
d) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati e da terzi, Enti pubblici e privati e da eventuali donazioni o lasciti.
Alle necessità di gestione si provvede con il:
ART. 12 RISORSE DI GESTIONE
a) Contributo associativo annuale dovuto dai consorziati;
b) Contributi per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della DOP formaggio Montasio
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compreso l'uso dei marchi costitutivi della DOP formaggio Montasio;
c) Con i proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento;
d) Contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.
L'Entità dei contributi e proventi di cui ai punti b) - c) sono determinati in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di Certificazione con delibere del Consiglio di Amministrazione.
ART. 13 ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio consorziale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 14 ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e la Giunta Esecutiva;
c) il Collegio dei Sindaci.
ART. 15 ASSEMBLEA
Rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
- Approva il bilancio consuntivo;
- Nomina il Consiglio di Amministrazione;
- Nomina il Collegio Sindacale e suo Presidente;
- Approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Fissa i contributi consortili annui ed il diritto di ammissione dei nuovi soci;
- Delibera su altri oggetti sottoposti all'esame; L'Assemblea straordinaria:
- Modifica lo Statuto;
- Proroga la durata del Consorzio;
- Nomina e fissa i poteri dei liquidatori;
- Delibera su quant'altro previsto dalla legge.
Le modifiche allo Statuto, Regolamenti, Disciplinari entrano in vigore dopo l'approvazione del Ministero competente.
ART. 16 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro, quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti.
L'avviso, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata almeno 10 giorni prima della convocazione, deve contenere giorno, ora, luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, anche nello stesso giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
In caso di motivate esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o 1/3 dei Soci precisando gli argomenti. L'avviso, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata almeno 10 giorni prima della convocazione, deve contenere giorno, ora, luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, anche nello stesso giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
ART. 17 INTERVENTO DEI SOCI
Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei Soci.
I soci hanno diritto di voto se iscritti al libro dei Soci da almeno 3 mesi.
Il socio diverso dalla persona fisica interviene personalmente all’assemblea tramite il proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un proprio socio dallo stesso delegati; può anche delegare un altro socio del consorzio, ai sensi del successivo comma, con delega scritta rilasciata dal proprio legale rappresentante.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altro socio a mezzo delega scritta da consegnare al Presidente
dell’Assemblea prima dell’inizio.
Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Ogni socio ha diritto al voto per la/le categorie della filiera rappresentate in proporzione alla quantità di formaggio DOP Montasio prodotto, di formaggio DOP Montasio stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio DOP Montasio.
In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate ogni socio potrà avere voti per ogni categoria della filiera che rappresenta. I voti di ogni categoria sono poi rapportati come segue:
- 66% ai produttori di formaggio DOP Montasio;
- 34% suddiviso tra i produttori di latte destinato a formaggio DOP Montasio e gli stagionatori di formaggio DOP Montasio.
Le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione di parte delle ditte della filiera.
La percentuale del valore del voto dei produttori di latte e degli stagionatori è stabilita dall'assemblea dei soci.
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Ove non diversamente stabilito, la percentuale è pari al 17% per ambedue le categorie.
Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, ma può essere richiesta la votazione per scheda, in particolare per il rinnovo delle cariche sociali.
I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'Organo di Certificazione autorizzato per la DOP o avallati dallo stesso.
Sulla base dei dati sopraccitati, vengono calcolati dal Consorzio prima dell'Assemblea, e comunque una volta all'anno, i valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapportato a 100%.
La revisione delle classi avviene con proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvazione dell'Assemblea.
Qualora il consorziato svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
Nel caso di adesione in forma associata, il valore del voto si intende cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.
CASEIFICI
I Caseifici sono stati raggruppati in classi di produzione di forme di Montasio come segue:
Voti | |
Fino a 10.000 | 1 |
da 10.001 a 30.000 | 2 |
da 30.001 a 50.000 | 4 |
da 50.001 a 100.000 | 8 |
da 100.001 a 150.000 | 16 |
da 150.001 a 200.000 | 20 |
da 200.001 a 250.000 | 24 |
da 250.001 a 300.000 | 32 |
oltre 300.001 | 40 |
I voti dei caseifici rappresentano il 66% dei voti complessivi dell'Assemblea. STAGIONATORI
Voti | |
Fino a 10.000 | 1 |
da 10.001 a 30.000 | 2 |
da 30.001 a 50.000 | 4 |
da 50.001 a 100.000 | 8 |
> di 100.001 | 16 |
PRODUTTORI LATTE
Il valore di rappresentanza dei produttori latte, singoli o associati (nel qual caso il valore è cumulativo) è pari alla percentuale di latte utilizzato dal caseificio, a cui è conferito il latte per la produzione di formaggio Montasio, rispetto al totale del latte conferito. Il valore del voto quindi è proporzionale rispetto al totale della quantità di latte destinato a Montasio.
ART. 18 MAGGIORANZE
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza di Soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
Per le modifiche dello Statuto occorre il consenso dei 2/3 del valore del voto dei soci presenti o rappresentati.
Delle delibere di Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario che sarà firmato dallo stesso e dal Presidente.
ART. 19 PRESIDENZA
Normalmente l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non socio, e due scrutatori.
ART. 20
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.
I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con membro della medesima categoria e con delibera approvata dal Collegio Sindacale da sottoporre a ratifica alla prima Assemblea.
Il Consigliere nominato resta in carica fino alla decadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere sempre composto da almeno un rappresentante di ciascuna delle categorie di soci di cui al precedente art. 6, e che, possibilmente, rappresentino le Regioni di Produzione della D.O.P. formaggio Montasio.
Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti, in qualità di esperti senza diritto di voto, un rappresentante per Regione nominato di comune accordo dalle Camere di Commercio delle Province interessate, un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia, e
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della Regione Veneto, un rappresentante di Veneto Agricoltura, un rappresentante dell'ERSA.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente.
ART.20 BIS
RIPARTO DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE
Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016 n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.
Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.
ART.21
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei consiglieri o dal Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
La convocazione dovrà indicare data ora luogo ed argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data a mezzo lettera raccomandata o, nel caso di comprovata urgenza, la convocazione è valida anche con preavviso di 2 giorni a mezzo di fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti, e
l’intero Collegio Sindacale.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART. 22
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SPETTANZE
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio. L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza o emolumenti.
ART. 23
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezione di sorta e particolarmente sono ad esso riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.
In particolare:
- Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- Cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
- Nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- Nomina la Giunta Esecutiva;
- Delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione;
- Deposita la situazione patrimoniale prevista dal C.C.;
- Predispone il bilancio consuntivo;
- Predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto dei costi tra i soggetti della filiera da sottoporre, se richiesto, all'approvazione Ministeriale.
- Assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni e inquadramento;
- Istituisce Comitati e Commissioni con funzioni consuntive e di proposta;
- Fissa i contributi associativi di cui alla lettera b e c dell'art. 12 e determina i contributi di marchiatura e di qualità dovuti al Consorzio;
- Propone i Disciplinari di produzione della DOP e le loro eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti;
- Approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
- Segnala al Ministero competente l'organo di controllo di cui all'10 del Reg. CE 2081/92 della DOP;
- Delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, transige e compromette in arbitri, compra o vende immobili, rinuncia ad ipoteche legali, acconsente iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fa operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato; delibera sui casi di violazione dello Statuto, delibere, regolamenti;
- Compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri.
ART. 24 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio; in caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al vicepresidente.
La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente secondo quanto sopra espresso.
In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione valida del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
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La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri od a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.
ART. 25 GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad una Giunta esecutiva composta di cinque dei suoi componenti, determinando nella relativa deliberazione i limiti della delega.
La Giunta esecutiva si compone del Presidente, dal Vice Presidente e di altri tre membri nominati dal Consiglio.
La Giunta Esecutiva può essere convocata per deliberare su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che rivestono carattere di urgenza.
ART. 26 COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, nonché due Sindaci supplenti, fissandone l'emolumento. Almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente devono essere iscritti al Collegio dei Revisori dei Conti.
I Sindaci possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.
I Sindaci effettivi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Giunta e alle Assemblee e spetta loro un compenso stabilito dall'Assemblea che li nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ART. 27
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui il consorzio ha sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del Collegio stesso.
Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha la sede legale.
Il Collegio Arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall’accettazione della nomina.
Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 5 e, in quanto compatibili, quelle di cui agli artt. 806 e seguenti del C.P.C.
Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a dare al Collegio Arbitrale le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Sono libri obbligatori:
1. Libro dei soci
2. Libro delle adunanze dell'Assemblea
3. Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
4. Libro delle adunanze della Giunta Esecutiva
5. Libro delle adunanze del Collegio Sindacale
ART. 28 LIBRI SOCIALI
ART. 29 REGOLAMENTI
L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità Pubbliche competenti per le necessarie approvazioni.
In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Disciplinari di produzione ne tanto meno lo Statuto.
ART. 30 SANZIONI
In caso di violazione dello Statuto, delle delibere, dei Regolamenti, il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al Consorzio.
ART. 31 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.
La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione, sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.
ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.