contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica
sindacato nazionale enti bonifica irrigazione e miglioramento fondiario
- roma -
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica
e di miglioramento fondiario
sindacato nazionale enti bonifica irrigazione e miglioramento fondiario
- roma -
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica
e di miglioramento fondiario
stipulato in data 24 luglio 2017
in vigore dal 1 gennaio 2015
roma
xxx x. xxxxxx, 00
Il giorno 28 settembre 2016, in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e dai componenti la Com- missione trattative: Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Avv. Xxxx Xxxxx Martuccel- li, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx, Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, assisti- ti dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dalla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti dai Signori: Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Do- xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx- ni, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx.
la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, assistiti dai Signori: Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Piersecondo Mediani, Xxxxxx La Terra, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx.
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xx Xxxxx- xxx e dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, assistiti dalla delegazione trattante costituita dai Signori: Xxxxx D’Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Alber- to Bolognini, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xx Xxxx, assistiti dal Segretario Generale della UILA-UIL Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
PREMESSO
che le parti, come sopra costituite, riconoscono che nell’ambito della politica territoriale ed economica del nostro Paese assume determinante rilevanza l’azione della bonifica sul territorio e sull’economia con parti- colare riferimento sia alla prevenzione del rischio e alla mitigazione del dissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo, sia alla crescita dell’economia attraverso la valorizzazione e sicurezza alimenta- re, garantite dalle azioni per la provvista, conservazione, regolazione e razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, con riguar- do anche alla salvaguardia ambientale;
che nel nostro Paese, come attestato anche dai più recenti eventi alluvionali, i problemi legati alla prevenzione del rischio idrogeologico e della disponibilità di risorse idriche nel tempo e nello spazio sono for- temente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed arti- colata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
riconfermano
che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambi- to delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bo- nifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un con- tributo importante ai problemi da risolvere per uno sviluppo sostenibile;
che nel rispetto del principio di sussidiarietà, dei principi fondamen- tali dell’ordinamento del nostro Paese, la gestione della bonifica nelle di- stinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusamente nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dell’attività consortile;
sottolineano
che lo Stato e le Regioni, con il protocollo di intesa sottoscritto il 18 settembre 2008, nel riconoscere la multifunzionalità dell’attività di boni- fica sul territorio del nostro Paese, hanno riconfermato il ruolo e il rilievo dell’azione dei Consorzi di bonifica quali enti di autogoverno rientranti tra le autonomie funzionali, cui compete, nell’ambito dei comprensori, la realizzazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambien- tale;
conseguentemente auspicano
che il riordino in corso in alcune particolari realtà regionali avven- ga nel rispetto dei principi sanciti nel citato protocollo Stato – Regioni, come già avvenuto nelle diverse realtà regionali;
che, nell’ambito dei provvedimenti per la sicurezza territoriale e la crescita economica del Paese, si tenga adeguatamente conto della ne- cessità di investimenti pubblici nel settore della prevenzione del rischio e della mitigazione del dissesto idrogeologico per la sicurezza territoriale nonché nel settore delle risorse idriche a uso prevalentemente irriguo, con particolare riguardo agli interventi di completamento e ammoder- namento per una più razionale ed estesa utilizzazione delle acque;
inoltre riconoscono
con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organizza- tivo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi consortili;
sottolineando che
agli effetti di un idoneo ed efficace assolvimento delle finalità istitu- zionali, sono determinanti l’apporto e la collaborazione dei lavoratori
dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costrut- tive relazioni sindacali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconoscimento dei reciproci ruoli e competenze;
considerato
che le trattative per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2010 modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2014 con ACNL 28 giugno 2013 si sono svolte in un periodo di eccezionale complessità e difficoltà riferite sia alla situazione economica del Paese e del settore consortile sia all’evoluzione legislativa nella materia del diritto del lavoro e delle relative riforme;
che le parti hanno anzitutto condiviso l’esigenza di procedere ad un adeguamento delle norme contrattuali alle nuove disposizioni legislative procedendo a tal fine a numerosi incontri per la definizione dei nuovi testi che fossero aderenti ad una idonea interpretazione delle norme;
che tali incontri hanno consentito di esaminare le nuove disposizioni e di adeguare in conformità le corrispondenti disposizioni contrattuali nazionali;
che, peraltro, l’esame della piattaforma delle richieste presentata dal- le Organizzazioni sindacali dei lavoratori è stato oggetto di un approfon- dito e vivace dibattito che ha tenuto conto sia delle garanzie dei tratta- menti in vigore sia della realtà quale derivante dalla difficile situazione economica del Paese e del settore;
che, comunque, anche se dopo un periodo di agitazioni sindacali, le parti hanno rinvenuto soluzioni idonee alla conclusione della trattativa, in un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti;
tutto ciò premesso e considerato
le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
PARTE I DISCIPLINA COMUNE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato in- tercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di mi- glioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppa- menti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continua- tiva, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 42 e 43, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai
rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali ter- ritoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 36.
Art. 2 - Classificazione del personale
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disci- plina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l’altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della legge D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:
Area Quadri
Posizioni organizzative:
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha
il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori.
Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, nell’ambito del quale operino dipendenti con mansioni di concetto.
Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Tutto il personale con mansioni e qualifica di Quadro è tenuto a svol- xxxx in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed im- portanza di pertinenza del settore cui è preposto.
Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’am- ministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le or- ganizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Area A
Profili professionali:
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibi- ti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti
con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti.
Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impie- gati direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia opera- tiva, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tec- nico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in pos- sesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.
Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 135 per i titolari di anzianità di ser- vizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente atti- vità tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.
Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 134 per i titolari di anzianità di ser- vizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di forma- zione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richie- sta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universi- tarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Area B
Profili professionali:
Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od am- ministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e pre- stabiliti.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari
o superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servi- zio nelle funzioni inferiore a due anni.
Capi operai preposti all’esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi ge- rarchicamente subordinati.
I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di “Capo”, a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squa- dra cui sono preposti.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari
o superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servi- zio nelle funzioni inferiore a due anni.
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un’acquisita superiore capacità tecnico- pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall’am- ministrazione attraverso apposita prova di idoneità.
Parametro 132.
Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell’area C.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari
o superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servi- zio nelle funzioni inferiore a due anni.
Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relati- va alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.
Area C
Profili professionali:
Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità tecnico- pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un’idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di atti- vità conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professio- nale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione.
Parametro 127.
Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui cura- no la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.
Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di mac- chinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.
Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 118 per i titolari di anzianità di servi- zio nelle funzioni inferiore a due anni.
Area D
Profili professionali:
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di pro- grammi informatici.
Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 112 per i titolari di anzianità di servi- zio nelle funzioni inferiore a due anni.
Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’eserci- zio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in pos- sesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l’assunzione.
Parametro 116.
Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di per- sone e/o cose.
Parametro 115.
Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla manuten- zione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico.
Parametro 107.
Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo.
Parametro 107.
Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed
impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.
Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a dodici mesi; parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a dodici mesi e per gli operai avventizi stagionali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inqua- drati sulla base delle mansioni affidate.
Art. 3 - Rinvio
Il sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre 2009 è integralmente riportato nell’allegato A2 al presente contratto.
Art. 4 - Piani di organizzazione variabile
L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le neces- sarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei pro- fili professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
I Xxxxxxxx, nell’ipotesi in cui assumano dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato potranno procedere, senza obbligo di mo- tivazione, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifi- che ed integrazioni, osservando anche le disposizioni di cui ai successivi commi.
Fatta eccezione per assunzioni di durata non superiore a 12 giorni il contratto di lavoro a tempo determinato è stipulato per atto scritto.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso Xxxxxxxxx e lo stesso lavoratore, per effetto di una successio- ne di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato inizialmente fissato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di cin- que volte, fermo restando la predetta durata complessiva dei trentasei mesi.
In caso di riassunzione di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a sei mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 5 giorni; per i contratti a termine di durata superiore a sei mesi l’intervallo è stabilito in 10 giorni.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine ini- zialmente fissato o successivamente prorogato, si dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 25% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 45% per ogni giorno ulteriore.
Il termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza è fissato in 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e in 50 giorni negli altri casi. Qualora il rapporto prosegua oltre detti termini, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 23 del
D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero complessivo di rapporti di la- voro a termine costituiti da ciascun Consorzio non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Nei Consorzi che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possi- bile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In conformità a quanto disposto dagli artt. 19, 2° comma, e 21, 2° comma, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n 81, le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli operai stagionali.
TITOLO II RAPPORTI SINDACALI
CAPO I
SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ CONSORTILI
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - OCCUPAZIONE
Art. 6 - Sistema di informazioni sulle attività consortili
In sede di predisposizione delle proposte di programmi d’esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l’Organizzazione regionale dei Consorzi e le Orga- nizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualita- tivi sull’occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l’inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma inte- ressi uno o più Consorzi di un’unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Orga- nizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l’anno le Organizza- zioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sin- dacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle R.S.A. o R.S.U., per un’informazione sulle previsioni inerenti l’attività che si propongono di svolgere nell’anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al
1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incon- tro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell’ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l’assolvimento di tali attività, ai preve- dibili effetti sull’occupazione ed all’organizzazione dei Consorzi.
A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sinda- cali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.
Art. 7 - Divieto del ricorso all’appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all’esercizio delle opere e degli impianti con- sortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evi- tando di far ricorso per tali attività ad appalti.
Art. 8 - Contratto d’appalto
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all’appalto i Con- sorzi inseriranno nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale ap- posite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle nor- me contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 9 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di manutenzione or- dinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l’obiettivo dell’incremento degli
attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
Art. 10 - Mobilità
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupa- zionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
Art. 11 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell’azienda
A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell’ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sin- dacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Am- ministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di di- pendenti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere
comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei la- voratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell’azienda
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al prece- dente art. 11, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rap- presentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell’ac- cordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato P al presente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.
Art. 13 - Locali delle R.S.A./R.S.U.
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanen- temente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U., per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanente- mente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U. un locale, sem- pre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell’ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, non- ché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le R.S.A. o le R.S.U. non abbiano ottenuto la disponibilità perma- nente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 14 - Affissioni
Le R.S.A./R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipen- denti all’interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabili- menti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 15 - Compiti dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U.
Compito fondamentale dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive rela- zioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l’Amministrazione consortile, ai fini di una valuta- zione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manu- tenzione ordinaria delle opere nell’ambito del comprensorio e l’at- tività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l’esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale appartenente all’A- rea Quadri, all’Area A ed all’Area B, limitatamente, per quanto ri- guarda quest’ultima, ai profili professionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l’Amministrazione informerà preventivamente le R.S.A./R.S.U.. All’inizio di ogni anno l’Amministrazione informerà dettagliatamente circa i lavoratori a termine e/o stagionali impie- gati nell’anno precedente. All’inizio di ogni anno l’Amministrazione informerà le RSA/RSU, mediante consegna del modulo allegato S al presente contratto, sull’andamento delle assunzioni a tempo parzia- le, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell’anno precedente;
3) intervenire altresì per l’esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l’assunzione di quei provvedimenti
che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore, e dell’ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consor- tile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed espri- mere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere con- segnati alle R.S.A./R.S.U. di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.
All’inizio di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A./R.S.U. sul pre- vedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzio- namento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esprimere un parere sul codice etico prima che venga adottato dal Xxxxxxxxx. Il testo dovrà essere consegnato alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che sia adottato. Nel caso di variazioni dello stesso, i testi di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU 30 giorni prima;
6) esaminare con l’Amministrazione consortile entro il 30 aprile i pro- grammi di massima per i turni delle ferie al fine di un’auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
7) intervenire per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro;
8) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese sui criteri di rota- zione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull’individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 28, 4° e 5° comma);
9) incontrarsi con l’Amministrazione consortile ai fini di quanto previ- sto all’art. 68, comma 3;
10) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine all’in- dividuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l’arco dell’anno per alcuni mesi a
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferi- mento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 47, commi 13° e 15° e art. 126, comma 8°);
11) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all’ora iniziale e finale dell’orario ordi- nario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 47, 6°, 7° e 16° comma ed art. 126, 8° e 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consorti- li e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
12) raggiungere con l’Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all’individuazione di percorrenze medie mensili del persona- le, di cui all’art. 2, lett. a) e b) dell’Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l’importo dell’indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B);
13) raggiungere intese con l’Amministrazione consortile in ordine all’in- dividuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chi- lometrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali sposta- menti nell’ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B al presente contratto);
14) assistere gli interessati nell’individuazione, d’intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività sop- presse di cui all’art. 1 dell’Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
15) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organiz- zative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una gior- nata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non go- duto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
16) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese per la conces- sione in qualsiasi momento dell’anticipazione sul T.F.R. nell’ipotesi di cui ai numeri 4, lett. a) e 9 dell’accordo 30 marzo 1983, allegato H al presente contratto;
17) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell’ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a rag- gruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall’art. 158 del presente contratto.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. nei provvedimenti relativi a materie per le quali il pre- sente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle R.S.A./R.S.U., entro il termine statutaria- mente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provve- dimenti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disci- plina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 16 - Espletamento delle funzioni di dirigenti delle R.S.A./ R.S.U.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. sono soggetti alle comuni norme con- trattuali e regolamentari e in particolare devono osservare l’orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. devono essere posti in condizione di espletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale anda- mento del lavoro.
Art. 17 - Trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U.
Il trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. di cui ai precedenti articoli 11 e 12 può essere disposto solo previo nulla osta delle Organiz- zazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di diri- gente della rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 18 - Tutela dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di dirigente di R.S.A./R.S.U. in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione sindacale territoriale che rappresenta il lavoratore interessato e dello SNEBI i quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede locale, su richiesta dell’Organizzazione dei lavoratori, entro 6 giorni dalla notifica del provvedimento di licenzia- mento effettuata dal Consorzio all’Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori; quest’ultima notifica segue la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed allo SNEBI.
Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l’esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento diviene operante.
Ove il nulla osta sia stato negato dall’Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio mantenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all’inte- ressato, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere
– tramite la predetta Organizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento consortile – avverso quest’ultimo provvedi- mento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 4° comma dell’art. 105 del presente contratto.
La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia di- pendente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al dipen- dente in qualità di dirigente di R.S.A./R.S.U., esprime parere in ordine all’ingiustificato licenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio.
Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia indipendente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al di- pendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si esprime in tal senso.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenzia-
mento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legi- slativa.
Art. 19 - Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a fun- zioni pubbliche elettive
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessa- rio per l’esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Art. 20 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sinda- cali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile.
Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.
Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
- 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato;
- 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retri- buiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.
I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.
La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso.
I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti:
- nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite.
Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita;
- nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA designa- te dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente
contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero complessi- vo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U..
Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti com- mi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribu- iti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno.
I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni pri- ma tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.
Art. 21 - Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbli- che elettive o a ricoprire cariche sindacali
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assem- blee regionali, nonché i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 20 maggio1970, n. 300 e successive modi- fiche e integrazioni, sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, con- serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano
qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 22 - Lavoratori studenti
I dipendenti consorziali studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e a prestazioni di lavoro durante i riposi settimanali.
I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono soste- nere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retri- buiti.
Il Consorzio potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 23 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri dipendenti i Consorzi riconoscono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamen- to scolastico o universitario e svolti presso scuole o università statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione pro- fessionale attinenti l’attività di bonifica finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.
I corsi di studio di cui al comma precedente non possono comunque avere una durata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.
I dipendenti di cui al 1° comma possono richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore “pro capite” in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco del triennio può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei dipendenti di cui al comma precedente, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi che occupino stabilmente almeno venti dipendenti.
Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al 3° comma del presente articolo, deve presentare domanda scritta al Con- sorzio almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata e l’Istituto organizzatore.
Il dipendente deve fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazio- ne delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Art. 24 - Congedi per la formazione
Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi.
Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipen- denti.
In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato.
Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa.
Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.
Art. 25 - Formazione professionale e continua
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali potranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le materie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica. Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavora- tori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’effi- cacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili,
sostengono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le parti s’impegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d’indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazione.
I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confron- to tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Art. 26 - Aggiornamento e formazione professionale dei quadri
I quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi specifici, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall’A.N.B.I..
I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno esse- re utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall’A.N.B.I., per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.
I quadri devono fornire ai Consorzi l’attestazione di frequenza ai corsi o convegni di cui al presente articolo.
Qualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia ri- chiesta dal Consorzio, rimangono a carico di quest’ultimo anche gli oneri connessi all’iscrizione al corso e/o al soggiorno.
Dichiarazione a verbale
Lo SNEBI si impegna a verificare con l’A.N.B.I. la possibilità che al ter- mine dei corsi organizzati dall’A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possano sostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rila- scio, in aggiunta all’attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva formazione.
Art. 27 - Commissione nazionale per le pari opportunità
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteti- camente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolare rife- rimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.
Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l’esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.
Art. 28 - Ambiente di lavoro e nocività
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavo- ro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previ- sti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eliminare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il pro- prio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente com- ma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.). I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possi- bilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l’uso
dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per l’effettuazione di visite me- diche, mirate all’accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
Nell’eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi all’esposizione all’amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla pun- tuale osservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante il T.U. delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
- i rischi connessi all’esposizione all’amianto costituiscono oggetto di specifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto dagli articoli 17 e 28 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado dell’e- sposizione all’amianto e le misure preventive e protettive da attuare;
- l’inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate è oggetto di no- tifica all’organo di vigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma dell’art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezio- ne, igieniche, di controllo dell’esposizione all’amianto previste negli articoli da 251 a 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività comportanti l’esposizione all’amianto, nonché ai loro rappresentanti, le informazioni previste all’art. 257 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli
regolari a norma dell’art. 258 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli sanitari di cui all’art. 259 del D.Lgs. medesimo;
- il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio previsto all’art. 260 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 29 - Assemblea dei lavoratori
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei li- miti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sin- dacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sin- dacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni
comunicato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro.
Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, diri- genti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 30 - Referendum
Il Consorzio deve consentire lo svolgimento, all’interno della propria organizzazione e fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti del Consorzio o di tutti quelli appar- tenenti alla categoria particolarmente interessata.
Art. 31 - Contributi sindacali
I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento della attività del Consorzio.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente con- tratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i dipendenti e pensionati indicati all’art. 1 del regolamento Allegato E al presente contratto intendono loro versare, con le modalità di cui al citato regolamento.
Art. 32 - Contributo per assistenza contrattuale
I dipendenti provvedono a versare, nei termini, nella misura e con le modalità indicati nell’Allegato F al presente contratto, alle Organizzazio- ni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per assistenza contrattuale.
Art. 33 - Distacco sindacale retribuito
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipen- dente consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di cia- scuna delle stesse.
Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a carico del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa mi- sura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quelle erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’at- tività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili).
I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della me- desima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio presso il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sinda- cali.
Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco me- desimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà preventi- va comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organiz- zazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provvederà a darne comunicazione all’interessato.
In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
Art. 34 - Controversie individuali
Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Or- ganizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sin- dacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.
L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’i-
stanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipen- dente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 35 - Controversie collettive
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l’ap- plicazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni al- tra azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello SNEBI e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente con- tratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiranno il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si consi- derano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d’azione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 36 - Commissione paritetica nazionale
È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all’interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indi- cati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della vo- lontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri. Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all’esame della
Commissione verrà redatto un verbale.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 37 - Requisiti per l’assunzione
Per l’assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elet- torato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del succes- sivo art. 57;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
e) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti con- sorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
Nell’ipotesi di assunzione per pubblico concorso effettuata da Con- sorzi di bonifica è richiesto anche il requisito di un’età non inferiore agli anni 18.
In caso assunzione di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolar- mente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).
Art. 38 - Assunzione del personale
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso.
I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per chiamata.
Art. 39 - Diritti di precedenza
I Consorzi, nelle assunzioni a tempo indeterminato, daranno la prece- denza a quei lavoratori con rapporto a tempo determinato e/o stagionali che abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con man- sioni equivalenti a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che manife- stino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine occorrerà che il dipendente abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti, e che l’assunzione avvenga nei 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine.
Il Consorzio informerà i lavoratori a tempo determinato e/o stagiona- li, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa le assunzioni cui si dovrà procedere ai sensi del comma precedente.
Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Con- sorzi formeranno, tra i lavoratori con mansioni equivalenti a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che terrà conto:
- della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato;
- dell’assenza di provvedimenti disciplinari;
- dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, i
congedi di cui all’art. 24 del D.lgs n. 80/2015, la donazione di sangue,
la malattia o l’infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pub- bliche elettive di cui all’art. 19 del presente contratto);
- del periodo effettivo di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio precedente all’assunzione a tempo indeterminato;
- dei carichi di famiglia.
A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l’attribuzione dei punti relativi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d’orga- nizzazione variabile.
Art. 40 - Apprendistato
È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professiona- lizzante, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e succes- sive modifiche e integrazioni, per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al terzo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione del periodo di prova, della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma sintetica, della qualifica che potrà essere, eventualmente, ac- quisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta, il divieto della retribuzione a cottimo.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’apprendistato sono le seguenti:
per l’area A:
• collaboratore di contabilità;
• collaboratore di segreteria;
• collaboratore catastale;
• collaboratore dell’ufficio paghe e contributi;
• collaboratori tecnici;
per l’area B:
• disegnatore tecnico;
• assistente ai lavori;
per l’area C:
• elettromeccanico – impiantista;
• meccanico d’officina;
• escavatorista;
• conduttore di macchine operatrici complesse;
per l’area D:
• operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati area D aventi diritto al parametro 116.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato.
L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e trasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’atti- vità formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a 120 per la durata del triennio. Per le qualifi- che rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area C le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la re- stante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area D un quarto delle
ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico- pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico- professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Con- sorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 cod. civ., con un preavviso, ai sensi dell’art. 112 del presente contratto, decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la di- sciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il periodo di apprendistato trovano appli- cazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegna al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, uno stipendio di importo corri- spondente a due profili professionali inferiori per il primo anno ed a uno per i periodi successivi rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle oggetto del contratto di apprendistato. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano appli- cazione le norme per l’apprendistato professionalizzante contenute nel
Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.
Art. 41 - Promozione
La promozione e l’assegnazione di mansioni superiori vengono dispo- ste dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, sia tra profili professionali contigui all’interno dell’area professionale di appartenen- za, sia dal profilo professionale più elevato dell’area immediatamente
inferiore al profilo professionale meno elevato dell’area professionale immediatamente superiore.
Per aver diritto ad essere scrutinati ai fini della promozione o dell’as- segnazione di mansioni superiori, i dipendenti devono avere prestato lodevole servizio per almeno un anno nel profilo professionale imme- diatamente inferiore a quello proprio delle mansioni superiori e devono essere in possesso del titolo di studio richiesto.
Qualora il profilo professionale superiore al quale il dipendente è pro- mosso abbia un parametro a permanenza limitata, l’inquadramento ini- ziale del dipendente neo promosso è in tale parametro.
Nell’ipotesi in cui il parametro in godimento prima della promozione sia superiore al parametro più basso del profilo professionale al quale il dipendente viene promosso, resta conservato il parametro più favorevole. In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione, al parametro più basso delle man- sioni impiegatizie dell’Area B, degli impiegati che risultino inquadrati
nell’area D, parametro 112.
Nell’ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve essere effettuata sulla base dei criteri nell’ordine sottoindicati:
1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
2) assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbliga- torie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche eletti- ve di cui all’articolo 19 del presente contratto;
3) assenza di provvedimenti disciplinari;
4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni;
5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo.
I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un pun- teggio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni profilo professionale dal piano di organizzazione variabile.
A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi.
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la gradua- toria dei dipendenti secondo l’ordine decrescente del punteggio com- plessivo conseguito dagli stessi.
Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spie- gare alcun altro effetto immediato o futuro.
Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell’ordine: l’anzianità nella fascia inferiore, l’età.
I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere all’asse- gnazione della qualifica superiore mediante promozione.
La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti or- gani, pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Art. 42 - Forme di concorso
Il concorso, a scelta del Consorzio, può farsi per titoli, per esami, ov- vero per titoli ed esami.
Art. 43 - Norme per l’espletamento del concorso
Le norme concernenti il bando di concorso, l’espletamento del con- corso stesso, le funzioni e la composizione della Commissione giudica- trice, la formazione della graduatoria, la nomina del vincitore, sono sta- bilite nelle norme aventi natura regolamentare adottate dal Consorzio.
Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rappre- sentante del personale di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso, designato, d’accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei Sinda- cati aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richie- sta fatta dall’Amministrazione, debitamente pubblicata.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rap- presentanza in seno alla Commissione giudicatrice e quest’ultima sarà integrata con un membro nominato dall’assemblea dei lavoratori del Consorzio iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 44 - Periodo di prova
Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi se appartenente all’area Quadri ed al profilo professionale più elevato dell’Area A, e di tre mesi se appartenen- te a tutti gli altri profili professionali.
Il periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla so- spensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni si- mili), di proroga per un periodo di tempo corrispondente.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rap- porto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenu- ta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipenden- te si intenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.
Art. 45 - Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituisce con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determi- nato);
c) le mansioni alle quali verrà adibito all’inizio del rapporto;
d) la qualifica, l’Area ed il profilo professionale d’inquadramento, l’im-
porto dello stipendio base relativo al parametro assegnato e la sede abituale di lavoro;
e) la data d’inizio del rapporto;
f) la durata del periodo di prova;
g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.
CAPO II
DOVERI DEL PERSONALE
Art. 46 - Doveri del personale
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto, dal piano di organizzazione variabile e dal codice etico adot- tato dal Consorzio.
In particolare i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro con- ferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgi- mento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e strumenti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio trova applicazione la norma di cui al comma 6 del suc- cessivo art. 95;
e) risiedere nella località ove trovasi l’ufficio, lo stabilimento o l’impian- to presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda dall’effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni loro affidate.
Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.
Nota a verbale
In caso di cambiamento degli uffici, a seguito di unione di più Con- sorzi, gli obblighi di cui al punto e) non trovano applicazione.
Art. 47 - Orario di lavoro
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi infor- matici.
Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’o- rario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si preve- derà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell’ora- rio settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sa- bato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./ R.S.U..
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quat- tro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente com- ma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al preceden- te comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinan- ze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi prece- denti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Ammi- nistrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora
xxxxxxx assente dal lavoro per xxxxx, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell’obbli- go di custodia.
La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordina- rio giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel pre- sente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 28, gli stessi hanno diritto alla riduzio- ne di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribui- te secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposi- zione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma,
indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente di- casi per l’ipotesi contemplata al 11° comma.
Art. 48 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
- le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero
o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà go- duto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il perso- nale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attivi- tà di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei con- fronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.
Art. 49 - Lavoro notturno
Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
È definito “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all’anno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
d) I lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162 e successive modificazioni.
Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una consul- tazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Orga- nizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L’orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze con- nesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro not-
turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d’urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco ap- provato con l’emanando decreto del Ministero del Lavoro e delle politi- che sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazioni di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento eco- nomico in godimento.
Art. 50 - Festività
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pub- blici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettua- te nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977,
n. 54, trova applicazione la normativa di cui all’accordo 20 maggio 1977, allegato D) al presente contratto, così come aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n. 336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all’allegato D al presente contratto).
Per il personale appartenente, alle aree D, C e B con esclusione del personale ausiliario di ufficio che svolge attività esecutiva di caratte- re tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, del personale addetto a compiti di vide- oscrittura e di gestione di programmi informatici trova applicazione, nell’ipotesi di ricorrenza festiva coincidente con la domenica, la nor- ma di cui all’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che il trattamento economico, previsto dall’art. 5, ultimo comma, ultimo periodo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, in favore dei “salariati in misura fissa”, nelle ipotesi in cui le ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversa- rio della Liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio), e dell’unità nazionale (4 novembre), cadano di domenica, spetta, oltre che agli operai, anche al personale appartenente alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 51 - Reperibilità
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo:
- reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00;
- reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00.
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).
Nota a verbale
Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
CAPO III PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 52 - Disposizioni generali
Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettua- ta entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso.
Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organiz- zazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato.
Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risulti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata.
In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma.
Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo com- ma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla qua- le sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivolto- gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari de- corsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 53 - Sanzioni disciplinari
Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle se- guenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.
Art. 54 - Censura scritta
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell’inizio o per anticipazione nella cessazio- ne del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;
d) per insufficiente rendimento;
e) in genere per lievi trasgressioni all’osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 55 - Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
c) per simulazione di malattia;
d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colle- ghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
f) per inosservanza del segreto d’ufficio che non abbia prodotto conseguenze dannose al Consorzio;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori;
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particola- re gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina.
2) Da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);
n) per uso dell’impiego a fini personali;
o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Con- sorzio;
p) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia recato danno al Consorzio.
La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamen- to, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.
Art. 56 - Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 55;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 55;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso mora- le e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pub- blica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in depo- sito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d’ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento.
Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma dell’art. 52, sulla base del parere di un’apposita Commissione composta da:
- un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;
- un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione del-
la richiesta del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dall’Organizzazione sindacale territoriale aderente all’Organizzazione nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscrit- to o abbia conferito mandato;
- un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall’Assesso- rato regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove
ha sede il Consorzio.
Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi ter- mini di cui al precedente comma.
Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
Art. 57 - Licenziamento di diritto
Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice penale, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di peculato, malver- sazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subor- dinatamente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 52 del presente contratto.
Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 58 - Sospensione cautelare obbligatoria
Xxx sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipen- dente dal servizio.
Art. 59 - Sospensione cautelare facoltativa
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all’art. 56, può sospendere il dipen- dente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, an- che prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conse- guente diritto del dipendente alla riammissione in servizio ed alla cor- responsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licenzia-
mento in tronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con conse- guente applicazione del disposto di cui al precedente comma.
Tranne l’ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il procedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dipendente viene riammesso in servizio con diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti prov- vedimenti.
Art. 60 - Sospensione del procedimento disciplinare in penden- za di giudizio penale
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti.
Art. 61 - Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sus- siste o perché il dipendente non lo ha commesso, il procedimento di- sciplinare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effetto degli atti posti in essere, compreso il provvedimento di sospen- sione cautelare eventualmente emanato, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 59.
Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di pro- scioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventual- mente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio.
La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere ef-
fettuata dal dipendente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l’azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente appli- cazione del disposto del 2° comma dell’art. 59.
Art. 62 - Assegno alimentare
Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retri- buzione di cui all’art. 59 va contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dipendente che continuano a fruire del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente.
Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolu- menti eventualmente spettanti al dipendente in applicazione del 2° com- ma dell’art. 59 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.
Art. 63 - Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Nelle ipotesi di cui all’art. 56, entro 20 giorni dalla data di notifica a mezzo lettera raccomandata A. R. del provvedimento assunto, può essere proposta opposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emanato.
Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitata- mente ai dipendenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante provvedimento definitivo.
Art. 64 - Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso
Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familia- ri del dipendente aventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli assegni non percepiti durante il periodo della sospensione o del licenziamento, nonché gli eventuali aumenti periodici di stipendio suc- cessivamente maturati sino alla data del decesso del dipendente stesso.
A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza eventualmente già corrisposto.
CAPO IV
DIRITTI DEL PERSONALE
Art. 65 - Elementi costitutivi della retribuzione mensile
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base e dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 71.
Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione.
Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costi- tutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo dell’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.
Art. 66 - Minimi di stipendio base
I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.
Per l’individuazione delle aree, delle posizioni organizzative e dei pro- fili professionali nei quali rientrano le diverse qualifiche, agli effetti della determinazione dei minimi di stipendio base, si fa riferimento ai criteri sanciti al precedente art. 2.
Le determinazioni in ordine a quanto previsto al precedente comma debbono essere adottate acquisito il parere dei rappresentanti sindacali aziendali nelle forme e con le modalità fissate al terz’ultimo e penultimo comma del precedente art.15.
Per quanto riguarda i Consorzi i cui provvedimenti nella specifica ma- teria siano soggetti a controllo, il parere di cui al precedente comma deve essere trasmesso ai competenti organi di tutela e vigilanza, unita- mente alla relativa deliberazione consortile.
Art. 67 - Cumulo di mansioni
Al personale possono essere affidate, all’atto dell’assunzione o della promozione, più mansioni pertinenti a diverse qualifiche, anche ricaden- ti nell’ambito di diversi profili professionali. In tal caso al personale viene riconosciuto il minimo di stipendio base della qualifica corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 68 - Cambiamento di mansioni - effetti
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento o delle ultime mansioni effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per even- tuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni.
Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che
incidano sulla posizione del dipendente, al dipendente medesimo pos- sono essere assegnate, per atto scritto, informate le RSA/RSU, man- sioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle prece- denti mansioni.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per pe- riodi limitati nell’arco dell’anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente in- feriori a quelle proprie della qualifica, come disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2015, previo confronto con le RSA/RSU.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’as- solvimento dell’obbligo formativo.
L’assegnazione al dipendente di mansioni corrispondenti ad un profi- lo professionale superiore a quello in cui il dipendente risulta inquadrato comporta, dall’inizio dell’effettivo espletamento delle suddette mansio- ni, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra lo stipendio del parametro più basso del profilo professionale su- periore e quello corrispondente al parametro del profilo professionale assegnato prima del cambiamento di mansioni.
Qualora l’assegnazione a mansioni superiori – salvo il caso di ragioni sostitutive di altro dipendente in servizio – si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha diritto, salvo propria diversa volontà espressa, al passag- gio nella nuova qualifica, con conseguente applicazione dell’art. 74 qua- lora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, nella nuova posizione retributiva, dell’intera anzianità di servizio già maturata dal dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti pe- riodici, negli altri casi.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato in materia di modi- fica delle mansioni trova applicazione quanto disposto dall’artico 2103 cod. civ..
Art. 69 - Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Al requisito dell’esclusività delle prestazioni di cui all’art. 1 può dero- garsi unicamente nell’ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi inter-
xxxxx tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi.
In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento eco- nomico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.
Art. 70 - Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere in- terconsortile
I quadri, su invito del Consorzio di appartenenza, possono parteci- pare ad iniziative di carattere interconsortile, concernenti azioni o inter- venti intersettoriali, prendendo parte a gruppi di lavoro appositamente costituiti.
In tal caso le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel gruppo di lavoro saranno retribuite, secondo quanto previsto dal presente contrat- to, dal Consorzio di appartenenza.
Art. 71 - Aumenti periodici di anzianità
I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assun- zione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 74, a 6 aumenti periodici biennali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indi- cati nel successivo 3° comma per l’anzianità di servizio maturata sino al 31 ottobre 2009 e pari, per l’anzianità di servizio maturata a decorrere da 1 novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma.
Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall’1 gennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al 31 ottobre 2009, sono i seguenti:
1^ f.f. | Euro 38,45 | |
2^ f.f. | Euro 40,77 | |
3^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 44,25 Euro 41,16 |
4^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 47,73 Euro 44,44 |
5^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 50,05 Euro 47,92 |
6^ f.f. | 1° liv. 2° liv. 3° liv. | Euro 60,68 Euro 51,99 Euro 50,25 |
7^ f.f. | 1° liv. 2° liv. 3° liv. | Euro 71,32 Euro 65,14 Euro 61,08 |
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che mature- ranno a decorrere dal 1 novembre 2009, sono i seguenti:
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di servizio nelle fun- zioni pari o superiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 1° livello)
Area Quadri, parametro 187 aumento periodico Euro 71,32
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso con anzianità di servizio nelle funzio- ni inferiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Area Quadri, parametro 164 aumento periodico Euro 65,14
Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 1° livello)
Area Quadri, parametro 185 aumento periodico Euro 71,32
Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice con anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Area Quadri, parametro 162 aumento periodico Euro 65,14
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di una semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o supe- riore a sette anni. (ex 7ª f.f., 1° livello)
Area A, parametro 184
aumento periodico Euro 71,32
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità ope- rativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di una semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Area A, parametro 159
aumento periodico Euro 65,14
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalentealme- no due delle seguenti attività di progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espro- priative, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni. (ex 6ªf.f., 1° livello)
Area A, parametro 159
aumento periodico Euro 60,68
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente alme- no due delle seguenti attività di progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazionepia- ni di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espro- priative, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 6ªf.f. 2° e 3° livello)
Area A, parametro 135
aumento periodico Euro 51,99
Personale di concetto che svolge in via preva- lente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai para- metri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla de- finizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o supe- riori a sette anni. (ex 6ª f.f. 1° livello)
Area A, parametro 157
aumento periodico Euro 60,68
Personale di concetto che svolge in via preva- lente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle che danno diritto ai para- metri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla de- finizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni. (ex 6ª f.f. 2° e 3° livello)
Area A, parametro 134
aumento periodico Euro 51,99
Impiegati che svolgono attività esecutiva di ca- rattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e pre- stabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore A due anni. (ex f.f. 5ª, 1° livello)
Area B, parametro 132
aumento periodico Euro 50,05
Impiegati che svolgono attività esecutiva di ca- rattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e pre- stabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni infe- riore a due anni. (ex f.f. 5ª, 2° livello)
Area B, parametro 127
aumento periodico Euro 47,92
Capi operai, preposti all’esercizio o alla manuten- zione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchica- mente subordinati, tenuti a svolgere anche le man- sioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex f.f. 5ª, 1° livello)
Capi operai, preposti all’esercizio o alla manuten- zione di una o più opere od impianti ai quali si- ano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchi- camente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni. (ex f.f. 5ª, 2° livello)
Area B, parametro 132
aumento periodico Euro 50,05
Area B, parametro 127
aumento periodico Euro 47,92
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servi- zio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un’acquisita superiore capacità autecnico-prati- ca relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall’amministrazione attraverso apposi- ta prova di idoneità. (ex 4ª f.f., 1 ° livello)
Area B, parametro 132 mento periodico Euro 47,73
Operai che svolgono almeno due delle attivi- tà di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 4ª f.f., 1° livello)
Area B, parametro 132
aumento periodico Euro 47,73
Operai che svolgono almeno due delle attivi- tà di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni. (ex 4ª f.f., 2° livello)
Area B, parametro 127
aumento periodico Euro 44,44
Operai che eseguono lavori richiedenti una pro- vetta capacità tecnico-pratica, acquisita attraver- so un necessario tirocinio, unita ad un’idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione. (ex 4ª f.f., 1 ° livello)
Area C, parametro 127
aumento periodico Euro 47,73
Operai addetti abitualmente agli escavatori loro af- fidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manuten- zione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchina- ri, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che in- tervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi. Anzia- nità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 4ª f.f., 1° livello).
Area C, parametro 127
aumento periodico Euro 47,73
Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e con- duttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o in- stallazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzio- ni di parti, nonché per controllare ed assicura- re il regolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni. (ex 4ª f.f., 2° livello).
Area C, parametro 118
aumento periodico Euro 44,44
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici. Anziani- tà di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 3 f.f., 1° livello)
Area D, parametro 116
aumento periodico Euro 44,25
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici.
Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni. (ex 3 f.f., 2° livello)
Area D, parametro 112
aumento periodico Euro 41,16
Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in posses- so di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero ti- tolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l’assunzione. (ex 3 f.f., 1° e 2° livello)
Area D, parametro 116
aumento periodico Euro 44,25
Personale addetto alla guida di autoveicoli adi- biti al trasporto di persone e/o cose.
(ex 3 f.f., 1° e 2° livello)
Area D, parametro 115
aumento periodico Euro 44,25
Operai qualificati addetti alla custodia, all’eser- cizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio prati- co. (ex 2 f.f.)
Area D, parametro 107
aumento periodico Euro 40,77
Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custo- dia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo. (ex 2 f.f.)
Area D, parametro 107
aumento periodico Euro 40,77
Operai comuni addetti ad attività di manuten- zione delle opere ed impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico. Anzianità di servizio pari o superiore a dodici mesi. (ex 1 f.f.)
Area D, parametro 104
aumento periodico Euro 38,45
Operai comuni addetti ad attività di manuten- zione delle opere ed impianti consorziali non ri- chiedenti preparazione tecnica né tirocinio pra- tico. Anzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi stagionali. (ex 1ª f.f.)
Area D, parametro 100
In caso di passaggio automatico di parametro retributivo o di promo- zione vengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del successivo art. 74 e calcolati sulla base dell’importo unitario previsto per il profilo professionale e parametro retributivo attribuibili a seguito della promozione o del passaggio automatico di parametro.
In deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servi- zio alla data dell’11 luglio 2000 conservano a titolo personale il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal CCNL 6 marzo 1996. L’importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa,
di ammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello indicato al precedente 3° comma.
Per il personale in servizio alla data dell’11 luglio 2000 continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell’art. 63 del CCNL 6 marzo 1996.
Art. 72 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Il Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di prova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il servizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, nonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pub- bliche o, limitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso aziende private.
Art. 73 - Svolgimento della carriera economica
I dipendenti inquadrati in parametri di stipendio per i quali è previ- sto dalla tabella Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla scadenza di tale periodo, automaticamente inquadrati nel parame- tro immediatamente superiore, salvo quelli che, nel periodo anzidetto, entro i limiti massimi di un quadriennio, a giudizio dell’Amministrazione consortile, sulla base di parere espresso dalla Commissione disciplinare di cui all’art. 56, abbiano demeritato. In quest’ultimo caso il passaggio di livello viene ritardato di 2 anni.
Art. 74 - Effetti della promozione e dello svolgimento della car- xxxxx economica sugli aumenti periodici
In caso di promozione ad una qualifica superiore o di passaggio auto- matico di parametro retributivo all’interno della stessa qualifica, disposti ai sensi degli articoli, rispettivamente, 41 e 73, deve essere assicurato al dipendente un aumento della retribuzione goduta all’atto della promo- zione o del passaggio di parametro, almeno pari all’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare del minimo di stipendio base corrispon- dente al parametro superiore e l’ammontare del minimo di stipendio base del parametro goduto dall’interessato all’atto della promozione, o del passaggio automatico di parametro, mediante attribuzione, occor- rendo, del numero di aumenti periodici all’uopo necessari.
Qualora la promozione o il passaggio automatico di parametro coin- cidano con la maturazione dell’aumento periodico, compete al dipen- dente sia l’aumento di cui al comma precedente, sia il riconoscimento dell’aumento periodico.
Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successivo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, compete al momento del compimento del periodo biennale o triennale decorren- te dalla data dell’ultimo aumento periodico maturato nella precedente posizione.
Art. 75 - Retribuzione annua
Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione.
Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre, in misura pari all’im- porto della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle due mensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell’anno medesimo.
Art. 76 - Indennità di funzione per i quadri
Ai dipendenti con la qualifica di quadro viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distin- to della stessa, un’indennità di funzione in misura fissa pari ad Euro 140,00, da corrispondere per quattordici mensilità.
Art. 77 - Indennità per gli operai con incarico di capo degli ope- rai avventizi
Agli operai addetti agli impianti, inquadrati nelle aree C e D, nonché nel terzo e quarto profilo professionale dell’area B ai quali, in aggiunta all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l’incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitata- mente alla durata dello stesso, un’indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica.
Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, presta- zione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 79, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavoro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno.
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’ipotesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della
retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, tro- vano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.
Art. 79 - Banca delle ore
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensa- tivo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina- rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comun- que non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro stra- ordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli im- pianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensa- tivo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straor- dinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
Art. 80 - Compenso per lavoro ordinario notturno
Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a svolgere normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non in- feriore a 20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad un compenso pari al 15% del valore orario della retribuzio- ne mensile determinato ai sensi del precedente articolo.
Tale compenso è ridotto al 10% nell’ipotesi in cui il lavoro notturno non raggiunga la durata di cui al comma precedente.
Art. 81 - Compenso per lavoro prestato in turni
Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 65:
a) lavoro festivo o domenicale diurno | 10% |
b) lavoro feriale notturno | 15% |
c) lavoro festivo o domenicale notturno | 20% |
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Art. 82 - Trasferte e missioni
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’Al- legato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente contrat- to o in alternativa, nell’ipotesi di opzione prevista dall’art. 13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.
Art. 83 - Rimborso danni all’automezzo di proprietà del dipen- dente
I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si im- pegnino ad utilizzare per ragioni di servizio l’automezzo di loro proprie- tà, polizze assicurative collettive, con franchigia di Euro 77,47, destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri auto- mezzi, causati da essi stessi per colpa in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 84 - Indennità di trasferimento
Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragio- ni tecniche ed organizzative.
Ricorre l’ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene desti- nato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al di- pendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio pri- ma di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta.
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni d’alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimbor- so di tale maggiore spesa.
Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio consorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l’importo della nuova pigione e l’importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio.
Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rap-
porto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che non ricorre l’ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertan- to, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 85 - Ritenute
Le retribuzioni mensili e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che, secondo le disposizioni legislative e contrattuali, fanno carico al personale.
Art. 86 - Responsabilità civile verso terzi
In adempimento all’obbligo sancito dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive. modificazioni, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Art. 87 - Rimborso spese legali
Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connes- si all’esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei
limiti delle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e do- cumentate con notula vistata dal Consiglio dell’Ordine professionale, sempreché risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché non ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.
Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che penale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del di- pendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie.
Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del dipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazio- ne del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sem- preché risulti esclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo o colpa grave.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa.
Art. 88 - Innovazioni ed invenzioni
È istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il compi- to di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, per le inno- vazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.
La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni.
La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo
SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavo- ratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ciascuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di co- mune accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associa- ti, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i mem- bri.
La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindacale cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sottoporre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta giorni dal- la richiesta della medesima.
La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
CAPO V
INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO
Art. 89 - Ferie annuali
Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni.
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del di- pendente.
Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare ri- guardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempe- stiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti.
In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre.
Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrompe- re le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rimbor- so delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro titolo (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx.
Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, sal- va rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo.
Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma.
Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
l’anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato e da prestarsi nell’anno medesimo.
Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipendente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferiscono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre dell’anno successivo.
Art. 90 - Permessi ordinari
Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti.
I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali.
Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore.
Nei casi di gravi eventi imprevedibili per i quali è necessaria l’urgente pre- senza si prescinde dal preavviso di cui al comma precedente fermo rimanen- do che occorrerà giustificarli documentalmente entro le 48 ore successive.
I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni richiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Art. 91 - Permessi straordinari
Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordinata- mente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computabili nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni all’anno anche consecu- tivi, con la corresponsione dei normali emolumenti.
Art. 92 - Congedi per eventi e cause particolari
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un paren- te entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o
frazionato, non superiore a 2 anni.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini pre- videnziali.
Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 mar- zo 2000, n. 53.
La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La stessa potrà usufruire di tale congedo, nell’arco temporale di tre anni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
Relativamente a modalità di preavviso, misura e modalità di percezio- ne dell’indennità di tale congedo trova applicazione quanto previsto nei commi 3 e 4 dell’articolo 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 e succes- sive modificazioni.
Art. 93 - Congedo matrimoniale
Al dipendente che contrae matrimonio spetta un congedo straordi- nario retribuito di 15 giorni non computabile nelle ferie.
Art. 94 - Chiamata o richiamo alle armi
Al personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653,
13 settembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modi- fiche ed integrazioni.
Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla chiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, del passaggio di livello di cui all’art. 73 e del trat- tamento di fine rapporto secondo le modalità indicate nell’Allegato L del CCNL 25 marzo 2010.
Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti dell’anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli articoli 96 e 105.
Al dipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quel- le della sostituzione, l’alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all’atto della chiamata o del richiamo.
In caso contrario deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell’alloggio, già determinato ai sensi dell’art. 65.
Art. 95 - Infortunio e malattia extraprofessionali
Nei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garan- tita, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l’intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.
Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il quin- dicesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista – a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposi- zioni legislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli ultimi due commi del presente articolo – prognosi di guarigione con possibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.
Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a
tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa efficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.
Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne veri- fichi un’altra, l’assenza relativa a quest’ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti.
Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata comunicazione al Consorzio, seguita dall’invio della documentazione re- lativa entro tre giorni dalla data dell’insorgenza.
Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolute ad un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consor- zio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato dall’Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richiesta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall’altra, non provve- da entro quindici giorni dalla ricezione ditale invito alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest’ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Art. 96 - Infortunio e malattia per cause di servizio
In caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in re- lazione diretta ed immediata con l’esercizio delle mansioni commesse al dipendente, si fa luogo al seguente trattamento:
a) se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli con- senta l’espletamento delle mansioni commesse, al dipendente me- desimo deve essere garantita, per tutto il periodo dell’inabilità, la conservazione del posto nonché, mediante integrazione delle som- me a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l’intera retribuzione percepita all’atto del verificarsi della malattia o dell’infortunio.
Il dipendente ha diritto altresì all’anticipo o al rimborso delle spese di cura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in
caso di contestazione, determinate dal Collegio medico di cui all’art. 95;
b) se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda ina- bile all’espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere assegnate allo stesso e da quest’ultimo accettate, il rapporto si risolve di diritto con decorrenza dalla data di accertamento del- lo stato di invalidità permanente e, oltre all’anticipo o al rimborso di quanto previsto all’ultimo comma della precedente lettera a), al dipendente è corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui al suc- cessivo articolo 115.
Nell’ipotesi in cui sia derivata invalidità permanente ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effetti- vo pari o superiore a 20 anni viene corrisposto, in luogo del tratta- mento di fine rapporto, un trattamento annuo di pensione pari ai 9/10 dell’importo della retribuzione mensile, determinata ai sensi del successivo terzo comma della presente lettera b), goduta all’atto del verificarsi dell’evento, moltiplicata per quattordici.
Ai fini del calcolo del trattamento di cui al 2° comma della presente lett. b), dalla retribuzione mensile è detratto un importo pari al 34% del 3% di ISTAT non conglobata di cui all’allegato G al CCNL 17 aprile 2002 ed un importo pari al 34% della contingenza scattata dal 1° maggio 1977 al 31 dicembre 1991 di cui all’allegato H al CCNL 17 aprile 2002. L’ammontare del trattamento annuo di pensione è corri- sposto in dodici o in quattordici rate mensili a seconda della richiesta del dipendente all’atto del collocamento a riposo; le due rate ecce- denti le prime dodici vengono corrisposte una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre. L’ammontare della pensione come de- terminato ai sensi del presente articolo non è suscettibile di variazio- ni per adeguamento al costo della vita. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione consortile, dall’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo vengono detratti i 2/3 dell’importo annuo della pensione corrisposta dall’INPS o della pensione sostitutiva di quella INPS corrisposta da altri Enti previden- ziali all’ex dipendente od ai suoi aventi causa, esclusa la parte affe- rente al riscatto eventualmente effettuato dal dipendente ed esclusa altresì la parte afferente ai versamenti eventualmente effettuati per il
servizio prestato presso altri datori di lavoro, e non riconosciuto dal Consorzio a titolo di anzianità convenzionale agli effetti del tratta- mento di quiescenza.
Nell’importo annuo della pensione previdenziale detraibile non van- no calcolate altresì le quote costituenti maggiorazioni della pensione previdenziale, sia per carichi di famiglia, sia per anzianità per bene- merenze belliche, ivi compresi il servizio di leva e il richiamo alle armi, non riconosciuti dal Consorzio ai fini del trattamento di quiescenza. L’importo della quota di pensione previdenziale detraibile, determi- nato all’atto del collocamento a riposo, non subisce, successivamente a tale data, alcuna variazione, tranne l’ipotesi in cui intervenga una riliquidazione di pensione INPS o di pensione sostitutiva, determinata da accertamenti di maggiori importi retributivi e contributivi a carico del Consorzio;
c) in caso di morte del dipendente, in conseguenza dell’infortunio o del- la malattia riconosciuti per causa di servizio, oltre all’anticipo o al rim- borso di cui all’ultimo comma della precedente lettera a), agli aventi diritto compete il trattamento di fine rapporto di cui al successivo articolo 115. In deroga a quanto previsto al precedente primo com- ma della lettera c), nell’ipotesi di decesso per infortunio o malattia riconosciuti per causa di servizio ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato dei Consorzi di bonifica ed enti consortili similari di diritto pubblico con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 20 anni, verrà corrisposto agli aventi diritto di cui al successivo arti- colo 118 il trattamento di pensione di cui al secondo comma della precedente lettera b) con la detrazione di cui al 4° comma dell’art. 99 del presente contratto e con le riduzioni di cui al successivo art. 118. Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui al 2° comma della precedente lettera b) e di cui alla precedente lettera c), le frazioni di anno superiori a sei mesi valgono come anno intero.
È fatta comunque salva la facoltà di opzione, sia nell’ipotesi di cui alla lettera b), sia nell’ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo, per il trattamento di fine rapporto maturato all’atto del verificarsi dell’e- vento che ha dato luogo alla cessazione del rapporto.
Gli accertamenti ed il giudizio sul grado di invalidità sono deferiti ad un Collegio medico costituito nel modo previsto al precedente art. 95.
Impegno a verbale
A decorrere dal 15 luglio 1985 e per il restante periodo di vigenza del contratto, nell’ipotesi in cui si verifichino cessazioni di rapporti di lavoro per infortunio o malattia per cause di servizio di dipendenti dei Consorzi di bonifica i quali non abbiano i requisiti necessari per avere diritto al trattamento di pensione ai sensi della lett. b), 2° comma e della lett. c), 2° comma del precedente articolo 96, lo SNEBI e le Organizzazioni sin- dacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno, in sede nazionale, per individuare un idoneo trattamento risarcitorio, aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, che rientrerà tra gli obblighi contrattuali collettivi.
Art. 97 - Accertamenti sanitari
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del dipenden- te da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 98 - Mantenimento dell’alloggio in caso di malattia o di in- fortunio
In caso di malattia o di infortunio, al dipendente viene mantenuto l’alloggio consorziale eventualmente in godimento, per tutto il periodo di conservazione del posto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione.
In caso contrario, deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell’alloggio, già determinato ai sensi dell’art. 65.
Art. 99 - Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali
Nelle ipotesi previste al primo comma dell’art. 95 e alla lettera a) dell’art. 96 il Consorzio anticipa al dipendente mensilmente, in coinci-
denza con la corresponsione delle quote a suo carico, le somme dovute al dipendente stesso dagli Istituti previdenziali e assicurativi. Tali somme dovranno essere rimborsate dal dipendente al Consorzio all’atto della liquidazione delle stesse da parte dei predetti Istituti.
Le somme corrisposte mensilmente al dipendente a titolo di antici- pazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio ai sensi del precedente comma, sono assoggettate esclusivamente alle ritenute fiscali legislativamente previste.
Le somme versate mensilmente dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio, dovute dagli isti- tuti previdenziali ed assistenziali sono, viceversa, assoggettate oltreché alle ritenute fiscali anche alle trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni legislative vigenti.
In caso di infortunio o di malattia per causa di servizio, l’importo delle spese di cura e di degenza liquidato dagli Enti previdenziali, viene, nei limiti dell’anticipo o del rimborso di cui alla lettera a) dell’art 96, detratto dal trattamento corrisposto dal Consorzio.
Le somme liquidate e le prestazioni erogate al dipendente da Istituti previdenziali o assicurativi presso i quali esso sia iscritto tanto in forza di legge che di altre disposizioni obbligatorie per la copertura dei rischi di infortunio o per l’istituzione di fondi di previdenza, rimangono a benefi- cio del dipendente, salvo l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art 96.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a prendere contatto con l’INPS al fine di veri- ficare la possibilità di chiarire, in apposito accordo, che le somme corri- sposte dai Consorzi a titolo di anticipazione delle prestazioni assicurative e previdenziali non costituiscono imponibile previdenziale e di ottenere che le prestazioni anticipate dai Consorzi vengano restituite dall’INPS agli aventi diritto mediante assegno recapitato presso la sede del Con- sorzio.
Art. 100 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trova applicazione il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modifiche ed integrazioni.
A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richia- mate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di congedo di maternità previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo di maternità.
Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l’astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dipendente spetta, a decorrere dall’inizio della malattia, il trattamento di cui all’art. 95 se risulti ad essa più favorevole.
La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o dell’affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di fruire di un giorno di permesso retribuito. Nel caso di nascita di un figlio il dipendente, pur dovendo tempestivamente comunicare al Consorzio la fruizione del giorno di permesso, non è tenuto al rispetto di alcun preavviso.
I congedi di cui all’art. 32, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria dai lavoratori e dalle lavoratrici con le modalità di cui al presente articolo.
L’opzione tra la fruizione su base giornaliera o base oraria è rimessa alla libera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è con- sentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel xxxxx xxx xxx- xx ha inizio il congedo.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il
Consorzio per iscritto, tramite e-mail o altra forma di comunicazione scritta contenente l’indicazione della data, con almeno 5 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 2 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La comunicazione dovrà altresì contenere l’indicazione di inizio e di fine del periodo di congedo.
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
Art. 101 - Aspettativa senza diritto a retribuzione
È in facoltà del Consorzio concedere al dipendente che abbia compiu- to almeno tre anni di servizio effettivo, un periodo di aspettativa la cui durata non può, in un quinquennio, essere complessivamente superiore a dodici mesi.
Durante il periodo di aspettativa, che non viene computato ad alcun effetto, al dipendente non spettano emolumenti di sorta.
CAPO VI
PRESTAZIONI SANITARIE E PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 102 - Prestazioni sanitarie integrative
Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato sono garantite le prestazioni sanitarie di cui all’Allegato M del presente contratto, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.
Art. 103 - Previdenza integrativa
Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO.
In caso di adesione dei propri dipendenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di im- porto pari all’1 % della retribuzione lorda annua spettante a ciascun di- pendente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dipendente tramite trattenuta, sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.
Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro ca- rico, sia per la parte a carico dei lavoratori, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO.
Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO.
L’individuazione di AGRIFONDO come fondo di previdenza comple- mentare del settore consortile è stabilita dall’ACNL 20 giugno 2007 che, allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ne costitui- sce parte integrante ed essenziale.
CAPO VII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 104 - Cause di cessazione del rapporto
Sono cause di cessazione del rapporto:
a) la morte del dipendente;
b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti Autorità;
c) la revoca dell’assunzione alla scadenza del periodo di prova;
d) la malattia e l’infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 95 e 96;
e) la dispensa nell’interesse del servizio;
f) il licenziamento di cui all’art. 56;
g) il licenziamento di diritto di cui all’art. 57;
h) le dimissioni volontarie rassegnate o dichiarate di ufficio;
i) il raggiungimento dei limiti di età previsti dal successivo art. 108;
l) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e