CONTRATTO STANDARD DI FORNITURA DI GAS NATURALE E BIOMETANO
CONTRATTO STANDARD DI FORNITURA DI GAS NATURALE E BIOMETANO
di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018
tra
con sede legale , Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di rappresentata da in qualità di procuratore munito di idonei poteri
(di seguito “Venditore”)
e
con sede legale , Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di rappresentata da in qualità di procuratore munito di idonei poteri
(di seguito “Acquirente”)
entrambe qui di seguito denominate congiuntamente “Parti” o singolarmente “Parte”.
Premesso che:
• la legge 23 luglio 2009 n.99, all’art.30 commi 1 e 2 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici (di seguito “GME”) la gestione economica del mercato del gas;
• il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, all’articolo 20, comma 1, prevede che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”)
emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi;
• con la delibera ARG/gas 120/11, l’ARERA ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per
l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
• la delibera dell’ARERA 210/2015/R/gas definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
• la delibera dell’ARERA 46/2015/R/GAS stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
• la deliberazione dell’ARERA 204/2016/R/gas approva la proposta di modifica del Codice di rete della Società Snam Rete Gas SpA, trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 46/2015/R/gas;
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018, (di seguito “Decreto”) all’art. 5 comma 2, prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (di
seguito “GSE”) definisca e renda pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura di gas naturale e biometano;
• il biometano oggetto del presente Contratto è prodotto dall’impianto denominato , localizzato in [indirizzo preciso] della società , con Partita IVA autorizzato con [numero di protocollo del provvedimento di autorizzazione, ente che lo ha rilasciato e data del rilascio];
• il Venditore è [i) produttore di biometano oppure ii) un soggetto intermediario che ha acquistato il gas naturale e il biometano per rivenderli ad un soggetto
titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale o ad un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato con destinazione d’uso per il settore dei trasporti];
• l’Acquirente è [i) un soggetto titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale oppure ii) un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato
con destinazione d’uso per il settore dei trasporti oppure iii) un soggetto intermediario che acquista dal produttore di biometano il gas naturale e il biometano per poi rivenderli ad uno dei soggetti sub i) e sub ii)].
Tutto ciò premesso, con il presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati del Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Per allegati si intendono:
All. 1 – Dati Contrattuali.
Articolo 2
Definizioni
I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:
- “Codice di Rete”: l’insieme delle regole per l’accesso al servizio di trasporto, ai sensi dell'Art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00 adottato il 23 maggio 2000, approvate dall’ARERA.
- “Biometano”: il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall’ARERA ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella Rete del gas naturale.
- “Biogas” comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione.
- “Gas” o “Gas Naturale”: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l’azoto e l’anidride carbonica.
- “Rete del gas naturale”: rete che comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del Gas naturale e del Biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del Gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del Gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di Gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l’obbligo di connessione di terzi.
- “Giorno” o “Giorno Gas”: periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo.
- “Mese”: periodo con inizio alle ore 6.00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alla stessa ora del primo giorno del mese di calendario successivo.
- “Punto di Cessione”: punto presso il quale il Venditore cede all’Acquirente il Gas e/o il Biometano. In corrispondenza di tale punto avviene il trasferimento, dal Venditore al Compratore, della proprietà del Gas e/o del Biometano e dei relativi rischi.
- “Produttore di biometano”: soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano.
- “Venditore”: soggetto che vende all’Acquirente il Gas naturale e il Biometano. Ai fini del presente Contratto, il Venditore può essere esclusivamente: il Produttore di biometano oppure un soggetto intermediario che ha acquistato il Gas naturale e il Biometano per poi rivenderli ad un soggetto titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale o ad un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato con destinazione d’uso per il settore dei trasporti.
- “Acquirente”: soggetto che acquista dal Venditore il Gas naturale o il Biometano. Ai fine del presente Contratto, l’Acquirente può essere esclusivamente: i) un soggetto titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale, o ii) un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato con destinazione d’uso per il settore dei trasporti, o iii) un soggetto intermediario che acquista dal Produttore di
biometano il Gas naturale e il Biometano per poi rivenderli ad uno dei soggetti sub
i) e sub ii).
Articolo 3 Oggetto
Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore ed il conseguente acquisto e ritiro da parte dell’Acquirente, di un quantitativo di Gas naturale e Biometano al Punto di Cessione, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli.
In particolare l’Acquirente s’impegna a ritirare e pagare, ovvero pagare per quanto non ritirato, i quantitativi specificati al successivo articolo 5.
Il Gas naturale e il Biometano verranno forniti al Punto di Cessione, nei quantitativi ed alle condizioni di consegna tecnico-economiche riportate nei successivi articoli e all’Allegato 1.
Articolo 4 Decorrenza e durata
Il Contratto decorrerà da e i suoi effetti cesseranno all’avvenuto integrale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto. Decorrenza e termine della fornitura sono indicati nell’Allegato 1.
Articolo 5 Quantità
Le quantità oggetto del presente Contratto sono quelle indicate all’Allegato 1.
Articolo 6 Prezzo
L’Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore quale corrispettivo per il Gas naturale ed il Biometano ceduti dal Venditore in esecuzione del presente Contratto, il prezzo secondo la seguente formulazione:
Articolo 7
Fatturazione e condizioni di pagamento
Le fatture relative al pagamento per la vendita di Gas naturale e Biometano di cui al presente Contratto saranno emesse dal Venditore nel mese successivo a quello di fornitura, con scadenza fissata a 15 giorni dalla data di emissione della fattura.
Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro la data di scadenza indicata nella fattura o ii) entro 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’Acquirente, se quest’ultimo termine scade successivamente rispetto alla data di scadenza indicata nella fattura.
Se la data di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno non festivo successivo.
Le fatture si intendono ricevute dall’Acquirente a seguito di trasmissione via pec o fax, con relativa attestazione di ricezione, da parte del Venditore.
Il pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Venditore, con bonifico bancario presso il conto corrente indicato in fattura.
In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore ha diritto di esigere sugli importi fatturati (IVA inclusa) gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Tali interessi di mora verranno computati a partire dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancata pubblicazione del saggio di interesse di periodo verranno individuati criteri alternativi equivalenti.
Gli interessi di mora dovuti dall’Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall’art. 15, 1° comma, punto 1) del
D.P.R. 633/72.
In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione eventualmente difforme indicata dall’Acquirente all’atto del pagamento.
In caso di mancato pagamento anche di una singola fattura e fermo restando (i) il diritto ad escutere la garanzia fideiussoria e (ii) ogni altro diritto o facoltà previsti dal Contratto o dalla legge, il Venditore, previa diffida ad adempiere con preavviso di cinque giorni, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Eventuali contestazioni in ordine all’importo fatturato potranno essere sollevate dall’Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.
Gli eventuali errori degli importi fatturati, daranno luogo a conguagli senza addebito o accredito di interessi per le Parti.
In merito agli eventuali conguagli che potrebbero interessare il presente Contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72.
Articolo 8 Garanzie
Alla firma del presente Contratto, che dovrà avvenire entro giorni lavorativi prima della decorrenza della fornitura, l’Acquirente si obbliga a rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto.
La garanzia deve far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nei confronti del Venditore per un ammontare indicato nell’Allegato 1 e pari a del Valore del Contratto.
La garanzia deve essere posta a copertura di tutti gli obblighi contrattuali dell’Acquirente fino alla data di scadenza indicata nell’Allegato 1, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Venditore.
Essa dovrà essere costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare gli importi previsti a seguito di semplice richiesta del Venditore e senza l’obbligo della preventiva costituzione in mora dell’Acquirente in caso di inadempimento. L’originale della fideiussione verrà restituito dal Venditore all’Acquirente entro 15 giorni lavorativi dalla verifica dell’avvenuto integrale pagamento di tutte le fatture relative al presente Contratto.
Nel caso in cui l’importo garantito venga escusso verso l’ente garante in tutto o in parte dal Venditore, l’Acquirente sarà tenuto a ricostituire la garanzia per l’intero ammontare.
In caso di mancata ottemperanza da parte dell’Acquirente agli obblighi di cui al presente articolo, il Venditore potrà avvalersi delle facoltà di cui al successivo art. 17. E’ altresì facoltà del Venditore cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, o effettuare qualsiasi altro atto di disposizione del credito, ivi compresi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. L’Acquirente si impegna fin d’ora a porre in essere quanto necessario per agevolare dette operazioni di disposizione del credito.
Articolo 9 Diritti e tributi
Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico dell’Acquirente.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali IVA relativi alla fornitura di Gas naturale e Biometano verrà applicata la normativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, artt. 38-39.
Il trattamento fiscale relativo alle accise da applicare alle forniture di cui al presente Contratto sarà conforme a quanto disposto dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504.
Entro la stipula del Contratto l’Acquirente si impegna a produrre apposita autocertificazione, al fine di permettere al Venditore l’applicazione della corretta normativa fiscale di cui ai commi precedenti; l’Acquirente si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.
L’Acquirente allo scopo di poter ricevere il Gas naturale e il Biometano senza applicazione dell’accisa e della relativa addizionale regionale dovrà fornire con l'autocertificazione di cui sopra, anche copia della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (codice accisa).
Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
In tal caso, l'imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad IVA.
Articolo 10 Consegna e passaggio dei rischi
La consegna dal Venditore all’Acquirente del Gas naturale e del Biometano e conseguentemente il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi avverranno in corrispondenza del Punto di Cessione stabilito dalle Parti.
L’Acquirente si obbliga a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall’impiego del Gas naturale e del Biometano una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Xxxxxxxxx all’Acquirente.
Il Venditore si obbliga a fornire:
Articolo 11 Qualità
1. Gas naturale conforme agli standard di qualità definiti dal Codice di Rete;
2. Biometano conforme agli standard di qualità definiti dal Codice di Rete, alle disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, alle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 e alle norme tecniche nazionali applicabili.
Articolo 12 Forza maggiore
Per “Forza Maggiore” si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.
E’ obbligo della Parte colpita dall’evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e della controparte.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il Punto di Cessione:
− sabotaggi, disordini, esplosioni;
− eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti;
− scioperi generali, con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi attuativi di scioperi nazionali di categoria che non riguardino l’azienda della Parte che si assume colpita dalla Forza Maggiore;
− impedimenti o sospensioni tecniche del Punto di Cessione, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
− provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.
Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas naturale e di Biometano per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.
L’impossibilità dell’Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
Articolo 13 Modifiche del Contratto
Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l’integrazione dell’accordo e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente accordo, entro il termine di quindici giorni.
In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente accordo risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo accordo, definendo nuove condizioni tecnico – economiche sul presupposto dell’equo contemperamento dei reciproci interessi.
Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un accordo nei tempi stabiliti, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente accordo tramite comunicazione scritta all'altra Parte, con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata detta facoltà, senza oneri, obblighi o responsabilità, fatto salvo l'obbligo per entrambe le Parti di adempiere regolarmente agli obblighi sorti antecedentemente alla data del recesso.
Articolo 14 Responsabilità
Salvo quanto previsto nell’articolo 12, ciascuna Parte si obbliga a risarcire all’altra i danni e/o le spese derivanti dall’inadempimento, anche parziale, dei propri obblighi contrattuali.
Le Parti non saranno in alcun caso responsabili per i danni indiretti e/o consequenziali derivanti dall’inadempimento anche parziale delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave.
Le Parti non saranno in alcun modo responsabili dei danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell’Acquirente.
Articolo 15 Confidenzialità
Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l’altra Parte venga a conoscenza in occasione dell’adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell’altra Parte. Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l’esecuzione del presente Contratto, nonché per l’adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità. Il presente obbligo sopravvivrà per un periodo di due (2) anni alla risoluzione o al termine del Contratto.
Le Parti si conformano alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in tema di trattamento di dati personali.
Articolo 16 Foro competente
Le Parti eleggono il Foro di esclusivamente competente per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni da esso previste.
Articolo 17
Contraenti e cessione del Contratto
Il presente Contratto è stipulato tra il Venditore e l’Acquirente come definiti all’art. 2. Può essere un soggetto intermediario unicamente uno dei contraenti.
Nessuna Parte potrà cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.
Il Venditore, con il consenso scritto dell’Acquirente, potrà cedere il presente Contratto esclusivamente a: un Produttore di biometano, oppure ad un soggetto intermediario che ha acquistato il Gas naturale e il Biometano per poi rivenderli ad un soggetto titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale o ad un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato con destinazione d’uso per il settore dei trasporti.
L’Acquirente, con il preventivo consenso scritto del Venditore, potrà cedere il presente Contratto esclusivamente a: i) un soggetto titolare di impianto di distribuzione stradale e/o autostradale, o ii) un soggetto titolare di impianto di distribuzione privato con destinazione d’uso per il settore dei trasporti, o iii) un soggetto intermediario che acquista dal Produttore di biometano il Gas naturale e il Biometano per poi rivenderli ad uno dei soggetti sub i) e sub ii).
Articolo 18 Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Venditore nei seguenti casi:
− inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l’Acquirente;
− mancata, difforme o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 8.
Resta inteso che in tale caso tutti gli oneri assunti dal Venditore per assicurare la fornitura all’Acquirente e rimasti a suo carico dovranno essere risarciti dall’Acquirente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Articolo 19 Comunicazioni
Ogni comunicazione riguardante il presente Contratto deve essere fatta, ove non diversamente stabilito, per iscritto o via e-mail, ai seguenti riferimenti:
al Venditore all’Acquirente
Articolo 20
Obblighi informativi verso il GSE
Il Venditore è tenuto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto:
− a trasmettere al GSE copia del presente Contratto sottoscritto tra le Parti;
− a trasmettere al GSE le fatturazioni relative al presente Contratto;
− a fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del Biometano effettivamente venduto tra le Parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.
Nel caso in cui l’Acquirente sia un soggetto intermediario, lo stesso è tenuto:
− a trasmettere al GSE copia dei contratti stipulati tra l’intermediario stesso con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con
soggetti titolari di impianti di distribuzione privati con destinazione d’uso per il settore dei trasporti;
− a trasmettere al GSE le fatturazioni relative ai predetti contratti.
L’Acquirente che sia anche titolare dell’impianto di distribuzione di Gas naturale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto, di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del Gas naturale effettivamente venduto nel mese. L’Acquirente-titolare dell’impianto di distribuzione di Gas naturale è tenuto al suddetto obbligo direttamente o per il tramite del Venditore.
Le Parti sono tenute a trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione al presente Contratto.
Le Parti sono inoltre tenute a fornire, tempestiva comunicazione al GSE:
− dell’avvenuta stipula del presente Contratto;
− nel caso si verifichino sospensioni o riduzioni della fornitura per Forza Maggiore ai sensi dell’art. 12;
− nel caso intervengano modifiche del Contratto ai sensi dell’art. 13;
− nel caso di recesso di una delle Parti ai sensi dell’art.13;
− nel caso di cessione del Contratto ai sensi dell’art. 17;
− nel caso di risoluzione del Contratto secondo quanto disposto dall’art. 18.
Letto, confermato e sottoscritto
Venditore Acquirente
L’Acquirente dichiara di aver preso conoscenza del presente atto e dei suoi allegati e di approvare in particolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i seguenti articoli:
5. Quantità;
8. Garanzie;
9. Diritti e tributi;
10. Consegna e passaggio dei rischi;
16. Foro competente;
17. Contraenti e cessione del Contratto;
Acquirente
Allegato 1 DATI CONTRATTUALI
Decorrenza Fornitura: .............
Termine Fornitura: .............
Importo Fideiussione: €............
Scadenza Fideiussione: .............
Periodo di consegna del Gas naturale | Quantità totale di Gas naturale | Quantità giornaliera di Gas naturale | Prezzo del Gas naturale |
Periodo di consegna del Biometano | Quantità totale di Biometano | Quantità giornaliera di Biometano | Prezzo del Biometano |